Comparazione bonus scommesse
trasferimento licenza\ concessione da agenzia sanata
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- peppebetting
- Allievo Marciatore

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Re: trasferimento licenza\ concessione da agenzia sanata
Messaggioda peppebetting » 01/08/2015 - 09:31
Studierò 
la libera prestazione dei servizi comprende non solo la libertà del
prestatore di offrire ed effettuare servizi.. ma anche
la libertà di ricevere dei servizi offerti da un
prestatore stabilito in un altro Stato membro..
Punto 55 Sentenza Gambelli
prestatore di offrire ed effettuare servizi.. ma anche
la libertà di ricevere dei servizi offerti da un
prestatore stabilito in un altro Stato membro..
Punto 55 Sentenza Gambelli
-
betting2015a
- Budino

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- Iscritto il: 21/03/2015 - 12:31
Re: trasferimento licenza\ concessione da agenzia sanata
Messaggioda betting2015a » 01/08/2015 - 09:33
Comunque, capisco che non tutti sono esperti di diritto, e vi ricopio quanto segue:
Prot. n. 4084
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 12, comma 1, lettera m), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTA la determinazione 5 gennaio 2015, pubblicata nella stessa data sul sito istituzionale dell’Agenzia, con la quale è stato approvato il modello di dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione ai sensi del predetto articolo 1, comma 643, lettera a), della legge n. 190 del 2014;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 643, lettera i), della legge n. 190 del 2014, che prevede che con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate, entro il 15 gennaio 2015, le disposizioni di attuazione della citata disposizione, nonché quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano l’annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale;
VISTO altresì l’articolo 1, comma 643, lettera c), della legge n. 190 del 2014 che prevede la predisposizione da parte dell’Agenzia del disciplinare di raccolta delle scommesse recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione;
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 643, lettera g), della legge n. 190 del 2014 che prevede che con la presentazione della domanda di cui alla lettera a) del medesimo comma al titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari;
RITENUTO conseguentemente di dover approvare i modelli di tale disciplinare che dovranno sottoscrivere i soggetti che presentano la dichiarazione di impegno;
CONSIDERATO che, ai fini dell’annotazione e della contabilizzazione delle scommesse raccolte, per i soggetti che, presentando la dichiarazione di impegno, non effettuano la scelta di operare quale punto aggiuntivo di offerta di scommesse della rete fisica di raccolta di un concessionario già operante ai sensi della determinazione 5 gennaio 2015 è possibile consentire solo la raccolta di scommesse a quota fissa fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale, e ciò in quanto, in assenza di collegamento a quest’ultimo, non è possibile accettare scommesse a totalizzatore;
RITENUTO che, in ossequio alla previsione di analogia di raccolta prevista dal citato articolo 1, comma 643, lettera g), della legge n. 190 del 2014, per i soggetti che, presentando la dichiarazione di impegno, effettuano la scelta di operare quale punto aggiuntivo di offerta di scommesse della rete fisica di raccolta di un concessionario già operante ai sensi della determinazione 5 gennaio 2015 è consentita la raccolta delle scommesse offerte da tale concessionario mentre, per i soggetti che, presentando la predetta dichiarazione, scelgono invece di operare in qualità di rete fisica di raccolta di scommesse è consentito raccogliere, oltre alle scommesse previste dal palinsesto dell’Agenzia, anche quelle che tali soggetti intendano inserire in propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale;
VISTO l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, che consente la pubblicazione dei provvedimenti delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti istituzionali in luogo di quella nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
DETERMINA
Articolo 1
Modelli di disciplinare di raccolta
1. Per i soggetti che presentano la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione di cui articolo 1, comma 643, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190:
a) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera A) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, il modello di disciplinare di raccolta delle scommesse è quello dell’allegato 1 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
b) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera B) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, il modello di disciplinare di raccolta delle scommesse è quello dell’allegato 2 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
Articolo 2
Raccolta a seguito della dichiarazione di impegno
1. I soggetti che presentano la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione di cui articolo 1, comma 643, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190:
a) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera A) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, possono effettuare la raccolta delle scommesse offerte dal concessionario di cui costituiscono punto aggiuntivo di offerta;
b) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera B) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, possono effettuare, fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale, la raccolta delle scommesse sia previste dal palinsesto dell’Agenzia sia inserite in propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale.
