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Consiglio di Stato su ricorso straordinario BetN1: “Necessaria concessione anche per raccolta telematica”
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Consiglio di Stato su ricorso straordinario BetN1: “Necessaria concessione anche per raccolta telematica”
Messaggioda scommettitore siracusano » 15/11/2016 - 14:26
Scommesse. Consiglio di Stato su ricorso straordinario : “Necessaria concessione anche per raccolta telematica”
15 novembre 2016 - 12:18
http://www.jamma.tv/diritto/scommesse-c ... tica-90455
(Jamma) Il Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero degli Interni, ha espresso il parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla società Sogno di Tolosa Ltd contro il Ministero dell’Interno – Questura di Potenza, avverso diniego d’autorizzazione all’espletamento d’intermediazione telematica nel settore della raccolta di scommesse.
Con ricorso straordinario, recante anche istanza cautelare, notificato il 16 marzo 2016 (data di spedizione) la società Sogno di Tolosa Ltd (Bookmaker con sede in Malta), il signor Alan Attard (legale rappresentante pro tempore della suddetta società), il signor Arleo Gerardo (in qualità di titolare d’omonima impresa individuale, “sportello virtuale” affiliato alla suddetta società Sogno di Tolosa) hanno impugnato le determinazioni ministeriali di rigetto dell’istanza presentata dal signor Arleo per ottenere il rilascio di autorizzazione di pubblica sicurezza per l’esercizio dell’attività di “intermediazione telematica” nel settore delle scommesse.
La Sezione consultiva condivide, anche ai fini di una definitiva pronuncia sul presente ricorso straordinario, gli assunti resi in sede cautelare dalla Sezione giuridizionale.
In particolare il Consiglio di Stato – Sezione Terza, con ordinanza n. 5565/2014, resa su appello cautelare avverso ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 298/2014, ha avuto modo di rilevare, tra l’altro:
– la necessità della previa concessione, rispetto all’autorizzazione di pubblica sicurezza, anche per l’intermediatore della raccolta telematica del gioco, affinché questo sia lecito;
– che il sistema concessorio-autorizzativo imposto dall’ordinamento nazionale non è in contrasto con quello dell’Unione europea, come più volte ha confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione.
Di seguito il testo integrale del parere
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 21 settembre 2016
NUMERO AFFARE 01295/2016
OGGETTO:
Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla società Sogno di Tolosa Ltd, dal signor Alan Attard (legale rappresentante pro tempore della suddetta società) e dal signor Arleo Gerardo contro il Ministero dell’Interno – Questura di Potenza, avverso diniego d’autorizzazione all’espletamento d’intermediazione telematica nel settore della raccolta di scommesse.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
Con ricorso straordinario, recante anche istanza cautelare, notificato il 16 marzo 2016 (data di spedizione) la società Sogno di Tolosa Ltd (Bookmaker con sede in Malta), il signor Alan Attard (legale rappresentante pro tempore della suddetta società), il signor Arleo Gerardo (in qualità di titolare d’omonima impresa individuale, “sportello virtuale” affiliato alla suddetta società Sogno di Tolosa) hanno impugnato le determinazioni ministeriali di rigetto dell’istanza presentata dal signor Arleo per ottenere il rilascio di autorizzazione di pubblica sicurezza per l’esercizio dell’attività di “intermediazione telematica” nel settore delle scommesse.
Segnatamente sono impugnati; 1) il provvedimento della Prefettura di Potenza prot. n. 0049553 del 5 novembre 2015, notificato al signor Arleo il 17 novembre 2015 – che ha respinto il ricorso gerarchico Arleo avverso il provvedimento della Questura di Potenza prot. n.81/15/Cat. 11E/Div. P.A.S.I. del 27 agosto 2015 che aveva a sua volta respinto l’istanza presentata dal signor Arleo in qualità di titolare della omonima impresa individuale per ottenere il rilascio di autorizzazione di pubblica sicurezza per l’esercizio dell’attività di “intermediazione telematica” nel settore delle scommesse; 2) il citato provvedimento questorile di rigetto prot. n.81/15/Cat. 11E/Div. P.A.S.I. del 27 agosto 2015.
