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Il Decreto Fiscale in Gazzetta Ufficiale. Ecco come funziona il Registro Unico degli operatori del gioco pubblico
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Il Decreto Fiscale in Gazzetta Ufficiale. Ecco come funziona il Registro Unico degli operatori del gioco pubblico
Messaggioda scommettitore siracusano » 28/12/2019 - 07:09
Il Decreto Fiscale in Gazzetta Ufficiale. Ecco come funziona il Registro Unico degli operatori del gioco pubblico
27 Dicembre 2019
https://www.jamma.tv/adi/il-decreto-fis ... ico-185330
Con la pubblicazione, il 24 dicembre scorso, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, in Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore una serie di disposizioni in materia di gioco pubblico.
Il provvedimento al CAPO II , all’articolo 24 reca la Proroga gare scommesse e Bingo, all’articolo 25 la proroga del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco, all’articolo 26 l’aumento del Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento (che verrà poi modificato con la legge di bilancio 2020) , all’articolo 28 il Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione, all’articolo 29 il Potenziamento dei controlli in materia di giochi e all’articolo 30, commi 1 e 2 i Requisiti titolari concessioni.
Leggi il testo del dl Fiscale
Vai al Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale
L’articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall’esercizio 2020.
L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all’esercizio di attività legate al gioco pubblico ed è disposta (e rinnovata annualmente) dall’Agenzia, previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziari.
L’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. Sono previste sanzioni anche per i concessionari di gioco pubblico che intrattengano rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro.
Il Registro è istituito all’esplicito scopo di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività legate al gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti che già esercitano tali attività (comma 2). Il comma 3 specifica le diverse categorie di operatori tenuti all’iscrizione: produttori, proprietari e possessori (o detentori a qualsiasi titolo) di apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall’articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per i quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli rilascia il nulla osta e il codice identificativo univoco (lettera a) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 2.500 euro per i produttori, 500 euro per i proprietari e 200 euro per i possessorio detentori a qualsiasi titolo; concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali AWP e VLT (lettera b) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 10.000 euro da parte di tali soggetti; produttori, proprietari e possessori (o detentori a qualsiasi titolo) degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (lettera c) del comma 3). Per effetto delle modifiche approvate in sede referente, viene ridefinito il perimetro dei soggetti inclusi nella c) del comma 3, disponendo che l’obbligo di iscrizione sia applicabile esclusivamente ai possessori (o detentori a qualsiasi titolo) dei predetti apparecchi che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita. Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 2.500 euro per i produttori, 500 euro per i proprietari e 200 euro per i possessori o detentori a qualsiasi titolo; concessionari del gioco del Bingo (lettera d) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 10.000 euro da parte di tali soggetti;concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati (lettera e) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 3.000 euro da parte di tali soggetti;titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per la raccolta scommesse regolarizzati da specifici atti normativi e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati (lettera f) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 200 euro da parte di tali soggetti;concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore (lettera g) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 10.000 euro da parte di tali soggetti;titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore (lettera h) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 200 euro da parte di tali soggetti; concessionari del gioco a distanza(lettera i) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 10.000 euro da parte di tali soggetti;titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza(lettera l) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 200 euro da parte di tali soggetti;produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati (lettera m) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 2.500 euro da parte di tali soggetti;società di corse che gestiscono gli ippodromi (lettera n) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 3.000 euro da parte di tali soggetti;allibratori (lettera o) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 500 euro da parte di tali soggetti;ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli appena citati che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i medesimi, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che fissa anche l’importo della somma da versare ai fini dell’iscrizione (lettera p) del comma 3).
L’iscrizione al Registro è disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 4) e deve essere rinnovata annualmente (comma 5). Ai fini dell’iscrizione, l’Agenzia svolge previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di: licenze previste testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l’esercizio di attività alberghiera e di ristoro verso il pubblico (articolo 86) e per l’esercizio delle scommesse (articolo 88);autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore; certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente.
L’Agenzia verifica inoltre l’avvenuto versamento della somma annuale che gli operatori, a seconda della categoria di appartenenza, sono tenuti a corrispondere. I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d’iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell’ambito della filiera del gioco essendo, ad esempio, concessionari del gioco e, al contempo, titolari di punti di vendita o raccolta, sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano (comma 4-bis). Il comma 6 dell’articolo in esame specifica che l’omesso versamento della somma d’iscrizione può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Il comma 7 delega a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle disposizioni applicative relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione e alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento della somma d’iscrizione.
Il comma 8 stabilisce le sanzioni per l’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro, disponendo in tale caso l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. Il comma 9 dispone il divieto per i concessionari di gioco pubblico di intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione di tale divieto è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro e la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale. Qualora la medesima violazione venga reiterata per tre volte nell’arco di un biennio è stabilita la revoca della concessione.