Prot. n. 4084
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 12, comma 1, lettera m), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTA la determinazione 5 gennaio 2015, pubblicata nella stessa data sul sito istituzionale dell’Agenzia, con la quale è stato approvato il modello di dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione ai sensi del predetto articolo 1, comma 643, lettera a), della legge n. 190 del 2014;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 643, lettera i), della legge n. 190 del 2014, che prevede che con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate, entro il 15 gennaio 2015, le disposizioni di attuazione della citata disposizione, nonché quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano l’annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale;
VISTO altresì l’articolo 1, comma 643, lettera c), della legge n. 190 del 2014 che prevede la predisposizione da parte dell’Agenzia del disciplinare di raccolta delle scommesse recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione;
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 643, lettera g), della legge n. 190 del 2014 che prevede che con la presentazione della domanda di cui alla lettera a) del medesimo comma al titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari;
RITENUTO conseguentemente di dover approvare i modelli di tale disciplinare che dovranno sottoscrivere i soggetti che presentano la dichiarazione di impegno;
CONSIDERATO che, ai fini dell’annotazione e della contabilizzazione delle scommesse raccolte, per i soggetti che, presentando la dichiarazione di impegno, non effettuano la scelta di operare quale punto aggiuntivo di offerta di scommesse della rete fisica di raccolta di un concessionario già operante ai sensi della determinazione 5 gennaio 2015 è possibile consentire solo la raccolta di scommesse a quota fissa fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale, e ciò in quanto, in assenza di collegamento a quest’ultimo, non è possibile accettare scommesse a totalizzatore;
RITENUTO che, in ossequio alla previsione di analogia di raccolta prevista dal citato articolo 1, comma 643, lettera g), della legge n. 190 del 2014, per i soggetti che, presentando la dichiarazione di impegno, effettuano la scelta di operare quale punto aggiuntivo di offerta di scommesse della rete fisica di raccolta di un concessionario già operante ai sensi della determinazione 5 gennaio 2015 è consentita la raccolta delle scommesse offerte da tale concessionario mentre, per i soggetti che, presentando la predetta dichiarazione, scelgono invece di operare in qualità di rete fisica di raccolta di scommesse è consentito raccogliere, oltre alle scommesse previste dal palinsesto dell’Agenzia, anche quelle che tali soggetti intendano inserire in propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale;
VISTO l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, che consente la pubblicazione dei provvedimenti delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti istituzionali in luogo di quella nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
DETERMINA
Articolo 1
Modelli di disciplinare di raccolta
1. Per i soggetti che presentano la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione di cui articolo 1, comma 643, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190:
a) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera A) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, il modello di disciplinare di raccolta delle scommesse è quello dell’allegato 1 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
b) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera B) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, il modello di disciplinare di raccolta delle scommesse è quello dell’allegato 2 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
Articolo 2
Raccolta a seguito della dichiarazione di impegno
1. I soggetti che presentano la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione di cui articolo 1, comma 643, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190:
a) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera A) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, possono effettuare la raccolta delle scommesse offerte dal concessionario di cui costituiscono punto aggiuntivo di offerta;
b) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera B) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, possono effettuare, fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale, la raccolta delle scommesse sia previste dal palinsesto dell’Agenzia sia inserite in propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale.
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betting2015a
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Re: trasferimento licenza\ concessione da agenzia sanata
Messaggioda betting2015a » 01/08/2015 - 09:40
Nel caso della lettera A), hanno firmato la convenzione di cui all'allegato 1:
Allegato 1
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
________
SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE, MEDIANTE CONCESSIONARIO DI STATO, DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 643, LETTERA c) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190.
Codice identificativo …………
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ADM, C.F. 97210890584, con sede in Roma, via Carucci 71, nella persona di ……………………………….…………………………………………., responsabile dell’Ufficio ………………………………………………..…………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
E
La società/ditta ………………………………………………………………………..., C.F. ………….….., P.IVA ………………… con sede in ……………………………………..…………, gestore del punto di raccolta delle scommesse in rete fisica (in breve Gestore) per conto del Concessionario di Stato …………………………………………………… n. ………., nella persona di ……………………………………...………………, in qualità di ………………………………..……………………………………………………… relativamente al punto ubicato a………………………………………… provincia …………. in …………………………………………………………………………………………………………
CONCORDANO CHE
salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni, che forma parte integrante, sostanziale e vincolante del presente disciplinare;
PREMESSO CHE
- Ai sensi dell’art. 1, comma 643, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in attesa del riordino dalla materia dei giochi pubblici, ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 che comunque offrono scommesse con vincita di denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al Totalizzatore Nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentito regolarizzare la propria posizione a decorrere dal 1° gennaio 2015 previa apposita domanda da trasmettere all’Agenzia entro il 31 gennaio 2015;
- in data ………………………….è pervenuta apposita domanda di regolarizzazione presentata della predetta società;
- ADM ha constatato la regolarità della domanda presentata e del versamento effettuato;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Pag. 2 di 10
Allegato 1
CAPO I
Premesse – Oggetto – Durata del disciplinare
Articolo 1
Valenza delle premesse e degli altri documenti - Atti aggiuntivi
1. Le premesse nonché il nomenclatore unico delle definizioni costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante del disciplinare.
2. Eventuali modifiche od integrazioni del disciplinare di raccolta delle scommesse tramite concessionario di Stato, che si rendano necessarie a seguito di modifiche legislative o regolamentari, sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle parti, costituisce elemento integrante del disciplinare di raccolta delle scommesse tramite concessionario di Stato stesso. Resta ferma l’applicabilità della penale di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) nell’ipotesi in cui il Gestore del punto non ottemperi all’obbligo di stipula degli atti aggiuntivi, fatta salva, in ogni caso, l’irrogabilità della decadenza di cui all’articolo 10.
Articolo 2
Oggetto del disciplinare
1. Il disciplinare ha per oggetto la raccolta per conto del Concessionario di Stato, presso il proprio punto di raccolta, delle stesse e sole tipologie di scommesse alle quali risulta abilitato il medesimo Concessionario di Stato. In generale, quindi, esse sono possono essere una o più delle seguenti:
a) scommesse sportive a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi, diversi dalle corse di cavalli;
b) scommesse sportive a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli;
c) scommesse ippiche, a quota fissa e a totalizzatore;
d) concorsi a pronostici ippici e sportivi;
e) giochi di ippica nazionale ed internazionale;
f) scommesse su eventi simulati.
