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NUOVO COMUNICATO STANLEY
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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NUOVO COMUNICATO STANLEY
Messaggioda pull » 20/05/2004 - 12:58
Da: Stanley Liverpool Inviato: 20/05/2004 12.44
I centri Stanley sono pienamente legittimi. La maggior parte di essi sono aperti con provvedimento del tribunale locale di disapplicazione della normativa interna.
La sentenza della Cassazione ovviamente introduce motivi di novita' che pero', ora devono essere recepiti dai giudici di merito. E non sara' affatto facile perche' le motivazioni della sentenza chiariscono che la maggior parte dei motivi che avevano giustificato il mantenimento di una normativa restrittiva sono ora decaduti. E questo lo dice la Cassazione stessa e non vogliamo certo essere noi a metterlo in dubbio.
Insomma la Cassazione rinnega gran parte della sua precedente posizione negativa degli ultimi anni e quindi, in questo, applica la Sentenza della Corte di Giustizia.
Resta pero' ancora un ultimo elemento che, secondo la Cassazione, giustifica il mantenimento della normativa interna: il pericolo di infiltrazioni criminali.
Bene. Noi siamo d'accordo sul fatto che le organizzazioni criminali debbano essere tenuti lontani dal mondo delle scommesse pero' ..... non vediamo che c'entra con la legalita' dei centri Stanley.
Naturalmente abbiamo una posizione giuridica che, dopo aver esaminato a fondo la sentenza, comincia a formarsi e CONFERMA la piena legittimita' dei CTD, quantomeno di quelli Stanley. Il perche' pero', scusateci, preferiamo non anticiparlo a lor signori e fargli la sorpresa ..... in tribunale, che e' l'unico posto dove si decide se un centro e' legittimo oppure no.
Quindi, cari tutti, e cari CTD Stanley, non fatevi fregare dalle dichiarazioni di principio di chi si limita ad una lettura superficiale della sentenza. La partita e' quasi chiusa, ma a nostro favore. La sentenza e' in realta' la dichiarazione di morte di parte della normativa italiana.
Ormai la Cassazione non puo' piu' tornare indietro perche' ha accettato su molti punti della sentenza la posizione che era obbligata ad accettare per via della sentenza della Corte di Giustizia. A questo punto ci basta fare a pezzi, nei luoghi giusti e di fronte alle autorita' opportune, il residuo argomento contrario.
E la partita e' quasi chiusa. Ma a nostro favore.
Ora, che i CTD Stanley non se la prendano troppo per gli sfotto' dei soliti soggetti. Loro non hanno capito che la sentenza della cassazione puo' essere usata anche a nostro favore.
Loro non lo hanno capito. Ma noi si.
E adesso un po di aspetti tecnici. La sentenza riguarda non tutti i CTD Stanley ma solo quelli appellati per cassazione dopo la decisione a loro favore dei tribunali del riesame che, ora, verra' chiamato ad emettere un nuovo giudizio.
I centri, fino a che tale giudizio verra' emesso, sono aperti e hanno diritto di restare aperti. Ci aspettiamo, per motivi che diremo in tribunale, che venga confermata la disapplicazione.
Stanley International
I centri Stanley sono pienamente legittimi. La maggior parte di essi sono aperti con provvedimento del tribunale locale di disapplicazione della normativa interna.
La sentenza della Cassazione ovviamente introduce motivi di novita' che pero', ora devono essere recepiti dai giudici di merito. E non sara' affatto facile perche' le motivazioni della sentenza chiariscono che la maggior parte dei motivi che avevano giustificato il mantenimento di una normativa restrittiva sono ora decaduti. E questo lo dice la Cassazione stessa e non vogliamo certo essere noi a metterlo in dubbio.
Insomma la Cassazione rinnega gran parte della sua precedente posizione negativa degli ultimi anni e quindi, in questo, applica la Sentenza della Corte di Giustizia.
Resta pero' ancora un ultimo elemento che, secondo la Cassazione, giustifica il mantenimento della normativa interna: il pericolo di infiltrazioni criminali.
