Comparazione bonus scommesse
Affiliazione di un PVR (punto vendita ricarica) Replatz
Potete contattare in privato solo chi lo chiede espressamente, sia che lasci la sua e-mail, o che sia abilitato all'uso dei messaggi privati.
Contattare in privato, o tentare di farlo, chi non lo chiede espressamente è spam.
Se qualcuno viene contattato via MP senza averlo richiesto può segnalarlo ai Mods.
Se lasciate un indirizzo e-mail invece la responsabilità è vostra.
Non postate link a siti di bookmaker così come offerte pubblicitarie.
Ricordate che qui non si parla di online, ma solo di raccolta su territorio.
Comparazione bonus
Ultimi post
-
Scommesse e pronostici Ippica
Pronostici Cavallo del giorno [Ippica] -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (05 Jun 2026) -
Mondiali 2026
Scommesse Antepost Mondiali 2026 -
Pronostici Champions League | Europa League | Qualificazioni
Twenty One Lounge -
Pronostici Tennis Betting | Scommesse
Pronostici e scommesse Roland Garros 2026 -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (03 Jun 2026) -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (04 Jun 2026) -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (from 01 May to 31 May) -
Betting Strategy | Sistemi scommesse
Calcio Pronostici Derivati / Opposti -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (02 Jun 2026)
Affiliazione di un PVR (punto vendita ricarica) Replatz
Messaggioda Chopper11 » 16/04/2017 - 08:11
Nelle mie ricerche mi è stato proposto di aprire un PVR (punto vendita ricarica), che tramite una tessera postepay ricaricabile mi permetterebbe di gestire le scommesse e di pagare le vincite.
Il servizio fornito (con poco più di 100€) garantirebbe altri servizi e promette buone provvigione in base alla tipologia dei servizi offerti.
Dal momento che non sono molto del settore, vi volevo domandare se questa tipologia sia fattibile in un esercizio commerciale esistente e se servano autorizzazioni particolari.
Poi per capirci bene: I servizi che di solito offrono solitamente sono gestiti dall operatore oppure è previsto qualche tipo di macchinario automatico?!
Grazie dell'attenzione e delle vostre risposte!
- scommettitore siracusano
- Arsenico

- Messaggi: 4645
- Iscritto il: 05/01/2015 - 17:53
- Località: Siracusa
- Contatta:
Re: Affiliazione di un PVR (punto vendita ricarica) Replatz
Messaggioda scommettitore siracusano » 16/04/2017 - 09:47
Chopper11 ha scritto:Ciao a tutti, sono il proprietario di un bar tabacchi, e negli ultimi periodi sto valutando di aprire una postazione per le scommesse.
Nelle mie ricerche mi è stato proposto di aprire un PVR (punto vendita ricarica), che tramite una tessera postepay ricaricabile mi permetterebbe di gestire le scommesse e di pagare le vincite.
Il servizio fornito (con poco più di 100€) garantirebbe altri servizi e promette buone provvigione in base alla tipologia dei servizi offerti.
Dal momento che non sono molto del settore, vi volevo domandare se questa tipologia sia fattibile in un esercizio commerciale esistente e se servano autorizzazioni particolari.
Poi per capirci bene: I servizi che di solito offrono solitamente sono gestiti dall operatore oppure è previsto qualche tipo di macchinario automatico?!
Grazie dell'attenzione e delle vostre risposte!
In riferimento anche alla mia risposta che ti ho dato per i PVR VIRTUALI nell'altro topic: viewtopic.php?f=1&t=59395
Per quanto riguarda un PVR fisico come quello che vorresti aprire, puoi aprire CONTI di GIOCO, ricaricare i Conti, pagare le vincite fino a 999,99 euro la settimana per singolo conto (ma solo dietro mandato del Concessionario, che viene comunicato in tempo reale alla SOGEI), ma non puoi GIOCARE o mettere a disposizione PC alla tua clientela per farl giocare nei loro conti gioco. Devono giocare o da casa o tramite apparecchiature di loro proprietà come TABLET e Cellulari di nuova generazione.
Re: Affiliazione di un PVR (punto vendita ricarica) Replatz
Messaggioda maury88 » 16/04/2017 - 20:04
Chopper11 ha scritto:Ciao a tutti, sono il proprietario di un bar tabacchi, e negli ultimi periodi sto valutando di aprire una postazione per le scommesse.
Nelle mie ricerche mi è stato proposto di aprire un PVR (punto vendita ricarica), che tramite una tessera postepay ricaricabile mi permetterebbe di gestire le scommesse e di pagare le vincite.
Il servizio fornito (con poco più di 100€) garantirebbe altri servizi e promette buone provvigione in base alla tipologia dei servizi offerti.
Dal momento che non sono molto del settore, vi volevo domandare se questa tipologia sia fattibile in un esercizio commerciale esistente e se servano autorizzazioni particolari.
Poi per capirci bene: I servizi che di solito offrono solitamente sono gestiti dall operatore oppure è previsto qualche tipo di macchinario automatico?!
Grazie dell'attenzione e delle vostre risposte!
Ciao,
lavoro per Replatz, se ci lasci una mail posso spiegarti più nel dettaglio come funziona. Ti spiego brevemente sotto come operiamo, ma non vorrei utilizzare il forum per fare pubblicità, non è mia intenzione e per questo ti dico che per approfondire è meglio se ci lasci la mail, magari qualcun altro può offrirti anche altro.
Brevemente posso dirti che un pvr è un punto vendita ricariche, tu puoi aprire conti gioco, caricarli e scaricarli. Inoltre Replatz ai clienti che ne fanno richiesta regala la postepay brandizzata, quindi in caso di vincita abbastanza grossa puoi fargli il prelievo su Postepay e possono prelevare in qualsiasi ufficio postale oppure col classico bonifico bancario.
Non so se ti hanno anche parlato del software di backoffice Facile Point. Praticamente tu non operi direttamente sul sito Replatz, ma ti viene installato un programma sul pc che ti permette di aprire conti gioco, consegnare una tesserina al cliente, quando questo viene te la consegna e tu puoi caricare e scaricargli il conto ed effettuare le scommesse assistite su sport - virtuali e 10&lotto senza entrare nel conto del cliente (che altrimenti sarebbe vietato). Inoltre nel nostro back office c'è un programma che si chiama Multimonitor, se vuoi puoi collegare le tv a questo programma e proiettare le corse virtuali, il 10&lotto (diciamo come al tabacchino), diretta . it, ecc... Replatz opera da anni sia con concessione online, sia con punti terrestri, ed è tutto assolutamente in regola secondo le normative Aams.
- scommettitore siracusano
- Arsenico

- Messaggi: 4645
- Iscritto il: 05/01/2015 - 17:53
- Località: Siracusa
- Contatta:
Re: Affiliazione di un PVR (punto vendita ricarica) Replatz
Messaggioda scommettitore siracusano » 16/04/2017 - 21:48
maury88 ha scritto:Chopper11 ha scritto:Ciao a tutti, sono il proprietario di un bar tabacchi, e negli ultimi periodi sto valutando di aprire una postazione per le scommesse.
Nelle mie ricerche mi è stato proposto di aprire un PVR (punto vendita ricarica), che tramite una tessera postepay ricaricabile mi permetterebbe di gestire le scommesse e di pagare le vincite.
Il servizio fornito (con poco più di 100€) garantirebbe altri servizi e promette buone provvigione in base alla tipologia dei servizi offerti.
Dal momento che non sono molto del settore, vi volevo domandare se questa tipologia sia fattibile in un esercizio commerciale esistente e se servano autorizzazioni particolari.
Poi per capirci bene: I servizi che di solito offrono solitamente sono gestiti dall operatore oppure è previsto qualche tipo di macchinario automatico?!
Grazie dell'attenzione e delle vostre risposte!
Ciao,
lavoro per Replatz, se ci lasci una mail posso spiegarti più nel dettaglio come funziona. Ti spiego brevemente sotto come operiamo, ma non vorrei utilizzare il forum per fare pubblicità, non è mia intenzione e per questo ti dico che per approfondire è meglio se ci lasci la mail, magari qualcun altro può offrirti anche altro.
