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RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda mandrake76 » 22/03/2015 - 19:40
Interpolazione?.... Grado superiore? ....
Sai essendo solo un suddito del settore del betting ..... non ti posso seguire..... e quindi mi arrendo.
Pero' tieni presente che di questi paroloni in questo sito non ne avevamo mai sentiti.....
Ahime.... mi sento cosi' ignorante e.... non mi resta che gettare la spugna.
Pero' con onore dato che non possiedo le tue stesse armi ed e' evidente che sei tecnologicamente piu' avanzato.
Dopo aver visto la canna della tua pistola che fuma, dopo aver sparato, non posso certo affrontarti con arco e frecce.
Sai essendo solo un suddito del settore del betting ..... non ti posso seguire..... e quindi mi arrendo.
Pero' tieni presente che di questi paroloni in questo sito non ne avevamo mai sentiti.....
Ahime.... mi sento cosi' ignorante e.... non mi resta che gettare la spugna.
Pero' con onore dato che non possiedo le tue stesse armi ed e' evidente che sei tecnologicamente piu' avanzato.
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Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda scommettitore siracusano » 22/03/2015 - 22:45
mandrake76 ha scritto:Interpolazione?.... Grado superiore? ....
Sai essendo solo un suddito del settore del betting ..... non ti posso seguire..... e quindi mi arrendo.
Pero' tieni presente che di questi paroloni in questo sito non ne avevamo mai sentiti.....
Ahime.... mi sento cosi' ignorante e.... non mi resta che gettare la spugna.
Pero' con onore dato che non possiedo le tue stesse armi ed e' evidente che sei tecnologicamente piu' avanzato.
Dopo aver visto la canna della tua pistola che fuma, dopo aver sparato, non posso certo affrontarti con arco e frecce.
Veramente l'interpolazione delle funzioni lineari e di grado superiore si studiano ai primi anni di un normale liceo scientifico (poi, negli ultimi due anni si studiano le equazioni differenziali e il calcolo integrale); ma oggi sono cose che chiunque può trovare in internet.
Per mia fortuna non ho mai cercato di acquisire una cultura di tipo nozionistico (pressochè inutile nell'era di internet); ma mi sono sempre orientato ad acquisire una cultura di tipo concettuale, che mi permette di spaziare in moltissimi campi dello scibile.
Detto questo, il topic l'ho iniziato io con l'articolo di AGIMEG in cui vengono riportate le dichiarazioni di un avvocato; e di questo si stava discutendo. Se poi per confutarle è necessario ricorrere alla logica matematica, chi la conosce mi segue, oppure si documenta su internet o chiede a qualcuno più addentrato nel campo.
Nessuno obbliga tutti i lettori ad intervenire in ogni topic, ...... ognuno interviene su quelli che trova più congeniali ed interessanti; ma questo in generale in qualsiasi forum di giornali o di facebook.
I riscontri sono che molte persone che leggono questo forum, mi scrivono anche in privato all'email che ho pubblicato, chiedendomi pareri e consigli. Su facebook, invece, mi invitano a partecipare ai dialoghi in altri gruppi, perchè vedono "un modo costruttivo di affrontare i problemi" e non di pura contrapposizione o scontro. Ho più di sessantaquattro anni e sono perfettamente consapevole che non tutti hanno su di me questi giudizi positivi; ma fa parte del gioco e del mettersi in gioco, senza nascondersi dietro un nick anonimo.
La pluralità e il confronto delle corrette informazioni è alla base di ogni civile convivenza in una comunità democratica.
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Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda nipotediplinio » 22/03/2015 - 23:58
Sono curioso e ho trovato questo:
Art. 24, comma 10, del D.L. n. 98/2011: “Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all’imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l’Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l’imposta dovuta [b]anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l’ammontare delle giocate effettuate[/b]. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all’accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l’Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell’imposta unica l’ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l’aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504”.
Domanda: ma se BetN1 rende disponibili i documenti alla Amministrazione, come dicono di aver sempre fatto, allora la determinazione induttiva sembra non incorrere.
O no?
Poi nello specifico ci sono diversi accertamenti induttivi e la loro applicazione e' determinata dal comportamento del contribuente (non collaborativo, non esistente ecc.).
Art. 24, comma 10, del D.L. n. 98/2011: “Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all’imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l’Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l’imposta dovuta [b]anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l’ammontare delle giocate effettuate[/b]. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all’accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l’Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell’imposta unica l’ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l’aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504”.
