In particolare vedi sentenza di CASSAZIONE(non giudici qualsiasi) poi se vuoi fare informazione riporta anche articoli sui dissequestri altrimenti sei un concessionario truffato
Comparazione bonus scommesse
Aprire cdt Stanley?
Situazione attuale, prospettive, notizie.
Questa sezione non è un mercato. Gli obiettivi primari sono: a) raccogliere informazioni attendibili sul tema raccolta del gioco sul territorio attraverso CTD/CED, PVR, corner, agenzie etc. etc. b) approfondire i temi più importanti, gli aspetti legali e regolamentari del settore.
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Messaggioda freedom » 09/10/2008 - 18:56
ma smettettela di creare panico la verità è che c'è una legge(giusta o ingiusta queto lo decidono di volta in volta i giudici a quo) e quindi effettuano un sequestro con relativa denuncia, ma stranamente tutti i giudici poi non confermano il sequestro e dichiarano la normativa italiana non compatibile con la normativa europea( sentenza Placanica).
In particolare vedi sentenza di CASSAZIONE(non giudici qualsiasi) poi se vuoi fare informazione riporta anche articoli sui dissequestri altrimenti sei un concessionario truffato
In particolare vedi sentenza di CASSAZIONE(non giudici qualsiasi) poi se vuoi fare informazione riporta anche articoli sui dissequestri altrimenti sei un concessionario truffato
-
robertozeman
- Super Budinone

- Messaggi: 13
- Iscritto il: 03/10/2008 - 19:46
- Contatta:
Messaggioda robertozeman » 09/10/2008 - 20:23
Messaggioda milohc » 11/10/2008 - 13:33
Per chi non la conoscesse.....(scusate se è un pò lunga)
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
557/PAS.8153.13500.F(27) Roma 8 agosto 2007
OGGETTO: Centri di raccolta dati per conto di bookmakers stranieri. Attività di
intermediazione nel settore delle scommesse.
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO-SEDI
e, per conoscenza
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO-SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D’AOSTA AOSTA
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA
PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA
CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO
NELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
ALL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Piazza Mastai 11 00153 ROMA
Com’è noto la questione concernente il regime autorizzatorio e
sanzionatorio applicabile all’esercizio di raccolta scommesse su eventi sportivi sul
territorio nazionale da parte di “bookmakersâ€
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
557/PAS.8153.13500.F(27) Roma 8 agosto 2007
OGGETTO: Centri di raccolta dati per conto di bookmakers stranieri. Attività di
intermediazione nel settore delle scommesse.
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO-SEDI
e, per conoscenza
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO-SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D’AOSTA AOSTA
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA
PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA
CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO
NELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
ALL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Piazza Mastai 11 00153 ROMA
Com’è noto la questione concernente il regime autorizzatorio e
sanzionatorio applicabile all’esercizio di raccolta scommesse su eventi sportivi sul
territorio nazionale da parte di “bookmakersâ€
Messaggioda milohc » 11/10/2008 - 14:39
mi soffermerei su questo punto in particolare.....
In particolare, per quanto però direttamente interessa, alla polizia
giudiziaria incomberà comunque l’obbligo (indipendentemente dal tempus commissi
delicti) di riferire al pubblico ministero la notizia di reato di cui all’art. 4 della legge
n. 401 del 1989; ed all’autorità amministrativa (il questore) di notificare
all’interessato il provvedimento di cessazione dell’attività .
sperando come sempre di poter essere utile a tutti con il supporto di dati, documenti, reports......e non di chiacchiere (di promoters o presunti tali)
In particolare, per quanto però direttamente interessa, alla polizia
giudiziaria incomberà comunque l’obbligo (indipendentemente dal tempus commissi
delicti) di riferire al pubblico ministero la notizia di reato di cui all’art. 4 della legge
n. 401 del 1989; ed all’autorità amministrativa (il questore) di notificare
all’interessato il provvedimento di cessazione dell’attività .
sperando come sempre di poter essere utile a tutti con il supporto di dati, documenti, reports......e non di chiacchiere (di promoters o presunti tali)
Messaggioda milohc » 11/10/2008 - 17:38
02 Agosto 2008
Stanley, chiusa l'attività
Una storia tormentatissima. A colpi di Tar e ricorsi
Personale della Squadra Amministrativa della Questura, diretto dal Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione Dr. Goffredo D’Agostino, ha proceduto alla chiusura di una agenzia della Stanley International Betting Limited di Liverpool (GB) in via Macchiafava a Latina. Si tratta di un altro caso di “recidivaâ€
Stanley, chiusa l'attività
Una storia tormentatissima. A colpi di Tar e ricorsi
Personale della Squadra Amministrativa della Questura, diretto dal Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione Dr. Goffredo D’Agostino, ha proceduto alla chiusura di una agenzia della Stanley International Betting Limited di Liverpool (GB) in via Macchiafava a Latina. Si tratta di un altro caso di “recidivaâ€
Ultima modifica di milohc il 12/10/2008 - 11:13, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda milohc » 12/10/2008 - 10:29
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
N.
Reg. Sent.
Anno
N.
Reg. Gen.
