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GIOCHI. Ecco il testo definitivo della Stabilità.
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GIOCHI. Ecco il testo definitivo della Stabilità.
Messaggioda scommettitore siracusano » 22/10/2015 - 06:38
http://www.jamma.it/primopiano/esclusiv ... esse-70940
21 ottobre 2015 - 21:46
manovra
(Jamma) Un piccola modifica al testo della Legge di Stabilità rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi. Dopo le polemiche suscitate dai provvedimenti in meteria di giochi il governo riduce il numero delle concessioni di scommesse che verranno messe a bando nel 2016. Si tratta di 15.000 autorizzazioni contro le 22.000 inizialmente previste. Confermato il PREU AL 15% per le slot e al 5,5% della raccolta per le Vlt.
Questo il testo definitivo del provvedimento che verrà presentato al Parlamento
1) La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a),del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 15 per cento dell’ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1 gennaio 2016
2) La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b),del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 5,5 per cento dell’ammontaredelle somme giocate, a decorrere dal 1 gennaio 2016.
Sanatoria CTD
.
Ai soggetti previsti dall’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri,senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l’offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645, nei quali, a talefine, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle lettere a) e b) del comma 643, le parole: “31 gennaio 2015” e “5 gennaio 2015” sonosostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “31 gennaio 2016” e “5 gennaio 2016”;
b) nella lettera c) del comma 643, le parole: “28 febbraio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “29febbraio 2016”;c) nelle lettere e) e i) del comma 643, la parola: “2015”, dovunque compaia, è sostituita dalla seguente: “2016” e le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo”;
d) nella lettera g) del comma 644, le parole: “1° gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1°gennaio 2016”.
Qualora un soggetto residente svolga, per conto di soggetti esteri non residentio comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore,anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e metta a disposizione dei fruitori finali del serviziostrumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cuiscommettere, e allorchéi flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e ilsoggetto non residente, superino,nell’arco disei mesi, cinquecentomila euro, l’Agenzia delleEntrate, rilevati i suddetti presupposti dall’informativa dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell’economia edelle finanze, entro 60 giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio il gestore e ilsoggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione,ai sensi dell’articolo 162, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Bando scommesse terrestri
In vista della scadenza delle concessioni vigenti, per garantire la tutela degli interessi pubblicinelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l’Agenziadelle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1° maggio, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:
a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in retefisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti e presso punti di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande.
Base d’asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di venditaavente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione.
Bando sale Bingo
All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 636:
1) nella linea, le parole: “anni 2013 e 2014” e “2014” sono sostituite rispettivamente dalleseguenti: “anni dal 2013 al 2016” e “2016, a una gara per l’attribuzione di 210 concessioni per ilpredetto gioco”; inoltre, le parole “alla riattribuzione delle medesime concessioni” sono soppresse;
2) nella lettera a) le parole euro 200.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 350.000”;
3) nella lettera b) le parole “sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “nove anni, non rinnovabile”;
4) nella lettera c), le parole: “euro 2.800” e “euro 1.400” sono sostituite, rispettivamente, dalleseguenti: “euro 5.000” e “euro 2.500”; inoltre, dopo le parole: “concessione riattribuita” sono aggiunte le seguenti: “, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell’atto integrativo previsto
dall’articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento deilocali per tutto il periodo della proroga.
Concessioni giochi online
In considerazione dell’approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 24, comma 11, lettera da a) ad f) della legge 7 luglio2009, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano ilcontrasto al gioco illegale, ed un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte leconcessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per r la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di 120 concessioni perla commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88 del 2009 e previoversamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione pari ad euro 200.000.
Scarica il testo integrale della Bozza Legge di Stabilità a questo link nella pagina originale di Jamma.
Re: GIOCHI. Ecco il testo definitivo della Stabilità.
Messaggioda nef » 22/10/2015 - 11:58
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Re: GIOCHI. Ecco il testo definitivo della Stabilità.