Domanda: ma se BetN1 rende disponibili i documenti alla Amministrazione, come dicono di aver sempre fatto, allora la determinazione induttiva sembra non incorrere.
O no?
Poi nello specifico ci sono diversi accertamenti induttivi e la loro applicazione e' determinata dal comportamento del contribuente (non collaborativo, non esistente ecc.).
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Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda mandrake76 » 23/03/2015 - 00:32
Siracusano, questo sito ha come regola fondamentale che si partecipa tramite nick anonimi.
Se tu vuoi dire chi sei con nome e cognome, come hai fatto, nessuno te lo impedisce.
Se pretendi di cambiare le regole di questo sito dando ad intendere che non ci si dovrebbe 'nascondere' dietro nick anonimi, allora sei pregato di accomodarti fuori perche qui questa e' la regola e se non ti piace non posso farci niente.
Naturalmente sopportiamo che qualcuno faccia la scelta diversa di svelare chi e', ma pretendere che debba essere questa la regola e' presunzione e supponenza.
Ti ripeto la regola e' quella che ho detto ed e' considerato normale partecipare con nick anonimi. Se in altri posti si fa diversamente a noi non ce ne potrebbe fregare di meno.
Spero di essere stato chiaro.
Se tu vuoi dire chi sei con nome e cognome, come hai fatto, nessuno te lo impedisce.
Se pretendi di cambiare le regole di questo sito dando ad intendere che non ci si dovrebbe 'nascondere' dietro nick anonimi, allora sei pregato di accomodarti fuori perche qui questa e' la regola e se non ti piace non posso farci niente.
Naturalmente sopportiamo che qualcuno faccia la scelta diversa di svelare chi e', ma pretendere che debba essere questa la regola e' presunzione e supponenza.
Ti ripeto la regola e' quella che ho detto ed e' considerato normale partecipare con nick anonimi. Se in altri posti si fa diversamente a noi non ce ne potrebbe fregare di meno.
Spero di essere stato chiaro.
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Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda scommettitore siracusano » 23/03/2015 - 08:49
mandrake76 ha scritto:Siracusano, questo sito ha come regola fondamentale che si partecipa tramite nick anonimi.
Se tu vuoi dire chi sei con nome e cognome, come hai fatto, nessuno te lo impedisce.
Se pretendi di cambiare le regole di questo sito dando ad intendere che non ci si dovrebbe 'nascondere' dietro nick anonimi, allora sei pregato di accomodarti fuori perche qui questa e' la regola e se non ti piace non posso farci niente.
Naturalmente sopportiamo che qualcuno faccia la scelta diversa di svelare chi e', ma pretendere che debba essere questa la regola e' presunzione e supponenza.
Ti ripeto la regola e' quella che ho detto ed e' considerato normale partecipare con nick anonimi. Se in altri posti si fa diversamente a noi non ce ne potrebbe fregare di meno.
Spero di essere stato chiaro.
Visto che non sei il gestore del sito, ma un'ospite al pari di me, prendo atto della tua opinione;
però c'è una regola generale che dovrebbe essere rispettata, ovvero quella di discutere nel merito ed evitare gli attacchi personali.
Fino a quando la rispettano nei miei confronti, per me va benissimo; tanto è vero che sono ancora qui, ma se non la rispettano, allora sono io ad attaccarli su questo piano, e a sfruttare la mia dialettica, frutto di 14 anni di esperienza nei forum.
Quindi, basta non attaccarmi e discutere solo nel merito, e soprattutto, e questo vale per te, NON INTERPRETARE IL MIO PENSIERO (non sembra che sia uno dei tuoi punti di forza capire cosa pensano gli altri), e di attenersi ai fatti. Quando si capirà sarà un bene per tutto il forum, che a quanto mi dicono, prima del mio arrivo era dominato da scontri tra master dei vari bookmaker, molto di parte.
Molti prima di te, in questo forum, con cui ho avuto scontri, l'hanno poi capito ed accettato, e con loro ora sono in ottimi rapporti; ma a quanto sembra l'unico a non averlo ancora capito sei tu e pochissimi altri.
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Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda scommettitore siracusano » 23/03/2015 - 09:04
nipotediplinio ha scritto:Sono curioso e ho trovato questo:
Art. 24, comma 10, del D.L. n. 98/2011: “Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all’imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l’Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l’imposta dovuta [b]anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l’ammontare delle giocate effettuate[/b]. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all’accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l’Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell’imposta unica l’ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l’aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504”.