Brevemente posso dirti che un pvr è un punto vendita ricariche, tu puoi aprire conti gioco, caricarli e scaricarli. Inoltre Replatz ai clienti che ne fanno richiesta regala la postepay brandizzata, quindi in caso di vincita abbastanza grossa puoi fargli il prelievo su Postepay e possono prelevare in qualsiasi ufficio postale oppure col classico bonifico bancario.
Non so se ti hanno anche parlato del software di backoffice Facile Point. Praticamente tu non operi direttamente sul sito Replatz, ma ti viene installato un programma sul pc che ti permette di aprire conti gioco, consegnare una tesserina al cliente, quando questo viene te la consegna e tu puoi caricare e scaricargli il conto ed effettuare le scommesse assistite su sport - virtuali e 10&lotto senza entrare nel conto del cliente (che altrimenti sarebbe vietato). Inoltre nel nostro back office c'è un programma che si chiama Multimonitor, se vuoi puoi collegare le tv a questo programma e proiettare le corse virtuali, il 10&lotto (diciamo come al tabacchino), diretta . it, ecc... Replatz opera da anni sia con concessione online, sia con punti terrestri, ed è tutto assolutamente in regola secondo le normative Aams.
Scommesse assistite? ....... Mi piacerebbe leggere una comunicazione ufficiale, e non un commento anonimo su un forum, in cui la società dichiari ufficialmente che sono legali. Dove si può trovare?
- scommettitore siracusano
- Arsenico

- Messaggi: 4645
- Iscritto il: 05/01/2015 - 17:53
- Località: Siracusa
- Contatta:
Re: Affiliazione di un PVR (punto vendita ricarica) Replatz
Messaggioda scommettitore siracusano » 16/04/2017 - 21:54
Circolare AAMS sull’uso dei PC – Balduzzi – Comma 923
Decreto Balduzzi, art. 7 comma 3-quater
Fatte salve le sansioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di gioco con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione presso QUALSIASI ESERCIZIO PUBBLICO, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messi a disposizione dei concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
da questo deriva la:
Circolare AAMS n. 0019453 del 6.3.2014 sull’uso dei PC
Per altre normative scaricabili in PDF vai sul sito:
http://www.skillbet.it/info/documentazione-e-norme.aspx
**********************
IL TESTO DELLA CIRCOLARE:
Registro Ufficiale n. 0019453 del 6 3 2014
Direzione Centrale Accertamento e Riscossione
Area Monopoli
Alle Direzioni Territoriali e Sezioni distaccate – Area Monopoli
e, p.c. Alle Direzioni centrali
– Coordinamento Direzioni Territoriali
– Gestione Tributi e Monopolio Giochi
– Normativa e Affari Legali
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Al Ministero dello Sviluppo Economico
Loro sedi
Oggetto: “Totem” e tipologie di apparecchiature che consentono attività di gioco attraverso connessioni telematiche – Problematiche.
Premessa
Negli ultimi tempi si sta assistendo al proliferare di diversificati fenomeni che costituiscono chiari tentativi di aggirare il sistema creato nel nostro Ordinamento relativamente ai giochi pubblici con vincita in denaro; infatti, sempre con maggiore frequenza, fattispecie inerenti tali giochi vengono attuate in dispregio delle norme dettate in materia, al di fuori da ogni controllo e contravvenendo ai divieti previsti.
Tali fenomeni hanno ad oggetto, in particolare, l’offerta e la raccolta di giochi on line, a seguito della diffusione, su tutto il territorio nazionale, di apparecchiature che consentono attività di gioco attraverso connessioni telematiche.
La diffusione e l’utilizzo incontrollato di tali apparecchiature hanno indotto, pertanto, il legislatore nazionale a ripetuti interventi normativi inerenti la disciplina dei giochi in questione.
pag. 1
—————————————————————————————————————-
Quadro giuridico di riferimento
Nel sistema giuridico costruito dal legislatore (che, come noto, nel rispetto della riserva di legge contenuta nel Decreto legislativo n. 496 del 14 aprile 1948, si basa su specifiche concessioni rilasciate ai soggetti risultati aggiudicatari al termine di pubbliche gare), un grande rilievo assumono le disposizioni contenute nell’art. 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88 e nell’art. 2, comma 2-bis del decreto legge 25 marzo 2010, n.40, convertito con legge 22 maggio 2010, n.73.
Attraverso tali norme, che vanno necessariamente lette e interpretate in stretta correlazione tra loro, il legislatore ha distinto l’attività di offerta e raccolta dei giochi attuata con i nuovi canali di diffusione da remoto (tra i quali internet) da quella effettuata tramite i canali distributivi presenti sul territorio, mediante c.d. reti fisiche, provvedendo a delineare la netta separazione tra le due diverse modalità.
Con l’art. 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, infatti, ha disciplinato in maniera organica l’attività di offerta e raccolta a distanza dei giochi pubblici, disponendo, in linea con tale modalità, che anche la commercializzazione del gioco on line – intesa come attività finalizzata alla definitiva contrattualizzazione dei giocatori – avvenga esclusivamente mediante il canale prescelto, cioè solo on line e non anche attraverso rete fisica (v. comma 17, lettera g).
Con l’art. 2, comma 2-bis del decreto legge 25 marzo 2010, n.40, convertito con legge 22 maggio 2010, n.731, il legislatore, inoltre, ha dettato disposizioni precise in materia di offerta e raccolta di giochi effettuate su base fisica, disponendo espressamente che tale attività sia esercitata solo nelle sedi e con le modalità fissate nelle relative convenzioni di concessione e vietando le attività di raccolta di giochi con vincita in denaro espletate presso sedi diverse da quelle autorizzate o attraverso modalità o apparecchiature che consentono la partecipazione telematica.
Di conseguenza, le convenzioni preposte a disciplinare contrattualmente le specifiche concessioni relative ai giochi effettuati su base fisica o in modalità a distanza, riportano disposizioni formulate in coerenza con le citate previsioni normative.
Per i giochi effettuati a distanza, infatti, tra i vari obblighi del concessionario la convenzione indica espressamente, al capo II art. 5 lettera g), il “divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica”, prevedendo, altresì, all’art.21, varie ipotesi di decadenza a seguito del mancato rispetto di tali obblighi, tra cui rientrano i casi di raccolta di gioco effettuata mediante canali diversi da quelli a distanza, in assenza di titoli concessori o autorizzatori necessari o con modalità o apparecchiature che permettano la partecipazione al gioco a distanza in sedi fisiche.
L’art. 2, comma 2 bis, del citato decreto recita “…fermo quanto previsto dall’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dei casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; è conseguentemente abrogata la lettera b) del comma 11 dell’articolo11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248”.
pag. 2
———————————————————————————————————-
In sostanza, in base ai principi contenuti in tali norme, l’attività di offerta e raccolta dei giochi pubblici con vincita in denaro va considerata legittimamente svolta solo da parte di soggetti concessionari, nelle sedi autorizzate se trattasi di giochi su base fisica e nel rispetto delle modalità previste dalle citate norme e dalle convenzioni di concessione relative a ciascuna tipologia di giochi.
Al quadro normativo suddescritto si è aggiunta, da ultimo, la previsione contenuta nell’art.7, comma 3 – quater, del decreto legge del 13 settembre 2012, n. 158, (c.d. “Decreto Balduzzi”), convertito con l’art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189.
Il legislatore, infatti, in coerenza con il quadro generale sul gioco pubblico sopra richiamato, con la citata norma ha vietato, altresì, la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che consentano ai clienti – attraverso la connessione telematica – di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
A tal riguardo, relativamente alla messa a disposizione di personal computer, tablet p.c., iPad ecc., occorre peraltro evidenziare che la violazione si concretizza solo nei casi in cui tali strumenti vengano messi a disposizione dei clienti con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco, mentre non sussiste alcuna violazione per la messa a disposizione per finalità diverse da quella individuata dalla norma (ad esempio, per consentire la libera navigazione sul web).
Non rientrano nella fattispecie di cui all’art. 7, comma 3 – quater, inoltre, anche i terminali di gioco, utilizzabili senza operatore, abilitati all’accettazione dei soli giochi di competenza dei negozi autorizzati da questa Agenzia all’effettuazione di giochi pubblici.
Nel quadro normativo finora descritto, fondamentale, infine, è il richiamo all’art. 4 della legge 401 del 1989, che punisce, in quanto illeciti penali, i casi di inosservanza delle disposizioni di legge previste nella materia de qua quali individuati dalla norma stessa.