Articolo 3
Durata del disciplinare
1. Il disciplinare ha effetto ed impegna le parti fino al 30 giugno 2016, salvo eventuali proroghe.
CAPO II
Obblighi e responsabilità del Gestore
Articolo 4
Obblighi generali del Gestore
Pag. 3 di 10
Allegato
Allegato 1
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
________
SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE, MEDIANTE CONCESSIONARIO DI STATO, DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 643, LETTERA c) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190.
Codice identificativo …………
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ADM, C.F. 97210890584, con sede in Roma, via Carucci 71, nella persona di ……………………………….…………………………………………., responsabile dell’Ufficio ………………………………………………..…………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
E
La società/ditta ………………………………………………………………………..., C.F. ………….….., P.IVA ………………… con sede in ……………………………………..…………, gestore del punto di raccolta delle scommesse in rete fisica (in breve Gestore) per conto del Concessionario di Stato …………………………………………………… n. ………., nella persona di ……………………………………...………………, in qualità di ………………………………..……………………………………………………… relativamente al punto ubicato a………………………………………… provincia …………. in …………………………………………………………………………………………………………
CONCORDANO CHE
salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni, che forma parte integrante, sostanziale e vincolante del presente disciplinare;
PREMESSO CHE
- Ai sensi dell’art. 1, comma 643, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in attesa del riordino dalla materia dei giochi pubblici, ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 che comunque offrono scommesse con vincita di denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al Totalizzatore Nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentito regolarizzare la propria posizione a decorrere dal 1° gennaio 2015 previa apposita domanda da trasmettere all’Agenzia entro il 31 gennaio 2015;
- in data ………………………….è pervenuta apposita domanda di regolarizzazione presentata della predetta società;
- ADM ha constatato la regolarità della domanda presentata e del versamento effettuato;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Pag. 2 di 10
Allegato 1
CAPO I
Premesse – Oggetto – Durata del disciplinare
Articolo 1
Valenza delle premesse e degli altri documenti - Atti aggiuntivi
1. Le premesse nonché il nomenclatore unico delle definizioni costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante del disciplinare.
2. Eventuali modifiche od integrazioni del disciplinare di raccolta delle scommesse tramite concessionario di Stato, che si rendano necessarie a seguito di modifiche legislative o regolamentari, sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle parti, costituisce elemento integrante del disciplinare di raccolta delle scommesse tramite concessionario di Stato stesso. Resta ferma l’applicabilità della penale di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) nell’ipotesi in cui il Gestore del punto non ottemperi all’obbligo di stipula degli atti aggiuntivi, fatta salva, in ogni caso, l’irrogabilità della decadenza di cui all’articolo 10.
Articolo 2
Oggetto del disciplinare
1. Il disciplinare ha per oggetto la raccolta per conto del Concessionario di Stato, presso il proprio punto di raccolta, delle stesse e sole tipologie di scommesse alle quali risulta abilitato il medesimo Concessionario di Stato. In generale, quindi, esse sono possono essere una o più delle seguenti:
a) scommesse sportive a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi, diversi dalle corse di cavalli;
b) scommesse sportive a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli;
c) scommesse ippiche, a quota fissa e a totalizzatore;
d) concorsi a pronostici ippici e sportivi;
e) giochi di ippica nazionale ed internazionale;
f) scommesse su eventi simulati.
Articolo 3
Durata del disciplinare
1. Il disciplinare ha effetto ed impegna le parti fino al 30 giugno 2016, salvo eventuali proroghe.
CAPO II
Obblighi e responsabilità del Gestore
Articolo 4
Obblighi generali del Gestore
Pag. 3 di 10
Allegato
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betting2015a
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Re: trasferimento licenza\ concessione da agenzia sanata
Messaggioda betting2015a » 01/08/2015 - 09:42
Nel caso invece della scelta di cui alla lettera B), hanno firmato quest'altra convenzione (riservata ai Bookmakers):
Allegato 2
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
________
SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 643, LETTERA c) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190.
Codice identificativo …………
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ADM, C.F. 97210890584, con sede in Roma, via Carucci 71, nella persona di ……………………………….…………………………………………., responsabile dell’Ufficio dei Monopoli di ………………………………………………..…………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
E
La società ………………………………………………………………………..., C.F. ………….….., P.IVA ………………… con sede in………………………………………..………………… , nel seguito indicata come Titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica (brevemente Titolare), nella persona di ……………………………………...…………………………………………, in qualità di ………………………………..……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
CONCORDANO CHE
salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni, che forma parte integrante, sostanziale e vincolante del presente disciplinare;
PREMESSO CHE
- Ai sensi dell’art. 1, comma 643, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in attesa del riordino dalla materia dei giochi pubblici, ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 che comunque offrono scommesse con vincita di denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al Totalizzatore Nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentito regolarizzare la propria posizione a decorrere dal 1° gennaio 2015 previa apposita domanda da trasmettere all’Agenzia entro il 31 gennaio 2015;
- in data ………………………….è pervenuta apposita domanda di regolarizzazione presentata della predetta società;
- ADM ha constatato la regolarità della domanda presentata e del versamento effettuato;
Pag. 2 di 29
Allegato 2
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
CAPO I
Premesse – Oggetto – Durata del disciplinare
Articolo 1
Valenza delle premesse e degli altri documenti - Atti aggiuntivi
1. Le premesse, le regole tecniche e relativi allegati, nonché il nomenclatore unico delle definizioni costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante del disciplinare.
