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Sardegna
Messaggioda mintdijesolo » 03/11/2005 - 14:02
La situazione in Sardegna per le agenzie Stanley sembra essere leggermente diversa rispetto al continente !!!!!!
http://bet.stanleyint.com/documents/la% ... _10_05.pdf
http://bet.stanleyint.com/documents/la% ... _10_05.pdf
Messaggioda pull » 03/11/2005 - 18:30
AGICOS) - Roma, 03 Novembre 2005 - Ore 17,51 - FINANZIARIA 2006: FORSE PER CONFLITTI INTERNI, LA COMMISSIONE BILANCIO POTREBBE LICENZIARE L'ART.66 SU GIOCHI SENZA MODIFICHE E RIMANDARLA AL MAXI EMENDAMENTO
Prosegue a ritmi serrati l'esame della Commissione Bilancio sull'articolo 66 riguardante il settore dei giochi. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Agicos, sembra che ci siano molti conflitti, all'interno della Commissione, sulle modifiche all'articolo 66. Una soluzione possibile potrebbe essere quella che la Commissione stessa licenzi l'articolo 66 senza modifiche, per poi valutare l'intero sistema dei giochi e le sue eventuali modifiche, in occasione della presentazione del maxi emendamento della Finanziaria che il Governo o il relatore presenteranno in aula e sul quale verrà posta la fiducia.
agicos - 03/11/2005 - mf
Prosegue a ritmi serrati l'esame della Commissione Bilancio sull'articolo 66 riguardante il settore dei giochi. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Agicos, sembra che ci siano molti conflitti, all'interno della Commissione, sulle modifiche all'articolo 66. Una soluzione possibile potrebbe essere quella che la Commissione stessa licenzi l'articolo 66 senza modifiche, per poi valutare l'intero sistema dei giochi e le sue eventuali modifiche, in occasione della presentazione del maxi emendamento della Finanziaria che il Governo o il relatore presenteranno in aula e sul quale verrà posta la fiducia.
agicos - 03/11/2005 - mf
Messaggioda pull » 04/11/2005 - 11:22
04/11/2005 08:49
Finanziaria 2006: accantonati molti degli emendamenti sui giochi
--------------------------------------------------------------------------------
(a.c.) - "Abbiamo terminato l'esame della parte ordinaria della Finanziaria 2006." Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione Bilancio del Senato, Antonio Azzolllini, al termine della seduta della 5a Commissione, caratterizzata proprio nella sua fase finale, dall'inatteso arrivo del Ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. "Concluso l'esame degli articoli" ha aggiunto Azzollini - "ora prendiamo del tempo per la riflessione sugli emendamenti accantonati: domani la Commissione è convocata per le ore 9,30". Intanto dalle prime indicazioni relative all'esame degli articoli risulterebbero almeno 300 gli emendamenti sui quali la 5° Bilancio dovrà pronunciarsi. Per quanto riguarda il settore dei Giochi, molti degli emendamenti dell'articolo 66 sono andati ad ingrossare il numero degli accantonamenti: solo nelle prossime sedute, sarà possibile stabilire quanto dell'articolo 66, completo di emendamenti, giungerà in aula per essere discusso.
www.agipronews.it - 3 novembre 2005 ore 20:48
--------------------------------------------------------------------------------
http://www.senato.it
Finanziaria 2006: accantonati molti degli emendamenti sui giochi
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(a.c.) - "Abbiamo terminato l'esame della parte ordinaria della Finanziaria 2006." Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione Bilancio del Senato, Antonio Azzolllini, al termine della seduta della 5a Commissione, caratterizzata proprio nella sua fase finale, dall'inatteso arrivo del Ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. "Concluso l'esame degli articoli" ha aggiunto Azzollini - "ora prendiamo del tempo per la riflessione sugli emendamenti accantonati: domani la Commissione è convocata per le ore 9,30". Intanto dalle prime indicazioni relative all'esame degli articoli risulterebbero almeno 300 gli emendamenti sui quali la 5° Bilancio dovrà pronunciarsi. Per quanto riguarda il settore dei Giochi, molti degli emendamenti dell'articolo 66 sono andati ad ingrossare il numero degli accantonamenti: solo nelle prossime sedute, sarà possibile stabilire quanto dell'articolo 66, completo di emendamenti, giungerà in aula per essere discusso.
www.agipronews.it - 3 novembre 2005 ore 20:48
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http://www.senato.it
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- Iscritto il: 11/10/2004 - 22:26
- Contatta:
Messaggioda mintdijesolo » 04/11/2005 - 13:32
Gli emendamenti "accantonati" che verranno esaminati oggi in Commissione
(Jamma)- Nel corso della seduta di ieri la Commissione Bilancio ha votato gli emendamenti all’articolo 66 della Finanziaria. Oltre agli unici due emendamenti approvati, i 20 senatori hanno deciso per l’accantonamento di altre proposte emendative su cui si deciderà oggi, nel corso di una nuova seduta durante la quale sarà presentato anche il testo del maxi-emendamento
66.18
Salerno
Il comma 7 e`
sostituito dal seguente:
7. A partire dal 1º aprile 2006, il prelievo erariale unico sulle somme
giocate con apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,e` fissato nella misura del 11,5 per cento delle somme giocate.
