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Commissione Tributaria Latina,CTD Stanley:imposta non dovuta
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Commissione Tributaria Latina,CTD Stanley:imposta non dovuta
Messaggioda mandrake76 » 27/06/2015 - 08:45
Fonte: AGIPRO
Scommesse, Commissione tributaria Latina: "Imposta non dovuta da punti collegati a Stanleybet"
ROMA - Le agenzie collegate a bookmaker esteri privi di concessione non sono tenute a versare l’imposta unica sulle scommesse richieste dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Lo ha ribadito la Commissione tributaria provinciale di Latina, che ha annullato un avviso di accertamento nei confronti di un punto collegato all’operatore specificando che “l’accettazione della scommessa fa capo alla società proponente” estera, mentre “il Ctd in realtà non svolge attività di carattere decisionale limitandosi a mettere a disposizione dello scommettitore i termini della proposta in attuazione del contratto aleatorio della scommessa”.
Pertanto, “l’attività facente capo al Ctd è di supporto e strumentale alla attività del soggetto gestore" e "in tale contesto la società estera svolge il ruolo di unico gestore del rapporto contrattuale”.
I giudici di Latina, dunque, si legge in una nota di Stanleybet, evidenziano che il Ctd che collabora con i bookmaker esteri "è nulla di più che una ricevitoria, la quale, esattamente come quelle collegate ai bookmaker nazionali, non soltanto non svolge attività di intermediazione vietata (sono ben altre le intermediazioni vietate dall’ordinamento), ma non può nemmeno essere considerata soggetto passivo dell’Imposta Unica".
Scommesse, Commissione tributaria Latina: "Imposta non dovuta da punti collegati a Stanleybet"
ROMA - Le agenzie collegate a bookmaker esteri privi di concessione non sono tenute a versare l’imposta unica sulle scommesse richieste dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Lo ha ribadito la Commissione tributaria provinciale di Latina, che ha annullato un avviso di accertamento nei confronti di un punto collegato all’operatore specificando che “l’accettazione della scommessa fa capo alla società proponente” estera, mentre “il Ctd in realtà non svolge attività di carattere decisionale limitandosi a mettere a disposizione dello scommettitore i termini della proposta in attuazione del contratto aleatorio della scommessa”.
Pertanto, “l’attività facente capo al Ctd è di supporto e strumentale alla attività del soggetto gestore" e "in tale contesto la società estera svolge il ruolo di unico gestore del rapporto contrattuale”.
I giudici di Latina, dunque, si legge in una nota di Stanleybet, evidenziano che il Ctd che collabora con i bookmaker esteri "è nulla di più che una ricevitoria, la quale, esattamente come quelle collegate ai bookmaker nazionali, non soltanto non svolge attività di intermediazione vietata (sono ben altre le intermediazioni vietate dall’ordinamento), ma non può nemmeno essere considerata soggetto passivo dell’Imposta Unica".
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Re: Commissione Tributaria Latina,CTD Stanley:imposta non do
Messaggioda mandrake76 » 27/06/2015 - 08:54
Fonte: AGIMEG
Scommesse, la Cpt di Latina modifica il proprio orientamento negando la soggettività passiva dei Ctd
"È risaputo che in questo momento storico la partita dell’AAMS contro i bookmaker esteri, dopo le storiche sconfitte subite in ambito amministrativo e penale, si sta giocando sul terreno tributario, ma ora i protagonisti non sono più i bookmaker esteri, quanto piuttosto i cittadini italiani titolari dei CTD.
Un po’ meno note, seppur evidenti, sono le conseguenze irrazionali e incostituzionali che si accompagnano a tale strategia: non solo, infatti, i CTD sono illegittimamente trattati come veri e propri allibratori, ma addirittura gli avvisi di accertamento sono congeniati in modo tale da scaricare su di essi l’intero debito tributario e attribuire ai bookmaker il diritto di rivalersi integralmente sui CTD su quanto dovessero pagare". Lo comunica in una nota il bookmaker Stanleybet.
"In questo contesto, fortunatamente, sono numerose le Commissioni Tributarie che hanno sanzionato il comportamento iniquo dell’AAMS e - prosegue la nota - hanno annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei CTD di bookmaker esteri.
