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Scommesse, oggi alla Corte Costituzionale il ricorso Stanley contro la tassazione dei Ctd
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Scommesse, oggi alla Corte Costituzionale il ricorso Stanley contro la tassazione dei Ctd
Messaggioda scommettitore siracusano » 23/01/2018 - 10:41
Scommesse, oggi alla Corte Costituzionale il ricorso Stanley contro la tassazione dei Ctd
https://www.agimeg.it/diritto/scommesse ... ne-dei-ctd
La Corte Costituzionale discute oggi la questione del prelievo fiscale imposto a Ctd e bookmaker paralleli. A disporre il rinvio, nel dicembre 2015, è stata la Commissione tributaria provinciale di Rieti impegnata a decidere su quattro ricorsi intentati da StanleyBet e da alcuni Ctd collegati. La controversia nasce da una norma della Stabilità 2011 che equipara dal punto di vista fiscale i Ctd alle normali agenzie di scommesse, e li assoggetta quindi al pagamento dell’imposta unica sulle scommesse. Secondo il giudice rietino questa norma potrebbe violare il principio della capacità contributiva, il principio di uguaglianza, e quelli di proporzionalità e ragionevolezza.
I giudici tributari hanno sottolineato infatti che il Ctd è in sostanza una ricevitoria che si limita a raccogliere la scommessa e a trasmetterla al bookmaker estero, ricavandone un semplice aggio. Pertanto il prelievo “viola il dettato costituzionale, in quanto colpisce un soggetto che non possiede la capacità contributiva individuata dal Legislatore” e che “non ha alcuna possibilità di traslare l’onere su chi la possiede”. Il prelievo sulle scommesse – in termini generali – è un’imposta indiretta, “pensata per colpire il consumo della scommessa da parte dello scommettitore”. Il concessionario di conseguenza “non è il soggetto gravato dell’imposta, ma solo colui che materialmente ne versa il gettito all’erario”. Nel caso specifico dei bookmaker esteri, di fatto il soggetto che gravato è il Centro: “Non v’è alcuna norma infatti che consenta o imponga al centro di rivalersi sullo scommettiotire o di effettuare la ritenuta sulle puntate ricevute o sulle vincite versate. Piuttosto la disciplina amministrativa prevede il contrario”. Il centro infatti, sottolinea il giudice tributario, “ricevuta la somma da parte dello scommettitore deve trasmetterla al bookmaker, verso cui ha un obbligo di rendicontazione, così in alcun modo la ricevitoria può traslare sullo scommettitore l’imposta”.
Il prelievo inoltre violerebbe anche il principio di eguaglianza, dal momento che accomuna “situazioni oggettivamente diverse sotto molteplici profili”. Il giudice sottolinea infatti che il bookmaker organizza le scommesse (scegliendo ad esempio gli eventi su cui raccogliere gioco e fissando le quote), mentre il centro “si limita a fornirgli il supporto logistico esterno, mettendolo in contatto materiale con i giocatori”. In sostanza “il bookmaker è parte del contratto di scommessa”, mentre “la ricevitoria si limita a ricevere le schede di partecipazione”. Di conseguenza, il ricevitore insomma non ha la possibilità propria del bookmaker “di incidere la ricchezza dello scommettitore mediante quote meno favorevoli” e di “rinvenire la provvista necessaria all’assolvimento del tributo nelle puntate raccolte”.
La Commissione di Rieti sottolinea che alcuni giudici hanno provato a superare questa obiezione ipotizzando accordi specifici tra bookmaker e ctd. Ma simili accordi evidenziano “l’inidoneità della norma a garantire da sola la ragionevolezza della discriminazione”.
Ancora, la norma violerebbe il principio di proporzionalità e di ragionevolezza. In pratica, secondo la Commissione Tributaria, manca un nesso “tra l’obiettivo della norma e i mezzi che il Legislatore ha approntato per il suo raggiungimento, essendo sufficiente per dubitare della sua costituzionalità, il riscontro della sua intrinseca irragionevolezza”. E quindi sottolinea che la legge del 2010 che ha assoggettato a tassazione i Ctd non è idonea a raggiungere gli obiettivi che si era fissata. “Non realizza alcuna equiparazione soggettiva” tra i ricevitori paralleli e quelli in concessione (i primi sarebbero sottoposti a tassazione, i secondi no) e tra bookmaker fuori concessione e operatori autorizzati (in questo caso i primi sono esenti, i secondi versano il prelievo).