Totem – giochi on line (o a distanza) e giochi promozionali
Come anticipato nella premessa, il fenomeno più eclatante di illegalità nella materia in esame risulta costituito da attività che rappresentano, nella maggior parte dei casi, modalità di offerta di giochi on line con vincita in denaro attuata in contrasto con la normativa vigente soprarichiamata.
Tali attività illegali vengono, invero, generalmente camuffate per consentirne la riconduzione nell’ambito di altre fattispecie delle quali, artatamente, vengono richiamate le relative disposizioni che, non concernendo i giochi pubblici con vincita in denaro, presentano finalità, vincoli e controlli ben diversi da quelli invece previsti e richiesti per i giochi .
Pag. 3
——————————————————————————————————–
Su tutto il territorio nazionale, infatti, oltre alla presenza di operatori non autorizzati che illecitamente effettuano giochi on line presso agenzie, peraltro collegate a Società sprovviste dei titoli concessori, sta assumendo sempre maggior rilievo l’ulteriore forma di illegalità attuata attraverso i cc.dd. Totem.
E’ in crescente aumento la commercializzazione e diffusione di tali tipologie di apparecchi terminali, collegati ad “internet” o funzionanti tramite “intranet” grazie a collegamenti che consentono una navigazione a circuito chiuso, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati ed utilizzati per l’effettuazione di giochi on line, attraverso la connessione a siti illegali.
Tali macchinari constano, in linea generale, com’è stato riscontrato in occasione di accessi ispettivi operati sia da funzionari di codesti Uffici sia dalle Forze dell’Ordine, di una struttura dotata di schermo “touch-screen”, tastiera di comando anche virtuale e dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l’inserimento della “smart card” che abilita al gioco sull’apparecchiatura e l’introduzione di banconote per ricaricare la “smart card” utilizzata.
I Totem, come sopra definiti, appaiono chiaramente in contrasto con le norme citate che regolano la materia del gioco e, in quanto tali, non sono ammissibili sul territorio nazionale.
Infatti, l’utilizzo degli stessi per attività di gioco contrasta sia con le previsioni contenute nell’art. 24 della legge 7 luglio 2009, n.88 che, come detto, non consente l’attività di offerta e raccolta di giochi in modalità a distanza presso sedi fisiche (anche da parte dei soggetti che abbiano ottenuto le concessioni) sia con l’art.2, comma 2-bis, del decreto legge n. 40 del 2010, atteso il divieto, anche per i concessionari che offrono e raccolgono giochi presso sedi fisiche, di effettuare in tali sedi il gioco a distanza, anche attraverso apparecchiature che consentono la partecipazione telematica.
L’attività svolta attraverso tali apparecchiature costituisce, altresì, violazione del disposto di cui all’art. 7, comma 3 – quater del decreto legge del 13 settembre 2012, n. 158, in quanto l’allocazione e l’utilizzo di tali apparecchiature presso esercizi pubblici costituisce una chiara forma di messa a disposizione di apparecchiature che consentano ai clienti – attraverso la connessione telematica – di giocare su piattaforme di gioco;la norma, peraltro, stabilisce tale limitazione a prescindere dalla circostanza che la piattaforma di gioco sia di titolarità di un soggetto cui sia stata rilasciata o meno, da ADM o da altro Stato membro dell’UE, regolare concessione o autorizzazione.
La violazione compiuta da parte di chi mette a disposizione all’interno degli esercizi pubblici i Totem risulta evidente in quanto gli stessi, a differenza di altri strumenti, sono apparecchiature che in base al complesso degli elementi esteriori che li caratterizzano appaino chiaramente finalizzate ad essere utilizzate per connessioni telematiche verso siti di gioco.
Molti operatori, pertanto, per aggirare il sistema, hanno tentato di legittimare la presenza di tali apparecchiature presso esercizi pubblici, richiamando la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, n. 2000/31/CE, recepita con Decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70;sostenendo cioè la liceità dell’utilizzo dei Totem quali apparecchiature finalizzate ad offrire cc.dd. giochi promozionali.
Pag. 4
————————————————————————————————–
La Direttiva n.31, come noto, correttamente esclude dal proprio campo di applicazione i giochi pubblici intesi come “giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse” (art.1, comma 5, lettera d) e ammette – senza necessità di preventiva autorizzazione – l’effettuazione dei giochi cc.dd. promozionali definiti chiaramente, nel considerando n.16, come “giochi che hanno l’obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o servizi e in cui gli eventuali pagamenti servono unicamente ad acquisire i beni o servizi promossi”.
L’effettuazione di tali giochi promozionali risulta, però, circoscritta in quanto subordinata al rispetto di precisi obblighi previsti dalla Direttiva stessa, necessari ed indispensabili per la configurazione di tale forma di commercio elettronico, obblighi che si sostanziano, in particolare, nell’invio di specifica informativa diretta ad evidenziare che si tratta di giochi promozionali, delle condizioni di partecipazione, nell’autorizzazione da parte dello Stato membro in cui i servizi hanno origine, nella reale promozione di un bene o di un servizio della società di informazione, nell’esclusione dai giochi promozionali delle attività rivolte a promozionare solo il gioco (v. anche, circolare esplicativa, n. 3561 del 7 luglio 2003, emanata in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico).
La Direttiva, peraltro, pur non richiedendo un’apposita autorizzazione dello Stato nel quale i servizi sono destinati, lascia impregiudicati i poteri di controllo propri di tale Stato.
Il considerando n.26, infatti, stabilisce che “gli Stati membri, conformemente alle condizioni stabilite nella presente direttiva, possono applicare le rispettive norme nazionali di diritto penale e di procedura penale al fine di adottare tutti i provvedimenti di carattere investigativo, nonché di altro tipo necessari per l’individuazione e il perseguimento di reati penali, senza che vi sia la necessità di notificare alla Commissione siffatti provvedimenti”.
Va da sé che l’assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti, quale riscontrata nei numerosi casi di verifiche effettuate presso esercizi pubblici che detenevano apparecchiature di tal specie, porta indubitabilmente ad escludere la sussistenza di giochi cc.dd. promozionali nelle attività poste in essere attraverso i Totem e, di conseguenza, ad escluderle dall’ambito del commercio elettronico, in quanto effettuate con scopi non corrispondenti alla specifica finalità prevista dalla Direttiva n. 31.
Peraltro, atteso che in Italia le attività promozionali risultano disciplinate dal D.P.R. n.430 del 26 ottobre 2001 e successive modificazioni3, per le attività di promozione svolte attraverso i cc.dd. Totem, si impone anche la verifica dei requisiti fissati in materia di
(3 Le disposizioni fissate in materia prevedono un limite temporale di durata della manifestazione (cinque anni o un anno dall’avvio, a seconda che si tratti di operazioni o di concorsi a premio) stabilendo, inderogabilmente, che la partecipazione alle attività promozionali avvenga a titolo assolutamente gratuito. In particolare, per le operazioni a premio, deve essere trasmesso per via telematica il documento comprovante il versamento della cauzione da prestarsi a garanzia del 20/% del valore del montepremi posto in palio, mentre, per i concorsi a premio, risulta stabilita una forma di comunicazione preventiva di avvio del concorso, da inoltrare in modalità telematica almeno 15 gg. prima dell’inizio a questa Agenzia, per finalità di controllo sulle attività che costituiscono, per mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giochi di cui all’art. 1 del Decreto legislativo n. 496 del 14 aprile 1948, elusione che può sussistere qualora il prezzo richiesto per la partecipazione al concorso risulti superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione (art. 8 del D.P.R. n.430), ovvero qualora venga individuata una coincidenza tra il concorso e una attività di gioco riservato allo Stato (art. 39, comma 13 quater del Decreto legge. n.269 del 2003).
Pag. 5
——————————————————————————————————
manifestazioni a premio da tale decreto, al fine di verificare se trattasi o meno di attività che costituiscono, per mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giochi.
L’Avvocatura Generale dello Stato, con specifico parere reso in materia, ha confermato tale assunto, ritenendo che per l’attività sopradescritta, sempreché attività promozionale, vanno rispettati tutti i requisiti richiesti dal D.P.R. n.430 per le manifestazioni a premio.