Il diniego questorile, confermato dal prefetto nella decisione sul ricorso gerarchico, è stato preceduto da preavviso di rigetto cui il ricorrente Arleo ha fornito controdeduzioni; ed è fondato – richiamando la normativa comunitaria e nazionale (in particolare, con riferimento alla normativa nazionale, gli articoli 88 e 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), pronunce della Corte di giustizia europea, della giustizia amministrativa italiana e le circolari ministeriali in materia – sulle seguenti considerazioni:
1) assenza di documentazione necessaria, nonostante fosse stata richiesta (concessione o autorizzazione governativa al signor Arleo Gerardo e/o alla società Sogno di Tolosa; l’autorizzazione rilasciata dalle autorità maltesi alla società Sogno di Tolosa; generalità dell’amministratore della suddetta società; generalità di entrambi i contraenti dell’accordo intercorso tra la società Sogno di Tolosa e il richiedente signor Arleo Gerardo; tipologie di scommesse oggetto dell’incarico ricevuto; concrete modalità con cui avrebbe dovuto svolgersi il servizio; certificato di agibilità e conformità alla loro destinazione d’uso dei locali indicati dal signor Arleo Gerardo);
2) la licenza per l’esercizio delle scommesse, in base alla normativa vigente, può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse; nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione/autorizzazione.
Il ricorso reca sei ordini di censure.
Il Ministero riferente ha espresso l’avviso che il ricorso debba essere respinto.
Considerato:
La ricorrente società Sogno di Tolosa risulta aver proposto avverso provvedimenti analoghi a quelli oggetto del presente ricorso straordinario numerosi altri ricorsi giurisdizionali respinti in sede cautelare, anche in appello, e anche con ordinanze recanti adeguata motivazione sui profili di merito dei relativi ricorsi.
In particolare questo Consiglio di Stato – Sezione Terza, con ordinanza n. 5565/2014, resa su appello cautelare avverso ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 298/2014, ha avuto modo di rilevare, tra l’altro:
– la necessità della previa concessione, rispetto all’autorizzazione di pubblica sicurezza, anche per l’intermediatore della raccolta telematica del gioco, affinché questo sia lecito;
– che il sistema concessorio-autorizzativo imposto dall’ordinamento nazionale non è in contrasto con quello dell’Unione europea, come più volte ha confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione.
Questa Sezione consultiva condivide, anche ai fini di una definitiva pronuncia sul presente ricorso straordinario, gli assunti resi in sede cautelare dalla Sezione giuridizionale.
Né, con riferimento alle ulteriori censure del presente ricorso, i provvedimenti impugnati, adeguatamente motivati e rispettosi, come sopra esposto, della partecipazione procedimentale degli istanti, risultano viziati da difetto di motivazione, di istruttoria e di garanzie procedimentali.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli
15 novembre 2016 - 12:18
http://www.jamma.tv/diritto/scommesse-c ... tica-90455
(Jamma) Il Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero degli Interni, ha espresso il parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla società Sogno di Tolosa Ltd contro il Ministero dell’Interno – Questura di Potenza, avverso diniego d’autorizzazione all’espletamento d’intermediazione telematica nel settore della raccolta di scommesse.
Con ricorso straordinario, recante anche istanza cautelare, notificato il 16 marzo 2016 (data di spedizione) la società Sogno di Tolosa Ltd (Bookmaker con sede in Malta), il signor Alan Attard (legale rappresentante pro tempore della suddetta società), il signor Arleo Gerardo (in qualità di titolare d’omonima impresa individuale, “sportello virtuale” affiliato alla suddetta società Sogno di Tolosa) hanno impugnato le determinazioni ministeriali di rigetto dell’istanza presentata dal signor Arleo per ottenere il rilascio di autorizzazione di pubblica sicurezza per l’esercizio dell’attività di “intermediazione telematica” nel settore delle scommesse.
La Sezione consultiva condivide, anche ai fini di una definitiva pronuncia sul presente ricorso straordinario, gli assunti resi in sede cautelare dalla Sezione giuridizionale.
