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Nuova Apertura PVR
Situazione attuale, prospettive, notizie.
Questa sezione non è un mercato. Gli obiettivi primari sono: a) raccogliere informazioni attendibili sul tema raccolta del gioco sul territorio attraverso CTD/CED, PVR, corner, agenzie etc. etc. b) approfondire i temi più importanti, gli aspetti legali e regolamentari del settore.
Potete contattare in privato solo chi lo chiede espressamente, sia che lasci la sua e-mail, o che sia abilitato all'uso dei messaggi privati.
Contattare in privato, o tentare di farlo, chi non lo chiede espressamente è spam.
Se qualcuno viene contattato via MP senza averlo richiesto può segnalarlo ai Mods.
Se lasciate un indirizzo e-mail invece la responsabilità è vostra.
Non postate link a siti di bookmaker così come offerte pubblicitarie.
Ricordate che qui non si parla di online, ma solo di raccolta su territorio.
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willyiosonno
- Budinone Imperiale

- Messaggi: 2
- Iscritto il: 17/02/2016 - 12:48
Nuova Apertura PVR
Messaggioda willyiosonno » 17/02/2016 - 15:39
Salve,
mi sono appena iscritto a questo bellissimo Forum che più volte mi ha aiutato con i miei dubbi.
So che ci sono altri argomenti aperti simili ma ho bisogno ancora del vostro aiuto!
La situazione è questa: mi hanno proposto di aprire un nuovo PVR in franchising nella mia zona (ho la fortuna/sfortuna di abitare in un posto dove, oltre un corner Sisal che fa giocare i virtual a 5 km e un punto Snai a circa 25 km non c'è assolutamente NIENTE) e l'idea mi è piaciuta dall'inizio.
Ho iniziato cosi a informarmi meglio (anche su questo forum leggendo vecchi thread) e volevo sapere:
in un PVR, oltre a ricaricare e gestire conti, è possibile far giocare altre persone, non proprietarie di un conto, in uno mio personale e poi quando torna da me con il promemoria vincente pagargli la scommessa in contanti? se no, cosa posso rischiare?
Quali sono le strategie usate dai PVR per invogliare la clientela a aprire un nuovo conto?
Avete alcuni franchisor da consigliarmi?
Sono nuovo in questo settore e tutti i vostri consigli sono ben accetti!!
in attesa del vostro aiuto e dei vostri consigli,
Vi ringrazio!
mi sono appena iscritto a questo bellissimo Forum che più volte mi ha aiutato con i miei dubbi.
So che ci sono altri argomenti aperti simili ma ho bisogno ancora del vostro aiuto!
La situazione è questa: mi hanno proposto di aprire un nuovo PVR in franchising nella mia zona (ho la fortuna/sfortuna di abitare in un posto dove, oltre un corner Sisal che fa giocare i virtual a 5 km e un punto Snai a circa 25 km non c'è assolutamente NIENTE) e l'idea mi è piaciuta dall'inizio.
Ho iniziato cosi a informarmi meglio (anche su questo forum leggendo vecchi thread) e volevo sapere:
in un PVR, oltre a ricaricare e gestire conti, è possibile far giocare altre persone, non proprietarie di un conto, in uno mio personale e poi quando torna da me con il promemoria vincente pagargli la scommessa in contanti? se no, cosa posso rischiare?
Quali sono le strategie usate dai PVR per invogliare la clientela a aprire un nuovo conto?
Avete alcuni franchisor da consigliarmi?
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Vi ringrazio!
-
Diffidente
- Allievo Marciatore

- Messaggi: 184
- Iscritto il: 26/07/2015 - 11:41
Re: Nuova Apertura PVR
Messaggioda Diffidente » 17/02/2016 - 15:54
Chiedi:
"in un PVR, oltre a ricaricare e gestire conti, è possibile far giocare altre persone, non proprietarie di un conto, in uno mio personale e poi quando torna da me con il promemoria vincente pagargli la scommessa in contanti?"
ASSOLUTAMENTE NO, i clienti devono giocare solo da casa o con apparecchiature personali (tablet, Smartphone, etc.) e non si possono mettere a loro disposizione attrezzature dedicate o PC .
se no, cosa posso rischiare?
Sanzioni penali per intermediazione di scommesse e chiusura dell'esercizio.
"in un PVR, oltre a ricaricare e gestire conti, è possibile far giocare altre persone, non proprietarie di un conto, in uno mio personale e poi quando torna da me con il promemoria vincente pagargli la scommessa in contanti?"
ASSOLUTAMENTE NO, i clienti devono giocare solo da casa o con apparecchiature personali (tablet, Smartphone, etc.) e non si possono mettere a loro disposizione attrezzature dedicate o PC .
se no, cosa posso rischiare?
Sanzioni penali per intermediazione di scommesse e chiusura dell'esercizio.
Re: Nuova Apertura PVR
Messaggioda Bongio 10 » 17/02/2016 - 16:28
Visto che diffidente ti ha già risposto sui dui questiti, e in piu hai citato i giochi virtuali che da Pvr anche non potresti far scommettere ad utenti non regisgrati, se vuoi avere il massimo credo che tu debba prendere piu in considerazione l'idea di aprire una vera e propria agenzia, sennò un Ced.
Per il primo hai sicuramente bisogno di piu disponibilità economica visto che dovrei acquisire una delle poche licenze libere, per il secondo devi trovare un bookmaker estero che ti permetta di lavorare però in santa pace (vedi stanleybet)
Per il primo hai sicuramente bisogno di piu disponibilità economica visto che dovrei acquisire una delle poche licenze libere, per il secondo devi trovare un bookmaker estero che ti permetta di lavorare però in santa pace (vedi stanleybet)
Re: Nuova Apertura PVR
Messaggioda chronos » 17/02/2016 - 19:04
willyiosonno ha scritto:Salve,
mi sono appena iscritto a questo bellissimo Forum che più volte mi ha aiutato con i miei dubbi.
So che ci sono altri argomenti aperti simili ma ho bisogno ancora del vostro aiuto!
La situazione è questa: mi hanno proposto di aprire un nuovo PVR in franchising nella mia zona (ho la fortuna/sfortuna di abitare in un posto dove, oltre un corner Sisal che fa giocare i virtual a 5 km e un punto Snai a circa 25 km non c'è assolutamente NIENTE) e l'idea mi è piaciuta dall'inizio.
Ho iniziato cosi a informarmi meglio (anche su questo forum leggendo vecchi thread) e volevo sapere:
in un PVR, oltre a ricaricare e gestire conti, è possibile far giocare altre persone, non proprietarie di un conto, in uno mio personale e poi quando torna da me con il promemoria vincente pagargli la scommessa in contanti? se no, cosa posso rischiare?
Quali sono le strategie usate dai PVR per invogliare la clientela a aprire un nuovo conto?
Avete alcuni franchisor da consigliarmi?
Sono nuovo in questo settore e tutti i vostri consigli sono ben accetti!!
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Vi ringrazio!
gia hai avuto le risposte che cercavi ma ti chiedo: chi ti ha offerto l'apertura del pvr?
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willyiosonno
- Budinone Imperiale

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Re: Nuova Apertura PVR
Messaggioda willyiosonno » 18/02/2016 - 08:01
chronos ha scritto:gia hai avuto le risposte che cercavi ma ti chiedo: chi ti ha offerto l'apertura del pvr?
Ho conosciuto una persona e parlando dell'idea di aprire una nuova attività di questo genere, mi ha proposto un affiliazione con loving*bet (sconosciuta per me fino a poco tempo fa). Prima di prendere decisioni affrettate ho preferito raccogliere più informazioni possibili.
Grazie per tutte le vostre risposte!
