Messaggioda pull » 09/11/2005 - 11:43
[b]08/11/2005 14:32
Ultim'ora Finanziaria 2006, le decisioni del Governo: Lotto Nazionale e SuperEnalotto on-line tutti i giorni e 3 punti remoti regionali per le Agenzie
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Il Governo ha appena presentato l'emendamento al decreto fiscale in discussione al Senato: ecco le principali misure relative al mondo dei giochi.
(Art. 11) L'Amministrazione dei Monopoli definisce misure per la diffusione del gioco a distanza attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso telefonia mobile e fissa. I provvedimenti prevedono in particolare:
- Estrazione giornaliera della ruota nazionale del gioco del Lotto nonché l' effettuazione giornaliera del concorso pronostici SuperEnalotto, finalizzate esclusivamente alla raccolta telematica.
- Estensione dell'oggetto delle varie concessioni in vigore, escluse quelle relative alle scommesse sportive a quota fissa, al gioco raccolto con mezzi di partecipazione a distanza. I concessionari devono disporre di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici e organizzativi stabiliti da Aams.
- Possibilità di raccolta del gioco a distanza da parte dei concessionari i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti da Aams.
- Commercializzazione dei mezzi di pagamento attraverso le reti di raccolta del Lotto, SuperEnalotto, concorsi sportivi, scommesse al totalizzatore e scommesse ippiche secondo la Masini. Ogni rete potrà commercializzare i mezzi di pagamento relativi al proprio gioco.
L'aggio dei ricevitori è fissato al 9 per cento dal primo gennaio 2007 nel caso in cui la raccolta dei giochi in ricevitoria sia superiore a 11,2 miliardi di euro nel 2006.
(Art. 11) Con decreto direttoriale Aams sono stabilite le modalità per l’attuazione di formule di gioco opzionali, complementari al SuperEnalotto e al Lotto, basate sui seguenti principi:
Posta di gioco pari a 0,50 euro, pay-out di almeno il 50% dell’ammontare delle poste di gioco, autonomia dei premi rispetto a quelli previsti per gli attuali giochi, introduzione di premi istantanei.
SCOMMESSE – Ciascun concessionario, per favorire la concorrenza nel settore, non può essere titolare di più di 100 agenzie sul territorio nazionale: a tal fine si considerano anche i soggetti controllanti o controllati, ovvero sottoposti, anche per interposta persona ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Al fine di contrastare il gioco illegale, ciascun concessionario ippico e sportivo esercita la propria attività anche attraverso l’apertura di tre sportelli – presso locali diversi da quelli in cui si esercita ma ubicati nella stessa regione - da attivarsi entro il 31 marzo 2006 e fino all’operatività del riordino previsto dalla Finanziaria 2005: a tal proposito, l’apertura degli sportelli non comporta alcun diritto preferenziale nella procedura di riordino. I Monopoli di Stato, entro il 31 gennaio, determineranno le modalità di apertura degli sportelli, assicurando priorità ai comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti privi di un’agenzia di scommesse.
- All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n°. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3 è aggiunta la lettera f): “le operazioni inerenti e connesse all’organizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’articolo 10, n°. 6 e 7 e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioniâ€