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Messaggioda giallorosso » 13/12/2005 - 16:49
Sto pensando di abbandonare il settore scommesse per dedicarmi all'apicoltura, produrre miele sarà forse più eccitante che esporre lavagne quote e soprattutto non prevede allo stato attuale manovre finanziarie stravolgenti... forse si rischia di essere punti da qualche ape incazzata ma il male sarà nettamente inferiore a quello che si prova quando si versa l'11,5 % di tasse agli strozzini erariali

Bobas ha scritto:Tu scherzi caro Mirco ma io ho studiato a fondo la partita (pensa ieri sera nonostante non fossi solo a casa e lei mi chiamava pregandomi di raggiungerla a letto, desiderosa di me, io niente
a studiare sui Bignami il calcio giapponese)
- dualfeed
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Messaggioda dualfeed » 13/12/2005 - 17:21
Io non so perchè ma ho la vaghissima sensazione che tutti i book che stanno comprando la concessione italiana ( alla lista che comprendeva globet, goldbet, e altri si stanno aggiungendo betandwin, starprice, probabilmente expect , unibet) ebbene secondo me tutti questi non rientreranno nella lista nera dopo l' approvazione della finanziaria.
Cioè secondo me si potrà ad esempio continuare a scommettere con la globet al sito globet.com e così gli altri. Ho la sensazione che si voglia obbligare i vari book ad acquistare concessioni, raggranellare un po di soldini e poi magari lasciare almeno questi in pace e bastonare gli altri.
Sarà un utopia ma !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cioè secondo me si potrà ad esempio continuare a scommettere con la globet al sito globet.com e così gli altri. Ho la sensazione che si voglia obbligare i vari book ad acquistare concessioni, raggranellare un po di soldini e poi magari lasciare almeno questi in pace e bastonare gli altri.
Sarà un utopia ma !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- mintdijesolo
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Messaggioda mintdijesolo » 14/12/2005 - 14:08
AGICOS) - Roma, 14 Dicembre 2005 - Ore 10,18 - FINANZIARIA: ECCO LA BOZZA INTEGRALE DEL MAXIEMENDAMENTO RIGUARDANTE IL SETTORE GIOCHI
26 commi che innovano la disciplina sugli apparecchi automatici di gioco, al fine di contrastarne l’uso illecito e di fatto oscurano i siti esteri di scommesse. E’ quanto contenuto nel commi dal 504 al 529 del maxi emendamento alla finanziaria, presentato in Aula alla Camera nella serata di ieri sera. Vengono normate le modalità di gioco degli apparecchi automatici, prevista l’applicazione di un prelievo unico sulle somme giocate, i termini di assolvimento del prelievo, i casi per il rilascio della licenza, l’indicazione dei giochi d’azzardo vietati dal questore, il luogo consentito per l’installazione degli apparecchi, le sanzioni per i gestori che ne consentano un uso vietato etc. Su tale maxi emendamento, che comprende l’intera la legge finanziaria per il 2006, il governo metterà la fiducia. Il voto è previsto per domani 15 dicembre.
"Comma 504
342. Il comma 6 dell'artìcolo 110 del testo unico delle leggi dì pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«.6. Si consideralo apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis., comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,-n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori. al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
b) quelli, facenti parte della rete telematica; di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza, di un collegamento ad un sistema di elaborazione della, rete stéssa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalità , di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di. sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta dì giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi dì cui alla presente lettera»
Comma 505
343. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, .e successive, modificazioni,, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma. 3, della legge 23 agosto 1988, n, 400. L'aliquota del prelievo non può essere inferiore all'8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate.
Comma 506
344. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente «13-bis: Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
Comma 507
345. All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e 7».
Comma 508
346. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,- il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini del rilascio del nullaosta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera a) o b). del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
Comma 509
347. Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli d istato:
a) gli apparecchi di, cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto. 18 giugno 1931, n, 7,73,. e successive modificazioni, sono .installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta dì altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, ,n.640; e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. i requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa., della rete telematica di cui all'articolo 14-bìs del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;
e) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un. importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate definito in relazione:
1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);
2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco
Comma 510
345. A partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n .773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate".
Comma 511
349. In relazione agli interventi previsti dal comma 347 necessari ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica e prorogato al 31 ottobre 2010.
Comma 512
350. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della. legge 30 dicembre 2004 n. 311 l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006 i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati.
Comma 513
351. Il terzo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente; «Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici .di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria;
a} per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e dì gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o dì cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».
Comma 514
352. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dèi monopoli .dì Stato, fermi i potei dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predefinite reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa.
Comma 515
353. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazià³ne alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostìci, di cui al comma 352 adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Comma 516
354. In caso di violazione dell'obbligo di .cui al comma 353 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione. accertata. L'autorità competente è 1'Amministrazione autonoma dei monopolì di Stato.
Comma 517
355. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della guardia di finanza, .avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ammnistrazìone autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 353 e 354 secondo i criteri e le modalità individuati dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Comma 518
356. All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole; «apposita autorizzazione», sono inserite. le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli dì Stato»."
Comma 519
357. Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. In tutte .le sale da biliardo o da giocò e negli altri esercizi, compresi i circoli , privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione .di apparecchi da gioco,. è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale, sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della, singola partita ovvero quello Orario»
Comma 520
358. il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931; n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: L'installazione degli apparecchi di cui a. commi 6 e 7 è .consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».
Comma 521
359. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decretò 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente; «8-bis Con la sanzione amministrativa pecuniaria. da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in, violazione del divieto posto dal comma 8».
Comma 522
360. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico dì cui al regio decreto 18, giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale; a) chiunque produce od importa, per destinare all'uso sui territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecunià ria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso, sul territorio nazionale,, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni dì qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative dì detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi.
Comma 527
365. Dopo l'articolo 14bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.,640, sono inseriti i seguenti: «Art. 14-ter. - (Controllo dei versamenti dì imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito) - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposte, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi .e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.
2 Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuènte per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1. Art. 14-quater - (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a tìtolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione dei tempi di consegna, si applica il regolamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli dì cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta
3. L 'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di auto tutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Art. 14-quinquies:- (Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti) - Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter-e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia dello entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. .tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo, dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14~quater si applicano le disposizioni m materia di IVA»
Comma 528
All'articolo 8, comma 14, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147. convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo le parole:. «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31. dicembre 2007»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo non si apllica nei 365 giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione»
c) al quarto periodo le parole: «di cui al secondo e terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo e quarto periodo»
Comma 529
367. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento dì cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 174, non può esercitare la propria attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse."
agicos - 14/12/2005 - pa
26 commi che innovano la disciplina sugli apparecchi automatici di gioco, al fine di contrastarne l’uso illecito e di fatto oscurano i siti esteri di scommesse. E’ quanto contenuto nel commi dal 504 al 529 del maxi emendamento alla finanziaria, presentato in Aula alla Camera nella serata di ieri sera. Vengono normate le modalità di gioco degli apparecchi automatici, prevista l’applicazione di un prelievo unico sulle somme giocate, i termini di assolvimento del prelievo, i casi per il rilascio della licenza, l’indicazione dei giochi d’azzardo vietati dal questore, il luogo consentito per l’installazione degli apparecchi, le sanzioni per i gestori che ne consentano un uso vietato etc. Su tale maxi emendamento, che comprende l’intera la legge finanziaria per il 2006, il governo metterà la fiducia. Il voto è previsto per domani 15 dicembre.
"Comma 504
342. Il comma 6 dell'artìcolo 110 del testo unico delle leggi dì pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«.6. Si consideralo apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis., comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,-n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori. al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
b) quelli, facenti parte della rete telematica; di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza, di un collegamento ad un sistema di elaborazione della, rete stéssa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalità , di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di. sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta dì giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi dì cui alla presente lettera»
Comma 505
343. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, .e successive, modificazioni,, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma. 3, della legge 23 agosto 1988, n, 400. L'aliquota del prelievo non può essere inferiore all'8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate.