Bene. Noi siamo d'accordo sul fatto che le organizzazioni criminali debbano essere tenuti lontani dal mondo delle scommesse pero' ..... non vediamo che c'entra con la legalita' dei centri Stanley.
Naturalmente abbiamo una posizione giuridica che, dopo aver esaminato a fondo la sentenza, comincia a formarsi e CONFERMA la piena legittimita' dei CTD, quantomeno di quelli Stanley. Il perche' pero', scusateci, preferiamo non anticiparlo a lor signori e fargli la sorpresa ..... in tribunale, che e' l'unico posto dove si decide se un centro e' legittimo oppure no.
Quindi, cari tutti, e cari CTD Stanley, non fatevi fregare dalle dichiarazioni di principio di chi si limita ad una lettura superficiale della sentenza. La partita e' quasi chiusa, ma a nostro favore. La sentenza e' in realta' la dichiarazione di morte di parte della normativa italiana.
Ormai la Cassazione non puo' piu' tornare indietro perche' ha accettato su molti punti della sentenza la posizione che era obbligata ad accettare per via della sentenza della Corte di Giustizia. A questo punto ci basta fare a pezzi, nei luoghi giusti e di fronte alle autorita' opportune, il residuo argomento contrario.
E la partita e' quasi chiusa. Ma a nostro favore.
Ora, che i CTD Stanley non se la prendano troppo per gli sfotto' dei soliti soggetti. Loro non hanno capito che la sentenza della cassazione puo' essere usata anche a nostro favore.
Loro non lo hanno capito. Ma noi si.
E adesso un po di aspetti tecnici. La sentenza riguarda non tutti i CTD Stanley ma solo quelli appellati per cassazione dopo la decisione a loro favore dei tribunali del riesame che, ora, verra' chiamato ad emettere un nuovo giudizio.
I centri, fino a che tale giudizio verra' emesso, sono aperti e hanno diritto di restare aperti. Ci aspettiamo, per motivi che diremo in tribunale, che venga confermata la disapplicazione.
Stanley International
Messaggioda maurox » 20/05/2004 - 14:17
MA UN GIUDICE ITALIANO CHE NON SIA DI PARTE COME POTRA' STABILIRE LA NON LEGITTIMITA' DI UN CTD SE DIETRO C'E' UN GRUPPO COME AD ESEMPIO STANLEY CHE HA DIGNITA' PROFESSIONALE E CREDIBILITA' IN TUTTO IL MONDO ? MA SE IL GESTORE DEL CTD E' PERSONA PRIVA DI PENDENZE DI CARATTERE PENALE E AGISCE IN ASSOLUTA TRASPARENZA, COME PUO' ALLA LUCE DI QUANTO EMERSO IN CASSAZIONE ESSERE RITENUTO ALLA PARI DI UN QUALUNQUE BOOK CLANDESTINO ? E POI CON LA FUTURA INTRODUZIONE DI NUOVE REGOLE SUI GIOCHI VALIDE PER TUTTA L'UNIONE EUROPEA , IL DIRITTO DI LEGITTIMAZIONE SARA' DI COMPETENZA SOLAMENTE DEL GOVERNO ITALIANO O AVRANNO VOCE IN CAPITOLO ANCHE GLI ALTRI GOVERNI? INSOMMA, VOGLIO DIRE CHE LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE NON IMPONGONO CHE I BOOK ESTERI NON POSSANO OPERARE IN ITALIA BENSI' METTONO IN LUCE UN PROBLEMA DI CARATTERE GESTIONALE.(SE FOSSI IN UN AVVOCATO STANLEY PRESENTEREI IMMEDIATAMENTE AL GOVERNO UNA VERIFICA SULL' OPERATO DELLE STANLEY IN ITALIA E NEGLI ALTRI PAESI E UN CONFRONTO TRA I SISTEMI DI MONITORAGGIO DEL GIOCO TRA I CONCESSIONARI ITALIANI E IL SISTEMA UTILIZZATO DALLA STANLEY, POI CHIEDEREI DIRETTAMENTE AI MONOPOLI COME OTTENERE LA PIENA LEGITTIMITA' PER OPERARE SUL TERRITORIO ITALIANO DATA L'ASSOLUTA TRASPARENZA DEI SISTEMI UTILIZZATI).