Anno
PER IL LAZIO, SEZ. II
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 8832/2007, proposto dalla STANLEY INTERNATIONAL BETTING LTD., con sede nel Regno Unito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. e dagli avvocati ed ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via A. Bertoloni n. 14;
CONTRO
il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. Ministro pro tempore e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – AAMS, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 21
E NEI CONFRONTI
- della SISAL s.p.a., corrente in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dal prof. Gennaro TERRACCIANO e dall’avv. Monica BOEZIO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla p.zza di Spagna n. 35,
- della LOTTOMATICA s.p.a., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dall’ avv. Carlo MIRABILE ed elettivamente domiciliata in Roma, al l.go Messico n. 7 e
- della SNAI s.p.a., corrente in Porcari (LU), in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio LORENZONI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via del Viminale n. 43;
PER L’ANNULLAMENTO
degli atti della Procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale indetta dall’ AAMS il 29 giugno 2007 e, in particolare: A) - del bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE S 126 del 4 luglio 2007; B) – del nomenclatore unico delle definizioni; C) – del capitolato d’oneri; D) – degli allegati da A1-A3 a G a quest’ultimo; E) – del capitolato tecnico; F) – del provvedimento prot. n. 2007/23191/Giochi/ENA del 29 giugno 2007, con cui il Direttore generale dell’AAMS ha approvato lo schema di convenzione per l’ affidamento dei giochi in questione; G) – dello schema dell’atto di convenzione per il rapporto di concessione in questione; H) – della nota in data 21 settembre 2007, h. 16.03, con cui l’AAMS ha dato riscontro ai chiarimenti richiesti dalla ricorrente il precedente giorno 7; I) – del documento pubblicato sul sito WEB dell’AAMS e contenente i riscontri ai chiarimenti richiesti, in particolare, per quanto di ragione, le risposte ai quesiti nn. 56) e 45); J) – della nota prot. n. 2007/33408/Giochi/ENA del 26 settembre 2007, con cui l’AAMS ha dato risposta alla e-mail della ricorrente del giorno precedente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza camerale del 21 novembre 2007 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, il prof. TERRACCIANO, gli avvocati JACCHIA, TERRANOVA, BOEZIO, MIRABILE e LORENZONI e l’Avvocato dello Stato TORTORA;
Ritenuto in fatto che la STANLEY INTERNATIONAL BETTING LTD., con sede nel Regno Unito, dichiara d’essere una primaria impresa esercente, in virtù di titoli rilasciati nello Stato UE ove ha sede, la raccolta del gioco legale;
Rilevato che, con bando pubblicato il 29 settembre 2007, l’AAMS ha indetto, in applicazione dell’art. 1, c. 90, lett. a) della l. 27 dicembre 2006 n. 296, una gara europea, da affidare a qualificati operatori italiani e stranieri con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la concessione in gestione novennale e per lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (Enalotto, Enalotto telematico, ecc.);
Rilevato altresì che tal Società rende noto come i requisiti di partecipazione alla predetta gara s’appalesino conformati in modo da consentire in pratica l’aggiudicazione soltanto ai tre grandi operatori italiani del gioco lecito (ossia, la LOTTOMATICA s.p.a., la SISAL s.p.a. e la SNAI s.p.a.), di fatto eludendo il parere reso sul punto dall’AGCM il 28 giugno 2007 (in tema sia di contendibilità dei vari giochi in occasione del rilascio dei nuovi titoli, sia di non attribuzione di questi ultimi per operare in esclusiva) ed escludendo la partecipazione delle grandi imprese straniere;
Rilevato ancora che tal Società afferma la centralità , a suo dire, dell’art. 28, lett. c) dello schema di convenzione nella gestione del rapporto concessorio con l’impresa aggiudicataria, laddove ne è prevista la decadenza qualora essa «… violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, quando in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano altri giochi senza averne il prescritto titolo…»;
Ritenuto, quindi, che tal Società si grava innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, avverso l’intera procedura di selezione de qua, nonché nei confronti delle risposte rese il 21 settembre 2007 dall’AAMS in ordine all’art. 28, c. 2, lett. c) dello schema di convenzione (in particolare, se tale norma possa inibire la continuazione delle attività per tramite di CTD – Centri trasmissione dati, a sé affiliati), deducendo in punto di diritto cinque articolati motivi di censure;
Considerato in diritto che, all’udienza camerale del 21 novembre 2007, sussistendo i presupposti ex art. 21, X c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio nelle forme di cui al successivo art. 26, V c.;
Considerato anzitutto che l’impugnazione attorea s’appalesa inammissibile circa il contenuto delle risposte al quesito formulato dalla ricorrente alla stazione appaltante, in quanto, aldilà della giustezza, o meno di queste ultime, l’omessa partecipazione di tale Società alla gara per cui è causa, avvenuta per sua libera scelta e non a cagione di clausole preclusive, non fonda alcun suo interesse differenziato e qualificato a dolersi di tali risposte, la cui efficacia, al più, s’esaurisce nel mero ambito di quella procedura e non conforma la sfera giuridica della ricorrente nell'ordinamento generale, né vincola questo Giudice;
Considerato, del pari, che va dichiarata inammissibile, per evidente difetto dell’interesse azionato a causa di tale omessa partecipazione, la censura attorea sulla forma giuridica (società di capitali di diritto italiano, anche costituita ad hoc) che dovrà avere l’impresa aggiudicataria definitiva in esito alla gara, per la duplica ragione che tal aspetto, attenendo solo alla fase esecutiva del servizio, non è di per sé preclusivo dell’ammissione a quest’ultima e che la P.A. aggiudicatrice ben può pretendere di confrontarsi con un concessionario a struttura stabilmente organizzata ed assoggettata alle regole nazionali di corporate governance e di tenuta della contabilità , sì da assicurare alla P.A. la massima trasparenza e controllabilità nella conduzione del rapporto concessorio;
Considerato altresì che non ha pregio la doglianza attorea relativa al preteso contrasto tra il disciplinare di gara e le norme ed i principi comunitari sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi, atteso che è jus receptum nella giurisprudenza comunitaria che restrizioni poste dai singoli Stati membri UE in tema di raccolta e gestione del gioco lecito, ove non pongano discriminazioni in base alla nazionalità degli operatori, sono giustificate se perseguano, negli ovvi limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la tutela dei consumatori e la protezione dell’ ordine sociale, fermo restando, per un verso, che la volontà di preservare la lealtà del gioco stesso e la possibilità per la P.A. di ritrarne un qualche beneficio costituiscono obiettivi coerenti con le garanzie a favore dei consumatori e dell’ordine pubblico e, per altro verso, che l’esistenza in altri Stati membri d’una legislazione più permissiva in tema di giochi, anche d’ azzardo, non è di per sé argomento decisivo per ritenere illegittima quella più rigorosa di altri Stati;
Considerato pure che sono ammissibili quelle restrizioni, in capo alle imprese, alle libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, ove siano giustificate da motivi imperativi d’interesse generale, tra cui il regime concessorio e quello autorizzativo di p.s. anche per operatori stranieri già autorizzati in altro Stato membro, al fine precipuo non già di limitarne l’accesso al mercato italiano in sé, bensì d’incanalare la propensione al gioco e la relativa gestione in un sistema integrato, tale, cioè, da consentire la lealtà del gioco stesso, da prevenire il rischio che questo sia diretto a scopi criminosi o fraudolenti e da impiegare gli utili che ne derivano per fini di pubblica utilità ;
Considerato di conseguenza che, essendo quello italiano del gioco lecito un sistema integrato di controllo preventivo e di vigilanza continuo al fine di soddisfare, anche in un contesto di mercato orientato all'espansione dell’offerta, l’esigenza imperativa d’ordine pubblico per il contrasto d’ ogni possibile degenerazione criminale del settore, s’appalesano coerenti con le norme comunitarie quelle restrizioni alle libertà di stabilimento e di libera prestazioni di servizio, invocate dalla ricorrente per contestare il regime concessorio ed il consequenziale rapporto convenzionale (negoziale) per la gestione anche dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, che, com’è noto, costituisce affidamento di pubblici servizi.
