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Leggi e circolari e sentenze su PVR online di piattaforme .it con licenza aams
Situazione attuale, prospettive, notizie.
Questa sezione non è un mercato. Gli obiettivi primari sono: a) raccogliere informazioni attendibili sul tema raccolta del gioco sul territorio attraverso CTD/CED, PVR, corner, agenzie etc. etc. b) approfondire i temi più importanti, gli aspetti legali e regolamentari del settore.
Potete contattare in privato solo chi lo chiede espressamente, sia che lasci la sua e-mail, o che sia abilitato all'uso dei messaggi privati.
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Ricordate che qui non si parla di online, ma solo di raccolta su territorio.
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Leggi e circolari e sentenze su PVR online di piattaforme .it con licenza aams
Messaggioda Adalberto » 17/06/2016 - 08:45
Buongiorno a tutti,
A fronte dell'attuale normativa desidero conoscere con precisione quali siano le attività lecite (legali) che un PVR ONLINE avente contratto aams per piattaforma .it
Oltre a registrare clienti, verificare documento identità, trasmettere i contratti e ricaricare i conti clienti non mi é chiaro se sia possibile
1. assistere i clienti per insegnargli l'utilizzo della piattaforma
2. dare la possibilità ai clienti di accedere liberamente sul web comprensivo anche dei siti internet di scommesse all'interno del pvr
3. dare la possibilità ai clienti di effettuare scommesse su siti legali con licenza aams dai loro conti personali all'interno del pvr
4. Durante la ricarica dei conti poter effettuare simultaneamente la giocata sul conto personale del cliente (no conto madre)
5. Pagare i clienti finali in denaro scaricando importi dai loro conti personali (no conto madre)
Miraccomando manteniamo il numero dei punti per risposte parziali, rispondere solo basandosi su fonti e legge citandole con chiarezza, non voglio ricevere interpretazioni.
Grazie per l'aiuto
A fronte dell'attuale normativa desidero conoscere con precisione quali siano le attività lecite (legali) che un PVR ONLINE avente contratto aams per piattaforma .it
Oltre a registrare clienti, verificare documento identità, trasmettere i contratti e ricaricare i conti clienti non mi é chiaro se sia possibile
1. assistere i clienti per insegnargli l'utilizzo della piattaforma
2. dare la possibilità ai clienti di accedere liberamente sul web comprensivo anche dei siti internet di scommesse all'interno del pvr
3. dare la possibilità ai clienti di effettuare scommesse su siti legali con licenza aams dai loro conti personali all'interno del pvr
4. Durante la ricarica dei conti poter effettuare simultaneamente la giocata sul conto personale del cliente (no conto madre)
5. Pagare i clienti finali in denaro scaricando importi dai loro conti personali (no conto madre)
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- scommettitore siracusano
- Arsenico

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Re: Leggi e circolari e sentenze su PVR online di piattaforme .it con licenza aams
Messaggioda scommettitore siracusano » 17/06/2016 - 09:22
Fai bene a non volere interpretazioni personali, quasi sempre INTERESSATE, specialmente da parte di master e bookmakers che hanno interesse a commercializzare il più possibile il loro prodotto.
L'unica norma oggi in vigore al riguardo dei PC a disposizione del pubblico è quella pubblicata ieri anche da GiocoNews: "Del resto, la pratica illecita è già stata rilevata ad esempio con la circolare n. 0019453 del 6.3.2014 dei Monopoli sull’uso dei Pc, che aveva già posto l'attenzione sulle pratiche illecite, chiarendo espressamente che "la violazione si concretizza solo nei casi in cui tali strumenti vengano messi a disposizione dei clienti con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco mentre non sussiste alcuna violazione per la messa a disposizione per finalità diverse da quella individuata dalla norma (ad esempio, per consentire la libera navigazione sul web".
Ti posso assicurare che sono attualmente in atto controlli dell'AAMS per verificare proprio le cronologie dei collegamenti a piattaforme WEB in cui si possa giocare e scommettere; e appena li trovano il verbale è certo al 100%.
Ovviamente un PVR non avrebbe alcun interesse a mettere a disposizione della clientela dei PC, se non per farli giocare nelle piattaforme WEB di cui fa le ricariche.
L'unica norma oggi in vigore al riguardo dei PC a disposizione del pubblico è quella pubblicata ieri anche da GiocoNews: "Del resto, la pratica illecita è già stata rilevata ad esempio con la circolare n. 0019453 del 6.3.2014 dei Monopoli sull’uso dei Pc, che aveva già posto l'attenzione sulle pratiche illecite, chiarendo espressamente che "la violazione si concretizza solo nei casi in cui tali strumenti vengano messi a disposizione dei clienti con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco mentre non sussiste alcuna violazione per la messa a disposizione per finalità diverse da quella individuata dalla norma (ad esempio, per consentire la libera navigazione sul web".
Ti posso assicurare che sono attualmente in atto controlli dell'AAMS per verificare proprio le cronologie dei collegamenti a piattaforme WEB in cui si possa giocare e scommettere; e appena li trovano il verbale è certo al 100%.
Ovviamente un PVR non avrebbe alcun interesse a mettere a disposizione della clientela dei PC, se non per farli giocare nelle piattaforme WEB di cui fa le ricariche.
La pluralità e il confronto delle corrette informazioni è alla base di ogni civile convivenza in una comunità democratica.
-
BarSportBetting
- Super Budino

- Messaggi: 41
- Iscritto il: 27/02/2016 - 09:44
Re: Leggi e circolari e sentenze su PVR online di piattaforme .it con licenza aams
Messaggioda BarSportBetting » 17/06/2016 - 09:31
Aggiungerei che tutte le sentenze già emesse si riferiscono a fatti avvenuti prima della Circolare dei Monopoli di Stato del 2014, con l'interpretazione autentica delle norme. Quindi non fanno testo; in quanto una norma non può essere retroattiva.
-
porfirio670
- Allievo Marciatore

- Messaggi: 107
- Iscritto il: 11/07/2016 - 10:37
Re: Leggi e circolari e sentenze su PVR online di piattaforme .it con licenza aams
Messaggioda porfirio670 » 11/07/2016 - 17:10
Adalberto, le cose sono controverse
Leggi le opposizioni che stanno facendo i concessionari on-line ad un verbale della guardia di finanza, non è che perchè hanno fatto una legge questa SIA IN LINEA CON LE NORME DI DIRITTO DI LIBERTA' DELL'INDIVIDUO, poi c'è da dire che dentro i propri locali si può promuovere il gioco altrimenti che stai a guardare i gabbiano, quello che stanno facendo viola molti diritti.
Leggi questo
Oggetto: Verbale di accertamento, contestazione e notificazione e irrogazione di sanzione pecuniaria del x luglio 2016, relativo al controllo effettuato in pari data militari della Guardia di Finanza, appartenenti alla Tenenza di xxxxx, presso l’esercizio commerciale gestito da xxxxxxxxx, sito in xxxxxxxxxx, alla Via xxxxxxxxx xx/xx, con insegna “BAR xxxxxxxxx”.
Memoria difensiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge n. 689/81 e ss. mm. e ii. con richiesta di annullamento della sanzione e archiviazione del procedimento.
Il sottoscritto XXXXXX xxxxxxxx, nato a XXXXX il X settembre 19XX, residente in Xxxxxx alla Via XX xxxx, XX in proprio e nella qualità di titolare della omonima Ditta, con insegna con insegna “BAR XXXXXX”, corrente in XXXX, Via Xxxxxxxxx XX/XX,
Premesso
- che, in data X luglio 2016, militari della Guardia di Finanza, appartenenti alla Tenenza di Xxxxx, a seguito di accesso nell’esercizio commerciale gestito dallo scrivente, sito in Xxxxxx (XX), alla Via Xxxxxxxx XX/XX, con insegna “BAR XXXXXXX” nell’attività di controllo del rispetto delle disposizioni di legge in materia di giochi e scommesse pubblici, nonché del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie in materia di giochi, dopo aver constatato la piena osservanza di tutte le norme e disposizioni di legge e amministrative circa la gestione e tenuta degli apparecchi AWP di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. presenti all’interno del locale suddetto, rinvenivano all’interno dell’esercizio suddetto: “n. X PC (monoblocco case e monitor), marca XXX, dotati di tastiera e mouse, nella disponibilità della clientela per la libera navigazione sul WEB, senza alcun tipo di inibizione ai siti che consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dei concessionari online, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza”;
- che, pertanto, contestavano allo scrivente la violazione della norma di cui all’art. 7 comma 3-quater del DL 13 settembre 2012, n. 158 convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189 e procedevano ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 prevista dall’art. 1, comma 923 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di cui intimavano il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3 ai sensi dell’art. 16, L. n. 689/81, entro il termine di 60 giorni, mediante il modello F24 Accise da riempire secondo le indicazioni specificamente riportate (Doc. 1);
OSSERVATO
- che la riscontrata presenza all’interno del locale di computer a disposizione del pubblico ed a navigazione libera, lungi dall’integrare la violazione del divieto posto dall’art. 7, comma 3-quater del Decreto cd. “Balduzzi”, sanzionata dall’art. 1, comma 923, L. n. 128/2015, è esclusivamente funzionale alla prestazione da parte dello scrivente dell’attività di promozione e diffusione dei giochi pubblici a distanza, nonché di vendita delle ricariche dei conti di gioco per conto del Concessionario XXX XXXXX Srl – (Concessione GAD n. ___). Tale servizio viene svolto in forza di regolare Contratto per l’affidamento delle attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione dei giochi pubblici a distanza per conto del suddetto Concessionario GAD (che si allega in copia – Doc. 2), in conformità alle clausole dello schema di contratto di conto di gioco, allegato alla Convenzione di Concessione e facente parte integrante di quest’ultima, in virtù di quanto previsto dall’art. 5, lett. g) della richiamata Convenzione di concessione;
- che nei locali gestiti dal sottoscritto, oggetto dell’accertamento in contestazione, non si è mai svolta e non si svolge alcuna attività di accettazione o raccolta di scommesse, ma unicamente ed esclusivamente attività di vendita delle ricariche dei conti di gioco e di promozione, pubblicizzazione e diffusione del gioco a distanza per conto del Concessionario Xxxxxx Srl – che opera, tra gli altri, con marchio e canale di raccolta telematica XXXXXX.IT: attività pienamente legittima e consentita dalle richiamate disposizioni convenzionali;
- che, inoltre, la presenza nel locale di computer a navigazione libera a disposizione dei clienti, diversamente da quanto riportato nel verbale in contestazione, risponde a tutte le direttive emanate in merito da ADM ed è conforme alle norme regolamentari ed alle disposizioni legislative applicabili in materia. Come si può evincere anche dal verbale di contestazione, nessuno degli apparecchi in questione presentava caratteristiche tali da poterne determinare l’appartenenza al novero dei cd. Totem, secondo la precisa descrizione tecnico-funzionale desumibile dalla Circolare ADM n. 0019453 del 6/3/2014.
Con la suddetta Circolare, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia il 2 aprile 2014, l’Amministrazione ha, infatti, chiarito che per “Totem e apparecchiature che consentono attività di gioco attraverso connessioni telematiche” il cui utilizzo all’interno degli esercizi commerciali è espressamente vietato, devono intendersi quegli “apparecchi terminali, collegati ad “internet” o funzionanti tramite “intranet” grazie a collegamenti che consentono una navigazione a circuito chiuso, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati ed utilizzati per l’effettuazione di giochi on-line, attraverso la connessione a siti illegali……costituiti da “una struttura dotata di schermo “touch-screen”, tastiera di comando anche virtuale e dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l’inserimento della “smart card” che abilita al gioco sull’apparecchiatura e l’introduzione di banconote per ricaricare la “smart card” utilizzata”.
La richiamata Circolare precisa, altresì, che l’uso di apparecchiature con le caratteristiche sopra descritte all’interno di locali commerciali è ritenuto illegale, a differenza dell’uso e della messa a disposizione dei clienti “di personal computer, tablet p.c., iPad ecc.,” che consentano “la libera navigazione sul web” e, cioè, non siano “bloccati” sulla homepage di un sito di gioco.
Orbene, gli apparecchi posti all’interno del locale gestito dallo scrivente, per caratteristiche tecnico-funzionali, ricadono senza alcun dubbio al di fuori della definizione di Totem e/o apparecchiatura vietata, come esplicitata e chiarita da ADM con la richiamata Circolare.