Messaggioda scommettitore siracusano » 22/10/2015 - 13:32
Ancora non inviata al Colle. Il testo, ancora nelle mani di Renzi, “cambia di ora in ora”
di Edoardo Spera 1252 28 minuti fa fonte ilVelino/AGV NEWS Roma
•http://www.ilvelino.it/it/article/2015/10/22/legge-stabilita-presentazione-alle-camere-slitta-a-domani/f0eb7025-2bbe-415c-810f-44d2276d7867/
Renzi Cdm Legge Stabilità
Roma, 12:52 – 28 minuti fa (AGV NEWS)
Tutti in attesa della Legge di Stabilità, persino il Colle che – da quanto apprende IL VELINO – al momento ancora non ha ricevuto il testo della manovra per il 2016. La legge di bilancio infatti sembra ancora essere in mano al presidente del Consiglio Matteo Renzi che sta lavorando con un gruppo ristretto alle ultime limature e ai “ritagli dei numeri”. Sempre da quanto si apprende sembrerebbe che slitti a domani la presentazione al Parlamento, annunciata ieri dal ministro dell’economia Padoan. “Il testo cambia di ora in ora” fanno sapere da fonti interne al partito Democratico. Molte le questioni che sembrano rimaste ancora aperte e “ballerine”, come quella relativa al settore del gaming e all’eventuale apertura o riassegnazione delle concessioni per le sale da gioco che se prima sembravano essere 22mila ora sembrano scese a 15mila. Nel 2016 andranno in scadenza le gare e occorre predisporre nuovi bandi. Ma sembra non trattarsi – da quanto si apprende – di nuovi punti gioco, ma della conferma di quelli esistenti. Attualmente, sono nel complesso 22mila, considerando le 17mila legali e le circa 5mila non in regola.
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Re: GIOCHI. Ecco il testo definitivo della Stabilità.
Messaggioda scommettitore siracusano » 22/10/2015 - 13:35
nef ha scritto:ma una domanda, possibile che non si menziona in nessun modo quale sara' la tassazione che dovranno corrispondere i book che aderiranno alla legge di stabilita' prima o che si aggiudicheranno le concessioni dopo con il nuovo bando ? se il famoso cambio sul margine o sempre sul turn/over ?
Ritengo che l'importo e le modalità dell'imposta unica non siano materia di una legge di stabilità; ma che saranno trattati con delle leggi a parte o con dei decreti degli stessi Monopoli di Stato.
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Re: GIOCHI. Ecco il testo definitivo della Stabilità.
Messaggioda scommettitore siracusano » 22/10/2015 - 13:41
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Re: GIOCHI. Ecco il testo definitivo della Stabilità.
Messaggioda scommettitore siracusano » 23/10/2015 - 14:03
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Categoria principale: Gioco e Politica
Creato Venerdì, 23 Ottobre 2015 08:00
Data pubblicazione
Scritto da Sara Michelucci
- Baretta: 'Nessun documento da Federgioco, valutazione a tutto campo in atto'
Il sottosegretario con delega ai giochi, Pier Paolo Baretta, commenta le prossime disposizioni sul gioco contenute nella Stabilità 2016.
http://www.gioconews.it/politica-genera ... ssimo-anno
“La manovra è fatta di tre parti: aumento della tassazione, regolarizzazione dei punti scommesse irregolari e riduzione del numero dei punti in occasione del rinnovo delle gare”. È quanto emerge dall'intervista rilasciata a Gioconews.it dal sottosegretario all’economia con delega ai giochi, Pier Paolo Baretta, commentando la legge di Stabilità 2016 che sta per approdare sui banchi del Parlamento, con varie misure sul gioco. Ma quello che sembra il vero obiettivo, oltre a quello solito di fare cassa, è il restringimento della filiera.
L'aumento del Preu del 2% per le slot machine e dello 0,5% per le Vlt di cui si legge nella prima stesura diventerà quindi legge?
“Dobbiamo aspettare che il testo definitivo venga pubblicato, prima di parlare di percentuali, anche se la linea è questa. Comunque non toccheremo il pay out”.
La tassa sui 500 milioni di euro, con un aumento del Preu sugli apparecchi da gioco, resterebbe comunque o è lecito pensare a una compensazione?
“La tassa sui 500 milioni è legge dello Stato, quindi è prevista anche per il prossimo anno e per gli altri stabiliti dalla precedente manovra”.
Per quanto riguarda il bando scommesse cosa può dirci?
“Confermo che ci saranno 15mila punti gioco”.
La tassazione sul margine, almeno nelle bozze circolate, non è prevista nella legge di Stabilità. Come mai questo dietro-front?
“Abbiamo pensato qui ad altre misure, mentre la tassazione sul margine resta correlata a una riforma complessiva del settore dei giochi, così come la delega fiscale ci chiede di fare. La Stabilità, lo voglio ricordare, riguarda solo la fiscalità del settore”.
La riforma del gioco sarà legata a un’azione di tipo parlamentare o di Governo?
“Stiamo valutando il da farsi, di certo il dibattito in Parlamento è molto attivo e lo stiamo seguendo per capire se poterci agganciare ad esso”.
Tenendo conto degli oneri sempre più stringenti per gli operatori - a detta di questi anche al limite della sostenibilità - c'è da chiedersi se nel futuro dell’economia italiana ci sia ancora posto per il settore del gioco pubblico. Lei cosa dice?
“Il fatto che si pensi di mantenere il settore del gioco come parte dell’economia italiana, non vuol dire che non si punti a ridimensionarlo. La razionalizzazione dell’offerta è una cosa che va assolutamente fatta. Sia nella riforma complessiva del comparto che nella Stabilità, dove è prevalsa la linea di una riduzione del settore. Centrale, a mio avviso, sarà anche l’innovazione tecnologica. Ad esempio collegare le macchine al totalizzatore centrale è importante, come lo è il fatto che ci sia un nuovo equilibrio all’interno della filiera. Lo spazio per il gioco pubblico c’è, ma occorre un cambiamento, rendendo anche più snella la filiera. Anche la vicenda dei 500 milioni ha messo in luce questa necessità”.
Vuol dire che ci saranno delle figure, come i gestori, che potrebbero scomparire?
“No. I gestori non andranno a scomparire, ma si può pensare a una contrazione della filiera. Di certo qualcosa deve cambiare”.
Per quanto riguarda l’ippica, che riforma pensate di attuare?
“Nel testo che si andrà a predisporre stiamo ragionando sullo strumento della Lega ippica”.
Re: GIOCHI. Ecco il testo definitivo della Stabilità.
Messaggioda Jak69 » 23/10/2015 - 17:03
Ringrazio anticipatamente anche se so che in questo forum qui si parla di CTD.
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Re: GIOCHI. Ecco il testo definitivo della Stabilità.
Messaggioda scommettitore siracusano » 23/10/2015 - 17:27
Jak69 ha scritto:Salve lo so che l'argomento è fuori da questo forum ma leggo di persone molto preparate come Scommettitore Siracusano, e quindi vorrei chiedere avendo letto le dichiarazioni del Renzi riguardano che i bar con le slot saranno ridotti a circa 1000, avendo io una sala giochi con art. 86 (come attività principale) anche se non ho un bar ma ho un'attività come si dice "generalista", mi devo preoccupare che ci fanno chiudere ?????(non ho 50mq per una gaming hall).
Ringrazio anticipatamente anche se so che in questo forum qui si parla di CTD.
Grazie dei complimenti.
In realtà, le dichiarazione di Renzi riguardavano lla legge di stabilità, e in particolare i CORNER che da circa 8000 scenderanno a 5000, e di cui solo 1000 potranno essere inseriti in un bar (o in attività similari di somministrazione cibi e bevande).
La norma delle dimensioni minime di una "gaming hall" non rientrerà nella legge di stabilità, ma potrebbe rientrare nella riforma complessiva del settore dei giochi, o con una possibile delega fiscale o con il "progetto di legge Mirabelli", che riprende la bozza della precedente delega fiscale. Lo sapremo, presumibilmente, entro quest'anno o giugno 2016.
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Re: GIOCHI. Ecco il testo definitivo della Stabilità.
