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Calma apparente...............................
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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Calma apparente...............................
Messaggioda xeolites » 19/11/2007 - 14:07
Sotto sotto qualcosa fribrilla........................
Attendiamo impazienti.
Ciao a tutti.
Attendiamo impazienti.
Ciao a tutti.
Basta è ora di finirla, non sono leggi da paese civile.
Ci voli kiupilu pi tutti, kiupilu pi tutti. e 'nto culu all'opposizioni.
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saint vincent
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Messaggioda baffetti » 19/11/2007 - 16:22
SPERO CHE SIA QUESTO QUELLO CHE ASPETTAVATE IN FIBRILAZIONE
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 19 Novembre 2007 - Ore 15,37 - SCOMMESSE: LA CORTE D'APPELLO DI ROMA DA' RAGIONE A UN CTD DI STANLEY
La giurisprudenza sui CTD di Stanley sembra destinata a non avere mai fine. Questa volta è la Corte d'Appello di Roma a pronunciarsi, e la sentenza sembra destinata a avere non poche conseguenze. Il giudice di secondo grado ha infatti assolto il titolare di un CTD - condannato in primo grado per esercizio abusivo della raccolta di scommesse - perché il fatto non sussiste. La normativa italiana e in particolare la necessità di ottenere la concessione dell'AAMS e la relativa licenza di pubblica sicurezza sono, secondo la Corte d'Appello, contrarie ai principi comunitari, così come riaffermati dalla sentenza Placanica dello scorso 6 marzo. Nella sentenza si legge in particolare: "Tale limitazione, contraria al diritto di libera prestazione dei servizi, non trova giustificazioni in esigenze di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, risultando diretta a perseguire l'interesse finanziario dello Stato, volto a limitare il numero degli operatori aventi accesso al mercato della raccolta delle scommesse". Ma il giudice di secondo grado poi si spinge oltre, e sancisce che l'attività svolta nei CTD è di pura raccolta dei dati, e pertanto meramente strumentale, il vero esercizio della funzione di raccolta delle scommesse viene svolta all'estero: "La condotta dell'imputato costituisce un'attività di trasmissione dati, mentre le scommesse si concretizzano all'estero, dove la società è regolarmente autorizzata. Si tratta, cioè, di un servizio di intermediazione in quanto si trasmettono, attraverso strumenti telematici, i dati al bookmaker regolarmente autorizzato in Inghilterra e che ha il diritto di operare attraverso i propri centri all'interno del mercato europeo, in conformità ai principi dell'Unione Europea". Si erano costituiti in giudizio come parti civili, tra gli altri, anche il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Maggiori dettagli sul numero del bisettimanale TS in edicola domani.
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 19 Novembre 2007 - Ore 15,37 - SCOMMESSE: LA CORTE D'APPELLO DI ROMA DA' RAGIONE A UN CTD DI STANLEY
La giurisprudenza sui CTD di Stanley sembra destinata a non avere mai fine. Questa volta è la Corte d'Appello di Roma a pronunciarsi, e la sentenza sembra destinata a avere non poche conseguenze. Il giudice di secondo grado ha infatti assolto il titolare di un CTD - condannato in primo grado per esercizio abusivo della raccolta di scommesse - perché il fatto non sussiste. La normativa italiana e in particolare la necessità di ottenere la concessione dell'AAMS e la relativa licenza di pubblica sicurezza sono, secondo la Corte d'Appello, contrarie ai principi comunitari, così come riaffermati dalla sentenza Placanica dello scorso 6 marzo. Nella sentenza si legge in particolare: "Tale limitazione, contraria al diritto di libera prestazione dei servizi, non trova giustificazioni in esigenze di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, risultando diretta a perseguire l'interesse finanziario dello Stato, volto a limitare il numero degli operatori aventi accesso al mercato della raccolta delle scommesse". Ma il giudice di secondo grado poi si spinge oltre, e sancisce che l'attività svolta nei CTD è di pura raccolta dei dati, e pertanto meramente strumentale, il vero esercizio della funzione di raccolta delle scommesse viene svolta all'estero: "La condotta dell'imputato costituisce un'attività di trasmissione dati, mentre le scommesse si concretizzano all'estero, dove la società è regolarmente autorizzata. Si tratta, cioè, di un servizio di intermediazione in quanto si trasmettono, attraverso strumenti telematici, i dati al bookmaker regolarmente autorizzato in Inghilterra e che ha il diritto di operare attraverso i propri centri all'interno del mercato europeo, in conformità ai principi dell'Unione Europea". Si erano costituiti in giudizio come parti civili, tra gli altri, anche il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Maggiori dettagli sul numero del bisettimanale TS in edicola domani.