Domanda: ma se BetN1 rende disponibili i documenti alla Amministrazione, come dicono di aver sempre fatto, allora la determinazione induttiva sembra non incorrere.
O no?
Poi nello specifico ci sono diversi accertamenti induttivi e la loro applicazione e' determinata dal comportamento del contribuente (non collaborativo, non esistente ecc.).
Come, ho tentato di spiegare prima, le leggi si interpretano e si interpretano secondo logica e secondo il pensiero del legislatore. Nel testo del comma c'è scritto due volte "ANCHE", che secondo la RICHIAMATA DA ME LOGICA MATEMATICA non è una CONDIZIONE SUFFICIENTE, ma solo OPZIONALE, nel senso che l'accertatore non è obbligato a tenerne conto quanto ravvisa degli importi lontani dagli studi di settore.
In secondo luogo, non si deve confondere il senso di singoli accertamenti, con il senso della SANATORIA che, nella relazione tecnica, viene specificato che si fa riferimento al comma che hai riportato, ma in primo luogo alla parte dell'accertamento induttivo.
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Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda scommettitore siracusano » 23/03/2015 - 10:20
Sperando che i problemi si possano chiudere qui, a proposito di logica matematica e di genialità, vi vorrei raccontare qualcosa su Archimede di Siracusa (che non escludo possa essere un mio antenato, visto che sono siracusano e il mio cognome viene dal greco CALOS ANTHROPOS. Siracusa prima della conquista da parte dei romani, nel 212 a.c., era la capitale della Magna Grecia
)
Archimede, viene tutt'oggi considerato il più grande genio matematico di tutti i tempi, ma non solo per le sue numerosissime invenzioni già conoscite, ma per aver inventato per primo il CALCOLO INTEGRALE, che gli servì per calcolare il volume della sfera e di un segmento parabolico. I quaderni di Archimede, relativi al calcolo integrale, purtroppo, vennero smarriti per oltre 2000 anni e poi ritrovati solo recentemente, in un testo ricopiato a mano dai monaci benedettini. Il calcolo integrale era stato poi riinventato solo verso il 1600 da Bonaventura Cavalieri; e oggi gli scienziati convengono che se gli appunti di Archimede non fossero stati perduti, oggi la tecnologia sarebbe più avanti di almeno 500 anni. Quello che affascina è che oltre alle dimostrazioni matematiche, negli appunti è descritto il modo con cui INTUIVA IL RISULTATO, prima di averlo poi dimostrato analiticamente.
Archimede, viene tutt'oggi considerato il più grande genio matematico di tutti i tempi, ma non solo per le sue numerosissime invenzioni già conoscite, ma per aver inventato per primo il CALCOLO INTEGRALE, che gli servì per calcolare il volume della sfera e di un segmento parabolico. I quaderni di Archimede, relativi al calcolo integrale, purtroppo, vennero smarriti per oltre 2000 anni e poi ritrovati solo recentemente, in un testo ricopiato a mano dai monaci benedettini. Il calcolo integrale era stato poi riinventato solo verso il 1600 da Bonaventura Cavalieri; e oggi gli scienziati convengono che se gli appunti di Archimede non fossero stati perduti, oggi la tecnologia sarebbe più avanti di almeno 500 anni. Quello che affascina è che oltre alle dimostrazioni matematiche, negli appunti è descritto il modo con cui INTUIVA IL RISULTATO, prima di averlo poi dimostrato analiticamente.
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Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda mandrake76 » 23/03/2015 - 11:12
Non credo di averti fatto attacchi personali.
Ti ho solo richiamato alla riflessione sul fatto che in alcuni casi hai usato un linguaggio - probabilmento corretto formalmente - ma non adeguato al livello di questo sito che e' un sito di persone che parla italiano naturale e non e' avezzo a disquisizioni scientifiche. Sicuramente puoi avere molto da insegnare ma devi tener presente anche che gli allievi capiscano.....
Se io entro in una aula e comincio a spiegare devo sempre aver presente che i miei allievi mi stiano seguendo.
Comunque siccome penso che sei brava persona, staro' un po piu' attento ad essere molto chiaro quando esprimero' dei concetti verso di te.
In modo che non ti senta attaccato quando non ti sto attaccando, non percepisca che non ho capito il tuo pensiero quando io sto parlando di tutt'altro, etc,etc.