Una volta chiarito che le “apparecchiature” in discorso rappresentano semplici terminali per la libera navigazione nella rete internet da parte degli avventori, dovrà concludersi che non sussiste alcun profilo di violazione dell’art. 7, comma 3-quater, D.L. n. 152/2012 (c.d. Decreto Balduzzi), ora sanzionato dall’art. 1, comma 923, L. n. 208/2015.
Diversamente da quanto affermato dai Verbalizzanti, tale ultima disposizione non consente in alcun modo di sanzionare la sola messa a disposizione di terminali di accesso alla rete internet, ove questi non impediscano di accedere a siti web rivolti all’offerta di gioco.
Si tratta di un risultato applicativo evidentemente irrazionale e, a ben vedere, contrario all’unico obiettivo sanzionatorio ch’è plausibile immaginare per la ridetta norma del D.L. Balduzzi: ossia quella di ‘colpire’ la diffusione di apparati realmente dedicati alla raccolta di gioco online.
In altri termini, con la norma in discorso si mira a ribadire il divieto di esposizione di c.d. “totem” di gioco, ossia apparati informatici esclusivamente dedicati alla fruizione del gioco online mediante specifici congegni atti ad agevolare la raccolta di gioco (i.e. lettori di smart-card, di sistemi di pagamento, ecc.), tramutandosi in veri e propri apparati per “l’offerta” di gioco al pubblico.
Opinione, quest’ultima, che ha già ricevuto l’espresso avallo da parte della più recente giurisprudenza delle corti penali, già intervenuta in argomento, statuendo che “non vi è alcun divieto, nell’Ordinamento, di utilizzare una postazione pubblica di accesso ad Internet per collegarsi ad una piattaforma di gioco, poiché̀ i vincoli del D.L. 40/2010 e della successiva L. 158/2012 riguardano, evidentemente, postazioni collegate in modo permanente alla piattaforma del concessionario. Un diverso orientamento manifesterebbe evidenti vizi di legittimità̀ costituzionale delle norme richiamate, non potendosi sottacere, peraltro, che l’attuale disciplina della riservatezza dei dati personali impedisce all’esercente di controllare l’attività̀ del cliente durante la navigazione su Internet” (così Decreto GIP Trib. Xxxxx, Dott. Xxxxxx, xx.x.20xx);
- che l’attività svolta dallo scrivente, come sopra delineata e documentata, appare dunque, in assenza di un qualsiasi altro concreto elemento che possa ricondurne l’operatività nel novero delle attività di raccolta ed intermediazione nella raccolta di giochi e scommesse, l’estrinsecazione dell’esercizio di una legittima facoltà economica svolta in virtù delle autorizzazioni amministrative prescritte e del Contratto per l’affidamento delle attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione dei giochi pubblici a distanza per conto del Concessionario GAD People’s Srl (quella di vendita delle ricariche, di promozione, pubblicizzazione e diffusione dei giochi pubblici a distanza);
- che, pertanto, l’accertamento della violazione amministrativa, così come contestato con l’atto in oggetto indicato, risulta frutto di un evidente travisamento dei fatti e delle circostanze rilevanti da parte degli operanti e, in ultima analisi, persino scriminato ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 689/81, in forza del quale “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima”;
- che, stante la interoperabilità delle “apparecchiature” contestate (PC a navigazione libera) e la loro idoneità a svolgere una pluralità di funzioni connesse alla digitalizzazione dei segnali e delle informazioni (così da poter essere utilizzate per fruire di prodotti audiovisivi, per consultare testate giornalistiche, per accedere ad eventuali account di posta elettronica, nonché, se del caso, per accedere al conto di gioco regolarmente attivato presso la piattaforma di un concessionario all’uopo autorizzato) , non sembra necessario far rilevare come esse siano prodotte per svolgere tutte le descritte funzioni senza che il produttore, il distributore o l’utilizzatore possa ab origine differenziare quelle che “consentono l’accesso alle piattaforme di un concessionario” di gioco pubblico, da quelle che, pur svolgendo tutte le funzioni che la “società dell’informazione” ha sviluppato, non consentano detto accesso. Non vi è dubbio, infatti, che tutti gli apparati connessi ad internet che permettano la visione delle pagine web, consentano di accedere alle piattaforme di gioco dei concessionari;
- che, con riferimento ai principi comunitari che regolano l’accesso e l’uso dei servizi ed applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, l’art.1 comma 3 bis della Direttiva 2002/21/CE, recita: “I provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione dev’essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto comunitario, inclusi un’efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti possono di conseguenza essere adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza e del diritto alla privacy. Dev’essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Dev’essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.” La direttiva 2009/140, ha infatti riconosciuto che “Internet è essenziale per l’istruzione e l’esercizio pratico della libertà di espressione e l’accesso all’informazione, qualsiasi restrizione imposta all’esercizio di tali diritti fondamentali dovrebbe essere conforme alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”. In attuazione di tale previsione, una recente novella del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003) ha modificato l’art.3 recependo integralmente la norma comunitaria. Ne consegue, che ogni previsione di limitazioni all’accesso da parte di utenti finali ai servizi ed alle applicazioni messe a disposizione dalla rete di comunicazioni elettroniche deve essere riconosciuto “appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione dev’essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto comunitario, inclusi un’efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo”.
Nel caso del divieto generale posto dall’art. 7, comma 3-quater, della legge 189/12 non sembra possibile rinvenire alcuno dei citati presupposti, atteso che:
- il divieto generalizzato di utilizzo di apparecchiature installate presso esercizi pubblici che consentano l’accesso alle piattaforme di gioco, non sembra poter essere considerato una misura “appropriata” per preservare gli utenti da eventuali ludopatie, posto che l’utente per usufruire dei servizi di gioco può autonomamente effettuare l’acquisto dei giochi e, in ogni caso, accedere alla piattaforma mediante apparecchiature installate in luoghi privati, lontano da qualsiasi controllo umano e, per ciò stesso, da qualsiasi possibilità di aiuto in caso di aiuto/prevenzione sanitaria/psicologica o mediante dispositivi mobili in suo possesso (vedi smartphone, tablet, iPad, laptop ecc.);
- il medesimo divieto non può essere considerato “proporzionato” , considerato che tutte le apparecchiature che permettano la navigazione in internet consentono, per ciò stesso, di accedere alle piattaforme dei concessionari che abbiano legittimamente ottenuto la concessione italiana. Sicché un’applicazione letterale delle disposizioni del Decreto Balduzzi varrebbe a giustificare la rimozione di tutti i computer connessi ad internet che siano installati presso esercizi commerciali, con evidenti ripercussioni sul diritto all’informazione di quei cittadini che di tali apparati si avvalgono, in mancanza di mezzi economici o di infrastrutture che concedano loro un uso casalingo delle apparecchiature;
- parimenti sproporzionata e violativa dei “diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, risulterebbe la implicita previsione di controlli sull’utilizzo delle apparecchiature connesse alla rete da parte del titolare dell’esercizio pubblico o dell’eventuale internet provider, posto che né uno né l’altro, in assenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, possono effettuare controlli ex ante sull’uso del computer connesso ad internet da parte dei propri clienti. A tale riguardo, inoltre, si osserva come, pure il controllo ex post sui dati relativi alla navigazione internet effettuata da un proprio cliente sul PC messo a sua disposizione evidenzi, in mancanza di un espresso preventivo consenso scritto dello stesso cliente, profili di violazione delle disposizioni del Codice della Privacy, posto che le informazioni relative ai siti ed alle pagine internet visitate dal cliente possono contenere dati “sensibili” e, come tali, protetti dalle norme del D.Lgs. 196/2003.
