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INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 01/02
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 01/02
Messaggioda plusbet » 03/02/2005 - 11:31
(AGICOS) - Roma, 2 febbraio 2005 - Ore 10,06 - SCOMMESSE: PRESENTATA DALL'ON. SERGIO ROSSI (LEGA NORD FEDERAZIONE PADANA) UN'INTERROGAZIONE SU UN POSSIBILE MONOPOLIO DELLA SNAI. LA RISPOSTA DELL'ON. MANLIO CONTENTO
Martedì 1° febbraio nella seduta della Camera, l'onorevole Sergio Rossi (Lega Nord Federazione Padana) ha presentato un'interrogazione a risposta immediata in Commissione, rivolta al Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'interrogazione, l'onorevole Rossi ha evidenziato che dei provider che operano nella raccolta delle scommesse sportive a quota fissa, la Snai è l'unico che ha almeno 300 concessionari. L'onorevole Rossi ha richiesto quindi le valutazioni del Consiglio di Stato per capire se non ci fossero gli estremi di un monopolio del settore. Nella seduta della VI Commissione di ieri alle 13,40, l'onorevole Manlio Contento (Alleanza Nazionale) ha risposto all'interrogazione, facendo presente che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha confermato i dati esposti da Rossi, in base ai quali solo la Snai può essere indicata da almeno 300 concessionari. Rossi ha replicato a sua volta che la norma che determina tale stato è un monopolio di fatto. Ecco i testi integrali dell'interrogazione e della risposta:
INTERROGAZIONE DELL'ON. SERGIO ROSSI
"SERGIO ROSSI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in risposta ad una precedente interrogazione, che ha evidenziato come la disposizione contenuta nel comma 288 della legge finanziaria per il 2005 sia idonea a determinare situazioni di monopolio per la funzione di Service Provider, il Ministero ha fornito l'elenco dei concessionari che operano nella raccolta delle scommesse sportive a quota fissa e i relativi provider scelti dai medesimi;
da un'analisi dell'elenco risulta che l'unico provider che è stato indicato da non meno di trecento concessionari risulta essere la SNAI;
infatti dall'elenco si evince che la SNAI è il provider di 557 concessionari; la Match Point di 107; Pianeta Scommesse di 28; Toto 2000 di 102; Gruppo Core di 4;
ciò conferma che la norma introdotta da un'iniziativa parlamentare è idonea a creare situazioni di monopolio nel settore a danno dei provider che presentano comunque gli altri requisiti richiesti dal comma 288 citato, ma non raggiungono il numero di 300 concessionari -:
se il Ministro intenda sollecitare le valutazioni del Consiglio di Stato, onde provvedere al più presto alla modifica della norma in esame."
RISPOSTA DELL'ON. MANLIO CONTENTO
"Con l'interrogazione in esame la S.V. Onorevole, asserendo che l'articolo 1, camma 288, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), determinerebbe «situazioni di monopolio» nel, settore delle scommesse sportive «a danno dei provider che presentano, comunque, gli altri requisiti richiesti dal comma 288 citato, ma non raggiungono il numero di 300 concessionari», ha chiesto di sapere se il Ministro dell'economia e delle finanze «intende sollecitare le valutazioni del Consiglio di Stato, onde provvedere al più presto alla modifica della norma in esame».
Al riguardo, si fa presente che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha confermato i dati posti in evidenza dalla S.V. Onorevole, in base ai quali solo la SNAI può essere indicata da almeno 300 concessionari."
REPLICA DELL'ON. SERGIO ROSSI
"Sergio ROSSI (LNFP) replicando, rileva come la risposta evidenzi come la norma prevista dall'articolo 1, comma 288, determini una situazione di monopolio di fatto, dagli effetti assolutamente negativi, che non potrebbero che essere stigmatizzati dal Consiglio di Stato, ove fosse chiamato a valutare la situazione venutasi a creare a seguito dell'approvazione di tale norma."
