Comparazione bonus scommesse
Diffida Stanley...
Situazione attuale, prospettive, notizie.
Questa sezione non è un mercato. Gli obiettivi primari sono: a) raccogliere informazioni attendibili sul tema raccolta del gioco sul territorio attraverso CTD/CED, PVR, corner, agenzie etc. etc. b) approfondire i temi più importanti, gli aspetti legali e regolamentari del settore.
Potete contattare in privato solo chi lo chiede espressamente, sia che lasci la sua e-mail, o che sia abilitato all'uso dei messaggi privati.
Contattare in privato, o tentare di farlo, chi non lo chiede espressamente è spam.
Se qualcuno viene contattato via MP senza averlo richiesto può segnalarlo ai Mods.
Se lasciate un indirizzo e-mail invece la responsabilità è vostra.
Non postate link a siti di bookmaker così come offerte pubblicitarie.
Ricordate che qui non si parla di online, ma solo di raccolta su territorio.
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Diffida Stanley...
Messaggioda tatello » 30/04/2004 - 18:44
Dal forum msn...
Egregi Signori, Vi alleghiamo il testo di una diffida lanciata oggi dalla Stanley. Il testo e' autoesplicativo.
A mezzo Raccomandata
A.R. anticipata via fax al
no. 06.51958465
Sindacato italiano concessionari scommesse
Via Mosca 10
00142 Roma
All'attenzione del Sign. Presidente
Toto 2000 Srl
Via Mosca 10
00142 Roma
All'attenzione del Rappresenatante Legale pro tempore
Roma, 30 aprile 2004
Spettabile Sindacato,
Vi indirizzaimo la presente, a nome e per conto della nostra Cliente, la societa' Stanley International Betting Limited ("Stanley") di nazionalita' inglese, con sede in Stanley House, 151 Dale Street, Liverpool L22 JW.
Stanley e'casualmente giunta a conoscenza che codesto Sindacato, in data 28 aprile 2004, ha inviato una lettera Circolare recante il no.2 a tutti i concessionari delle scommesse ippiche e sportive a se'affiliati, nonche'a tutti i concessionari del circuito Strike by Toto 2000, con la quale costoro vengono informati che la Corte di Cassazione avrebbe "stabilito che la normativa italiana che sanziona penalmente la raccolta non autorizzata di scommesse non va disapplicata"
Tali concessionari sono stati quindi pressantemente invitati da codesto Sindacato a compilare degli elenchi - attraverso i quali rilevare la presenza, sul territorio di competenza , di "Centri di raccolta scommesse esteri" - nonche' a trasmetterli tempestivamente allo stesso Sindacato ovvero direttamente ai comandi della Guardia di Finanza.
Stanley, in proprio e nell'interesse dei CTD ad essa affiliati, intende lamentare la contarieta' della predetta Vostra Circolare alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, no.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), in relazione ai trattamenti dei dati personali di cui essa e/o i propri affiliati sono soggetti interessati (consistenti, quanto meno, i9n informazioni), contenuti o registrati su supporti cartacei e/o elettronici utilizzati ovunque, comunque e da chiunque controllati, detenuti e conservati. In particolare, la nostra Cliente, lamenta la mancanza della dovuta informativa a se' ex art.13 del predetto D.lgs. 196/03, del proprio consenso ex art.23 e della preventiva notifica al Garante ai sensi dell'art. 37, nonchel'inosservanza dei principi di determinatezza, pertinenza, e proporzionalita' di cui all'art. 11 e la violazione dell'art. 25 che prevede il divieto di comunicazione e diffusione di dati personali.