Tali norme, che si applicano a tutte le manifestazioni a premio a prescindere dalle modalità, fisica o on line, di svolgimento delle stesse, prevedono, inderogabilmente, che la partecipazione alle attività promozionali avvenga a titolo assolutamente gratuito. Infatti, qualora la partecipazione al concorso venisse condizionata al pagamento di una somma di denaro, si rientrerebbe nell’ambito dei giochi, in quanto la somma rappresenterebbe il pagamento di una posta di gioco.
Il Ministero dello sviluppo economico, con nota del 17 febbraio 2012, prot. n.34746, relativa ad un caso della specie, ha precisato tale assunto, evidenziando “che è assolutamente vietato prevedere che, per giocare, il consumatore debba inserire una somma di denaro in quanto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del citato D.P.R. n.430/2001, la partecipazioni ai concorsi ed alle operazioni a premi è gratuita”.
Per consentire il rispetto di tale prescrizione è vietato, altresì, maggiorare il prezzo del prodotto o del servizio promozionato, poiché la maggiorazione avrebbe natura di posta di gioco. In concreto l’esatta maggiorazione potrebbe essere desunta anche da una palese sproporzione tra il costo di produzione e il prezzo di vendita del prodotto.
Come rappresentato dal Ministero dello sviluppo economico nella succitata nota, nel rispetto dei diversi obblighi previsti dal D.P.R. n.430 a seconda che si tratti di operazioni o concorsi a premio (tra cui i limiti temporali di durata) necessita che venga trasmesso per via telematica al Ministero: per le operazioni a premio “ il documento comprovante il versamento della cauzione da prestarsi a garanzia del 20/% del valore del montepremi posto in palio”, per i concorsi a premio “gli adempimenti (trasmissione di tutta la documentazione richiesta ) devono essere effettuati almeno 15 giorni antecedenti alla data di inizio del concorso”. Il citato Ministero ha precisato, inoltre, che l’impresa è obbligata ad effettuare la comunicazione e che tale invio lascia impregiudicata l’attività di controllo e la possibilità di intervenire in qualsiasi momento al fine, comunque, di verificare il rispetto della normativa.
Pag. 6
————————————————————————————————-
INDICAZIONI OPERATIVE
Tutto ciò premesso nei casi di specie, nelle more delle ulteriori disposizioni che saranno a breve emanate in ordine a specifiche modalità di accertamenti e controlli presso esercizi pubblici, codeste Direzioni Territoriali:
1) in caso di presenza presso esercizi pubblici di apparecchiature multifunzioni finalizzate all’effettuazione di offerta e raccolta di gioco pubblico on line, accertata sulla base: del complesso degli elementi esteriori caratterizzanti le apparecchiature in questione, della documentazione acquisita e della condotta complessiva dell’esercente (se in rapporto strutturale e strumentale con l’attività del cliente/giocatore), procederanno ad inoltrare alla Procura della Repubblica competente per territorio, l’informativa di reato per violazione delle disposizioni recate dalla legge 13 dicembre 1989, n.401 art. 4, richiedendo altresì l’intervento della Guardia di Finanza ai fini del sequestro penale delle apparecchiature in questione.
2) in caso di presenza presso esercizi pubblici di apparecchiature multifunzioni finalizzate, come da dichiarazione del titolare dell’esercizio o, in sua assenza, di altro soggetto presente responsabile dell’attività, all’effettuazione di giochi cc.dd. promozionali, ai sensi della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, n. 2000/31/CE, procederanno a valutare l’esistenza dei requisiti e l’adempimento delle prescrizioni indicate dalla Direttiva n. 2000/31/CE e dal legislatore nazionale nel D.P.R. n.430 del 26 ottobre 2001. Nelle ipotesi in cui venga accertata la mancanza dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, inoltreranno immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per l’irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera o) del decreto legge del 28 aprile 2009 n.39, convertito con modificazioni con legge del 24 giugno 2009 n.77. Qualora, in contrasto con la dichiarazione del titolare dell’esercizio o, in sua assenza, di altro soggetto presente responsabile dell’attività, venga altresì accertata la mancanza di reali scopi promozionali nelle attività poste in essere attraverso le apparecchiature in questione, in quanto finalizzate ad eludere il monopolio statale dei giochi, procederanno analogamente al punto 1, provvedendo all’inoltro,alla Procura della Repubblica competente per territorio, dell’informativa di reato per violazione delle disposizioni recate dalla legge 13 dicembre 1989, 401 art. 4, richiedendo altresì l’intervento della Guardia di Finanza ai fini del sequestro penale delle apparecchiature in questione.
Il DIRETTORE CENTRALE
Fabio Carducci
******************
Comma 923 della Legge di stabilità 2016
923. Ferma restando l’applicazione del-l’articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell’articolo 7, comma 3- quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell’esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell’apparecchio. Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell’ipo-tesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipolo-gia di apparecchi situati in esercizi pub-blici idonei a consentire la connessione te-lematica al web. Il titolare della piatta-forma dei giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000. Le sanzioni sono irrogate dall’ufficio dell’Agenzia delle do-gane e dei monopoli – area monopoli, ter-ritorialmente competente; per i soggetti con sede all’estero è competente l’ufficio dei monopoli del Lazio.
Re: Affiliazione di un PVR (punto vendita ricarica) Replatz
Messaggioda Chopper11 » 17/04/2017 - 09:14
scommettitore siracusano ha scritto:
Circolare AAMS sull’uso dei PC – Balduzzi – Comma 923
Decreto Balduzzi, art. 7 comma 3-quater
Fatte salve le sansioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di gioco con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione presso QUALSIASI ESERCIZIO PUBBLICO, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messi a disposizione dei concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
da questo deriva la:
Circolare AAMS n. 0019453 del 6.3.2014 sull’uso dei PC
Per altre normative scaricabili in PDF vai sul sito:
http://www.skillbet.it/info/documentazione-e-norme.aspx
**********************
IL TESTO DELLA CIRCOLARE:
Registro Ufficiale n. 0019453 del 6 3 2014
Direzione Centrale Accertamento e Riscossione
Area Monopoli
Alle Direzioni Territoriali e Sezioni distaccate – Area Monopoli
e, p.c. Alle Direzioni centrali
– Coordinamento Direzioni Territoriali
– Gestione Tributi e Monopolio Giochi
– Normativa e Affari Legali
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Al Ministero dello Sviluppo Economico
Loro sedi
Oggetto: “Totem” e tipologie di apparecchiature che consentono attività di gioco attraverso connessioni telematiche – Problematiche.
Premessa
Negli ultimi tempi si sta assistendo al proliferare di diversificati fenomeni che costituiscono chiari tentativi di aggirare il sistema creato nel nostro Ordinamento relativamente ai giochi pubblici con vincita in denaro; infatti, sempre con maggiore frequenza, fattispecie inerenti tali giochi vengono attuate in dispregio delle norme dettate in materia, al di fuori da ogni controllo e contravvenendo ai divieti previsti.
Tali fenomeni hanno ad oggetto, in particolare, l’offerta e la raccolta di giochi on line, a seguito della diffusione, su tutto il territorio nazionale, di apparecchiature che consentono attività di gioco attraverso connessioni telematiche.
La diffusione e l’utilizzo incontrollato di tali apparecchiature hanno indotto, pertanto, il legislatore nazionale a ripetuti interventi normativi inerenti la disciplina dei giochi in questione.
pag. 1
—————————————————————————————————————-
Quadro giuridico di riferimento
Nel sistema giuridico costruito dal legislatore (che, come noto, nel rispetto della riserva di legge contenuta nel Decreto legislativo n. 496 del 14 aprile 1948, si basa su specifiche concessioni rilasciate ai soggetti risultati aggiudicatari al termine di pubbliche gare), un grande rilievo assumono le disposizioni contenute nell’art. 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88 e nell’art. 2, comma 2-bis del decreto legge 25 marzo 2010, n.40, convertito con legge 22 maggio 2010, n.73.
Attraverso tali norme, che vanno necessariamente lette e interpretate in stretta correlazione tra loro, il legislatore ha distinto l’attività di offerta e raccolta dei giochi attuata con i nuovi canali di diffusione da remoto (tra i quali internet) da quella effettuata tramite i canali distributivi presenti sul territorio, mediante c.d. reti fisiche, provvedendo a delineare la netta separazione tra le due diverse modalità.
