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Messaggioda bubba_bet » 12/02/2008 - 18:24
Salve, mi piacerebbe sapere come funziona un CTD, visto che sfortunatamente non ne ho mai visto uno. So che hanno un lettore che digitalizza la scrittura, è vero?
Potreste dirmi il tipo di tecnologia istallata?
Grazie in anticipo per ogni vostra risposta.
Ci tengo a ribadire che la mia è una semplice curiosità .
Potreste dirmi il tipo di tecnologia istallata?
Grazie in anticipo per ogni vostra risposta.
Ci tengo a ribadire che la mia è una semplice curiosità .
-
humanoidale
- Marciatore

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- Iscritto il: 29/11/2006 - 10:59
Messaggioda humanoidale » 16/02/2008 - 01:24
piaga ha scritto:forse perchè si sono sfavati a forza di leggere cazzate?
O forse perchè ""non hanno nulla da dichiarare""!!!!
Messaggioda enzo-bet » 18/02/2008 - 17:14
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 18 Febbraio 2008 - Ore 12,27 - SCOMMESSE: PER LA CASSAZIONE L'ATTIVITA' DEI CTD NON E' REATO
Una sentenza che è destinata a produrre non poche conseguenze pratiche, e che scatenerà moltissime polemiche. Con la sentenza del 28 novembre 2007 della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, le cui motivazioni sono state depositate da pochi giorni, i giudici hanno infatti affermato che il regime concessorio italiano non è conforme ai principi comunitari. Il caso scaturisce dal sequestro di un CTD di Stanley avvenuto il 7 marzo 2007. La Corte si è pronunciata contro il ricorso della Procura di Enna che impugnava l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame il 31 marzo 2007 in favore del CTD. Si legge nella sentenza: "La non conformità del regime concessorio italiano alla normativa comunitaria deriva dalla previsione di un numero di concessioni limitato, dalla previsione di limiti ingiustificati alla partecipazione alla gara per l’aggiudicazione delle concessioni, che ha comportato l’esclusione delle società quotate in Borsa con azioni anonime dal bando di gara del 1999; dal mantenimento del regime di monopolio in favore dei concessionari pubblici e dalla proroga delle concessioni già rilasciate con la conseguenza di prolungare nel tempo la situazione di contrasto con l’ordinamento comunitario". E ancora: "L'attuale regime della gestione delle scommesse, penalizzando ingiustificatamente gli allibratori esteri in regola con la disciplina concessoria e autorizzatoria del proprio paese, non può essere applicato dal giudice italiano con le inevitabili conseguenze sul piano sanzionatorio limitatamente alla previsione di limiti alla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi che la sentenza Placanica ha ritenuto ingiustificati". Per questo motivo la Corte afferma che: "Non possono applicarsi sanzioni o misure cautelari reali a persone che abbiano svolto senza autorizzazione attività di raccolta di scommesse se risulti provato che è stata svolta per conto di società che non hanno, o non avrebbero potuto, partecipare alla gara per l’aggiudicazione delle concessioni e che nello stato membro in cui sono stabilite esercitano legittimamente tale attività imprenditoriale per aver ottenuto le necessarie autorizzazioni. Qualora non sia applicabile al caso concreto il regime concessorio o autorizzatorio, non è ravvisabile il reato ipotizzato".