2. Eventuali modifiche od integrazioni del disciplinare di raccolta delle scommesse, che si rendano necessarie a seguito di modifiche legislative o regolamentari, sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle parti, costituisce elemento integrante del disciplinare di raccolta delle scommesse stesso. Resta ferma l’applicabilità della penale di cui all’articolo 22, comma 2, lettera q) nell’ipotesi in cui il Titolare non ottemperi all’obbligo di stipula degli atti aggiuntivi, fatta salva, in ogni caso, l’irrogabilità della decadenza di cui all’articolo 23.
Articolo 2
Oggetto del disciplinare
1. Il disciplinare ha per oggetto l’esercizio congiunto delle seguenti tipologie di scommesse attraverso una rete fisica di punti di raccolta:
a) scommesse sportive a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi, diversi dalle corse di cavalli;
b) scommesse sportive a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli;
c) scommesse ippiche, a quota fissa e a totalizzatore;
d) concorsi a pronostici ippici e sportivi;
e) giochi di ippica nazionale ed internazionale;
f) scommesse su eventi simulati.
Articolo 3
Durata del disciplinare
1. Il disciplinare ha effetto ed impegna le parti nei termini di cui all’articolo 27, fino al 30 giugno 2016.
2. Resta ferma la facoltà di ADM, esclusivamente per evitare eventuali e dannose soluzioni di continuità nel servizio e nella riscossione delle entrate erariali, qualora ricorra una situazione di estrema urgenza, risultante da eventi oggettivamente imprevedibili e non imputabili ad ADM, non compatibile con i termini imposti dalle procedure di selezione che prevedano la pubblicazione di un bando di gara, di prorogare, unilateralmente, la durata del disciplinare fino ad ulteriori sei mesi agli stessi patti e condizioni previsti dal disciplinare di raccolta delle scommesse medesima; ADM è Pag. 3
Allegato 2
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
________
SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 643, LETTERA c) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190.
Codice identificativo …………
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ADM, C.F. 97210890584, con sede in Roma, via Carucci 71, nella persona di ……………………………….…………………………………………., responsabile dell’Ufficio dei Monopoli di ………………………………………………..…………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
E
La società ………………………………………………………………………..., C.F. ………….….., P.IVA ………………… con sede in………………………………………..………………… , nel seguito indicata come Titolare della raccolta delle scommesse in rete fisica (brevemente Titolare), nella persona di ……………………………………...…………………………………………, in qualità di ………………………………..……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
CONCORDANO CHE
salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni, che forma parte integrante, sostanziale e vincolante del presente disciplinare;
PREMESSO CHE
- Ai sensi dell’art. 1, comma 643, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in attesa del riordino dalla materia dei giochi pubblici, ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 che comunque offrono scommesse con vincita di denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al Totalizzatore Nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentito regolarizzare la propria posizione a decorrere dal 1° gennaio 2015 previa apposita domanda da trasmettere all’Agenzia entro il 31 gennaio 2015;
- in data ………………………….è pervenuta apposita domanda di regolarizzazione presentata della predetta società;
- ADM ha constatato la regolarità della domanda presentata e del versamento effettuato;
Pag. 2 di 29
Allegato 2
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
CAPO I
Premesse – Oggetto – Durata del disciplinare
Articolo 1
Valenza delle premesse e degli altri documenti - Atti aggiuntivi
1. Le premesse, le regole tecniche e relativi allegati, nonché il nomenclatore unico delle definizioni costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante del disciplinare.
2. Eventuali modifiche od integrazioni del disciplinare di raccolta delle scommesse, che si rendano necessarie a seguito di modifiche legislative o regolamentari, sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle parti, costituisce elemento integrante del disciplinare di raccolta delle scommesse stesso. Resta ferma l’applicabilità della penale di cui all’articolo 22, comma 2, lettera q) nell’ipotesi in cui il Titolare non ottemperi all’obbligo di stipula degli atti aggiuntivi, fatta salva, in ogni caso, l’irrogabilità della decadenza di cui all’articolo 23.
Articolo 2
Oggetto del disciplinare
1. Il disciplinare ha per oggetto l’esercizio congiunto delle seguenti tipologie di scommesse attraverso una rete fisica di punti di raccolta:
a) scommesse sportive a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi, diversi dalle corse di cavalli;
b) scommesse sportive a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli;
c) scommesse ippiche, a quota fissa e a totalizzatore;
d) concorsi a pronostici ippici e sportivi;
e) giochi di ippica nazionale ed internazionale;
f) scommesse su eventi simulati.
Articolo 3
Durata del disciplinare
1. Il disciplinare ha effetto ed impegna le parti nei termini di cui all’articolo 27, fino al 30 giugno 2016.
2. Resta ferma la facoltà di ADM, esclusivamente per evitare eventuali e dannose soluzioni di continuità nel servizio e nella riscossione delle entrate erariali, qualora ricorra una situazione di estrema urgenza, risultante da eventi oggettivamente imprevedibili e non imputabili ad ADM, non compatibile con i termini imposti dalle procedure di selezione che prevedano la pubblicazione di un bando di gara, di prorogare, unilateralmente, la durata del disciplinare fino ad ulteriori sei mesi agli stessi patti e condizioni previsti dal disciplinare di raccolta delle scommesse medesima; ADM è Pag. 3
Re: trasferimento licenza\ concessione da agenzia sanata
Messaggioda Stres » 01/08/2015 - 11:52
vero 'betting2015a' non tutti siamo esperti di diritto e ringraziamo gli esperti che ci aiutano !!
Ora chiarito che i diritti acquistati dal book possono essere trasferiti, non ho trovato nessun riferimento alla questione inizio attività in caso di trasferimento del diritto..
Mi viene un dubbio leggendo questa parte :
b) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera B) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, possono effettuare, fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale, la raccolta delle scommesse sia previste dal palinsesto dell’Agenzia sia inserite in propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale.
A vostro avviso significa che io che ricevuto un diritto trasferito dal book sanato posso iniziare ad operare nell'attesa dell'88tulps se il book è collegato al totalizzatore ??
Ora chiarito che i diritti acquistati dal book possono essere trasferiti, non ho trovato nessun riferimento alla questione inizio attività in caso di trasferimento del diritto..
Mi viene un dubbio leggendo questa parte :
b) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera B) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, possono effettuare, fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale, la raccolta delle scommesse sia previste dal palinsesto dell’Agenzia sia inserite in propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale.
A vostro avviso significa che io che ricevuto un diritto trasferito dal book sanato posso iniziare ad operare nell'attesa dell'88tulps se il book è collegato al totalizzatore ??
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Re: trasferimento licenza\ concessione da agenzia sanata
Messaggioda betting2015a » 01/08/2015 - 12:37
Ci possono essere interpretazioni estensive e restrittive. Il caso descritto vale sicuramente per il CTD che ha aderito alla sanatoria, ma non necessariamente per chi subentra. "Scommettitore Siracusano" ha saggiamente suggerito di chiedere ai Monopoli di Stato come si deve interpretare, perchè sono loro che, alla fine, lo stabiliranno (interpretazione autentica, fatta cioè dall'organo stesso che ha emesso la disposizione o la legge). Poi si può sempre ricorrere al TAR competente.
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Re: trasferimento licenza\ concessione da agenzia sanata
Messaggioda scommettitore siracusano » 01/08/2015 - 12:58
betting2015a ha scritto:Ci possono essere interpretazioni estensive e restrittive. Il caso descritto vale sicuramente per il CTD che ha aderito alla sanatoria, ma non necessariamente per chi subentra. "Scommettitore Siracusano" ha saggiamente suggerito di chiedere ai Monopoli di Stato come si deve interpretare, perchè sono loro che, alla fine, lo stabiliranno (interpretazione autentica, fatta cioè dall'organo stesso che ha emesso la disposizione o la legge). Poi si può sempre ricorrere al TAR competente.
Grazie del supporto. Dalla terminologia che usi, molto probabilmente, sei un avvocato, e fa piacere che in questo forum ci siano altre persone competenti.
La pluralità e il confronto delle corrette informazioni è alla base di ogni civile convivenza in una comunità democratica.
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Re: trasferimento licenza\ concessione da agenzia sanata
Messaggioda peppebetting » 01/08/2015 - 13:44
betting2015a ha scritto:Comunque, capisco che non tutti sono esperti di diritto, e vi ricopio quanto segue:
Prot. n. 4084
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 12, comma 1, lettera m), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTA la determinazione 5 gennaio 2015, pubblicata nella stessa data sul sito istituzionale dell’Agenzia, con la quale è stato approvato il modello di dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione ai sensi del predetto articolo 1, comma 643, lettera a), della legge n. 190 del 2014;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 643, lettera i), della legge n. 190 del 2014, che prevede che con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate, entro il 15 gennaio 2015, le disposizioni di attuazione della citata disposizione, nonché quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano l’annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale;
VISTO altresì l’articolo 1, comma 643, lettera c), della legge n. 190 del 2014 che prevede la predisposizione da parte dell’Agenzia del disciplinare di raccolta delle scommesse recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione;
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 643, lettera g), della legge n. 190 del 2014 che prevede che con la presentazione della domanda di cui alla lettera a) del medesimo comma al titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari;
RITENUTO conseguentemente di dover approvare i modelli di tale disciplinare che dovranno sottoscrivere i soggetti che presentano la dichiarazione di impegno;
CONSIDERATO che, ai fini dell’annotazione e della contabilizzazione delle scommesse raccolte, per i soggetti che, presentando la dichiarazione di impegno, non effettuano la scelta di operare quale punto aggiuntivo di offerta di scommesse della rete fisica di raccolta di un concessionario già operante ai sensi della determinazione 5 gennaio 2015 è possibile consentire solo la raccolta di scommesse a quota fissa fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale, e ciò in quanto, in assenza di collegamento a quest’ultimo, non è possibile accettare scommesse a totalizzatore;
RITENUTO che, in ossequio alla previsione di analogia di raccolta prevista dal citato articolo 1, comma 643, lettera g), della legge n. 190 del 2014, per i soggetti che, presentando la dichiarazione di impegno, effettuano la scelta di operare quale punto aggiuntivo di offerta di scommesse della rete fisica di raccolta di un concessionario già operante ai sensi della determinazione 5 gennaio 2015 è consentita la raccolta delle scommesse offerte da tale concessionario mentre, per i soggetti che, presentando la predetta dichiarazione, scelgono invece di operare in qualità di rete fisica di raccolta di scommesse è consentito raccogliere, oltre alle scommesse previste dal palinsesto dell’Agenzia, anche quelle che tali soggetti intendano inserire in propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale;
VISTO l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, che consente la pubblicazione dei provvedimenti delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti istituzionali in luogo di quella nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
DETERMINA
Articolo 1
Modelli di disciplinare di raccolta
1. Per i soggetti che presentano la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione di cui articolo 1, comma 643, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190:
a) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera A) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, il modello di disciplinare di raccolta delle scommesse è quello dell’allegato 1 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
b) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera B) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, il modello di disciplinare di raccolta delle scommesse è quello dell’allegato 2 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
Articolo 2
Raccolta a seguito della dichiarazione di impegno
1. I soggetti che presentano la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione di cui articolo 1, comma 643, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190:
a) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera A) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, possono effettuare la raccolta delle scommesse offerte dal concessionario di cui costituiscono punto aggiuntivo di offerta;
b) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera B) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, possono effettuare, fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale, la raccolta delle scommesse sia previste dal palinsesto dell’Agenzia sia inserite in propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale.