Di consguenza la struttura delle regole di gara, rimessa alla discrezionalità dell’Ente controllante il gioco lecito, si appalesa legittima, senza violare divieti comunitari, qualora siano preservate proporzionalità rispetto all’ obiettivo, non discriminazione in base alla nazionalità ed evidenza pubblica nella scelta del concessionario;
Considerato in particolare che la gara ex art. 1, c. 90 della l. 296/2006 pone clausole di qualificazione che, per un verso, ammettono alla partecipazione l’operatore di gioco, ossia il «… soggetto che esercita, in Italia o in altro stato, almeno una tipologia di gioco assimilabile a quelle facenti parte del portafogli dei giochi gestiti da AAMS, sulla base di un’autorizzazione rilasciata, ove prevista, dall’autorità competente dello stato in cui l'operatore di gioco ha la sede legale ovvero la sede operativa…» e, per altro verso, richiedono il «… possesso di una comprovata esperienza nella conduzione di una rete tecnologica e commerciale articolata sul territorio…», caratterizzata sia da cospicua (ma proporzionata al volume delle giocate rilevato nel medesimo periodo) raccolta di gioco nel triennio di riferimento, sia dalla gestione, nell’anno 2006, d’una rete unitaria composta da almeno 3.000 punti di vendita fisici collegati ad unico sistema di gestione;
Considerato che detta gara è rivolta a garantire la gestione e l'incremento di tali giochi numerici da parte d’un unico imprenditore munito di reti telematica e fisica, sì da assicurare sia una loro raccolta capillare ed armonicamente distribuita nel territorio, sia la fidelizzazione della clientela tradizionalmente abituata all'effettuazione del gioco nei punti-vendita, sia la predisposizione di strumenti per quella clientela ormai adusa alla modalità telematica del gioco, dal che la necessità di reclutare un concessionario ben qualificato, ossia un operatore che appartiene ad un mercato, sotto il profilo dell’offerta, relativamente ristretto e che sia al tempo stesso attrezzato ad un'implementazione novennale d’una gestione certo lucrativa, ma non per ciò solo meno dispendiosa, dovendo assicurare il servizio anche in ambiti locali o in mercati marginali;
Considerato allora che l’impugnato bando, ben lungi dal porre regole discriminatorie nei confronti di operatori stranieri del settore, anzi si rivolge ad essi, a condizione che essi siano qualificati, sotto i profili tecnico ed economico-finanziario, a reggere non solo la gestione, ma anche lo sviluppo del sistema di raccolta del gioco lecito, essendo evidente e non manifestamente irrazionale che la delicatezza dell’oggetto della concessione, per un verso, imponga alla P.A. una scelta orientata nei confronti non già d'ogni possibile imprenditore, ma di operatori esperti, al contempo, della gestione e di giochi e di reti di raccolta finanziaria e, per altro verso —grazie ai meccanismi, p.es., dell’avvalimento e del raggruppamento orizzontale di imprese—, non restringa la platea dei possibili partecipanti soltanto alle imprese di maggiori dimensioni;
Considerato, peraltro, che la partecipazione delle Società controinteressate alla gara per cui è causa, allo stato, non può esser loro preclusa sol perché loro consociate o controllate hanno in corso un contenzioso con la stazione appaltante per altre questioni, su cui, si badi, il Giudice adito non ha ancora pronunciato alcuna statuizione definitiva e, soprattutto, di soccombenza nei riguardi delle Società stesse;
Considerato inoltre che la scelta a favore, nella specie, d’un rapporto monoconcessionario, ossia nei riguardi d’una gestione unitaria di rete fisica e di rete telematica della raccolta del gioco discende, ad una serena lettura della norma, dal chiaro testuale dell’art. 1, c. 90, lett. a) della l. 296/ 2006, non certo da un’opzione discrezionale dell’intimata AAMS, perché, per vero, tale norma prevede che l’affidamento in concessione della gestione dei giochi de quibus avvenga mercé l’aggiudicazione «…ad un soggetto (ossia ad uno ed un solo aggiudicatario) da individuare a seguito di procedura di selezione aperta ai più qualificati operatori italiani ed esteri…», con riguardo a giochi, quali l’Enalotto, i suoi giochi complementari, ecc., tutti basati su un unico totalizzatore nazionale;
Considerato che tale scelta non può esser reputata discriminatoria sotto il profilo della libera concorrenza, sol perché la ricorrente, per sua mera organizzazione aziendale, preferisce operare soltanto nel sub-settore della raccolta on line dei giochi leciti per il tramite di CTD —tanto da non voler partecipare, neppure in ATI con altre imprese o in altre forme (avvalimento, consorzio, ecc.), alla gara per cui è causa—, in quanto la di lei volizione per il mercato on line è il risultato di sue autonome strategie aziendali non correlate né alla struttura della concorrenza nel settore del gioco lecito in Italia, né tampoco alle avvertenze rese dall’Autorità antitrust in data 28 giugno 2007, essendo queste rivolte ad ottenere la non discriminazione degli operatori già attivi nel mercato mercé regole sproporzionate d'accesso alla gara (p.es., la previa disponibilità d’una rete distributiva, il riferimento obbligato dei livelli di fatturato e dei volumi di raccolta a specifici giochi, ecc.), non già a suggerire, ammesso che ciò fosse legittimo, la prevalenza del sistema concessorio multiproviding;
Considerato al riguardo che le regole sulla costituzione delle ATI o in tema di partecipazione in forma plurale alla gara stessa non creano barriere agli operatori stranieri, tant’è che la controinteressata SISAL s.p.a. fornisce un serio principio di prova (cfr. la produzione di tal Società in data 20 novembre 2007, in atti) sull’esistenza di almeno dieci grandi imprese straniere specializzate nella raccolta di giochi leciti attraverso punti - vendita fisici, tali da esser in varia guisa associabili alla ricorrente, ove mai avesse realmente inteso partecipare alla procedura de qua, ai fini del raggiungimento dei requisiti tecnico ed economico-finanziario;
Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono l’integrale compensazione tra le parti.
PQM
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, in parte dichiara inammissibile il ricorso n. 8832/2007 in epigrafe e lo respinge per la restante parte.
Spese compensate.
Ordina all'Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 novembre 2007, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
Luigi TOSTI, PRESIDENTE,
Silvestro Maria RUSSO, CONSIGLIERE, ESTENSORE,
Giampiero LO PRESTI, CONSIGLIERE.
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE
R.n. 8832/2007
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
N.
Reg. Sent.
Anno
N.
Reg. Gen.