In proposito nelle Conclusioni dell’Avvocato Generale per la causa C-70/10 del 14 aprile 2011, è stato affermato (punto 76) “Il garante europeo della protezione dei dati ha invece avuto occasione di indicare che «il controllo del comportamento degli utenti di Internet, sommato alla raccolta dei loro indirizzi IP, costituisce un’interferenza nel loro diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza» (giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, decisione 29 giugno 2006, Weber e Saravia/Germania, ricorso n. 54934/00, Racc. 2006-XI, e sentenza 1° luglio 2008, Liberty e a./Regno Unito, ricorso n. 58243. Si deve osservare, tuttavia, che queste due cause non riguardano specificamente la raccolta di indirizzi IP su Internet, bensì la sorveglianza sulle telecomunicazioni)”. D’altra parte l’art. 5 della direttiva 2002/58 definisce e garantisce la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. Tale disposizione impone in particolare agli Stati membri di vietare qualsiasi sorveglianza o intercettazione di tali comunicazioni al di fuori dei casi previsti dalla legge conformemente all’art. 15 della detta direttiva. Quest’ultima disposizione consente agli Stati membri di adottare disposizioni legislative volte a limitare la portata del diritto alla riservatezza delle comunicazioni, solo qualora tale limitazione costituisca una misura necessaria per assicurare, in particolare, la ricerca, l’accertamento e il perseguimento dei reati;
- che la Camera dei Deputati della Repubblica ha approvato il 3 novembre 2015 una mozione con cui si : "impegna il governo ad attivare ogni utile iniziativa per la promozione e l'adozione a livello nazionale, europeo e internazionale dei princìpi contenuti nella Dichiarazione adottata il 28 luglio 2015 dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet istituita presso la Camera dei deputati” introducendo nel nostro ordinamento, in termini di “impegno del Governo” al rispetto dei principi contenuti nella Dichiarazione dei diritti di Internet, una serie di parametri e di principi di legalità cui devono ispirarsi le iniziative legislative dell’Organo Esecutivo comunque afferenti ad Internet. Tra questi, uno dei cardini è rappresentato dal principio della cd. “neutralità della rete”, compendiato nell’art. 4 della Dichiarazione il quale recita:
Art. 4.
(Neutralità della rete).
1. Ogni persona ha il diritto che i dati trasmessi e ricevuti in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone.
2. Il diritto ad un accesso neutrale ad Internet nella sua interezza è condizione necessaria per l’effettività dei diritti fondamentali della persona.
Nel caso di specie, quindi, il divieto previsto dal Decreto Balduzzi, ove letteralmente interpretato e applicato, comporterebbe l’esercizio di una “sorveglianza” da parte del titolare dell’esercizio pubblico (rilevato che l’utilizzo di computer in esso non è di per sé violativo di alcuna norma) volta ad accertare se l’utente utilizzi l’apparato per accedere alla piattaforma di gioco di un concessionario espressamente autorizzata, attività che di certo non integra alcun reato. Tale sorveglianza risulterebbe quindi ingiustificata e violativa della riservatezza delle comunicazioni e dei principi della Dichiarazione dei diritti di Internet sopra richiamata;
- che l’art. 7, comma 3-quater, del DL n. 158/12, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 189/12, costituisce ad ogni effetto una vera e propria “regola tecnica” relativa ai servizi della società dell’informazione, secondo la definizione contenuta nella Direttiva 98/34 CE, sostituita recentemente dalla Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015. Come tale, dunque, il progetto della disposizione legislativa in commento (in quanto “Progetto di regola tecnica” secondo le definizioni contenute dalle citate Direttive comunitarie) avrebbe dovuto essere preventivamente notificato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea in conformità e secondo la procedura prescritta. Non risulta, però, che la disposizione di cui al menzionato art. 7, comma 3-quater, della Legge 189/12 sia mai stata notificata alla CE. Ne consegue che, secondo il costante orientamento della Corte di Giustizia Europea (per tutte: Corte di Giustizia, 30 aprile 1996, C-194/94 – CIA Security International; Corte di Giustizia, 26 settembre 2000, C-443/98, Unilever), l’omessa notifica di progetti di regole tecniche da parte dello Stato membro concreta : “un vizio procedurale sostanziale atto a comportare l’inapplicabilità ai singoli delle regole tecniche” per le quali sia stata omessa la notifica ed impone, conseguentemente, al Giudice nazionale investito della controversia la disapplicazione degli atti e dei provvedimenti adottati in contrasto con la direttiva in parola (Corte di Giustizia, 8 settembre 2005, C-303/04 – Lidl Italia; Corte di Giustizia, 8 novembre 2007, C-20/05, Schwibbert);
- che la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con l’atto sopra riportato è ingiusta ed illegittima e merita di essere annullata, giusta quanto sopra esposto.
Tutto quanto premesso il sottoscritto, con la presente Memoria difensiva,
CHIEDE
In via preliminare , di essere sentito dalla S.V. ai sensi dell’art. 18, legge 689/81 e, nel merito, che venga disposto l’annullamento della sanzione amministrativa di cui all’oggetto e l’archiviazione del relativo procedimento.
Xxxxxxx, lì_______________
XXXXXXX XXXXXX n.q.
Si allegano:
1. Copia del processo verbale di accertamento
contestazione e notificazione del x luglio 2016;
2. Copia del verbale di operazioni compiute
del x luglio 2016;
3. Contratto per l’affidamento
delle attività di promozione per il Concessionario xxxxxxx
Penso che l'argomento sia molto delicato, si fà subito a fare leggi che vietano, bisogna vedere se sono applicabili e costituzionali, non si può vietare l'accesso ad internet e non si può imporre ad un'attività di non avere pc per i clienti, quindi di cosa stiamo parlando ???????
Questa è la mia opinione e non solo la mia
Leggi le opposizioni che stanno facendo i concessionari on-line ad un verbale della guardia di finanza, non è che perchè hanno fatto una legge questa SIA IN LINEA CON LE NORME DI DIRITTO DI LIBERTA' DELL'INDIVIDUO, poi c'è da dire che dentro i propri locali si può promuovere il gioco altrimenti che stai a guardare i gabbiano, quello che stanno facendo viola molti diritti.
Leggi questo
Oggetto: Verbale di accertamento, contestazione e notificazione e irrogazione di sanzione pecuniaria del x luglio 2016, relativo al controllo effettuato in pari data militari della Guardia di Finanza, appartenenti alla Tenenza di xxxxx, presso l’esercizio commerciale gestito da xxxxxxxxx, sito in xxxxxxxxxx, alla Via xxxxxxxxx xx/xx, con insegna “BAR xxxxxxxxx”.
Memoria difensiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge n. 689/81 e ss. mm. e ii. con richiesta di annullamento della sanzione e archiviazione del procedimento.
Il sottoscritto XXXXXX xxxxxxxx, nato a XXXXX il X settembre 19XX, residente in Xxxxxx alla Via XX xxxx, XX in proprio e nella qualità di titolare della omonima Ditta, con insegna con insegna “BAR XXXXXX”, corrente in XXXX, Via Xxxxxxxxx XX/XX,
Premesso
- che, in data X luglio 2016, militari della Guardia di Finanza, appartenenti alla Tenenza di Xxxxx, a seguito di accesso nell’esercizio commerciale gestito dallo scrivente, sito in Xxxxxx (XX), alla Via Xxxxxxxx XX/XX, con insegna “BAR XXXXXXX” nell’attività di controllo del rispetto delle disposizioni di legge in materia di giochi e scommesse pubblici, nonché del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie in materia di giochi, dopo aver constatato la piena osservanza di tutte le norme e disposizioni di legge e amministrative circa la gestione e tenuta degli apparecchi AWP di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. presenti all’interno del locale suddetto, rinvenivano all’interno dell’esercizio suddetto: “n. X PC (monoblocco case e monitor), marca XXX, dotati di tastiera e mouse, nella disponibilità della clientela per la libera navigazione sul WEB, senza alcun tipo di inibizione ai siti che consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dei concessionari online, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza”;
- che, pertanto, contestavano allo scrivente la violazione della norma di cui all’art. 7 comma 3-quater del DL 13 settembre 2012, n. 158 convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189 e procedevano ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 prevista dall’art. 1, comma 923 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di cui intimavano il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3 ai sensi dell’art. 16, L. n. 689/81, entro il termine di 60 giorni, mediante il modello F24 Accise da riempire secondo le indicazioni specificamente riportate (Doc. 1);
OSSERVATO
- che la riscontrata presenza all’interno del locale di computer a disposizione del pubblico ed a navigazione libera, lungi dall’integrare la violazione del divieto posto dall’art. 7, comma 3-quater del Decreto cd. “Balduzzi”, sanzionata dall’art. 1, comma 923, L. n. 128/2015, è esclusivamente funzionale alla prestazione da parte dello scrivente dell’attività di promozione e diffusione dei giochi pubblici a distanza, nonché di vendita delle ricariche dei conti di gioco per conto del Concessionario XXX XXXXX Srl – (Concessione GAD n. ___). Tale servizio viene svolto in forza di regolare Contratto per l’affidamento delle attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione dei giochi pubblici a distanza per conto del suddetto Concessionario GAD (che si allega in copia – Doc. 2), in conformità alle clausole dello schema di contratto di conto di gioco, allegato alla Convenzione di Concessione e facente parte integrante di quest’ultima, in virtù di quanto previsto dall’art. 5, lett. g) della richiamata Convenzione di concessione;
- che nei locali gestiti dal sottoscritto, oggetto dell’accertamento in contestazione, non si è mai svolta e non si svolge alcuna attività di accettazione o raccolta di scommesse, ma unicamente ed esclusivamente attività di vendita delle ricariche dei conti di gioco e di promozione, pubblicizzazione e diffusione del gioco a distanza per conto del Concessionario Xxxxxx Srl – che opera, tra gli altri, con marchio e canale di raccolta telematica XXXXXX.IT: attività pienamente legittima e consentita dalle richiamate disposizioni convenzionali;
- che, inoltre, la presenza nel locale di computer a navigazione libera a disposizione dei clienti, diversamente da quanto riportato nel verbale in contestazione, risponde a tutte le direttive emanate in merito da ADM ed è conforme alle norme regolamentari ed alle disposizioni legislative applicabili in materia. Come si può evincere anche dal verbale di contestazione, nessuno degli apparecchi in questione presentava caratteristiche tali da poterne determinare l’appartenenza al novero dei cd. Totem, secondo la precisa descrizione tecnico-funzionale desumibile dalla Circolare ADM n. 0019453 del 6/3/2014.
Con la suddetta Circolare, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia il 2 aprile 2014, l’Amministrazione ha, infatti, chiarito che per “Totem e apparecchiature che consentono attività di gioco attraverso connessioni telematiche” il cui utilizzo all’interno degli esercizi commerciali è espressamente vietato, devono intendersi quegli “apparecchi terminali, collegati ad “internet” o funzionanti tramite “intranet” grazie a collegamenti che consentono una navigazione a circuito chiuso, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati ed utilizzati per l’effettuazione di giochi on-line, attraverso la connessione a siti illegali……costituiti da “una struttura dotata di schermo “touch-screen”, tastiera di comando anche virtuale e dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l’inserimento della “smart card” che abilita al gioco sull’apparecchiatura e l’introduzione di banconote per ricaricare la “smart card” utilizzata”.
