Messaggioda paparazzo » 06/04/2008 - 12:06
Non mi sono scaldato, semplicemente ho rettificato una tua affermazione.
I CTD non sono illegali, operano senza licenza sono due concetti diversi e mi sembrava corretto puntualizzarlo visto che c'era una richiesta specifica da parte di un neo iscritto che evidentemente vuole approfondire la questione prima di intraprendere un'attività ...
Diciamo che l'analogia che rende bene è quella deii noleggiatori con conducente ed i tassisiti! Puoi dire che i NCC sono illegali?
No ma di fatto fanno i tassinari senza licenza!
Si è vero solo in Italia succedono certe cose, io avrei più da ridere che da ridire sulla classe politica italiana, per rimanere nel settore basta ricordare che bella figura di m. che hanno fatto i nostri europarlamentari bipartizan Mario Mauro e Gianni Pittarella con la nota interrogazione alla commissione europea.
Secondo me la risposta della Commissione Europea, attraverso il Commissario per il Mercato Interno Charlie McCreevy è esplicativa della reale situazione:"Per quanto riguarda a sentenza della Corte di giustizia nella causa Placanica (C-338/04), la Commissione non comprende l'affermazione degli onorevoli parlamentari sulla conferma da parte della Corte della legittimità del sistema italiano, prima o dopo detto decreto 'Bersani'. In effetti la Corte ha confermato la validità di un sistema che richiede l'ottenimento di una concessione, ma ha aggiunto che le restrizioni imposte agli imputati costituiscono ostacoli tanto alla libertà di stabilimento quanto alla libera prestazione di servizi (cfr. paragrafi 43 e 44). Essa ha quindi valutato i motivi imperativi di interesse generale, in particolare la giustificazione avanzata dall'Italia, ossia l'intento di "prevenire l’esercizio delle attività di gioco d’azzardo per fini criminali o fraudolenti" (paragrafo 55). La Corte ha poi esaminato le procedure d'appalto, il requisito di un’autorizzazione di polizia e le sanzioni penali applicate. Al paragrafo 73 della sentenza, la Corte indica chiaramente che le restrizioni nazionali costituiscono un ostacolo alle libertà di cui agli articoli 43 e 49 CE e che spetta ai giudici nazionali determinare se, così facendo, la normativa nazionale "risponda realmente all’obiettivo mirante a prevenire l’esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti". La Corte ha quindi precisato ai punti 73.3 e 73.4 che gli articoli 43 e 49 del trattato CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, quale quella italiana, che esclude e continua ad escludere alcuni tipi di società dalle gare per l’attribuzione delle concessioni e che impone sanzioni penali sulla base di tale esclusione. Si invitano inoltre gli onorevoli parlamentari a prendere conoscenza di una più recente sentenza del 13 settembre 2007, relativa alla causa 260/04, in cui la Corte ha affermato che, rinnovando 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche al di fuori di ogni procedura di gara, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 43 e 49 del trattato CE ed in particolare ha violato il principio generale di trasparenza nonché l’obbligo di assicurare un livello sufficiente di pubblicità . "
Un giudizio neutrale, autorevole ed oggettivo.
Non si può dire lo stesso di AAMS, Ginestra e compagnia bella!