923. Ferma restando l’applicazione del-l’articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell’articolo 7, comma 3- quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell’esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell’apparecchio. Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell’ipo-tesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipolo-gia di apparecchi situati in esercizi pub-blici idonei a consentire la connessione te-lematica al web. Il titolare della piatta-forma dei giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000. Le sanzioni sono irrogate dall’ufficio dell’Agenzia delle do-gane e dei monopoli – area monopoli, ter-ritorialmente competente; per i soggetti con sede all’estero è competente l’ufficio dei monopoli del Lazio.
gli ho prospettato che in assenza di una simile norma, i piccoli concessionari per i bandi per il terrestre avrebbero potuto invocare al Tar, al Consiglio di Stato e alla CJEU una concreta discriminazione.
In Italia vige un doppio sistema concessorio, quello per il terrestre e quello per il "Gioco a Distanza", e sono del tutto indipendenti, ovvero ogni concessionario può scegliere di partecipare ad entrambi o solo a uno dei due.
Ci sono ancora dei piccoli concessionari, come lo ero io, che hanno solo alcuni diritti e parteciperanno solo per alcuni diritti per il terrestre. Se si consentisse che nei locali di scommesse si possono giocare sia le scommesse da banco e sia l'on line, è ovvio che i grandi concessionari sarebbero avvantaggiati rispetto ai piccoli, per le SINERGIE della MULTICANALITA' (Gli stessi clienti nei loro locali troverebbero più opportunità di gioco)
E questo può essere un concreto motivo di discriminazione, di cui, a mio avviso, si deve tener conto.







