Messaggioda ercolino » 13/03/2007 - 14:54
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 13 Marzo 2007 - Ore 10,40 - SCOMMESSE ONLINE: CASO UNIBET-SVEZIA, LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA IN FAVORE DEL BOOKMAKER
La Corte di Giustizia Europea ha emanato questa mattina la sentenza relativa al Caso Unibet - Svezia, pronunciandosi a favore della tutela del bookmaker in caso di dubbi d'interpretazione della norma. Interdetta dalle autorità svedesi alla promozione commerciale dei propri servizi, Unibet si era appellata mesi fa all'art. 49 del Trattato CE e aveva messo in atto una serie di ricorsi presso i tribunali svedesi, conclusisi con la richiesta pregiudiziale della Corte di Cassazione, dubbiosa su quale normativa applicare, alla Corte di Giustizia. Nei casi di dubbio, ha dichiarato la Corte nella sentenza di questa mattina, il giudice è tenuto a far prevalere il diritto comunitario su quello nazionale. Pubblichiamo le conclusioni della sentenza:
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che esso non richiede, nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, l’esistenza di un ricorso autonomo diretto, in via principale, ad esaminare la conformità di disposizioni nazionali con l’art. 49 CE, qualora altri mezzi di gravame effettivi, non meno favorevoli di quelli che disciplinano azioni nazionali simili, consentano di valutare in via incidentale una tale conformità , ciò che spetta al giudice nazionale verificare.
2) Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che, in caso di dubbio sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, la concessione eventuale di provvedimenti provvisori per sospendere l’applicazione di dette disposizioni fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro conformità con il diritto comunitario è disciplinata dai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile dinanzi a detto giudice, purché tali criteri non siano meno favorevoli di quelli concernenti domande simili di natura interna e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale provvisoria di tali diritti.
3) Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che, in caso di dubbio sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, la concessione eventuale di provvedimenti provvisori per sospendere l’applicazione di dette disposizioni fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro conformità con il diritto comunitario è disciplinata dai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile dinanzi a detto giudice, purché tali criteri non siano meno favorevoli di quelli concernenti domande simili di natura interna e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale provvisoria di tali diritti.
agicoscommesse - 13/03/2007 - fda
erc