Re: Nuova Apertura PVR
Messaggioda jack99 » 05/04/2016 - 16:55
Buongiorno, in riferimento alle tue domande e ai tuoi dubbi, dato che a quanto ho visto hai già più o meno avuto le risposte che cercavi ti posso consigliare di contattare un azienda concessionaria di giochi molto seria e affidabile con la quale io mi sono trovato molto bene.
Se ti può interessare ti lascio la loro mail: edit, leggi regole (web)
Se ti può interessare ti lascio la loro mail: edit, leggi regole (web)
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Bteam Betpoint giochi
- Budinone Imperiale

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- Iscritto il: 23/04/2016 - 10:41
Re: Nuova Apertura PVR
Messaggioda Bteam Betpoint giochi » 23/04/2016 - 10:55
Diffidente ha scritto:Chiedi:
"in un PVR, oltre a ricaricare e gestire conti, è possibile far giocare altre persone, non proprietarie di un conto, in uno mio personale e poi quando torna da me con il promemoria vincente pagargli la scommessa in contanti?"
ASSOLUTAMENTE NO, i clienti devono giocare solo da casa o con apparecchiature personali (tablet, Smartphone, etc.) e non si possono mettere a loro disposizione attrezzature dedicate o PC .
se no, cosa posso rischiare?
Sanzioni penali per intermediazione di scommesse e chiusura dell'esercizio.
Assolutamente non è così.
All'interno di un pvr,si possono mettere a disposizione tutte le attrezzature telematiche,termiche,pc,monitor e quant'altro.chi più ne ha più ne metta.
il cliente stesso,si interfaccia con il sistema,pertanto non si ha più reato tantomento il titolare del pvr è perseguibile,poichè non v'è alcun reato di intermediazione.
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Bteam Betpoint giochi
- Budinone Imperiale

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Re: Nuova Apertura PVR
Messaggioda Bteam Betpoint giochi » 23/04/2016 - 10:59
ragazzi non diffondiamo baggianate su pvr,sulle affiliazioni e sulle normative,perchè a quanto pare c'è getne che fa disinformazione.
- scommettitore siracusano
- Arsenico

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Re: Nuova Apertura PVR
Messaggioda scommettitore siracusano » 23/04/2016 - 11:29
Bteam Betpoint giochi ha scritto:ragazzi non diffondiamo baggianate su pvr,sulle affiliazioni e sulle normative,perchè a quanto parec'è getne che fa disinformazione.
(parte rimossa)
Chiedo l'intervento del WEB per questo grave abuso di un mercenario. Questa sezione non è un mercato. Simili individui vanno bannati dal forum.
A parte questo è di pochi giorni fa questo articolo: http://www.agimeg.it/scommesse-comune-d ... -illecite/
Scommesse: Comune di Ventimiglia (IM) emette ordinanza cessazione di attività per un internet point in cui si effettuavano scommesse illecite
20 aprile 2016 - 15:32
Il Comune di Ventimiglia, in provincia di Imperia, ha emesso un’ordinanza di cessazione dell’esercizio di attività abusiva nei confronti di un internet point. Nel locale veniva effettuate attività legate alle scommesse, anche se sprovvisto di un’autorizzazione per esercitare in qualità di sala pubblica da gioco. Quindi, dalle postazioni pc si potevano effettuare puntate sui pronostici dei risultati. Inoltre, tale attività sorgeva a meno di 300 metri dai luoghi ritenuti sensibili, violando, quindi, il regolamento locale approvato in seduta consiliare straordinaria nel novembre del 2014.
La pluralità e il confronto delle corrette informazioni è alla base di ogni civile convivenza in una comunità democratica.
- Il Web
- AmminEstratore

- Messaggi: 44462
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Re: Nuova Apertura PVR
Messaggioda Il Web » 23/04/2016 - 11:51
Scommettitore
il testo era già stato editato dove non on linea con le regole del forum sui contatti
il testo era già stato editato dove non on linea con le regole del forum sui contatti
adess biciclett e vuvuzela ...