Anno
PER IL LAZIO, SEZ. II
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 8832/2007, proposto dalla STANLEY INTERNATIONAL BETTING LTD., con sede nel Regno Unito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. e dagli avvocati ed ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via A. Bertoloni n. 14;
CONTRO
il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. Ministro pro tempore e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – AAMS, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 21
E NEI CONFRONTI
- della SISAL s.p.a., corrente in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dal prof. Gennaro TERRACCIANO e dall’avv. Monica BOEZIO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla p.zza di Spagna n. 35,
- della LOTTOMATICA s.p.a., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dall’ avv. Carlo MIRABILE ed elettivamente domiciliata in Roma, al l.go Messico n. 7 e
- della SNAI s.p.a., corrente in Porcari (LU), in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio LORENZONI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via del Viminale n. 43;
PER L’ANNULLAMENTO
degli atti della Procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale indetta dall’ AAMS il 29 giugno 2007 e, in particolare: A) - del bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE S 126 del 4 luglio 2007; B) – del nomenclatore unico delle definizioni; C) – del capitolato d’oneri; D) – degli allegati da A1-A3 a G a quest’ultimo; E) – del capitolato tecnico; F) – del provvedimento prot. n. 2007/23191/Giochi/ENA del 29 giugno 2007, con cui il Direttore generale dell’AAMS ha approvato lo schema di convenzione per l’ affidamento dei giochi in questione; G) – dello schema dell’atto di convenzione per il rapporto di concessione in questione; H) – della nota in data 21 settembre 2007, h. 16.03, con cui l’AAMS ha dato riscontro ai chiarimenti richiesti dalla ricorrente il precedente giorno 7; I) – del documento pubblicato sul sito WEB dell’AAMS e contenente i riscontri ai chiarimenti richiesti, in particolare, per quanto di ragione, le risposte ai quesiti nn. 56) e 45); J) – della nota prot. n. 2007/33408/Giochi/ENA del 26 settembre 2007, con cui l’AAMS ha dato risposta alla e-mail della ricorrente del giorno precedente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza camerale del 21 novembre 2007 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, il prof. TERRACCIANO, gli avvocati JACCHIA, TERRANOVA, BOEZIO, MIRABILE e LORENZONI e l’Avvocato dello Stato TORTORA;
Ritenuto in fatto che la STANLEY INTERNATIONAL BETTING LTD., con sede nel Regno Unito, dichiara d’essere una primaria impresa esercente, in virtù di titoli rilasciati nello Stato UE ove ha sede, la raccolta del gioco legale;
Rilevato che, con bando pubblicato il 29 settembre 2007, l’AAMS ha indetto, in applicazione dell’art. 1, c. 90, lett. a) della l. 27 dicembre 2006 n. 296, una gara europea, da affidare a qualificati operatori italiani e stranieri con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la concessione in gestione novennale e per lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (Enalotto, Enalotto telematico, ecc.);
Rilevato altresì che tal Società rende noto come i requisiti di partecipazione alla predetta gara s’appalesino conformati in modo da consentire in pratica l’aggiudicazione soltanto ai tre grandi operatori italiani del gioco lecito (ossia, la LOTTOMATICA s.p.a., la SISAL s.p.a. e la SNAI s.p.a.), di fatto eludendo il parere reso sul punto dall’AGCM il 28 giugno 2007 (in tema sia di contendibilità dei vari giochi in occasione del rilascio dei nuovi titoli, sia di non attribuzione di questi ultimi per operare in esclusiva) ed escludendo la partecipazione delle grandi imprese straniere;
Rilevato ancora che tal Società afferma la centralità , a suo dire, dell’art. 28, lett. c) dello schema di convenzione nella gestione del rapporto concessorio con l’impresa aggiudicataria, laddove ne è prevista la decadenza qualora essa «… violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, quando in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano altri giochi senza averne il prescritto titolo…»;
Ritenuto, quindi, che tal Società si grava innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, avverso l’intera procedura di selezione de qua, nonché nei confronti delle risposte rese il 21 settembre 2007 dall’AAMS in ordine all’art. 28, c. 2, lett. c) dello schema di convenzione (in particolare, se tale norma possa inibire la continuazione delle attività per tramite di CTD – Centri trasmissione dati, a sé affiliati), deducendo in punto di diritto cinque articolati motivi di censure;
Considerato in diritto che, all’udienza camerale del 21 novembre 2007, sussistendo i presupposti ex art. 21, X c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio nelle forme di cui al successivo art. 26, V c.;
Considerato anzitutto che l’impugnazione attorea s’appalesa inammissibile circa il contenuto delle risposte al quesito formulato dalla ricorrente alla stazione appaltante, in quanto, aldilà della giustezza, o meno di queste ultime, l’omessa partecipazione di tale Società alla gara per cui è causa, avvenuta per sua libera scelta e non a cagione di clausole preclusive, non fonda alcun suo interesse differenziato e qualificato a dolersi di tali risposte, la cui efficacia, al più, s’esaurisce nel mero ambito di quella procedura e non conforma la sfera giuridica della ricorrente nell'ordinamento generale, né vincola questo Giudice;
Considerato, del pari, che va dichiarata inammissibile, per evidente difetto dell’interesse azionato a causa di tale omessa partecipazione, la censura attorea sulla forma giuridica (società di capitali di diritto italiano, anche costituita ad hoc) che dovrà avere l’impresa aggiudicataria definitiva in esito alla gara, per la duplica ragione che tal aspetto, attenendo solo alla fase esecutiva del servizio, non è di per sé preclusivo dell’ammissione a quest’ultima e che la P.A. aggiudicatrice ben può pretendere di confrontarsi con un concessionario a struttura stabilmente organizzata ed assoggettata alle regole nazionali di corporate governance e di tenuta della contabilità , sì da assicurare alla P.A. la massima trasparenza e controllabilità nella conduzione del rapporto concessorio;
Considerato altresì che non ha pregio la doglianza attorea relativa al preteso contrasto tra il disciplinare di gara e le norme ed i principi comunitari sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi, atteso che è jus receptum nella giurisprudenza comunitaria che restrizioni poste dai singoli Stati membri UE in tema di raccolta e gestione del gioco lecito, ove non pongano discriminazioni in base alla nazionalità degli operatori, sono giustificate se perseguano, negli ovvi limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la tutela dei consumatori e la protezione dell’ ordine sociale, fermo restando, per un verso, che la volontà di preservare la lealtà del gioco stesso e la possibilità per la P.A. di ritrarne un qualche beneficio costituiscono obiettivi coerenti con le garanzie a favore dei consumatori e dell’ordine pubblico e, per altro verso, che l’esistenza in altri Stati membri d’una legislazione più permissiva in tema di giochi, anche d’ azzardo, non è di per sé argomento decisivo per ritenere illegittima quella più rigorosa di altri Stati;
Considerato pure che sono ammissibili quelle restrizioni, in capo alle imprese, alle libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, ove siano giustificate da motivi imperativi d’interesse generale, tra cui il regime concessorio e quello autorizzativo di p.s. anche per operatori stranieri già autorizzati in altro Stato membro, al fine precipuo non già di limitarne l’accesso al mercato italiano in sé, bensì d’incanalare la propensione al gioco e la relativa gestione in un sistema integrato, tale, cioè, da consentire la lealtà del gioco stesso, da prevenire il rischio che questo sia diretto a scopi criminosi o fraudolenti e da impiegare gli utili che ne derivano per fini di pubblica utilità ;
Considerato di conseguenza che, essendo quello italiano del gioco lecito un sistema integrato di controllo preventivo e di vigilanza continuo al fine di soddisfare, anche in un contesto di mercato orientato all'espansione dell’offerta, l’esigenza imperativa d’ordine pubblico per il contrasto d’ ogni possibile degenerazione criminale del settore, s’appalesano coerenti con le norme comunitarie quelle restrizioni alle libertà di stabilimento e di libera prestazioni di servizio, invocate dalla ricorrente per contestare il regime concessorio ed il consequenziale rapporto convenzionale (negoziale) per la gestione anche dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, che, com’è noto, costituisce affidamento di pubblici servizi.