agicoscommesse - 18/02/2008 - mr
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 18 Febbraio 2008 - Ore 14,43 - SCOMMESSE: SENTENZA CASSAZIONE, FRANCESCO GINESTRA (PRES. ASSOSNAI) "UNA SENTENZA CHE SUSCITA PERPLESSITA'. LE AUTORITA' ITALIANE GIA' PERFETTAMENTE ADEGUATE AI PRINCIPI COMUNITARI"
"Dobbiamo leggere prima le motivazioni della sentenza in oggetto, ma da quanto riportato dalla stampa, restiamo perplessi dal fatto che la Terza Sezione della Cassazione abbia ritenuto di disapplicare la norma penale con riguardo ad un centro sequestrato in data 7/03/07; va infatti ricordato che, con la sentenza del 28 marzo 2007, la stessa Terza Sezione aveva affermato la non rilevanza nel giudizio avanti a lei delle modifiche introdotte dalla normativa interna con il decreto "Bersani" in quanto i fatti del giudizio riguardavano un periodo precedente alle suddette modifiche". E' il commento di Francesco Ginestra, Presidente Assosnai, in merito alla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione sulla rilevanza penale delle attività dei Ctd. "Aveva quindi proseguito la Corte che la Bersani fissa i principi essenziali di una disciplina che appare ampia ed articolata, in grado certamente di modificare per il futuro il complessivo quadro di riferimento che ha dato origine alle osservazioni critiche della Corte di Giustizia. Ne deriva pertanto che le Autorità Italiane si sono pienamente adeguate a quanto indicato dalla Corte di Giustizia CE per porre rimedio alle limitazioni non giustificate alle libertà comunitarie e quindi garantire l'accesso al mercato a tutti gli operatori anche rivestenti la forma di società di capitali quotata in borsa. Sono stati sanati i profili di non conformità del sistema concessorio e autorizzatorio vigente in Italia, e delle sanzioni poste a tutela dello stesso, che avevano dato origine alle osservazioni critiche della Corte di Giustizia. Sembrerebbe quindi emergere una contraddizione tra la sentenza in commento del 28/11/07 e quella del 28/03/07. Non ci resta pertanto che attendere fiduciosi la decisione di altra sezione della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi il prossimo 8 aprile sul ricorso dell'avvocatura di stato avverso una sentenza della corte di appello di Roma che assolse il gestore di un centro Stanley condannato in primo grado dal Tribunale di Rieti con sentenza del 9/05/06".
agicoscommesse - 18/02/2008 - rc
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 18 Febbraio 2008 - Ore 16,49 - SCOMMESSE: AVV. FERNANDO PETRIVELLI (PRES. SISTEL), "LA CASSAZIONE HA RECEPITO L'INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA"
"E' una cosa che noi sosteniamo da molto tempo" l'avvocato Fernando Petrivelli, presidente del Sistel, commenta così ad Agicoscommesse la notizia della pronuncia della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione in merito alla rilevanza penale dell'attività dei CTD. E senza scomporsi, prosegue: "La Corte di Cassazione non ha fatto altro che recepire un'interpretazione costituzionalmente orientata alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia. Molti soggetti sono convinti di operare in un mercato tutto loro, dettando regole contrarie ai principi della Comunità Europea, della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale senza subire le conseguenze. Questi soggetti - che sono convinti di operare in un oligopolio, per giunta dettando essi stessi delle regole a vantaggio di pochi e a scapito di molti - devono capire che quest'epoca è finita. Facciamo parte dell'Unione Europea".
agicoscommesse - 18/02/2008 - pa
Una sentenza che è destinata a produrre non poche conseguenze pratiche, e che scatenerà moltissime polemiche. Con la sentenza del 28 novembre 2007 della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, le cui motivazioni sono state depositate da pochi giorni, i giudici hanno infatti affermato che il regime concessorio italiano non è conforme ai principi comunitari. Il caso scaturisce dal sequestro di un CTD di Stanley avvenuto il 7 marzo 2007. La Corte si è pronunciata contro il ricorso della Procura di Enna che impugnava l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame il 31 marzo 2007 in favore del CTD. Si legge nella sentenza: "La non conformità del regime concessorio italiano alla normativa comunitaria deriva dalla previsione di un numero di concessioni limitato, dalla previsione di limiti ingiustificati alla partecipazione alla gara per l’aggiudicazione delle concessioni, che ha comportato l’esclusione delle società quotate in Borsa con azioni anonime dal bando di gara del 1999; dal mantenimento del regime di monopolio in favore dei concessionari pubblici e dalla proroga delle concessioni già rilasciate con la conseguenza di prolungare nel tempo la situazione di contrasto con l’ordinamento comunitario". E ancora: "L'attuale regime della gestione delle scommesse, penalizzando ingiustificatamente gli allibratori esteri in regola con la disciplina concessoria e autorizzatoria del proprio paese, non può essere applicato dal giudice italiano con le inevitabili conseguenze sul piano sanzionatorio limitatamente alla previsione di limiti alla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi che la sentenza Placanica ha ritenuto ingiustificati". Per questo motivo la Corte afferma che: "Non possono applicarsi sanzioni o misure cautelari reali a persone che abbiano svolto senza autorizzazione attività di raccolta di scommesse se risulti provato che è stata svolta per conto di società che non hanno, o non avrebbero potuto, partecipare alla gara per l’aggiudicazione delle concessioni e che nello stato membro in cui sono stabilite esercitano legittimamente tale attività imprenditoriale per aver ottenuto le necessarie autorizzazioni. Qualora non sia applicabile al caso concreto il regime concessorio o autorizzatorio, non è ravvisabile il reato ipotizzato".
