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CASSAZIONE: 'SÌ AL SEQUESTRO DEI CENTRI SCOMMESSE NON SANATI' (Settembre 28)
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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CASSAZIONE: 'SÌ AL SEQUESTRO DEI CENTRI SCOMMESSE NON SANATI' (Settembre 28)
Messaggioda scommettitore siracusano » 29/09/2017 - 08:47
CASSAZIONE: 'SÌ AL SEQUESTRO DEI CENTRI SCOMMESSE NON SANATI'
Settembre 28, 2017
La Cassazione ribadisce la legittimità del sequestro preventivo per i centri scommesse che non hanno pagato somme previste per adesione a sanatoria.
http://www.gioconews.it/scommesse/49-no ... non-sanati
"L'attività dei soggetti di cui al richiamato comma 644 non può essere ritenuta consentita, neanche ai limitati fini dell'insussistenza del periculum in mora, perché si
tratta di un'attività, che, a differenza di quella svolta dai soggetti che hanno aderito al regime di regolarizzazione di cui al comma 643, non è stata sottoposta ad alcuna sanatoria, essendo ogni efficacia sanante espressamente esclusa dalla stessa formulazione del comma 644, il quale prevede - come visto - la persistente illiceità penale dell'attività in questione".
Questa la motivazione con cui la Cassazione ha annullato l'ordinanza con cui il Tribunale di Avellino - in accoglimento della istanza di riesame presentata da un esercente per aver praticato la attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi senza essere stata preventivamente a ciò autorizzata ai sensi dell'art. 88 del Tulps - aveva disposto la revoca del sequestro preventivo dei locali del suo centro scommesse, oltre che delle attrezzature e delle suppellettili presenti.
"Come già osservato da questa Corte in casi analoghi (ex multis: Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 maggio 2015, n. 23960), l'adesione - da parte dell'operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione - alla sanatoria di cui all'art. 1, comma 643, della legge, n. 190 del 2014, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla medesima disposizione, determina il diritto di svolgere l'attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle vigenti concessioni statali, e
conseguentemente, il venir meno delle esigenze preventive eventualmente legittimanti il mantenimento in sequestro delle attrezzature destinate allo svolgimento della predetta attività.
Tali principi, tuttavia, non possono però trovare applicazione nel caso di specie, in quanto, per come espressamente rilevato dal Tribunale di Avellino, non vi è stata la regolarizzazione fiscale con versamento della somma di 10mila euro, prevista dal richiamato comma 643", chiarisce la sentenza.
I giudici hanno rinviato l'ordinanza impugnata al Tribunale di Avellino, "perché proceda a nuovo giudizio circa la sussistenza dei presupposti per la misura cautelare reale, facendo applicazione dei principi di diritto".
Settembre 28, 2017
La Cassazione ribadisce la legittimità del sequestro preventivo per i centri scommesse che non hanno pagato somme previste per adesione a sanatoria.
http://www.gioconews.it/scommesse/49-no ... non-sanati
"L'attività dei soggetti di cui al richiamato comma 644 non può essere ritenuta consentita, neanche ai limitati fini dell'insussistenza del periculum in mora, perché si
tratta di un'attività, che, a differenza di quella svolta dai soggetti che hanno aderito al regime di regolarizzazione di cui al comma 643, non è stata sottoposta ad alcuna sanatoria, essendo ogni efficacia sanante espressamente esclusa dalla stessa formulazione del comma 644, il quale prevede - come visto - la persistente illiceità penale dell'attività in questione".
Questa la motivazione con cui la Cassazione ha annullato l'ordinanza con cui il Tribunale di Avellino - in accoglimento della istanza di riesame presentata da un esercente per aver praticato la attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi senza essere stata preventivamente a ciò autorizzata ai sensi dell'art. 88 del Tulps - aveva disposto la revoca del sequestro preventivo dei locali del suo centro scommesse, oltre che delle attrezzature e delle suppellettili presenti.
"Come già osservato da questa Corte in casi analoghi (ex multis: Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 maggio 2015, n. 23960), l'adesione - da parte dell'operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione - alla sanatoria di cui all'art. 1, comma 643, della legge, n. 190 del 2014, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla medesima disposizione, determina il diritto di svolgere l'attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle vigenti concessioni statali, e
conseguentemente, il venir meno delle esigenze preventive eventualmente legittimanti il mantenimento in sequestro delle attrezzature destinate allo svolgimento della predetta attività.
