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CASSAZIONE: 'IMPOSTA SCOMMESSE, PRIMA DEL 2011 TOCCA AI BOOKMAKER'. Dopo anche ai gestori.
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CASSAZIONE: 'IMPOSTA SCOMMESSE, PRIMA DEL 2011 TOCCA AI BOOKMAKER'. Dopo anche ai gestori.
Messaggioda scommettitore siracusano » 16/02/2022 - 13:01
CASSAZIONE: 'IMPOSTA SCOMMESSE, PRIMA DEL 2011 TOCCA AI BOOKMAKER'
Febbraio 16, 2022 Scritto da Fm
da GiocoNews
La Cassazione accoglie ricorso di Adm contro sentenza della Commissione tributaria regionale su pagamento dell'imposta sulle scommesse da parte di un operatore estero.
“La normativa italiana ha superato il vaglio della giurisprudenza unionale. La Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmaker nazionali e bookmaker esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 21), di modo che la normativa italiana 'non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la (omissis), nello Stato membro interessato'”.
A richiamare tale principio è la Corte di cassazione nell'ordinanza con cui accoglie il ricorso presentato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli contro un operatore straniero avverso una sentenza emessa nel 2020 dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale, per il pagamento dell'imposta unica su giochi e lotterie dell'anno 2009, aveva accolto l'appello della società.
La Commissione tributaria regionale della Toscana aveva fatto riferimento ad una sentenza della Corte costituzionale (la n° 27/2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 Dlgs 504/1998 e dell'art. 1 comma 66 lett. B) I. 220/2010, nella parte in cui prevedono anche nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 i soggetti passivi dell'imposta siano le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, in ragione dell'impossibilità per i titolari delle ricevitorie di traslare l'imposta per siffatti esercizi: “Vertendosi nella fattispecie di imposta anno 2009, l'accertamento nei confronti del centro trasmissione dati (Ctd) gestito per conto di terzi comporta l'insussistenza dell'obbligazione principale e di quella solidale”.
Ma secondo la Cassazione, “il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, avendo escluso l'assoggettamento ad imposta unica sulle scommesse per l'anno 2009 del bookmaker avente sede all'estero e privo di titolo concessorio”.
"Il giudice delle leggi ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore.
Ne consegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504 e 1, comma 66, lett. b, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi per le annualità successive al 2011. L'illegittimità costituzionale della norma in esame, infatti, è stata riscontrata 'in ragione dell'impossibilità per le ricevitorie di traslare l'imposta per gli esercizi anteriori al 2011' con conseguente violazione dell'art. 53, Cost., 'giacchè l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge
n. 220 del 2010'.
A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all'eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker.
La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i 'rapporti successivi al 2011', quindi, non soltanto per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma".
L'ordinanza quindi recita: "Considerato che nel presente giudizio si controverte sul periodo d'imposta del 2009 e che viene in rilievo la sola posizione del bookmaker, il motivo di ricorso è fondato. Giova rilevare, invero, che non può essere condivisa la decisione impugnata, secondo cui ricorre nella fattispecie una ipotesi di solidarietà dipendente e non di solidarietà paritetica e che non sussiste il requisito di soggettività passiva dell'imposta in capo alla società Ctd, venendo meno anche il conseguente obbligo solidale fatto valere nei confronti della società estera. La Corte costituzionale, infatti, ha chiarito che entrambi i soggetti (la ricevitoria e il bookmaker), partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di 'organizzazione ed esercizio' delle scommesse soggetta a imposizione, svolgendo entrambi l'attività gestoria delle scommesse, sicché la pronuncia di incostituzionalità, se da un lato ha inciso sulla parte della norma interpretativa in cui ha configurato, per il periodo precedente all'entrata in vigore, la responsabilità della ricevitoria, non ha fatto venire meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione".
La corte suprema quindi cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Ctr della Toscana
Febbraio 16, 2022 Scritto da Fm
da GiocoNews
La Cassazione accoglie ricorso di Adm contro sentenza della Commissione tributaria regionale su pagamento dell'imposta sulle scommesse da parte di un operatore estero.
“La normativa italiana ha superato il vaglio della giurisprudenza unionale. La Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmaker nazionali e bookmaker esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 21), di modo che la normativa italiana 'non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la (omissis), nello Stato membro interessato'”.
A richiamare tale principio è la Corte di cassazione nell'ordinanza con cui accoglie il ricorso presentato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli contro un operatore straniero avverso una sentenza emessa nel 2020 dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale, per il pagamento dell'imposta unica su giochi e lotterie dell'anno 2009, aveva accolto l'appello della società.
La Commissione tributaria regionale della Toscana aveva fatto riferimento ad una sentenza della Corte costituzionale (la n° 27/2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 Dlgs 504/1998 e dell'art. 1 comma 66 lett. B) I. 220/2010, nella parte in cui prevedono anche nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 i soggetti passivi dell'imposta siano le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, in ragione dell'impossibilità per i titolari delle ricevitorie di traslare l'imposta per siffatti esercizi: “Vertendosi nella fattispecie di imposta anno 2009, l'accertamento nei confronti del centro trasmissione dati (Ctd) gestito per conto di terzi comporta l'insussistenza dell'obbligazione principale e di quella solidale”.
Ma secondo la Cassazione, “il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, avendo escluso l'assoggettamento ad imposta unica sulle scommesse per l'anno 2009 del bookmaker avente sede all'estero e privo di titolo concessorio”.
"Il giudice delle leggi ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore.
Ne consegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504 e 1, comma 66, lett. b, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi per le annualità successive al 2011. L'illegittimità costituzionale della norma in esame, infatti, è stata riscontrata 'in ragione dell'impossibilità per le ricevitorie di traslare l'imposta per gli esercizi anteriori al 2011' con conseguente violazione dell'art. 53, Cost., 'giacchè l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge
n. 220 del 2010'.
A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all'eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker.
La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i 'rapporti successivi al 2011', quindi, non soltanto per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma".
L'ordinanza quindi recita: "Considerato che nel presente giudizio si controverte sul periodo d'imposta del 2009 e che viene in rilievo la sola posizione del bookmaker, il motivo di ricorso è fondato. Giova rilevare, invero, che non può essere condivisa la decisione impugnata, secondo cui ricorre nella fattispecie una ipotesi di solidarietà dipendente e non di solidarietà paritetica e che non sussiste il requisito di soggettività passiva dell'imposta in capo alla società Ctd, venendo meno anche il conseguente obbligo solidale fatto valere nei confronti della società estera. La Corte costituzionale, infatti, ha chiarito che entrambi i soggetti (la ricevitoria e il bookmaker), partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di 'organizzazione ed esercizio' delle scommesse soggetta a imposizione, svolgendo entrambi l'attività gestoria delle scommesse, sicché la pronuncia di incostituzionalità, se da un lato ha inciso sulla parte della norma interpretativa in cui ha configurato, per il periodo precedente all'entrata in vigore, la responsabilità della ricevitoria, non ha fatto venire meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione".
La corte suprema quindi cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Ctr della Toscana
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