Dopo l’arresto, Nota di Mandrake: (Si intende "decisione", che fu favorevole a Stanley) di marzo della CTP Roma, interessante sul punto è quanto affermato anche dalla CTP di Latina che, modificando il precedente orientamento, con la sentenza n. 393/05/2015 ha annullato l’avviso emesso contro il CTD: il Collegio, infatti, ha riconosciuto (correttamente) che “l’accettazione della scommessa fa capo alla società proponente” estera, mentre “il CTD in realtà non svolge attività di carattere decisionale limitandosi a mettere a disposizione dello scommettitore i termini della proposta in attuazione del contratto aleatorio della scommessa”.
Pertanto, “l’attività facente capo al di supporto e strumentale alla attività del soggetto gestore . In tale contesto la società estera svolge il ruolo di unico gestore del rapporto contrattuale”.
Il giudizio espresso dai giudici di Latina non può che essere condiviso: il CTD che collabora con i bookmaker esteri, infatti, è nulla di più che una ricevitoria, la quale, esattamente come quelle collegate ai bookmaker nazionali, non soltanto non svolge attività di intermediazione vietata (sono ben altre le intermediazioni vietate dall’ordinamento), ma non può nemmeno essere considerata soggetto passivo dell’Imposta Unica.
Non possono allora non ritornare alle orecchie le illuminate parole della CTP Udine, la quale, nella sentenza n. 543/03/2014, evidenziando che il nostro ordinamento è governato innanzitutto dal principio di uguaglianza e da quello di capacità contributiva, e che la stessa Legge di Stabilità 2011 ha sancito definitivamente l’irrilevanza fiscale del possesso
di qualsivoglia titolo amministrativo, ha sanzionato il diverso trattamento fiscale che l’AAMS riserva ai CTD rispetto alle omologhe ricevitorie.
È facile prevedere che anche in questo caso l’AAMS proporrà appello, ma ci si chiede se finalmente vorrà affrontare il vero problema della sua azione e rispondere ai dubbi che sorgono attorno alla singolare ed esclusiva attenzione che presta ai CTD: sarà, infatti, interessante vedere se nuovamente si trincererà dietro vuote formule “in legalese” oppure raccoglierà il guanto di sfida lanciato dalle varie Commissioni e si arrischierà a giustificare il proprio comportamento alla luce di quei fondamentali principi che dovrebbero governare la sua azione, magari spiegando come sia possibile trattare diversamente i CTD dalle ricevitorie nazionali e porli addirittura sullo stesso piano degli allibratori nazionali".
Scommesse, la Cpt di Latina modifica il proprio orientamento negando la soggettività passiva dei Ctd
"È risaputo che in questo momento storico la partita dell’AAMS contro i bookmaker esteri, dopo le storiche sconfitte subite in ambito amministrativo e penale, si sta giocando sul terreno tributario, ma ora i protagonisti non sono più i bookmaker esteri, quanto piuttosto i cittadini italiani titolari dei CTD.
Un po’ meno note, seppur evidenti, sono le conseguenze irrazionali e incostituzionali che si accompagnano a tale strategia: non solo, infatti, i CTD sono illegittimamente trattati come veri e propri allibratori, ma addirittura gli avvisi di accertamento sono congeniati in modo tale da scaricare su di essi l’intero debito tributario e attribuire ai bookmaker il diritto di rivalersi integralmente sui CTD su quanto dovessero pagare". Lo comunica in una nota il bookmaker Stanleybet.
"In questo contesto, fortunatamente, sono numerose le Commissioni Tributarie che hanno sanzionato il comportamento iniquo dell’AAMS e - prosegue la nota - hanno annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei CTD di bookmaker esteri.
Dopo l’arresto, Nota di Mandrake: (Si intende "decisione", che fu favorevole a Stanley) di marzo della CTP Roma, interessante sul punto è quanto affermato anche dalla CTP di Latina che, modificando il precedente orientamento, con la sentenza n. 393/05/2015 ha annullato l’avviso emesso contro il CTD: il Collegio, infatti, ha riconosciuto (correttamente) che “l’accettazione della scommessa fa capo alla società proponente” estera, mentre “il CTD in realtà non svolge attività di carattere decisionale limitandosi a mettere a disposizione dello scommettitore i termini della proposta in attuazione del contratto aleatorio della scommessa”.
