advocatus ha scritto:Porfirio670, sembra che tu abbia poche idee, ma confuse.
Se si partisse dal tuo presupposto che tutti sono maggiorenni, non avrebbe senso il reato di istigazione a delinquere. Ha senso proprio perchè alcune persone sono più influenzabili di altre
L'istigazione a delinquere è un reato previsto dall'art. 414 del vigente codice penale italiano: "chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione". L'art. 115 del codice, ci dice che l'istigazione a delinquere, se non è accolta e seguita dalla commissione del reato, porta alla non punibilità dell'istigato. Affinché il fatto di istigare a delinquere sia penalmente rilevante, deve sussistere pubblicità nel comportamento di chi istiga. Se sussiste detta pubblicità, il fatto di istigare a delinquere diviene penalmente rilevante, anche se non è seguito dalla commissione del reato. Le pene previste dall'art. 414, sono le seguenti:
la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti.
la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita al punto 1. Alla pena stabilita nel primo punto soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La particolarità della punizione della condotta di istigazione sta nella possibilità per l'istigato di accogliere o meno la stessa istigazione; se viene accolta, colui che commette il reato e l'istigatore concorrono nel reato commesso a titolo di "accordo", come specificato dall'art. 115 del codice penale stesso.
Secondo la Suprema Corte (sentenza n. 40552/2009), "l'elemento oggettivo dell'apologia di uno o più reati punibile ai sensi dell'art. 414, comma terzo c.p., non si identifica nella mera manifestazione del pensiero, diretta a criticare la legislazione o la giurisprudenza o a promuovere l'abolizione della norma incriminatrice o a dare un giudizio favorevole sul movente dell'autore della condotta illecita, ma consiste nella rievocazione pubblica di un episodio criminoso diretta e idonea a provocare la violazione delle norme penali, nel senso che l'azione deve avere la concreta capacità di provocare l'immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo.
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Siccome di idee ne ho poche e confuse, come dici tu, spiegami in che maniera avrei istigato e chi ed a fare cosa ?
Io ho sempre affermato che la legge esiste che le sanzioni esistono e che esistono anche dei punti di vista legali differenti.
Non ho mai detto a nessuno di mettere dei pc nelle proprie attività di pvr, ma ho solo constatato che chi ha ricevuto sanzioni ha presentato ricorso secondo un punto di vista differente ed ho esposto il punto di vista, che non penso sia sanzionabile dato che ci sono dei ricorsi con tanto di motivazioni che dovranno essere approfondite, o no ing ?
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Tutto il resto sono solo vs illazioni