Messaggioda scommettitore siracusano » 24/10/2015 - 13:38
http://www.agimeg.it/?p=75922
In: Politica, Primo Piano
24 ottobre 2015 - 12:57
palazzo-chigi
Un introito aggiuntivo per l’erario “pari a circa 600 milioni di euro complessivi di cui 500 milioni derivanti dalle “new slot” e 100 milioni dalle “Video lotteries”, assumendo, quindi, una raccolta invariata rispetto al 2014 tenendo, altresì, conto dell’andamento della stessa nel 2015”. E’ quanto sottolineato nella relazione accompagnatoria alla Stabilità 2016. Nella relazione viene anche spiegato che allo scopo di “incoraggiare il passaggio dal gioco illecito a quello lecito dei soggetti non concessionari che offrono, con qualsiasi modalità, scommesse con vincite in denaro in Italia, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è prevista una riapertura, fino al 31 gennaio 2016 del procedimento di regolarizzazione”, la Sanatoria. L’adesione alla Sanatoria permetterà inoltre, “a coloro che, per mezzo della procedura di regolarizzazione fiscale, entrano a far parte del circuito legale, la possibilità di partecipare alla prossima gara per l’attribuzione delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive, ippiche e non sportive, da espletarsi entro la prima metà dell’anno 2016, in vista della scadenza delle concessioni attualmente vigenti”. Ecco il testo integrale della relazione all’art. 48 della Legge di Stabilità 2016 “Disposizioni in materia di giochi”.
“Commi 1-2. La norma prevede l’incremento dell’aliquota del prelievo erariale unico (PREU) applicata alla raccolta di gioco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare:
– quelli di cui alla lettera a) del suddetto comma, le c.d. “new slot” (o AWP) che possono essere installate sia in locali che svolgono attività diverse dal gioco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), quindi ad accesso libero, sia in sale destinate prevalentemente ad attività di gioco (sale scommesse, sale bingo), in cui l’accesso è precluso ai minori d’età;
– e quelli di cui alla lettera b), le c.d. “Video Lotteries Terminal” (“o VLT”), che sono “sistemi di gioco” costituiti da una serie di “videoterminali”, con controllo del gioco da remoto, che possono essere installate esclusivamente in sale destinate all’attività di gioco, in cui l’accesso è precluso ai minori di età.
Attualmente sulle c.d. “new slot” o AWP è applicato un prelievo erariale unico pari al 13 per cento, mentre sulle c.d. “Video lotteries Terminal” o VLT è applicato un prelievo pari al 5 per cento. Entrambi i suddetti prelievi sono calcolati sulla raccolta lorda, ossia sull’ammontare complessivo delle somme giocate (c.d. coin in”), al lordo delle vincite.
Con la norma in esame le due aliquote sono innalzate rispettivamente al 15 per cento e al 5,5 per cento.
Come meglio dettagliato nella relazione tecnica, dall’aumento delle aliquote suddette, deriverebbe un introito aggiuntivo per l’erario pari a circa 600 milioni di euro complessivi di cui 500 milioni derivanti dalle “new slot” e 100 milioni dalle “Video lotteries”, assumendo, quindi, una raccolta invariata rispetto al 2014 tenendo, altresì, conto dell’andamento della stessa nel 2015.
Comma 3. La norma prevede la proroga della c.d. regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta on line delle scommesse non autorizzati. La sanatoria riguarda i c.d. CTD (Centro di Trasmissione Dati) e muove sulla linea di intervento del forte contrasto al fenomeno della raccolta parallela delle scommesse che, prive di regole, giacché i relativi operatori si sottraggono al dovere di auto-sottomettersi al quadro regolatorio nazionale, in Italia desta ormai da tempo una seria preoccupazione sia per la mancata tutela dei giocatori, in particolar modo di minori – dal momento che è ignoto il grado di effettiva protezione che tale rete è in grado di garantire veramente, rispetto a quella ufficiale dei concessionari di Stato – sia per il ruolo competitivo delle imprese concessionarie, per i loro margini di ricavo oltre che per il gettito erariale.
Allo scopo, quindi, di incoraggiare il passaggio dal gioco illecito a quello lecito dei soggetti non concessionari che offrono, con qualsiasi modalità, scommesse con vincite in denaro in Italia, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è prevista una riapertura, fino al 31 gennaio 2016 del procedimento di regolarizzazione ai sensi dell’art. 1, commi 643, 644 e 645 della legge n. 190 del 2014.
Peraltro, l’adesione alla procedura di emersione consente, altresì, a coloro che, per mezzo della procedura di regolarizzazione fiscale, entrano a far parte del circuito legale, la possibilità di partecipare alla prossima gara per l’attribuzione delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive, ippiche e non sportive, da espletarsi entro la prima metà dell’anno 2016, in vista della scadenza delle concessioni attualmente vigenti.
Commi 4-7. Con la procedura di regolarizzazione fiscale, disciplinata dall’art. 1, commi da 643 a 645, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) non è stata riconosciuta la legittimità ad operare in Italia a quei soggetti che offrono scommesse tramite i cosiddetti “centri trasmissione dati – CTD” svolgenti attività di intermediazione nella attività di raccolta delle scommesse. L’operatore del Ctd non ha visto riconosciuta la propria posizione professionale in quanto l’attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse, oltre a poter configurare reato (di cui all’art. 4 co. 4 bis della legge 401 del 1989) – anche quando è posta in essere per conto di un concessionario autorizzato da uno Stato estero – è chiaramente vietata dal vigente regolamento disciplinante le scommesse (di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, che così recita “Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse”), cui risultano sottostare, a pena di decadenza dal disciplinare, anche gli operatori esteri che hanno presentato la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione.
La raccolta di scommesse, anche quando ha luogo mediante strumenti telematici, può avvenire lecitamente solo ed esclusivamente se posta in essere da parte di soggetti titolari di concessione. Non è, quindi, ammesso che soggetti terzi raccolgano le scommesse per conto dei concessionari o titolari di reti svolgendo una mera intermediazione. Infatti, (come ribadito dal richiamato D.M. n. 111 del 1 marzo 2006 che, sul punto, ha confermato i contenuti del previgente D.M. n. 174/1998), a tutt’oggi, “è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse” (art. 2, comma 5).
Senonchè, il legislatore, con la Legge Comunitaria del 2009 (legge del 7 luglio 2009, n. 88), “al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi”, ha dettato (all’art. 24, dal comma 11 al comma 26) un’organica e articolata disciplina in materia di gioco pubblico a distanza. In particolare, la raccolta di gioco da remoto è incentrata sull’adozione obbligatoria di un contratto di conto di gioco tra il giocatore ed il concessionario, che deve essere predisposto nel rispetto di alcune condizioni minime e che in alcun modo può essere utilizzato “per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui” (comma 19, lett. c). Contratto di gioco che, peraltro, a norma dell’art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014, si considera perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale.
Ciò premesso, al fine di intercettare gli introiti dei CTD si è ritenuto opportuno, con la disposizione in commento, richiamare l’espressione “stabile organizzazione” di cui all’art. 162 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con la quale si designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. L’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate della stabile organizzazione del soggetto estero, che svolge attività di raccolta delle scommesse per mezzo di altro soggetto residente o non residente, subordinato alla rilevazione di determinati presupposti relativi al superamento di un preciso volume d’affari entro un dato arco temporale, comporta la determinazione e la successiva liquidazione, oltre che dell’imposta unica, che avrebbe dovuto pagare se fosse stato “regolare”, anche della maggiore imposta e delle sanzioni dovute.
Il comma 6, prevede, inoltre, che, una volta accertata la stabile organizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli intermediari finanziari devono applicare all’atto dell’effettuazione della transazione, una ritenuta d’acconto pari al 25 per cento sugli importi che i gestori dei punti di gioco collegati con reti estere, generalmente pagati con carte di credito e bonifici internazionali, riversano alla stessa società estera per via telematica.
Comma 8. Tutte le concessioni per le scommesse a quota fissa e a totalizzatore su eventi sportivi anche ippici e non sportivi, verranno a scadenza il 30 giugno 2016.
I principi comunitari, sanciti anche dalla giurisprudenza nel corso degli anni, prevedono l’indizione di procedure di selezione aperte e competitive, senza barriere all’ingresso per gli aspiranti aggiudicatari.
In tal senso la norma rispecchia tali principi non fissando alcun limitazione all’ingresso di nuovi soggetti, rispetto agli attuali concessionari.
Il totale dei diritti attribuiti sulla rete legale dei giochi, che offrono scommesse sportive e/o ippiche, mediante negozi che effettuano prevalentemente attività di gioco (negozi) ovvero che effettuano prevalentemente altre attività (corner) è di circa 17.000 (di cui 2.196 emersi ai sensi dell’art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014). I punti vendita all’attualità operativi sono circa 15.000. Detta differenza è determinata, in gran parte, dalla presenza di “corner” che possono offrire esclusivamente gioco ippico, attualmente di scarsa attrattività e redditività ma che potrebbero, in qualsiasi momento, tornare operativi allorquando potessero offrire anche scommesse sportive, come prevede la norma in esame per la nuova gara.
Pertanto, si ribadisce che il numero dei punti vendita autorizzati è pari a circa 17.000, di cui 6.500 negozi e 10.500 “corner”.
La norma in esame prevede l’attribuzione di un numero di diritti inferiore al totale odierno, suddivisi fra 10.000 negozi e 5.000 “corner”, in quanto i negozi risultano più tutelanti sotto il profilo della lotta al gioco minorile e maggiormente controllabili. La disposizione limita i “corner” da installare in bar ed esercizi similari, in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande, ad un numero massimo di 1.000.
La base d’asta prevista (non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici) è stata così fissata, tenendo conto dell’importo previsto per la precedente gara (art. 10 del D.L. n. 16/2012), pari ad 11.000 euro per una concessione di durata pari a poco meno di 4 anni, per negozi di scommesse e della contrazione del numero dei diritti messi a gara.
L’importo ridotto previsto per i “corner” deriva dalla considerazione che i “negozi di gioco” possono ospitare, rispetto alla precedente tipologia di esercizi, un numero maggiore di terminali di accesso al gioco nonché l’esercizio di altri giochi come ad esempio quello mediante apparecchi da intrattenimento della tipologia “VLT”.
Comma 9. In considerazione della natura strategica delle decisioni ricadenti sulle modalità tecniche relative ai giochi, scommesse e concorsi a premi, e per le ricadute sul mercato ed il contrasto all’offerta illegale di giochi è disposto che dette modalità vengano stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze su proposta del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Comma 10. Occorre considerare che attualmente sono attive sul territorio nazionale 210 sale Bingo, la maggior parte delle quali ha visto scadere la concessione nel biennio 2013-2015, mentre per le rimanenti le concessioni scadranno nell’anno 2016.
Nel 2014, sulla base della previsione recata dall’art. 1, commi da 636 a 638, della legge n. 147 del 2013, è stata indetta una gara per l’attribuzione delle concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014. Tuttavia, la procedura di gara è stata annullata dal Tar Lazio e le concessioni scadute hanno continuato e continuano tuttora ad operare in base ad una specifica disposizione di legge recata dalla norma su citata.
Si è, quindi, ritenuto opportuno, con la disposizione in commento, prevedere l’indizione di una nuova procedura selettiva per l’attribuzione o la riattribuzione delle concessioni scadute ed in scadenza al 2016.
La gara indetta nel 2014 prevedeva una base d’asta di 200 mila euro per una concessione di durata di 6 anni.
La norma in commento prevede, invece, una base d’asta pari a 350 mila euro, quindi superiore a quella prevista nel 2014, considerata la maggiore durata prevista per le nuove concessioni pari a 9 anni, rispetto ai 6 previsti per la gara precedentemente annullata.
Tuttavia, le concessioni attualmente scadute continuano ad operare in virtù della proroga prevista dal predetto comma 636 della legge n. 147 del 2013, proroga, peraltro, concessa fino alla data della sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, a fronte del pagamento di un canone determinato e a condizione dell’avvenuta sottoscrizione dell’atto di integrativo accessivo alle concessioni di cui all’art. 1, comma 79 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
La sottoscrizione dell’atto integrativo è stato ritenuto necessario per consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell’azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia, della tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell’ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi. Attraverso l’aggiornamento delle concessioni in essere, mediante la sottoscrizione dell’atto integrativo, si vuole raggiungere l’obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 percento, siano dotati di determinati requisiti, nonche’ assicurino il rispetto di determinati obblighi.
Comma 11. La norma introduce una nuova procedura di selezione per l’attribuzione delle concessioni relative alla raccolta del gioco a distanza.