66.34 (testo 2)
Ferrara, Girfatti
Dopo il comma 24 e`
introdotto il seguente:
«24-bis. All’articolo 19 del Dpr 633/72 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3 e`aggiunta la lettera f): "le operazioni inerenti e
connesse all’organizzazione ed all’esercizio delle attivita` di cui all’articolo
10, n. 6) e 7 e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione
relative a dette operazioni";
b) al comma 5 dopo le parole: "salvo conguaglio alla fine dell’anno"
aggiungere "La disposizione di cui al presente comma non si applica
alle operazioni di cui all’articolo 10, n. 6 e 7) e le prestazioni di
mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni"».
L’efficacia del presente articolo e`subordinata all’autorizzazione comunitaria.
Conseguentemente, con decreto direttoriale del Ministero dell’economia
e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da
emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita` e le disposizioni tecniche occorrenti per
l’attuazione della formula di gioco opzionale, complementare al concorso
pronostici Enalotto, secondo i seguenti criteri:
«1. posta di gioco per ogni combinazione opzionale pari a 0,50 euro;
2. assegnazione casuale di un numero compreso da 1 e 90;
3. monte premi non inferiore al 50 per cento dell’ammontare complessivo
delle poste di gioco e autonomo rispetto a quello previsto nella
formula attuale;
4. numero di categorie di vincita, tra le quali verra` ripartito il predetto
monte premi, non inferiore a 5;
5. introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali
premi a punteggio».
66.36 (testo 2)
Ferrara, Girfatti
Al comma 26, lettera b), n. 3, ovunque figurino le parole: «fino a tre
eventi» sostituirle con le seguenti: «fino a sette eventi».
Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte
corrente della Tabella C.
66.38
Gentile
All’art. 66, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-bis. E`abrogato il comma 2 dell’art. 14-ter. della legge n. 80 del
14 maggio 2005»
66.41 (testo 2)
Ferrara, Girfatti
Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2006, la posta unitaria per le
scommesse a libro quota fissa e`stabilita in 1 euro e l’importo minimo
per ogni biglietto giocato non puo` essere inferiore a 3 euro. Eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze –Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono altresà½` abrogate le lettere "b)" e "c)" ed alla lettera "a)" le parole da: "fino" a: "lordo" del
DM 11 giugno 2004 pubblicato nella G.U. R il 21 giugno 2004, n. 143».
66.45
Ferrara, Gentile
Al comma 29, primo periodo, le parole: «diffussione del gioco a distanza
» sono sostituite dalle parole: «regolamentazione della raccolta a distanza
delle scommesse, del bingo e delle lotterie».
Dopo il comma 29 sono aggiunti i seguenti:
«29-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze - amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato definisce con propri provvedimenti entro
il 30 aprile 2006, sentire le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei
giochi, le regole della raccolta, attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonche` attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al D.M. 2 agosto 1999. n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela dell’ordine pubblico e del giocatore, le attuali reti di raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento on line, prevedono, in particolare:
a) l’estrazione giornaliera della ruota nazionale del lotto, di cui all’articolo
1, comma 489, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, nonche`
l’effettuazione giornaliera del concorso pronostici enalotto, alla raccolta a
distanza;
b) L’estensione nel caso in cui non sia gia` previsto dalle vigenti
convenzioni di concessione, dell’oggetto, alle condizioni vigenti, delle
concessioni del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al D.M. 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004,n. 311, al gioco raccolto con i mezzi di partecipazione a distanza sopra indicati. La predetta estensione esclude ogni diversa modifica dell’oggetto delle concessioni e non comporta l’attribuzione per ciascun concessionario, di giochi diversi da quelli dallo stesso gestiti in virtu` della o delle concessioni conferite;
c) la possibilita` di raccolta a distanza dei giochi di cui alla lettera
b) da parte dei soggetti titolari di concessione per l’esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongono di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato definiscono criteri di connessione tra i
soggetti che effettuano la raccolta a distanza e i soggetti titolari di concessione di cui alla lettera b), che garantiscono la sicurezza nelle transazioni in rete e la possibilita` di collegamento tra tutti i concessionari di giochi nonche le modalita` di retribuzione di tali soggetti;
d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai sensi dell’articolo
1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, attraverso
le attuali reti di raccolta, del Lotto, del concorso pronostici Enalotto,
dei concorsi pronistici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di
cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assicurando che ciascuna rete commercializzi in via esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa gestiti. I mezzi di pagamento sono utilizzati anche per la partecipazione a distanza dei giochi di cui al comma 29. Per tali attivita` e` riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del valore dei mezzi di pagamento venduti. 29-ter. Per il triennio 2006-2008 e`
introdotto, in via sperimentale, un meccanismo di variazione dell’aggio sui giochi del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, del concorso pronostici Totip, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, della scommessa Tris e della nuova scommessa ippica di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al livello di raccolta conseguito nell’anno precedente, basato sui seguenti criteri:
a) nel caso in cui nell’anno 2006, la raccolta dei giochi sopra richiamati,
nonche´ di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria,
sia superiore a 11.200 milioni di euro, l’aggio riconosciuto ai ricevitori
per la raccolta relativa all’anno 2007 e` fissato in misura al 9 per cento
della raccolta ed il prelievo erariale relativo al concorso pronostici Enalotto, al concorso pronostici Totip, ai concorsi pronostici su base sportiva, alle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, alla scommessa Tris ed alla nuova scommessa ippica di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e`diminuito di un punto percentuale rispetto alla raccolta;
b) nel caso in cui, nell’anno 2007, la raccolta dei giochi sopra richiamati,
nonche´ di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria,
sia superiore a 11.600 milioni di euro, e`confermata, per gli anni 2008
e successivi, la percentuale di aggio prevista dalla lettera a).