Comma 506
344. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente «13-bis: Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
Comma 507
345. All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e 7».
Comma 508
346. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,- il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini del rilascio del nullaosta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera a) o b). del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
Comma 509
347. Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli d istato:
a) gli apparecchi di, cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto. 18 giugno 1931, n, 7,73,. e successive modificazioni, sono .installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta dì altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, ,n.640; e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. i requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa., della rete telematica di cui all'articolo 14-bìs del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;
e) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un. importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate definito in relazione:
1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);
2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco
Comma 510
345. A partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n .773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate".
Comma 511
349. In relazione agli interventi previsti dal comma 347 necessari ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica e prorogato al 31 ottobre 2010.
Comma 512
350. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della. legge 30 dicembre 2004 n. 311 l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006 i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati.
Comma 513
351. Il terzo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente; «Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici .di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria;
a} per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e dì gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o dì cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».
Comma 514
352. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dèi monopoli .dì Stato, fermi i potei dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predefinite reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa.
Comma 515
353. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazià³ne alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostìci, di cui al comma 352 adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Comma 516
354. In caso di violazione dell'obbligo di .cui al comma 353 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione. accertata. L'autorità competente è 1'Amministrazione autonoma dei monopolì di Stato.
Comma 517
355. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della guardia di finanza, .avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ammnistrazìone autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 353 e 354 secondo i criteri e le modalità individuati dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Comma 518
356. All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole; «apposita autorizzazione», sono inserite. le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli dì Stato»."
Comma 519
357. Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. In tutte .le sale da biliardo o da giocò e negli altri esercizi, compresi i circoli , privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione .di apparecchi da gioco,. è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale, sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della, singola partita ovvero quello Orario»
Comma 520
358. il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931; n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: L'installazione degli apparecchi di cui a. commi 6 e 7 è .consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».
Comma 521
359. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decretò 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente; «8-bis Con la sanzione amministrativa pecuniaria. da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in, violazione del divieto posto dal comma 8».
Comma 522
360. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico dì cui al regio decreto 18, giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale; a) chiunque produce od importa, per destinare all'uso sui territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecunià ria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso, sul territorio nazionale,, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni dì qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative dì detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi.
Comma 527
365. Dopo l'articolo 14bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.,640, sono inseriti i seguenti: «Art. 14-ter. - (Controllo dei versamenti dì imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito) - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposte, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi .e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.
2 Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuènte per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1. Art. 14-quater - (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a tìtolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione dei tempi di consegna, si applica il regolamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli dì cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta
3. L 'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di auto tutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Art. 14-quinquies:- (Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti) - Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter-e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia dello entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. .tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo, dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14~quater si applicano le disposizioni m materia di IVA»
Comma 528
All'articolo 8, comma 14, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147. convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo le parole:. «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31. dicembre 2007»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo non si apllica nei 365 giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione»
c) al quarto periodo le parole: «di cui al secondo e terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo e quarto periodo»
Comma 529
367. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento dì cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 174, non può esercitare la propria attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse."
agicos - 14/12/2005 - pa
info....
Messaggioda ctd.salvo » 16/12/2005 - 20:07
16/12/2005 17:49
Scommesse telematiche: AAMS blocca la raccolta da parte del Gruppo CORE
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Sembra che siano alcune irregolarità nella raccolta del gioco a distanza il motivo della chiusura da parte di Aams del gioco telematico al Gruppo Core.
agicoscommesse - 16/12/2005 - tc
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http://www.gruppocore.it
Scommesse telematiche: AAMS blocca la raccolta da parte del Gruppo CORE
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Sembra che siano alcune irregolarità nella raccolta del gioco a distanza il motivo della chiusura da parte di Aams del gioco telematico al Gruppo Core.
agicoscommesse - 16/12/2005 - tc
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http://www.gruppocore.it
Diamo inizio al gioco......vincere e vinceremo.
-
maverick007
- Budinone Imperiale

- Messaggi: 4
- Iscritto il: 19/12/2005 - 15:29
Siti bloccati
Messaggioda maverick007 » 19/12/2005 - 17:41
Purtroppo (se vogliono) bloccheranno tutti i siti indicati da AAMS, il chè mi fa molta paura in quanto è matematico che ci finiranno anche siti che non raccolgono scommesse ma fanno informazione etc, salvo poi come al solito fare ricorsi e ricorsi (a chi poi? alla telecom? Ams? Tar? boh?!?).
Una bomba atomica per uccidere una zanzara.... comunque credo si possa aggirare usando una connessione tramite proxy tipo http://www.megaproxy.com/freesurf/
al 99,9% dovrebbe funzionare ma alcuni tipo questo non permettono di usare i form per il login, qualcuno ne conosce altri che invece lo permettono?
Inoltre non credo che tutti i navigatori sappiano cosa sia un proxy e quindi molti giocatori andranno persi.
Secondo me non serve neache rilevare ricevitorie in italia.
Il problema è che gli bloccheranno i siti esteri a prescindere da cosa fanno in italia.
Speriamo che stavolta i tempi di reazione della UE siano molto più rapidi ed efficaci.
Mi meraviglia comunque che i provider non dicano nulla!
Sta a vedere che tra un pò sti siti di scommesse si mettono su un provider ahahhaha
Ciao a tutti
Una bomba atomica per uccidere una zanzara.... comunque credo si possa aggirare usando una connessione tramite proxy tipo http://www.megaproxy.com/freesurf/
al 99,9% dovrebbe funzionare ma alcuni tipo questo non permettono di usare i form per il login, qualcuno ne conosce altri che invece lo permettono?
Inoltre non credo che tutti i navigatori sappiano cosa sia un proxy e quindi molti giocatori andranno persi.
Secondo me non serve neache rilevare ricevitorie in italia.
Il problema è che gli bloccheranno i siti esteri a prescindere da cosa fanno in italia.
Speriamo che stavolta i tempi di reazione della UE siano molto più rapidi ed efficaci.
Mi meraviglia comunque che i provider non dicano nulla!
Sta a vedere che tra un pò sti siti di scommesse si mettono su un provider ahahhaha
Ciao a tutti
Attenti all'Egiziani
Messaggioda ctd.salvo » 21/12/2005 - 11:53
Allarme Eggitto
:smoke: :smoke: :smoke: :smoke: 20/12/2005 22:44
SuperEnalotto: egiziano truffa amico barista con una falsa schedina
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Si fa anticipare da un amico i soldi di una vincita al SuperEnalotto, li spende tutti e finge di avere vinto ancora per ottenere un altro anticipo. Ma viene scoperto, denunciato e arrestato per violazione della legge Bossi-Fini sull'emigrazione. E' successo a un egiziano di 37 anni, lavaauto in nero presso un benzinaio di Genova, che l'agosto scorso vince 47.000 euro al SuperEnalotto. E' clandestino e non puo' ritirare i soldi. Chiede aiuto a un amico barista, genovese, che gli anticipa 45.000 euro e riscuote la schedina, guadagnando 2.000 come commissione. Con il denaro l'egiziano si da' alla pazza gioia, dilapidando il denaro in due mesi, tra locali e compagnie femminili. Con una ragazza dell'Est, entreneuse in un night club, va a vivere a Savona. Finiti i 45 mila euro, ai primi di ottobre torna dal barista e dice di avere vinti altri 48.000 euro e riscuote l'anticipo. Ma questa volta, la schedina e' falsa, e l'egiziano sparisce. Finché, una ventina di giorni fa, i due non si incontrano su un treno Genova-Savona. Il barista corre dalla Polfer, che blocca il truffatore, gia' colpito da decreto di espulsione, e l'arresta per violazione della legge Bossi-Fini.Per lui e' scattata anche la denuncia per truffa. Il fatto e' stato reso noto solo oggi perche' gli accertamenti sono continuati fino a ieri. agicos - 20/12/2005 - mr