La raccolta dei dati personali di Stanley e dei titolari di CtD affiliati a Stanley, che alimenta la banca dati ostile di codesto Sindacato,non ha solo l'obiettivo di escluderli illegittimamente dal mercato, ma anche finalita' di carattere repressivo. Tuttavia,in relazione,a tali trattamenti, codesto Sindacatonon riveste ne puo' rivestire, ne' la qualifica di difensore, ne'quella di investigatore privato in possesso della prescritta autorizzazione di P.S incaricato dal difensore. Tali violazioni di legge si appalesano tanto piu'gravi, se si tiene conto del fatto che l'inopinata iniziativa del codesto Sindacato e'stata intrapresa prima della pubblicazione del dispositivodella predetta sentenza della Suprema Corte, e della conoscenza e conoscibilita' del principio di diritto impartito al Giudice del rinvio, che si deve escludere potra' ignorare il vincolante Giudizio contenuto nella sentenza 06.11.2003 della Corte di Giustizia della Comunita' Europea, in causa C- 243/01, Gambelli e altri.
La predetta illegittima iniziativa di codesto Sindacato e', poi nella sua oggettivita' in contrasto con le norme comunitarie in tema di concorrenza , diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi, nonche' nazionali sulla concorrenza sleale, arrecando gravi danni all'attivita' d'impresa sia della Stanley, sia dei CTD, che sin d'ora si fa espressa riserva di richiedere nelle sedi competenti.
Con la persente, dunque, la Stanley manifesta la propria volonta', anche per gli effetti degli artt. 145, 146 e 147 del D.lgs. 196/03, di esercitare i diritti che si rivengono negli artt. 7 e 8.1; diffida codesto Sindacato , nella qualita'di titolare o contitolare e responsabile dei trattamenti, a provvedere alla cancellazione senza ritardo dei suddetti propri dati personali, comunque formulando opposizione alla loro raccolta e/o trattamento in qualsiasi forma . Inoltre, diffida codesto Sindacato a non comunicare o diffondere ulteriormente la Circolare del 28 aprile 2004, no. 2 ai propri associati od a terzi, a non ulteriormente richiedere a questi ultimi il trattamento o la trasmissione di dati personali dei Centri Trasmissione dati ed anzi, a revocarla senza ritardo per quanto attiene agli associati che la abbiano di gia' ricevuta.
Vi inviamo pertanto a farci pervenire la Vostra immediata conferma nel senso che si e' da Voi proceduto come richiesto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procedera' nelle forme e nelle sedi ritenute di ragione, senza ulteriore avviso.
Distinti saluti
Avv. Roberto Jacchia Avv. Antonella Terranova Avv. Fabio Ferraro
- Che squallore!!! Tolgono anche il piacere di scrivere sui verbali della Gdf "dopo lunghi appostamenti..."
Ciao.
Egregi Signori, Vi alleghiamo il testo di una diffida lanciata oggi dalla Stanley. Il testo e' autoesplicativo.
A mezzo Raccomandata
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00142 Roma
All'attenzione del Rappresenatante Legale pro tempore
Roma, 30 aprile 2004
Spettabile Sindacato,
Vi indirizzaimo la presente, a nome e per conto della nostra Cliente, la societa' Stanley International Betting Limited ("Stanley") di nazionalita' inglese, con sede in Stanley House, 151 Dale Street, Liverpool L22 JW.
Stanley e'casualmente giunta a conoscenza che codesto Sindacato, in data 28 aprile 2004, ha inviato una lettera Circolare recante il no.2 a tutti i concessionari delle scommesse ippiche e sportive a se'affiliati, nonche'a tutti i concessionari del circuito Strike by Toto 2000, con la quale costoro vengono informati che la Corte di Cassazione avrebbe "stabilito che la normativa italiana che sanziona penalmente la raccolta non autorizzata di scommesse non va disapplicata"
Tali concessionari sono stati quindi pressantemente invitati da codesto Sindacato a compilare degli elenchi - attraverso i quali rilevare la presenza, sul territorio di competenza , di "Centri di raccolta scommesse esteri" - nonche' a trasmetterli tempestivamente allo stesso Sindacato ovvero direttamente ai comandi della Guardia di Finanza.