29-quater. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individua,
con proprio provvedimento le modalita` di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 29».
66.51
Tirelli, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini
Dopo il comma 29 aggiungere, in fine, il seguente:
«29-bis. All’articolo 1, comma 283, ultimo periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole: "Le vincite non riscosse"
con le seguenti: "Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 90, comma
16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le vincite non riscosse"».
66.52 (testo 2)
Salerno
Dopo il comma 29 e`introdotto il seguente:
«29-bis. Con regolamento del Ministro dell’Economia e delle finanze,
emanato entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge ai sensi
degli articoli 16 della legge n. 133/99 e 12 della legge 383/01, e`
istituito un nuovo concorso pronostici a cadenza quotidiana, basato su estrazioni di numeri. Detto concorso potra` essere raccolto da parte dei soggetti: a) titolari di concessione per la gestione del gioco lecito a mezzo
di apparecchi elettronici e terminali, attraverso i propri punti di gestione,
utilizzando i terminali di gioco, ovvero i convegni di cui all’articolo 110
comma 6, lettera b) del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e le reti di trasmissione dati attualmente in uso;
b) titolari di concessione per l’esercizio di concorsi a pronostici
numerici o del gioco del Lotto, attraverso i propri punti vendita, utilizzando
i terminali di gioco e le reti di trasmissione dati attualmente in uso.
Il predetto decreto dovra` necessariamente prevedere:
a) individuazione della denominazione del concorso pronostici;
b) determinazione della posta di gioco;
c) quota destinata a monte premi pari al 65 per cento dell’ammontare
complessivo della posta di gioco;
d) quota destinata all’Erario pari al 20 per cento dell’ammontare
complessivo della posta di gioco;
e) aggio ricevitori pari all’8 per cento dell’ammontare complessivo
delle poste di gioco;
f) quota destinata alle spese di gestione pari al 7 per cento dell’ammontare complessivo delle poste di gioco;
g) effettuazione delle estrazioni a cura dell’Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato, Con cadenza almeno oraria, prevedendo non
meno di 20 estrazioni giornaliere;
h) le estrazioni dovranno essere riprese e telematiche ed essere trasmesse
presso raccolta del gioco;
i) le estrazioni dovranno essere basate su di un massimo di 20 numeri
e dovra` essere prevista una ripartizione dei montepremi a totalizzatore.
Con il medesimo regolamento, sulla base degli utili erariali derivanti
dal predetto concorso pronostici, accertali nel rendiconto dell’esercizio immediatamente
precedente, e`
riservata in favore dellv1inistero dell’economia
e delle finanze una quota non inferiore al 20 per cento di detti utili.
che dovra` essere utilizzata per sosrenere finalita` di utilita` sociale».
Le maggiori entrate sono stimate:
2006: + 100 milioni di euro;
2007: + 300 milioni di euro;
2008: + 500 milioni di euro.
66.56
Ciccanti, taralli
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«30. I concessionari del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto,
dei concorsi pronostici sportivi, comprese le scommesse a totalizzatore
su base sportiva, del concorso pronostici Totip, potranno svolgere, attraverso
i propri punti di raccolta, a favore dei concessionari per l’esercizio
delle scommesse a quota fissa, attivita` di apertura di conti di gioco,
effettuazione dei servizi di accredito del denaro ai suddetti conti di gioco,
consegna delle ricevute attestanti la vendita della scommessa, purche´
emesse attraverso apparecchiature collegate in rete con il centro telematico
del concessionario stesso, pagamento delle eventuali vincite».
66.0.1
Salerno
Dopo l’articolo 66, e` aggiunto il seguente:
«Art. 66-bis.
1. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle
finanze previste dall’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 2005,
n.133, all’articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le parole: "da svolgersi in sale
diverse non dedicate all’esercizio di altri giochi e comunque non collegate
con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento ed intrattenimento,
nonche´ biliardi, biliardini e apparecchi similari" sono soppresse».
Curto
Dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:
«Art. 66-bis.
1. Ai concessionari di gioco lecito e` data facolta` di definire tramite
concordato per adesione tutte le possibili pregresse inadempienze che potrebbero dar luogo all’applicazione di penali, tramite formale adesione al
concordato entro il 31 gennaio 2006 e versamento forfettario entro il 31
marzo 2006 dell’importo una tantum di euro 200.000.
2. L’adesione al superiore concordato comporta l’estinzione globale
di tutte le penali, di qualsiasi natura, ivi comprese in ipotesi quelle gia`
concretamente applicate, purche´ ancora non riscosse, dall’Azienda autonoma dei Monopoli di Stato, scaturenti dalla scadenza dei termini indicati dall’art. 22 della legge n. 289 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni e dalle previsioni tutte della convenzione di concessione e dei capitolati tecnici allegati alla convenzione.
3. L’adesione al concordato ed il versamento dell’importo una tantum
nei termini sopra indicati, comportera` di conseguenza la definitiva estinzione di ogni procedimento, se avviato, per l’applicazione di eventuali penali, e/o la cessazione della materia del contendere per tutti i giudizi o
contestazioni eventualmente insorti tra AAMS ed i concessionari per l’applicazione delle penali contrattuali».
(Jamma)- Nel corso della seduta di ieri la Commissione Bilancio ha votato gli emendamenti all’articolo 66 della Finanziaria. Oltre agli unici due emendamenti approvati, i 20 senatori hanno deciso per l’accantonamento di altre proposte emendative su cui si deciderà oggi, nel corso di una nuova seduta durante la quale sarà presentato anche il testo del maxi-emendamento
66.18
Salerno
Il comma 7 e`
sostituito dal seguente:
7. A partire dal 1º aprile 2006, il prelievo erariale unico sulle somme
giocate con apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,e` fissato nella misura del 11,5 per cento delle somme giocate.
66.34 (testo 2)
Ferrara, Girfatti
Dopo il comma 24 e`
introdotto il seguente:
«24-bis. All’articolo 19 del Dpr 633/72 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3 e`aggiunta la lettera f): "le operazioni inerenti e
connesse all’organizzazione ed all’esercizio delle attivita` di cui all’articolo
10, n. 6) e 7 e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione
relative a dette operazioni";
b) al comma 5 dopo le parole: "salvo conguaglio alla fine dell’anno"
aggiungere "La disposizione di cui al presente comma non si applica
alle operazioni di cui all’articolo 10, n. 6 e 7) e le prestazioni di
mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni"».
L’efficacia del presente articolo e`subordinata all’autorizzazione comunitaria.
Conseguentemente, con decreto direttoriale del Ministero dell’economia
e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da
emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita` e le disposizioni tecniche occorrenti per
l’attuazione della formula di gioco opzionale, complementare al concorso
pronostici Enalotto, secondo i seguenti criteri:
«1. posta di gioco per ogni combinazione opzionale pari a 0,50 euro;
2. assegnazione casuale di un numero compreso da 1 e 90;
3. monte premi non inferiore al 50 per cento dell’ammontare complessivo
delle poste di gioco e autonomo rispetto a quello previsto nella
formula attuale;
4. numero di categorie di vincita, tra le quali verra` ripartito il predetto
monte premi, non inferiore a 5;
5. introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali
premi a punteggio».
66.36 (testo 2)
Ferrara, Girfatti
Al comma 26, lettera b), n. 3, ovunque figurino le parole: «fino a tre
eventi» sostituirle con le seguenti: «fino a sette eventi».
Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte
corrente della Tabella C.
66.38
Gentile
All’art. 66, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-bis. E`abrogato il comma 2 dell’art. 14-ter. della legge n. 80 del
14 maggio 2005»
66.41 (testo 2)
Ferrara, Girfatti
Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2006, la posta unitaria per le
scommesse a libro quota fissa e`stabilita in 1 euro e l’importo minimo
per ogni biglietto giocato non puo` essere inferiore a 3 euro. Eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze –Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono altresà½` abrogate le lettere "b)" e "c)" ed alla lettera "a)" le parole da: "fino" a: "lordo" del
DM 11 giugno 2004 pubblicato nella G.U. R il 21 giugno 2004, n. 143».
66.45
Ferrara, Gentile
Al comma 29, primo periodo, le parole: «diffussione del gioco a distanza
» sono sostituite dalle parole: «regolamentazione della raccolta a distanza
delle scommesse, del bingo e delle lotterie».
Dopo il comma 29 sono aggiunti i seguenti:
«29-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze - amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato definisce con propri provvedimenti entro
il 30 aprile 2006, sentire le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei
giochi, le regole della raccolta, attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonche` attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al D.M. 2 agosto 1999. n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela dell’ordine pubblico e del giocatore, le attuali reti di raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento on line, prevedono, in particolare:
a) l’estrazione giornaliera della ruota nazionale del lotto, di cui all’articolo
1, comma 489, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, nonche`
l’effettuazione giornaliera del concorso pronostici enalotto, alla raccolta a
distanza;
b) L’estensione nel caso in cui non sia gia` previsto dalle vigenti
convenzioni di concessione, dell’oggetto, alle condizioni vigenti, delle
concessioni del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al D.M. 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004,n. 311, al gioco raccolto con i mezzi di partecipazione a distanza sopra indicati. La predetta estensione esclude ogni diversa modifica dell’oggetto delle concessioni e non comporta l’attribuzione per ciascun concessionario, di giochi diversi da quelli dallo stesso gestiti in virtu` della o delle concessioni conferite;
c) la possibilita` di raccolta a distanza dei giochi di cui alla lettera
b) da parte dei soggetti titolari di concessione per l’esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongono di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato definiscono criteri di connessione tra i
soggetti che effettuano la raccolta a distanza e i soggetti titolari di concessione di cui alla lettera b), che garantiscono la sicurezza nelle transazioni in rete e la possibilita` di collegamento tra tutti i concessionari di giochi nonche le modalita` di retribuzione di tali soggetti;
d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai sensi dell’articolo
1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, attraverso
le attuali reti di raccolta, del Lotto, del concorso pronostici Enalotto,
dei concorsi pronistici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di
cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assicurando che ciascuna rete commercializzi in via esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa gestiti. I mezzi di pagamento sono utilizzati anche per la partecipazione a distanza dei giochi di cui al comma 29. Per tali attivita` e` riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del valore dei mezzi di pagamento venduti. 29-ter. Per il triennio 2006-2008 e`
introdotto, in via sperimentale, un meccanismo di variazione dell’aggio sui giochi del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, del concorso pronostici Totip, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, della scommessa Tris e della nuova scommessa ippica di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al livello di raccolta conseguito nell’anno precedente, basato sui seguenti criteri:
a) nel caso in cui nell’anno 2006, la raccolta dei giochi sopra richiamati,
nonche´ di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria,
sia superiore a 11.200 milioni di euro, l’aggio riconosciuto ai ricevitori
per la raccolta relativa all’anno 2007 e` fissato in misura al 9 per cento
della raccolta ed il prelievo erariale relativo al concorso pronostici Enalotto, al concorso pronostici Totip, ai concorsi pronostici su base sportiva, alle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, alla scommessa Tris ed alla nuova scommessa ippica di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e`diminuito di un punto percentuale rispetto alla raccolta;
b) nel caso in cui, nell’anno 2007, la raccolta dei giochi sopra richiamati,
nonche´ di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria,
sia superiore a 11.600 milioni di euro, e`confermata, per gli anni 2008
e successivi, la percentuale di aggio prevista dalla lettera a).