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:smoke: :smoke: :smoke: :smoke: 20/12/2005 22:44
SuperEnalotto: egiziano truffa amico barista con una falsa schedina
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Si fa anticipare da un amico i soldi di una vincita al SuperEnalotto, li spende tutti e finge di avere vinto ancora per ottenere un altro anticipo. Ma viene scoperto, denunciato e arrestato per violazione della legge Bossi-Fini sull'emigrazione. E' successo a un egiziano di 37 anni, lavaauto in nero presso un benzinaio di Genova, che l'agosto scorso vince 47.000 euro al SuperEnalotto. E' clandestino e non puo' ritirare i soldi. Chiede aiuto a un amico barista, genovese, che gli anticipa 45.000 euro e riscuote la schedina, guadagnando 2.000 come commissione. Con il denaro l'egiziano si da' alla pazza gioia, dilapidando il denaro in due mesi, tra locali e compagnie femminili. Con una ragazza dell'Est, entreneuse in un night club, va a vivere a Savona. Finiti i 45 mila euro, ai primi di ottobre torna dal barista e dice di avere vinti altri 48.000 euro e riscuote l'anticipo. Ma questa volta, la schedina e' falsa, e l'egiziano sparisce. Finché, una ventina di giorni fa, i due non si incontrano su un treno Genova-Savona. Il barista corre dalla Polfer, che blocca il truffatore, gia' colpito da decreto di espulsione, e l'arresta per violazione della legge Bossi-Fini.Per lui e' scattata anche la denuncia per truffa. Il fatto e' stato reso noto solo oggi perche' gli accertamenti sono continuati fino a ieri. agicos - 20/12/2005 - mr
Diamo inizio al gioco......vincere e vinceremo.
info...
Messaggioda ctd.salvo » 28/12/2005 - 16:16
:blabla: 28/12/2005 12:11
Giochi, Pannella: " Legislazione italiana viola il diritto comunitario"
--------------------------------------------------------------------------------
( Jamma)- Tempi lunghi, anzi lunghissimi considerando i ritmi dei lavori del Parlamento Europeo, per l'interrogazione presentata dall'europarlamentare Marco Pannella e relativa al regime concessorio del gioco pubblico in Italia. Per la seconda volta nel corso di quest’anno Pannella torna sulla vicenda Stanley e parla di violazione del diritto comunitario
“Stanley International Betting Ltd. è un bookmaker britannico che offre i suoi servizi in vari Paesi dell’UE sulla base dei principi fondamentali del mercato interno e della libertà di mercato garantiti dal Trattatoâ€
Giochi, Pannella: " Legislazione italiana viola il diritto comunitario"
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( Jamma)- Tempi lunghi, anzi lunghissimi considerando i ritmi dei lavori del Parlamento Europeo, per l'interrogazione presentata dall'europarlamentare Marco Pannella e relativa al regime concessorio del gioco pubblico in Italia. Per la seconda volta nel corso di quest’anno Pannella torna sulla vicenda Stanley e parla di violazione del diritto comunitario
“Stanley International Betting Ltd. è un bookmaker britannico che offre i suoi servizi in vari Paesi dell’UE sulla base dei principi fondamentali del mercato interno e della libertà di mercato garantiti dal Trattatoâ€
Diamo inizio al gioco......vincere e vinceremo.
info....
