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Cassazione: 'Dimostrare eventuale discriminazione del bookmaker'
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Cassazione: 'Dimostrare eventuale discriminazione del bookmaker'
Messaggioda scommettitore siracusano » 07/04/2016 - 14:28
Scommesse, Cassazione: 'Dimostrare eventuale discriminazione del bookmaker'
Creato Giovedì, 07 Aprile 2016 13:32
Data pubblicazione
Scritto da Fm
- Leggi la sentenza
http://www.gioconews.it/scommesse/49-no ... -bookmaker
Corte di Cassazione ribadisce che per esercitare raccolta delle scommesse serve concessione italiana, eventuale discriminazione del bookmaker va dimostrata.
Con una serie di sentenze riguardanti vari ricorsi, la Corte di Cassazione torna a ribadire la necessità di una concessione statale per esercitare la raccolta di scommesse in Italia ed eventualmente di poter dimostrare eventuali discriminazioni subite dal proprio operatore di riferimento.
Fra le vicende processuali oggetto dei ricorsi ci sono quelle riguardanti alcune misure cautelari degli arresti domiciliari e sequestro preventivo di società disposte dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di soggetti gravemente indiziati del delitto di associazione a delinquere finalizzata a commettere una pluralità di delitti connessi alla gestione illecita di imprese dedite all'esercizio di giochi o scommesse a distanza aggirando la normativa di settore, quella fiscale e quella antiriciclaggio.
I soggetti in questione, come si legge nella sentenza, "consumavano reiterati reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse (art. 4 I. n. 401/1989), omessa dichiarazione dei redditi ed Iva (art. 5 d.l. n. 74/2000), truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2 n. 1 cod. pen., in relazione alle artificiose rappresentazioni volte a non corrispondere all'Erario la tassa prescritta per l'esercizio delle attività di giochi e scommesse), trasferimento fraudolento di valori (in relazione alle reiterate intestazioni fittizie di imprese e società, volte ad occultare l'infiltrazione nell'organizzazione dei soggetti parte della ‘ndrangheta e di consentire l'auto-riciclaggio delle somme derivanti dalla distribuzione promiscua di giochi e scommesse a distanza muniti di regolare concessione e di altri che ne erano privi ed erano, perciò, molto più remunerativi), riciclaggio e reimpiego dei proventi di delitto (art. 648 bis e ter cod. pen.). In particolare, strutturavano l'organizzazione secondo una catena gerarchica che dai capi, promotori e costitutori, era impegnata: -sul territorio estero per l'acquisizione delle licenze, la gestione amministrativa e finanziaria, la predisposizione dei server e dei software, la manutenzione, lo sviluppo e l'aggiornamento tecnico-informatico; -sul territorio nazionale, invece, per la diffusione commerciale dei brand gestiti dall'organizzazione, la raccolta fisica del denaro, il trasferimento all'estero, la concessione di fidi alle singole sale giochi e scommesse, la risoluzione di problematiche tecniche-informatiche, la stipula di alleanze grazie alle quali, l'organizzazione, infiltrandole, si giovava del contributo e delle strutture informatiche" concesse da provider di gioco operanti in Italia.
"L'attività legata alle scommesse lecite è soggetta a concessione rilasciata dalla Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato e, una volta ottenuta tale autorizzazione, deve essere rilasciata la licenza di pubblica Sicurezza di cui all'art. 88 del Tulps con la conseguenza che il reato di cui alla L. 13 dicembre
1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis (svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte) risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l'esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso (Sez. U, sent. n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227726)", ricordano i giudici della Cassazione.
"Qualora il bookmaker estero sia provvisto di concessione, la precedente condotta è ugualmente sussumibile nel modello legale descritto dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, in mancanza del preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza richiesta ai sensi dell'art. 88 Tulps. Tuttavia, poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, irregolarità commesse nell'ambito della procedura di concessione di queste ultime vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni di polizia, la cui mancanza non potrà perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l'attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell'Unione (sentenza Placanica, punto 67). Ne consegue che, in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che
l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, sent. n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367) o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario. In siffatti casi, il giudice nazionale, anche a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di giustizia CE, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria. Ed infatti, non integra il reato di cui alla L. n. 401/1989, art. 4, la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell'interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (Sez. 3, sent. n. 28413 del 10/07/2012, Cifone, Rv. 253241)".