Messaggioda enzo-bet » 19/11/2007 - 16:38
baffetti ha scritto:SPERO CHE SIA QUESTO QUELLO CHE ASPETTAVATE IN FIBRILAZIONE![]()
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(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 19 Novembre 2007 - Ore 15,37 - SCOMMESSE: LA CORTE D'APPELLO DI ROMA DA' RAGIONE A UN CTD DI STANLEY
La giurisprudenza sui CTD di Stanley sembra destinata a non avere mai fine. Questa volta è la Corte d'Appello di Roma a pronunciarsi, e la sentenza sembra destinata a avere non poche conseguenze. Il giudice di secondo grado ha infatti assolto il titolare di un CTD - condannato in primo grado per esercizio abusivo della raccolta di scommesse - perché il fatto non sussiste. La normativa italiana e in particolare la necessità di ottenere la concessione dell'AAMS e la relativa licenza di pubblica sicurezza sono, secondo la Corte d'Appello, contrarie ai principi comunitari, così come riaffermati dalla sentenza Placanica dello scorso 6 marzo. Nella sentenza si legge in particolare: "Tale limitazione, contraria al diritto di libera prestazione dei servizi, non trova giustificazioni in esigenze di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, risultando diretta a perseguire l'interesse finanziario dello Stato, volto a limitare il numero degli operatori aventi accesso al mercato della raccolta delle scommesse". Ma il giudice di secondo grado poi si spinge oltre, e sancisce che l'attività svolta nei CTD è di pura raccolta dei dati, e pertanto meramente strumentale, il vero esercizio della funzione di raccolta delle scommesse viene svolta all'estero: "La condotta dell'imputato costituisce un'attività di trasmissione dati, mentre le scommesse si concretizzano all'estero, dove la società è regolarmente autorizzata. Si tratta, cioè, di un servizio di intermediazione in quanto si trasmettono, attraverso strumenti telematici, i dati al bookmaker regolarmente autorizzato in Inghilterra e che ha il diritto di operare attraverso i propri centri all'interno del mercato europeo, in conformità ai principi dell'Unione Europea". Si erano costituiti in giudizio come parti civili, tra gli altri, anche il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Maggiori dettagli sul numero del bisettimanale TS in edicola domani.
Nn sono queste le notizie che attendiamo,i giudici assolvono i ctd in base alla libera prestazione dei servizi sancita dalla comunita' europea,noi attendiamo notizie sul decreto emanato il 27/giugno/2007,dove aams(suggerita dai soliti "ignoti"
-
TelematicoLibero
- Budino

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Messaggioda TelematicoLibero » 19/11/2007 - 16:44
enzo-bet ha scritto:baffetti ha scritto:SPERO CHE SIA QUESTO QUELLO CHE ASPETTAVATE IN FIBRILAZIONE![]()
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(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 19 Novembre 2007 - Ore 15,37 - SCOMMESSE: LA CORTE D'APPELLO DI ROMA DA' RAGIONE A UN CTD DI STANLEY
La giurisprudenza sui CTD di Stanley sembra destinata a non avere mai fine. Questa volta è la Corte d'Appello di Roma a pronunciarsi, e la sentenza sembra destinata a avere non poche conseguenze. Il giudice di secondo grado ha infatti assolto il titolare di un CTD - condannato in primo grado per esercizio abusivo della raccolta di scommesse - perché il fatto non sussiste. La normativa italiana e in particolare la necessità di ottenere la concessione dell'AAMS e la relativa licenza di pubblica sicurezza sono, secondo la Corte d'Appello, contrarie ai principi comunitari, così come riaffermati dalla sentenza Placanica dello scorso 6 marzo. Nella sentenza si legge in particolare: "Tale limitazione, contraria al diritto di libera prestazione dei servizi, non trova giustificazioni in esigenze di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, risultando diretta a perseguire l'interesse finanziario dello Stato, volto a limitare il numero degli operatori aventi accesso al mercato della raccolta delle scommesse". Ma il giudice di secondo grado poi si spinge oltre, e sancisce che l'attività svolta nei CTD è di pura raccolta dei dati, e pertanto meramente strumentale, il vero esercizio della funzione di raccolta delle scommesse viene svolta all'estero: "La condotta dell'imputato costituisce un'attività di trasmissione dati, mentre le scommesse si concretizzano all'estero, dove la società è regolarmente autorizzata. Si tratta, cioè, di un servizio di intermediazione in quanto si trasmettono, attraverso strumenti telematici, i dati al bookmaker regolarmente autorizzato in Inghilterra e che ha il diritto di operare attraverso i propri centri all'interno del mercato europeo, in conformità ai principi dell'Unione Europea". Si erano costituiti in giudizio come parti civili, tra gli altri, anche il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Maggiori dettagli sul numero del bisettimanale TS in edicola domani.