Tali principi, tuttavia, non possono però trovare applicazione nel caso di specie, in quanto, per come espressamente rilevato dal Tribunale di Avellino, non vi è stata la regolarizzazione fiscale con versamento della somma di 10mila euro, prevista dal richiamato comma 643", chiarisce la sentenza.
I giudici hanno rinviato l'ordinanza impugnata al Tribunale di Avellino, "perché proceda a nuovo giudizio circa la sussistenza dei presupposti per la misura cautelare reale, facendo applicazione dei principi di diritto".
- mandrake76
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Re: CASSAZIONE: 'SÌ AL SEQUESTRO DEI CENTRI SCOMMESSE NON SANATI' (Settembre 28)
Messaggioda mandrake76 » 29/09/2017 - 10:58
La notizia potrebbe far pensare che CHIUNQUE non abbia sanato sia illegale. Ho voluto verificare con i miei soliti contatti alla Stanley e mi sono state date delle notizie molto interessanti.
Prima di tutto vediamo la questione da punto di vista cautelare, che e' la fase a cui si riferisce la sentenza. La Cassazione dice che se non sei nel 643 (sanatoria) allora sei nel 644 e quindi, come recita lo stesso articolo di legge, vale l'art 4 della legge 401, etc,etc. Quindi l'art 4 e' applicabiile e il CTD e' in linea di principio illegittimo.
E questo e' il caso di cui si e' parlato anche in un altro post. Cioe' il solo 644 non vale per essere legittimati ad operare invocando risibili ragioni quali "siamo nati dopo la gara" oppure "faremo la prossima gara", etc,etc.
Pero' il caso si presta ad una interessante considerazione ulteriore: MA.... SE IL CENTRO IN QUESTIONE FOSSE STATO UN CTD STANLEY?
Ora si da il caso che il CTD di Avellino in questione era proprio un centro Stanley!
Quindi: sequestro nel 2015, il tribunale del riesame dissequestra. Gennaio 2016: Il Pubblico Mnistero fa ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame. Gennaio 2017: La Cassazione annulla la decisione del tribunale del riesame e reinvia il caso per un nuovo giudizio. Adesso arriva il bello....
Luglio 2017: il caso va a dibattimento e il CTD di Avellino viene assolto per disapplicazione della normativa italiana a causa delle discriminazioni subite da Stanley. Il caso quindi non viene piu' trattato in sede cautelare perche' il Pubblico Ministero, vista la sentenza di assoluzione del Tribunale del merito, dichiara la cessazione dell'interesse alla fase cautelare.
Quindi ricapitolando. E' vero e confermato che il 644 non da nessuna autorizzazione ad operare, a meno che l'art 4 della legge 401, che ai sensi di legge rimane applicabile per chi ha scelto la via del 644, non sia disapplicato per discriminazioni subite in violazione del diritto dell'unione.
Rimane un dubbio: come giudicare le due testate giornalistiche che senza alcuna verifica strombazzano una sentenza vecchia di 9 mesi, non accorgendosi che nel frattempo il CTD in questione e' stato assolto dal suo Tribunale di merito e che il rinvio deciso dalla cassazione non ha dato luogo a nessun ulteriore giudizio?
Mi sembra un fatto molto grave. Ma nessuno si preoccupi. In Italia nessuno paga mai.
Prima di tutto vediamo la questione da punto di vista cautelare, che e' la fase a cui si riferisce la sentenza. La Cassazione dice che se non sei nel 643 (sanatoria) allora sei nel 644 e quindi, come recita lo stesso articolo di legge, vale l'art 4 della legge 401, etc,etc. Quindi l'art 4 e' applicabiile e il CTD e' in linea di principio illegittimo.
E questo e' il caso di cui si e' parlato anche in un altro post. Cioe' il solo 644 non vale per essere legittimati ad operare invocando risibili ragioni quali "siamo nati dopo la gara" oppure "faremo la prossima gara", etc,etc.
Pero' il caso si presta ad una interessante considerazione ulteriore: MA.... SE IL CENTRO IN QUESTIONE FOSSE STATO UN CTD STANLEY?
Ora si da il caso che il CTD di Avellino in questione era proprio un centro Stanley!
Quindi: sequestro nel 2015, il tribunale del riesame dissequestra. Gennaio 2016: Il Pubblico Mnistero fa ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame. Gennaio 2017: La Cassazione annulla la decisione del tribunale del riesame e reinvia il caso per un nuovo giudizio. Adesso arriva il bello....