Ricordiamoci pero' che stiamo parlando di betting.
A proposito.... ieri sera un uccellino mi ha detto che sarai a Liverpool la settimana prossima......
Ti ho solo richiamato alla riflessione sul fatto che in alcuni casi hai usato un linguaggio - probabilmento corretto formalmente - ma non adeguato al livello di questo sito che e' un sito di persone che parla italiano naturale e non e' avezzo a disquisizioni scientifiche. Sicuramente puoi avere molto da insegnare ma devi tener presente anche che gli allievi capiscano.....
Se io entro in una aula e comincio a spiegare devo sempre aver presente che i miei allievi mi stiano seguendo.
Comunque siccome penso che sei brava persona, staro' un po piu' attento ad essere molto chiaro quando esprimero' dei concetti verso di te.
In modo che non ti senta attaccato quando non ti sto attaccando, non percepisca che non ho capito il tuo pensiero quando io sto parlando di tutt'altro, etc,etc.
Ricordiamoci pero' che stiamo parlando di betting.
A proposito.... ieri sera un uccellino mi ha detto che sarai a Liverpool la settimana prossima......
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Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda scommettitore siracusano » 23/03/2015 - 11:57
mandrake76 ha scritto:Non credo di averti fatto attacchi personali.
Ti ho solo richiamato alla riflessione sul fatto che in alcuni casi hai usato un linguaggio - probabilmento corretto formalmente - ma non adeguato al livello di questo sito che e' un sito di persone che parla italiano naturale e non e' avezzo a disquisizioni scientifiche. Sicuramente puoi avere molto da insegnare ma devi tener presente anche che gli allievi capiscano.....
Se io entro in una aula e comincio a spiegare devo sempre aver presente che i miei allievi mi stiano seguendo.
Comunque siccome penso che sei brava persona, staro' un po piu' attento ad essere molto chiaro quando esprimero' dei concetti verso di te.
In modo che non ti senta attaccato quando non ti sto attaccando, non percepisca che non ho capito il tuo pensiero quando io sto parlando di tutt'altro, etc,etc.
per rendertene conto).
Ricordiamoci pero' che stiamo parlando di betting.
A proposito.... ieri sera un uccellino mi ha detto che sarai a Liverpool la settimana prossima......
Vedi, secondo me, sarebbe meglio ancora se visto i precedenti, evitassimo di commentare gli stessi TOPIC. Del resto nessuno obbliga a farlo; così uno si comporta come meglio crede e senza che gli altri si adeguino al modo di comportamento che, anche in buona fede, ritiene giusto (ogni opinione è degna di rispetto). Non è mia intenzione insegnarti nulla, ma dovresti anche evitare di pretendere di insegnare qualcosa agli altri, specialmente quando li conosci poco (ti consiglierei di visitare i miei gruppi facebook, e il mio modo di dialogare li; ..... io farei altrettanto se lo potessi fare nei tuoi confronti).
Si, in effetti, ho accettato l'invito del mio amico a visitare qualcosa dell'Inghilterra, che non ho mai visitato. Sono stato, ad esempio, in Francia (visitando i casinò di Nizza e Cannes), a Montecarlo (e il suo casinò), in Spagna, in Portogallo, negli USA, due anni prima dell'attacco alle torri gemelle, di cui conservo le foto quando ero all'ultimo piano; per poi da New York spostarmi a San Francisco, Las Vegas e i suoi casinò, tra cui il Caesars Palace, il Gran Canyon, Los Angeles, a Malta (e il suo casinò), Canarie, Marocco, etc.; ma mai nella Gran Bretagna.
La pluralità e il confronto delle corrette informazioni è alla base di ogni civile convivenza in una comunità democratica.
Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda Bongio 10 » 23/03/2015 - 12:12
peppebetting ha scritto:Bongio 10 ha scritto:Posso chiedere a peppebetting se con la BETN1 ha pagato mensilmente questa imposta calcolandola tramite accertamento induttivo, o calcolando la tua reale raccolta? Nel senso, vedevi la media della tua provincia, o i tuoi conti?
Ciao Bongio 10
Il calcolo viene fatto sulla reale raccolta. Io in ogni momento ho a disposizione il calcolo delll'ammontare che devo versare. Tutto è nella home Page del software ed è a disposizione di GDF o Adm in qualsiasi momento. È ovvio che il calcolo è determinato dalle varie tipologie di scommesse effettuate nel mese. Quindi nel mio negozio ho una cartellina con tutti gli f24 effettuati con allegata lista delle Scommesse che cmq può essere verificata a terminale anche dalle autoritá che ne fanno richiesta.