I miei articoli scritti per il nostro blog: https://www.infobetting.com/blog/author/ilweb/
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- Il Web
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Re: Nuova Apertura PVR
Messaggioda Il Web » 23/04/2016 - 11:56
Rammento a tutti che NON potete lasciare contatti se OFFRITE qualcosa
Chi cerca INFO può chiedere di essere contattato lasciando la propria e-mail.
Abbiamo trovato questa formula per non trasformare il forum in un mero mercatino, dando comunque la possibilità alle persone di interagire.
Chi cerca INFO può chiedere di essere contattato lasciando la propria e-mail.
Abbiamo trovato questa formula per non trasformare il forum in un mero mercatino, dando comunque la possibilità alle persone di interagire.
adess biciclett e vuvuzela ...
I miei articoli scritti per il nostro blog: https://www.infobetting.com/blog/author/ilweb/
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- scommettitore siracusano
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Re: Nuova Apertura PVR
Messaggioda scommettitore siracusano » 23/04/2016 - 12:28
Grazie WEB.
In ogni caso penso farò un esposto ai Monopoli di Stato per segnalare che questa società sembra suggerire apertamente ai propri gestori di PVR di far giocare i loro clienti sui propri siti, mettendo a loro disposizione i PC proprio con questa finaliltà, e in aperto contrasto con la Circolare AAMS n. 0019453 del 6.3.2014 sull’uso dei PC
che dice letteralmente:
A tal riguardo, relativamente alla messa a disposizione di personal computer, tablet p.c., iPad ecc., occorre peraltro evidenziare che la violazione si concretizza solo nei casi in cui tali strumenti vengano messi a disposizione dei clienti con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco, mentre non sussiste alcuna violazione per la messa a disposizione per finalità diverse da quella individuata dalla norma (ad esempio, per consentire la libera navigazione sul web).
Invito i miei colleghi gestori AAMS a segnalare sempre all'AAMS, tramite email, i PVR di questa società, sempre al fine di valutare eventuali illeciti, dal momento che i loro gestori vengono apertamente influenzati in tal senso.
Sarà poi la magistratura competente a giudicare.
In ogni caso penso farò un esposto ai Monopoli di Stato per segnalare che questa società sembra suggerire apertamente ai propri gestori di PVR di far giocare i loro clienti sui propri siti, mettendo a loro disposizione i PC proprio con questa finaliltà, e in aperto contrasto con la Circolare AAMS n. 0019453 del 6.3.2014 sull’uso dei PC
che dice letteralmente:
A tal riguardo, relativamente alla messa a disposizione di personal computer, tablet p.c., iPad ecc., occorre peraltro evidenziare che la violazione si concretizza solo nei casi in cui tali strumenti vengano messi a disposizione dei clienti con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco, mentre non sussiste alcuna violazione per la messa a disposizione per finalità diverse da quella individuata dalla norma (ad esempio, per consentire la libera navigazione sul web).
Invito i miei colleghi gestori AAMS a segnalare sempre all'AAMS, tramite email, i PVR di questa società, sempre al fine di valutare eventuali illeciti, dal momento che i loro gestori vengono apertamente influenzati in tal senso.
Sarà poi la magistratura competente a giudicare.
La pluralità e il confronto delle corrette informazioni è alla base di ogni civile convivenza in una comunità democratica.
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Bteam Betpoint giochi
- Budinone Imperiale

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- Iscritto il: 23/04/2016 - 10:41
Re: Nuova Apertura PVR
Messaggioda Bteam Betpoint giochi » 23/04/2016 - 12:38
esatto,i pc devono essere di libera navigazione,non "totemizzati.
inoltre sottolineo che non assolutamente pubblicizzato ne istigato nessuno,tantomeno ho promosso alcuna società.
ho semplicemente offferto assistenza.
inoltre sottolineo che non assolutamente pubblicizzato ne istigato nessuno,tantomeno ho promosso alcuna società.
ho semplicemente offferto assistenza.