Il comma 10, infine, abroga, a decorrere dall’effettiva entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico, l’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, al quale sono iscritti gli operatori del settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro(c.d. “Albo R.I.E.S.”). Tali soggetti (circa 60.000 secondo la relazione tecnica del Governo) sono destinati a confluire, insieme agli altri operatori del gioco pubblico (stimati in 115.000 soggetti complessivi dalla medesima Relazione tecnica), nel Registro unico.
27 Dicembre 2019
https://www.jamma.tv/adi/il-decreto-fis ... ico-185330
Con la pubblicazione, il 24 dicembre scorso, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, in Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore una serie di disposizioni in materia di gioco pubblico.
Il provvedimento al CAPO II , all’articolo 24 reca la Proroga gare scommesse e Bingo, all’articolo 25 la proroga del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco, all’articolo 26 l’aumento del Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento (che verrà poi modificato con la legge di bilancio 2020) , all’articolo 28 il Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione, all’articolo 29 il Potenziamento dei controlli in materia di giochi e all’articolo 30, commi 1 e 2 i Requisiti titolari concessioni.
Leggi il testo del dl Fiscale
Vai al Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale
L’articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall’esercizio 2020.
L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all’esercizio di attività legate al gioco pubblico ed è disposta (e rinnovata annualmente) dall’Agenzia, previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziari.
L’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. Sono previste sanzioni anche per i concessionari di gioco pubblico che intrattengano rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro.
Il Registro è istituito all’esplicito scopo di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività legate al gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti che già esercitano tali attività (comma 2). Il comma 3 specifica le diverse categorie di operatori tenuti all’iscrizione: produttori, proprietari e possessori (o detentori a qualsiasi titolo) di apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall’articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per i quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli rilascia il nulla osta e il codice identificativo univoco (lettera a) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 2.500 euro per i produttori, 500 euro per i proprietari e 200 euro per i possessorio detentori a qualsiasi titolo; concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali AWP e VLT (lettera b) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 10.000 euro da parte di tali soggetti; produttori, proprietari e possessori (o detentori a qualsiasi titolo) degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (lettera c) del comma 3). Per effetto delle modifiche approvate in sede referente, viene ridefinito il perimetro dei soggetti inclusi nella c) del comma 3, disponendo che l’obbligo di iscrizione sia applicabile esclusivamente ai possessori (o detentori a qualsiasi titolo) dei predetti apparecchi che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita. Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 2.500 euro per i produttori, 500 euro per i proprietari e 200 euro per i possessori o detentori a qualsiasi titolo; concessionari del gioco del Bingo (lettera d) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 10.000 euro da parte di tali soggetti;concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati (lettera e) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 3.000 euro da parte di tali soggetti;titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per la raccolta scommesse regolarizzati da specifici atti normativi e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati (lettera f) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 200 euro da parte di tali soggetti;concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore (lettera g) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 10.000 euro da parte di tali soggetti;titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore (lettera h) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 200 euro da parte di tali soggetti; concessionari del gioco a distanza(lettera i) del comma 3). Ai fini dell’iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 10.000 euro da parte di tali soggetti;titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza(lettera l) del comma 3). 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L’iscrizione al Registro è disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 4) e deve essere rinnovata annualmente (comma 5). Ai fini dell’iscrizione, l’Agenzia svolge previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di: licenze previste testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l’esercizio di attività alberghiera e di ristoro verso il pubblico (articolo 86) e per l’esercizio delle scommesse (articolo 88);autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore; certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente.
L’Agenzia verifica inoltre l’avvenuto versamento della somma annuale che gli operatori, a seconda della categoria di appartenenza, sono tenuti a corrispondere. I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d’iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell’ambito della filiera del gioco essendo, ad esempio, concessionari del gioco e, al contempo, titolari di punti di vendita o raccolta, sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano (comma 4-bis). Il comma 6 dell’articolo in esame specifica che l’omesso versamento della somma d’iscrizione può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Il comma 7 delega a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle disposizioni applicative relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione e alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento della somma d’iscrizione.
Il comma 8 stabilisce le sanzioni per l’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro, disponendo in tale caso l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. Il comma 9 dispone il divieto per i concessionari di gioco pubblico di intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione di tale divieto è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro e la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale. Qualora la medesima violazione venga reiterata per tre volte nell’arco di un biennio è stabilita la revoca della concessione.
Il comma 10, infine, abroga, a decorrere dall’effettiva entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico, l’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, al quale sono iscritti gli operatori del settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro(c.d. “Albo R.I.E.S.”). Tali soggetti (circa 60.000 secondo la relazione tecnica del Governo) sono destinati a confluire, insieme agli altri operatori del gioco pubblico (stimati in 115.000 soggetti complessivi dalla medesima Relazione tecnica), nel Registro unico.
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