Ciao
Ti ringrazio delle risposte, ero curioso dopo aver sentito un'altra società che sta adottando questa stessa "strategia", confrontarsi è sempre buono!
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Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda peppebetting » 25/03/2015 - 15:39
scommettitore siracusano ha scritto:nipotediplinio ha scritto:Sono curioso e ho trovato questo:
Art. 24, comma 10, del D.L. n. 98/2011: “Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all’imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l’Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l’imposta dovuta [b]anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l’ammontare delle giocate effettuate[/b]. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all’accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l’Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell’imposta unica l’ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l’aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504”.
Domanda: ma se BetN1 rende disponibili i documenti alla Amministrazione, come dicono di aver sempre fatto, allora la determinazione induttiva sembra non incorrere.
O no?
Poi nello specifico ci sono diversi accertamenti induttivi e la loro applicazione e' determinata dal comportamento del contribuente (non collaborativo, non esistente ecc.).
Come, ho tentato di spiegare prima, le leggi si interpretano e si interpretano secondo logica e secondo il pensiero del legislatore. Nel testo del comma c'è scritto due volte "ANCHE", che secondo la RICHIAMATA DA ME LOGICA MATEMATICA non è una CONDIZIONE SUFFICIENTE, ma solo OPZIONALE, nel senso che l'accertatore non è obbligato a tenerne conto quanto ravvisa degli importi lontani dagli studi di settore.
In secondo luogo, non si deve confondere il senso di singoli accertamenti, con il senso della SANATORIA che, nella relazione tecnica, viene specificato che si fa riferimento al comma che hai riportato, ma in primo luogo alla parte dell'accertamento induttivo.
Buongiorno a tutti,
Scommetitore hai centrato nel segno quando dici:
Come, ho tentato di spiegare prima, le leggi si interpretano e si interpretano secondo logica e secondo il pensiero del legislatore. Nel testo del comma c'è scritto due volte "ANCHE", che secondo la RICHIAMATA DA ME LOGICA MATEMATICA non è una CONDIZIONE SUFFICIENTE, ma solo OPZIONALE, nel senso che l'accertatore non è obbligato a tenerne conto quanto ravvisa degli importi lontani dagli studi di settore.
Io credo che la LOGICA MATEMATICA sia stata ANCHE seguita dall' Avvocato di parte nelle sue dichiarazioni visto che MATEMATICAMENTE i controlli hanno avuto esito negativo con successiva archiviazione e nessuna sanzione pecuniaria.
Voglio ricordare che ogni volta che viene fatto un accertamento sono molte le persone che leggono gli atti. Gli ufficiali della GDF almeno sono in 3 o 4, gli ispettori dei Monopoli e per finire coloro che verificano la registrazione e l'esatto ammontare dei versamenti nella banca dati del MEF.
Quindi MATETATICAMENTE 1archiviazione + 1 archiviazione+ 1archiviazione+ ..... = Betn1 ed i suoi collaboratori sono stata discriminati perchè hanno applicato le leggi tributarie italiane.
Adesso pensare, e lo ripeto, che chiunque ha fatto un controllo a BETN1 è stato distratto o poco professionale e parliamo almeno di minimo 7/8 persone qualificate ad eseguire detti controlli, in ogni accertamento, beh mi sembra STATISTICAMENTE poco probabile.
Ciao
la libera prestazione dei servizi comprende non solo la libertà del
prestatore di offrire ed effettuare servizi.. ma anche
la libertà di ricevere dei servizi offerti da un
prestatore stabilito in un altro Stato membro..
Punto 55 Sentenza Gambelli
prestatore di offrire ed effettuare servizi.. ma anche
la libertà di ricevere dei servizi offerti da un
prestatore stabilito in un altro Stato membro..