In particolare il Consiglio di Stato – Sezione Terza, con ordinanza n. 5565/2014, resa su appello cautelare avverso ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 298/2014, ha avuto modo di rilevare, tra l’altro:
– la necessità della previa concessione, rispetto all’autorizzazione di pubblica sicurezza, anche per l’intermediatore della raccolta telematica del gioco, affinché questo sia lecito;
– che il sistema concessorio-autorizzativo imposto dall’ordinamento nazionale non è in contrasto con quello dell’Unione europea, come più volte ha confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione.
Di seguito il testo integrale del parere
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 21 settembre 2016
NUMERO AFFARE 01295/2016
OGGETTO:
Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla società Sogno di Tolosa Ltd, dal signor Alan Attard (legale rappresentante pro tempore della suddetta società) e dal signor Arleo Gerardo contro il Ministero dell’Interno – Questura di Potenza, avverso diniego d’autorizzazione all’espletamento d’intermediazione telematica nel settore della raccolta di scommesse.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.
Premesso:
Con ricorso straordinario, recante anche istanza cautelare, notificato il 16 marzo 2016 (data di spedizione) la società Sogno di Tolosa Ltd (Bookmaker con sede in Malta), il signor Alan Attard (legale rappresentante pro tempore della suddetta società), il signor Arleo Gerardo (in qualità di titolare d’omonima impresa individuale, “sportello virtuale” affiliato alla suddetta società Sogno di Tolosa) hanno impugnato le determinazioni ministeriali di rigetto dell’istanza presentata dal signor Arleo per ottenere il rilascio di autorizzazione di pubblica sicurezza per l’esercizio dell’attività di “intermediazione telematica” nel settore delle scommesse.
Segnatamente sono impugnati; 1) il provvedimento della Prefettura di Potenza prot. n. 0049553 del 5 novembre 2015, notificato al signor Arleo il 17 novembre 2015 – che ha respinto il ricorso gerarchico Arleo avverso il provvedimento della Questura di Potenza prot. n.81/15/Cat. 11E/Div. P.A.S.I. del 27 agosto 2015 che aveva a sua volta respinto l’istanza presentata dal signor Arleo in qualità di titolare della omonima impresa individuale per ottenere il rilascio di autorizzazione di pubblica sicurezza per l’esercizio dell’attività di “intermediazione telematica” nel settore delle scommesse; 2) il citato provvedimento questorile di rigetto prot. n.81/15/Cat. 11E/Div. P.A.S.I. del 27 agosto 2015.
Il diniego questorile, confermato dal prefetto nella decisione sul ricorso gerarchico, è stato preceduto da preavviso di rigetto cui il ricorrente Arleo ha fornito controdeduzioni; ed è fondato – richiamando la normativa comunitaria e nazionale (in particolare, con riferimento alla normativa nazionale, gli articoli 88 e 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), pronunce della Corte di giustizia europea, della giustizia amministrativa italiana e le circolari ministeriali in materia – sulle seguenti considerazioni:
1) assenza di documentazione necessaria, nonostante fosse stata richiesta (concessione o autorizzazione governativa al signor Arleo Gerardo e/o alla società Sogno di Tolosa; l’autorizzazione rilasciata dalle autorità maltesi alla società Sogno di Tolosa; generalità dell’amministratore della suddetta società; generalità di entrambi i contraenti dell’accordo intercorso tra la società Sogno di Tolosa e il richiedente signor Arleo Gerardo; tipologie di scommesse oggetto dell’incarico ricevuto; concrete modalità con cui avrebbe dovuto svolgersi il servizio; certificato di agibilità e conformità alla loro destinazione d’uso dei locali indicati dal signor Arleo Gerardo);
2) la licenza per l’esercizio delle scommesse, in base alla normativa vigente, può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse; nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione/autorizzazione.
Il ricorso reca sei ordini di censure.
Il Ministero riferente ha espresso l’avviso che il ricorso debba essere respinto.