Nn sono queste le notizie che attendiamo,i giudici assolvono i ctd in base alla libera prestazione dei servizi sancita dalla comunita' europea,noi attendiamo notizie sul decreto emanato il 27/giugno/2007,dove aams(suggerita dai soliti "ignoti") se ne fregata della nostra costituzione(fatto ancora piu'grave),spero che i giudici ne tengano conto.
già
io sono discriminato mi chiamo telematicolibero e non posso giocare via internet
Messaggioda enzo-bet » 19/11/2007 - 16:51
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 19 Novembre 2007 - Ore 16,38 - SCOMMESSE: POSTICIPATA AL 5 DICEMBRE LA DISCUSSIONE AL TAR DEL LAZIO SUL RICORSO CONTRO LE MODIFICHE AL DECRETO SUL TELEMATICO
E’ stata spostata al 5 dicembre la discussione di istanza cautelare, presso la seconda sezione del Tar del Lazio, in merito al ricorso, presentato da diversi concessionari, contro le modifiche al Decreto sul gioco telematico.
agicoscommesse - 19/11/2007 - mf
E’ stata spostata al 5 dicembre la discussione di istanza cautelare, presso la seconda sezione del Tar del Lazio, in merito al ricorso, presentato da diversi concessionari, contro le modifiche al Decreto sul gioco telematico.
agicoscommesse - 19/11/2007 - mf
Messaggioda enzo-bet » 19/11/2007 - 19:48
AGICOSCOMMESSE) - Roma, 19 Novembre 2007 - Ore 19,00 - SCOMMESSE: IL TRIBUNALE DEL RIESAME DI NAPOLI DISSEQUESTRA UN PUNTO DI COMMERCIALIZZAZIONE ACCUSATO DI INTERMEDIAZIONE
Il Tribunale del Riesame di Napoli ha dato ragione al titolare di un punto di commercializzazione, al quale erano stati sequestrati i locali con l'accusa di intermediazione. Ecco un commento alla sentenza dell'avvocato del sindacato Sistel Fernando Petrivelli : "L'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli, che conferma una precedente recente decisione conferme dello stesso collegio, afferma il principio della necessaria disapplicazione dell'art. 4 legge 401/89 nelle ipotesi di accettazione e raccolta e intermediazione di scommesse in assenza di concessione e/o autorizzazione, in quanto tale norma penale viene considerata in contrasto con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione e circolazione dei servizi delle merci affermati dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE. Tale principio viene dedotto da una interpretazione delle sentenze della Corte di Giustizia, più note come "Gambelli" e "Placanica", alla luce della considerazione decisiva che il regime concessorio in Italia e la sanzione penale prevista dall'articolo 4 della Legge 401/89 è finalizzata non già a contenere il fenomeno della raccolta e dell'accettazione delle scommesse per finalità di tutela dell'ordine pubblica o di contrasto ad attività criminali, bensì a garantire il monopolio statale con l'unico scopo di incrementare la raccolta delle entrate fiscali". Ecco il testo integrale della sentenza: Ordinanza
agicoscommesse - 19/11/2007 - mf
AGICOSCOMMESSE) - Roma, 19 Novembre 2007 - Ore 19,00 - SCOMMESSE: IL TRIBUNALE DEL RIESAME DI NAPOLI DISSEQUESTRA UN PUNTO DI COMMERCIALIZZAZIONE ACCUSATO DI INTERMEDIAZIONE
Il Tribunale del Riesame di Napoli ha dato ragione al titolare di un punto di commercializzazione, al quale erano stati sequestrati i locali con l'accusa di intermediazione. Ecco un commento alla sentenza dell'avvocato del sindacato Sistel Fernando Petrivelli : "L'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli, che conferma una precedente recente decisione conferme dello stesso collegio, afferma il principio della necessaria disapplicazione dell'art. 4 legge 401/89 nelle ipotesi di accettazione e raccolta e intermediazione di scommesse in assenza di concessione e/o autorizzazione, in quanto tale norma penale viene considerata in contrasto con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione e circolazione dei servizi delle merci affermati dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE. Tale principio viene dedotto da una interpretazione delle sentenze della Corte di Giustizia, più note come "Gambelli" e "Placanica", alla luce della considerazione decisiva che il regime concessorio in Italia e la sanzione penale prevista dall'articolo 4 della Legge 401/89 è finalizzata non già a contenere il fenomeno della raccolta e dell'accettazione delle scommesse per finalità di tutela dell'ordine pubblica o di contrasto ad attività criminali, bensì a garantire il monopolio statale con l'unico scopo di incrementare la raccolta delle entrate fiscali".
agicoscommesse - 19/11/2007 - mf
Il Tribunale del Riesame di Napoli ha dato ragione al titolare di un punto di commercializzazione, al quale erano stati sequestrati i locali con l'accusa di intermediazione. Ecco un commento alla sentenza dell'avvocato del sindacato Sistel Fernando Petrivelli : "L'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli, che conferma una precedente recente decisione conferme dello stesso collegio, afferma il principio della necessaria disapplicazione dell'art. 4 legge 401/89 nelle ipotesi di accettazione e raccolta e intermediazione di scommesse in assenza di concessione e/o autorizzazione, in quanto tale norma penale viene considerata in contrasto con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione e circolazione dei servizi delle merci affermati dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE. Tale principio viene dedotto da una interpretazione delle sentenze della Corte di Giustizia, più note come "Gambelli" e "Placanica", alla luce della considerazione decisiva che il regime concessorio in Italia e la sanzione penale prevista dall'articolo 4 della Legge 401/89 è finalizzata non già a contenere il fenomeno della raccolta e dell'accettazione delle scommesse per finalità di tutela dell'ordine pubblica o di contrasto ad attività criminali, bensì a garantire il monopolio statale con l'unico scopo di incrementare la raccolta delle entrate fiscali". Ecco il testo integrale della sentenza: Ordinanza
agicoscommesse - 19/11/2007 - mf
AGICOSCOMMESSE) - Roma, 19 Novembre 2007 - Ore 19,00 - SCOMMESSE: IL TRIBUNALE DEL RIESAME DI NAPOLI DISSEQUESTRA UN PUNTO DI COMMERCIALIZZAZIONE ACCUSATO DI INTERMEDIAZIONE
Il Tribunale del Riesame di Napoli ha dato ragione al titolare di un punto di commercializzazione, al quale erano stati sequestrati i locali con l'accusa di intermediazione. Ecco un commento alla sentenza dell'avvocato del sindacato Sistel Fernando Petrivelli : "L'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli, che conferma una precedente recente decisione conferme dello stesso collegio, afferma il principio della necessaria disapplicazione dell'art. 4 legge 401/89 nelle ipotesi di accettazione e raccolta e intermediazione di scommesse in assenza di concessione e/o autorizzazione, in quanto tale norma penale viene considerata in contrasto con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione e circolazione dei servizi delle merci affermati dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE. Tale principio viene dedotto da una interpretazione delle sentenze della Corte di Giustizia, più note come "Gambelli" e "Placanica", alla luce della considerazione decisiva che il regime concessorio in Italia e la sanzione penale prevista dall'articolo 4 della Legge 401/89 è finalizzata non già a contenere il fenomeno della raccolta e dell'accettazione delle scommesse per finalità di tutela dell'ordine pubblica o di contrasto ad attività criminali, bensì a garantire il monopolio statale con l'unico scopo di incrementare la raccolta delle entrate fiscali".