Stanley, in proprio e nell'interesse dei CTD ad essa affiliati, intende lamentare la contarieta' della predetta Vostra Circolare alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, no.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), in relazione ai trattamenti dei dati personali di cui essa e/o i propri affiliati sono soggetti interessati (consistenti, quanto meno, i9n informazioni), contenuti o registrati su supporti cartacei e/o elettronici utilizzati ovunque, comunque e da chiunque controllati, detenuti e conservati. In particolare, la nostra Cliente, lamenta la mancanza della dovuta informativa a se' ex art.13 del predetto D.lgs. 196/03, del proprio consenso ex art.23 e della preventiva notifica al Garante ai sensi dell'art. 37, nonchel'inosservanza dei principi di determinatezza, pertinenza, e proporzionalita' di cui all'art. 11 e la violazione dell'art. 25 che prevede il divieto di comunicazione e diffusione di dati personali.
La raccolta dei dati personali di Stanley e dei titolari di CtD affiliati a Stanley, che alimenta la banca dati ostile di codesto Sindacato,non ha solo l'obiettivo di escluderli illegittimamente dal mercato, ma anche finalita' di carattere repressivo. Tuttavia,in relazione,a tali trattamenti, codesto Sindacatonon riveste ne puo' rivestire, ne' la qualifica di difensore, ne'quella di investigatore privato in possesso della prescritta autorizzazione di P.S incaricato dal difensore. Tali violazioni di legge si appalesano tanto piu'gravi, se si tiene conto del fatto che l'inopinata iniziativa del codesto Sindacato e'stata intrapresa prima della pubblicazione del dispositivodella predetta sentenza della Suprema Corte, e della conoscenza e conoscibilita' del principio di diritto impartito al Giudice del rinvio, che si deve escludere potra' ignorare il vincolante Giudizio contenuto nella sentenza 06.11.2003 della Corte di Giustizia della Comunita' Europea, in causa C- 243/01, Gambelli e altri.
La predetta illegittima iniziativa di codesto Sindacato e', poi nella sua oggettivita' in contrasto con le norme comunitarie in tema di concorrenza , diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi, nonche' nazionali sulla concorrenza sleale, arrecando gravi danni all'attivita' d'impresa sia della Stanley, sia dei CTD, che sin d'ora si fa espressa riserva di richiedere nelle sedi competenti.
Con la persente, dunque, la Stanley manifesta la propria volonta', anche per gli effetti degli artt. 145, 146 e 147 del D.lgs. 196/03, di esercitare i diritti che si rivengono negli artt. 7 e 8.1; diffida codesto Sindacato , nella qualita'di titolare o contitolare e responsabile dei trattamenti, a provvedere alla cancellazione senza ritardo dei suddetti propri dati personali, comunque formulando opposizione alla loro raccolta e/o trattamento in qualsiasi forma . Inoltre, diffida codesto Sindacato a non comunicare o diffondere ulteriormente la Circolare del 28 aprile 2004, no. 2 ai propri associati od a terzi, a non ulteriormente richiedere a questi ultimi il trattamento o la trasmissione di dati personali dei Centri Trasmissione dati ed anzi, a revocarla senza ritardo per quanto attiene agli associati che la abbiano di gia' ricevuta.
Vi inviamo pertanto a farci pervenire la Vostra immediata conferma nel senso che si e' da Voi proceduto come richiesto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procedera' nelle forme e nelle sedi ritenute di ragione, senza ulteriore avviso.
Distinti saluti
Avv. Roberto Jacchia Avv. Antonella Terranova Avv. Fabio Ferraro
- Che squallore!!! Tolgono anche il piacere di scrivere sui verbali della Gdf "dopo lunghi appostamenti..."
Ciao.
Re: Diffida Stanley...
