pippobet ha scritto:Il collaudo dei Monopoli e virtuale,si fidano di quello che verifica il provider.................comunque sul sito amms da qualche parte c'e' il regolamento per le slot nei negozi (una ogni 5 mq) e dei corner quella che ho scritto nel post precedente................
Ringrazio tutti per gli interventi e noto con piacere che l'argomento interessa la community...
A mio giudizio sembra che come sempre pippobet abbia colto nel segno...essendo il corner attività accessoria dovrebbero prevalere i limiti e le regole riferite all'attività prevalente...anche perchè la normativa successiva (dalla lettera del decreto direttoriale aams) sembra destinata solo solo ai NEGOZI (attività principale)....ma si sa l'italia è il paese dell'equilibrismo interpretativo.....
Ad ogni buon conto ad uso di tutti riporto qualche stralcio normativo....
Art 38 decreto bersani
omissis
Art. 38.
Misure di contrasto del gioco illegale
1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:
a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;
b) i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica e' stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata;
c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' gli ulteriori punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4.
omissis
normativa aams generale sui comma 6
omissis
DECRETA
Articolo 1
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi
6 e 7, lettera b), del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono
essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati,
nonché le prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi.
2. Ai soli fini del presente decreto, gli esercizi pubblici ed i circoli privati assoggettati ad
autorizzazione ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S., nonché i punti di raccolta di altri giochi
assoggettati ad autorizzazione ai sensi del successivo articolo 88 del medesimo T.U., sono
articolati in:
a) bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la
somministrazione di cibi e bevande;
b) ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività
prevalente la somministrazione di pasti;
c) stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per
la balneazione;
d) alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l’offerta di
ospitalità ;
e) sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti
specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed
intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi
meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box;
f) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4
aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in
possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
g) agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di
autorizzazione ai sensi dell’articolo 88 del T.U.L.P.S.;
h) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di
autorizzazione ai sensi dell’articolo 88 del T.U.L.P.S.
Articolo 2
(Numero massimo degli apparecchi installabili di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, lettera b)
1.
In ciascun bar ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui
all’articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla
somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50
metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un
numero massimo pari a 4.
2. In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui
all’articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla
somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a
100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino
ad un numero massimo pari a 4.
3. In ciascuno stabilimento balneare è installabile un apparecchio o congegno di cui all’articolo
110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 1.000 metri quadrati di superficie di concessione demaniale. Il
numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 2.500 metri quadrati di
superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero
massimo pari a 4.
4. In ciascun albergo ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui
all’articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni
non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriori 100 camere,
fino ad un numero massimo pari a 6.
5. In ciascuna sala pubblica da gioco è installabile un apparecchio di cui all’articolo 110, commi 6
e 7, lettera b), ogni 10 metri quadrati di superficie del locale.
6. In ciascun agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro esercizio titolare di
autorizzazione ai sensi dell’articolo 88 del T.U.L.P.S. è installabile un apparecchio o congegno di
cui all’articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il
numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di
superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero
massimo pari a 8.
7. In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di
autorizzazione ai sensi dell’articolo 88 del T.U.L.P.S., è installabile un apparecchio o congegno di
cui all’articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il
numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di
superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo
pari a 4.
8. Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera f), si osservano le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, con esclusivo
riferimento all’area destinata alla somministrazione.
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normativa specifica per la nuova rete
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Articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni) 1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito, T.U.L.P.S.) che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell’articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’articolo 38, comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il decreto individua, altresì, le prescrizioni da osservare ai fini della installazione dei suddetti apparecchi.
2. I limiti quantitativi e le prescrizioni riportate nel presente decreto si riferiscono ai seguenti punti di vendita, individuati dall’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso, comunque, di una delle licenze previste dall’articolo 86 ovvero dall’articolo 88 del T.U.L.P.S.: a) agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, previsti dall’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici; b) sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29; c) sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box. 3. Ai soli fini del presente decreto, per area di vendita si intende la superficie dell’esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Articolo 2 (Numero massimo di apparecchi installabili) 1. In ciascun punto di vendita di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), è installabile un apparecchio di cui all’articolo 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell’area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l’area di vendita sia inferiore a 40 metri quadrati è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi. 2. In ciascun punto di vendita di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), è installabile un apparecchio di cui all’articolo 110, commi 6 o 7, ogni 20 metri quadrati dell’area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l’area di vendita sia inferiore a 600 metri quadrati è comunque possibile installare fino a 30 apparecchi. 3. In ciascun punto di vendita di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), è installabile un apparecchio di cui all’articolo 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell’area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non comunque può superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.
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