I giudici tributari si sono scagliati anche contro il carattere retroattivo del prelievo: “Se è vero che non sussiste un divieto costituzionale delle leggi extrapenali retroattive, queste soggiacciono però ‘ad un più penetrante scrutinio, a salvaguardia dei fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma’” come aveva già evidenziato la Corte Costituzionale nel 2007. gr/AGIMEG
https://www.agimeg.it/diritto/scommesse ... ne-dei-ctd
La Corte Costituzionale discute oggi la questione del prelievo fiscale imposto a Ctd e bookmaker paralleli. A disporre il rinvio, nel dicembre 2015, è stata la Commissione tributaria provinciale di Rieti impegnata a decidere su quattro ricorsi intentati da StanleyBet e da alcuni Ctd collegati. La controversia nasce da una norma della Stabilità 2011 che equipara dal punto di vista fiscale i Ctd alle normali agenzie di scommesse, e li assoggetta quindi al pagamento dell’imposta unica sulle scommesse. Secondo il giudice rietino questa norma potrebbe violare il principio della capacità contributiva, il principio di uguaglianza, e quelli di proporzionalità e ragionevolezza.
I giudici tributari hanno sottolineato infatti che il Ctd è in sostanza una ricevitoria che si limita a raccogliere la scommessa e a trasmetterla al bookmaker estero, ricavandone un semplice aggio. Pertanto il prelievo “viola il dettato costituzionale, in quanto colpisce un soggetto che non possiede la capacità contributiva individuata dal Legislatore” e che “non ha alcuna possibilità di traslare l’onere su chi la possiede”. Il prelievo sulle scommesse – in termini generali – è un’imposta indiretta, “pensata per colpire il consumo della scommessa da parte dello scommettitore”. Il concessionario di conseguenza “non è il soggetto gravato dell’imposta, ma solo colui che materialmente ne versa il gettito all’erario”. Nel caso specifico dei bookmaker esteri, di fatto il soggetto che gravato è il Centro: “Non v’è alcuna norma infatti che consenta o imponga al centro di rivalersi sullo scommettiotire o di effettuare la ritenuta sulle puntate ricevute o sulle vincite versate. Piuttosto la disciplina amministrativa prevede il contrario”. Il centro infatti, sottolinea il giudice tributario, “ricevuta la somma da parte dello scommettitore deve trasmetterla al bookmaker, verso cui ha un obbligo di rendicontazione, così in alcun modo la ricevitoria può traslare sullo scommettitore l’imposta”.
Il prelievo inoltre violerebbe anche il principio di eguaglianza, dal momento che accomuna “situazioni oggettivamente diverse sotto molteplici profili”. Il giudice sottolinea infatti che il bookmaker organizza le scommesse (scegliendo ad esempio gli eventi su cui raccogliere gioco e fissando le quote), mentre il centro “si limita a fornirgli il supporto logistico esterno, mettendolo in contatto materiale con i giocatori”. In sostanza “il bookmaker è parte del contratto di scommessa”, mentre “la ricevitoria si limita a ricevere le schede di partecipazione”. Di conseguenza, il ricevitore insomma non ha la possibilità propria del bookmaker “di incidere la ricchezza dello scommettitore mediante quote meno favorevoli” e di “rinvenire la provvista necessaria all’assolvimento del tributo nelle puntate raccolte”.
La Commissione di Rieti sottolinea che alcuni giudici hanno provato a superare questa obiezione ipotizzando accordi specifici tra bookmaker e ctd. Ma simili accordi evidenziano “l’inidoneità della norma a garantire da sola la ragionevolezza della discriminazione”.
Ancora, la norma violerebbe il principio di proporzionalità e di ragionevolezza. In pratica, secondo la Commissione Tributaria, manca un nesso “tra l’obiettivo della norma e i mezzi che il Legislatore ha approntato per il suo raggiungimento, essendo sufficiente per dubitare della sua costituzionalità, il riscontro della sua intrinseca irragionevolezza”. E quindi sottolinea che la legge del 2010 che ha assoggettato a tassazione i Ctd non è idonea a raggiungere gli obiettivi che si era fissata. “Non realizza alcuna equiparazione soggettiva” tra i ricevitori paralleli e quelli in concessione (i primi sarebbero sottoposti a tassazione, i secondi no) e tra bookmaker fuori concessione e operatori autorizzati (in questo caso i primi sono esenti, i secondi versano il prelievo).
I giudici tributari si sono scagliati anche contro il carattere retroattivo del prelievo: “Se è vero che non sussiste un divieto costituzionale delle leggi extrapenali retroattive, queste soggiacciono però ‘ad un più penetrante scrutinio, a salvaguardia dei fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma’” come aveva già evidenziato la Corte Costituzionale nel 2007. gr/AGIMEG
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Re: Scommesse, oggi alla Corte Costituzionale il ricorso Stanley contro la tassazione dei Ctd
Messaggioda scommettitore siracusano » 23/01/2018 - 12:18
Scommesse: finita udienza in corte costituzionale su tassazione Ctd. Sentenza entro 2 mesi
23/01/2018 11:05
https://www.agimeg.it/pp/scommesse-fini ... tro-2-mesi
Si è appena conclusa l’udienza di fronte alla Corte Costituzionale in cui si è discusso della legittimità della norma, contenuta nella Stabilità 2011, che assoggetta al prelievo sulle scommesse anche i centri trasmissione dati collegati ai bookmaker senza concessione. La Corte ha trattenuto la causa in decisione, la sentenza è attesa nell’arco di due mesi, potrebbe arrivare comunque nel giro di alcune settimane. gr/AGIMEG
Scommesse, Avv. Stato De Socio: “Impossibile equiparare Ctd a operatori legali”
“Le sentenze della Corte di Giustizia riguardavano singole norme dei vari bandi, la portata espansiva che la difesa di Stanley gli ha attribuito va ridimensionata. E pertanto non si può equiparare l’operatore senza concessione a quello che invece ha vinto una gara”. Lo ha detto l’avvocato di Stato Gianna Maria De Socio nel corso dell’udienza di fronte alla Corte Costituzionale difendendo la legittimità della norma che addossa il prelievo fiscale sulle scommesse ai Ctd. L’avvocato di Stato ha quindi ricordato che la normativa sulle scommesse è stata studiata per scongiurare rischi di infiltrazioni criminali in un settore particolarmente esposto. Uno degli strumenti studiato è il collegamento al totalizzatore nazionale, che consente la registrazione in tempo reale di ogni singola puntata. “Il mancato collegamento impedisce il controllo. E’ possibile un accertamento ispettivo, ma questo non equivale al collegamento. Insomma c’è un’indubbia differenza tra il mercato legale, e quello non autorizzato”. E passando alla norma fiscale della Stabilità 2011: “la situazione dei Ctd è diversa da quella delle agenzie regolari, e non si può sostenere quindi che visto che – per gli operatori legali – il prelievo viene pagato dalle compagnie madri, lo stesso dovrebbe accadere per gli operatori paralleli”. L’avvocato di Stato ha quindi sottolineato che i Ctd hanno una certa autonomia nell’organizzazione dei locali, nel modo in cui viene effettuata l’offerta, nel procacciare la clientela: “di certo non hanno la possibilità di variare le quote, e quindi non possono scaricare la tassa sul giocatore, ma comunque hanno un ruolo determinante nel modo in cui viene effettuata l’offerta, e sulla determinazione del volume d’affari”. gr/AGIMEG
Scommesse, avv. Ferrero: “Applicazione retroattiva del tributo equivale a una sanzione”
“L’applicazione del tributo in via retroattiva – secondo la giurisprudenza – viene equiparato a una sanzione penale. E questo si inserisce in un quadro normativo che ha cercato di reprimere il fenomeno dei Ctd”. Lo ha detto l’avv. Ferrero (legale di Stanley) nel corso dell’udienza di fronte alla Corte Costituzionale sulla tassazione dei Ctd. Ferrero ha quindi concluso sostenendo che sia illegittimo equiparare il ctd al bookmaker sotto il profilo fiscale. gr/AGIMEG
Scommesse, Avv. Jacchia: “CTD non hanno alcun potere nella gestione delle scommesse. Illegittimo equipararli a un bookmaker”