agicoscommesse - 19/11/2007 - mf
Messaggioda dombet » 20/11/2007 - 10:00
Ragazzi, non scherziamo !!!! Il telematico è parallelo ai CTD. Ognuno ha cercato di sorvechiare una legge ( 401 etc ) comunque ANTICOSTITUZIONALE. Ancora una volta nelle motivazioni della sentenza sono stati ribaditi perchè stanno cercando di legare le mani al mercato: vogliono tutto loro, altro che motivi di ordine pubblico !!!! Comincio a credere che forse un po di giustizia verrà fatta...
Clamoroso
Messaggioda ctd.salvo » 20/11/2007 - 11:38
Credo che il monopolio mafioso ha i giorni contati.
CTD Stanley: ancora una assoluzione, questa volta dalla Corte d'Appello di Roma
lunedì 19 novembre 2007
(red.) ROMA - Continua il caos sull’attività dei centri trasmissione dati (ctd) collegati a bookmaker inglesi. In una sentenza, i cui contenuti saranno pubblicati dal bisettimanale Ts in edicola domani, la Corte d’appello di Roma ha assolto il titolare di un’agenzia Stanley “perché il fatto non sussisteâ€
CTD Stanley: ancora una assoluzione, questa volta dalla Corte d'Appello di Roma
lunedì 19 novembre 2007
(red.) ROMA - Continua il caos sull’attività dei centri trasmissione dati (ctd) collegati a bookmaker inglesi. In una sentenza, i cui contenuti saranno pubblicati dal bisettimanale Ts in edicola domani, la Corte d’appello di Roma ha assolto il titolare di un’agenzia Stanley “perché il fatto non sussisteâ€
Diamo inizio al gioco......vincere e vinceremo.
Messaggioda rebnat » 20/11/2007 - 15:19
speriamo bene!
siamo indietro di trent'anni, forse più
l'italia è tutta uno scandalo
http://www.report.rai.it/R2_HPprogramma/0,,243,00.html
http://www.beppegrillo.it/
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Messaggioda MORGAN05 » 20/11/2007 - 16:19
MA LA STANLEY LE PAGA LE TASSE IN ITALIA ???????????rebnat ha scritto:speriamo bene!
siamo indietro di trent'anni, forse più
l'italia è tutta uno scandalo
http://www.report.rai.it/R2_HPprogramma/0,,243,00.html
http://www.beppegrillo.it/
Messaggioda rebnat » 20/11/2007 - 17:09
MORGAN05 ha scritto:MA LA STANLEY LE PAGA LE TASSE IN ITALIA ???????????
io spero di no !!
ma scusa , una curiosità , se dei residenti in inghilterra (o in qualunque altro paese comunitario ) giocano con snai.it, matchpoint.it, totosi etc.. queste società italiane pagano le tasse in inghilterra ? per sapere!
cioè , io sono un produttore locale di olio pugliese , mi arriva una telefonata dalla francia che vogliono cinquecento litri del mio olio extravergine, io dico ok, il prezzo compreso delle spese di trasporto è questo. loro mi pagano a mezzo isituti di credito , io fatturo . Ma dovrò mai io rispondere di tale operazione al fisco francese? è assurdo. se poi c'è una società importatrice francese che vuole fare affari col mio olio , se la vedranno loro col loro fisco. io rispondo solo del fisco italiano( e cerco pure di evadere le tasse il più possibile , a mio rischio, ma a vedere come gestiscono il denaro pubblico è meglio darlo in beneficenza)
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rimalessio
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Messaggioda rimalessio » 20/11/2007 - 17:36
La stanley non le paga in italia ma in inghilterra dove la scommessa fatta dal ctd viene realmente giocata, e poi il ctd a pagarle sulle sue commissione in italia.
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