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TESTO FINANZIARIA 2006 (giochi)
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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TESTO FINANZIARIA 2006 (giochi)
Messaggioda pull » 10/10/2005 - 15:14
Art. 66.
(Giochi)
1. Il comma 6 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera un euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
a) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
b) la percentuale minima della raccolta da destinarsi a vincite;
c) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
d) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
e) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottarsi sugli apparecchi; le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera».
2. Agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’aliquota del prelievo non può essere inferiore all’8 per cento nè superiore al 12 per cento delle somme giocate.
3. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
«13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
4. All’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e 7».
5. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall’articolo 86, comma 3, lettere a) o b)»
6. Entro il 1º luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
a) gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni che garantiscano la sicurezza e l’immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all’ articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;
c) l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:
1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);
2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.
7. A partire dal 1º luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.
8. In relazione agli interventi previsti dal comma 6, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.
9. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all’Amministrazione l’elenco dei soggetti incaricati.
10. Il terzo comma dell’articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l’attività di produzione o di importazione;
b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».
11. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell’autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall’Amministrazione stessa.
12. I destinatari delle comunicazioni hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 11, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
13. In caso di violazione dell’obbligo di cui al comma 12, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L’autorità competente è l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
14. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 13, secondo i criteri e le modalità individuati dall’Amministrazione stessa d’intesa con il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.
15. All’articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».16. Il comma 1, del testo unico dell’articolo 110 di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario».
17. Il comma 3 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«3. L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 od 88, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».
18. All’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l’uso in violazione del divieto posto dal comma 8.».
19. Il comma 9 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d’azzardo dal codice penale:
a) chiunque produce od importa, per destinare all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all’autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l’installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».
20. All’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168».
21. Il comma 10 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«10. Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di licenza ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Analoghi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all’articolo 88».
22. Il comma 11 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«11. Oltre a quanto previsto dall’articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l’autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell’esecuzione della sanzione accessoria».
23. Per le violazioni di cui all’articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.
24. Dopo l’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 14-ter. – 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all’articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.
Art. 14-quater. – 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d’imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta.
3. L’iscrizione a molo non è eseguita, in tutto od in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l’ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
Art. 14-quinquies. – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell’Agenzia delle entrate per il recupero dell’IVA connessa con l’imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all’Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell’imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA».
25. All’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, la parola «2005» è sostituita dalla parola «2007». Dopo la parola «trimestre.» è inserita la seguente frase: «La presente disposizione non si applica nei 365 giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione.».
26. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per le scommesse:
1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal 1º gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a tre eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di tre eventi; dal 1º gennaio 2007, nel caso in cui la raccolta dell’intero anno 2006 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a tre eventi e nella misura dell’8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di tre eventi; dal 1º gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta dell’intero anno 2007 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a tre eventi e nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di tre eventi;
4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa.».
27. Il secondo comma dell’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come sostituito dal comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:
«Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare.».
28. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l’anno 2006 e per gli anni successivi.
29. Ferme restando le previsioni dell’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la diffusione del gioco a distanza attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalità di gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore, la tutela dell’ordine pubblico e la possibilità di connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in particolare:
a) la possibilità di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l’esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme di requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza previste dall’articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale attività è riconosciuto un aggio pari all’8 per cento della raccolta effettuata;
b) la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l’esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l’effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all’esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174;
c) le modalità di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli attuali concessionari, del gioco previsto dal decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.
(Giochi)
1. Il comma 6 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera un euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
a) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
b) la percentuale minima della raccolta da destinarsi a vincite;
c) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
d) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
e) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottarsi sugli apparecchi; le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera».
2. Agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’aliquota del prelievo non può essere inferiore all’8 per cento nè superiore al 12 per cento delle somme giocate.
3. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
«13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».
4. All’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e 7».
5. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall’articolo 86, comma 3, lettere a) o b)»
6. Entro il 1º luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
a) gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni che garantiscano la sicurezza e l’immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all’ articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;
c) l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:
1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);
2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.
7. A partire dal 1º luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.
8. In relazione agli interventi previsti dal comma 6, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.
9. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all’Amministrazione l’elenco dei soggetti incaricati.
10. Il terzo comma dell’articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l’attività di produzione o di importazione;
b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».
11. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell’autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall’Amministrazione stessa.
12. I destinatari delle comunicazioni hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 11, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
13. In caso di violazione dell’obbligo di cui al comma 12, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L’autorità competente è l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
14. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 13, secondo i criteri e le modalità individuati dall’Amministrazione stessa d’intesa con il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.
15. All’articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».16. Il comma 1, del testo unico dell’articolo 110 di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario».
17. Il comma 3 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«3. L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 od 88, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».
18. All’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l’uso in violazione del divieto posto dal comma 8.».
19. Il comma 9 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d’azzardo dal codice penale:
a) chiunque produce od importa, per destinare all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all’autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l’installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».
20. All’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168».
21. Il comma 10 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«10. Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di licenza ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Analoghi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all’articolo 88».
22. Il comma 11 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«11. Oltre a quanto previsto dall’articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l’autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell’esecuzione della sanzione accessoria».
23. Per le violazioni di cui all’articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.
24. Dopo l’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti articoli:
«Art. 14-ter. – 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all’articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.
Art. 14-quater. – 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d’imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta.
3. L’iscrizione a molo non è eseguita, in tutto od in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l’ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
Art. 14-quinquies. – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell’Agenzia delle entrate per il recupero dell’IVA connessa con l’imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all’Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell’imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA».
25. All’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, la parola «2005» è sostituita dalla parola «2007». Dopo la parola «trimestre.» è inserita la seguente frase: «La presente disposizione non si applica nei 365 giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione.».
26. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per le scommesse:
1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal 1º gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a tre eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di tre eventi; dal 1º gennaio 2007, nel caso in cui la raccolta dell’intero anno 2006 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a tre eventi e nella misura dell’8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di tre eventi; dal 1º gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta dell’intero anno 2007 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a tre eventi e nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di tre eventi;
4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa.».
27. Il secondo comma dell’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come sostituito dal comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:
«Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare.».
28. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l’anno 2006 e per gli anni successivi.
29. Ferme restando le previsioni dell’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la diffusione del gioco a distanza attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalità di gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore, la tutela dell’ordine pubblico e la possibilità di connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in particolare:
a) la possibilità di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l’esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme di requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza previste dall’articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale attività è riconosciuto un aggio pari all’8 per cento della raccolta effettuata;
b) la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l’esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l’effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all’esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174;
c) le modalità di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli attuali concessionari, del gioco previsto dal decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.
Triste ma vero.......
Messaggioda ctd.salvo » 11/10/2005 - 09:46
SCOMMESSE SPORTIVE: CONSIGLIO DI STATO, STOP AI CENTRI TRASMISSIONE DATI COLLEGATI A BOOKMAKER INGLESI
(n.t.) Secco “noâ€
(n.t.) Secco “noâ€
Diamo inizio al gioco......vincere e vinceremo.
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