Di consguenza la struttura delle regole di gara, rimessa alla discrezionalità dell’Ente controllante il gioco lecito, si appalesa legittima, senza violare divieti comunitari, qualora siano preservate proporzionalità rispetto all’ obiettivo, non discriminazione in base alla nazionalità ed evidenza pubblica nella scelta del concessionario;
Considerato in particolare che la gara ex art. 1, c. 90 della l. 296/2006 pone clausole di qualificazione che, per un verso, ammettono alla partecipazione l’operatore di gioco, ossia il «… soggetto che esercita, in Italia o in altro stato, almeno una tipologia di gioco assimilabile a quelle facenti parte del portafogli dei giochi gestiti da AAMS, sulla base di un’autorizzazione rilasciata, ove prevista, dall’autorità competente dello stato in cui l'operatore di gioco ha la sede legale ovvero la sede operativa…» e, per altro verso, richiedono il «… possesso di una comprovata esperienza nella conduzione di una rete tecnologica e commerciale articolata sul territorio…», caratterizzata sia da cospicua (ma proporzionata al volume delle giocate rilevato nel medesimo periodo) raccolta di gioco nel triennio di riferimento, sia dalla gestione, nell’anno 2006, d’una rete unitaria composta da almeno 3.000 punti di vendita fisici collegati ad unico sistema di gestione;
Considerato che detta gara è rivolta a garantire la gestione e l'incremento di tali giochi numerici da parte d’un unico imprenditore munito di reti telematica e fisica, sì da assicurare sia una loro raccolta capillare ed armonicamente distribuita nel territorio, sia la fidelizzazione della clientela tradizionalmente abituata all'effettuazione del gioco nei punti-vendita, sia la predisposizione di strumenti per quella clientela ormai adusa alla modalità telematica del gioco, dal che la necessità di reclutare un concessionario ben qualificato, ossia un operatore che appartiene ad un mercato, sotto il profilo dell’offerta, relativamente ristretto e che sia al tempo stesso attrezzato ad un'implementazione novennale d’una gestione certo lucrativa, ma non per ciò solo meno dispendiosa, dovendo assicurare il servizio anche in ambiti locali o in mercati marginali;
Considerato allora che l’impugnato bando, ben lungi dal porre regole discriminatorie nei confronti di operatori stranieri del settore, anzi si rivolge ad essi, a condizione che essi siano qualificati, sotto i profili tecnico ed economico-finanziario, a reggere non solo la gestione, ma anche lo sviluppo del sistema di raccolta del gioco lecito, essendo evidente e non manifestamente irrazionale che la delicatezza dell’oggetto della concessione, per un verso, imponga alla P.A. una scelta orientata nei confronti non già d'ogni possibile imprenditore, ma di operatori esperti, al contempo, della gestione e di giochi e di reti di raccolta finanziaria e, per altro verso —grazie ai meccanismi, p.es., dell’avvalimento e del raggruppamento orizzontale di imprese—, non restringa la platea dei possibili partecipanti soltanto alle imprese di maggiori dimensioni;
Considerato, peraltro, che la partecipazione delle Società controinteressate alla gara per cui è causa, allo stato, non può esser loro preclusa sol perché loro consociate o controllate hanno in corso un contenzioso con la stazione appaltante per altre questioni, su cui, si badi, il Giudice adito non ha ancora pronunciato alcuna statuizione definitiva e, soprattutto, di soccombenza nei riguardi delle Società stesse;
Considerato inoltre che la scelta a favore, nella specie, d’un rapporto monoconcessionario, ossia nei riguardi d’una gestione unitaria di rete fisica e di rete telematica della raccolta del gioco discende, ad una serena lettura della norma, dal chiaro testuale dell’art. 1, c. 90, lett. a) della l. 296/ 2006, non certo da un’opzione discrezionale dell’intimata AAMS, perché, per vero, tale norma prevede che l’affidamento in concessione della gestione dei giochi de quibus avvenga mercé l’aggiudicazione «…ad un soggetto (ossia ad uno ed un solo aggiudicatario) da individuare a seguito di procedura di selezione aperta ai più qualificati operatori italiani ed esteri…», con riguardo a giochi, quali l’Enalotto, i suoi giochi complementari, ecc., tutti basati su un unico totalizzatore nazionale;
Considerato che tale scelta non può esser reputata discriminatoria sotto il profilo della libera concorrenza, sol perché la ricorrente, per sua mera organizzazione aziendale, preferisce operare soltanto nel sub-settore della raccolta on line dei giochi leciti per il tramite di CTD —tanto da non voler partecipare, neppure in ATI con altre imprese o in altre forme (avvalimento, consorzio, ecc.), alla gara per cui è causa—, in quanto la di lei volizione per il mercato on line è il risultato di sue autonome strategie aziendali non correlate né alla struttura della concorrenza nel settore del gioco lecito in Italia, né tampoco alle avvertenze rese dall’Autorità antitrust in data 28 giugno 2007, essendo queste rivolte ad ottenere la non discriminazione degli operatori già attivi nel mercato mercé regole sproporzionate d'accesso alla gara (p.es., la previa disponibilità d’una rete distributiva, il riferimento obbligato dei livelli di fatturato e dei volumi di raccolta a specifici giochi, ecc.), non già a suggerire, ammesso che ciò fosse legittimo, la prevalenza del sistema concessorio multiproviding;
Considerato al riguardo che le regole sulla costituzione delle ATI o in tema di partecipazione in forma plurale alla gara stessa non creano barriere agli operatori stranieri, tant’è che la controinteressata SISAL s.p.a. fornisce un serio principio di prova (cfr. la produzione di tal Società in data 20 novembre 2007, in atti) sull’esistenza di almeno dieci grandi imprese straniere specializzate nella raccolta di giochi leciti attraverso punti - vendita fisici, tali da esser in varia guisa associabili alla ricorrente, ove mai avesse realmente inteso partecipare alla procedura de qua, ai fini del raggiungimento dei requisiti tecnico ed economico-finanziario;
Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono l’integrale compensazione tra le parti.