Re: Nuova Apertura PVR
Messaggioda mark oh » 23/04/2016 - 13:01
Salve a tutti:
cito articolo di jamma,il tribunale di grosseto
(Jamma) – Rese note le motivazioni della Sentenza assolutoria depositata il 18.11.2015 con cui il Tribunale di Grosseto ha assolto un titolare di Punto di Commercializzazione contrattualizzato con BBET (Billennium srl) con ampia formula perchè il fatto non sussiste.
L’avv.Marco Ripamonti, difensore dell’imputato ed artefice di questa ennesima vittoria, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Si tratta forse della Sentenza più chiara che io conosca intervenuta sul tema della raccolta di gioco tramite totem o pc presso i punti di commercializzazione o di ricarica. Materia, questa, particolarmente complessa ed articolata che se posta in modo inappropriato e senza le necessarie competenze può dare adito a delle pronunce, anche in Cassazione, che sono dei veri e propri zibaldoni nei quali si è trattato di tutto e di nulla con conseguenze disastrose per il settore. Mi sono imbattuto, ad esempio, e di recente in una pronuncia di Cassazione relativa a fattispecie non da me seguita ed intervenuta su una Corte d’Appello di Salerno che veramente lascia riflettere“.
L’analisi della Sentenza di Grosseto
I fatti: Nel novembre 2010 al titolare della sala giochi internet point, contrattualizzata con BBet, veniva contestato l’art.4 della legge 401/89 in quanto aveva posto a disposizione della clientela tavoli multimediali fino a dieci postazioni ed apparecchi vari per la connessione telematica idonei a consentire ai clienti di giocare o scommettere sul sito del predetto concessionario. La contestazione non si riferiva a pagamenti di vincite o incasso di poste, ma alla semplice permanenza presso il locale di dette strumentazioni che, in pratica, consentivano la effettiva disputa dei gioco o delle scommesse presso l’esercizio. Da ciò la contestazione del reato di abusiva intermediazione anche con riferimento alla Legge 73/2010.
La difesa: La difesa ha sostenuto l’insussistenza del reato, fornendo al magistrato una serie di pronunce sul tema, ma anche documenti vari tra cui format di contratto concessionario – PDC reperibile all’epoca dei fatti sul sito di AAMS, nonchè circolari dei Monopoli ed argomentazioni interpretative sia riferite alla legge 73/2010, sia al D.L 13.9.2012, n.158, convertito nella legge 8.11.2012, n.189 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute (Decreto Balduzzi).
La motivazione della Sentenza: vi sono alcuni passaggi fondamentali: “La Legge 4 agosto 2006 n.248 …ha introdotto al primo comma dell’art.38 i c.d. skill games o giochi a distanza. ..Il D.L 13.9.2012, n.158, recante Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute convertito con modificazioni nella legge 8.11.2012, n.189, contiene, all’art.7, diverse disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica. L’art.7, comma 3 quater, inserito in sede di conversione in legge, espressamente vieta la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco offerte dai concessionari online, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio od autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità, facendo salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro. Lo scopo perseguito dal legislatore è quello di limitare l’accesso al gioco e riguarda espressamente le piattaforme fornite da soggetti provvisti della concessione per il gioco on line, quindi un’attività lecita, escludendo che soggetti autorizzati o non all’esercizio dei giochi a distanza possano mettere a disposizione dei clienti le apparecchiature nella generalità dei pubblici esercizi (il caso che ci interessa riguarda però un punto vendita espressamente previsto dalla legge e, quindi, non rientra nel divieto qui in esame, che si riferisce alla generalità indifferenziata degli esercizi pubblici). La clausola di salvaguardia di cui al primo periodo è invece riferita, in generale, all’illecita attività di offerta di giochi con vincita in denaro….La ricognizione normativa va completata con il riferimento alla legge 73 del 22 maggio 2010 di conversione del decreto legge n.40/2010 che all’art.2, comma 2 bis, prevede che il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero delle Finanze AAMS esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, di modalità e di apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica. La norma in questione ha anche abrogato