Non voglio sembrare ottuso ma le procedure attuative riguardano il soggetto attivo al 30 ottobre.
A chi è riferito?
Sarebbe perlomeno singolare riferire la norma ad un soggetto (bookmaker) che non deve sanare nessuna posizione fiscale diretta. Infatti secondo stabilità 2010 il book é responsabile in solido.
Ma questo è solo il mio pensiero.
Ribadisco in caso contrario dove effettivamente il book é titolare del diritto abilitativo allora si configurerebbe un'autodenuncia per il book in questione di una stabile organizzazione in Italia per gli anni sanAti con gli obblighi che questo comporta.
Ciao
la libera prestazione dei servizi comprende non solo la libertà del
prestatore di offrire ed effettuare servizi.. ma anche
la libertà di ricevere dei servizi offerti da un
prestatore stabilito in un altro Stato membro..
Punto 55 Sentenza Gambelli
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Re: trasferimento licenza\ concessione da agenzia sanata
Messaggioda betting2015a » 01/08/2015 - 15:08
peppebetting ha scritto:betting2015a ha scritto:Comunque, capisco che non tutti sono esperti di diritto, e vi ricopio quanto segue:
Prot. n. 4084
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 12, comma 1, lettera m), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
VISTA la determinazione 5 gennaio 2015, pubblicata nella stessa data sul sito istituzionale dell’Agenzia, con la quale è stato approvato il modello di dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione ai sensi del predetto articolo 1, comma 643, lettera a), della legge n. 190 del 2014;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 643, lettera i), della legge n. 190 del 2014, che prevede che con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate, entro il 15 gennaio 2015, le disposizioni di attuazione della citata disposizione, nonché quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano l’annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale;
VISTO altresì l’articolo 1, comma 643, lettera c), della legge n. 190 del 2014 che prevede la predisposizione da parte dell’Agenzia del disciplinare di raccolta delle scommesse recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione;
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 643, lettera g), della legge n. 190 del 2014 che prevede che con la presentazione della domanda di cui alla lettera a) del medesimo comma al titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari;
RITENUTO conseguentemente di dover approvare i modelli di tale disciplinare che dovranno sottoscrivere i soggetti che presentano la dichiarazione di impegno;
CONSIDERATO che, ai fini dell’annotazione e della contabilizzazione delle scommesse raccolte, per i soggetti che, presentando la dichiarazione di impegno, non effettuano la scelta di operare quale punto aggiuntivo di offerta di scommesse della rete fisica di raccolta di un concessionario già operante ai sensi della determinazione 5 gennaio 2015 è possibile consentire solo la raccolta di scommesse a quota fissa fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale, e ciò in quanto, in assenza di collegamento a quest’ultimo, non è possibile accettare scommesse a totalizzatore;
RITENUTO che, in ossequio alla previsione di analogia di raccolta prevista dal citato articolo 1, comma 643, lettera g), della legge n. 190 del 2014, per i soggetti che, presentando la dichiarazione di impegno, effettuano la scelta di operare quale punto aggiuntivo di offerta di scommesse della rete fisica di raccolta di un concessionario già operante ai sensi della determinazione 5 gennaio 2015 è consentita la raccolta delle scommesse offerte da tale concessionario mentre, per i soggetti che, presentando la predetta dichiarazione, scelgono invece di operare in qualità di rete fisica di raccolta di scommesse è consentito raccogliere, oltre alle scommesse previste dal palinsesto dell’Agenzia, anche quelle che tali soggetti intendano inserire in propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale;
VISTO l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, che consente la pubblicazione dei provvedimenti delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti istituzionali in luogo di quella nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
DETERMINA
Articolo 1
Modelli di disciplinare di raccolta
1. Per i soggetti che presentano la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione di cui articolo 1, comma 643, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190:
a) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera A) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, il modello di disciplinare di raccolta delle scommesse è quello dell’allegato 1 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
b) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera B) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, il modello di disciplinare di raccolta delle scommesse è quello dell’allegato 2 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
Articolo 2
Raccolta a seguito della dichiarazione di impegno
1. I soggetti che presentano la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione di cui articolo 1, comma 643, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190:
a) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera A) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, possono effettuare la raccolta delle scommesse offerte dal concessionario di cui costituiscono punto aggiuntivo di offerta;
b) qualora scelgano di operare nel modo previsto alla lettera B) del modello di dichiarazione approvato con la determinazione 5 gennaio 2015, possono effettuare, fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale, la raccolta delle scommesse sia previste dal palinsesto dell’Agenzia sia inserite in propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale.