29-quater. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individua,
con proprio provvedimento le modalita` di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 29».
66.51
Tirelli, Franco Paolo, Moro, Agoni, Boldi, Pedrazzini
Dopo il comma 29 aggiungere, in fine, il seguente:
«29-bis. All’articolo 1, comma 283, ultimo periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole: "Le vincite non riscosse"
con le seguenti: "Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 90, comma
16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le vincite non riscosse"».
66.52 (testo 2)
Salerno
Dopo il comma 29 e`introdotto il seguente:
«29-bis. Con regolamento del Ministro dell’Economia e delle finanze,
emanato entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge ai sensi
degli articoli 16 della legge n. 133/99 e 12 della legge 383/01, e`
istituito un nuovo concorso pronostici a cadenza quotidiana, basato su estrazioni di numeri. Detto concorso potra` essere raccolto da parte dei soggetti: a) titolari di concessione per la gestione del gioco lecito a mezzo
di apparecchi elettronici e terminali, attraverso i propri punti di gestione,
utilizzando i terminali di gioco, ovvero i convegni di cui all’articolo 110
comma 6, lettera b) del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e le reti di trasmissione dati attualmente in uso;
b) titolari di concessione per l’esercizio di concorsi a pronostici
numerici o del gioco del Lotto, attraverso i propri punti vendita, utilizzando
i terminali di gioco e le reti di trasmissione dati attualmente in uso.
Il predetto decreto dovra` necessariamente prevedere:
a) individuazione della denominazione del concorso pronostici;
b) determinazione della posta di gioco;
c) quota destinata a monte premi pari al 65 per cento dell’ammontare
complessivo della posta di gioco;
d) quota destinata all’Erario pari al 20 per cento dell’ammontare
complessivo della posta di gioco;
e) aggio ricevitori pari all’8 per cento dell’ammontare complessivo
delle poste di gioco;
f) quota destinata alle spese di gestione pari al 7 per cento dell’ammontare complessivo delle poste di gioco;
g) effettuazione delle estrazioni a cura dell’Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato, Con cadenza almeno oraria, prevedendo non
meno di 20 estrazioni giornaliere;
h) le estrazioni dovranno essere riprese e telematiche ed essere trasmesse
presso raccolta del gioco;
i) le estrazioni dovranno essere basate su di un massimo di 20 numeri
e dovra` essere prevista una ripartizione dei montepremi a totalizzatore.
Con il medesimo regolamento, sulla base degli utili erariali derivanti
dal predetto concorso pronostici, accertali nel rendiconto dell’esercizio immediatamente
precedente, e`
riservata in favore dellv1inistero dell’economia
e delle finanze una quota non inferiore al 20 per cento di detti utili.
che dovra` essere utilizzata per sosrenere finalita` di utilita` sociale».
Le maggiori entrate sono stimate:
2006: + 100 milioni di euro;
2007: + 300 milioni di euro;
2008: + 500 milioni di euro.
66.56
Ciccanti, taralli
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
«30. I concessionari del gioco del lotto, del concorso pronostici enalotto,
dei concorsi pronostici sportivi, comprese le scommesse a totalizzatore
su base sportiva, del concorso pronostici Totip, potranno svolgere, attraverso
i propri punti di raccolta, a favore dei concessionari per l’esercizio
delle scommesse a quota fissa, attivita` di apertura di conti di gioco,
effettuazione dei servizi di accredito del denaro ai suddetti conti di gioco,
consegna delle ricevute attestanti la vendita della scommessa, purche´
emesse attraverso apparecchiature collegate in rete con il centro telematico
del concessionario stesso, pagamento delle eventuali vincite».
66.0.1
Salerno
Dopo l’articolo 66, e` aggiunto il seguente:
«Art. 66-bis.
1. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle
finanze previste dall’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 2005,
n.133, all’articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le parole: "da svolgersi in sale
diverse non dedicate all’esercizio di altri giochi e comunque non collegate
con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento ed intrattenimento,
nonche´ biliardi, biliardini e apparecchi similari" sono soppresse».
Curto
Dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:
«Art. 66-bis.
1. Ai concessionari di gioco lecito e` data facolta` di definire tramite
concordato per adesione tutte le possibili pregresse inadempienze che potrebbero dar luogo all’applicazione di penali, tramite formale adesione al
concordato entro il 31 gennaio 2006 e versamento forfettario entro il 31
marzo 2006 dell’importo una tantum di euro 200.000.
2. L’adesione al superiore concordato comporta l’estinzione globale
di tutte le penali, di qualsiasi natura, ivi comprese in ipotesi quelle gia`
concretamente applicate, purche´ ancora non riscosse, dall’Azienda autonoma dei Monopoli di Stato, scaturenti dalla scadenza dei termini indicati dall’art. 22 della legge n. 289 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni e dalle previsioni tutte della convenzione di concessione e dei capitolati tecnici allegati alla convenzione.
3. L’adesione al concordato ed il versamento dell’importo una tantum
nei termini sopra indicati, comportera` di conseguenza la definitiva estinzione di ogni procedimento, se avviato, per l’applicazione di eventuali penali, e/o la cessazione della materia del contendere per tutti i giudizi o
contestazioni eventualmente insorti tra AAMS ed i concessionari per l’applicazione delle penali contrattuali».
Messaggioda pull » 15/11/2005 - 20:14
[b](AGICOS) - Roma, 15 Novembre 2005 - Ore 16,50 - SCOMMESSE: EXPOGOAL, ANCHE CO.RI.PRO. CONTRO L’OSCURAMENTO DEI SITI ESTERI
Anche Co.Ri.Pro. (Consorzio Ricevitori Professionali), presente all’EXPOGOAL di Milano – ospite di Totosì – ha fatto notare, per bocca del suo Presidente Michele Giovenco, come sia “illegaleâ€
Anche Co.Ri.Pro. (Consorzio Ricevitori Professionali), presente all’EXPOGOAL di Milano – ospite di Totosì – ha fatto notare, per bocca del suo Presidente Michele Giovenco, come sia “illegaleâ€
Messaggioda pull » 22/11/2005 - 12:38
[b] (AGICOS) - Roma, 22 Novembre 2005 - Ore 11,42 - SCOMMESSE: STANLEY CONTRO L'ARTICOLO 66 DELLA NUOVA FINANZIARIA
Il 2 novembre 2005, la European Betting Association (EBA) e la Remote Gambling Association (RGA) hanno avvertito il Governo italiano e le autorità competenti che l'articolo 66 della proposta di Legge Finanziaria 2006 viola direttamente il diritto europeo. L'articolo 66 è relativo alle scommesse e costituisce un nuovo tentativo da parte del Governo italiano di impedire l'accesso dei gestori stranieri nel mercato italiano. La EBA e la RGA, inoltre, hanno portato questa violazione all'attenzione della Commissione Europea e si aspettano che la Legge venga presto messa in discussione. A dispetto di tutto, la Legge continua inalterata il suo iter legislativo, ignorando il fatto che, in caso venisse approvata, l'articolo 66 sarebbe in aperta violazione della legislazione europea, che prevede la libertà di fornire servizi transfrontalieri, la libertà di fornire servizi di telecomunicazione e la tutela dei dati personali. Stanley International Betting, un gestore europeo legalmente attivo sul mercato italiano da diversi anni, come previsto dal diritto europeo, condivide le preoccupazioni di queste associazioni commerciali europee. Per questo, in data 8 novembre 2005, Stanley International Betting ha inoltrato richiesta ufficiale all'Autorità Antitrust italiana in base all'Articolo 21 della Legge 287/90, in merito a violazioni delle norme sulla concorrenza nazionale ed europea create dall'Articolo 66. John WHITTAKER, Managing Director di Stanley International Betting, si rivolge all'Autorità Antitrust affinché “esamini attentamente l'Articolo 66 ed emani una raccomandazione al Parlamento e al Governo riguardo la sua natura anticoncorrenziale ed illegaleâ€
Il 2 novembre 2005, la European Betting Association (EBA) e la Remote Gambling Association (RGA) hanno avvertito il Governo italiano e le autorità competenti che l'articolo 66 della proposta di Legge Finanziaria 2006 viola direttamente il diritto europeo. L'articolo 66 è relativo alle scommesse e costituisce un nuovo tentativo da parte del Governo italiano di impedire l'accesso dei gestori stranieri nel mercato italiano. La EBA e la RGA, inoltre, hanno portato questa violazione all'attenzione della Commissione Europea e si aspettano che la Legge venga presto messa in discussione. A dispetto di tutto, la Legge continua inalterata il suo iter legislativo, ignorando il fatto che, in caso venisse approvata, l'articolo 66 sarebbe in aperta violazione della legislazione europea, che prevede la libertà di fornire servizi transfrontalieri, la libertà di fornire servizi di telecomunicazione e la tutela dei dati personali. Stanley International Betting, un gestore europeo legalmente attivo sul mercato italiano da diversi anni, come previsto dal diritto europeo, condivide le preoccupazioni di queste associazioni commerciali europee. Per questo, in data 8 novembre 2005, Stanley International Betting ha inoltrato richiesta ufficiale all'Autorità Antitrust italiana in base all'Articolo 21 della Legge 287/90, in merito a violazioni delle norme sulla concorrenza nazionale ed europea create dall'Articolo 66. John WHITTAKER, Managing Director di Stanley International Betting, si rivolge all'Autorità Antitrust affinché “esamini attentamente l'Articolo 66 ed emani una raccomandazione al Parlamento e al Governo riguardo la sua natura anticoncorrenziale ed illegaleâ€