Luglio 2017: il caso va a dibattimento e il CTD di Avellino viene assolto per disapplicazione della normativa italiana a causa delle discriminazioni subite da Stanley. Il caso quindi non viene piu' trattato in sede cautelare perche' il Pubblico Ministero, vista la sentenza di assoluzione del Tribunale del merito, dichiara la cessazione dell'interesse alla fase cautelare.
Quindi ricapitolando. E' vero e confermato che il 644 non da nessuna autorizzazione ad operare, a meno che l'art 4 della legge 401, che ai sensi di legge rimane applicabile per chi ha scelto la via del 644, non sia disapplicato per discriminazioni subite in violazione del diritto dell'unione.
Rimane un dubbio: come giudicare le due testate giornalistiche che senza alcuna verifica strombazzano una sentenza vecchia di 9 mesi, non accorgendosi che nel frattempo il CTD in questione e' stato assolto dal suo Tribunale di merito e che il rinvio deciso dalla cassazione non ha dato luogo a nessun ulteriore giudizio?
Mi sembra un fatto molto grave. Ma nessuno si preoccupi. In Italia nessuno paga mai.
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Re: CASSAZIONE: 'SÌ AL SEQUESTRO DEI CENTRI SCOMMESSE NON SANATI' (Settembre 28)
Messaggioda Il Web » 29/09/2017 - 11:42
mandrake76 ha scritto:La notizia potrebbe far pensare che CHIUNQUE non abbia sanato sia illegale. Ho voluto verificare con i miei soliti contatti alla Stanley e mi sono state date delle notizie molto interessanti.
Prima di tutto vediamo la questione da punto di vista cautelare, che e' la fase a cui si riferisce la sentenza. La Cassazione dice che se non sei nel 643 (sanatoria) allora sei nel 644 e quindi, come recita lo stesso articolo di legge, vale l'art 4 della legge 401, etc,etc. Quindi l'art 4 e' applicabiile e il CTD e' in linea di principio illegittimo.
E questo e' il caso di cui si e' parlato anche in un altro post. Cioe' il solo 644 non vale per essere legittimati ad operare invocando risibili ragioni quali "siamo nati dopo la gara" oppure "faremo la prossima gara", etc,etc.
Pero' il caso si presta ad una interessante considerazione ulteriore: MA.... SE IL CENTRO IN QUESTIONE FOSSE STATO UN CTD STANLEY?
Ora si da il caso che il CTD di Avellino in questione era proprio un centro Stanley!
Quindi: sequestro nel 2015, il tribunale del riesame dissequestra. Gennaio 2016: Il Pubblico Mnistero fa ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame. Gennaio 2017: La Cassazione annulla la decisione del tribunale del riesame e reinvia il caso per un nuovo giudizio. Adesso arriva il bello....
Luglio 2017: il caso va a dibattimento e il CTD di Avellino viene assolto per disapplicazione della normativa italiana a causa delle discriminazioni subite da Stanley. Il caso quindi non viene piu' trattato in sede cautelare perche' il Pubblico Ministero, vista la sentenza di assoluzione del Tribunale del merito, dichiara la cessazione dell'interesse alla fase cautelare.
Quindi ricapitolando. E' vero e confermato che il 644 non da nessuna autorizzazione ad operare, a meno che l'art 4 della legge 401, che ai sensi di legge rimane applicabile per chi ha scelto la via del 644, non sia disapplicato per discriminazioni subite in violazione del diritto dell'unione.
Rimane un dubbio: come giudicare le due testate giornalistiche che senza alcuna verifica strombazzano una sentenza vecchia di 9 mesi, non accorgendosi che nel frattempo il CTD in questione e' stato assolto dal suo Tribunale di merito e che il rinvio deciso dalla cassazione non ha dato luogo a nessun ulteriore giudizio?
Mi sembra un fatto molto grave. Ma nessuno si preoccupi. In Italia nessuno paga mai.
Mandrake, per capire
L'articolo di Gioconews che è stato linkato in questo thread è stato pubblicato ieri, 28 settembre.
Leggendo il tuo commento, mi pare di capire che l'articolo medesimo sarebbe potuto essere pubblicato a gennaio.