Creato Giovedì, 07 Aprile 2016 13:32
Data pubblicazione
Scritto da Fm
- Leggi la sentenza
http://www.gioconews.it/scommesse/49-no ... -bookmaker
Corte di Cassazione ribadisce che per esercitare raccolta delle scommesse serve concessione italiana, eventuale discriminazione del bookmaker va dimostrata.
Con una serie di sentenze riguardanti vari ricorsi, la Corte di Cassazione torna a ribadire la necessità di una concessione statale per esercitare la raccolta di scommesse in Italia ed eventualmente di poter dimostrare eventuali discriminazioni subite dal proprio operatore di riferimento.
Fra le vicende processuali oggetto dei ricorsi ci sono quelle riguardanti alcune misure cautelari degli arresti domiciliari e sequestro preventivo di società disposte dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di soggetti gravemente indiziati del delitto di associazione a delinquere finalizzata a commettere una pluralità di delitti connessi alla gestione illecita di imprese dedite all'esercizio di giochi o scommesse a distanza aggirando la normativa di settore, quella fiscale e quella antiriciclaggio.
I soggetti in questione, come si legge nella sentenza, "consumavano reiterati reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse (art. 4 I. n. 401/1989), omessa dichiarazione dei redditi ed Iva (art. 5 d.l. n. 74/2000), truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2 n. 1 cod. pen., in relazione alle artificiose rappresentazioni volte a non corrispondere all'Erario la tassa prescritta per l'esercizio delle attività di giochi e scommesse), trasferimento fraudolento di valori (in relazione alle reiterate intestazioni fittizie di imprese e società, volte ad occultare l'infiltrazione nell'organizzazione dei soggetti parte della ‘ndrangheta e di consentire l'auto-riciclaggio delle somme derivanti dalla distribuzione promiscua di giochi e scommesse a distanza muniti di regolare concessione e di altri che ne erano privi ed erano, perciò, molto più remunerativi), riciclaggio e reimpiego dei proventi di delitto (art. 648 bis e ter cod. pen.). In particolare, strutturavano l'organizzazione secondo una catena gerarchica che dai capi, promotori e costitutori, era impegnata: -sul territorio estero per l'acquisizione delle licenze, la gestione amministrativa e finanziaria, la predisposizione dei server e dei software, la manutenzione, lo sviluppo e l'aggiornamento tecnico-informatico; -sul territorio nazionale, invece, per la diffusione commerciale dei brand gestiti dall'organizzazione, la raccolta fisica del denaro, il trasferimento all'estero, la concessione di fidi alle singole sale giochi e scommesse, la risoluzione di problematiche tecniche-informatiche, la stipula di alleanze grazie alle quali, l'organizzazione, infiltrandole, si giovava del contributo e delle strutture informatiche" concesse da provider di gioco operanti in Italia.
"L'attività legata alle scommesse lecite è soggetta a concessione rilasciata dalla Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato e, una volta ottenuta tale autorizzazione, deve essere rilasciata la licenza di pubblica Sicurezza di cui all'art. 88 del Tulps con la conseguenza che il reato di cui alla L. 13 dicembre
1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis (svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte) risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l'esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso (Sez. U, sent. n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227726)", ricordano i giudici della Cassazione.
"Qualora il bookmaker estero sia provvisto di concessione, la precedente condotta è ugualmente sussumibile nel modello legale descritto dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, in mancanza del preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza richiesta ai sensi dell'art. 88 Tulps. Tuttavia, poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, irregolarità commesse nell'ambito della procedura di concessione di queste ultime vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni di polizia, la cui mancanza non potrà perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l'attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell'Unione (sentenza Placanica, punto 67). Ne consegue che, in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che
l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, sent. n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367) o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario. In siffatti casi, il giudice nazionale, anche a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di giustizia CE, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria. Ed infatti, non integra il reato di cui alla L. n. 401/1989, art. 4, la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell'interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (Sez. 3, sent. n. 28413 del 10/07/2012, Cifone, Rv. 253241)".
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