Non voglio sembrare ottuso ma le procedure attuative riguardano il soggetto attivo al 30 ottobre.
A chi è riferito?
Sarebbe perlomeno singolare riferire la norma ad un soggetto (bookmaker) che non deve sanare nessuna posizione fiscale diretta. Infatti secondo stabilità 2010 il book é responsabile in solido.
Ma questo è solo il mio pensiero.
Ribadisco in caso contrario dove effettivamente il book é titolare del diritto abilitativo allora si configurerebbe un'autodenuncia per il book in questione di una stabile organizzazione in Italia per gli anni sanAti con gli obblighi che questo comporta.
Ciao
Ok, mi sembra inutile proseguire una discussione sterile. Ti ripeto, scrivi ai Monopoli e poni tutte le domade del caso; e caso mai proponi anche ricorso al TAR
Se i Monopoli hanno stabilito due procedure differenti di adesione, è questa la realtà (ti sei curato di leggere i link dei Monopoli o te ne sei fregato?). Inutile insistere. Puoi fare solo ricorso al Tar, se ritieni che hanno operato in modo illegittimo
La cosa da tener conto è che nessun altro concessionario o book l'ha fatto. Ci deve essere pure un motivo.
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Re: trasferimento licenza\ concessione da agenzia sanata
Messaggioda peppebetting » 01/08/2015 - 17:23
Le procedure le ho lette già il 15 gennaio e a seguito del silenzio di Adm alle domande poste si è fatto ricorso. Sia personalmente sia la Betn1. Ma come dici tu è inutile proseguire!
Confermo che le procedure sono quelle da te postate ma questo non significa che siano conformi alla norma di riferimento.
Ti pongo però questa semplice domanda:
Secondo te se le concessioni fossero intestate al book si potrebbe configurare la stabile organizzazione del book per gli anni sanAti per ogni diritto?
Confermo che le procedure sono quelle da te postate ma questo non significa che siano conformi alla norma di riferimento.
Ti pongo però questa semplice domanda:
Secondo te se le concessioni fossero intestate al book si potrebbe configurare la stabile organizzazione del book per gli anni sanAti per ogni diritto?
la libera prestazione dei servizi comprende non solo la libertà del
prestatore di offrire ed effettuare servizi.. ma anche
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Punto 55 Sentenza Gambelli
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Re: trasferimento licenza\ concessione da agenzia sanata
Messaggioda betting2015a » 01/08/2015 - 18:22
Sei un master della betn1! Ora comprendo il tuo atteggiamento "anti-italiano". Erano quelli che volevano dare allo stato italiano una dura lezione
Il bello è che hanno avuto anche il coraggio di dichiararlo pubblicamente.
Un domani scopriremo che i veri proprietari della Betn1 sono tutti italiani.
Allora quando arriverete al merito, ci faremo "quattro risate"
Per la stabile organizzazione, il mio parere è negativo. L'hanno da quando hanno firmato la convenzione con l'ADM.
L'unica Vostra fortuna è stata che i funzionari dei Monopoli sono persone incompetenti e da sostituire. Dovevano rispondere alla Vostra raccomandata di chiarimenti, in questo modo:
"Intanto versate i 10.000 euro a punto e dopo, fatte tutte le verifiche di TUTTI I CENTRI e non di uno solo, e confrontati con la raccolta media provinciale, casomai conguaglierete, con i versamenti futuri". Era una sanatoria e si doveva rispettare la forma dettata dalla legge di stabilità; e potevate farlo ugualmente; ma avete preferito non aderire, perchè così vi conviene, viste le vostre quote. E' un argomento che ho già letto su questo forum. E vi aspetto al prossimo bando!!!
Un domani scopriremo che i veri proprietari della Betn1 sono tutti italiani.
Allora quando arriverete al merito, ci faremo "quattro risate"
L'unica Vostra fortuna è stata che i funzionari dei Monopoli sono persone incompetenti e da sostituire. Dovevano rispondere alla Vostra raccomandata di chiarimenti, in questo modo:
"Intanto versate i 10.000 euro a punto e dopo, fatte tutte le verifiche di TUTTI I CENTRI e non di uno solo, e confrontati con la raccolta media provinciale, casomai conguaglierete, con i versamenti futuri". Era una sanatoria e si doveva rispettare la forma dettata dalla legge di stabilità; e potevate farlo ugualmente; ma avete preferito non aderire, perchè così vi conviene, viste le vostre quote. E' un argomento che ho già letto su questo forum. E vi aspetto al prossimo bando!!!
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Re: trasferimento licenza\ concessione da agenzia sanata
Messaggioda betting2015a » 01/08/2015 - 18:27
In ogni caso sei OFF TOPIC, per cui ti invito a fare un tuo topic sull'argomento, se ti va. Qui stai facendo da troll. La domanda era se fosse possibile avere un diritto sanato, e non se fosse giusto (questi saranno problemi del TAR).
Re: trasferimento licenza\ concessione da agenzia sanata
Messaggioda Stres » 03/08/2015 - 14:59
Dunque i Monopoli per il momento non rispondono. Vi riporto interpretazione del book per viste parete.
occorre precisare che non risulta necessaria l’esibizione del contratto di affitto o altra
documentazione comprovante l’apertura in data antecedente il 30 ottobre, stante
l’avvenuta regolarizzazione come punto di raccolta legato al Concessionario
in data 5 gennaio 2015 è stato approvato il modello di dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione ai sensi della legge di stabilità; all'art. 1 si chiarisce, infatti, che la
dichiarazione di regolarizzazione può essere operata secondo due distinti modelli
(A e B), di cui agli allegati del provvedimento dell'Agenzia.