l’art.11 quinquesdecies, comma 11-lett.b del DL n.203/2005, convertito in legge n.248/05 che, a sua volta, prevedeva che i concessionari avessero la possibilità di predisporre apparecchiature per consentire il gioco in via telematica con collegamento con i concessionari autorizzati, anche in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, nel rispetto in ogni caso del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse. I maggiori problemi interpretativi sono sorti proprio a causa di questa espressa abrogazione che ha fatto ritenere che il legislatore abbia inteso escludere del tutto la possibilità di raccogliere le scommesse a distanza in luoghi diversi dalla c.d. sede istituzionale, ovvero quella autorizzata ad hoc nella concessione ed individuata come sede del concessionario. Da questa interpretazione riduttiva ne è conseguita la configurazione del reato di cui all’art.4 legge 401/89 per assenza di un provvedimento amministrativo legittimante tale raccolta…Ritiene questo giudicante che una tale interpretazione non sia conforme alla normativa del settore sopra richiamata. E’ vero che la legge 73 del 22 maggio 2010 di conversione del decreto legge n.40/2010 ha inteso limitare la raccolta del gioco on line esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste nella convenzione di concessione. Questo però non significa escludere del tutto la possibilità per i concessionari di raccogliere le scommesse nei punti di commercializzazione, in quanto la norma ha in realtà inteso imporre ai concessionari di raccogliere le scommesse solo dai punti autorizzati e contrattualizzati, previo censimento presso AAMS….Come già accennato, la normativa del 2010 da ultimo richiamata non ha affatto introdotto il divieto di giocare presso sedi diverse da quella della concessionaria, purchè tra il concessionario ed il titolare dell’esercizio venga concluso apposito contratto, conforme alla normativa regolamentare sopra richiamata ed in virtù del quale il titolare dell’esercizio non operi come intermediario….L’intervento legislativo da ultimo ricordato ha, pertanto, avuto l’obiettivo di escludere solo questa possibilità, ovvero consentire di scommettere da un concessionario verso tutti gli altri concessionari autorizzati del settore; è viceversa estraneo alla ratio della legge l’intento di limitare la raccolta delle scommesse da parte del singolo concessionario solo presso la propria sede e non in esercizi commerciali diversi purchè collegati al concessionario con un accordo contrattuale rispondente ai requisiti di legge. Tanto è vero che la stessa AAMS ha predisposto un modello di contratto tipo per l’affidamento dell’attività di commercializzazione…una cui copia è stata anche prodotta dalla difesa. La normativa fin qui esaminata, depurata da interpretazioni fuorvianti e riduzionistiche, è ispirata al principio di consentire la raccolta a distanza delle scommesse purchè venga esclusa ogni forma di intermediazione nelle attività che costituiscono il contenuto del contratto di scommessa…. “;
– Il difensore: L’avv.Marco Ripamonti, con studio in Viterbo e Firenze, ha ottenuto tale pronuncia dopo avere conseguito innumerevoli sentenze penali in materia di raccolta di gioco presso i PDC in molti Tribunali tra cui Roma, Viterbo, Firenze, Prato, Livorno, Bologna, Modena, Bergamo, Milano, Lodi, Reggio Emilia, Venezia, Treviso, Perugia, ma anche e sopratutto la Sentenza resa dalla Corte di Cassazione il 31 maggio 2013. Il difensore ha così concluso: “la Sentenza, in definitiva, è perfettamente condivisibile e contribuisce in modo fondamentale ad interpretare nella corretta chiave non soltanto la normativa specifica di materia di PDR/PDC ma anche la normativa successiva alla vicenda processuale tra cui il Decreto Balduzzi, che come afferma in sintesi il giudice non può spiegare effetti su una normativa specifica e particolare che se diversamente interpretata, aggiungo, perderebbe ogni senso logico, oltre che giuridico. Credo che tale linea, e ciò è ancor più rilevante, possa estendersi anche alla portata delle limitazioni di cui alla Legge di Stabilità 2016“.
cito articolo di jamma,il tribunale di grosseto
(Jamma) – Rese note le motivazioni della Sentenza assolutoria depositata il 18.11.2015 con cui il Tribunale di Grosseto ha assolto un titolare di Punto di Commercializzazione contrattualizzato con BBET (Billennium srl) con ampia formula perchè il fatto non sussiste.