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Messaggioda concessionario » 20/05/2004 - 15:09
"Naturalmente abbiamo una posizione giuridica che, dopo aver esaminato a fondo la sentenza, comincia a formarsi e CONFERMA la piena legittimita' dei CTD, quantomeno di quelli Stanley"
Ammazza che spirito di gruppo! adesso solo gli Stanley sono legali gli altri Globet, Eurobet ecc. sono criminali?
A me sto comunicato mi sa di ennesima bufala solo ai danni dei gestori di ctd.
Ciao
Ammazza che spirito di gruppo! adesso solo gli Stanley sono legali gli altri Globet, Eurobet ecc. sono criminali?
A me sto comunicato mi sa di ennesima bufala solo ai danni dei gestori di ctd.
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Messaggioda giallorosso » 20/05/2004 - 15:59
Data: 19 05 2004
Titolo: SENTENZA GAMBELLI: ECCO LE MOTIVAZIONI
Autore: Da Agenzia Stampa "Agipro"
News: Motivazioni della Cassazione sui CTD: norme italiane compatibili con il Trattato CE!
La Corte di Cassazione difende il sistema normativo che proibisce l'attività dei centri trasmissione dati collegati a bookmakers esteri.
Secondo i supremi giudici, "la legislazione italiana canalizza la domanda e l'offerta del gioco in circuiiti controllabili al fine di prevenirne la possibile degenerazione criminale.
La normativa non è quindi incompatibile con i motivi di ordine pubblico e di p.s. ce a norma degli art. 46 55 del trattato sono idonei a giustificare restrizioni ai principi di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi".
Le sezioni unite della Corte di Cassazione - nella lunga motivazione della sentenza - affermano inoltre che "la normativa italiana in materia di scommesse persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico che, come tali, possono giustificare le restrizioni che essa pone ai principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.
In conclusione, non manca una indicazione al giudice ordinario che "non può, senza esorbitare dai suoi limiti istituzionali, ritenere incongruo il ricorso alla sanzione penale che sia dettato dalla preoccupazione di contrattare l'infiltrazione criminale, anche organizzata, nella cessione dei giochi, delle scommesse, e dei concorsi pronostici".
Quanto al carattere discriminatorio delle normative descritte, esso non è ravvisabile.
La conclusione dei giudici a questo punto è inevitabile: "in base ai parametri suggeriti dalla sentenza Gambelli, le disposizioni dell'art. 4 della legge 401/1989 e dell'art. 88 tulps non sono in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi all'interno della UE.
Nel caso specifico sollevato in cassazione, "va quindi annullata con rinvio al tribunale di Prato l'ordinanza in cui veniva disapplicata la normativa italiana".
qualcuno sa spiegarmi meglio l'ultimo passaggio evidenziato??
Titolo: SENTENZA GAMBELLI: ECCO LE MOTIVAZIONI
Autore: Da Agenzia Stampa "Agipro"
News: Motivazioni della Cassazione sui CTD: norme italiane compatibili con il Trattato CE!
La Corte di Cassazione difende il sistema normativo che proibisce l'attività dei centri trasmissione dati collegati a bookmakers esteri.
Secondo i supremi giudici, "la legislazione italiana canalizza la domanda e l'offerta del gioco in circuiiti controllabili al fine di prevenirne la possibile degenerazione criminale.
La normativa non è quindi incompatibile con i motivi di ordine pubblico e di p.s. ce a norma degli art. 46 55 del trattato sono idonei a giustificare restrizioni ai principi di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi".