Messaggioda pull » 24/11/2005 - 11:19
[b]24/11/2005
Licenze di P.S. e monopoli. Per il TAR il regime di monopolio sui giochi è sproporzionato
Ancora un colpo per la normativa italiana sulle scommesse che vieta l’esercizio della raccolta agli operatori privi di concessione statale. Secondo i giudici del Tribunale Amministrativo dell’Abruzzo che hanno depositato la sentenza lo scorso 9 novembre, la normativa nazionale vigente in materia di scommesse e di concorsi pronostici che realizza un regime di monopolio a favore dello Stato italiano, è incompatibile con i principi comunitari della “libertà di stabilimentoâ€
Licenze di P.S. e monopoli. Per il TAR il regime di monopolio sui giochi è sproporzionato
Ancora un colpo per la normativa italiana sulle scommesse che vieta l’esercizio della raccolta agli operatori privi di concessione statale. Secondo i giudici del Tribunale Amministrativo dell’Abruzzo che hanno depositato la sentenza lo scorso 9 novembre, la normativa nazionale vigente in materia di scommesse e di concorsi pronostici che realizza un regime di monopolio a favore dello Stato italiano, è incompatibile con i principi comunitari della “libertà di stabilimentoâ€
Messaggioda pull » 25/11/2005 - 11:27
[b](AGICOS) - Roma, 24 Novembre 2005 - Ore 18,36 - SCOMMESSE: SNAI, RINNOVATE LE CONCESSIONI PER L'ACCETTAZIONE DI SCOMMESSE IPPICHE FINO AL 2011
Il 22 novembre scorso è stato firmato il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali e dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. che sancisce il rinnovo delle concessioni per l’accettazione di scommesse ippiche per sei anni, con scadenza il 31 dicembre 2011. Il rinnovo delle concessioni ippiche si va ad aggiungere al rinnovo delle concessioni per l’accettazione delle scommesse sportive, definito lo scorso 23 giugno, e alla proroga delle concessioni ippiche cosiddette “storicheâ€
Il 22 novembre scorso è stato firmato il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali e dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. che sancisce il rinnovo delle concessioni per l’accettazione di scommesse ippiche per sei anni, con scadenza il 31 dicembre 2011. Il rinnovo delle concessioni ippiche si va ad aggiungere al rinnovo delle concessioni per l’accettazione delle scommesse sportive, definito lo scorso 23 giugno, e alla proroga delle concessioni ippiche cosiddette “storicheâ€
Messaggioda pull » 29/11/2005 - 11:31
[b](AGICOS) - Roma, 29 Novembre 2005 - Ore 11,00 - SCOMMESSE: FABRIZIO D'ALOIA (PRES. MICROGAME): "PERCHà‰ IL GIOCATORE "TELEMATICO" NON àˆ EQUIPARATO AL GIOCATORE D'AGENZIA?"
Un’analisi attenta sulle problematiche che coinvolgono gli scommettitori, quella proposta oggi da Fabrizio D’Aloia, presidente di Microgame, sul numero attualmente in edicola di “Sport & Scommesseâ€
Un’analisi attenta sulle problematiche che coinvolgono gli scommettitori, quella proposta oggi da Fabrizio D’Aloia, presidente di Microgame, sul numero attualmente in edicola di “Sport & Scommesseâ€
Messaggioda pull » 01/12/2005 - 13:37
(AGICOS) - Roma, 1° Dicembre 2005 - Ore 11,42 - SCOMMESSE: DURA REPLICA DI GIORGIO TINO (DIR. GEN. AAMS) AGLI ATTACCHI DI STANLEY
Nel corso del suo intervento all'incontro annuale di Aams, Giorgio Tino ha replicato duramente agli attacchi portati da Stanley (uno dei maggiori bookmakers esteri) attraverso i media: "un noto operatore estero ha acquistato intere pagine di giornali per sostenere le proprie ragioni e giudicare l'operato di Aams, definendo aggressiva la nostra posizione di tutela del mercato italiano del gioco. Ricordando che proprio l'operatore in questione è noto per la sua politica aggressiva e che sostiene interpretazioni proprio sulla libertà di stabilimento - ha precisato Tino - noi di Aams sosteniamo invece con forza la posizione prioritaria delle esigenze del nostro Stato in materia di gioco, forti anche del parere della Commissione Europea che ha escluso il gioco dalla Direttiva sui Servizi. Questo operatore ha difficoltà a capire le leggi e le norme che regolano il settore e di conseguenza anche a capire il ruolo di Aams. Noi tuteliamo la libera attività di gioco, gli operatori autorizzati e l'eventuale competizione tra loro. Non si può infatti pensare ad una competizione giusta con regole diverse a seconda degli operatori. Insomma noi siamo impegnati - ha concluso Tino - nella difesa del nostro sistema e riteniamo un nostro dovere aprire il mercato solo se ci sarà reciprocità , cioè regole uguali per tutti per non porre in situazione di svantaggio chi già opera nel rispetto delle regole".
agicos - 01/12/2005 - sb
CARO CA-TINO DI STERCO, TU HAI DIFFICOLTà A CAPIRE E BASTA QUESTO è IL DILEMMA
Nel corso del suo intervento all'incontro annuale di Aams, Giorgio Tino ha replicato duramente agli attacchi portati da Stanley (uno dei maggiori bookmakers esteri) attraverso i media: "un noto operatore estero ha acquistato intere pagine di giornali per sostenere le proprie ragioni e giudicare l'operato di Aams, definendo aggressiva la nostra posizione di tutela del mercato italiano del gioco. Ricordando che proprio l'operatore in questione è noto per la sua politica aggressiva e che sostiene interpretazioni proprio sulla libertà di stabilimento - ha precisato Tino - noi di Aams sosteniamo invece con forza la posizione prioritaria delle esigenze del nostro Stato in materia di gioco, forti anche del parere della Commissione Europea che ha escluso il gioco dalla Direttiva sui Servizi. Questo operatore ha difficoltà a capire le leggi e le norme che regolano il settore e di conseguenza anche a capire il ruolo di Aams. Noi tuteliamo la libera attività di gioco, gli operatori autorizzati e l'eventuale competizione tra loro. Non si può infatti pensare ad una competizione giusta con regole diverse a seconda degli operatori. Insomma noi siamo impegnati - ha concluso Tino - nella difesa del nostro sistema e riteniamo un nostro dovere aprire il mercato solo se ci sarà reciprocità , cioè regole uguali per tutti per non porre in situazione di svantaggio chi già opera nel rispetto delle regole".
agicos - 01/12/2005 - sb
CARO CA-TINO DI STERCO, TU HAI DIFFICOLTà A CAPIRE E BASTA QUESTO è IL DILEMMA
Rips.....
Messaggioda ctd.salvo » 01/12/2005 - 19:24
Giusto bravo Tino,come sempre hai intrapreso la strada giusta,torneremo all'era della pietra,e ti auguro che a romperle a mazzate questa volta ci mandano a te,svegliati cerca di pensare avanti,non proteggere gli interessi di pochi,cerca di sotenere gli interessi di tutti!!!!!!! :clava:
Diamo inizio al gioco......vincere e vinceremo.
Messaggioda pull » 06/12/2005 - 11:38
[b](AGICOS) - Roma, 6 Dicembre 2005 - Ore 10,39 - SCOMMESSE: FABRIZIO D'ALOIA (PRES. MICROGAME) "L'INTERMEDIAZIONE NEL GIOCO A DISTANZA COME PARAVENTO PER I PROBLEMI DELLE AGENZIE"
E’ il gioco a distanza il protagonista dell’intervento di Fabrizio D’Aloia, presidente di Microgame, sul numero di Sport & Scommesse oggi in edicola. “Leggendo i continui comunicati stampa di alcune sigle sindacali e i periodici articoli di giornali del settore, sembra che il gioco a distanza sia la “madreâ€
E’ il gioco a distanza il protagonista dell’intervento di Fabrizio D’Aloia, presidente di Microgame, sul numero di Sport & Scommesse oggi in edicola. “Leggendo i continui comunicati stampa di alcune sigle sindacali e i periodici articoli di giornali del settore, sembra che il gioco a distanza sia la “madreâ€
Messaggioda pull » 09/12/2005 - 11:35
[b]News
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08/12/2005 23:30
Finanziaria 2006: la Camera conferma il "no" ai 3 punti remoti per le scommesse
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(a.c.) ROMA - Un’importante notizia per il settore delle scommesse è giunta dalla lunghissima seduta della V Commissione Bilancio della Camera, impegnata in questi giorni nell’approvazione della Legge Finanziaria 2006. Nel corso della riunione, terminata alle ore 3,30 di quest’oggi, i parlamentari della Commissione hanno approvato all’unanimità , con parere favorevole del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanza, Giuseppe Vegas, del Presidente della V Commissione, Giancarlo Giorgetti (Lega Nord) e del relatore della Finanziaria, Daniela Garnero Santanchè (A.N.) il subemendamento “0.1.4553.1â€
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08/12/2005 23:30
Finanziaria 2006: la Camera conferma il "no" ai 3 punti remoti per le scommesse
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(a.c.) ROMA - Un’importante notizia per il settore delle scommesse è giunta dalla lunghissima seduta della V Commissione Bilancio della Camera, impegnata in questi giorni nell’approvazione della Legge Finanziaria 2006. Nel corso della riunione, terminata alle ore 3,30 di quest’oggi, i parlamentari della Commissione hanno approvato all’unanimità , con parere favorevole del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanza, Giuseppe Vegas, del Presidente della V Commissione, Giancarlo Giorgetti (Lega Nord) e del relatore della Finanziaria, Daniela Garnero Santanchè (A.N.) il subemendamento “0.1.4553.1â€
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