agicos - 02/02/2005 - sb
Martedì 1° febbraio nella seduta della Camera, l'onorevole Sergio Rossi (Lega Nord Federazione Padana) ha presentato un'interrogazione a risposta immediata in Commissione, rivolta al Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'interrogazione, l'onorevole Rossi ha evidenziato che dei provider che operano nella raccolta delle scommesse sportive a quota fissa, la Snai è l'unico che ha almeno 300 concessionari. L'onorevole Rossi ha richiesto quindi le valutazioni del Consiglio di Stato per capire se non ci fossero gli estremi di un monopolio del settore. Nella seduta della VI Commissione di ieri alle 13,40, l'onorevole Manlio Contento (Alleanza Nazionale) ha risposto all'interrogazione, facendo presente che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha confermato i dati esposti da Rossi, in base ai quali solo la Snai può essere indicata da almeno 300 concessionari. Rossi ha replicato a sua volta che la norma che determina tale stato è un monopolio di fatto. Ecco i testi integrali dell'interrogazione e della risposta:
INTERROGAZIONE DELL'ON. SERGIO ROSSI
"SERGIO ROSSI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in risposta ad una precedente interrogazione, che ha evidenziato come la disposizione contenuta nel comma 288 della legge finanziaria per il 2005 sia idonea a determinare situazioni di monopolio per la funzione di Service Provider, il Ministero ha fornito l'elenco dei concessionari che operano nella raccolta delle scommesse sportive a quota fissa e i relativi provider scelti dai medesimi;
da un'analisi dell'elenco risulta che l'unico provider che è stato indicato da non meno di trecento concessionari risulta essere la SNAI;
infatti dall'elenco si evince che la SNAI è il provider di 557 concessionari; la Match Point di 107; Pianeta Scommesse di 28; Toto 2000 di 102; Gruppo Core di 4;
ciò conferma che la norma introdotta da un'iniziativa parlamentare è idonea a creare situazioni di monopolio nel settore a danno dei provider che presentano comunque gli altri requisiti richiesti dal comma 288 citato, ma non raggiungono il numero di 300 concessionari -:
se il Ministro intenda sollecitare le valutazioni del Consiglio di Stato, onde provvedere al più presto alla modifica della norma in esame."
RISPOSTA DELL'ON. MANLIO CONTENTO
"Con l'interrogazione in esame la S.V. Onorevole, asserendo che l'articolo 1, camma 288, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), determinerebbe «situazioni di monopolio» nel, settore delle scommesse sportive «a danno dei provider che presentano, comunque, gli altri requisiti richiesti dal comma 288 citato, ma non raggiungono il numero di 300 concessionari», ha chiesto di sapere se il Ministro dell'economia e delle finanze «intende sollecitare le valutazioni del Consiglio di Stato, onde provvedere al più presto alla modifica della norma in esame».
Al riguardo, si fa presente che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha confermato i dati posti in evidenza dalla S.V. Onorevole, in base ai quali solo la SNAI può essere indicata da almeno 300 concessionari."
REPLICA DELL'ON. SERGIO ROSSI
"Sergio ROSSI (LNFP) replicando, rileva come la risposta evidenzi come la norma prevista dall'articolo 1, comma 288, determini una situazione di monopolio di fatto, dagli effetti assolutamente negativi, che non potrebbero che essere stigmatizzati dal Consiglio di Stato, ove fosse chiamato a valutare la situazione venutasi a creare a seguito dell'approvazione di tale norma."
agicos - 02/02/2005 - sb
Messaggioda plusbet » 15/02/2005 - 17:29
SCOMMESSE: INTERROGAZIONE DELL'ON. ROSSI (LEGA) IN MATERIA DI SERVICE PROVIDER
(a.b.) E' stata presentata oggi dall'On.le Sergio Rossi (Lega) in Commissione finanze un'interrogazione che verrà discussa domani sulle concessioni in materia di service provider, e in particolare sull'opportunità di attendere la pronuncia del Consiglio di Stato in merito al presunto monopolio da parte di Snai nell'accettazione telematica e telefonica delle scommesse sportive.
L'interrogazione, a risposta immediata in Commissione, è rivolta "al Ministro dell’economia e delle finanze – per sapere – premesso che:
- la risposta del Governo all’interrogazione 5-03894 sulle concessioni in materia di service provider conferma che la norma prevista dall'articolo 1, comma 288, della legge 311/2004 determini una situazione di monopolio di fatto a favore della SNAI, dagli effetti assolutamente negativi;
- di fatto l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha confermato che solo la SNAI può essere indicata da almeno 300 concessionari;
- si è in attesa del parere del Consiglio di Stato in merito;
- con comunicato stampa del 10 febbraio 2005 l’AAMS precisa che “l’accettazione telematica e telefonica delle scommesse sportive , come noto, a decorrere dal 2002, può essere svolta soltanto dai concessionari autorizzatiâ€
(a.b.) E' stata presentata oggi dall'On.le Sergio Rossi (Lega) in Commissione finanze un'interrogazione che verrà discussa domani sulle concessioni in materia di service provider, e in particolare sull'opportunità di attendere la pronuncia del Consiglio di Stato in merito al presunto monopolio da parte di Snai nell'accettazione telematica e telefonica delle scommesse sportive.