Messaggioda ctd.salvo » 28/12/2005 - 16:19
28/12/2005 12:17
Scommesse: dal 1o gennaio incremento delle puntate a 1 euro
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Come previsto nell'ultima Finanziaria, dal 1° gennaio 2006 saranno attivate le prime novità sul settore delle scommesse. La Sogei ha infatti testato positivamente le nuove procedure che permetteranno agli utenti di scommettere, partendo sempre da una giocata minima di 3 euro, con incrementi anche di un solo euro. Saranno quindi possibili anche giocate da 4 o 5 euro, mentre con il regolamento in vigore fino al 31 dicembre di quest'anno le puntate, partendo sempre da un minimo di 3 euro, devono essere incrementate sempre di almeno 3 euro (quindi 3, 6 , 9, 12 euro e così via).
agicoscommesse - 28/12/2005 - pa
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http://www.snai.it
Scommesse: dal 1o gennaio incremento delle puntate a 1 euro
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Come previsto nell'ultima Finanziaria, dal 1° gennaio 2006 saranno attivate le prime novità sul settore delle scommesse. La Sogei ha infatti testato positivamente le nuove procedure che permetteranno agli utenti di scommettere, partendo sempre da una giocata minima di 3 euro, con incrementi anche di un solo euro. Saranno quindi possibili anche giocate da 4 o 5 euro, mentre con il regolamento in vigore fino al 31 dicembre di quest'anno le puntate, partendo sempre da un minimo di 3 euro, devono essere incrementate sempre di almeno 3 euro (quindi 3, 6 , 9, 12 euro e così via).
agicoscommesse - 28/12/2005 - pa
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http://www.snai.it
Diamo inizio al gioco......vincere e vinceremo.
Messaggioda Marat82 » 31/12/2005 - 16:07
Gentile Cliente,
Dovresti aver recentemente appreso che il Parlamento italiano ha approvato una legge che potrà influire sulle modalità di accesso ai siti di scommesse e gioco, incluso il sito betfair.com
La nuova legge, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2006, ha lo scopo di impedire agli internet provider italiani (es.: Alice, Tiscali, Fastweb, ...) di consentire l’accesso a qualsiasi sito di scommesse presente su una lista redatta dal Ministero delle Finanze e dall’AAMS (l’Ammistrazione Autonoma dei Monopoli di Stato). Nel caso in cui l’internet provider italiano non provveda ad implementare le misure tecnice in grado di bloccare gli accessi a questo tipo di siti, sarà soggetto ad una ingente multa. Betfair spera di non essere presente su quella lista poichè non ha fatto alcun tipo di pubblicità illegale in Italia, a differenza di numerosi operatori stranieri.
Ciò nonostante, se dovesse avere delle difficoltà ad accedere a Betfair.com attraverso il suo fornitore dei servizi internet, potrà essere in grado di accedervi attraverso altri sistemi. Dovrà inviare un email ad italia@betfair.com e le forniremo le informazioni necessarie per continuare ad accedere al sito Betfair.com.
Betfair sta analizzando tutte le possibili opzioni. Siamo lieti di cooperare con i vari governi e rispettare le leggi locali, ciò nonostante questa nuova situazione è in contrasto con le leggi della Comunità Europea riguardanti la libera circolazione di beni e servizi. Faremo in modo di controllare attentamente l’evolvere della situazione e la informeremo dei relativi sviluppi.
Augurandole un felice anno nuovo, la salutiamo cordialmente.
Il team betfair
Sembra ke la soluzione si troverà ...
Dovresti aver recentemente appreso che il Parlamento italiano ha approvato una legge che potrà influire sulle modalità di accesso ai siti di scommesse e gioco, incluso il sito betfair.com
La nuova legge, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2006, ha lo scopo di impedire agli internet provider italiani (es.: Alice, Tiscali, Fastweb, ...) di consentire l’accesso a qualsiasi sito di scommesse presente su una lista redatta dal Ministero delle Finanze e dall’AAMS (l’Ammistrazione Autonoma dei Monopoli di Stato). Nel caso in cui l’internet provider italiano non provveda ad implementare le misure tecnice in grado di bloccare gli accessi a questo tipo di siti, sarà soggetto ad una ingente multa. Betfair spera di non essere presente su quella lista poichè non ha fatto alcun tipo di pubblicità illegale in Italia, a differenza di numerosi operatori stranieri.