Con l’art. 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, infatti, ha disciplinato in maniera organica l’attività di offerta e raccolta a distanza dei giochi pubblici, disponendo, in linea con tale modalità, che anche la commercializzazione del gioco on line – intesa come attività finalizzata alla definitiva contrattualizzazione dei giocatori – avvenga esclusivamente mediante il canale prescelto, cioè solo on line e non anche attraverso rete fisica (v. comma 17, lettera g).
Con l’art. 2, comma 2-bis del decreto legge 25 marzo 2010, n.40, convertito con legge 22 maggio 2010, n.731, il legislatore, inoltre, ha dettato disposizioni precise in materia di offerta e raccolta di giochi effettuate su base fisica, disponendo espressamente che tale attività sia esercitata solo nelle sedi e con le modalità fissate nelle relative convenzioni di concessione e vietando le attività di raccolta di giochi con vincita in denaro espletate presso sedi diverse da quelle autorizzate o attraverso modalità o apparecchiature che consentono la partecipazione telematica.
Di conseguenza, le convenzioni preposte a disciplinare contrattualmente le specifiche concessioni relative ai giochi effettuati su base fisica o in modalità a distanza, riportano disposizioni formulate in coerenza con le citate previsioni normative.
Per i giochi effettuati a distanza, infatti, tra i vari obblighi del concessionario la convenzione indica espressamente, al capo II art. 5 lettera g), il “divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica”, prevedendo, altresì, all’art.21, varie ipotesi di decadenza a seguito del mancato rispetto di tali obblighi, tra cui rientrano i casi di raccolta di gioco effettuata mediante canali diversi da quelli a distanza, in assenza di titoli concessori o autorizzatori necessari o con modalità o apparecchiature che permettano la partecipazione al gioco a distanza in sedi fisiche.
L’art. 2, comma 2 bis, del citato decreto recita “…fermo quanto previsto dall’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dei casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; è conseguentemente abrogata la lettera b) del comma 11 dell’articolo11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248”.
pag. 2
———————————————————————————————————-
In sostanza, in base ai principi contenuti in tali norme, l’attività di offerta e raccolta dei giochi pubblici con vincita in denaro va considerata legittimamente svolta solo da parte di soggetti concessionari, nelle sedi autorizzate se trattasi di giochi su base fisica e nel rispetto delle modalità previste dalle citate norme e dalle convenzioni di concessione relative a ciascuna tipologia di giochi.
Al quadro normativo suddescritto si è aggiunta, da ultimo, la previsione contenuta nell’art.7, comma 3 – quater, del decreto legge del 13 settembre 2012, n. 158, (c.d. “Decreto Balduzzi”), convertito con l’art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189.
Il legislatore, infatti, in coerenza con il quadro generale sul gioco pubblico sopra richiamato, con la citata norma ha vietato, altresì, la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che consentano ai clienti – attraverso la connessione telematica – di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
A tal riguardo, relativamente alla messa a disposizione di personal computer, tablet p.c., iPad ecc., occorre peraltro evidenziare che la violazione si concretizza solo nei casi in cui tali strumenti vengano messi a disposizione dei clienti con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco, mentre non sussiste alcuna violazione per la messa a disposizione per finalità diverse da quella individuata dalla norma (ad esempio, per consentire la libera navigazione sul web).
Non rientrano nella fattispecie di cui all’art. 7, comma 3 – quater, inoltre, anche i terminali di gioco, utilizzabili senza operatore, abilitati all’accettazione dei soli giochi di competenza dei negozi autorizzati da questa Agenzia all’effettuazione di giochi pubblici.
Nel quadro normativo finora descritto, fondamentale, infine, è il richiamo all’art. 4 della legge 401 del 1989, che punisce, in quanto illeciti penali, i casi di inosservanza delle disposizioni di legge previste nella materia de qua quali individuati dalla norma stessa.
Totem – giochi on line (o a distanza) e giochi promozionali
Come anticipato nella premessa, il fenomeno più eclatante di illegalità nella materia in esame risulta costituito da attività che rappresentano, nella maggior parte dei casi, modalità di offerta di giochi on line con vincita in denaro attuata in contrasto con la normativa vigente soprarichiamata.
Tali attività illegali vengono, invero, generalmente camuffate per consentirne la riconduzione nell’ambito di altre fattispecie delle quali, artatamente, vengono richiamate le relative disposizioni che, non concernendo i giochi pubblici con vincita in denaro, presentano finalità, vincoli e controlli ben diversi da quelli invece previsti e richiesti per i giochi .
Pag. 3
——————————————————————————————————–
Su tutto il territorio nazionale, infatti, oltre alla presenza di operatori non autorizzati che illecitamente effettuano giochi on line presso agenzie, peraltro collegate a Società sprovviste dei titoli concessori, sta assumendo sempre maggior rilievo l’ulteriore forma di illegalità attuata attraverso i cc.dd. Totem.
E’ in crescente aumento la commercializzazione e diffusione di tali tipologie di apparecchi terminali, collegati ad “internet” o funzionanti tramite “intranet” grazie a collegamenti che consentono una navigazione a circuito chiuso, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati ed utilizzati per l’effettuazione di giochi on line, attraverso la connessione a siti illegali.
Tali macchinari constano, in linea generale, com’è stato riscontrato in occasione di accessi ispettivi operati sia da funzionari di codesti Uffici sia dalle Forze dell’Ordine, di una struttura dotata di schermo “touch-screen”, tastiera di comando anche virtuale e dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l’inserimento della “smart card” che abilita al gioco sull’apparecchiatura e l’introduzione di banconote per ricaricare la “smart card” utilizzata.
I Totem, come sopra definiti, appaiono chiaramente in contrasto con le norme citate che regolano la materia del gioco e, in quanto tali, non sono ammissibili sul territorio nazionale.
Infatti, l’utilizzo degli stessi per attività di gioco contrasta sia con le previsioni contenute nell’art. 24 della legge 7 luglio 2009, n.88 che, come detto, non consente l’attività di offerta e raccolta di giochi in modalità a distanza presso sedi fisiche (anche da parte dei soggetti che abbiano ottenuto le concessioni) sia con l’art.2, comma 2-bis, del decreto legge n. 40 del 2010, atteso il divieto, anche per i concessionari che offrono e raccolgono giochi presso sedi fisiche, di effettuare in tali sedi il gioco a distanza, anche attraverso apparecchiature che consentono la partecipazione telematica.
L’attività svolta attraverso tali apparecchiature costituisce, altresì, violazione del disposto di cui all’art. 7, comma 3 – quater del decreto legge del 13 settembre 2012, n. 158, in quanto l’allocazione e l’utilizzo di tali apparecchiature presso esercizi pubblici costituisce una chiara forma di messa a disposizione di apparecchiature che consentano ai clienti – attraverso la connessione telematica – di giocare su piattaforme di gioco;la norma, peraltro, stabilisce tale limitazione a prescindere dalla circostanza che la piattaforma di gioco sia di titolarità di un soggetto cui sia stata rilasciata o meno, da ADM o da altro Stato membro dell’UE, regolare concessione o autorizzazione.
La violazione compiuta da parte di chi mette a disposizione all’interno degli esercizi pubblici i Totem risulta evidente in quanto gli stessi, a differenza di altri strumenti, sono apparecchiature che in base al complesso degli elementi esteriori che li caratterizzano appaino chiaramente finalizzate ad essere utilizzate per connessioni telematiche verso siti di gioco.
Molti operatori, pertanto, per aggirare il sistema, hanno tentato di legittimare la presenza di tali apparecchiature presso esercizi pubblici, richiamando la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, n. 2000/31/CE, recepita con Decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70;sostenendo cioè la liceità dell’utilizzo dei Totem quali apparecchiature finalizzate ad offrire cc.dd. giochi promozionali.
Pag. 4
————————————————————————————————–
La Direttiva n.31, come noto, correttamente esclude dal proprio campo di applicazione i giochi pubblici intesi come “giochi d’azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse” (art.1, comma 5, lettera d) e ammette – senza necessità di preventiva autorizzazione – l’effettuazione dei giochi cc.dd. promozionali definiti chiaramente, nel considerando n.16, come “giochi che hanno l’obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o servizi e in cui gli eventuali pagamenti servono unicamente ad acquisire i beni o servizi promossi”.