L'interrogazione, a risposta immediata in Commissione, è rivolta "al Ministro dell’economia e delle finanze – per sapere – premesso che:
- la risposta del Governo all’interrogazione 5-03894 sulle concessioni in materia di service provider conferma che la norma prevista dall'articolo 1, comma 288, della legge 311/2004 determini una situazione di monopolio di fatto a favore della SNAI, dagli effetti assolutamente negativi;
- di fatto l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha confermato che solo la SNAI può essere indicata da almeno 300 concessionari;
- si è in attesa del parere del Consiglio di Stato in merito;
- con comunicato stampa del 10 febbraio 2005 l’AAMS precisa che “l’accettazione telematica e telefonica delle scommesse sportive , come noto, a decorrere dal 2002, può essere svolta soltanto dai concessionari autorizzatiâ€
INTERVISTA ON. ROSSI
Messaggioda plusbet » 16/02/2005 - 10:49
ciao, totoscommesse
LA CATTIVA GESTIONE DEL MERCATO DEI GIOCHI ED IN PARTICOLARE DEL SETTORE SCOMMESSE
In una esclusiva intervista rilasciata al direttore di Agicos, l’onorevole Sergio Rossi della Lega spiega il perché della sua interrogazione sul presunto monopolio della Snai nel settore scommesse, di come l’attuale gestione del mercato non sia corretta ed indica come colpevole il sottosegretario all’economia Manlio Contento.
Onorevole Rossi, perché questo “accanimentoâ€
LA CATTIVA GESTIONE DEL MERCATO DEI GIOCHI ED IN PARTICOLARE DEL SETTORE SCOMMESSE
In una esclusiva intervista rilasciata al direttore di Agicos, l’onorevole Sergio Rossi della Lega spiega il perché della sua interrogazione sul presunto monopolio della Snai nel settore scommesse, di come l’attuale gestione del mercato non sia corretta ed indica come colpevole il sottosegretario all’economia Manlio Contento.
Onorevole Rossi, perché questo “accanimentoâ€
Messaggioda plusbet » 16/02/2005 - 12:17
totosc. NORMATIVA PER I PROVIDER DELLE SCOMMESSE
PRESENTATO DALL'ON. ROLANDO NANNICINI (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) UN ATTO DI INDIRIZZO
Lunedì è stato presentato, dall'on. Rolando Nannicini (Democratici di Sinistra-L'Ulivo), con il cofirmatario Giorgio Benvenuto (Democratici di Sinistra-L'Ulivo), un atto di indirizzo con Risoluzione in Commissione riguardante la normativa per i provider delle scommesse. L'atto impegna il Governo ad adottare iniziative in senso antimonopolita e di considerare autorizzati tutti i service provider già attivi alla data del 31 dicembre 2004. Ecco il testo integrale dell'atto:
"La VI Commissione,
premesso che:
l'articolo 1, comma 288, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) contiene una normativa nuova per i provider delle scommesse a totalizzatore, nonché per quelle a libro, il cui effetto meccanico sarebbe quello di ridurre dagli attuali otto ad uno solo i service provider autorizzati, essendo, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo fra l'altro assurdo che venga richiesta l'indicazione in esclusiva da parte di almeno 300 dei soli 803 concessionari presenti nel territorio italiano;
il problema è già stato sollevato da sottoscritti con l'interrogazione n. 5-03854 che, nel question time in Commissione del 25 gennaio 2005, ha avuto dal rappresentate del Governo una risposta che appare ai firmatari del presente atto da un lato evasiva e insoddisfacente, in quanto tesa quasi a giustificare il monopolio che di fatto verrebbe a crearsi nel campo delle scommesse a totalizzatore, e dall'altro lato contraddittoria, in quanto ne risulta che la stessa amministrazione autonoma dei Monopoli ha interpretato in merito il Consiglio di Stato;
il nuovo monopolio «legale» che verrebbe a crearsi comporterebbe una serie di conseguenze negative, quali:
a) gli scommettitori italiani avrebbero un'unica scelta, che porterebbe inevitabilmente ad avere un prodotto non competitivo sia nei confronti degli operatori stranieri che operano via internet, sia nei confronti degli operatori clandestini;
b) gli attuali concessionari che operano in autonomia (service provider di se stessi) dovrebbero buttare via gli investimenti effettuati e il know how già acquisito, per adottare viceversa le tecnologie e il know how del nuovo monopolista, con ulteriori conseguenze negative sull'occupazione e sui bilanci (investimenti non ancora ammortizzati);
c) i concessionari che attualmente operano con service provider differenti dal nuovo monopolista dovrebbero rescindere i relativi contratti e buttare via i connessi investimenti in termini di tecnologie e know how;
d) gli attuali service provider differenti dal nuovo monopolista sarebbero inevitabilmente portati al fallimento, con conseguenze gravi sull'occupazione di centinaia di persone altamente qualificate e sugli impegni economici assunti nei confronti delle istituzioni finanziarie;
in ogni caso la nuova norma non è conforme ai principi comunitari, costituendo inoltre una barriera insormontabile all'ingresso di nuovi operatori comunitari;
impegna il Governo:
ad adottare iniziative normative volte a modificare l'articolo 1, comma 288, della legge finanziaria per il 2005, in senso antimonopolita e di riaffermazione della libertà di mercato, restituendo la facoltà per ciascun concessionario di convenzionarsi, mediante contratti rinnovabili di durata non superiore a 24 mesi, con un service provider di sua scelta, fermi restando per i service provider ed economici e gli obblighi convenzionali nei confronti dei Monopoli indicati nel predetto comma 288 dell'articolo 1;
ad adottare iniziative normative volte a considerare autorizzati, nelle more della stipula delle suddette nuove convenzioni con i Monopoli, tutti i service provider già attivi alla data del 31 dicembre 2004."