“La differenza tra bookmaker e ricevitore sta nel fatto che è il primo a gestire la scommessa, mentre il secondo non ha alcun potere in merito”. Lo ha detto l’avv. Jacchia, nel corso dell’udienza in Corte Costituzionale sulla legittimità della norma – contenuta nella Stabilità 2011 – che impone ai Ctd di pagare il prelievo sulle scommesse raccolte per conto del bookmaker. E replicando all’avvocatura di Stato, secondo cui questa norma è l’unica soluzione per arrivare alla riscossione del tributo: “I ctd che vengono controllati forniscono i dati delle scommesse raccolte. Inoltre grazie al pignoramento verso terzi, sarebbe possibile pignorare le somme che il ctd trasferisce al bookmaker”. gr/AGIMEG
Scommesse, Corte Costituzionale, Avv. Agnello: “Oggi ultima battaglia di una guerra che dura da 17 anni”
”Quest’udienza è il termine di un percorso – quello di Stanley – durato 17 anni”. Lo ha detto l’avv. Daniela Agnello, legale di Stanley, nel corso dell’udienza di fronte alla Corte Costituzionale in cui si è discusso della legittimità della norma – contenuta nella Stabilità 2011 – che impone ai Ctd di pagare il prelievo sulle scommesse raccolte in favore delle scommesse. La questione ruota intorno al fatto che il centro, ai fini fiscali, viene trattato alla pari del bookmaker, in sostanza pur percependo un semplice aggio sulla raccolta trasmessa al bookmaker, è tenuto a pagare il prelievo sull’intera raccolta. “I ctd hanno subito una serie di processi penali, ma dopo 3 sentenze della Corte di Giustizia e 1300 sentenze di assoluzione passate in giudicato, l’offensiva è passata sul fronte amministrativo e fiscale”. E sulla norma fiscale “Il centro percepisce un aggio tra il 3 e il 4 per cento della raccolta, ma adesso deve pagare un prelievo tra il 4 e il 7 per cento. Che capacità ha di pagare questo prelievo? Non ha alcuna possibilità di traslare il prelievo sul giocatore, visto che non è lui a stabilire le quote”. Ha quindi replicato alle memorie dell’avvocatura di Stato, secondo cui il Centro dovrebbe stipulare un contratto con il bookmaker in modo da addossare il prelievo a quest’ultimo: “ma la norma del 2011 ha efficacia retroattiva”. Ha quindi ricordato le sentenze della CGE sostenendo che a raccolta effettuata da un CTD non debba essere considerata illegale, e ha quindi sottolineato le differenze tra l’agenzia di un concessionario e un Ctd “nel primo, il prelievo viene pagato dalla compagnia madre. Nel secondo dal centro”. E quindi, ha ricordato che comunque la Stanley versa il prelievo previsto a Malta, in base alle norme locali. gr/AGIMEG
23/01/2018 11:05
https://www.agimeg.it/pp/scommesse-fini ... tro-2-mesi
Si è appena conclusa l’udienza di fronte alla Corte Costituzionale in cui si è discusso della legittimità della norma, contenuta nella Stabilità 2011, che assoggetta al prelievo sulle scommesse anche i centri trasmissione dati collegati ai bookmaker senza concessione. La Corte ha trattenuto la causa in decisione, la sentenza è attesa nell’arco di due mesi, potrebbe arrivare comunque nel giro di alcune settimane. gr/AGIMEG
Scommesse, Avv. Stato De Socio: “Impossibile equiparare Ctd a operatori legali”
“Le sentenze della Corte di Giustizia riguardavano singole norme dei vari bandi, la portata espansiva che la difesa di Stanley gli ha attribuito va ridimensionata. E pertanto non si può equiparare l’operatore senza concessione a quello che invece ha vinto una gara”. Lo ha detto l’avvocato di Stato Gianna Maria De Socio nel corso dell’udienza di fronte alla Corte Costituzionale difendendo la legittimità della norma che addossa il prelievo fiscale sulle scommesse ai Ctd. L’avvocato di Stato ha quindi ricordato che la normativa sulle scommesse è stata studiata per scongiurare rischi di infiltrazioni criminali in un settore particolarmente esposto. Uno degli strumenti studiato è il collegamento al totalizzatore nazionale, che consente la registrazione in tempo reale di ogni singola puntata. “Il mancato collegamento impedisce il controllo. E’ possibile un accertamento ispettivo, ma questo non equivale al collegamento. Insomma c’è un’indubbia differenza tra il mercato legale, e quello non autorizzato”. E passando alla norma fiscale della Stabilità 2011: “la situazione dei Ctd è diversa da quella delle agenzie regolari, e non si può sostenere quindi che visto che – per gli operatori legali – il prelievo viene pagato dalle compagnie madri, lo stesso dovrebbe accadere per gli operatori paralleli”. L’avvocato di Stato ha quindi sottolineato che i Ctd hanno una certa autonomia nell’organizzazione dei locali, nel modo in cui viene effettuata l’offerta, nel procacciare la clientela: “di certo non hanno la possibilità di variare le quote, e quindi non possono scaricare la tassa sul giocatore, ma comunque hanno un ruolo determinante nel modo in cui viene effettuata l’offerta, e sulla determinazione del volume d’affari”. gr/AGIMEG
Scommesse, avv. Ferrero: “Applicazione retroattiva del tributo equivale a una sanzione”
“L’applicazione del tributo in via retroattiva – secondo la giurisprudenza – viene equiparato a una sanzione penale. E questo si inserisce in un quadro normativo che ha cercato di reprimere il fenomeno dei Ctd”. Lo ha detto l’avv. Ferrero (legale di Stanley) nel corso dell’udienza di fronte alla Corte Costituzionale sulla tassazione dei Ctd. Ferrero ha quindi concluso sostenendo che sia illegittimo equiparare il ctd al bookmaker sotto il profilo fiscale. gr/AGIMEG
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“La differenza tra bookmaker e ricevitore sta nel fatto che è il primo a gestire la scommessa, mentre il secondo non ha alcun potere in merito”. Lo ha detto l’avv. Jacchia, nel corso dell’udienza in Corte Costituzionale sulla legittimità della norma – contenuta nella Stabilità 2011 – che impone ai Ctd di pagare il prelievo sulle scommesse raccolte per conto del bookmaker. E replicando all’avvocatura di Stato, secondo cui questa norma è l’unica soluzione per arrivare alla riscossione del tributo: “I ctd che vengono controllati forniscono i dati delle scommesse raccolte. Inoltre grazie al pignoramento verso terzi, sarebbe possibile pignorare le somme che il ctd trasferisce al bookmaker”. gr/AGIMEG
Scommesse, Corte Costituzionale, Avv. Agnello: “Oggi ultima battaglia di una guerra che dura da 17 anni”
”Quest’udienza è il termine di un percorso – quello di Stanley – durato 17 anni”. Lo ha detto l’avv. Daniela Agnello, legale di Stanley, nel corso dell’udienza di fronte alla Corte Costituzionale in cui si è discusso della legittimità della norma – contenuta nella Stabilità 2011 – che impone ai Ctd di pagare il prelievo sulle scommesse raccolte in favore delle scommesse. La questione ruota intorno al fatto che il centro, ai fini fiscali, viene trattato alla pari del bookmaker, in sostanza pur percependo un semplice aggio sulla raccolta trasmessa al bookmaker, è tenuto a pagare il prelievo sull’intera raccolta. “I ctd hanno subito una serie di processi penali, ma dopo 3 sentenze della Corte di Giustizia e 1300 sentenze di assoluzione passate in giudicato, l’offensiva è passata sul fronte amministrativo e fiscale”. E sulla norma fiscale “Il centro percepisce un aggio tra il 3 e il 4 per cento della raccolta, ma adesso deve pagare un prelievo tra il 4 e il 7 per cento. Che capacità ha di pagare questo prelievo? Non ha alcuna possibilità di traslare il prelievo sul giocatore, visto che non è lui a stabilire le quote”. Ha quindi replicato alle memorie dell’avvocatura di Stato, secondo cui il Centro dovrebbe stipulare un contratto con il bookmaker in modo da addossare il prelievo a quest’ultimo: “ma la norma del 2011 ha efficacia retroattiva”. Ha quindi ricordato le sentenze della CGE sostenendo che a raccolta effettuata da un CTD non debba essere considerata illegale, e ha quindi sottolineato le differenze tra l’agenzia di un concessionario e un Ctd “nel primo, il prelievo viene pagato dalla compagnia madre. Nel secondo dal centro”. E quindi, ha ricordato che comunque la Stanley versa il prelievo previsto a Malta, in base alle norme locali. gr/AGIMEG
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