PQM
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, in parte dichiara inammissibile il ricorso n. 8832/2007 in epigrafe e lo respinge per la restante parte.
Spese compensate.
Ordina all'Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21 novembre 2007, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
Luigi TOSTI, PRESIDENTE,
Silvestro Maria RUSSO, CONSIGLIERE, ESTENSORE,
Giampiero LO PRESTI, CONSIGLIERE.
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE
R.n. 8832/2007
Ultima modifica di milohc il 12/10/2008 - 11:09, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda milohc » 12/10/2008 - 10:43
Ed ora una chicca....un recente provvedimento di annullamento del TAR Sardegna....che sembra una vittoria per stanley....in realtà denota solo che spesso le questure sbagliano le chiusure....però ...... leggete in rosso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA - SEZIONE PRIMA
Sent.n.1799/2008
Ric.n. 666/2008
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 666/2008 proposto da , rappresentata e difesa dall’avv. , ed elettivamente domiciliata in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele III, presso lo studio dell’avv. ;
contro
la Questura della Provincia di Cagliari, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in via Dante n. 23, è legalmente domiciliato;
per l’annullamento, previa idonea misura cautelare
del provvedimento della Questura della Provincia di Cagliari del 28 maggio 2008, con il quale è stata respinta la richiesta di rilascio della licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio della attività di intermediazione telematica per conto della StanleyBet presso il centro trasmissione dati sito in Decimoputzu (CA);
nonché per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente a cagione dei provvedimenti censurati, da determinarsi – occorrendo – previo esperimento di apposita C.T.U.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Nominato relatore per la camera di consiglio del 15 settembre 2008 il referendario Giorgio Manca e uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale.
Ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, introdotti dall’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Sentite sul punto le parti costituite;
Ritenuto in fatto:
che con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Cagliari che ha negato “la licenza relativa all’attività di intermediazione di raccolta scommesse per conto della Stanleybet Malta Limitedâ€
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA - SEZIONE PRIMA
Sent.n.1799/2008
Ric.n. 666/2008
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 666/2008 proposto da , rappresentata e difesa dall’avv. , ed elettivamente domiciliata in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele III, presso lo studio dell’avv. ;
contro
la Questura della Provincia di Cagliari, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in via Dante n. 23, è legalmente domiciliato;
per l’annullamento, previa idonea misura cautelare
del provvedimento della Questura della Provincia di Cagliari del 28 maggio 2008, con il quale è stata respinta la richiesta di rilascio della licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio della attività di intermediazione telematica per conto della StanleyBet presso il centro trasmissione dati sito in Decimoputzu (CA);
nonché per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente a cagione dei provvedimenti censurati, da determinarsi – occorrendo – previo esperimento di apposita C.T.U.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Nominato relatore per la camera di consiglio del 15 settembre 2008 il referendario Giorgio Manca e uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale.
Ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, introdotti dall’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Sentite sul punto le parti costituite;
Ritenuto in fatto:
che con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Cagliari che ha negato “la licenza relativa all’attività di intermediazione di raccolta scommesse per conto della Stanleybet Malta Limitedâ€
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Messaggioda rimalessio » 14/10/2008 - 14:50
Ce anche questo:
(Jamma) Stanleybet, il bookmaker inglese con sede a Liverpool, ha legittimità ad operare.
La Procura presso il Tribunale di Catania ha infatti ordinato il dissequestro di un centro Stanleybet di Catania, sequestrato appena 4 giorni prima dalla Polizia di Stato.
Prevale la Normativa europea. Il Pubblico Ministero, sulla scorta della più recente giurisprudenza, ha infatti adottato i principi espressi nell’ultima sentenza-chiave della Corte di Cassazione, disapplicando la normativa interna in contrasto con quella europea. Nel caso specifico si tratta dell’art. 4 della Legge 401/1989 (sulla raccolta delle scommesse da parte di soggetti privi di licenza) che risulta in aperto contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE sulla libera circolazione dei servizi tranfrontalieri.
E’ stata la Cassazione a dichiarare la definitiva superiorita’ della normativa comunitaria su quella interna, affermando l’obbligo per i giudici italiani di disapplicare la legge dello Stato qualora risulti in contrasto con le leggi europee e confermando che i principi enunciati dalla Corte di Giustizia hanno valore di fonte del diritto e di ius Superveniens (diritto sopravvenuto).
(Jamma) Stanleybet, il bookmaker inglese con sede a Liverpool, ha legittimità ad operare.
La Procura presso il Tribunale di Catania ha infatti ordinato il dissequestro di un centro Stanleybet di Catania, sequestrato appena 4 giorni prima dalla Polizia di Stato.
Prevale la Normativa europea. Il Pubblico Ministero, sulla scorta della più recente giurisprudenza, ha infatti adottato i principi espressi nell’ultima sentenza-chiave della Corte di Cassazione, disapplicando la normativa interna in contrasto con quella europea. Nel caso specifico si tratta dell’art. 4 della Legge 401/1989 (sulla raccolta delle scommesse da parte di soggetti privi di licenza) che risulta in aperto contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE sulla libera circolazione dei servizi tranfrontalieri.
E’ stata la Cassazione a dichiarare la definitiva superiorita’ della normativa comunitaria su quella interna, affermando l’obbligo per i giudici italiani di disapplicare la legge dello Stato qualora risulti in contrasto con le leggi europee e confermando che i principi enunciati dalla Corte di Giustizia hanno valore di fonte del diritto e di ius Superveniens (diritto sopravvenuto).
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Messaggioda rimalessio » 14/10/2008 - 14:53
E questo
CENTRI STANLEYBET IN ITALIA SONO LEGITTIMI: NUOVA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Cinque anni di battaglia legale: la normativa europea superiore alle norme di diritto interno
(Jamma) - Liverpool, 15 Settembre 2008. Dopo innumerevoli decisioni positive nei tribunali di tutta Italia, Stanleybet, il bookmaker con sede a Liverpool, vede ancora una volta confermata la sua legittima' da una nuova decisione della Corte di Cassazione.
La Quarta sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Frosinone che nell'aprile del 2003 aveva disposto il sequestro preventivo del centro Stanleybet di Supino, in provincia di Frosinone.
Nella sentenza si riconosce la prevalenza del diritto comunitario su quello interno, con il totale superamento della negativa sentenza-chiave emanata dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2004 che "...viene meno quando la norma da applicare sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "ius superveniens"... dovendosi fare applicazione... della sentenza del Giudice dichiarativa del diritto comunitario .... (Placanica) ... quale fonte di diritto successivo...". Le ragioni che lo Stato italiano ha sempre usato contro l'attivita' di Stanley sono in contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE sulla liberta' di stabilimento e di prestazione dei servizi transfrontalieri.