agicos - 16/02/2005 - sb
[ 16/2/2005 ] Redazione
PRESENTATO DALL'ON. ROLANDO NANNICINI (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) UN ATTO DI INDIRIZZO
Lunedì è stato presentato, dall'on. Rolando Nannicini (Democratici di Sinistra-L'Ulivo), con il cofirmatario Giorgio Benvenuto (Democratici di Sinistra-L'Ulivo), un atto di indirizzo con Risoluzione in Commissione riguardante la normativa per i provider delle scommesse. L'atto impegna il Governo ad adottare iniziative in senso antimonopolita e di considerare autorizzati tutti i service provider già attivi alla data del 31 dicembre 2004. Ecco il testo integrale dell'atto:
"La VI Commissione,
premesso che:
l'articolo 1, comma 288, della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) contiene una normativa nuova per i provider delle scommesse a totalizzatore, nonché per quelle a libro, il cui effetto meccanico sarebbe quello di ridurre dagli attuali otto ad uno solo i service provider autorizzati, essendo, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo fra l'altro assurdo che venga richiesta l'indicazione in esclusiva da parte di almeno 300 dei soli 803 concessionari presenti nel territorio italiano;
il problema è già stato sollevato da sottoscritti con l'interrogazione n. 5-03854 che, nel question time in Commissione del 25 gennaio 2005, ha avuto dal rappresentate del Governo una risposta che appare ai firmatari del presente atto da un lato evasiva e insoddisfacente, in quanto tesa quasi a giustificare il monopolio che di fatto verrebbe a crearsi nel campo delle scommesse a totalizzatore, e dall'altro lato contraddittoria, in quanto ne risulta che la stessa amministrazione autonoma dei Monopoli ha interpretato in merito il Consiglio di Stato;
il nuovo monopolio «legale» che verrebbe a crearsi comporterebbe una serie di conseguenze negative, quali:
a) gli scommettitori italiani avrebbero un'unica scelta, che porterebbe inevitabilmente ad avere un prodotto non competitivo sia nei confronti degli operatori stranieri che operano via internet, sia nei confronti degli operatori clandestini;
b) gli attuali concessionari che operano in autonomia (service provider di se stessi) dovrebbero buttare via gli investimenti effettuati e il know how già acquisito, per adottare viceversa le tecnologie e il know how del nuovo monopolista, con ulteriori conseguenze negative sull'occupazione e sui bilanci (investimenti non ancora ammortizzati);
c) i concessionari che attualmente operano con service provider differenti dal nuovo monopolista dovrebbero rescindere i relativi contratti e buttare via i connessi investimenti in termini di tecnologie e know how;
d) gli attuali service provider differenti dal nuovo monopolista sarebbero inevitabilmente portati al fallimento, con conseguenze gravi sull'occupazione di centinaia di persone altamente qualificate e sugli impegni economici assunti nei confronti delle istituzioni finanziarie;
in ogni caso la nuova norma non è conforme ai principi comunitari, costituendo inoltre una barriera insormontabile all'ingresso di nuovi operatori comunitari;
impegna il Governo:
ad adottare iniziative normative volte a modificare l'articolo 1, comma 288, della legge finanziaria per il 2005, in senso antimonopolita e di riaffermazione della libertà di mercato, restituendo la facoltà per ciascun concessionario di convenzionarsi, mediante contratti rinnovabili di durata non superiore a 24 mesi, con un service provider di sua scelta, fermi restando per i service provider ed economici e gli obblighi convenzionali nei confronti dei Monopoli indicati nel predetto comma 288 dell'articolo 1;
ad adottare iniziative normative volte a considerare autorizzati, nelle more della stipula delle suddette nuove convenzioni con i Monopoli, tutti i service provider già attivi alla data del 31 dicembre 2004."