Pertanto, “l’attività facente capo al di supporto e strumentale alla attività del soggetto gestore . In tale contesto la società estera svolge il ruolo di unico gestore del rapporto contrattuale”.
Il giudizio espresso dai giudici di Latina non può che essere condiviso: il CTD che collabora con i bookmaker esteri, infatti, è nulla di più che una ricevitoria, la quale, esattamente come quelle collegate ai bookmaker nazionali, non soltanto non svolge attività di intermediazione vietata (sono ben altre le intermediazioni vietate dall’ordinamento), ma non può nemmeno essere considerata soggetto passivo dell’Imposta Unica.
Non possono allora non ritornare alle orecchie le illuminate parole della CTP Udine, la quale, nella sentenza n. 543/03/2014, evidenziando che il nostro ordinamento è governato innanzitutto dal principio di uguaglianza e da quello di capacità contributiva, e che la stessa Legge di Stabilità 2011 ha sancito definitivamente l’irrilevanza fiscale del possesso
di qualsivoglia titolo amministrativo, ha sanzionato il diverso trattamento fiscale che l’AAMS riserva ai CTD rispetto alle omologhe ricevitorie.
È facile prevedere che anche in questo caso l’AAMS proporrà appello, ma ci si chiede se finalmente vorrà affrontare il vero problema della sua azione e rispondere ai dubbi che sorgono attorno alla singolare ed esclusiva attenzione che presta ai CTD: sarà, infatti, interessante vedere se nuovamente si trincererà dietro vuote formule “in legalese” oppure raccoglierà il guanto di sfida lanciato dalle varie Commissioni e si arrischierà a giustificare il proprio comportamento alla luce di quei fondamentali principi che dovrebbero governare la sua azione, magari spiegando come sia possibile trattare diversamente i CTD dalle ricevitorie nazionali e porli addirittura sullo stesso piano degli allibratori nazionali".
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
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Re: Commissione Tributaria Latina,CTD Stanley:imposta non do
Messaggioda mandrake76 » 27/06/2015 - 09:33
Bella notizia per i CTD Stanley!
Hai visto Nino?
La battaglia, ve lo ho gia’ detto a tutti non sara’ una passeggiata ma alla fine, quando si arrivera’ in Cassazione vinceremo noi CTD Stanley.
Ma e’ una buona notizia anche per i CTD di altri operatori?
No. O meglio... ni.
Perche’ resta il fatto che e’ proprio la peculiare posizione di Stanley e le caratteristiche della sua operativita’ che portano alcune CTP (Commissione Tributaria Provinciale), e sempre piu’ numerose con il passare del tempo, a concludere per il fatto che l’imposta unica non e’ dovuta per il CTD.
Mentre AGIPRO e’ piu’ asciutto e conclusivo, ma mette chiaro in evidenza che si tratta dei CTD Stanley, AGIMEG da la notizia riportando parti del comunicato da cui si deducono le motivazioni dei giudici tributari.
Leggiamo insieme: “La CTP di Latina con sentenza n. 393/05/2015 (Mandrake, quindi: si e’ saputo oggi ma l’udienza e’ stata a maggio) ha annullato l’avviso emesso (Mandrake: da AAMS, evidentemente) contro il CTD: il Collegio, infatti, ha riconosciuto che l’accettazione della scommessa fa capo alla società proponente estera, mentre il CTD in realtà non svolge attività di carattere decisionale limitandosi a mettere a disposizione dello scommettitore i termini della proposta in attuazione del contratto aleatorio della scommessa. Pertanto, l’attività e di supporto e strumentale alla attività del soggetto gestore .
Insomma, e qui torniamo ai cobanchi: puo’ essere detto che il CTD che ha un cobanco “non svolge attivita’ decisionale”? Ma se addirittura decide quale cobanco attivare una volta che non gli conviene piu’ il cobanco numero1! Sappiamo bene che per preservare il profitto raggiunto in un determinate periodo, il cobanco n. 1 non riceve piu’ scommesse e si passa al cobanco n. 2. Poi non appena questo raggiunge un certo profitto il cobanco n. 2 si ferma ed entra in gioco il cobanco n. 3, etc,etc.
Vi sembra che in questo contesto il CTD (non Stanley) sia definibile come un soggetto che “non partecipa”.
E’ solo il caso di dire che gia’ parlare di ‘cobanco numero ....’ sottindente che stiamo in realta’ parlando di sottobanchi, e piu’ di uno, con commissioni stile cobanco!
Niente di piu’ illegale, e naturalmente, in questi casi, l’imposta unica e’ dovuta eccome.
Pero’ e’ una buona notizia per tutti i CTD, comunque, per la seguente ragione: per i CTD Stanley, perche’ e’ la conferma che lo schema contrattuale Stanley e’ corretto e difensivo della posizione dei suoi CTD.
Per i CTD non Stanley in un certo senso anche, perche’, comunque e come al solito un po di confusione si puo’ sempre fare. Se avete la (s)correttezza di passare da un cobanco (sottobanco in realta) ad un altro cobanco (cioe’ un altro sottobanco) avrete anche la (s)correttezza di far finta di essere come un CTD Stanley....
Infatti: chi glielo dice ai giudici che la situazione e’ ben diversa?
Ma Stanley sta ora facendo scuola anche nel tributario.
Fatto sta pero’ che i CTD non Stanley, sul tributario, vincono molto raramente. Quelli Stanley, sul tributario, vincono frequentemente.
A tutti quelli che tifano per Stanley: godiamoci questa bella vittoria, che non potra’ essere scalfita minimamente dai soliti noti.
Forza Stanley!
Hai visto Nino?
La battaglia, ve lo ho gia’ detto a tutti non sara’ una passeggiata ma alla fine, quando si arrivera’ in Cassazione vinceremo noi CTD Stanley.
Ma e’ una buona notizia anche per i CTD di altri operatori?
No. O meglio... ni.
Perche’ resta il fatto che e’ proprio la peculiare posizione di Stanley e le caratteristiche della sua operativita’ che portano alcune CTP (Commissione Tributaria Provinciale), e sempre piu’ numerose con il passare del tempo, a concludere per il fatto che l’imposta unica non e’ dovuta per il CTD.
Mentre AGIPRO e’ piu’ asciutto e conclusivo, ma mette chiaro in evidenza che si tratta dei CTD Stanley, AGIMEG da la notizia riportando parti del comunicato da cui si deducono le motivazioni dei giudici tributari.
Leggiamo insieme: “La CTP di Latina con sentenza n. 393/05/2015 (Mandrake, quindi: si e’ saputo oggi ma l’udienza e’ stata a maggio) ha annullato l’avviso emesso (Mandrake: da AAMS, evidentemente) contro il CTD: il Collegio, infatti, ha riconosciuto che l’accettazione della scommessa fa capo alla società proponente estera, mentre il CTD in realtà non svolge attività di carattere decisionale limitandosi a mettere a disposizione dello scommettitore i termini della proposta in attuazione del contratto aleatorio della scommessa. Pertanto, l’attività e di supporto e strumentale alla attività del soggetto gestore .
Insomma, e qui torniamo ai cobanchi: puo’ essere detto che il CTD che ha un cobanco “non svolge attivita’ decisionale”? Ma se addirittura decide quale cobanco attivare una volta che non gli conviene piu’ il cobanco numero1! Sappiamo bene che per preservare il profitto raggiunto in un determinate periodo, il cobanco n. 1 non riceve piu’ scommesse e si passa al cobanco n. 2. Poi non appena questo raggiunge un certo profitto il cobanco n. 2 si ferma ed entra in gioco il cobanco n. 3, etc,etc.
Vi sembra che in questo contesto il CTD (non Stanley) sia definibile come un soggetto che “non partecipa”.
E’ solo il caso di dire che gia’ parlare di ‘cobanco numero ....’ sottindente che stiamo in realta’ parlando di sottobanchi, e piu’ di uno, con commissioni stile cobanco!
Niente di piu’ illegale, e naturalmente, in questi casi, l’imposta unica e’ dovuta eccome.
Pero’ e’ una buona notizia per tutti i CTD, comunque, per la seguente ragione: per i CTD Stanley, perche’ e’ la conferma che lo schema contrattuale Stanley e’ corretto e difensivo della posizione dei suoi CTD.
Per i CTD non Stanley in un certo senso anche, perche’, comunque e come al solito un po di confusione si puo’ sempre fare. Se avete la (s)correttezza di passare da un cobanco (sottobanco in realta) ad un altro cobanco (cioe’ un altro sottobanco) avrete anche la (s)correttezza di far finta di essere come un CTD Stanley....
Infatti: chi glielo dice ai giudici che la situazione e’ ben diversa?
Ma Stanley sta ora facendo scuola anche nel tributario.
Fatto sta pero’ che i CTD non Stanley, sul tributario, vincono molto raramente. Quelli Stanley, sul tributario, vincono frequentemente.
A tutti quelli che tifano per Stanley: godiamoci questa bella vittoria, che non potra’ essere scalfita minimamente dai soliti noti.
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Re: Commissione Tributaria Latina,CTD Stanley:imposta non do
Messaggioda mandrake76 » 27/06/2015 - 10:13
Ops.....mi sono dimenticato di nuovo di Betn1.
Ovviamente tutto ciò per voi non vale, dato che, dovuta o non dovuta, l'imposta Unica già la pagate.
Naturalmente mi viene una considerazione di tristezza: non conosco le vostre modalità operative, però potrebbe anche essere che l'imposta unica per voi, non sia dovuta.
E allora, perché tristezza?
Perché questo Stato, forte con i deboli e debole con i forti, può portare alcuni dei suoi figli ad una sorta di patteggiamento:
accettare di pagare pur sapendo di essere innocenti.
Se alcuni book si trovano in questa situazione e lo credono genuinamente per favore fatevi avanti come ha fatto Betn1.
Perché questo Forum ha bisogno di voi.
Ovviamente tutto ciò per voi non vale, dato che, dovuta o non dovuta, l'imposta Unica già la pagate.
Naturalmente mi viene una considerazione di tristezza: non conosco le vostre modalità operative, però potrebbe anche essere che l'imposta unica per voi, non sia dovuta.
E allora, perché tristezza?
Perché questo Stato, forte con i deboli e debole con i forti, può portare alcuni dei suoi figli ad una sorta di patteggiamento:
accettare di pagare pur sapendo di essere innocenti.
Se alcuni book si trovano in questa situazione e lo credono genuinamente per favore fatevi avanti come ha fatto Betn1.
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Re: Commissione Tributaria Latina,CTD Stanley:imposta non do
Messaggioda peppebetting » 27/06/2015 - 11:28
Ciao Mandrake76
Grazie per la puntualizzazione ma non è il caso che posti un nuovo messaggio perchè non hai citato la situazione betn1.
Non ricordo se letto su questo argomento o da un'altra parte ma ti voglio chiarire che Betn1 non permette il co banco.
Per quanto riguarda il preu, come già detto, noi Sportelli Virtuali Betn1 la versiamo secondo quanto previsto dalla stabilità 2011 anche sapendo che non è dovuto e successivamente si effettuerà la richiesta di rimborso perché non dovuto. Ripeto esclusivamente per non far emettere sanzioni o cartelle che potrebbero generare ipoteche o fermi amministrativi.
Ciao
Grazie per la puntualizzazione ma non è il caso che posti un nuovo messaggio perchè non hai citato la situazione betn1.
Non ricordo se letto su questo argomento o da un'altra parte ma ti voglio chiarire che Betn1 non permette il co banco.
Per quanto riguarda il preu, come già detto, noi Sportelli Virtuali Betn1 la versiamo secondo quanto previsto dalla stabilità 2011 anche sapendo che non è dovuto e successivamente si effettuerà la richiesta di rimborso perché non dovuto. Ripeto esclusivamente per non far emettere sanzioni o cartelle che potrebbero generare ipoteche o fermi amministrativi.
Ciao
la libera prestazione dei servizi comprende non solo la libertà del
prestatore di offrire ed effettuare servizi.. ma anche
la libertà di ricevere dei servizi offerti da un
prestatore stabilito in un altro Stato membro..
Punto 55 Sentenza Gambelli
prestatore di offrire ed effettuare servizi.. ma anche
la libertà di ricevere dei servizi offerti da un
prestatore stabilito in un altro Stato membro..
Punto 55 Sentenza Gambelli
Re: Commissione Tributaria Latina,CTD Stanley:imposta non do
Messaggioda nino1711 » 27/06/2015 - 12:24
mandrake76 ha scritto:Bella notizia per i CTD Stanley!
Hai visto Nino?
La battaglia, ve lo ho gia’ detto a tutti non sara’ una passeggiata ma alla fine, quando si arrivera’ in Cassazione vinceremo noi CTD Stanley.