Punto 55 Sentenza Gambelli
Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda Curioso » 23/09/2015 - 07:27
Il ricorso al TAR della BetN1 fu mandato in decisione il 15 Aprile 2015: http://www.agimeg.it/?p=64898
E il 16 Aprile fu respinto. Questa l'ordinanza:
N. 01688/2015 REG.PROV.CAU.
N. 03371/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3371 del 2015, proposto dalla società
Sogno di Tolosa Ltd, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocato Mariateresa Parrelli, con la quale è
elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 189, presso la Segreteria di
questo Tribunale;
contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale sono
domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
e con l'intervento di
ad opponendum:
società Sks 365 Group Gmbh, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Gemma e Marco Tronci,
con domicilio eletto in Roma, via Sabotino n. 22, presso l’avvocato Angela
Gemma;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
dei seguenti provvedimenti amministrativi: A) decreto dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli del 5 gennaio 2015, di “Approvazione modello di
dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione dei
soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 che comunque offrono scommesse
con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche
esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli di cui all’art. 1, comma 643, della legge 23 dicembre
2014, n. 190”; B) decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15
gennaio 2015, di approvazione del “modello di disciplinare di raccolta”; C)
chiarimenti pubblicati sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli; D) circolare del Ministero dell’Interno del 19 gennaio 2015 avente il
seguente oggetto “Esercizi di raccolta delle scommesse operanti senza licenza
di polizia – nuove disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2015”; E)
circolare del Ministero dell’Interno del 27 gennaio 2015 avente il seguente
oggetto “Esercizi di raccolta delle scommesse operanti senza licenza di polizia
– nuove disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2015 - Quesiti”; F)
ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
previa disapplicazione dell’art. 88 del TULPS e, se del caso, rimessione alla
Corte di Giustizia dell’Unione Europea e alla Corte Costituzionale delle
questioni di compatibilità con l’ordinamento comunitario e di legittimità
costituzionale dell’art. 1, commi 643 e 644 della legge n. 190/2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle
Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 il dott. Carlo
Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che le esigenze cautelari addotte dalla società ricorrente non
giustificano la concessione della richiesta misura cautelare in quanto non è stato
allegato alcun pregiudizio grave ed irreparabile e la predetta società già opera
sul territorio nazionale attraverso lo “Sportello virtuale affiliato”;
CONSIDERATO che, tenuto conto della novità e della complessità delle
questioni trattate, sussistono i presupposti per compensare le spese della
presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) respinge
la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso
la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con
l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
E il 16 Aprile fu respinto. Questa l'ordinanza:
N. 01688/2015 REG.PROV.CAU.
N. 03371/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3371 del 2015, proposto dalla società
Sogno di Tolosa Ltd, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocato Mariateresa Parrelli, con la quale è
elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 189, presso la Segreteria di
questo Tribunale;
contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale sono
domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
e con l'intervento di
ad opponendum:
società Sks 365 Group Gmbh, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Gemma e Marco Tronci,
con domicilio eletto in Roma, via Sabotino n. 22, presso l’avvocato Angela
Gemma;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
dei seguenti provvedimenti amministrativi: A) decreto dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli del 5 gennaio 2015, di “Approvazione modello di
dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione dei
soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 che comunque offrono scommesse
con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche
esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli di cui all’art. 1, comma 643, della legge 23 dicembre
2014, n. 190”; B) decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15
gennaio 2015, di approvazione del “modello di disciplinare di raccolta”; C)
chiarimenti pubblicati sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli; D) circolare del Ministero dell’Interno del 19 gennaio 2015 avente il
seguente oggetto “Esercizi di raccolta delle scommesse operanti senza licenza
di polizia – nuove disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2015”; E)
circolare del Ministero dell’Interno del 27 gennaio 2015 avente il seguente
oggetto “Esercizi di raccolta delle scommesse operanti senza licenza di polizia
– nuove disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2015 - Quesiti”; F)
ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
previa disapplicazione dell’art. 88 del TULPS e, se del caso, rimessione alla
Corte di Giustizia dell’Unione Europea e alla Corte Costituzionale delle
questioni di compatibilità con l’ordinamento comunitario e di legittimità
costituzionale dell’art. 1, commi 643 e 644 della legge n. 190/2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle
Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 il dott. Carlo
Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che le esigenze cautelari addotte dalla società ricorrente non
giustificano la concessione della richiesta misura cautelare in quanto non è stato
allegato alcun pregiudizio grave ed irreparabile e la predetta società già opera
sul territorio nazionale attraverso lo “Sportello virtuale affiliato”;
CONSIDERATO che, tenuto conto della novità e della complessità delle
questioni trattate, sussistono i presupposti per compensare le spese della
presente fase cautelare;
P.Q.M.
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la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso
la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con
l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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