La richiamata Circolare precisa, altresì, che l’uso di apparecchiature con le caratteristiche sopra descritte all’interno di locali commerciali è ritenuto illegale, a differenza dell’uso e della messa a disposizione dei clienti “di personal computer, tablet p.c., iPad ecc.,” che consentano “la libera navigazione sul web” e, cioè, non siano “bloccati” sulla homepage di un sito di gioco.
Orbene, gli apparecchi posti all’interno del locale gestito dallo scrivente, per caratteristiche tecnico-funzionali, ricadono senza alcun dubbio al di fuori della definizione di Totem e/o apparecchiatura vietata, come esplicitata e chiarita da ADM con la richiamata Circolare.
Una volta chiarito che le “apparecchiature” in discorso rappresentano semplici terminali per la libera navigazione nella rete internet da parte degli avventori, dovrà concludersi che non sussiste alcun profilo di violazione dell’art. 7, comma 3-quater, D.L. n. 152/2012 (c.d. Decreto Balduzzi), ora sanzionato dall’art. 1, comma 923, L. n. 208/2015.
Diversamente da quanto affermato dai Verbalizzanti, tale ultima disposizione non consente in alcun modo di sanzionare la sola messa a disposizione di terminali di accesso alla rete internet, ove questi non impediscano di accedere a siti web rivolti all’offerta di gioco.
Si tratta di un risultato applicativo evidentemente irrazionale e, a ben vedere, contrario all’unico obiettivo sanzionatorio ch’è plausibile immaginare per la ridetta norma del D.L. Balduzzi: ossia quella di ‘colpire’ la diffusione di apparati realmente dedicati alla raccolta di gioco online.
In altri termini, con la norma in discorso si mira a ribadire il divieto di esposizione di c.d. “totem” di gioco, ossia apparati informatici esclusivamente dedicati alla fruizione del gioco online mediante specifici congegni atti ad agevolare la raccolta di gioco (i.e. lettori di smart-card, di sistemi di pagamento, ecc.), tramutandosi in veri e propri apparati per “l’offerta” di gioco al pubblico.
Opinione, quest’ultima, che ha già ricevuto l’espresso avallo da parte della più recente giurisprudenza delle corti penali, già intervenuta in argomento, statuendo che “non vi è alcun divieto, nell’Ordinamento, di utilizzare una postazione pubblica di accesso ad Internet per collegarsi ad una piattaforma di gioco, poiché̀ i vincoli del D.L. 40/2010 e della successiva L. 158/2012 riguardano, evidentemente, postazioni collegate in modo permanente alla piattaforma del concessionario. Un diverso orientamento manifesterebbe evidenti vizi di legittimità̀ costituzionale delle norme richiamate, non potendosi sottacere, peraltro, che l’attuale disciplina della riservatezza dei dati personali impedisce all’esercente di controllare l’attività̀ del cliente durante la navigazione su Internet” (così Decreto GIP Trib. Xxxxx, Dott. Xxxxxx, xx.x.20xx);
- che l’attività svolta dallo scrivente, come sopra delineata e documentata, appare dunque, in assenza di un qualsiasi altro concreto elemento che possa ricondurne l’operatività nel novero delle attività di raccolta ed intermediazione nella raccolta di giochi e scommesse, l’estrinsecazione dell’esercizio di una legittima facoltà economica svolta in virtù delle autorizzazioni amministrative prescritte e del Contratto per l’affidamento delle attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione dei giochi pubblici a distanza per conto del Concessionario GAD People’s Srl (quella di vendita delle ricariche, di promozione, pubblicizzazione e diffusione dei giochi pubblici a distanza);
- che, pertanto, l’accertamento della violazione amministrativa, così come contestato con l’atto in oggetto indicato, risulta frutto di un evidente travisamento dei fatti e delle circostanze rilevanti da parte degli operanti e, in ultima analisi, persino scriminato ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 689/81, in forza del quale “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima”;
- che, stante la interoperabilità delle “apparecchiature” contestate (PC a navigazione libera) e la loro idoneità a svolgere una pluralità di funzioni connesse alla digitalizzazione dei segnali e delle informazioni (così da poter essere utilizzate per fruire di prodotti audiovisivi, per consultare testate giornalistiche, per accedere ad eventuali account di posta elettronica, nonché, se del caso, per accedere al conto di gioco regolarmente attivato presso la piattaforma di un concessionario all’uopo autorizzato) , non sembra necessario far rilevare come esse siano prodotte per svolgere tutte le descritte funzioni senza che il produttore, il distributore o l’utilizzatore possa ab origine differenziare quelle che “consentono l’accesso alle piattaforme di un concessionario” di gioco pubblico, da quelle che, pur svolgendo tutte le funzioni che la “società dell’informazione” ha sviluppato, non consentano detto accesso. Non vi è dubbio, infatti, che tutti gli apparati connessi ad internet che permettano la visione delle pagine web, consentano di accedere alle piattaforme di gioco dei concessionari;
- che, con riferimento ai principi comunitari che regolano l’accesso e l’uso dei servizi ed applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, l’art.1 comma 3 bis della Direttiva 2002/21/CE, recita: “I provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione dev’essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto comunitario, inclusi un’efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti possono di conseguenza essere adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza e del diritto alla privacy. Dev’essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Dev’essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.” La direttiva 2009/140, ha infatti riconosciuto che “Internet è essenziale per l’istruzione e l’esercizio pratico della libertà di espressione e l’accesso all’informazione, qualsiasi restrizione imposta all’esercizio di tali diritti fondamentali dovrebbe essere conforme alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”. In attuazione di tale previsione, una recente novella del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003) ha modificato l’art.3 recependo integralmente la norma comunitaria. Ne consegue, che ogni previsione di limitazioni all’accesso da parte di utenti finali ai servizi ed alle applicazioni messe a disposizione dalla rete di comunicazioni elettroniche deve essere riconosciuto “appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione dev’essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto comunitario, inclusi un’efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo”.