Ma e’ una buona notizia anche per i CTD di altri operatori?
No. O meglio... ni.
Perche’ resta il fatto che e’ proprio la peculiare posizione di Stanley e le caratteristiche della sua operativita’ che portano alcune CTP (Commissione Tributaria Provinciale), e sempre piu’ numerose con il passare del tempo, a concludere per il fatto che l’imposta unica non e’ dovuta per il CTD.
Mentre AGIPRO e’ piu’ asciutto e conclusivo, ma mette chiaro in evidenza che si tratta dei CTD Stanley, AGIMEG da la notizia riportando parti del comunicato da cui si deducono le motivazioni dei giudici tributari.
Leggiamo insieme: “La CTP di Latina con sentenza n. 393/05/2015 (Mandrake, quindi: si e’ saputo oggi ma l’udienza e’ stata a maggio) ha annullato l’avviso emesso (Mandrake: da AAMS, evidentemente) contro il CTD: il Collegio, infatti, ha riconosciuto che l’accettazione della scommessa fa capo alla società proponente estera, mentre il CTD in realtà non svolge attività di carattere decisionale limitandosi a mettere a disposizione dello scommettitore i termini della proposta in attuazione del contratto aleatorio della scommessa. Pertanto, l’attività e di supporto e strumentale alla attività del soggetto gestore .
Insomma, e qui torniamo ai cobanchi: puo’ essere detto che il CTD che ha un cobanco “non svolge attivita’ decisionale”? Ma se addirittura decide quale cobanco attivare una volta che non gli conviene piu’ il cobanco numero1! Sappiamo bene che per preservare il profitto raggiunto in un determinate periodo, il cobanco n. 1 non riceve piu’ scommesse e si passa al cobanco n. 2. Poi non appena questo raggiunge un certo profitto il cobanco n. 2 si ferma ed entra in gioco il cobanco n. 3, etc,etc.
Vi sembra che in questo contesto il CTD (non Stanley) sia definibile come un soggetto che “non partecipa”.
E’ solo il caso di dire che gia’ parlare di ‘cobanco numero ....’ sottindente che stiamo in realta’ parlando di sottobanchi, e piu’ di uno, con commissioni stile cobanco!
Niente di piu’ illegale, e naturalmente, in questi casi, l’imposta unica e’ dovuta eccome.
Pero’ e’ una buona notizia per tutti i CTD, comunque, per la seguente ragione: per i CTD Stanley, perche’ e’ la conferma che lo schema contrattuale Stanley e’ corretto e difensivo della posizione dei suoi CTD.
Per i CTD non Stanley in un certo senso anche, perche’, comunque e come al solito un po di confusione si puo’ sempre fare. Se avete la (s)correttezza di passare da un cobanco (sottobanco in realta) ad un altro cobanco (cioe’ un altro sottobanco) avrete anche la (s)correttezza di far finta di essere come un CTD Stanley....
Infatti: chi glielo dice ai giudici che la situazione e’ ben diversa?
Ma Stanley sta ora facendo scuola anche nel tributario.
Fatto sta pero’ che i CTD non Stanley, sul tributario, vincono molto raramente. Quelli Stanley, sul tributario, vincono frequentemente.
A tutti quelli che tifano per Stanley: godiamoci questa bella vittoria, che non potra’ essere scalfita minimamente dai soliti noti.
Forza Stanley!
Ciao, si si ho letto ieri
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Re: Commissione Tributaria Latina,CTD Stanley:imposta non do
Messaggioda mandrake76 » 27/06/2015 - 14:15
Peppebetting..... ma quanto siete bravi e seri. Pero' non avrete indietro il becco di un quattrino, questo ve lo posso assicurare. Pero' continuate cosi che andate lontano.
Vedi ora che mi hai detto che non fate cobanco e quindi l'imposta unica probabilmente per voi non e' dovuta, mi fate venire ancora piu' tristezza.
Pero' se lo fate giusto per far star tranquilli i Vostri CTD, allora ....
Vedi ora che mi hai detto che non fate cobanco e quindi l'imposta unica probabilmente per voi non e' dovuta, mi fate venire ancora piu' tristezza.
Pero' se lo fate giusto per far star tranquilli i Vostri CTD, allora ....
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