agicos - 16/02/2005 - sb
[ 16/2/2005 ] Redazione
Messaggioda plusbet » 16/02/2005 - 17:31
NORMA SUI PROVIDER SCOMMESSE - CONTENTO: "60 GIORNI TERMINE NON PERENTORIO"
(p.g.) "Il termine indicato nella disposizione non ha alcun carattere perentorio trattandosi, diversamente, di termine ordinatorio". E' quanto si legge nella risposta fornita, alla Commissione Finanze della Camera, dal Sottosegretario all'Economia con delega ai giochi, Manlio Contento, in seguito all'interrogazione dell'Onorevole Sergio Rossi (Lega Nord) sull'emendamento contenuto in Finanziaria 2005, contenente i requisiti per operare quale service provider nel settore delle scommesse. Contrariamente alla richiesta del parlamentare leghista, non è quindi ritenuta necessaria - ha proseguito Contento - "una iniziativa volta a sospendere l'efficacia della norma, per la quale tra l'altro risulta essere sede istituzionalmente competente il Parlamento". In sostanza, il prossimo 3 marzo, giorno a partire dal quale il "famigerato" comma 288 dell'articolo 1 della legge di bilancio (che prevede un minimo di 300 concessionari collegati per continuare ad operare quale "service provider") dovrebbe cominciare a dispiegare i propri effetti, i sette operatori (con l'esclusione dunque della sola Snai) al momento non in regola con i requisiti previsti non dovrebbero temere provvedimenti da parte dei Monopoli di Stato.
AGIPRO - 16 febbraio 2005 - Ore 17.22
(p.g.) "Il termine indicato nella disposizione non ha alcun carattere perentorio trattandosi, diversamente, di termine ordinatorio". E' quanto si legge nella risposta fornita, alla Commissione Finanze della Camera, dal Sottosegretario all'Economia con delega ai giochi, Manlio Contento, in seguito all'interrogazione dell'Onorevole Sergio Rossi (Lega Nord) sull'emendamento contenuto in Finanziaria 2005, contenente i requisiti per operare quale service provider nel settore delle scommesse. Contrariamente alla richiesta del parlamentare leghista, non è quindi ritenuta necessaria - ha proseguito Contento - "una iniziativa volta a sospendere l'efficacia della norma, per la quale tra l'altro risulta essere sede istituzionalmente competente il Parlamento". In sostanza, il prossimo 3 marzo, giorno a partire dal quale il "famigerato" comma 288 dell'articolo 1 della legge di bilancio (che prevede un minimo di 300 concessionari collegati per continuare ad operare quale "service provider") dovrebbe cominciare a dispiegare i propri effetti, i sette operatori (con l'esclusione dunque della sola Snai) al momento non in regola con i requisiti previsti non dovrebbero temere provvedimenti da parte dei Monopoli di Stato.
AGIPRO - 16 febbraio 2005 - Ore 17.22
Messaggioda plusbet » 17/02/2005 - 16:34
SCOMMESSE E POLITICA
CONFRONTO ROSSI-CONTENTO
Ieri pomeriggio è stata presentata nella VI Commissione Finanze un'interrogazione a risposta immediata dall'on. Sergio Rossi. L'interrogazione aveva come tema la sospensione dei termini previsti per l'indicazione di un service provider per la raccolta delle scommesse a totalizzatore. In Commissione, l'on. Manlio Contento ha risposto all'interrogazione, replicando che il termine indicato nella disposizione di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 311 del 2004, non ha carattere perentorio, bensì ordinatorio. Ecco il testo integrale dell'interrogazione e della risposta:
"SERGIO ROSSI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la risposta del Governo all'interrogazione 5-03894 sulle concessioni in materia di service provider conferma, secondo l'interrogante, che la norma prevista dall'articolo 1, comma 288, della legge n. 311 del 2004 determini una situazione di monopolio di fatto a favore della SNAI, dagli effetti assolutamente negativi;
di fatto l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha confermato che solo la SNAI può essere indicata da almeno 300 concessionari;
si è in attesa del parere del Consiglio di Stato in merito;
con comunicato stampa del 10 febbraio 2005, l'AAMS precisa che «l'accettazione telematica e telefonica delle scommesse sportive, come noto, a decorrere dal 2002, può essere svolta soltanto dai concessionari autorizzati» e «nell'ambito dei concessionari autorizzati rientrano quei concessionari che utilizzano per tale tipologia di raccolta uno schema di contratto con gli scommettitori già approvato da AAMS nei confronti delle rispettive società fornitrici di servizi informatici;
forte della norma contenuta nel comma 288 citato la SNAI pare stia facendo pressioni nei confronti sia dei concessionari propri che dei concessionari della concorrenza, affinché indichino la medesima come service provider, essendo in scadenza i sessanta giorni previsti dal citato comma 288 -:
se non ritenga opportuno adottare iniziative normative volte a prevedere il termine suddetto e l'efficacia della norma su richiamata siano sospesi, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato cui dovrebbe conseguire quantomeno una circolare ufficiale dell'AAMS sull'applicazione del comma 288.