L’avv.Marco Ripamonti, difensore dell’imputato ed artefice di questa ennesima vittoria, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Si tratta forse della Sentenza più chiara che io conosca intervenuta sul tema della raccolta di gioco tramite totem o pc presso i punti di commercializzazione o di ricarica. Materia, questa, particolarmente complessa ed articolata che se posta in modo inappropriato e senza le necessarie competenze può dare adito a delle pronunce, anche in Cassazione, che sono dei veri e propri zibaldoni nei quali si è trattato di tutto e di nulla con conseguenze disastrose per il settore. Mi sono imbattuto, ad esempio, e di recente in una pronuncia di Cassazione relativa a fattispecie non da me seguita ed intervenuta su una Corte d’Appello di Salerno che veramente lascia riflettere“.
L’analisi della Sentenza di Grosseto
I fatti: Nel novembre 2010 al titolare della sala giochi internet point, contrattualizzata con BBet, veniva contestato l’art.4 della legge 401/89 in quanto aveva posto a disposizione della clientela tavoli multimediali fino a dieci postazioni ed apparecchi vari per la connessione telematica idonei a consentire ai clienti di giocare o scommettere sul sito del predetto concessionario. La contestazione non si riferiva a pagamenti di vincite o incasso di poste, ma alla semplice permanenza presso il locale di dette strumentazioni che, in pratica, consentivano la effettiva disputa dei gioco o delle scommesse presso l’esercizio. Da ciò la contestazione del reato di abusiva intermediazione anche con riferimento alla Legge 73/2010.
La difesa: La difesa ha sostenuto l’insussistenza del reato, fornendo al magistrato una serie di pronunce sul tema, ma anche documenti vari tra cui format di contratto concessionario – PDC reperibile all’epoca dei fatti sul sito di AAMS, nonchè circolari dei Monopoli ed argomentazioni interpretative sia riferite alla legge 73/2010, sia al D.L 13.9.2012, n.158, convertito nella legge 8.11.2012, n.189 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute (Decreto Balduzzi).
La motivazione della Sentenza: vi sono alcuni passaggi fondamentali: “La Legge 4 agosto 2006 n.248 …ha introdotto al primo comma dell’art.38 i c.d. skill games o giochi a distanza. ..Il D.L 13.9.2012, n.158, recante Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute convertito con modificazioni nella legge 8.11.2012, n.189, contiene, all’art.7, diverse disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica. L’art.7, comma 3 quater, inserito in sede di conversione in legge, espressamente vieta la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco offerte dai concessionari online, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio od autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità, facendo salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro. Lo scopo perseguito dal legislatore è quello di limitare l’accesso al gioco e riguarda espressamente le piattaforme fornite da soggetti provvisti della concessione per il gioco on line, quindi un’attività lecita, escludendo che soggetti autorizzati o non all’esercizio dei giochi a distanza possano mettere a disposizione dei clienti le apparecchiature nella generalità dei pubblici esercizi (il caso che ci interessa riguarda però un punto vendita espressamente previsto dalla legge e, quindi, non rientra nel divieto qui in esame, che si riferisce alla generalità indifferenziata degli esercizi pubblici). La clausola di salvaguardia di cui al primo periodo è invece riferita, in generale, all’illecita attività di offerta di giochi con vincita in denaro….La ricognizione normativa va completata con il riferimento alla legge 73 del 22 maggio 2010 di conversione del decreto legge n.40/2010 che all’art.2, comma 2 bis, prevede che il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero delle Finanze AAMS esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, di modalità e di apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica. La norma in questione ha anche abrogato l’art.11 quinquesdecies, comma 11-lett.b del DL n.203/2005, convertito