Ciò nonostante, se dovesse avere delle difficoltà ad accedere a Betfair.com attraverso il suo fornitore dei servizi internet, potrà essere in grado di accedervi attraverso altri sistemi. Dovrà inviare un email ad italia@betfair.com e le forniremo le informazioni necessarie per continuare ad accedere al sito Betfair.com.
Betfair sta analizzando tutte le possibili opzioni. Siamo lieti di cooperare con i vari governi e rispettare le leggi locali, ciò nonostante questa nuova situazione è in contrasto con le leggi della Comunità Europea riguardanti la libera circolazione di beni e servizi. Faremo in modo di controllare attentamente l’evolvere della situazione e la informeremo dei relativi sviluppi.
Augurandole un felice anno nuovo, la salutiamo cordialmente.
Il team betfair
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Messaggioda giallorosso » 02/01/2006 - 17:13
Scommesse: l'oscuramento dei siti esteri potrebbe portare ripercussioni da parte degli inglesi
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La nuova Finanziaria potrebbe portare ad uno scontro Italia-Regno Unito. Tra le norme previste c'è infatti quella che dispone l'oscuramento dei siti esteri di scommesse, norma che ha scatenato reazioni in diversi paesi europei ed in particolare nel Regno Unito. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Agicos tre fra i maggiori bookmakers d'oltremanica, vale a dire Ladbrookes, William Hill e Betfair, starebbero facendo pressioni sul governo inglese per intervenire sulla suddetta limitazione. Tra i provvedimenti proposti c'è quello di bloccare, come ritorsione all'oscuramento dei siti che, a detta degli operatori esteri, viola alcune leggi europee, l'importazione di alcuni prodotti italiani. In particolare, nel caso la situazione non si sbloccasse, il primo blocco potrebbe riguardare l'importazione nel Regno Unito dei prodotti vinicoli provenienti dall'Italia.
agicoscommesse - 02/01/2006 - cg
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La nuova Finanziaria potrebbe portare ad uno scontro Italia-Regno Unito. Tra le norme previste c'è infatti quella che dispone l'oscuramento dei siti esteri di scommesse, norma che ha scatenato reazioni in diversi paesi europei ed in particolare nel Regno Unito. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Agicos tre fra i maggiori bookmakers d'oltremanica, vale a dire Ladbrookes, William Hill e Betfair, starebbero facendo pressioni sul governo inglese per intervenire sulla suddetta limitazione. Tra i provvedimenti proposti c'è quello di bloccare, come ritorsione all'oscuramento dei siti che, a detta degli operatori esteri, viola alcune leggi europee, l'importazione di alcuni prodotti italiani. In particolare, nel caso la situazione non si sbloccasse, il primo blocco potrebbe riguardare l'importazione nel Regno Unito dei prodotti vinicoli provenienti dall'Italia.
agicoscommesse - 02/01/2006 - cg
Bobas ha scritto:Tu scherzi caro Mirco ma io ho studiato a fondo la partita (pensa ieri sera nonostante non fossi solo a casa e lei mi chiamava pregandomi di raggiungerla a letto, desiderosa di me, io niente
a studiare sui Bignami il calcio giapponese)
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Messaggioda giallorosso » 02/01/2006 - 17:14
Scommesse: sara' probabilmente ParadiseBet il prossimo operatore ad entrare in Italia
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E' ancora periodo di grandi manovre per il mondo del betting. L'oscuramento dei siti esteri di scommesse ha di fatto obbligato gli operatori esteri a anticipare lo sbarco in Italia. Dopo Betshop, Globet, Goldbet, Starprice e gli annunciati arrivi di Betandwin ed Expekt, il prossimo bookmaker d'oltremanica ad arrivare sul nostro territorio dovrebbe essere Paradisebet. L'operatore inglese sembra infatti stia definendo gli ultimi dettagli per l'acquisto di una concessione italiana. Per operare nel nostro paese Paradisebet dovrebbe appoggiarsi alla piattaforma tecnologica di Microgame, uno degli 8 provider autorizzati dallo Stato per la raccolta delle scommesse.