I giudici della Corte di Cassazione, notato che "...con sentenza del 6-3-2007 (Placanica) la Corte di Giustizia da' atto (punto 20) che la Stanley e' societa' di diritto inglese debitamente autorizzata...", hanno affermato à¢â‚¬Ëœi principi di diritto da applicarsi alla luce dell'elaborazione giurispudenziale e dottrinale in materia....'. In sintesi: "i regolamenti comunitari hanno effetto diretto nell'ordinamento italiano; il giudice italiano deve disapplicare la norma italiana contraria all' Ordinamento Comunitario; i principi enunciati dalla Corte di Giustizia hanno valore di fonte del diritto e di ius Superveniens".
John Whittaker, CEO di Stanley, venuto a conoscenza della sentenza della Suprema Corte, ha affermato: "Abbiamo sempre avuto “e dichiaratoâ€
CENTRI STANLEYBET IN ITALIA SONO LEGITTIMI: NUOVA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Cinque anni di battaglia legale: la normativa europea superiore alle norme di diritto interno
(Jamma) - Liverpool, 15 Settembre 2008. Dopo innumerevoli decisioni positive nei tribunali di tutta Italia, Stanleybet, il bookmaker con sede a Liverpool, vede ancora una volta confermata la sua legittima' da una nuova decisione della Corte di Cassazione.
La Quarta sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Frosinone che nell'aprile del 2003 aveva disposto il sequestro preventivo del centro Stanleybet di Supino, in provincia di Frosinone.
Nella sentenza si riconosce la prevalenza del diritto comunitario su quello interno, con il totale superamento della negativa sentenza-chiave emanata dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2004 che "...viene meno quando la norma da applicare sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "ius superveniens"... dovendosi fare applicazione... della sentenza del Giudice dichiarativa del diritto comunitario .... (Placanica) ... quale fonte di diritto successivo...". Le ragioni che lo Stato italiano ha sempre usato contro l'attivita' di Stanley sono in contrasto con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE sulla liberta' di stabilimento e di prestazione dei servizi transfrontalieri.
I giudici della Corte di Cassazione, notato che "...con sentenza del 6-3-2007 (Placanica) la Corte di Giustizia da' atto (punto 20) che la Stanley e' societa' di diritto inglese debitamente autorizzata...", hanno affermato à¢â‚¬Ëœi principi di diritto da applicarsi alla luce dell'elaborazione giurispudenziale e dottrinale in materia....'. In sintesi: "i regolamenti comunitari hanno effetto diretto nell'ordinamento italiano; il giudice italiano deve disapplicare la norma italiana contraria all' Ordinamento Comunitario; i principi enunciati dalla Corte di Giustizia hanno valore di fonte del diritto e di ius Superveniens".
John Whittaker, CEO di Stanley, venuto a conoscenza della sentenza della Suprema Corte, ha affermato: "Abbiamo sempre avuto “e dichiaratoâ€
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Messaggioda rimalessio » 14/10/2008 - 14:54
E ancora
- Roma, 10 Settembre 2008 - Ore 10,21 - SCOMMESSE: LA QUARTA SEZIONE "RIAPRE" UN CTD STANLEY
E' stata resa nota una nuova decisione dei giudici destinata a riaccendere lo scontro fra la Stanley e le istituzioni italiane. E' stata infatti scavalcata la sentenza, emanata dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2004 , che bocciava l'attività in Italia dei ctd inglesi privi di concessione. La Quarta Sezione, alle prese con un ricorso di Stanley per la riapertura di un ctd a Frosinone, ha infatti affermato 4 principi: obbligo per il giudice italiano di disapplicare una norma contraria al principio comunitario; effetto diretto dei regolamenti e direttive UE sull'ordinamento italiano; primato del principio comunitario rispetto a quello nazionale; inserimento diretto dei principi enunciati nelle decisioni della Corte di Giustizia nell'ordinamento interno. Una decisione che va presa con le molle visto che l'oggetto della sentenza è un decreto di dissequestro ma che potrebbe incidere nelle decisioni dei singoli Tar alle prese con casi analoghi.
- Roma, 10 Settembre 2008 - Ore 10,21 - SCOMMESSE: LA QUARTA SEZIONE "RIAPRE" UN CTD STANLEY
E' stata resa nota una nuova decisione dei giudici destinata a riaccendere lo scontro fra la Stanley e le istituzioni italiane. E' stata infatti scavalcata la sentenza, emanata dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2004 , che bocciava l'attività in Italia dei ctd inglesi privi di concessione. La Quarta Sezione, alle prese con un ricorso di Stanley per la riapertura di un ctd a Frosinone, ha infatti affermato 4 principi: obbligo per il giudice italiano di disapplicare una norma contraria al principio comunitario; effetto diretto dei regolamenti e direttive UE sull'ordinamento italiano; primato del principio comunitario rispetto a quello nazionale; inserimento diretto dei principi enunciati nelle decisioni della Corte di Giustizia nell'ordinamento interno. Una decisione che va presa con le molle visto che l'oggetto della sentenza è un decreto di dissequestro ma che potrebbe incidere nelle decisioni dei singoli Tar alle prese con casi analoghi.
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Messaggioda rimalessio » 14/10/2008 - 14:57
E concludo
Jamma) Riaperta a tempo di record l’agenzia di scommesse sportive StanleyBet di Cecina. Il centro di Corso Matteotti, dove si raccolgono puntate in denaro su eventi sportivi, era stato chiuso il 29 giugno scorso su provvedimento dell’autorità giudiziaria. Si contestava al titolare l’esercizio abusivo dell’organizzazione di pubbliche scommesse (legge 401 del 1989).
Il Gip di Livorno, letti gli atti del procedimento penale, ha disposto il dissequestro dell’attività . Così, dopo soli 8 giorni, la Stanley International Betting ha ottenuto il provvedimento del giudice che ha ordinato «l’immediata restituzione di quanto sequestrato in via urgente dalla polizia giudiziaria».
La vicenda di Cecina non è l’unica. Anche in altre città ci sono stati provvedimenti che hanno riaffermato il diritto di Stanley Betting di offrire servizi transfrontalieri. E’ un problema di contrasto fra la legge italiana e i principi comunitari, con la prima che prevede norme che incriminano chi è sprovvisto di concessione governativa e le norme comunitarie che garantiscono libertà di impresa e di servizi.