Il modello A prevede la sottoscrizione di un disciplinare tra l'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e il Gestore del punto di raccolta delle scommesse in rete
fisica che opera per conto del Concessionario di Stato, mentre il modello B prevede
che ADM stipuli il disciplinare direttamente con il Titolare della raccolta delle
scommesse, cioè con il concessionario.
no spam opera secondo quanto disposto dal modello B, pertanto, stipula il disciplinare direttamente con l’ADM per xxxx negozi sparsi sul territorio italiano,tant'è che nelle liste ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il “titolare
della raccolta delle scommesse”, è il Concessionario.
Orbene, in tale prospettiva il requisito temporale dell'essere attivi prima del 30 ottobre 2014 va valutato, nel caso in cui la regolarizzazione avvenga tramite il
modello B, relativamente al soggetto concessionario, e non rispetto al soggetto
gestore del punto fisico; come invece deve avvenire nell’ipotesi di regolarizzazione Con il modello A, dove riveste requisito essenziale la data di svolgimento del servizio di intermediazione nelle scommesse il gestore ad essere attivo prima del 30
ottobre 2014.
occorre precisare che non risulta necessaria l’esibizione del contratto di affitto o altra
documentazione comprovante l’apertura in data antecedente il 30 ottobre, stante
l’avvenuta regolarizzazione come punto di raccolta legato al Concessionario
in data 5 gennaio 2015 è stato approvato il modello di dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione ai sensi della legge di stabilità; all'art. 1 si chiarisce, infatti, che la
dichiarazione di regolarizzazione può essere operata secondo due distinti modelli
(A e B), di cui agli allegati del provvedimento dell'Agenzia.
Il modello A prevede la sottoscrizione di un disciplinare tra l'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e il Gestore del punto di raccolta delle scommesse in rete
fisica che opera per conto del Concessionario di Stato, mentre il modello B prevede
che ADM stipuli il disciplinare direttamente con il Titolare della raccolta delle
scommesse, cioè con il concessionario.
no spam opera secondo quanto disposto dal modello B, pertanto, stipula il disciplinare direttamente con l’ADM per xxxx negozi sparsi sul territorio italiano,tant'è che nelle liste ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il “titolare
della raccolta delle scommesse”, è il Concessionario.
Orbene, in tale prospettiva il requisito temporale dell'essere attivi prima del 30 ottobre 2014 va valutato, nel caso in cui la regolarizzazione avvenga tramite il
modello B, relativamente al soggetto concessionario, e non rispetto al soggetto
gestore del punto fisico; come invece deve avvenire nell’ipotesi di regolarizzazione Con il modello A, dove riveste requisito essenziale la data di svolgimento del servizio di intermediazione nelle scommesse il gestore ad essere attivo prima del 30
ottobre 2014.
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Re: trasferimento licenza\ concessione da agenzia sanata
Messaggioda betting2015a » 03/08/2015 - 16:07
Stres ha scritto:Dunque i Monopoli per il momento non rispondono. Vi riporto interpretazione del book per viste parete.
occorre precisare che non risulta necessaria l’esibizione del contratto di affitto o altra
documentazione comprovante l’apertura in data antecedente il 30 ottobre, stante
l’avvenuta regolarizzazione come punto di raccolta legato al Concessionario
in data 5 gennaio 2015 è stato approvato il modello di dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione ai sensi della legge di stabilità; all'art. 1 si chiarisce, infatti, che la
dichiarazione di regolarizzazione può essere operata secondo due distinti modelli
(A e B), di cui agli allegati del provvedimento dell'Agenzia.
Il modello A prevede la sottoscrizione di un disciplinare tra l'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e il Gestore del punto di raccolta delle scommesse in rete
fisica che opera per conto del Concessionario di Stato, mentre il modello B prevede
che ADM stipuli il disciplinare direttamente con il Titolare della raccolta delle
scommesse, cioè con il concessionario.
no spam opera secondo quanto disposto dal modello B, pertanto, stipula il disciplinare direttamente con l’ADM per xxxx negozi sparsi sul territorio italiano,tant'è che nelle liste ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il “titolare
della raccolta delle scommesse”, è il Concessionario.
Orbene, in tale prospettiva il requisito temporale dell'essere attivi prima del 30 ottobre 2014 va valutato, nel caso in cui la regolarizzazione avvenga tramite il
modello B, relativamente al soggetto concessionario, e non rispetto al soggetto
gestore del punto fisico; come invece deve avvenire nell’ipotesi di regolarizzazione Con il modello A, dove riveste requisito essenziale la data di svolgimento del servizio di intermediazione nelle scommesse il gestore ad essere attivo prima del 30
ottobre 2014.
Dice esattamente quanto da me riportato nei commenti precedenti. Non risolve però il quesito se potresti operare subito anche senza il rilascio dell'88 tulps, visto che devi subentrare. A mio parere dovresti aspettarne il rilascio, perchè lo stesso varrà dopo che tutti i CTD lo avranno ottenuto, e si farà un futuro subentro. Nulla esclude che i Monopoli interpritino in modo estensivo le norme e quindi sarà possibile.
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