Messaggioda Nemesis » 30/04/2004 - 19:27
tatello ha scritto:...- Che squallore!!! Tolgono anche il piacere di scrivere sui verbali della Gdf "dopo lunghi appostamenti..."
...oltre a dover sostituire il canonico "i militi, agli ordini del capitano Pincopallino..." con un umiliante "...i militi, su ordine del Dott. Minchiaccio..."
E' vero, Icaro cadde... comunque volò!
FABRIZIO, AVE ATQUE VALE!!!
FABRIZIO, AVE ATQUE VALE!!!
Per par condicio hahhaha dal Forum msn
Messaggioda pippobet » 30/04/2004 - 19:53
Da: Bisca5601 Inviato: 30/04/2004 19.43
La Stanley sta facendo una cosa che proprio nel trattato CEE non è possibile e cioè CONCORRENZA SLEALE di fronte alle altre aziende nazionali che vincolate a Leggi e palinsesti CONI sono nell'impossibilità a concorrenziare con Stanley, la quale ne ricava ingiustificato vantaggio.
La Stanley potrebbe operare in Italia solo nelle free tax zone ma credo che da noi non esistono
Un magistrato sulla questione recita:
Una cosa potrebbe emergere di certo e la sleale concorrenza che fa Stanley verso i concessionari i quali sottoposti da regole dettate dalle istituzioni gareggiano in una lotta impari.Ciò ne crea vantaggio ingiustificato per Stanley! che in questo caso avrebbe torto marcio.
In sostanza una azienda estera non può ricavare vantaggio economico in un'altro Stato membro quando le aziende dello stesso Stato membro per la eguale natura commerciale non sono messe nelle condizioni legislative di porre leale concorrenza"
In questo caso si viene meno al trattato CEE:
Articolo 81 (ex articolo 85)
1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza.
Dalla CEE inoltre
La politica di concorrenza è essenziale alla realizzazione del mercato interno, la cui ragione d'essere è permettere alle imprese di competere a parità di condizioni sui mercati di tutti gli Stati membri. Obiettivo della politica di concorrenza è promuovere l'efficienza economica creando un clima propizio all'innovazione e al progresso tecnico; tutelare gli interessi dei consumatori facendo in modo che possano procurarsi beni e servizi a condizioni ottimali; evitare che eventuali pratiche anticoncorrenziali messe in atto da imprenditori o autorità nazionali ostacolino il gioco sano della concorrenza.
L'articolo 82 (ex articolo 86) del trattato dichiara "incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo".
Il termine "posizione dominante" fa riferimento a una situazione di potere economico grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva e di influire in maniera sostanziale sulle condizioni in cui si svilupperà tale concorrenza, comportandosi senza dover tenere conto dei concorrenti.
Si ha abuso di posizione dominante quando l'impresa in questione si comporta in modo tale da incidere sulla struttura o il grado di concorrenza del mercato, anche se il suo comportamento è favorito da una disposizione del diritto nazionale.
Da Skybetting
Quindi cara Stanley attenzione a parlere di concorrenza!
La Stanley sta facendo una cosa che proprio nel trattato CEE non è possibile e cioè CONCORRENZA SLEALE di fronte alle altre aziende nazionali che vincolate a Leggi e palinsesti CONI sono nell'impossibilità a concorrenziare con Stanley, la quale ne ricava ingiustificato vantaggio.
La Stanley potrebbe operare in Italia solo nelle free tax zone ma credo che da noi non esistono
Un magistrato sulla questione recita:
Una cosa potrebbe emergere di certo e la sleale concorrenza che fa Stanley verso i concessionari i quali sottoposti da regole dettate dalle istituzioni gareggiano in una lotta impari.Ciò ne crea vantaggio ingiustificato per Stanley! che in questo caso avrebbe torto marcio.
In sostanza una azienda estera non può ricavare vantaggio economico in un'altro Stato membro quando le aziende dello stesso Stato membro per la eguale natura commerciale non sono messe nelle condizioni legislative di porre leale concorrenza"
In questo caso si viene meno al trattato CEE:
Articolo 81 (ex articolo 85)
1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza.