Il sottosegretario Manlio CONTENTO risponde all'interrogazione in titolo, richiamando il contenuto delle indicazioni fornite in merito in occasione dei due precedenti question time svoltisi sull'argomento presso la Commissione. Rappresenta che il termine indicato nella disposizione di cui all'articolo 1, comma 288, della legge n. 311 del 2004, non ha carattere perentorio, bensì ordinatorio. Sottolinea come tale ricostruzione porti a ritenere non necessaria una iniziativa volta a sospendere l'efficacia della norma, iniziativa che potrebbe in ogni caso essere assunta in sede parlamentare. Ritiene infine necessario approfondire i contorni della disposizione richiamata, valutando la sua coerenza con i principi in materia posti dall'ordinamento, tema attualmente al vaglio dell'amministrazione competente.
Sergio ROSSI (LNFP) replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta che non affronta in particolare il tema dell'accettazione telematica e telefonica delle scommesse sportive. Ricorda che, in un comunicato, l'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato ha sostenuto che le scommesse potrebbero essere accettate soltanto dai concessionari autorizzati, tra i quali rientrerebbero soltanto i concessionari che utilizzino per tale tipologia di raccolta uno schema di contratto con gli scommettitori, approvato dalla citata Azienda autonoma, nei confronti delle rispettive società fornitrici di servizi informatici.
Il sottosegretario Manlio CONTENTO, con riferimento all'interrogazione n. 5-03978, testé svolta, respinge le considerazioni appena formulate dal deputato Sergio Rossi, rilevando come la propria risposta all'interrogazione fosse del tutto esaustiva, considerato che l'interrogazione chiedeva al Governo di valutare l'opportunità di iniziative volte a determinare la sospensione del termine previsto dall'articolo 1, comma 288, della legge finanziaria 2005. Ritiene pertanto che, ove il deputato Sergio Rossi ritenga di dover acquisire ulteriori informazioni circa le problematiche sottese alla citata disposizione, ben potrà presentare una nuova interrogazione a risposta immediata, volta a domandare al Governo, in modo specifico, informazioni in merito.
Sergio ROSSI (LNFP) dissente dalle considerazioni formulate dal sottosegretario Contento, osservando come le premesse contenute nell'interrogazione ne costituissero parte integrante, e che pertanto dovessero essere tenute presenti nella relativa risposta."
agicos - 17/02/2005 - mf
CONFRONTO ROSSI-CONTENTO
Ieri pomeriggio è stata presentata nella VI Commissione Finanze un'interrogazione a risposta immediata dall'on. Sergio Rossi. L'interrogazione aveva come tema la sospensione dei termini previsti per l'indicazione di un service provider per la raccolta delle scommesse a totalizzatore. In Commissione, l'on. Manlio Contento ha risposto all'interrogazione, replicando che il termine indicato nella disposizione di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 311 del 2004, non ha carattere perentorio, bensì ordinatorio. Ecco il testo integrale dell'interrogazione e della risposta:
"SERGIO ROSSI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la risposta del Governo all'interrogazione 5-03894 sulle concessioni in materia di service provider conferma, secondo l'interrogante, che la norma prevista dall'articolo 1, comma 288, della legge n. 311 del 2004 determini una situazione di monopolio di fatto a favore della SNAI, dagli effetti assolutamente negativi;
di fatto l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha confermato che solo la SNAI può essere indicata da almeno 300 concessionari;
si è in attesa del parere del Consiglio di Stato in merito;
con comunicato stampa del 10 febbraio 2005, l'AAMS precisa che «l'accettazione telematica e telefonica delle scommesse sportive, come noto, a decorrere dal 2002, può essere svolta soltanto dai concessionari autorizzati» e «nell'ambito dei concessionari autorizzati rientrano quei concessionari che utilizzano per tale tipologia di raccolta uno schema di contratto con gli scommettitori già approvato da AAMS nei confronti delle rispettive società fornitrici di servizi informatici;
forte della norma contenuta nel comma 288 citato la SNAI pare stia facendo pressioni nei confronti sia dei concessionari propri che dei concessionari della concorrenza, affinché indichino la medesima come service provider, essendo in scadenza i sessanta giorni previsti dal citato comma 288 -:
se non ritenga opportuno adottare iniziative normative volte a prevedere il termine suddetto e l'efficacia della norma su richiamata siano sospesi, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato cui dovrebbe conseguire quantomeno una circolare ufficiale dell'AAMS sull'applicazione del comma 288.
