Messaggioda enzo-bet » 02/11/2007 - 10:41
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 2 Novembre 2007 - Ore 10,06 - SCOMMESSE: IL TAR DEL LAZIO SOSPENDE IL PROVVEDIMENTO CAUTELATIVO ADOTTATO DA AAMS AI DANNI DI PUNTO MATCH
Ecco il comunicato con il quale il sindacato Sistel annuncia la sospensione del provvedimento cautelativo emanato da Aams contro B.P. Point, titolare del marchio Punto Match: "Il Presidente della Seconda Sezione del TAR Lazio, con proprio decreto del 31 ottobre 2007, ha sospeso il provvedimento con cui l'ex dirigente dell'Ufficio Giochi e Scommesse di AAMS, Dr. Luca Turchi, aveva illegittimamente sospeso sul territorio nazionale la raccolta on line delle scommesse da parte della B.P. Point Srl, titolare del marchio Punto Match. La vicenda aveva avuto origine da un sopralluogo eseguito presso una sala Giochi Punto Match ad opera di una pattuglia di PS della Questura di Biella il giorno 17 ottobre 2007 tra le ore 15,15 e le ore 18,00. Nel corso del sopralluogo, effettuato su espressa richiesta del Dirigente della Questura, gli agenti avevano rinvenuto all'interno del locale alcuni avventori ( 6 persone ) dediti ad effettuare scommesse sui totem presenti in sala e a giocare alle slot. Era stato rinvenuto del materiale pubblicitario predisposto dal concessionario (quote, eventi ecc), ma non era stata riscontrata alcuna forma di intermediazione. La relazione di servizio veniva inviata dal dirigente della Questura al dr. Turchi il successivo giorno 18 ottobre, unitamente alla copia di una ricevuta (promemoria) di scommessa che successivamente è risultata essere stata effettuata alle ore 13,32 (quindi prima del sopralluogo) dello stesso giorno 17 ottobre, attraverso uno dei totem presenti nella sala di Biella, su un conto di gioco intestato ad un cliente abituale della sala, ben conosciuto dal gestore . Il giorno 19 ottobre il Dr. Turchi inviava alla BP Point il provvedimento di sospensione cautelativa della raccolta on line che veniva attuato il successivo sabato 20 ottobre. Le contestazioni mosse nei confronti della BP Point, sia in merito alla condotta imputabile al concessionario, sia in rapporto al gravissimo pregiudizio economico che la sospensione della raccolta sul territorio nazionale ha arrecato al medesimo, sono apparse da subito totalmente pretestuose ed illegittime, tanto che il Presidente della Seconda Sezione del TAR Lazio ha immediatamente sospeso l'efficacia del provvedimento amministrativo assunto dall'AAMS. Quest'ultima ha adottato il provvedimento di sospensione cautelativa sulla scorta di due circostanze: il fatto che l'attività di commercializzazione fosse condotta in un locale nel quale l'attività prevalente era quella dedicata alle scommesse; il fatto che fosse rinvenuto nel locale di cui trattasi materiale informativo sui giochi e le scommesse, ed insegne destinate alla pubblicizzazione di simile attività . Si tratta, come gli operatori del settore sanno bene, di disposizioni introdotte ( art.9, comma 1bis e commi 4bis e 4 ter ) dal Decreto Direttoriale AAMS 25 giugno 2007 che ha modificato il DD 21 marzo 2006; tali norme sono volte a comprimere fortemente, in modo illegittimo, le facoltà riconosciute al Concessionario per l'esercizio della raccolta a distanza delle scommesse ed a limitare l'ambito di operatività dei cosiddetti punti di commercializzazione, prevedendo addirittura la cessazione al 31/12/2007 dell'efficacia dei contratti stipulati tra questi ultimi ed i concessionari. Tali disposizioni si caratterizzano, singolarmente, per le rilevanti ed illegittime limitazioni che apportano alle facoltà del concessionario e, complessivamente considerate, per l'effetto di "smantellamento" del sistema della raccolta a distanza sviluppatosi sulla base delle precedenti disposizioni normative".
agicoscommesse - 02/11/2007 - mf
Questo la dice lunga sull'incostituzionalita' del decreto,come dicevo tempo fa,voglio vedere quali giudici confermeranno una porcheria(scusate ma in questo momento nn trovo altri termini per definirlo) del genere,firmata nn da aams(loro poveretti si trovano tra due fuochi anzi di piu' considerando i punti com) ma dai soliti noti.