Dalla CEE inoltre
La politica di concorrenza è essenziale alla realizzazione del mercato interno, la cui ragione d'essere è permettere alle imprese di competere a parità di condizioni sui mercati di tutti gli Stati membri. Obiettivo della politica di concorrenza è promuovere l'efficienza economica creando un clima propizio all'innovazione e al progresso tecnico; tutelare gli interessi dei consumatori facendo in modo che possano procurarsi beni e servizi a condizioni ottimali; evitare che eventuali pratiche anticoncorrenziali messe in atto da imprenditori o autorità nazionali ostacolino il gioco sano della concorrenza.
L'articolo 82 (ex articolo 86) del trattato dichiara "incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo".
Il termine "posizione dominante" fa riferimento a una situazione di potere economico grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva e di influire in maniera sostanziale sulle condizioni in cui si svilupperà tale concorrenza, comportandosi senza dover tenere conto dei concorrenti.
Si ha abuso di posizione dominante quando l'impresa in questione si comporta in modo tale da incidere sulla struttura o il grado di concorrenza del mercato, anche se il suo comportamento è favorito da una disposizione del diritto nazionale.
Da Skybetting
Quindi cara Stanley attenzione a parlere di concorrenza!
Messaggioda tatello » 30/04/2004 - 20:06
La politica di concorrenza è essenziale alla realizzazione del mercato interno, la cui ragione d'essere è permettere alle imprese di competere a parità di condizioni sui mercati di tutti gli Stati membri.
Chiedete allo Stato di mettervi in condizione di competere negli altri paesi della CEE, come ha fatto l'inghilterra con i suoi book.... non rigirate la frittata, sapevate benissimo cosa voleva dire concorrenza quando avete partecipato al bando di concorso.
Ciao
Messaggioda CSMF » 30/04/2004 - 20:31
Come potete capire dal mio nome-utente io ERO un concessionario CONI, e sono perfettamente cosciente delle promesse (sempre verbali) fatte dallo stato tramite i propri rappresentanti.
Il regime concessorio italiano può funzionare solo in un mercato chiuso.
Ho una notizia per i concessionari: IL MERCATO NON E' CHIUSO, non più.
Sentenze, sequestri e leggine varie possono solo arginare temporaneamente il crollo della diga protezionista.
Chiaramente questo è il mio pensiero, ma se la compagnia aerea DI BANDIERA non può essere salvata a spese dell'erario, non vedo come una nicchia come le agenzie di scommesse sportive (e ippiche, nel prossimo futuro) possa sottrarsi al libero mercato.
Il regime concessorio italiano può funzionare solo in un mercato chiuso.
Ho una notizia per i concessionari: IL MERCATO NON E' CHIUSO, non più.
Sentenze, sequestri e leggine varie possono solo arginare temporaneamente il crollo della diga protezionista.
Chiaramente questo è il mio pensiero, ma se la compagnia aerea DI BANDIERA non può essere salvata a spese dell'erario, non vedo come una nicchia come le agenzie di scommesse sportive (e ippiche, nel prossimo futuro) possa sottrarsi al libero mercato.
Sarei d'accordo con te, se solo tu avessi ragione
Re: Per par condicio hahhaha dal Forum msn
Messaggioda Nemesis » 30/04/2004 - 20:36
pippobet ha scritto:Da: Bisca5601 Inviato: 30/04/2004 19.43
...CONCORRENZA SLEALE...
https://www.infobetting.com/forum/viewt ... ori#168577
E' vero, Icaro cadde... comunque volò!
FABRIZIO, AVE ATQUE VALE!!!
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Messaggioda concessionario » 30/04/2004 - 22:47
Scusate ma qui si sta arrivando al paradosso!