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E' ancora periodo di grandi manovre per il mondo del betting. L'oscuramento dei siti esteri di scommesse ha di fatto obbligato gli operatori esteri a anticipare lo sbarco in Italia. Dopo Betshop, Globet, Goldbet, Starprice e gli annunciati arrivi di Betandwin ed Expekt, il prossimo bookmaker d'oltremanica ad arrivare sul nostro territorio dovrebbe essere Paradisebet. L'operatore inglese sembra infatti stia definendo gli ultimi dettagli per l'acquisto di una concessione italiana. Per operare nel nostro paese Paradisebet dovrebbe appoggiarsi alla piattaforma tecnologica di Microgame, uno degli 8 provider autorizzati dallo Stato per la raccolta delle scommesse.
Bobas ha scritto:Tu scherzi caro Mirco ma io ho studiato a fondo la partita (pensa ieri sera nonostante non fossi solo a casa e lei mi chiamava pregandomi di raggiungerla a letto, desiderosa di me, io niente
a studiare sui Bignami il calcio giapponese)
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Messaggioda giallorosso » 04/01/2006 - 06:06
Web è imperativo..... è passato più di un anno ormai , il suo ultimo post
Perchè per qualche sol secondo non ce lo ridai ??
Nemesis
dove sei ??? Tu che gli rispondesti
ma il web cancellò quel tuo post...
Nostalgia canaglia.
Inviato: Dom Mag 16, 2004 8:15 pm Oggetto:
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NEMESIS PER FAVORE TU CHE SEI UN PO PIU' INTELLIGENTE DEGLI ALTRI SPIEGA A QUELL'IGNORANTONE DI SAURO LA DIFFERENZA TRA UN IP STATICO E DINAMICO
Perchè per qualche sol secondo non ce lo ridai ??
Nemesis
Prima dovrei spiegarti cos'è un Ip
Nostalgia canaglia.
Bobas ha scritto:Tu scherzi caro Mirco ma io ho studiato a fondo la partita (pensa ieri sera nonostante non fossi solo a casa e lei mi chiamava pregandomi di raggiungerla a letto, desiderosa di me, io niente
a studiare sui Bignami il calcio giapponese)
Messaggioda chico82 » 25/01/2006 - 19:05
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 25 Gennaio 2006 - Ore 17,40 - SCOMMESSE: NELLA NUOVA RIFORMA DEL TELEMATICO I PUNTI REMOTI NON POTRANNO PIU' FAR SCOMMETTERE NEI PROPRI LOCALI, MA SOLO APRIRE CONTI DI GIOCO E FARE RICARICHE
Si va definendo la riforma della raccolta telematiche delle scommesse. Nella riforma sembra che saranno inserite delle novità per i cosiddetti punti remoti. Una di queste riguarderebbe il fatto che non potranno più far scommettere gli utenti nei proprio locali (tramite i pc) ma solo vendere ricariche ed aprire conti di gioco. Sembrerebbe prevista, sempre per i punti remoti, una distanza di almeno 300 metri dal concessionario e l'applicazione dell'articolo 88 del t.u.l.p.s., con il concessionario che risponderà , quindi, in proprio dell'attività dei punti remoti.
agicoscommesse - 25/01/2006 - lv
non so che dire ma se il tutto fosse vero per i punti remoti sarebbe finita.
Si va definendo la riforma della raccolta telematiche delle scommesse. Nella riforma sembra che saranno inserite delle novità per i cosiddetti punti remoti. Una di queste riguarderebbe il fatto che non potranno più far scommettere gli utenti nei proprio locali (tramite i pc) ma solo vendere ricariche ed aprire conti di gioco. Sembrerebbe prevista, sempre per i punti remoti, una distanza di almeno 300 metri dal concessionario e l'applicazione dell'articolo 88 del t.u.l.p.s., con il concessionario che risponderà , quindi, in proprio dell'attività dei punti remoti.
agicoscommesse - 25/01/2006 - lv
non so che dire ma se il tutto fosse vero per i punti remoti sarebbe finita.
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