Il sottosegretario Manlio CONTENTO risponde all'interrogazione in titolo, richiamando il contenuto delle indicazioni fornite in merito in occasione dei due precedenti question time svoltisi sull'argomento presso la Commissione. Rappresenta che il termine indicato nella disposizione di cui all'articolo 1, comma 288, della legge n. 311 del 2004, non ha carattere perentorio, bensì ordinatorio. Sottolinea come tale ricostruzione porti a ritenere non necessaria una iniziativa volta a sospendere l'efficacia della norma, iniziativa che potrebbe in ogni caso essere assunta in sede parlamentare. Ritiene infine necessario approfondire i contorni della disposizione richiamata, valutando la sua coerenza con i principi in materia posti dall'ordinamento, tema attualmente al vaglio dell'amministrazione competente.
Sergio ROSSI (LNFP) replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta che non affronta in particolare il tema dell'accettazione telematica e telefonica delle scommesse sportive. Ricorda che, in un comunicato, l'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato ha sostenuto che le scommesse potrebbero essere accettate soltanto dai concessionari autorizzati, tra i quali rientrerebbero soltanto i concessionari che utilizzino per tale tipologia di raccolta uno schema di contratto con gli scommettitori, approvato dalla citata Azienda autonoma, nei confronti delle rispettive società fornitrici di servizi informatici.
Il sottosegretario Manlio CONTENTO, con riferimento all'interrogazione n. 5-03978, testé svolta, respinge le considerazioni appena formulate dal deputato Sergio Rossi, rilevando come la propria risposta all'interrogazione fosse del tutto esaustiva, considerato che l'interrogazione chiedeva al Governo di valutare l'opportunità di iniziative volte a determinare la sospensione del termine previsto dall'articolo 1, comma 288, della legge finanziaria 2005. Ritiene pertanto che, ove il deputato Sergio Rossi ritenga di dover acquisire ulteriori informazioni circa le problematiche sottese alla citata disposizione, ben potrà presentare una nuova interrogazione a risposta immediata, volta a domandare al Governo, in modo specifico, informazioni in merito.
Sergio ROSSI (LNFP) dissente dalle considerazioni formulate dal sottosegretario Contento, osservando come le premesse contenute nell'interrogazione ne costituissero parte integrante, e che pertanto dovessero essere tenute presenti nella relativa risposta."
agicos - 17/02/2005 - mf
Messaggioda plusbet » 18/02/2005 - 13:58
(AGICOS) - Roma, 18 Febbraio 2005 - Ore 11,10 - SCOMMESSE: ILLUSTRATA DALL'ON. ROLANDO NANNICINI (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) LA RISOLUZIONE SUI SERVICE PROVIDER IN MATERIA DI SCOMMESSE A TOTALIZZATORE
La risoluzione dell'on. Rolando Nannicini (Democratici di Sinistra-L'Ulivo) è stata discussa ieri nella VI Commissione Finanze. L'atto riguarda gli interventi che dovrà adottare il Governo per garantire la concorrenza tra service provider in materia di scommesse a totalizzatore. Ecco il testo della discussione:
"Rolando NANNICINI (DS-U) illustra la sua risoluzione, che è finalizzata a intervenire per risolvere un problema causato dal comma 288 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005. Premette che utilizzerà un linguaggio volutamente atecnico, per descrivere una situazione che deve essere nota anche al di là della ristretta cerchia degli addetti ai lavori. Sottolinea come sulla questione siano stati presentati strumenti di sindacato ispettivo, non solo da parte del suo gruppo ma anche dall'onorevole Sergio Rossi del gruppo della Lega Nord. Osserva come i service provider possano essere considerati alla stregua di produttori di beni o servizi, mettendo a punto uno specifico concorso pronostico e facendo in modo che i concessionari possano distribuire tale prodotto al pubblico. Chiarisce che in questo tipo di concorsi, detti anche a quota fissa o «a libro», il service provider provvede a stabilire una quota di vincita fondata su studi statistico-attuariali circa la possibilità di verificazione dell'evento. Evidenzia pertanto come i concorsi promossi dai singoli service provider possano presentare percentuali di vincita differenziate anche se riferiti all'identico evento, ad esempio sportivo, e come il service provider sia chiamato a far fronte alle vincite, che non risultano coperte da un apposito montepremi.