Nel caso del divieto generale posto dall’art. 7, comma 3-quater, della legge 189/12 non sembra possibile rinvenire alcuno dei citati presupposti, atteso che:
- il divieto generalizzato di utilizzo di apparecchiature installate presso esercizi pubblici che consentano l’accesso alle piattaforme di gioco, non sembra poter essere considerato una misura “appropriata” per preservare gli utenti da eventuali ludopatie, posto che l’utente per usufruire dei servizi di gioco può autonomamente effettuare l’acquisto dei giochi e, in ogni caso, accedere alla piattaforma mediante apparecchiature installate in luoghi privati, lontano da qualsiasi controllo umano e, per ciò stesso, da qualsiasi possibilità di aiuto in caso di aiuto/prevenzione sanitaria/psicologica o mediante dispositivi mobili in suo possesso (vedi smartphone, tablet, iPad, laptop ecc.);
- il medesimo divieto non può essere considerato “proporzionato” , considerato che tutte le apparecchiature che permettano la navigazione in internet consentono, per ciò stesso, di accedere alle piattaforme dei concessionari che abbiano legittimamente ottenuto la concessione italiana. Sicché un’applicazione letterale delle disposizioni del Decreto Balduzzi varrebbe a giustificare la rimozione di tutti i computer connessi ad internet che siano installati presso esercizi commerciali, con evidenti ripercussioni sul diritto all’informazione di quei cittadini che di tali apparati si avvalgono, in mancanza di mezzi economici o di infrastrutture che concedano loro un uso casalingo delle apparecchiature;
- parimenti sproporzionata e violativa dei “diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, risulterebbe la implicita previsione di controlli sull’utilizzo delle apparecchiature connesse alla rete da parte del titolare dell’esercizio pubblico o dell’eventuale internet provider, posto che né uno né l’altro, in assenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, possono effettuare controlli ex ante sull’uso del computer connesso ad internet da parte dei propri clienti. A tale riguardo, inoltre, si osserva come, pure il controllo ex post sui dati relativi alla navigazione internet effettuata da un proprio cliente sul PC messo a sua disposizione evidenzi, in mancanza di un espresso preventivo consenso scritto dello stesso cliente, profili di violazione delle disposizioni del Codice della Privacy, posto che le informazioni relative ai siti ed alle pagine internet visitate dal cliente possono contenere dati “sensibili” e, come tali, protetti dalle norme del D.Lgs. 196/2003.
In proposito nelle Conclusioni dell’Avvocato Generale per la causa C-70/10 del 14 aprile 2011, è stato affermato (punto 76) “Il garante europeo della protezione dei dati ha invece avuto occasione di indicare che «il controllo del comportamento degli utenti di Internet, sommato alla raccolta dei loro indirizzi IP, costituisce un’interferenza nel loro diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza» (giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, decisione 29 giugno 2006, Weber e Saravia/Germania, ricorso n. 54934/00, Racc. 2006-XI, e sentenza 1° luglio 2008, Liberty e a./Regno Unito, ricorso n. 58243. Si deve osservare, tuttavia, che queste due cause non riguardano specificamente la raccolta di indirizzi IP su Internet, bensì la sorveglianza sulle telecomunicazioni)”. D’altra parte l’art. 5 della direttiva 2002/58 definisce e garantisce la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. Tale disposizione impone in particolare agli Stati membri di vietare qualsiasi sorveglianza o intercettazione di tali comunicazioni al di fuori dei casi previsti dalla legge conformemente all’art. 15 della detta direttiva. Quest’ultima disposizione consente agli Stati membri di adottare disposizioni legislative volte a limitare la portata del diritto alla riservatezza delle comunicazioni, solo qualora tale limitazione costituisca una misura necessaria per assicurare, in particolare, la ricerca, l’accertamento e il perseguimento dei reati;
- che la Camera dei Deputati della Repubblica ha approvato il 3 novembre 2015 una mozione con cui si : "impegna il governo ad attivare ogni utile iniziativa per la promozione e l'adozione a livello nazionale, europeo e internazionale dei princìpi contenuti nella Dichiarazione adottata il 28 luglio 2015 dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet istituita presso la Camera dei deputati” introducendo nel nostro ordinamento, in termini di “impegno del Governo” al rispetto dei principi contenuti nella Dichiarazione dei diritti di Internet, una serie di parametri e di principi di legalità cui devono ispirarsi le iniziative legislative dell’Organo Esecutivo comunque afferenti ad Internet. Tra questi, uno dei cardini è rappresentato dal principio della cd. “neutralità della rete”, compendiato nell’art. 4 della Dichiarazione il quale recita:
Art. 4.
(Neutralità della rete).
1. Ogni persona ha il diritto che i dati trasmessi e ricevuti in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone.
2. Il diritto ad un accesso neutrale ad Internet nella sua interezza è condizione necessaria per l’effettività dei diritti fondamentali della persona.
Nel caso di specie, quindi, il divieto previsto dal Decreto Balduzzi, ove letteralmente interpretato e applicato, comporterebbe l’esercizio di una “sorveglianza” da parte del titolare dell’esercizio pubblico (rilevato che l’utilizzo di computer in esso non è di per sé violativo di alcuna norma) volta ad accertare se l’utente utilizzi l’apparato per accedere alla piattaforma di gioco di un concessionario espressamente autorizzata, attività che di certo non integra alcun reato. Tale sorveglianza risulterebbe quindi ingiustificata e violativa della riservatezza delle comunicazioni e dei principi della Dichiarazione dei diritti di Internet sopra richiamata;
- che l’art. 7, comma 3-quater, del DL n. 158/12, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 189/12, costituisce ad ogni effetto una vera e propria “regola tecnica” relativa ai servizi della società dell’informazione, secondo la definizione contenuta nella Direttiva 98/34 CE, sostituita recentemente dalla Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015. Come tale, dunque, il progetto della disposizione legislativa in commento (in quanto “Progetto di regola tecnica” secondo le definizioni contenute dalle citate Direttive comunitarie) avrebbe dovuto essere preventivamente notificato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea in conformità e secondo la procedura prescritta. Non risulta, però, che la disposizione di cui al menzionato art. 7, comma 3-quater, della Legge 189/12 sia mai stata notificata alla CE. Ne consegue che, secondo il costante orientamento della Corte di Giustizia Europea (per tutte: Corte di Giustizia, 30 aprile 1996, C-194/94 – CIA Security International; Corte di Giustizia, 26 settembre 2000, C-443/98, Unilever), l’omessa notifica di progetti di regole tecniche da parte dello Stato membro concreta : “un vizio procedurale sostanziale atto a comportare l’inapplicabilità ai singoli delle regole tecniche” per le quali sia stata omessa la notifica ed impone, conseguentemente, al Giudice nazionale investito della controversia la disapplicazione degli atti e dei provvedimenti adottati in contrasto con la direttiva in parola (Corte di Giustizia, 8 settembre 2005, C-303/04 – Lidl Italia; Corte di Giustizia, 8 novembre 2007, C-20/05, Schwibbert);
- che la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con l’atto sopra riportato è ingiusta ed illegittima e merita di essere annullata, giusta quanto sopra esposto.