L’effettuazione di tali giochi promozionali risulta, però, circoscritta in quanto subordinata al rispetto di precisi obblighi previsti dalla Direttiva stessa, necessari ed indispensabili per la configurazione di tale forma di commercio elettronico, obblighi che si sostanziano, in particolare, nell’invio di specifica informativa diretta ad evidenziare che si tratta di giochi promozionali, delle condizioni di partecipazione, nell’autorizzazione da parte dello Stato membro in cui i servizi hanno origine, nella reale promozione di un bene o di un servizio della società di informazione, nell’esclusione dai giochi promozionali delle attività rivolte a promozionare solo il gioco (v. anche, circolare esplicativa, n. 3561 del 7 luglio 2003, emanata in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico).
La Direttiva, peraltro, pur non richiedendo un’apposita autorizzazione dello Stato nel quale i servizi sono destinati, lascia impregiudicati i poteri di controllo propri di tale Stato.
Il considerando n.26, infatti, stabilisce che “gli Stati membri, conformemente alle condizioni stabilite nella presente direttiva, possono applicare le rispettive norme nazionali di diritto penale e di procedura penale al fine di adottare tutti i provvedimenti di carattere investigativo, nonché di altro tipo necessari per l’individuazione e il perseguimento di reati penali, senza che vi sia la necessità di notificare alla Commissione siffatti provvedimenti”.
Va da sé che l’assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti, quale riscontrata nei numerosi casi di verifiche effettuate presso esercizi pubblici che detenevano apparecchiature di tal specie, porta indubitabilmente ad escludere la sussistenza di giochi cc.dd. promozionali nelle attività poste in essere attraverso i Totem e, di conseguenza, ad escluderle dall’ambito del commercio elettronico, in quanto effettuate con scopi non corrispondenti alla specifica finalità prevista dalla Direttiva n. 31.
Peraltro, atteso che in Italia le attività promozionali risultano disciplinate dal D.P.R. n.430 del 26 ottobre 2001 e successive modificazioni3, per le attività di promozione svolte attraverso i cc.dd. Totem, si impone anche la verifica dei requisiti fissati in materia di
(3 Le disposizioni fissate in materia prevedono un limite temporale di durata della manifestazione (cinque anni o un anno dall’avvio, a seconda che si tratti di operazioni o di concorsi a premio) stabilendo, inderogabilmente, che la partecipazione alle attività promozionali avvenga a titolo assolutamente gratuito. In particolare, per le operazioni a premio, deve essere trasmesso per via telematica il documento comprovante il versamento della cauzione da prestarsi a garanzia del 20/% del valore del montepremi posto in palio, mentre, per i concorsi a premio, risulta stabilita una forma di comunicazione preventiva di avvio del concorso, da inoltrare in modalità telematica almeno 15 gg. prima dell’inizio a questa Agenzia, per finalità di controllo sulle attività che costituiscono, per mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giochi di cui all’art. 1 del Decreto legislativo n. 496 del 14 aprile 1948, elusione che può sussistere qualora il prezzo richiesto per la partecipazione al concorso risulti superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione (art. 8 del D.P.R. n.430), ovvero qualora venga individuata una coincidenza tra il concorso e una attività di gioco riservato allo Stato (art. 39, comma 13 quater del Decreto legge. n.269 del 2003).
Pag. 5
——————————————————————————————————
manifestazioni a premio da tale decreto, al fine di verificare se trattasi o meno di attività che costituiscono, per mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giochi.
L’Avvocatura Generale dello Stato, con specifico parere reso in materia, ha confermato tale assunto, ritenendo che per l’attività sopradescritta, sempreché attività promozionale, vanno rispettati tutti i requisiti richiesti dal D.P.R. n.430 per le manifestazioni a premio.
Tali norme, che si applicano a tutte le manifestazioni a premio a prescindere dalle modalità, fisica o on line, di svolgimento delle stesse, prevedono, inderogabilmente, che la partecipazione alle attività promozionali avvenga a titolo assolutamente gratuito. Infatti, qualora la partecipazione al concorso venisse condizionata al pagamento di una somma di denaro, si rientrerebbe nell’ambito dei giochi, in quanto la somma rappresenterebbe il pagamento di una posta di gioco.
Il Ministero dello sviluppo economico, con nota del 17 febbraio 2012, prot. n.34746, relativa ad un caso della specie, ha precisato tale assunto, evidenziando “che è assolutamente vietato prevedere che, per giocare, il consumatore debba inserire una somma di denaro in quanto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del citato D.P.R. n.430/2001, la partecipazioni ai concorsi ed alle operazioni a premi è gratuita”.
Per consentire il rispetto di tale prescrizione è vietato, altresì, maggiorare il prezzo del prodotto o del servizio promozionato, poiché la maggiorazione avrebbe natura di posta di gioco. In concreto l’esatta maggiorazione potrebbe essere desunta anche da una palese sproporzione tra il costo di produzione e il prezzo di vendita del prodotto.
Come rappresentato dal Ministero dello sviluppo economico nella succitata nota, nel rispetto dei diversi obblighi previsti dal D.P.R. n.430 a seconda che si tratti di operazioni o concorsi a premio (tra cui i limiti temporali di durata) necessita che venga trasmesso per via telematica al Ministero: per le operazioni a premio “ il documento comprovante il versamento della cauzione da prestarsi a garanzia del 20/% del valore del montepremi posto in palio”, per i concorsi a premio “gli adempimenti (trasmissione di tutta la documentazione richiesta ) devono essere effettuati almeno 15 giorni antecedenti alla data di inizio del concorso”. Il citato Ministero ha precisato, inoltre, che l’impresa è obbligata ad effettuare la comunicazione e che tale invio lascia impregiudicata l’attività di controllo e la possibilità di intervenire in qualsiasi momento al fine, comunque, di verificare il rispetto della normativa.
Pag. 6
————————————————————————————————-
INDICAZIONI OPERATIVE
Tutto ciò premesso nei casi di specie, nelle more delle ulteriori disposizioni che saranno a breve emanate in ordine a specifiche modalità di accertamenti e controlli presso esercizi pubblici, codeste Direzioni Territoriali:
1) in caso di presenza presso esercizi pubblici di apparecchiature multifunzioni finalizzate all’effettuazione di offerta e raccolta di gioco pubblico on line, accertata sulla base: del complesso degli elementi esteriori caratterizzanti le apparecchiature in questione, della documentazione acquisita e della condotta complessiva dell’esercente (se in rapporto strutturale e strumentale con l’attività del cliente/giocatore), procederanno ad inoltrare alla Procura della Repubblica competente per territorio, l’informativa di reato per violazione delle disposizioni recate dalla legge 13 dicembre 1989, n.401 art. 4, richiedendo altresì l’intervento della Guardia di Finanza ai fini del sequestro penale delle apparecchiature in questione.
2) in caso di presenza presso esercizi pubblici di apparecchiature multifunzioni finalizzate, come da dichiarazione del titolare dell’esercizio o, in sua assenza, di altro soggetto presente responsabile dell’attività, all’effettuazione di giochi cc.dd. promozionali, ai sensi della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, n. 2000/31/CE, procederanno a valutare l’esistenza dei requisiti e l’adempimento delle prescrizioni indicate dalla Direttiva n. 2000/31/CE e dal legislatore nazionale nel D.P.R. n.430 del 26 ottobre 2001. Nelle ipotesi in cui venga accertata la mancanza dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, inoltreranno immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per l’irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera o) del decreto legge del 28 aprile 2009 n.39, convertito con modificazioni con legge del 24 giugno 2009 n.77. Qualora, in contrasto con la dichiarazione del titolare dell’esercizio o, in sua assenza, di altro soggetto presente responsabile dell’attività, venga altresì accertata la mancanza di reali scopi promozionali nelle attività poste in essere attraverso le apparecchiature in questione, in quanto finalizzate ad eludere il monopolio statale dei giochi, procederanno analogamente al punto 1, provvedendo all’inoltro,alla Procura della Repubblica competente per territorio, dell’informativa di reato per violazione delle disposizioni recate dalla legge 13 dicembre 1989, 401 art. 4, richiedendo altresì l’intervento della Guardia di Finanza ai fini del sequestro penale delle apparecchiature in questione.