Al riguardo, occorre premettere che a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 24, comma 11 della legge 7 luglio 2009 n.88 (Legge Comunitaria) è stato pubblicato nel febbraio 2011 un decreto direttoriale dell’allora AAMS contenente le condizioni generali di accesso alle nuove concessioni per l’esercizio e la raccolta del gioco a distanza, oltre alla procedura di integrazione della convenzione di concessione per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici per coloro che erano già titolari del diritto per la raccolta a distanza del gioco pubblico. Alla suddetta procedura di integrazione potevano partecipare i soggetti già titolari di concessione ed i particolare:
a) ai soggetti che già esercitano un attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato in possesso di determinati requisiti stabiliti dal comma 15 dell’art. 24 su menzionato;
b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge comunitaria citata, erano già titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta di uno o più giochi attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.
Per tutti gli operatori suindicati il termine di scadenza della propria concessione è rimasto quello previsto nello schema di convenzione “principale”, anche se ai sensi dell’art. 4, secondo comma, dell’atto integrativo per i giochi acquisiti successivamente, e cioè al momento della stipula del menzionato atto integrativo, il termine di scadenza – avente durata di nove anni – iniziava a decorrere dall’attivazione dei nuovi giochi.
In mancanza di adesione alla procedura di stipula dell’atto integrativo, i concessionari sopra menzionati sarebbero decaduti dal diritto di raccolta a distanza delle giocate.
Il numero delle concessioni offerte secondo le allora esigenze di mercato è stato pari ad un massimo di duecento, delle quali però solo un quarto sono state attribuite, in ragione della vigenza delle preesistenti concessioni on line assegnate a seguito della gara ai sensi dell’art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223), integrative delle concessioni fisiche, che verranno a scadenza al 30 giugno 2016, contemporaneamente a tutte le concessioni fisiche.
Occorre considerare che la previsione con la norma de qua di una nuova procedura di selezione per l’attribuzione delle concessioni sul gioco a distanza, consente, da un lato, a coloro che vogliono proseguire la raccolta dei giochi a distanza – in particolare delle scommesse – di dotarsi di titolo idoneo e, dall’altro, l’ingresso ai soggetti che volessero accedere alla rete legale.
La norma prevede che la gara sia bandita per l’attribuzione di 120 concessioni, numero definito tenuto conto sia delle concessioni in scadenza, sia dei nuovi aspiranti concessionari.
La base d’asta prevista dalla norma è pari a 200.000 euro, così come già prevista dalla legge n. 88 del 2009, in considerazione della minore durata delle nuove concessioni che verranno attribuite dovuta alla necessità dell’allineamento temporale con la prossima scadenza delle altre concessioni on line.
Comma 12. La previsione del comma 78, numero 26, lettera b) della legge n. 220 del 2010 è stata a suo tempo introdotta per evitare che la cessazione, specie improvvisa (revoca o decadenza), di una impresa investita dei compiti di raccolta del gioco (con la cessazione di operatività di tutta la sua infrastruttura materiale) provocasse una “carenza” di servizio di raccolta e di “presidio” di ordine pubblico e sicurezza nella zona in cui, fino a detta cessazione, era assicurata la raccolta di gioco per conto dello Stato e nel rispetto del quadro regolatorio nazionale. Il rischio che si intendeva evitare è che l’impresa cessata ma dotata ancora di potenzialità materiale della raccolta potesse proseguire, in autonomia e fuori del quadro regolatorio, ad offrire gioco senza che la platea dei giocatori si avvedesse del mutamento di situazione determinatosi.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, ha sollevato riguardo alla disposizione un dubbio di compatibilità con il diritto europeo, rimettendo la questione alla Corte di Giustizia la quale dovrebbe pronunciarsi nei primi mesi del 2016.
Inoltre, considerato che tale disposizione non ha mai ricevuto effettiva applicazione, trattandosi di un vincolo oggettivamente di non facile e proficua praticabilità da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di dare maggiore chiarezza al sistema concessorio nazionale in vista delle prossime gare da espletarsi per l’aggiudicazione delle nuove concessioni in materia di scommesse, Bingo e gioco a distanza, si ritiene opportuno abrogarla, potendo essa costituire un ostacolo alla partecipazione alle suddette gare, soprattutto da parte degli operatori stranieri”. es-dar/AGIMEG
Re: GIOCHI. Ecco il testo definitivo della Stabilità.