in legge n.248/05 che, a sua volta, prevedeva che i concessionari avessero la possibilità di predisporre apparecchiature per consentire il gioco in via telematica con collegamento con i concessionari autorizzati, anche in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, nel rispetto in ogni caso del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse. I maggiori problemi interpretativi sono sorti proprio a causa di questa espressa abrogazione che ha fatto ritenere che il legislatore abbia inteso escludere del tutto la possibilità di raccogliere le scommesse a distanza in luoghi diversi dalla c.d. sede istituzionale, ovvero quella autorizzata ad hoc nella concessione ed individuata come sede del concessionario. Da questa interpretazione riduttiva ne è conseguita la configurazione del reato di cui all’art.4 legge 401/89 per assenza di un provvedimento amministrativo legittimante tale raccolta…Ritiene questo giudicante che una tale interpretazione non sia conforme alla normativa del settore sopra richiamata. E’ vero che la legge 73 del 22 maggio 2010 di conversione del decreto legge n.40/2010 ha inteso limitare la raccolta del gioco on line esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste nella convenzione di concessione. Questo però non significa escludere del tutto la possibilità per i concessionari di raccogliere le scommesse nei punti di commercializzazione, in quanto la norma ha in realtà inteso imporre ai concessionari di raccogliere le scommesse solo dai punti autorizzati e contrattualizzati, previo censimento presso AAMS….Come già accennato, la normativa del 2010 da ultimo richiamata non ha affatto introdotto il divieto di giocare presso sedi diverse da quella della concessionaria, purchè tra il concessionario ed il titolare dell’esercizio venga concluso apposito contratto, conforme alla normativa regolamentare sopra richiamata ed in virtù del quale il titolare dell’esercizio non operi come intermediario….L’intervento legislativo da ultimo ricordato ha, pertanto, avuto l’obiettivo di escludere solo questa possibilità, ovvero consentire di scommettere da un concessionario verso tutti gli altri concessionari autorizzati del settore; è viceversa estraneo alla ratio della legge l’intento di limitare la raccolta delle scommesse da parte del singolo concessionario solo presso la propria sede e non in esercizi commerciali diversi purchè collegati al concessionario con un accordo contrattuale rispondente ai requisiti di legge. Tanto è vero che la stessa AAMS ha predisposto un modello di contratto tipo per l’affidamento dell’attività di commercializzazione…una cui copia è stata anche prodotta dalla difesa. La normativa fin qui esaminata, depurata da interpretazioni fuorvianti e riduzionistiche, è ispirata al principio di consentire la raccolta a distanza delle scommesse purchè venga esclusa ogni forma di intermediazione nelle attività che costituiscono il contenuto del contratto di scommessa…. “;
– Il difensore: L’avv.Marco Ripamonti, con studio in Viterbo e Firenze, ha ottenuto tale pronuncia dopo avere conseguito innumerevoli sentenze penali in materia di raccolta di gioco presso i PDC in molti Tribunali tra cui Roma, Viterbo, Firenze, Prato, Livorno, Bologna, Modena, Bergamo, Milano, Lodi, Reggio Emilia, Venezia, Treviso, Perugia, ma anche e sopratutto la Sentenza resa dalla Corte di Cassazione il 31 maggio 2013. Il difensore ha così concluso: “la Sentenza, in definitiva, è perfettamente condivisibile e contribuisce in modo fondamentale ad interpretare nella corretta chiave non soltanto la normativa specifica di materia di PDR/PDC ma anche la normativa successiva alla vicenda processuale tra cui il Decreto Balduzzi, che come afferma in sintesi il giudice non può spiegare effetti su una normativa specifica e particolare che se diversamente interpretata, aggiungo, perderebbe ogni senso logico, oltre che giuridico. Credo che tale linea, e ciò è ancor più rilevante, possa estendersi anche alla portata delle limitazioni di cui alla Legge di Stabilità 2016“.
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