Le sezioni unite della Corte di Cassazione - nella lunga motivazione della sentenza - affermano inoltre che "la normativa italiana in materia di scommesse persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico che, come tali, possono giustificare le restrizioni che essa pone ai principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.
In conclusione, non manca una indicazione al giudice ordinario che "non può, senza esorbitare dai suoi limiti istituzionali, ritenere incongruo il ricorso alla sanzione penale che sia dettato dalla preoccupazione di contrattare l'infiltrazione criminale, anche organizzata, nella cessione dei giochi, delle scommesse, e dei concorsi pronostici".
Quanto al carattere discriminatorio delle normative descritte, esso non è ravvisabile.
La conclusione dei giudici a questo punto è inevitabile: "in base ai parametri suggeriti dalla sentenza Gambelli, le disposizioni dell'art. 4 della legge 401/1989 e dell'art. 88 tulps non sono in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi all'interno della UE.
Nel caso specifico sollevato in cassazione, "va quindi annullata con rinvio al tribunale di Prato l'ordinanza in cui veniva disapplicata la normativa italiana".
qualcuno sa spiegarmi meglio l'ultimo passaggio evidenziato??
Bobas ha scritto:Tu scherzi caro Mirco ma io ho studiato a fondo la partita (pensa ieri sera nonostante non fossi solo a casa e lei mi chiamava pregandomi di raggiungerla a letto, desiderosa di me, io niente
a studiare sui Bignami il calcio giapponese)
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john frusciante
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Messaggioda john frusciante » 20/05/2004 - 16:13
Art. 623 codice di procedura penale
1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622:
a) se à‹ annullata un`ordinanza, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l`ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento (disp. di att 173.);
b) se à‹ annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall`art. 604 comma 1, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;
c) se à‹ annullata la sentenza di una Corte di Assise di appello o di una Corte di Appello ovvero di una Corte di Assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio à‹ rinviato rispettivamente a un`altra sezione della stessa Corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla Corte o al tribunale piËœ vicini (disp. di att 175.);
d) ) se à‹ annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata;
1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622:
a) se à‹ annullata un`ordinanza, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l`ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento (disp. di att 173.);
b) se à‹ annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall`art. 604 comma 1, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;
c) se à‹ annullata la sentenza di una Corte di Assise di appello o di una Corte di Appello ovvero di una Corte di Assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio à‹ rinviato rispettivamente a un`altra sezione della stessa Corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla Corte o al tribunale piËœ vicini (disp. di att 175.);
d) ) se à‹ annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata;
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Messaggioda concessionario » 20/05/2004 - 16:17
d) ) se à‹ annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata;
Questo vale per chi ha avuto un dissequestro e il pm ha fatto ricorso in cassazione?
Se è cosi.....gli eventuali dissequestri saranno solo un breve periodo di proroga all'attività !.......breve tra virgolette
Ciao
www.flashbet.it
Questo vale per chi ha avuto un dissequestro e il pm ha fatto ricorso in cassazione?
Se è cosi.....gli eventuali dissequestri saranno solo un breve periodo di proroga all'attività !.......breve tra virgolette
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Messaggioda giallorosso » 20/05/2004 - 16:18
grazie john, quindi appena arrivano gli atti a Prato li fanno richiudere tutti penso di aver capito.
ps aspetto ancora la risposta al mess privato
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Bobas ha scritto:Tu scherzi caro Mirco ma io ho studiato a fondo la partita (pensa ieri sera nonostante non fossi solo a casa e lei mi chiamava pregandomi di raggiungerla a letto, desiderosa di me, io niente
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Messaggioda giallorosso » 20/05/2004 - 20:09
anche per oggi è finita la giornata lavorativa per fotuna (qualcuno sà a cosa mi riferisco)
a domani Cia
:smoke: :fist:
a domani Cia
Bobas ha scritto:Tu scherzi caro Mirco ma io ho studiato a fondo la partita (pensa ieri sera nonostante non fossi solo a casa e lei mi chiamava pregandomi di raggiungerla a letto, desiderosa di me, io niente
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