Il DIRETTORE CENTRALE
Fabio Carducci
******************
Comma 923 della Legge di stabilità 2016
923. Ferma restando l’applicazione del-l’articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell’articolo 7, comma 3- quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell’esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell’apparecchio. Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell’ipo-tesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipolo-gia di apparecchi situati in esercizi pub-blici idonei a consentire la connessione te-lematica al web. Il titolare della piatta-forma dei giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000. Le sanzioni sono irrogate dall’ufficio dell’Agenzia delle do-gane e dei monopoli – area monopoli, ter-ritorialmente competente; per i soggetti con sede all’estero è competente l’ufficio dei monopoli del Lazio.
Il problema è che se si commette un attività illecita, si rischia grosso, e di sicuro non vorrei mai giocarmi la mia attività per un attività che dovrebbe essere secondaria.
Quindi secondo te, Scommettitore Siracusano, quello che mi permetterebbe di fare Replatz, rimanendo nella legalità cosa sarebbe?! Quale attività potrei svolgere?!
Secondo la tua opinione, aprire un corner scommesse sarebbe la soluzione migliore?!
Ma che costi sono previsti?!
Grazie mille
- scommettitore siracusano
- Arsenico

- Messaggi: 4645
- Iscritto il: 05/01/2015 - 17:53
- Località: Siracusa
- Contatta:
Re: Affiliazione di un PVR (punto vendita ricarica) Replatz
Messaggioda scommettitore siracusano » 17/04/2017 - 11:02
Secondo uno studio presentato, alla Fiera Enada di Rimini, da MAG per Obiettvo 2016, OGGI (e non qualche anno fa) le agenzie di scommesse, mediamente, sono tutte passive.
Quindi, la tua domanda è posta male.
Molte agenzie anche di storici Concessionari AAMS, per sopravvirere hanno i SOTTOBANCHI COM, e spesso anche i book fanno finta di non vedere perchè l'alternativa sarebbe la loro chiusura; ma ciò non toglie che se lo beccano, è il GESTORE CHE PAGHERA' PER GLI ILLECITI COMMESSI. Dimostrare che il concessionario ne fosse consapevole e consenziente, è quasi impossibile. Per questo ti dico che certe cose dovrebbero essere scritte in modo ufficiale, e non dette verbalmente o in messaggi privati
Io, di sottobanchi, non ne ho mai avuti e mai ne avrò. E lka Sisal mi impone di non dare la password del WI-FI ai miei clienti. Figriamoci se metto loro PC a disposizione
Fatta questa premessa, nel mio commento precedente ti ho messo al corrente delle LEGGI e DELLE NORME VIGENTI; se te ne risultano altre, sarei felice che li pubblicassi. Altra cosa sono eventuali e singole assoluzioni penali con la motivazione "il fatto non sussiste" che equivale a tutt'altro che sia LECITO.
- scommettitore siracusano
- Arsenico

- Messaggi: 4645
- Iscritto il: 05/01/2015 - 17:53
- Località: Siracusa
- Contatta:
Re: Affiliazione di un PVR (punto vendita ricarica) Replatz
Messaggioda scommettitore siracusano » 17/04/2017 - 11:14
Ricordo, come sempre, che è preferibile fare la segnalazione mediante POSTA CERTIFICATA, con la propria posta certificata a:
monopoli.scommessegst@pec.aams.it
indicando, l'indirizzo esatto del negozio in cui si presume che si commettano gli illeciti, l'insegna, e se possibile una fotocopia di una scommessa illecita.
La sede dei Monopoli di Roma, poi, farà la segnalazione alle sedi regionali competenti, che invieranno gli ispettori.
In alternativa la segnalazione ai comandi provinciali della GdF.
Re: Affiliazione di un PVR (punto vendita ricarica) Replatz
Messaggioda maury88 » 17/04/2017 - 13:28
Chiudo quì il mio intervento, ormai questo non è più un forum, ma una bacheca personale di scommettitore siracusano, non c'è più la partecipazione e lo scambio di opinioni con gli altri utenti che c'era una volta, qualsiasi thread aperto ha un intervento suo, post lunghissimi fatti di leggi e supercazzole da paladino della giustizia che hanno stufato tutti. Ho seguito il forum per anni, ho avuto ced e pvr, ho sempre partecipato alle discussioni con gli altri colleghi, ma ora il forum non ha più alcun senso.
Buona giornata
- scommettitore siracusano
- Arsenico

- Messaggi: 4645
- Iscritto il: 05/01/2015 - 17:53
- Località: Siracusa
- Contatta:
Re: Affiliazione di un PVR (punto vendita ricarica) Replatz
Messaggioda scommettitore siracusano » 17/04/2017 - 15:12
maury88 ha scritto:La proposta commerciale di Replatz è assolutamente in linea con le normative, sarebbero loro i primi a rischiare le concessioni!!! Contattali, ti daranno tutte le info di cui necessiti.
Chiudo quì il mio intervento, ormai questo non è più un forum, ma una bacheca personale di scommettitore siracusano, non c'è più la partecipazione e lo scambio di opinioni con gli altri utenti che c'era una volta, qualsiasi thread aperto ha un intervento suo, post lunghissimi fatti di leggi e supercazzole da paladino della giustizia che hanno stufato tutti. Ho seguito il forum per anni, ho avuto ced e pvr, ho sempre partecipato alle discussioni con gli altri colleghi, ma ora il forum non ha più alcun senso.
Buona giornata
Tutti possono dire la sua, nessuno lo vieta. Solo che però io posto i documenti ufficiali, invece di parole al vento. Fate altrettanto se vi sentite in regola. Chi mi dice che tu sei effettivamente della società che dici? ....... Potresti essere anche un emissario della concorrenza per danneggiarla.
Questa è la mia email, e se qualcuno è interessato a darmi chiarimenti, in modo ufficiale, può farlo benissimo:
riccardo.calantropio@libero.it
Ovviamente poi li girerò ai Monopoli di Stato e alla Guardia di finanza.
Ci saranno i tribunali appositi a giudicare, io do la mia interpretazione, e a difesa di chi rispetta le leggi e le norme vigenti.
- scommettitore siracusano
- Arsenico

- Messaggi: 4645
- Iscritto il: 05/01/2015 - 17:53
- Località: Siracusa
- Contatta:
Re: Affiliazione di un PVR (punto vendita ricarica) Replatz
Messaggioda scommettitore siracusano » 17/04/2017 - 16:16
Nelle regole del FORUM, in alto, c'è scritto:
Questa sezione non è un mercato. Gli obiettivi primari sono: a) raccogliere informazioni attendibili sul tema raccolta del gioco sul territorio attraverso CTD/CED, PVR, corner, agenzie etc. etc. b) approfondire i temi più importanti, gli aspetti legali e regolamentari del settore.
Solo che per i normali lettori è difficile capire chi ha degli interessi personali per fare certe affermazioni; e prima era solo come un Talk Show televisivo politico, in cui ognuno diceva la sua (per la sua parte politica o per i suoi interessi personali), e lo spettatore veniva influenzato più per sentimento che per razionalità. Grillo spesso dice "giudicate con la pancia"
Da qualche tempo, invece, cerco di indirizzare il dibattito in modo più logico-razionale, lasciando poco spazio alla dialettica tipica degli avvocati di parte; e il tutto a beneficio dei lettori meno esperti che possono vagliare nel dettaglio le tesi contrapposte, anche alla luce di documentazioni ufficiali.
Certo, in molti hanno capito che un "divergent" come me è difficile da battere dialetticamente, in un forum pubblico, con le sole parole, perché trova immediatamente il modo per mettere alle strette l'interlocutore, circoscrivendo il singolo dettaglio. Da qui intervengono meno, mentre il numero di richieste di chiarimento dei singoli utenti per tutte le problematiche restano in numero pressoché uguali al passato.
Re: Affiliazione di un PVR (punto vendita ricarica) Replatz
Messaggioda Chopper11 » 18/04/2017 - 10:33
scommettitore siracusano ha scritto:Premetto che:
Secondo uno studio presentato, alla Fiera Enada di Rimini, da MAG per Obiettvo 2016, OGGI (e non qualche anno fa) le agenzie di scommesse, mediamente, sono tutte passive.
