In un topic precedente, in questa sezione del forum, era stato riportato un articolo a firma dell'Avv. Sbordoni, sui timori di possibili impugnazioni, nelle varie sedi giudiziarie, del prossimo bando scommesse RETAIL (da banco):
viewtopic.php?f=1&t=60390Secondo il mio parere, molto si giocherà sui problemi connessi all'
ordine pubblico.
Già nella sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 Gennaio 2015, in cui si legittimava il bando Monti, veniva richiamato, agli articoli 47 e seguenti:
https://www.agimeg.it/scommessesportive ... a-sentenza47 Occorre tuttavia valutare se una simile restrizione possa essere ammessa a titolo di misure derogatorie, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, espressamente previste dagli articoli 51 TFUE e 52 TFUE, applicabili anche in materia di libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 62 TFUE, o se essa possa essere giustificata, conformemente alla giurisprudenza della Corte, da motivi imperativi di interesse generale (sentenza Digibet e Albers, C‑156/13, EU:C:2014:1756, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata).
48 Infatti, secondo una giurisprudenza costante, le restrizioni alle attività dei giochi d’azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori nonché la prevenzione delle frodi e dell’incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco (sentenza Digibet e Albers, EU:C:2014:1756, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).
49 Oltre a ciò, per quanto riguarda la normativa italiana in materia di giochi d’azzardo, la Corte ha dichiarato che l’obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata a tali giochi è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa (v. sentenza Biasci e a., C‑660/11 e C‑8/12, EU:C:2013:550, punto 23).
50 Nella fattispecie, per quanto riguarda la qualificazione come «motivo imperativo di interesse generale» del motivo invocato dalle autorità nazionali al fine di giustificare la durata più breve delle nuove concessioni, segnatamente il riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze, è certo che, secondo una giurisprudenza costante, considerazioni di ordine meramente amministrativo non possono giustificare la deroga, da parte di uno Stato membro, alle norme del diritto dell’Unione. Tale principio vale a fortiori laddove la deroga di cui trattasi abbia l’effetto di escludere o di limitare l’esercizio di una delle libertà fondamentali del diritto dell’Unione (v. sentenza Arblade e a., C‑369/96 e C‑376/96, EU:C:1999:575, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).
51 Tuttavia, si deve ricordare il carattere peculiare della disciplina dei giochi d’azzardo, che rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione in materia a livello dell’Unione europea, spetta al singolo Stato membro valutare, in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi coinvolti comporta, tenendo presente che, nell’ambito di una controversia sottoposta alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, l’identificazione degli obiettivi effettivamente perseguiti dalla normativa nazionale rientra nella competenza del giudice del rinvio (sentenza Digibet e Albers, EU:C:2014:1756, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).
52 Per tale ragione, in questo specifico settore, le autorità nazionali dispongono di un ampio potere discrezionale per stabilire quali siano le esigenze che la tutela del consumatore e dell’ordine sociale comporta e, a condizione che siano inoltre rispettati i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, spetta a ciascuno Stato membro decidere se, nel contesto dei legittimi scopi da esso perseguiti, sia necessario vietare totalmente o parzialmente attività riconducibili ai giochi e alle scommesse, oppure soltanto limitarle e prevedere a tal fine modalità di controllo più o meno rigorose (v. sentenza Digibet e Albers, EU:C:2014:1756, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).
Per gli stessi motivi di Ordine Pubblico, recentemente il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Basilicata
https://www.agimeg.it/pp2/giochi-consig ... rdine-pubbIl tutto confortato dall'ultima relazione della Commissione Antimafia sul gioco lecito ed illecito:
http://www.avvisopubblico.it/osservator ... -illecito/Il problema sarà quindi, a mio avviso, quello di trovare delle soluzioni idonee per salvaguardare sia l'ordine pubblico e sia la Salute Pubblica (con un numero di Punti Gioco non aumentabile rispetto ai punti gioco in gara) e sia di salvaguardare gli investimenti esistenti, come da accordo Stato-Enti Locali del 7 Settembre 2017.
Soluzioni?
Forse quella di salvaguardare tra gli investimenti esistenti anche quelli odierni che non godono di un diritto AAMS e di Tulp88, in modo di incentivare la partecipazione al prossimo bando anche dei punti gioco, che ancora sono COM (indipendentemente se dichiarati ufficialmente già discriminati o meno dal bando Monti). Qualcosa di simile a una sanatoria non onerosa, ma solo ai fini di partecipazione al bando.E i book che oggi non hanno ancora dei punti gioco (legali o illegali)?
Potrebbero affiliare, dopo la gara, i punti esistenti (legali o illegali) dei book che non hanno vinto un numero adeguato di diritti.
Qualcuno ha altre proposte?