Messaggioda marvolo » 24/10/2015 - 17:16
Peraltro, l’adesione alla procedura di emersione consente, altresì, a coloro che, per mezzo della procedura di regolarizzazione fiscale, entrano a far parte del circuito legale, la possibilità di partecipare alla prossima gara per l’attribuzione delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive, ippiche e non sportive, da espletarsi entro la prima metà dell’anno 2016, in vista della scadenza delle concessioni attualmente vigenti.
da ignorante mi chiedo: sostanzialmente stanno dicendo a stanley e agli altri book .com (vecchi o di fresca costituzione) di "sanarsi" per avere i requisiti di partecipazione al prossimo bando?
sempre da ignorante a me sembra, leggendo il tutto, che loro stiano dicendo implicitamente "ok stanley e amici cari, o vi "denunciate" e avete chance di partecipare ad un bando "non discriminatorio" oppure noi veniamo a chiudervi uno per uno"
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Re: GIOCHI. Ecco il testo definitivo della Stabilità.
Messaggioda scommettitore siracusano » 24/10/2015 - 17:36
marvolo ha scritto:c'è un passaggio che mi "incuriosisce"Peraltro, l’adesione alla procedura di emersione consente, altresì, a coloro che, per mezzo della procedura di regolarizzazione fiscale, entrano a far parte del circuito legale, la possibilità di partecipare alla prossima gara per l’attribuzione delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive, ippiche e non sportive, da espletarsi entro la prima metà dell’anno 2016, in vista della scadenza delle concessioni attualmente vigenti.
da ignorante mi chiedo: sostanzialmente stanno dicendo a stanley e agli altri book .com (vecchi o di fresca costituzione) di "sanarsi" per avere i requisiti di partecipazione al prossimo bando?
sempre da ignorante a me sembra, leggendo il tutto, che loro stiano dicendo implicitamente "ok stanley e amici cari, o vi "denunciate" e avete chance di partecipare ad un bando "non discriminatorio" oppure noi veniamo a chiudervi uno per uno"
Già, e mi sembra o che sia un BLUFF, o lo stato stia prendendo una cantonata
Se fosse questa l'interpretazione e la legge rimanesse così, darebbe un grosso vantaggio alla Stanleybet e agli book COM discriminati, perchè se verranno dichiarati, come sembra, discriminati dal Bando Monti, e vincessero anche alla CJEU per l'imposta Unica (certo la Stanleybet ha maggiori probabilità degli altri), RISULTEREBBERO AUTOMATICAMENTE DISCRIMINATA PER LA NUOVA GARA, e potrebbero continuare ad operare come COM.
Si veda anche questo topic di CURIOSO: viewtopic.php?f=1&t=55450
Re: GIOCHI. Ecco il testo definitivo della Stabilità.
Messaggioda marvolo » 24/10/2015 - 18:21
tecnicamente ci sarebbe un pò meno "vantaggio" per il singolo gestore del ctd, che potrebbe vedersi chiusa l'attività per un sequestro.
io seguo da un pò le dichiarazioni varie e mi sembra che lo stato abbia voluto mettere la dicitura "non discriminatoria" probabilmente senza neanche sapere dov'è che discriminano, giusto per dire "ve la faccio senza discriminazioni e voi illegali siete in torto".
mi sembra la solita soluzione tutta italica a dire la verità
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Re: GIOCHI. Ecco il testo definitivo della Stabilità.
Messaggioda scommettitore siracusano » 24/10/2015 - 18:29
Re: GIOCHI. Ecco il testo definitivo della Stabilità.
Messaggioda NEBIROS » 24/10/2015 - 18:51
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Re: GIOCHI. Ecco il testo definitivo della Stabilità.
Messaggioda serenissima » 24/10/2015 - 21:05
scommettitore siracusano ha scritto:Non mi meraviglierei se, dopo il 31 Gennaio 2016, lo stato italiano rettificherebbe questa norma prima dell'indizione della nuova gara, per evitare l'indubbia discriminazione, che sarebbe censurata dalla CJEU
Non avrei saputo esprimermi meglio !
Considerate la adesioni alla sanatoria di tutti i grandi book,
è ormai un braccio di ferro tra Stanleybet e lo stato !
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