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stefano777
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emendamenti a Finanziaria: Scommesse on line
Messaggioda stefano777 » 31/10/2006 - 11:49
.... spudoratamente copiate da Jamma.it
....e chi ha speso fino a ieri 300 000 Euro per la "licenza" per il telematico?
.....nuovi giochi ? Quali giochi ? Allora é vero....da Gennaio 2007 TUTTO LIBERO .......anche casinò ???
(Jamma) Proposte di modifica anche per le norme che regolamentano il settore delle scommesse on line e la distribuzione del gioco . Il governo ha infatto presentato alcuni emendamenti al testo di legge della Finanziaria 2007 che andranno votati entro la fine della settimana. L’articolo a cui si riferiscono gli emendamenti è il seguente.
29. In coerenza ai principi recati dall’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonche´ di assicurare l’ordine pubblico e la
tutela del giocatore, con uno o piu` provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalita` per procedere alla rimozione dell’offerta, attraverso le reti telematiche o
di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento
o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari.
30. Dalla data di entrata in vigore del primo provvedimento emesso ai sensi del comma 29, i commi da 535 a 538 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
Emendamenti dichiarati ammissibili dalla Commissione Bilancio
Al comma 29, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
Nel rispetto degli obblighi comunitari, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettere b) e i), del decreto-legge n. 223 del 2006 convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006, è da ritenersi titolo abilitativo all'offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro effettuata attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, per gli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, il possesso dei seguenti requisiti di affidabilità : quotazione ai principali listini UE ed extra Ue; raccolta non inferiore ai 500 milioni di euro annui; licenza riconosciuta da un Paese comunitario; comprovata attività di prevenzione delle Iudopatic, stabile organizzazione in Italia. Alla verifica di detti requisiti è preposto il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
5. 364. Milana.
Al comma 29, aggiungere i seguenti:
29-bis. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono sottoposti alla verifica periodica e ai controlli a richiesta dell'Autorità competente i fornitori di connettività autorizzati dispongono le comunicazioni dei dati della raccolta effettuata al totalizzatore nazionale e rispondono di ogni eventuale irregolarità .
29-ter. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono tenuti a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il proprio palinsesto di offerta di gioco e i relativi regolamenti.
29-quater. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono tenuti al versamento di un'imposta fino al 20 per cento del margine operativo lordo. L'offerta di gioco non può consentire vincite inferiori al 90 per cento delle somme giocate.
5. 365. Milana.
Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:
29-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 2, dopo la lettera l) è aggiunto la seguente:
e-bis) le nuove modalità di distribuzione del gioco sono da intendersi comunque aggiuntive e non sostitutive di quelle già in attività alla data del 30 giugno 2006, dotate di licenza di pubblica sicurezza e di nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Per i punti già in attività è previsto il pagamento di un canone forfetario una tantum, fissato nella misura equivalente al minimo previsto dalla lettera h) pari ad euro 7.500, oltre ai canoni di concessione annui ed alla presentazione di idonee fideiussioni. A ciascun operatore è lasciata facoltà di individuare il provider di riferimento.
29-ter. Al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) le nuove modalità di distribuzione del gioco sono da intendersi comunque aggiuntive e non sostitutive di quelle già in attività alla data del 30 giugno 2006, dotate di licenza di pubblica sicurezza e di nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Per i punti già in attività è previsto il pagamento di un canone forfetario una tantum, fissato nella misura equivalente al minimo previsto dalla lettera h) pari ad euro 7.500, oltre ai canoni di concessione annui ed alla presentazione di idonee fideiussioni. A ciascun operatore è lasciata facoltà di individuare il provider di riferimento.
5. 201.Nannicini.
Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
30-bis. Il comma 288, dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n 311 è sostituito dal seguente:
288. Ciascun concessionario per l'adduzione delle scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla osta all'emissione della ricevuta di scommessa, per l'adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione, nonché per la raccolta a distanza delle scommesse e per la commercializzazione dei giochi facenti parte del portafoglio AAMS, utilizza e remunera i servizi di un Service Provider abilitato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a fornire a terzi i servizi suddetti. Resta ferma la facoltà per ciascun singolo concessionario di fornire i servizi di cui sopra in favore delle proprie concessioni, previo accertamento dei necessari requisiti e capacità tecniche da parte di AAMS.
Il Service Provider, per essere abilitato dall' Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a fornire i servizi suddetti in favore di terzi concessionari, deve essere in possesso di requisiti di capacità tecnica ed affidabilità economica accertati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Il rapporto tra il Service Provider e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è regolato da apposita convenzione. Ove il Service Provider assuma l'obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per l'esercizio della concessione, la convenzione di cui al periodo precedente stabilisce:
a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento;
b) l'anticipazione al concessionario, da parte del Service Provider, delle integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mese di cui alla lettera a);
c) la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma deiMonopoli Stato con proprio provvedimento, da emanarsi entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'esercizio dell'attività di Service Provider di cui al primo periodo del presente comma.
5. 202.Nannicini.
....e chi ha speso fino a ieri 300 000 Euro per la "licenza" per il telematico?
.....nuovi giochi ? Quali giochi ? Allora é vero....da Gennaio 2007 TUTTO LIBERO .......anche casinò ???