Intendo: sarebbe stato possibile pubblicare lo stesso articolo in quel periodo? O servivano altre informazioni che all'epoca non erano disponibili per tutti?
Con Internet (e soprattutto Google) si creano situazioni di non facile gestione. Ad esempio, se quello stesso articolo fosse stato pubblicato a gennaio, oggi molto probabilmente sarebbe ancora online. Ma all'epoca quelle sarebbero state le ultime notizie.
adess biciclett e vuvuzela ...
I miei articoli scritti per il nostro blog: https://www.infobetting.com/blog/author/ilweb/
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Re: CASSAZIONE: 'SÌ AL SEQUESTRO DEI CENTRI SCOMMESSE NON SANATI' (Settembre 28)
Messaggioda mandrake76 » 29/09/2017 - 12:27
Web, la sentenza della Cassazione finisce cosi: "PQM Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino. Cosi' deciso in Roma, il 25 gennaio 2017"
Quindi non c'e' dubbio che il deposito in cancelleria della Cassazione, che e' il momento che rende la sentenza pubblica, deve essere avvenuto il giorno dopo o al massimo qualche giorno dopo. Presumo si possa dire che sia avvenuto entro gennaio. Sono passati 9 mesi.
L'articolo avrebbe potuto essere pubblicato a gennaio? Presumo di si, ma solo se se ne fosse stati a conoscenza. Sono certo che se Gioconews lo avesse avuto in mano a gennaio lo avrebbe pubblicato immediatamente. Se lo pubblica ieri vuol dire che ne e' venuto a conoscenza ieri stesso, o poco prima.
Mi sembra che qui il punto sia che se si pubblica una notizia con tanto ritardo, a prescindere se ne valga la pena, che pero' e' una decisione di competenza del giornalista, bisognerebbe verificare che cosa e' successo dopo i fatti che vengono pubblicati, specialmente in una materia tanto delicata.
Quando ho chiesto informazioni ad un mio contatto al legale interno Stanley ho avuto la sensazione che fossero al 100% sul pezzo e mi e' stato spiegato il perche': l'agenzia Agimeg, che probabilmente e' stata la prima a mettere le mani sulla sentenza, si era premurata di chiamare la Stanley e chiedere chiarimenti. Dopo aver saputo che il CTD Stanley era comunque stato assolto, ovviamente la notizia aveva perso qualsiasi interesse, quantomeno per loro. Lo dico perche' mi sembra che poi non abbiano pubblicato nulla.
Sto cercando di procurarmi la sentenza per farmi un'idea finale. Ma mi hanno assicurato che e' chiarissima: assolve con disapplicazione dell'art 4 della legge 401 a causa delle discriminazioni subite da Stanley.
Quindi non c'e' dubbio che il deposito in cancelleria della Cassazione, che e' il momento che rende la sentenza pubblica, deve essere avvenuto il giorno dopo o al massimo qualche giorno dopo. Presumo si possa dire che sia avvenuto entro gennaio. Sono passati 9 mesi.
L'articolo avrebbe potuto essere pubblicato a gennaio? Presumo di si, ma solo se se ne fosse stati a conoscenza. Sono certo che se Gioconews lo avesse avuto in mano a gennaio lo avrebbe pubblicato immediatamente. Se lo pubblica ieri vuol dire che ne e' venuto a conoscenza ieri stesso, o poco prima.
Mi sembra che qui il punto sia che se si pubblica una notizia con tanto ritardo, a prescindere se ne valga la pena, che pero' e' una decisione di competenza del giornalista, bisognerebbe verificare che cosa e' successo dopo i fatti che vengono pubblicati, specialmente in una materia tanto delicata.
Quando ho chiesto informazioni ad un mio contatto al legale interno Stanley ho avuto la sensazione che fossero al 100% sul pezzo e mi e' stato spiegato il perche': l'agenzia Agimeg, che probabilmente e' stata la prima a mettere le mani sulla sentenza, si era premurata di chiamare la Stanley e chiedere chiarimenti. Dopo aver saputo che il CTD Stanley era comunque stato assolto, ovviamente la notizia aveva perso qualsiasi interesse, quantomeno per loro. Lo dico perche' mi sembra che poi non abbiano pubblicato nulla.
Sto cercando di procurarmi la sentenza per farmi un'idea finale. Ma mi hanno assicurato che e' chiarissima: assolve con disapplicazione dell'art 4 della legge 401 a causa delle discriminazioni subite da Stanley.
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