Sottolineata l'importanza del mercato delle scommesse a quota fissa che nel 1999 era stimabile in poco più di 13 miliardi di euro, evidenzia come le disposizioni contenute nel citato comma 288 possano impedire di fatto il permanere di una situazione di effettiva concorrenza nel mercato; ciò in quanto tali disposizioni richiedono che ciascun service provider fornisca i suoi servizi ad almeno 300 concessionari. Ricordato come il numero dei concessionari italiani sia di circa 800 unità e sottolineato come la società SNAI fornisca i suoi servizi ad oltre 500 fra questi, osserva come non residui spazio per i restanti service provider che sarebbero esclusi dal mercato a partire dal prossimo 11 marzo, secondo quanto stabilito nella citata disposizione. Ritiene opportuno precisare che la posizione della SNAI si è considerevolmente rafforzata a partire dal 1998, in considerazione dell'impegno profuso da detta società nei settori collegati alle nuove tecnologie. Auspicato in via generale che l'Amministrazione si doti delle strutture necessarie per consentire la raccolta delle scommesse senza soluzione di continuità nel corso della giornata, anche per evitare che gli utenti, in una situazione di progressiva apertura del mercato, si rivolgano ai service provider di altri Paesi, in primo luogo del Regno Unito, sottolinea come la questione non sarebbe risolta considerando il termine dell'11 marzo come non perentorio, attesa la situazione di incertezza che si è venuta a creare nel settore, anche in forza di comunicati e circolari che determinano una notevole pressione a carico dei concessionari. Sottolinea infine come la risoluzione sia volta ad ottenere una modifica legislativa del citato comma 288, prevedendo la facoltà per ciascun concessionario di convenzionarsi con un service provider a sua scelta nonché la possibilità per tutti i service provider, attivi alla data del 31 dicembre 2004 di proseguire la loro attività , in attesa della stipula delle nuove convenzioni con l'Amministrazione dei Monopoli."
agicos - 18/02/2005 - rc
La risoluzione dell'on. Rolando Nannicini (Democratici di Sinistra-L'Ulivo) è stata discussa ieri nella VI Commissione Finanze. L'atto riguarda gli interventi che dovrà adottare il Governo per garantire la concorrenza tra service provider in materia di scommesse a totalizzatore. Ecco il testo della discussione:
"Rolando NANNICINI (DS-U) illustra la sua risoluzione, che è finalizzata a intervenire per risolvere un problema causato dal comma 288 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005. Premette che utilizzerà un linguaggio volutamente atecnico, per descrivere una situazione che deve essere nota anche al di là della ristretta cerchia degli addetti ai lavori. Sottolinea come sulla questione siano stati presentati strumenti di sindacato ispettivo, non solo da parte del suo gruppo ma anche dall'onorevole Sergio Rossi del gruppo della Lega Nord. Osserva come i service provider possano essere considerati alla stregua di produttori di beni o servizi, mettendo a punto uno specifico concorso pronostico e facendo in modo che i concessionari possano distribuire tale prodotto al pubblico. Chiarisce che in questo tipo di concorsi, detti anche a quota fissa o «a libro», il service provider provvede a stabilire una quota di vincita fondata su studi statistico-attuariali circa la possibilità di verificazione dell'evento. Evidenzia pertanto come i concorsi promossi dai singoli service provider possano presentare percentuali di vincita differenziate anche se riferiti all'identico evento, ad esempio sportivo, e come il service provider sia chiamato a far fronte alle vincite, che non risultano coperte da un apposito montepremi.
Sottolineata l'importanza del mercato delle scommesse a quota fissa che nel 1999 era stimabile in poco più di 13 miliardi di euro, evidenzia come le disposizioni contenute nel citato comma 288 possano impedire di fatto il permanere di una situazione di effettiva concorrenza nel mercato; ciò in quanto tali disposizioni richiedono che ciascun service provider fornisca i suoi servizi ad almeno 300 concessionari. Ricordato come il numero dei concessionari italiani sia di circa 800 unità e sottolineato come la società SNAI fornisca i suoi servizi ad oltre 500 fra questi, osserva come non residui spazio per i restanti service provider che sarebbero esclusi dal mercato a partire dal prossimo 11 marzo, secondo quanto stabilito nella citata disposizione. Ritiene opportuno precisare che la posizione della SNAI si è considerevolmente rafforzata a partire dal 1998, in considerazione dell'impegno profuso da detta società nei settori collegati alle nuove tecnologie. Auspicato in via generale che l'Amministrazione si doti delle strutture necessarie per consentire la raccolta delle scommesse senza soluzione di continuità nel corso della giornata, anche per evitare che gli utenti, in una situazione di progressiva apertura del mercato, si rivolgano ai service provider di altri Paesi, in primo luogo del Regno Unito, sottolinea come la questione non sarebbe risolta considerando il termine dell'11 marzo come non perentorio, attesa la situazione di incertezza che si è venuta a creare nel settore, anche in forza di comunicati e circolari che determinano una notevole pressione a carico dei concessionari. Sottolinea infine come la risoluzione sia volta ad ottenere una modifica legislativa del citato comma 288, prevedendo la facoltà per ciascun concessionario di convenzionarsi con un service provider a sua scelta nonché la possibilità per tutti i service provider, attivi alla data del 31 dicembre 2004 di proseguire la loro attività , in attesa della stipula delle nuove convenzioni con l'Amministrazione dei Monopoli."
agicos - 18/02/2005 - rc
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