(Jamma) Proposte di modifica anche per le norme che regolamentano il settore delle scommesse on line e la distribuzione del gioco . Il governo ha infatto presentato alcuni emendamenti al testo di legge della Finanziaria 2007 che andranno votati entro la fine della settimana. L’articolo a cui si riferiscono gli emendamenti è il seguente.
29. In coerenza ai principi recati dall’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonche´ di assicurare l’ordine pubblico e la
tutela del giocatore, con uno o piu` provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalita` per procedere alla rimozione dell’offerta, attraverso le reti telematiche o
di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento
o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari.
30. Dalla data di entrata in vigore del primo provvedimento emesso ai sensi del comma 29, i commi da 535 a 538 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
Emendamenti dichiarati ammissibili dalla Commissione Bilancio
Al comma 29, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
Nel rispetto degli obblighi comunitari, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettere b) e i), del decreto-legge n. 223 del 2006 convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006, è da ritenersi titolo abilitativo all'offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro effettuata attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, per gli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, il possesso dei seguenti requisiti di affidabilità : quotazione ai principali listini UE ed extra Ue; raccolta non inferiore ai 500 milioni di euro annui; licenza riconosciuta da un Paese comunitario; comprovata attività di prevenzione delle Iudopatic, stabile organizzazione in Italia. Alla verifica di detti requisiti è preposto il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
5. 364. Milana.
Al comma 29, aggiungere i seguenti:
29-bis. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono sottoposti alla verifica periodica e ai controlli a richiesta dell'Autorità competente i fornitori di connettività autorizzati dispongono le comunicazioni dei dati della raccolta effettuata al totalizzatore nazionale e rispondono di ogni eventuale irregolarità .
29-ter. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono tenuti a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il proprio palinsesto di offerta di gioco e i relativi regolamenti.
29-quater. Gli operatori abilitati ai sensi del comma 29 a raccogliere gioco a distanza sono tenuti al versamento di un'imposta fino al 20 per cento del margine operativo lordo. L'offerta di gioco non può consentire vincite inferiori al 90 per cento delle somme giocate.
5. 365. Milana.
Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:
29-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 2, dopo la lettera l) è aggiunto la seguente:
e-bis) le nuove modalità di distribuzione del gioco sono da intendersi comunque aggiuntive e non sostitutive di quelle già in attività alla data del 30 giugno 2006, dotate di licenza di pubblica sicurezza e di nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Per i punti già in attività è previsto il pagamento di un canone forfetario una tantum, fissato nella misura equivalente al minimo previsto dalla lettera h) pari ad euro 7.500, oltre ai canoni di concessione annui ed alla presentazione di idonee fideiussioni. A ciascun operatore è lasciata facoltà di individuare il provider di riferimento.
29-ter. Al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) le nuove modalità di distribuzione del gioco sono da intendersi comunque aggiuntive e non sostitutive di quelle già in attività alla data del 30 giugno 2006, dotate di licenza di pubblica sicurezza e di nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Per i punti già in attività è previsto il pagamento di un canone forfetario una tantum, fissato nella misura equivalente al minimo previsto dalla lettera h) pari ad euro 7.500, oltre ai canoni di concessione annui ed alla presentazione di idonee fideiussioni. A ciascun operatore è lasciata facoltà di individuare il provider di riferimento.
5. 201.Nannicini.
Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
30-bis. Il comma 288, dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2004, n 311 è sostituito dal seguente:
288. Ciascun concessionario per l'adduzione delle scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla osta all'emissione della ricevuta di scommessa, per l'adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione, nonché per la raccolta a distanza delle scommesse e per la commercializzazione dei giochi facenti parte del portafoglio AAMS, utilizza e remunera i servizi di un Service Provider abilitato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a fornire a terzi i servizi suddetti. Resta ferma la facoltà per ciascun singolo concessionario di fornire i servizi di cui sopra in favore delle proprie concessioni, previo accertamento dei necessari requisiti e capacità tecniche da parte di AAMS.
Il Service Provider, per essere abilitato dall' Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a fornire i servizi suddetti in favore di terzi concessionari, deve essere in possesso di requisiti di capacità tecnica ed affidabilità economica accertati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Il rapporto tra il Service Provider e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è regolato da apposita convenzione. Ove il Service Provider assuma l'obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per l'esercizio della concessione, la convenzione di cui al periodo precedente stabilisce:
a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento;
b) l'anticipazione al concessionario, da parte del Service Provider, delle integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mese di cui alla lettera a);
c) la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma deiMonopoli Stato con proprio provvedimento, da emanarsi entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'esercizio dell'attività di Service Provider di cui al primo periodo del presente comma.
5. 202.Nannicini.
- giallorosso
- Arsenico

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- Iscritto il: 24/04/2004 - 19:27
- Località: Lecce - Prato
- Contatta:
Messaggioda giallorosso » 31/10/2006 - 22:01
Stefano credo che queste siano cose da postare nella sez. Ctd 
Bobas ha scritto:Tu scherzi caro Mirco ma io ho studiato a fondo la partita (pensa ieri sera nonostante non fossi solo a casa e lei mi chiamava pregandomi di raggiungerla a letto, desiderosa di me, io niente
a studiare sui Bignami il calcio giapponese)
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