è da un pò di tempo che non intervengo in questo forum che è di sicuro il più quotato in Italia, so che molti non hanno sentito la mia mancanza, ma oggi voglio tornare a scrivere e fare un attimo la cronostoria giudiziaria di questi primi mesi del 2015 per la Uniq Group:
La data più importante è di certo il 2 marzo e cioè da quando il tribunale delle libertà di Reggio Calabria in composizione collegiale ha rinviato in Corte di Giustizia Europea ai sensi dell’art. 267 TUE la causa relativa ad un CTD con marchio BetuniQ operante in Polistena (RC)”.
http://www.jamma.it/scommesse/cedectd/b ... urgo-60741
Arriva un'altra conferma subito in Cassazione
La Cassazione sospende procedimento: primi effetti del rinvio alla CGE per BETUNIQ
http://www.jamma.it/primopiano2/la-cass ... uniq-61049
Arriviamo al 13 Aprile, quando di nuovo la Suprema Corte di Cassazione
Betuniq: La Cassazione annulla ordinanza di sequestro
http://www.jamma.it/scommesse/betuniq-l ... stro-62748
Ma non è finita...arrivano altri 2/3 giorni di grande FELICITA'
Arriva la sospensione del giudizio da parte del CONSIGLIO DI STATO
Consiglio di Stato sospende giudizio sul bando per BetuniQ in attesa della CGE
http://www.jamma.it/scommesse/consiglio ... -cge-63486
Ma la la fede e la coerenza di operare nel giusto , ci ricompensa ancora di più,
perchè oggi arriva un'altra BELLA NOTIZIA che ci riempie ancora di più il CUORE.
Leggete bene questa
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: BetuniQ discriminata. Comportamento in contrasto con il “favor partecipationis”
28 aprile 2015 - 18:51
(Jamma) Un nuovo successo giudiziario è stato inanellato dalla BetuniQ all’indomani della sospensione in attesa della CGE da parte del Consiglio di Stato.
Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Articolazione territoriale di Caserta – infatti ordina ancora una volta , la restituzione di materiale informatico consolidando le tesi difensive della UNIQGROUP LTD, in attesa della pronuncia della CGE in base all’ormai ben noto rinvio del Febbraio scorso.
IL provvedimento del Giudice si inserisce nel giudizio ordinario instauratosi presso la Prima Sezione penale del Tribunale, in capo al titolare di un CTD imputato di aver commesso il reato previsto dall’art 4 della L 401/89. Il difensore del centro , avv. Domenico Neto, nel caso di specie evidenziava la particolare condizione della Uniq Group e la presentazione della istanza ex art 88 Tulps effettuata dal titolare, depositando tra l’altro , in udienza, istanza di dissequestro, alla luce delle ultime novità giurisprudenziali .
Il Giudice Istruttore , provvedeva con ordinanza alla restituzione del materiale sequestrato , ritenendo manifesta la condizione necessaria affinchè potesse parlarsi di un’effettiva discriminazione .
Si legge infatti che “ l’operatore è stato ingiustificatamente leso nell’esercizio dei diritti inerenti la libertà comunitaria di stabilimento”. Il Tribunale pone l’attenzione sulla questione delle referenze bancarie riconoscendo l’illegittima condotta dell’ AAMS la quale non avrebbe ottemperato al principio comunitario del favor partecipationis per i bandi di gara. Ha ribadito , il contrasto con la disciplina comunitaria dettata dalla direttiva CEE 2004/18 Art. 47 in materia di appalti laddove è stabilito il principio secondo il quale la valutazione della capacità economico finanziaria del concorrente puo’ essere fornita in via residuale mediante “qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice”.
Si legge in uno dei passi salienti della ordinanza :
<<…Nel caso in oggetto è da ritenersi sussistente il fumus del profilo discriminatorio dell’operatore Uniq Group Ltd così come rilevato dall’ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria emessa in data 26.02.2015. Il Giudice de libertate, infatti, ha rilevato che la Uniq Group Limited ha presentato ritualmente domanda di partecipazione al bando di gara per l’assegnazione di nuove concessioni AAMS ed è stata esclusa dalla gara in ragione della ritenuta assenza dell’attestazione di adeguata capacità economico-finanziaria ex art. 3.2 del bando mediante fideiussione bancario di due diversi istituti, pur avendo indicato all’AAMS i motivi per cui si rendeva impossibile presentare tale doppia garanzia. Preso atto che tale comportamento è da ritenersi lesivo e discriminatorio della libertà di stabilimento, nonché in contrasto con il favor partecipationis e con l’art. 47 della direttiva CE 2004/18…>>
Il Tribunale campano riconosce “sicuramente discriminatoria “la normativa interna in quanto non ha potuto il Giudice a quo superarne le contraddizioni in via interpretativa avvallando quanto fino a questo momento sostenuto con convinzione dal nostro team legale.
Si già so che molti adesso scriveranno che dobbiamo pagare il preu, perchè è dovuto, siamo evasori, siamo delinquenti etc etc..
ma queste persone sono le stesse che dicevamo che avremmo dovuto chiudere dolo il 6 di Gennaio 2015 perchè eravamo illegati e saremmo spariti dalla faccia della terra etc etc..
Quindi codiamoci queste grandi conferme di validità dello stato di diritto.
Un abbraccio forte a tutti i CED e CTD che con coerenza e determinazione hanno continuato per la loro strada.












