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CASSAZIONE: "Stop all'attività dei centri esteri che non hanno aderito alla Sanatoria, come BetN1"
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CASSAZIONE: "Stop all'attività dei centri esteri che non hanno aderito alla Sanatoria, come BetN1"
Messaggioda scommettitore siracusano » 24/11/2017 - 00:42
Importante sentenza della Cassazione su Agipronews, su un CTD della BetN1:
https://www.agipronews.it/attualit%C3%A ... -id.140471
Come sapranno i lettori di questa sezione del FORUM, è una tesi che ho sempre sostenuto.
Non solo nei confronti della BetN1; ma recentemente anche nei confronti di altri BOOK che interpretavano erroneamente i commi 643 e 644.
https://www.agipronews.it/attualit%C3%A ... -id.140471
Come sapranno i lettori di questa sezione del FORUM, è una tesi che ho sempre sostenuto.
Non solo nei confronti della BetN1; ma recentemente anche nei confronti di altri BOOK che interpretavano erroneamente i commi 643 e 644.
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Re: CASSAZIONE: "Stop all'attività dei centri esteri che non hanno aderito alla Sanatoria, come BetN1"
Messaggioda scommettitore siracusano » 24/11/2017 - 10:44
Si ricorda anche l'altra sentenza della Cassazione:
Raccolta scommesse senza concessione. Cassazione: “E’ reato se il bookmaker non è stato oggetto a discriminazione”
http://www.pressgiochi.it/raccolta-scom ... ione/39747
19 LUGLIO 2017
Oggi la Corte di Cassazione si è espressa rigettando il ricorso proposto da un punto scommesse di Livorno che operava la raccolta per conto della Sogno di Tolosa Ltd – titolare del marchio BETN1 – contro il sequestro preventivo delle attrezzature informatiche impiegate nell’attività di gioco e raccolta delle scommesse telematiche.
Il provvedimento prendeva le mosse da un accertamento svolto il 15 dicembre 2015 da militari della Guardia di finanza, che constatavano l’avvenuto esercizio dell’attività di raccolta di scommesse in carenza dell’autorizzazione di cui all’art. 88 t.u.l.p.s. e della concessione governativa.
La Cassazione nell’esprimersi sul caso ricorda come “integra il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 401 del 1989 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che — privo della licenza di cui all’art. 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 — compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero privo di concessione.
In mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice occorre la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario. .. ed infatti, non integra il reato di cui all’art. 4 in esame la raccolta di scommesse, in assenza di licenza, da parte di un soggetto che operi in Italia per conto di un operatore straniero cui la concessione sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE.
Fattispecie che tuttavia sembra non ricorrere nel caso in esame.
Il caso “ rientra nell’ambito di applicazione del comma 644, (legge di stabilità 2015, ndr) il quale si riferisce proprio ai soggetti che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al precedente comma 643 o a quelli che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti. Il comma 644 prevede che, in relazione a tali categorie di soggetti, trovino applicazione, diversi obblighi e divieti, tra cui : …lo stesso comma 644 espressamente stabilisce che resti ferma l’applicazione «di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni», il quale richiama le sanzioni penali previste dallo stesso articolo, estendendo la loro applicabilità «a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero»”.
Ne consegue che l’attività dei soggetti di cui al richiamato comma 644 – fra i quali rientra l’odierna parte ricorrente – non può essere ritenuta consentita, neanche ai limitati fini dell’insussistenza del periculum in mora, perché si tratta di un’attività che, a differenza di quella svolta dai soggetti che hanno aderito al regime di regolarizzazione di cui al comma 643, non è stata sottoposta ad alcuna sanatoria, essendo ogni efficacia sanante espressamente esclusa dalla stessa formulazione del comma 644, il quale prevede – come visto – la persistente illiceità penale dell’attività in questione”.
PressGiochi
Raccolta scommesse senza concessione. Cassazione: “E’ reato se il bookmaker non è stato oggetto a discriminazione”
http://www.pressgiochi.it/raccolta-scom ... ione/39747
19 LUGLIO 2017
Oggi la Corte di Cassazione si è espressa rigettando il ricorso proposto da un punto scommesse di Livorno che operava la raccolta per conto della Sogno di Tolosa Ltd – titolare del marchio BETN1 – contro il sequestro preventivo delle attrezzature informatiche impiegate nell’attività di gioco e raccolta delle scommesse telematiche.
Il provvedimento prendeva le mosse da un accertamento svolto il 15 dicembre 2015 da militari della Guardia di finanza, che constatavano l’avvenuto esercizio dell’attività di raccolta di scommesse in carenza dell’autorizzazione di cui all’art. 88 t.u.l.p.s. e della concessione governativa.
La Cassazione nell’esprimersi sul caso ricorda come “integra il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 401 del 1989 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che — privo della licenza di cui all’art. 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 — compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero privo di concessione.
In mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice occorre la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario. .. ed infatti, non integra il reato di cui all’art. 4 in esame la raccolta di scommesse, in assenza di licenza, da parte di un soggetto che operi in Italia per conto di un operatore straniero cui la concessione sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE.
Fattispecie che tuttavia sembra non ricorrere nel caso in esame.
Il caso “ rientra nell’ambito di applicazione del comma 644, (legge di stabilità 2015, ndr) il quale si riferisce proprio ai soggetti che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al precedente comma 643 o a quelli che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti. Il comma 644 prevede che, in relazione a tali categorie di soggetti, trovino applicazione, diversi obblighi e divieti, tra cui : …lo stesso comma 644 espressamente stabilisce che resti ferma l’applicazione «di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni», il quale richiama le sanzioni penali previste dallo stesso articolo, estendendo la loro applicabilità «a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero»”.
Ne consegue che l’attività dei soggetti di cui al richiamato comma 644 – fra i quali rientra l’odierna parte ricorrente – non può essere ritenuta consentita, neanche ai limitati fini dell’insussistenza del periculum in mora, perché si tratta di un’attività che, a differenza di quella svolta dai soggetti che hanno aderito al regime di regolarizzazione di cui al comma 643, non è stata sottoposta ad alcuna sanatoria, essendo ogni efficacia sanante espressamente esclusa dalla stessa formulazione del comma 644, il quale prevede – come visto – la persistente illiceità penale dell’attività in questione”.
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Re: CASSAZIONE: "Stop all'attività dei centri esteri che non hanno aderito alla Sanatoria, come BetN1"
Messaggioda scommettitore siracusano » 24/11/2017 - 13:08
La versione del commento di apertura del topic, riportata da PressGIOCHI:
Corte di Cassazione a Sogno di Tolosa: “Sanatoria scommesse conforme al Trattato Ue”
http://www.pressgiochi.it/corte-di-cass ... o-ue/44872
24 NOVEMBRE 2017 - 12:28
“In mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, prevista dall’art. 4 della legge n. 401 del 1989, la raccolta di scommesse su eventi sportivi occorre la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario”.
Con queste parole la Corte di Cassazione ha chiarito la propria posizione in merito alle richieste del bookmaker maltese Sogno di Tolosa che opera in Italia tramite il brand Betn1. In particolare, l’operatore chiedeva al giudice
Di sollevare la questione di legittimità costituzionale – e quindi portare il caso alla Corte di Giustizia europea – dei commi 643 e 644 della legge di stabilità del 2015, commi che hanno introdotto le sanatorie per i centri non autorizzati, in attesa di essere regolarizzati con le nuove gare per le scommesse
“La mera richiesta di autorizzazione con la comunicazione dell’avvio del procedimento non hanno valenza equipollente al rilascio del titolo autorizzatorio, anche se l’allibratore straniero delegante sia stato regolarmente autorizzato nel suo Paese” ha chiarito il Collegio.
“Il Tribunale – ha spiegato la Corte – ha escluso che nei confronti della società (Sogno di Tolosa, ndr) sia stato dispiegato un comportamento discriminatorio sotto il profilo della arbitraria esclusione dalla gara per il rilascio della concessione, giacchè è stata la stessa società a non aver mai richiesto la regolarizzazione ex art.1, comma 643 1.190/014 preferendo formulare una richiesta di incontro con l’ADM al fine di conseguire un formale titolo abilitativo ad operare sul mercato italiano dei giochi e delle scommesse.
Pertanto, essendo stata la non partecipazione il frutto di una libera scelta dettata dalla volontà di non adempiere al versamento dell’imposta sulla base dell’assunto che questa fosse già stata pagata alle scadenze di legge e non di
una lesiva condotta impeditiva a partecipare degli interessi legittimi di tutti gli operatori, correttamente i giudici lucani hanno affermato che da tale scelta mai avrebbe potuto derivare il diritto di esercitare liberamente un’attività richiedente il rilascio di apposita concessione”.