Si è aspettato la Cassazione con molta frenesia anche dalla stessa Stanley sicuri che avrebbe messo nel culo dello Stato una supposta gigantesca dichiarando a tutto il globo che la parola della Cassazione era Legge e senza mezzi termini si doveva PER FORZA adeguare alla sentenza europea dopo di che tutti ad aprire ctd e vaiiii.
Ma ora?
Si sminuisce l'operato della Cassazione con i suoi giudici che solo con un dispositivo pare e non solo a me che dia torto ai ctd, confidando nelle motivazioni che vi ricordo le aveva anche quella europea solo che alla fine di dette motivazioni se ne levava le mani facendo decidere ai nostri giudici nazionali se la 401 era sproporzionata o no al trattatto cee.
Ora se nelle motivazioni ci ritroviamo che siamo a posto con l'europa come la mettiamo? ci attaccheremo ai giudici del riesame dicendogli di fregarsene della Cassazione in quanto debbono ubbidire alla corte europea?
Io sono sicuro di una cosa sola! che alla fine la 401 rimarrà nel nostro codice penale e tra sequestri e dissequestri tutto continuerà nell'ambiguità con la Stanley che continuerà a reclutare martiri kamikaze per la Guardia di Finanza e concessionari sempre più impediti di fare sana concorrenza perchè per lo Stato il ctd sarà illegale e quindi tale problema non se lo porrà mai!
E con questo credo di aver esaurito tutto quello che mi rimaneva da dire ci risentiremo dopo il deposito della sentenza!
Buon lavoro a tutti
Ciao
www.flashbet.it
Si è aspettato la Cassazione con molta frenesia anche dalla stessa Stanley sicuri che avrebbe messo nel culo dello Stato una supposta gigantesca dichiarando a tutto il globo che la parola della Cassazione era Legge e senza mezzi termini si doveva PER FORZA adeguare alla sentenza europea dopo di che tutti ad aprire ctd e vaiiii.
Ma ora?
Si sminuisce l'operato della Cassazione con i suoi giudici che solo con un dispositivo pare e non solo a me che dia torto ai ctd, confidando nelle motivazioni che vi ricordo le aveva anche quella europea solo che alla fine di dette motivazioni se ne levava le mani facendo decidere ai nostri giudici nazionali se la 401 era sproporzionata o no al trattatto cee.
Ora se nelle motivazioni ci ritroviamo che siamo a posto con l'europa come la mettiamo? ci attaccheremo ai giudici del riesame dicendogli di fregarsene della Cassazione in quanto debbono ubbidire alla corte europea?
Io sono sicuro di una cosa sola! che alla fine la 401 rimarrà nel nostro codice penale e tra sequestri e dissequestri tutto continuerà nell'ambiguità con la Stanley che continuerà a reclutare martiri kamikaze per la Guardia di Finanza e concessionari sempre più impediti di fare sana concorrenza perchè per lo Stato il ctd sarà illegale e quindi tale problema non se lo porrà mai!
E con questo credo di aver esaurito tutto quello che mi rimaneva da dire ci risentiremo dopo il deposito della sentenza!
Buon lavoro a tutti
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Messaggioda concessionario » 30/04/2004 - 23:55
Una normativa nazionale contenente divieti - penalmente sanzionati - di svolgere attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommessa, relative, in particolare, a eventi sportivi, in assenza di concessione o autorizzazione rilasciata dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi previste, rispettivamente, agli artt. 43 CE e 49 CE.
Spetta al giudice del rinvio verificare se tale
normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente ad obiettivi tali da giustificarla e se le restrizioni che essa impone non risultino sproporzionate rispetto a tali obiettivi.
Pull l'ultima parte l'ho messa in grassetto ma ti assicuro che è italiano puro dal significato inequivocabile!
Se non è lavarsene le mani questo cosa è?
