Comunque, premesso che dietro di me non c'è nessun ufficio legale, e nemmeno uno studente iscritto in legge, leggiamo la sentenza:
http://www.agimeg.it/?p=59525Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché dei principi di parità di trattamento e di effettività.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Stanley International Betting Ltd (in prosieguo: la «Stanley International Betting») e la Stanleybet Malta Ltd (in prosieguo: la «Stanleybet Malta») al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, in merito all’indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento di concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato.
Contesto normativo
3 La normativa italiana prescrive, in sostanza, che la partecipazione all’organizzazione di giochi d’azzardo, compresa la raccolta di scommesse, sia subordinata all’ottenimento di una concessione e di un’autorizzazione di polizia.4 Fino alle modificazioni della legislazione applicabile intervenute nel corso dell’anno 2002, gli operatori aventi la veste di società di capitali quotate nei mercati regolamentati non potevano ottenere una concessione per i giochi d’azzardo. Tali operatori sono dunque rimasti esclusi dalle gare finalizzate all’attribuzione di concessioni svoltesi nel corso dell’anno 1999. L’incompatibilità di tale esclusione con gli articoli 43 CE e 49 CE è stata dichiarata, in particolare, nella sentenza Placanica e a. (C‑338/04, C‑359/04 e C‑360/04, EU:C:2007:133).
.......... e più avanti.......
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8 La Stanley International Betting e la Stanleybet Malta hanno proposto dinanzi al Consiglio di Stato un ricorso volto ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1884/2013.
9 Tale sentenza aveva ad oggetto una gara per l’affidamento in concessione di 2 000 diritti per l’esercizio congiunto dei giochi pubblici attraverso l’attivazione di una rete fisica di negozi di gioco e la relativa conduzione, ai sensi dell’articolo 10, commi 9 octies e 9 novies, del decreto legge n. 16 (in prosieguo: la «gara»).
10 La Stanley International Betting, una società registrata nel Regno Unito, nonché la sua controllata maltese, Stanleybet Malta, operano in Italia mediante operatori denominati «Centri di trasmissione di dati» (in prosieguo: i «CTD»), ubicati presso locali aperti al pubblico ed i cui titolari mettono a disposizione dei giocatori il collegamento telematico e trasmettono i dati delle singole giocate alle ricorrenti nel procedimento principale.
11 Tale attività è esercitata in Italia attraverso i titolari dei CTD, da circa quindici anni, sulla base di un rapporto riconducibile allo schema contrattuale del mandato, senza il possesso di alcun titolo concessorio e senza l’autorizzazione di polizia.
12 Posto che ritengono di essere state escluse da precedenti gare svoltesi nel 1999 e nel 2006, le ricorrenti nel procedimento principale chiedono l’annullamento della nuova gara, deducendone il carattere discriminatorio e contrastante con le sentenze Placanica e a. (EU:C:2007:133) nonché Costa e Cifone (EU:C:2012:80), e sollecitano l’organizzazione di una nuova gara.13 Le ricorrenti nel procedimento principale criticano, in particolare, l’introduzione di discriminazioni con riferimento alla durata delle nuove concessioni, che sarebbe di 40 mesi e dunque sensibilmente inferiore a quella, compresa fra nove e dodici anni, delle precedenti concessioni, nonché con riferimento al carattere esclusivo dell’attività di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici ed al divieto di cessione delle concessioni.
14 Esse fanno valere, segnatamente, che tali condizioni restrittive metterebbero in dubbio l’utilità della loro partecipazione alla gara, specialmente in considerazione delle penalità legate alle cause di revoca, di sospensione e di decadenza della concessione, quali l’incameramento della garanzia in caso di decadenza e la cessione, a titolo non oneroso, dell’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, alla scadenza della concessione.
15
Esse sottolineano di correre un notevole rischio di decadenza e di revoca delle concessioni eventualmente acquisite a causa del contenzioso che ha coinvolto i CTD tramite i quali esse operano in Italia. Pertanto, le ricorrenti nel procedimento principale ritengono di essere state poste di fronte all’alternativa tra dover rinunciare ad esercitare la loro attività in Italia oppure esporsi al rischio di incorrere nella decadenza dalle concessioni eventualmente acquisite, con perdita delle garanzie prestate.
...............................................infine......
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.
Mia interpretazione: La Stanleybet ha basato il ricorso sul fatto di essere stata discriminata dai bandi del sistema concessorio italiano, a cui voleva partecipare.