“Deve escludersi – ha concluso – che la normativa introdotta dalla richiamata legge di stabilità 2015 si ponga in contrasto con le libertà sancite dal Trattato UE.
Ne consegue, che non si ravvisano gli estremi per sollevare questione pregiudiziale davanti alla CGUE nei termini indicati dalla ricorrente, atteso che la normativa introdotta dalla richiamata legge di stabilità 2015, non pone restrizioni alle libertà sancite dal Trattato UE per ragioni fiscali, atteso che proprio la legge n. 190 del 2014, incrementando le concessioni provvisorie, rimuove limiti all’esercizio del diritto di stabilimento, subordinandone legittimamente il rilascio all’adesione ad una complessa procedura, volta a verificare in capo al concessionario pro tempore la sussistenza delle condizioni per la tutela dell’ordine pubblico.
Non sussistono, dunque, le condizioni per l’attivazione del meccanismo di cui all’art. 267 TFUE, essendo chiara la finalità della normativa transitoria (Sanatoria) (come prorogata dalla legge di stabilità del 2016) di cui viene chiesto il rinvio rispetto alle norme del Trattato evocate, ossia quella, anzitutto, di porre rimedio, seppure in forma “transitoria” ai presunti effetti discriminatori del c.d. bando Monti, ampliando cioè il numero dei soggetti cui è consentito esercitare l’attività di raccolta di scommesse sul territorio nazionale seguendo la procedura indicata
dalla legge di stabilità”.
PressGiochi
Corte di Cassazione a Sogno di Tolosa: “Sanatoria scommesse conforme al Trattato Ue”
http://www.pressgiochi.it/corte-di-cass ... o-ue/44872
24 NOVEMBRE 2017 - 12:28
“In mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, prevista dall’art. 4 della legge n. 401 del 1989, la raccolta di scommesse su eventi sportivi occorre la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario”.
Con queste parole la Corte di Cassazione ha chiarito la propria posizione in merito alle richieste del bookmaker maltese Sogno di Tolosa che opera in Italia tramite il brand Betn1. In particolare, l’operatore chiedeva al giudice
Di sollevare la questione di legittimità costituzionale – e quindi portare il caso alla Corte di Giustizia europea – dei commi 643 e 644 della legge di stabilità del 2015, commi che hanno introdotto le sanatorie per i centri non autorizzati, in attesa di essere regolarizzati con le nuove gare per le scommesse
“La mera richiesta di autorizzazione con la comunicazione dell’avvio del procedimento non hanno valenza equipollente al rilascio del titolo autorizzatorio, anche se l’allibratore straniero delegante sia stato regolarmente autorizzato nel suo Paese” ha chiarito il Collegio.
“Il Tribunale – ha spiegato la Corte – ha escluso che nei confronti della società (Sogno di Tolosa, ndr) sia stato dispiegato un comportamento discriminatorio sotto il profilo della arbitraria esclusione dalla gara per il rilascio della concessione, giacchè è stata la stessa società a non aver mai richiesto la regolarizzazione ex art.1, comma 643 1.190/014 preferendo formulare una richiesta di incontro con l’ADM al fine di conseguire un formale titolo abilitativo ad operare sul mercato italiano dei giochi e delle scommesse.
Pertanto, essendo stata la non partecipazione il frutto di una libera scelta dettata dalla volontà di non adempiere al versamento dell’imposta sulla base dell’assunto che questa fosse già stata pagata alle scadenze di legge e non di
una lesiva condotta impeditiva a partecipare degli interessi legittimi di tutti gli operatori, correttamente i giudici lucani hanno affermato che da tale scelta mai avrebbe potuto derivare il diritto di esercitare liberamente un’attività richiedente il rilascio di apposita concessione”.
“Deve escludersi – ha concluso – che la normativa introdotta dalla richiamata legge di stabilità 2015 si ponga in contrasto con le libertà sancite dal Trattato UE.
Ne consegue, che non si ravvisano gli estremi per sollevare questione pregiudiziale davanti alla CGUE nei termini indicati dalla ricorrente, atteso che la normativa introdotta dalla richiamata legge di stabilità 2015, non pone restrizioni alle libertà sancite dal Trattato UE per ragioni fiscali, atteso che proprio la legge n. 190 del 2014, incrementando le concessioni provvisorie, rimuove limiti all’esercizio del diritto di stabilimento, subordinandone legittimamente il rilascio all’adesione ad una complessa procedura, volta a verificare in capo al concessionario pro tempore la sussistenza delle condizioni per la tutela dell’ordine pubblico.
Non sussistono, dunque, le condizioni per l’attivazione del meccanismo di cui all’art. 267 TFUE, essendo chiara la finalità della normativa transitoria (Sanatoria) (come prorogata dalla legge di stabilità del 2016) di cui viene chiesto il rinvio rispetto alle norme del Trattato evocate, ossia quella, anzitutto, di porre rimedio, seppure in forma “transitoria” ai presunti effetti discriminatori del c.d. bando Monti, ampliando cioè il numero dei soggetti cui è consentito esercitare l’attività di raccolta di scommesse sul territorio nazionale seguendo la procedura indicata
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Re: CASSAZIONE: "Stop all'attività dei centri esteri che non hanno aderito alla Sanatoria, come BetN1"
Messaggioda scommettitore siracusano » 25/11/2017 - 10:38
Premessa
Dobbiamo prendere atto che viviamo in un mondo probabilistico e non deterministico, e in particolare, il campo della giustizia è ulteriormente aleatorio, perché le leggi si interpretano. Se così non fosse, non avrebbero motivo di esistere tre gradi di giudizio (Tribunali di primo grado, Appello e Cassazione), più, in alcuni casi, un quarto grado di giudizio (Corte di Giustizia Europea).
La probabilità che si verifichi un evento, quindi, va inquadrata in analogia a una SCOMMESSA, in cui si deve tener conto anche della POSTA in GIOCO (o RISCHIO) e dell'eventuale VINCITA (o benefici dell'evento positivo).
Consapevole, quindi, che l'esprimere una mia opinione in merito possa anche influire sulle scelte di qualche gestore, che potrebbe decidere di cambiare book, per mettersi al sicuro, è giusto sottolineare che il mio equivale sempre a un pronostico personale aleatorio, in base ai dati oggi a disposizione.
Mi riservo, quindi, di valutare ulteriori dati prima di rispondere, quali ad esempio delle prossime dichiarazioni pubbliche della BetN1 o della SoftBet24.
Dobbiamo prendere atto che viviamo in un mondo probabilistico e non deterministico, e in particolare, il campo della giustizia è ulteriormente aleatorio, perché le leggi si interpretano. Se così non fosse, non avrebbero motivo di esistere tre gradi di giudizio (Tribunali di primo grado, Appello e Cassazione), più, in alcuni casi, un quarto grado di giudizio (Corte di Giustizia Europea).
La probabilità che si verifichi un evento, quindi, va inquadrata in analogia a una SCOMMESSA, in cui si deve tener conto anche della POSTA in GIOCO (o RISCHIO) e dell'eventuale VINCITA (o benefici dell'evento positivo).
Consapevole, quindi, che l'esprimere una mia opinione in merito possa anche influire sulle scelte di qualche gestore, che potrebbe decidere di cambiare book, per mettersi al sicuro, è giusto sottolineare che il mio equivale sempre a un pronostico personale aleatorio, in base ai dati oggi a disposizione.
Mi riservo, quindi, di valutare ulteriori dati prima di rispondere, quali ad esempio delle prossime dichiarazioni pubbliche della BetN1 o della SoftBet24.
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Re: CASSAZIONE: "Stop all'attività dei centri esteri che non hanno aderito alla Sanatoria, come BetN1"
Messaggioda scommettitore siracusano » 27/11/2017 - 10:12
A quanto sembra, ancora nessuna presa di posizione ufficiale o dichiarazione dei book che versano l'imposta unica senza avere la concessione.
Speravo di commentare dopo; ma se non arrivano, esprimerò lo stesso il mio pensiero.
Speravo di commentare dopo; ma se non arrivano, esprimerò lo stesso il mio pensiero.
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Re: CASSAZIONE: "Stop all'attività dei centri esteri che non hanno aderito alla Sanatoria, come BetN1"
Messaggioda scommettitore siracusano » 28/11/2017 - 10:46
scommettitore siracusano ha scritto:A quanto sembra, ancora nessuna presa di posizione ufficiale o dichiarazione dei book che versano l'imposta unica senza avere la concessione.
Speravo di commentare dopo; ma se non arrivano, esprimerò lo stesso il mio pensiero.