Jamma) Riaperta a tempo di record l’agenzia di scommesse sportive StanleyBet di Cecina. Il centro di Corso Matteotti, dove si raccolgono puntate in denaro su eventi sportivi, era stato chiuso il 29 giugno scorso su provvedimento dell’autorità giudiziaria. Si contestava al titolare l’esercizio abusivo dell’organizzazione di pubbliche scommesse (legge 401 del 1989).
Il Gip di Livorno, letti gli atti del procedimento penale, ha disposto il dissequestro dell’attività . Così, dopo soli 8 giorni, la Stanley International Betting ha ottenuto il provvedimento del giudice che ha ordinato «l’immediata restituzione di quanto sequestrato in via urgente dalla polizia giudiziaria».
La vicenda di Cecina non è l’unica. Anche in altre città ci sono stati provvedimenti che hanno riaffermato il diritto di Stanley Betting di offrire servizi transfrontalieri. E’ un problema di contrasto fra la legge italiana e i principi comunitari, con la prima che prevede norme che incriminano chi è sprovvisto di concessione governativa e le norme comunitarie che garantiscono libertà di impresa e di servizi.
Messaggioda milohc » 14/10/2008 - 19:00
Allora....finalmente qualcuno che supporta il ragionamento con del materiale...però il punto è questo...si tratta di notizie di stampa che riportano stralci di sentenze e dichiarazioni del CEO di Stanley...ovviamente di parte (ci mancherebbe)...però ovviamente le sentenze vanno riportate nella loro interezza.
A proposito dei casi di specie quelle di Frosinone e Catania sono relativi a contenziosi pre-bando e quindi ampiamente superati nella giurisprudenza dal bando bersani e dalla placanica che lo ha per così dire "validato"; inoltre tutte le notizie (ripeto notizie riportate da una parte e non sentenze - sarebbe bello verificare se al momento i centri sono aperti) si riferiscono alla violazione del TULPS (penale) mentre l'aspetto rilevante è che oltre a alla violazione del codice penale c'è anche quella dell'aspetto amministrativo (svolgimento di attività senza la prescritta autorizzazione) che automaticamente obbliga il questore ad emettere il provvedimento di cessazione dell'attività (oltre alla notizia di reato al GIP) .....RIPORTO dalla circolare sopra allegata " In particolare, per quanto però direttamente interessa, alla polizia
giudiziaria incomberà comunque l’obbligo (indipendentemente dal tempus commissi
delicti) di riferire al pubblico ministero la notizia di reato di cui all’art. 4 della legge
n. 401 del 1989; ed all’autorità amministrativa (il questore) di notificare
all’interessato il provvedimento di cessazione dell’attività . ".....cioè di fronte a delle segnalazioni la polizia giudiziaria ha comunque l'obbligo di intervenire con sequestro, denuncia del gestore ed attenzione di eventuali scommettitori presenti in sala e segnalazione alla questura per l'emissione di ordinanza di cessazione dell'attività . E ciò è quello che sta puntualmente avvenendo nelle chiusure sempre più numerose di questi ultimi tempi come ampiamente riportato dalla stampa.
L'unico caso di un certo interesse tra quelli da te segnalati è quello di Cecina; però sarebbe il caso di avere cognizione anche del procedimento amm.vo (se correttamente attivato dalla questura) e se effettivamente ora quell'agenzia è aperta. In ogni caso alla questura incombe l'obbligo di effettuare la chiusura amministrativa dell'attività ....basta attivarsi correttamente magari con un legale. Nel procedimento amm.vo sono competenti i TAR che con un'importantissima sentenza del tribunale dell'Aquila della prima parte dell'anno hanno recepito la placanica ed hanno sancito il sistema concessorio (vedi casistica di Latina).
Per non parlare poi dell'aspetto tributario (evasione ed elusione fiscale) e della violazione delle norme sul riciclaggio e sui pagamenti....
Se vi fanno una chiusura fatta bene, vi assicuro per mie competenze specifiche in merito, non ne venite fuori tanto bene.
Spero come sempre di essere stato utile e costruttivo....un commento....se ve la sentite e se non avete alternative....ma attenzione ai proclami di legalità e di impunità fatti da chi lucra su di voi....tanto poi al tribunale o al TAR ci andate voi...
A proposito dei casi di specie quelle di Frosinone e Catania sono relativi a contenziosi pre-bando e quindi ampiamente superati nella giurisprudenza dal bando bersani e dalla placanica che lo ha per così dire "validato"; inoltre tutte le notizie (ripeto notizie riportate da una parte e non sentenze - sarebbe bello verificare se al momento i centri sono aperti) si riferiscono alla violazione del TULPS (penale) mentre l'aspetto rilevante è che oltre a alla violazione del codice penale c'è anche quella dell'aspetto amministrativo (svolgimento di attività senza la prescritta autorizzazione) che automaticamente obbliga il questore ad emettere il provvedimento di cessazione dell'attività (oltre alla notizia di reato al GIP) .....RIPORTO dalla circolare sopra allegata " In particolare, per quanto però direttamente interessa, alla polizia
giudiziaria incomberà comunque l’obbligo (indipendentemente dal tempus commissi
delicti) di riferire al pubblico ministero la notizia di reato di cui all’art. 4 della legge
n. 401 del 1989; ed all’autorità amministrativa (il questore) di notificare
all’interessato il provvedimento di cessazione dell’attività . ".....cioè di fronte a delle segnalazioni la polizia giudiziaria ha comunque l'obbligo di intervenire con sequestro, denuncia del gestore ed attenzione di eventuali scommettitori presenti in sala e segnalazione alla questura per l'emissione di ordinanza di cessazione dell'attività . E ciò è quello che sta puntualmente avvenendo nelle chiusure sempre più numerose di questi ultimi tempi come ampiamente riportato dalla stampa.
L'unico caso di un certo interesse tra quelli da te segnalati è quello di Cecina; però sarebbe il caso di avere cognizione anche del procedimento amm.vo (se correttamente attivato dalla questura) e se effettivamente ora quell'agenzia è aperta. In ogni caso alla questura incombe l'obbligo di effettuare la chiusura amministrativa dell'attività ....basta attivarsi correttamente magari con un legale. Nel procedimento amm.vo sono competenti i TAR che con un'importantissima sentenza del tribunale dell'Aquila della prima parte dell'anno hanno recepito la placanica ed hanno sancito il sistema concessorio (vedi casistica di Latina).
Per non parlare poi dell'aspetto tributario (evasione ed elusione fiscale) e della violazione delle norme sul riciclaggio e sui pagamenti....
Se vi fanno una chiusura fatta bene, vi assicuro per mie competenze specifiche in merito, non ne venite fuori tanto bene.
Spero come sempre di essere stato utile e costruttivo....un commento....se ve la sentite e se non avete alternative....ma attenzione ai proclami di legalità e di impunità fatti da chi lucra su di voi....tanto poi al tribunale o al TAR ci andate voi...
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