Considerato:
La ricorrente società Sogno di Tolosa risulta aver proposto avverso provvedimenti analoghi a quelli oggetto del presente ricorso straordinario numerosi altri ricorsi giurisdizionali respinti in sede cautelare, anche in appello, e anche con ordinanze recanti adeguata motivazione sui profili di merito dei relativi ricorsi.
In particolare questo Consiglio di Stato – Sezione Terza, con ordinanza n. 5565/2014, resa su appello cautelare avverso ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 298/2014, ha avuto modo di rilevare, tra l’altro:
– la necessità della previa concessione, rispetto all’autorizzazione di pubblica sicurezza, anche per l’intermediatore della raccolta telematica del gioco, affinché questo sia lecito;
– che il sistema concessorio-autorizzativo imposto dall’ordinamento nazionale non è in contrasto con quello dell’Unione europea, come più volte ha confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione.
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Né, con riferimento alle ulteriori censure del presente ricorso, i provvedimenti impugnati, adeguatamente motivati e rispettosi, come sopra esposto, della partecipazione procedimentale degli istanti, risultano viziati da difetto di motivazione, di istruttoria e di garanzie procedimentali.
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La pluralità e il confronto delle corrette informazioni è alla base di ogni civile convivenza in una comunità democratica.
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Re: Consiglio di Stato su ricorso straordinario BetN1: “Necessaria concessione anche per raccolta telematica”
Messaggioda scommettitore siracusano » 15/11/2016 - 18:23
Mai conosciuto un avvocato simile. Nonostante abbia collezionato una serie ininterrotta di sentenze sfavorevoli di tutti i tipi, ancora presume. Mah
Forse qualcuno dovrebbe spiegarle che in uno stato di diritto non valgono le opinioni degli avvocati (quasi sempre di parte), ma le sentenze.
http://www.agimeg.it/scommesse-avv-parr ... legittime/
Il fatto grave è che, come sempre, i guai li passono i CTD.
Forse qualcuno dovrebbe spiegarle che in uno stato di diritto non valgono le opinioni degli avvocati (quasi sempre di parte), ma le sentenze.
http://www.agimeg.it/scommesse-avv-parr ... legittime/
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- peppebetting
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Re: Consiglio di Stato su ricorso straordinario BetN1: “Necessaria concessione anche per raccolta telematica”
Messaggioda peppebetting » 17/11/2016 - 10:12
Dovresti chiedere almeno scusa della tua arroganza nel dare giudizi su dei professionisti. Secondo me faresti un bagno di umiltà salutare.
Leggi qui se n o n hai letto il post.
http://www.agimeg.it/scommesse-avv-parr ... -le-tasse/
Leggi qui se n o n hai letto il post.
http://www.agimeg.it/scommesse-avv-parr ... -le-tasse/
la libera prestazione dei servizi comprende non solo la libertà del
prestatore di offrire ed effettuare servizi.. ma anche
la libertà di ricevere dei servizi offerti da un
prestatore stabilito in un altro Stato membro..
Punto 55 Sentenza Gambelli
prestatore di offrire ed effettuare servizi.. ma anche
la libertà di ricevere dei servizi offerti da un
prestatore stabilito in un altro Stato membro..
Punto 55 Sentenza Gambelli
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Re: Consiglio di Stato su ricorso straordinario BetN1: “Necessaria concessione anche per raccolta telematica”
Messaggioda scommettitore siracusano » 17/11/2016 - 12:31
peppebetting ha scritto:Dovresti chiedere almeno scusa della tua arroganza nel dare giudizi su dei professionisti. Secondo me faresti un bagno di umiltà salutare.
Leggi qui se n o n hai letto il post.
http://www.agimeg.it/scommesse-avv-parr ... -le-tasse/
Devi fare distinzione tra sentenze del TAR e del CONSIGLIO DI STATO, e sentenze penali, in cui spesso assolvano per svariati motivi anche gestori di molti book COM e di PVR; ma forse non comprendi la differenza.
La pluralità e il confronto delle corrette informazioni è alla base di ogni civile convivenza in una comunità democratica.
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