agicoscommesse - 18/02/2008 - mr
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 18 Febbraio 2008 - Ore 14,43 - SCOMMESSE: SENTENZA CASSAZIONE, FRANCESCO GINESTRA (PRES. ASSOSNAI) "UNA SENTENZA CHE SUSCITA PERPLESSITA'. LE AUTORITA' ITALIANE GIA' PERFETTAMENTE ADEGUATE AI PRINCIPI COMUNITARI"
"Dobbiamo leggere prima le motivazioni della sentenza in oggetto, ma da quanto riportato dalla stampa, restiamo perplessi dal fatto che la Terza Sezione della Cassazione abbia ritenuto di disapplicare la norma penale con riguardo ad un centro sequestrato in data 7/03/07; va infatti ricordato che, con la sentenza del 28 marzo 2007, la stessa Terza Sezione aveva affermato la non rilevanza nel giudizio avanti a lei delle modifiche introdotte dalla normativa interna con il decreto "Bersani" in quanto i fatti del giudizio riguardavano un periodo precedente alle suddette modifiche". E' il commento di Francesco Ginestra, Presidente Assosnai, in merito alla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione sulla rilevanza penale delle attività dei Ctd. "Aveva quindi proseguito la Corte che la Bersani fissa i principi essenziali di una disciplina che appare ampia ed articolata, in grado certamente di modificare per il futuro il complessivo quadro di riferimento che ha dato origine alle osservazioni critiche della Corte di Giustizia. Ne deriva pertanto che le Autorità Italiane si sono pienamente adeguate a quanto indicato dalla Corte di Giustizia CE per porre rimedio alle limitazioni non giustificate alle libertà comunitarie e quindi garantire l'accesso al mercato a tutti gli operatori anche rivestenti la forma di società di capitali quotata in borsa. Sono stati sanati i profili di non conformità del sistema concessorio e autorizzatorio vigente in Italia, e delle sanzioni poste a tutela dello stesso, che avevano dato origine alle osservazioni critiche della Corte di Giustizia. Sembrerebbe quindi emergere una contraddizione tra la sentenza in commento del 28/11/07 e quella del 28/03/07. Non ci resta pertanto che attendere fiduciosi la decisione di altra sezione della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi il prossimo 8 aprile sul ricorso dell'avvocatura di stato avverso una sentenza della corte di appello di Roma che assolse il gestore di un centro Stanley condannato in primo grado dal Tribunale di Rieti con sentenza del 9/05/06".
agicoscommesse - 18/02/2008 - rc
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 18 Febbraio 2008 - Ore 16,49 - SCOMMESSE: AVV. FERNANDO PETRIVELLI (PRES. SISTEL), "LA CASSAZIONE HA RECEPITO L'INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA"
"E' una cosa che noi sosteniamo da molto tempo" l'avvocato Fernando Petrivelli, presidente del Sistel, commenta così ad Agicoscommesse la notizia della pronuncia della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione in merito alla rilevanza penale dell'attività dei CTD. E senza scomporsi, prosegue: "La Corte di Cassazione non ha fatto altro che recepire un'interpretazione costituzionalmente orientata alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia. Molti soggetti sono convinti di operare in un mercato tutto loro, dettando regole contrarie ai principi della Comunità Europea, della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale senza subire le conseguenze. Questi soggetti - che sono convinti di operare in un oligopolio, per giunta dettando essi stessi delle regole a vantaggio di pochi e a scapito di molti - devono capire che quest'epoca è finita. Facciamo parte dell'Unione Europea".
agicoscommesse - 18/02/2008 - pa
Messaggioda enzo-bet » 18/02/2008 - 17:59
AGICOSCOMMESSE) - Roma, 18 Febbraio 2008 - Ore 17,52 - SCOMMESSE: FABRIZIO D'ALOIA (PRES. MICROGAME), "CON LA PRONUNCIA DI OGGI CADE ANCHE LA RILEVANZA PENALE DEI CTD"
"La pronuncia della Corte di Cassazione non ha aggiunto nulla alle varie sentenze emesse dopo la Placanica". Anche per l'ingegner Fabrizio D'Aloia, presidente di Microgame, la pronuncia della Terza Sezione penale non è molto innovativa. "Si è solo depennato l'ennesimo profilo del sistema concessorio, sistema già ampiamente delegittimato. Con la pronuncia di oggi cade anche la rilevanza penale dell'attività svolta dai CTD, e di conseguenza viene riconosciuta piena legittimità di azione agli operatori che non hanno ottenuto una licenza. Non si può che giungere a una simile conclusione se si interpreta correttamente la sentenza e la si inserisce nel suo contesto, invece di limitarsi a leggerla".
agicoscommesse - 18/02/2008 - pa
"La pronuncia della Corte di Cassazione non ha aggiunto nulla alle varie sentenze emesse dopo la Placanica". Anche per l'ingegner Fabrizio D'Aloia, presidente di Microgame, la pronuncia della Terza Sezione penale non è molto innovativa. "Si è solo depennato l'ennesimo profilo del sistema concessorio, sistema già ampiamente delegittimato. Con la pronuncia di oggi cade anche la rilevanza penale dell'attività svolta dai CTD, e di conseguenza viene riconosciuta piena legittimità di azione agli operatori che non hanno ottenuto una licenza. Non si può che giungere a una simile conclusione se si interpreta correttamente la sentenza e la si inserisce nel suo contesto, invece di limitarsi a leggerla".
agicoscommesse - 18/02/2008 - pa
Messaggioda enzo-bet » 18/02/2008 - 19:33
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 18 Febbraio 2008 - Ore 18,38 - SCOMMESSE: D'AGNELLO (AVV. STANLEY) "DOPO LA CASSAZIONE DI MARZO 2007 LA STANLEY VIAGGIA CON IL 100% DI PRONUNCE DI ASSOLUZIONE"
Ovviamente molto soddisfatta delle motivazioni, depositate pochi giorni fa dalla Terza Sezione penale della Corte di Cassazione in merito alla sentenza del 28 novembre 2007, l'avvocato D'Agnello, che ha difeso la Stanley nel caso in questione: "se prima d'ora qualcuno faceva leva sul Decreto Bersani per cercare di sminuire le sentenze favorevoli alla Stanley – ha dichiarato ad Agicoscommesse l'avvocato D’Agnello - dopo le motivazioni della Cassazione non potranno riferire i medesimi fatti visto che la stessa fa riferimento a fattispecie accaduti circa un anno dopo il decreto in questione. Le motivazioni ribadiscono la preminenza dei principi comunitari di diritto di stabilimento e libera circolazione dei servizi rispetto alle sanzioni penali inflitte ai centri Stanley. Ci tengo a ricordare che i fatti riguardano la contestazione dell'articolo 4 a due centri Stanley di Enna e Benevento. Al dissequestri dei centri disposto dai rispettivi Tribunali del Riesame, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso in Cassazione. Ma quest'ultima, su parere conforme della Procura Generale, ha rigettato i suddetti ricorsi e ha disapplicato la sanzione penale riconoscendo la regolarità dei centri Stanley. Ribadisco – ha precisato la D'Agnello – che il sistema concessorio italiano è discriminatorio per la Stanley dal 1999 e che gli accadimenti successivi non hanno mai modificato questa situazione. Dopo la Cassazione di marzo 2007 la Stanely ha riportato il 100% delle pronunce di assoluzione".