Ieri è finalmente uscita una dichiarazione dell'avvocato Parrelli
Oggi mi limito a commentare un solo passo, e in seguito commenterò in modo più esteso:
La Parrelli dice:
"...... si tratta esclusivamente di una pronuncia di un riesame per un sequestro di attrezzature, e non di una sentenza di merito dell’operato di Betn1. A conferma di ciò i Titolari dell’Agenzia Betn1 in questione, presso il Tribunale di Lagonegro (PZ), nel merito della contestazione del reato penale e sulla liceità dell’attività svolta sono già stati assolti in data 7 novembre 2017 perché il fatto non sussiste..."
1) Giusto, ma la sentenza del Tribunale di Montenegro è di primo grado, quindi appellabile e poi c'è sempre la cassazione; mentre quella in esame è di CASSAZIONE (fatta da giudici molto più attanti e competenti) e in ogni caso inappellabile, se non alla CJEU.
2) L'operato di merito poi non lo stabiliscono i tribunali penali che giudicano solo la singola persona che ha commesso il fatto e il contesto in cui è singolarmente avvenuto, ma i tribunali amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) dove la BetN1 ha sempre perso senza eccezioni di sorta.
3) Una sentenza penale in Cassazione, e non è la sola (come si evince da un commento precedente), in genere fa poi scuola per i tribunali di primo e di secondo grado nei dibattimenti futuri.
C'è poco da stare allegri, a mio avviso; ma riprenderò l'argomento più nel dettaglio, nel breve futuro a beneficio dei colleghi gestori.
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Re: CASSAZIONE: "Stop all'attività dei centri esteri che non hanno aderito alla Sanatoria, come BetN1"
Messaggioda scommettitore siracusano » 28/11/2017 - 11:02
Aggiungo solo una riflessione.
Se hanno confermato il sequestro dell'attrezzatura, non è che ora il gestore ne potrà mettere altra in sostituzione nello stesso locale. Ormai quel locale non potrà più operare con la BetN1, o no?
Se hanno confermato il sequestro dell'attrezzatura, non è che ora il gestore ne potrà mettere altra in sostituzione nello stesso locale. Ormai quel locale non potrà più operare con la BetN1, o no?
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Re: CASSAZIONE: "Stop all'attività dei centri esteri che non hanno aderito alla Sanatoria, come BetN1"
Messaggioda scommettitore siracusano » 28/11/2017 - 16:12
E' di oggi un altro articolo della BetN1 dal titolo surreale:
Betn1: il legislatore italiano ha eliminato qualsiasi forma di discriminazione nell’attività di raccolta scommesse
https://www.jamma.tv/scommesse/betn1-le ... sse-111960
E questa interpretazione deriva da sentenze di giudici penali di primo grado, nella stragrande maggioranza impreparati su un argomento molto complesso come quello delle scommesse
Sole le sezioni riunite della Cassazione posso interpretare in modo definitivo le leggi, ma questo si evita di dirlo
E' bello fare articoli su giornali ON LINE, senza contraddittorio, sostenendo interpretazioni, nella realtà SMENTITE da tutti i tribunali amministrativi competenti, e dalle sentenze penali inappellabili della Cassazione (da loro accusata di fare confusione )
Mi piacerebbe, invece, che qualcuno di loro venisse a sostenere un dibattito serio in questo forum sui singoli punti.
E' una vana speranza, o ci dobbiamo accontentare di replicare a distanza?
Betn1: il legislatore italiano ha eliminato qualsiasi forma di discriminazione nell’attività di raccolta scommesse
https://www.jamma.tv/scommesse/betn1-le ... sse-111960
E questa interpretazione deriva da sentenze di giudici penali di primo grado, nella stragrande maggioranza impreparati su un argomento molto complesso come quello delle scommesse
Sole le sezioni riunite della Cassazione posso interpretare in modo definitivo le leggi, ma questo si evita di dirlo
E' bello fare articoli su giornali ON LINE, senza contraddittorio, sostenendo interpretazioni, nella realtà SMENTITE da tutti i tribunali amministrativi competenti, e dalle sentenze penali inappellabili della Cassazione (da loro accusata di fare confusione )
Mi piacerebbe, invece, che qualcuno di loro venisse a sostenere un dibattito serio in questo forum sui singoli punti.
E' una vana speranza, o ci dobbiamo accontentare di replicare a distanza?
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