Tutto quanto premesso il sottoscritto, con la presente Memoria difensiva,
CHIEDE
In via preliminare , di essere sentito dalla S.V. ai sensi dell’art. 18, legge 689/81 e, nel merito, che venga disposto l’annullamento della sanzione amministrativa di cui all’oggetto e l’archiviazione del relativo procedimento.
Xxxxxxx, lì_______________
XXXXXXX XXXXXX n.q.
Si allegano:
1. Copia del processo verbale di accertamento
contestazione e notificazione del x luglio 2016;
2. Copia del verbale di operazioni compiute
del x luglio 2016;
3. Contratto per l’affidamento
delle attività di promozione per il Concessionario xxxxxxx
Penso che l'argomento sia molto delicato, si fà subito a fare leggi che vietano, bisogna vedere se sono applicabili e costituzionali, non si può vietare l'accesso ad internet e non si può imporre ad un'attività di non avere pc per i clienti, quindi di cosa stiamo parlando ???????
Questa è la mia opinione e non solo la mia
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negozioAAMS
- Budino

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Re: Leggi e circolari e sentenze su PVR online di piattaforme .it con licenza aams
Messaggioda negozioAAMS » 12/07/2016 - 12:05
Chiedo al WEB di verificare se questo nuovo entrato stia facendo marketing a favore dei book con concessione ON LINE, tra l'altro argomento vietato in questa sezione del FORUM. Forse andrebbe bannato. Grazie
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Bet2016Bet
- Budinone

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Re: Leggi e circolari e sentenze su PVR online di piattaforme .it con licenza aams
Messaggioda Bet2016Bet » 12/07/2016 - 13:12
Scommesse, Cassazione rigetta ricorso titolare internet point: “Non mero supporto tecnico a clienti, ma provata attività di accettazione diretta delle giocate e raccolta per via telematica”
12 luglio 2016 - 12:25 http://www.agimeg.it/scommesse-cassazio ... elematica/
La Cassazione ha rigettato il ricorso della titolare di internet point contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce che aveva confermato una sentenza di condanna “per avere abusivamente svolto un’attività organizzata diretta all’accettazione e alla raccolta per via telematica di scommesse di ogni genere mediante l’installazione di computer collegati mediante unità server centrale ad un sito estero nonché la predisposizione di materiale cartaceo finalizzato alla effettuazione delle scommesse o dei pronostici”. Secondo la Cassazione, il ricorso è infondato in quanto “presso i due internet point riconducibili all’imputata venivano raccolte le somme corrispondenti agli importi delle scommesse che venivano bonificate all’operatore comunitario e che le scommesse venivano inviate tramite il computer al sito della società dall’addetto all’esercizio il quale rilasciava regolare ricevuta al cliente. Sicché, in altri termini, correttamente i giudici hanno concluso nel senso che l’imputata non si limitava ad offrire un mero supporto tecnico allo scommettitore, ma, attraverso la raccolta delle scommesse, l’inoltro all’operatore comunitario della sommessa e del denaro e l’elargizione allo scommettitore dell’eventuale vincita, interferiva in maniera apprezzabile nell’attività di gestione delle scommesse da parte dell’operatore”. Oltre quindi al reato di attività organizzata per l’accettazione e la raccolta, per via telematica, dì scommesse senza autorizzazione, il giudice ha rilevato anche “illecita intermediazione” della condotta del gestore “che, contrattualmente legato ad un concessionario regolarmente autorizzato dall’AAMS per l’attività dì accettazione e raccolta a distanza di scommesse sportive, non si limiti a svolgere un’attività di mero supporto tecnico a beneficio dello scommettitore titolare del contratto di conto di gioco con il concessionario ma interferisca, come nella specie, nell’attività di scommessa del cliente”. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti civili costituite Agenzia Ippica di Luciano Giove & C. Snc, Sascom S.r.l., Sport Betting Center G. Giove, S.r.l., in complessivi euro 3.500. rg/AGIMEG
12 luglio 2016 - 12:25 http://www.agimeg.it/scommesse-cassazio ... elematica/
La Cassazione ha rigettato il ricorso della titolare di internet point contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce che aveva confermato una sentenza di condanna “per avere abusivamente svolto un’attività organizzata diretta all’accettazione e alla raccolta per via telematica di scommesse di ogni genere mediante l’installazione di computer collegati mediante unità server centrale ad un sito estero nonché la predisposizione di materiale cartaceo finalizzato alla effettuazione delle scommesse o dei pronostici”. Secondo la Cassazione, il ricorso è infondato in quanto “presso i due internet point riconducibili all’imputata venivano raccolte le somme corrispondenti agli importi delle scommesse che venivano bonificate all’operatore comunitario e che le scommesse venivano inviate tramite il computer al sito della società dall’addetto all’esercizio il quale rilasciava regolare ricevuta al cliente. Sicché, in altri termini, correttamente i giudici hanno concluso nel senso che l’imputata non si limitava ad offrire un mero supporto tecnico allo scommettitore, ma, attraverso la raccolta delle scommesse, l’inoltro all’operatore comunitario della sommessa e del denaro e l’elargizione allo scommettitore dell’eventuale vincita, interferiva in maniera apprezzabile nell’attività di gestione delle scommesse da parte dell’operatore”. Oltre quindi al reato di attività organizzata per l’accettazione e la raccolta, per via telematica, dì scommesse senza autorizzazione, il giudice ha rilevato anche “illecita intermediazione” della condotta del gestore “che, contrattualmente legato ad un concessionario regolarmente autorizzato dall’AAMS per l’attività dì accettazione e raccolta a distanza di scommesse sportive, non si limiti a svolgere un’attività di mero supporto tecnico a beneficio dello scommettitore titolare del contratto di conto di gioco con il concessionario ma interferisca, come nella specie, nell’attività di scommessa del cliente”. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti civili costituite Agenzia Ippica di Luciano Giove & C. Snc, Sascom S.r.l., Sport Betting Center G. Giove, S.r.l., in complessivi euro 3.500. rg/AGIMEG
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