Ciao
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Spetta al giudice del rinvio verificare se tale
normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente ad obiettivi tali da giustificarla e se le restrizioni che essa impone non risultino sproporzionate rispetto a tali obiettivi.
Pull l'ultima parte l'ho messa in grassetto ma ti assicuro che è italiano puro dal significato inequivocabile!
Se non è lavarsene le mani questo cosa è?
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Messaggioda Nemesis » 01/05/2004 - 11:10
concessionario ha scritto:Una normativa nazionale contenente divieti - penalmente sanzionati - di svolgere attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommessa, relative, in particolare, a eventi sportivi, in assenza di concessione o autorizzazione rilasciata dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi previste, rispettivamente, agli artt. 43 CE e 49 CE.
Spetta al giudice del rinvio verificare se tale
normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente ad obiettivi tali da giustificarla e se le restrizioni che essa impone non risultino sproporzionate rispetto a tali obiettivi.
Pull l'ultima parte l'ho messa in grassetto ma ti assicuro che è italiano puro dal significato inequivocabile!
Se non è lavarsene le mani questo cosa è?
Ciao
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Appunto: è italiano puro. Ora basta capire quel che si legge.
L'attuale sistema concessorio italiano è già condannato.
I "giudici del rinvio", come ben sappiamo, stanno già sentenziando che in certi casi l'applicazione della 401 non risponde realmente a determinati obiettivi di ordine pubblico e sociale.
Risponde invece a chiarissimi interessi di bottega.
Ho quasi l'impressione che fra poco toccherà a voi cercare di dimostrare qualcosa d'indimostrabile!
E' vero, Icaro cadde... comunque volò!
FABRIZIO, AVE ATQUE VALE!!!
FABRIZIO, AVE ATQUE VALE!!!
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john frusciante
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Messaggioda john frusciante » 01/05/2004 - 16:01
Nemesis ha scritto:concessionario ha scritto:Una normativa nazionale contenente divieti - penalmente sanzionati - di svolgere attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommessa, relative, in particolare, a eventi sportivi, in assenza di concessione o autorizzazione rilasciata dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi previste, rispettivamente, agli artt. 43 CE e 49 CE.
Spetta al giudice del rinvio verificare se tale
normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente ad obiettivi tali da giustificarla e se le restrizioni che essa impone non risultino sproporzionate rispetto a tali obiettivi.
Pull l'ultima parte l'ho messa in grassetto ma ti assicuro che è italiano puro dal significato inequivocabile!
Se non è lavarsene le mani questo cosa è?
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Appunto: è italiano puro. Ora basta capire quel che si legge.
L'attuale sistema concessorio italiano è già condannato.
I "giudici del rinvio", come ben sappiamo, stanno già sentenziando che in certi casi l'applicazione della 401 non risponde realmente a determinati obiettivi di ordine pubblico e sociale.
Risponde invece a chiarissimi interessi di bottega.
Ho quasi l'impressione che fra poco toccherà a voi cercare di dimostrare qualcosa d'indimostrabile!
Quoto in toto qanto da te affermato Pà .
In effetti la "chiave"sarà nelle motivazioni che dovrebbero, dico dovrebbero (sgrat sgart) rimandare il caso cmq al giudice "a quo'", dato che la Suprema Corte non è un giudice di merito. A questo punto il giudice "di ritorno" dovra valutare il caso "concreto"(altra chiave del discorso)facendo riferimento: in primis alla CGE in quanto giudice "superiore" ( e la frase "non risponde realmente a determinati obiettivi di ordine pubblico e sociale" non sembrerebbe lasciare spazio ad interpretazioni giuridiche, è un dato di fatto che l'Italia favorisca il giuoco d'azzardo, Bingo, lotto , superenalotto totogol totobingol , gratta e vinci, corsa tris , scommesse , bombe a mano trik trak etc.) e tener conto anche delle motivazioni della Suprema.
Io ho studiato il diritto ma tu e Pull siete due giuristi niente male
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