Messaggioda baffetti » 03/04/2008 - 15:18
penso che nn sia una bella notizia.
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 3 Aprile 2008 - Ore 13,22 - SCOMMESSE: IL CONSIGLIO DI STATO SI PRONUNCIA CONTRO I CTD. PIENA LEGITTIMITA' AL SISTEMA ITALIANO
Il Consiglio di Stato boccia i CTD e difende il sistema licenziatario italiano. In particolare il Consiglio di Stato ha affermato la piena conformità della normativa nazionale ai principi comunitari, così come riconosciuto in più occasioni della Corte di Giustizia. La controversia in esame nacque nel 2001, riguardava un CTD sardo sottoposto a sequestro dalla Polizia e poi riaperto - come spesso succede - dal TAR sardo. Di diverso avviso la VI sezione del Consiglio di Stato che, in d'appello sul provvedimento del TAR, ha stabilito che "La vigente normativa nazionale in materia di scommesse non si pone in contrasto con i principi di diritto comunitario. La legislazione italiana, in particolare, volta com'è a sottoporre a controllo preventivo e successivo la gestione delle lotterie, delle scommesse e dei giochi d'azzardo, si propone non già di contenere la domanda e l'offerta di giuoco, ma di canalizzarla in circuiti controllabili al fine di prevenire la possibile degenerazione criminale". E ancora, si legge di seguito: "Tra l'interesse fiscale e quello attinente all'ordine pubblico non vi è alcun dubbio sull'adeguatezza e proporzionalità del sistema italiano, essenzialmente basato sulla riserva pubblica e la possibilità di concessione ad altri soggetti, nonché sulla soggezione dei concessionari ad autorizzazione di polizia; infatti, la stessa giurisprudenza comunitaria ha più volte riconosciuto il potere discrezionale di ogni Stato membro di scegliere per il perseguimento del suo scopo o la strada del divieto delle scommesse e dei corsi pronostici o quella, alternativa, della concessione della relativa gestione a soggetti più o meno rigidamente controllati, dovendo a ciò aggiungersi la considerazione che la delineata normativa nazionale non ha alcun carattere discriminatorio giacché il sistema di accesso alle concessioni non distingue tra società italiane e società estere interessate alla gara per le concessioni". Infine, asserisce la VI Sezione, non è ravvisabile alcuna violazione dei dei principi costituzionali, dal momento che l'ordine e la sicurezza pubblica possono "costituire un limite all'iniziativa economica che, pur essendo libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. L'unica deroga ammessa a tale principio civilistico riguarda la possibilità che l'attività venga svolta da un soggetto munito di concessione o di autorizzazione rilasciate dalle prescritte Autorità , nonché da un soggetto incaricato dal concessionario o dal titolare dell'autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione. L'attività di intermediazione è giuridicamente rilevante in questo campo solo se svolta in nome e per conto di un soggetto concessionario autorizzato ed in tale misura può essere assentito dalla pubblica Autorità ".