agicoscommesse - 18/02/2008 - mf
Ovviamente molto soddisfatta delle motivazioni, depositate pochi giorni fa dalla Terza Sezione penale della Corte di Cassazione in merito alla sentenza del 28 novembre 2007, l'avvocato D'Agnello, che ha difeso la Stanley nel caso in questione: "se prima d'ora qualcuno faceva leva sul Decreto Bersani per cercare di sminuire le sentenze favorevoli alla Stanley – ha dichiarato ad Agicoscommesse l'avvocato D’Agnello - dopo le motivazioni della Cassazione non potranno riferire i medesimi fatti visto che la stessa fa riferimento a fattispecie accaduti circa un anno dopo il decreto in questione. Le motivazioni ribadiscono la preminenza dei principi comunitari di diritto di stabilimento e libera circolazione dei servizi rispetto alle sanzioni penali inflitte ai centri Stanley. Ci tengo a ricordare che i fatti riguardano la contestazione dell'articolo 4 a due centri Stanley di Enna e Benevento. Al dissequestri dei centri disposto dai rispettivi Tribunali del Riesame, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso in Cassazione. Ma quest'ultima, su parere conforme della Procura Generale, ha rigettato i suddetti ricorsi e ha disapplicato la sanzione penale riconoscendo la regolarità dei centri Stanley. Ribadisco – ha precisato la D'Agnello – che il sistema concessorio italiano è discriminatorio per la Stanley dal 1999 e che gli accadimenti successivi non hanno mai modificato questa situazione. Dopo la Cassazione di marzo 2007 la Stanely ha riportato il 100% delle pronunce di assoluzione".
agicoscommesse - 18/02/2008 - mf
Messaggioda enzo-bet » 19/02/2008 - 15:29
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 19 Febbraio 2008 - Ore 09,15 - SCOMMESSE: MARIO MAURO (VICE PRES. PARLAMENTO EUROPEO) "SIAMO SCONCERTATI DALLA RISPOSTA DEL COMMISSARIO MCCREEVY ALLA NOSTRA INTERROGAZIONE. PERCHE' MCCREEVY NON HA PARLATO DELLE CONCORRENZA SLEALE DI STANLEY E PERCHE' STATO E CONCESSIONARI NON SI DIFENDONO?"
Giudizio severo ed amareggiato quello del vicepresidente del Parlamento Europeo Mario Mauro in merito alla risposta del commissario McCreevy sulla interrogazione sul mercato italiano delle scommesse sportive: "siamo rimasti sconcertati dalla risposta del Commissario McCreevy perché si tratta di un testo strano, duro, aggressivo - ha dichiarato Mauro - e dico siamo perché la nostra era una interrogazione bipartisan perché io sono di Forza Italia e l'eurodeputato Pittella è dei DS". Nell'intervista pubblicata oggi da "Il Giornale" il vicepresidente del Parlamento Europeo spiega anche che: "il commissario McCreevy ha dato la patente di ignoranza al nostro Paese senza però tenere conto delle novità apportate con il Decreto Bersani. Con questo provvedimento siamo infatti passati da 1.000 agenzie gestite solo da società i cui soci sono persone fisiche, a 16.000 punti di raccolta aperti a tutti, italiani e stranieri. C'è chi ha investito somme importanti per ottenere i diritti in gara e paga le relative imposte fiscali sul movimenti e c'è chi invece accetta scommesse senza aver corrisposto alcunché allo Stato e senza pagare le tasse. Ma di tutto questo il commissario non parla. Alla domanda "Lei è quindi contrario all'attività di Stanley in Italia", Mauro a risposto: "lo sono perché il bookmaker inglese non rispetta le regole fissate dall'Aams. Mi chiedo quindi perché la commissione non abbia preso in considerazione la concorrenza sleale di Stanley, e di chi si comporta allo stesso modo, che accetta scommesse nel nostro Paese senza averne titolo. Adesso si è aperto uno scontro importante fra la commissione ed il nostro stato. E per questo sono sorpreso che il governo italiano ed i concessionari non si difendano in maniera adeguata. Mi aspettavo da loro un comportamento diverso. Se non si arriva presto ad una soluzione ci troveremo - sottolinea Mauro - in una situazione di far west, dove non ci sono più regole. Varrebbe allora la pena rifare le regole del gioco, salvaguardando però i diritti di chi ha partecipato al recente bando di gara".
agicoscommesse - 19/02/2008 - tc
Signor mario mauro ci dice in quale societa' di scommesse italiane ha delle azioni?Lei in questo modo continua a difendere gli interessi di qualcuno,perche' nn chiede agli autori di questo bando che cavolata hanno abortito?Si faccia dire da una persona che nn ha studiato per iniziare a lavorare molto presto,che bisogna difendere gli interessi di tutte quelle persone che hanno voglia di lavorare, in questo caso mi riferisco a questo setore,senza preclusioni,infatti bastava dare la possibilita' a qualunque book italiano o estero di aprire(con numeri ben definiti)punti a terra con un contributo fisso,senza partecipazione ad aste(questo ha fatto cio' che molti hanno fatto offerte irrecuperabili nel tempo e che purtroppo li portera' al fallimento tranne che...),in quel caso lo stato incassava ugualmente e oggi nn si troverebbe a gestire una situazione difficile e complicata,anche per le continue sentenze a favore di ctd e pdc.
Giudizio severo ed amareggiato quello del vicepresidente del Parlamento Europeo Mario Mauro in merito alla risposta del commissario McCreevy sulla interrogazione sul mercato italiano delle scommesse sportive: "siamo rimasti sconcertati dalla risposta del Commissario McCreevy perché si tratta di un testo strano, duro, aggressivo - ha dichiarato Mauro - e dico siamo perché la nostra era una interrogazione bipartisan perché io sono di Forza Italia e l'eurodeputato Pittella è dei DS". Nell'intervista pubblicata oggi da "Il Giornale" il vicepresidente del Parlamento Europeo spiega anche che: "il commissario McCreevy ha dato la patente di ignoranza al nostro Paese senza però tenere conto delle novità apportate con il Decreto Bersani. Con questo provvedimento siamo infatti passati da 1.000 agenzie gestite solo da società i cui soci sono persone fisiche, a 16.000 punti di raccolta aperti a tutti, italiani e stranieri. C'è chi ha investito somme importanti per ottenere i diritti in gara e paga le relative imposte fiscali sul movimenti e c'è chi invece accetta scommesse senza aver corrisposto alcunché allo Stato e senza pagare le tasse. Ma di tutto questo il commissario non parla. Alla domanda "Lei è quindi contrario all'attività di Stanley in Italia", Mauro a risposto: "lo sono perché il bookmaker inglese non rispetta le regole fissate dall'Aams. Mi chiedo quindi perché la commissione non abbia preso in considerazione la concorrenza sleale di Stanley, e di chi si comporta allo stesso modo, che accetta scommesse nel nostro Paese senza averne titolo. Adesso si è aperto uno scontro importante fra la commissione ed il nostro stato. E per questo sono sorpreso che il governo italiano ed i concessionari non si difendano in maniera adeguata. Mi aspettavo da loro un comportamento diverso. Se non si arriva presto ad una soluzione ci troveremo - sottolinea Mauro - in una situazione di far west, dove non ci sono più regole. Varrebbe allora la pena rifare le regole del gioco, salvaguardando però i diritti di chi ha partecipato al recente bando di gara".
agicoscommesse - 19/02/2008 - tc
Signor mario mauro ci dice in quale societa' di scommesse italiane ha delle azioni?Lei in questo modo continua a difendere gli interessi di qualcuno,perche' nn chiede agli autori di questo bando che cavolata hanno abortito?Si faccia dire da una persona che nn ha studiato per iniziare a lavorare molto presto,che bisogna difendere gli interessi di tutte quelle persone che hanno voglia di lavorare, in questo caso mi riferisco a questo setore,senza preclusioni,infatti bastava dare la possibilita' a qualunque book italiano o estero di aprire(con numeri ben definiti)punti a terra con un contributo fisso,senza partecipazione ad aste(questo ha fatto cio' che molti hanno fatto offerte irrecuperabili nel tempo e che purtroppo li portera' al fallimento tranne che...),in quel caso lo stato incassava ugualmente e oggi nn si troverebbe a gestire una situazione difficile e complicata,anche per le continue sentenze a favore di ctd e pdc.
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