Quindi, la tua domanda è posta male.![]()
Molte agenzie anche di storici Concessionari AAMS, per sopravvirere hanno i SOTTOBANCHI COM, e spesso anche i book fanno finta di non vedere perchè l'alternativa sarebbe la loro chiusura; ma ciò non toglie che se lo beccano, è il GESTORE CHE PAGHERA' PER GLI ILLECITI COMMESSI. Dimostrare che il concessionario ne fosse consapevole e consenziente, è quasi impossibile. Per questo ti dico che certe cose dovrebbero essere scritte in modo ufficiale, e non dette verbalmente o in messaggi privati![]()
Io, di sottobanchi, non ne ho mai avuti e mai ne avrò. E lka Sisal mi impone di non dare la password del WI-FI ai miei clienti. Figriamoci se metto loro PC a disposizione![]()
Fatta questa premessa, nel mio commento precedente ti ho messo al corrente delle LEGGI e DELLE NORME VIGENTI; se te ne risultano altre, sarei felice che li pubblicassi. Altra cosa sono eventuali e singole assoluzioni penali con la motivazione "il fatto non sussiste" che equivale a tutt'altro che sia LECITO.
Scusami Scommettitore Siracusano, essendo ignorante su questo argomento, volevo solo avere dettagli sull'attività svolta dai servizi di Replatz. Per un neofita come me le differenze non si capiscono, anche se mi hai messo tutta la legge.
- scommettitore siracusano
- Arsenico

- Messaggi: 4645
- Iscritto il: 05/01/2015 - 17:53
- Località: Siracusa
- Contatta:
Re: Affiliazione di un PVR (punto vendita ricarica) Replatz
Messaggioda scommettitore siracusano » 18/04/2017 - 16:27
Circolare AAMS sull’uso dei PC – Balduzzi – Comma 923
Decreto Balduzzi, art. 7 comma 3-quater
Fatte salve le sansioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di gioco con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione presso QUALSIASI ESERCIZIO PUBBLICO, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messi a disposizione dei concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
Mi sembra che nella lingua italiana, ma sono già state comminate migliaia di multe dalle autorità competenti (in base all'ultima legge di stabilità, che ha bypassato i tribunali penali che spesso assolvevano), che nessun gestore di alcun tipo, neanche io che ho un negozio SISAL per il RETAIL (scommesse da banco e il Tulps 88) può mettere a disposizione della clientela ALCUNA APPARECCHIATURA (compresi TOTEM e PC) che consenta di giocare sulle piattaforme ON LINE. Praticamente non possono fare NULLA, se non aprire conti, fare ricariche ed effettuare pagamenti delle vincite fatte in ON LINE fino all'importo di 999,99 euro la settimana e solo dietro mandato autorizzato anche da SOGEI.
Quasi sempre controllano la cronologia dei pc, per verificare se si sono collegati a piattaforme di giochi ON LINE. In questi casi, il verbale di contestazione è sicuro al 100%.
Se qualche avvocato o book la interpreta in modo differente è pregato di pubblicare la sua interpretazione. E' inutile inventare sotterfugi vari, confondendo le idee. La legge è questa e i tribunali interpreteranno questa legge.
C'è da dire che da anni sono in ottimi rapporti con alcuni funzionari dei Monopoli della sede staccata di Siracusa, e la cosa che li ha sorpreso di più negli ultimi anni, è che i gestori, nella maggior parte dei casi, venivano deliberatamente ingannati (da master e book) sui rischi che correvano, o nella migliore delle ipotesi, venivano loro nascoste alcune leggi; ma come sempre le spiegazioni erano verbali e mai scritte.
Un consiglio: lascia come ho fatto io, una tua email e vedi che cosa ti diranno; e poi la pubblichi qui. Non ti accontentare di contatti telefonici verbali
Non si potrebbe pubblicare per la privacy, tranne se contiene informazioni non vere, atte a carpire la buona fede.
Re: Affiliazione di un PVR (punto vendita ricarica) Replatz
Messaggioda Chopper11 » 18/04/2017 - 18:29
Ora voglio proprio vedere come mi risponderanno alla mail, poi vi rigiro tutto qui...
Torna a “CTD/CED, Internet Point & Punti Remoti”
- Bookmaker
- Bookmaker in generale & sistemi di pagamento
- Referti errati dei bookmaker italiani
- PostePay e Bancoposta
- Betfair
- Bet365
- Bwin
- Sisal Matchpoint
- Betway
- Eurobet
- Unibet
- Goldbet
- Totosì
- Better
- Betclic
- Snai
- Giocodigitale
- Titan
- William Hill
- Betflag
- Marathonbet
- 888Sport
- SkyBet/BetStars
- Bookmaker senza concessione AMD/AAMS
- GazzaBet (chiuso)
- 10Bet e Betrally
- Victor Chandler (Betvictor)
- Pinnacle
- Bet-at-Home
- Expekt
- Betoddoreven (chiuso)
- Betdirect (chiuso)
- Globet (chiuso)
- Sportingbet
- Gewinbet (chiuso)
- Gamebookers/Partybets
- Bet1128 ex Paradisebet (chiuso)
- Ciaobet (chiuso)
- Interwetten
- Mansion
- Blue Square (chiuso)
- Supporterbet (chiuso)
- 188bet
- Canbet/IASbet (chiusi)
- Stan James (chiuso)
- Betsson
- WBEX (chiuso)
- Ladbrokes
- Sbobet
- Misterbet (chiuso)
- Mediabet.com (chiuso)
- Centrebet (chiuso)
- 1bet
- Tipico
- Nordicbet
- Betdaq
- Dafabet
- Matchbook
- 1XBET
- Intralot (chiuso)
- PaddyPower.it (chiuso)
- 21bet.com (sospeso/chiuso)
- Oscuramento - archivio
- Scommesse sportive
- Pronostici Tennis Betting | Scommesse
- Scommesse e pronostici Ippica
- Pronostici e Scommesse Formula 1, MotoGP
- Scommesse Sport Americani | Basket, Football, Baseball
- Pronostici Basket & Volley | Scommesse
- Scommesse sul Ciclismo
- Pronostici Giro d'Italia | quote e scommesse
- Hockey su ghiaccio & Sport Invernali
- Pronostici altri sport (Rugby, Golf, Vela, MMA)
- Pronostici e scommesse calcio
- Pronostici Champions League | Europa League | Qualificazioni
- Pronostici Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, Coppe | Calcio Italia
- Mondiali 2026
- Pronostici Premier League | Gran Bretagna & Irlanda
- Pronostici Spagna & Portogallo | La Liga, Primeira Liga
- Russia, Est Europa e Turchia
- Germania, Svizzera, Austria
- Francia, Olanda, Belgio
- Grecia, Malta, Cipro
- Pronostici calcio scandinavo e Nord Europa
- Asia & Oceania
- Pronostici calcio sudamericano & CONCACAF
- Pronostici calcio africano
- Archivio Mondiali/Europei
- Mondiali Germania 2006
- Europei Austria/Svizzera 2008
- Mondiali South Africa 2010
- Europei Polonia/Ucraina 2012
- Confederations Cup 2013
- Mondiali Brasile 2014
- Fase a gironi
- Copa America 2016
- Europei Francia 2016
- Pronostici Confederations Cup 2017 | Scommesse
- Scommesse Mondiali Russia 2018
- Copa America 2019
- Copa America 2021 (Brasile)
- Euro 2020 (giugno-luglio 2021)
- Mondiali Qatar 2022
- Copa America 2024
- Europei Germania 2024
- Generale
- Discussioni generiche
- Scommesse Speciali (No Sport)
- TV & Radio
- Scommesse Finanziarie
- Poker Online
- Tornei Infobetting
- Fantafootball
- Cipsters
- Gestione scommesse, lavoro & tecnologia
- CTD/CED, Internet Point & Punti Remoti
- Betting Strategy | Sistemi scommesse
- Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
- Mobile Betting
- Out Topic
- Free Zone (sez. TheSaint1530)
- Archivio Raduni & Cene
- Service Forum
- Archivio Forum storici
- Hattrick Infobetting
- Bookmaker: Il forum analitico
- Betting Survivors
- Archivio Olimpiadi
- Olimpiadi Invernali 2010
- Olimpiadi Invernali 2006
- Olimpiadi 2004
- Olimpiadi 2008
- Olimpiadi 2012
- Pronostici e Scommesse Olimpiadi RIO 2016
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti








