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RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
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RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda scommettitore siracusano » 20/03/2015 - 17:51
Scommesse, avv. Parrelli (Sogno di Tolosa) “Penalizzati dalla sanatoria nonostante regolare pagamento delle imposte in Italia”
In: Diritto, In Evidenza, Scommesse Sportive
20 marzo 2015 - 17:38
tribunale4
“Con il ricorso al Tar Lazio non si può non evidenziare la recentissima discriminazione subita dal bookmaker per effetto dell’entrata in vigore della “Sanatoria fiscale” ex Legge di Stabilità 2015. Secondo quanto si può leggere nell’art. 1 comma 643 l. n. 190/2014 il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al preventivo pagamento dell’imposta unica. Ebbene questa linea difensiva e/o ipotesi risolutiva, il bookmaker “Betn1” l’aveva già prospettata ad ADM sin dal 2012 – sottolinea l’avv. Maria Teresa Parrelli, legale di Sogno di Tolosa – senza ricevere alcuna risposta: collegamento a Sogei, verifica dei libri contabili societari e tutto ciò che oggi è necessario per essere riconosciuti in Italia “Betn1” lo aveva suggerito già 3 anni fa! La Società Sogno di Tolosa, sin dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2011, ha sempre adempiuto puntualmente al versamento dell’imposta unica mediante modelli F24. Quanto sopra asserito è stato più volte dimostrato attraverso gli accertamenti fiscali subiti dai centri affiliati “bet n1”: una volta acclarato l’ assolvimento dell’obbligazione tributaria detti accertamenti fiscali sono stati archiviati e con ciò certificando e legittimando l’ operatività e legittimità dell’attività dello “Sportello Virtuale”. E qual è stato il risultato di questo modo corretto di operare rispettando le norme fiscali? I collaboratori di Betn1 e la Società non rientrano tra coloro che hanno potuto partecipare alla “pseudo regolarizzazione” ex Legge di Stabilità 2015. E’ importante ribadire che oggi, per aderire alla regolarizzazione, come punto preliminare vi è il versamento dell’imposta unica. Ebbene i requisiti fiscali per l’adesione BETN1 li ha sempre avuti, ma nonostante ciò, chi collabora con BETN1 non è tra i soggetti che possono richiedere ed ottenere il titolo abilitativo necessario per operare nel mercato italiano delle scommesse. Orbene, in merito alla particolare posizione ricoperta dal bookmaker maltese “Sogno di Tolosa Ltd”, occorre evidenziare che lo Sportello Virtuale (suo affiliato) NON DEVE REGOLARIZZARE NESSUNA POSIZIONE FISCALE e HA SEMPRE RISPETTATO TUTTE LE REGOLE ITALIANE (di ordine pubblico, di antiriciclaggio e di prevenzione alla ludopatia)! Vista la sua particolare posizione, e proprio al fine di avere delle delucidazioni e spiegazioni sulle modalità di collegamento al Totalizzatore nazionale, il bookmaker ha inviato 3 raccomandate A/R ad ADM, ma ancora una volta è stato ignorato. La condotta (illecita) posta in essere dall’Amministrazione resistente ha violato il diritto al lavoro del bookmaker e di tutti i soggetti titolari degli esercizi pubblici ad esso affiliati: da detta fattispecie illecita sono derivati evidenti danni dei quali si chiede sin d’ora il giusto ed integrale ristoro. E’ evidente – conclude l’avv. Parrelli -l’atteggiamento discriminatorio assunto dalla Pubblica Amministrazione che viola palesemente i principi di buona fede, imparzialità, efficienza e buon andamento ex art. 97 cost. e di non discriminazione tra cittadini ex art. 3 cost.”. es/AGIMEG
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Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda scommettitore siracusano » 20/03/2015 - 17:57
Da quanto ha dichiarato l'avvocato della parte, non sembrerebbe che la BETN1 sia mai stata discriminata da un bando della AAMS.
Se così fosse, allora anche dopo il 2016, chiunque che non avesse partecipato al bando, potrebbe chiedere di esercitare l'attività di raccolta di scommesse, limitandosi a pagare l'imposta unica?
Equivarebbe a passare da un sistema CONCESSORIO a uno AUTORIZZATORIO, il che è sempre stato superato da tutte le sentenze della Corte di Giustizia Europea, che hanno dato ragione, in primo luogo alla Stanleybet, proprio per essere stata discriminata dai bandi.
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Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda SportBetCaserta » 20/03/2015 - 18:43
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Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda scommettitore siracusano » 20/03/2015 - 19:35
SportBetCaserta ha scritto:Scusami caro Scommettittore siracusano ma questa volta non ti seguo o ho capito male io. In questo caso la legge di stabilità prevedeva l'emersione dei ced collegati a book stranieri che non avevano versato l'imposta unica. Una sorta di condono fiscale che di colpo legalizzava anche tutti gli altri aspetti legati alla raccolta delle scommesse (tulps e autorizzazione dei monopoli). La legge di stabilità non parla di riparazione per i book discriminati ma solo di regolarizzazione fiscale. In questo caso BETN1 non doveva chiarire se era stata discriminata ma solo aderire alla sanatoria. Il problema è che avendo pagato già l'imposta non ha potuto aderire alla sanatoria e quindi regolarizzare i suoi centri
Ovviamente, faccio solo delle interpretazioni personali. Del resto tutte le norme e le leggi si interpretano.
Parto dal presupposto che in Italia esiste da sempre per quanto riguarda i giochi il sistema CONCESSORIO.
Ogni attività senza concessione è quindi ILLEGALE, a meno che non si dimostri di essere stati discriminati dalle gare delle concessioni.
La SANATORIA, quindi, è nata, anche se non detto espressamente, per RIMEDIARE le DISCRIMINAZIONI subite da alcuni bookmakers esteri.
Se, la sanatoria si allarga invece anche a coloro che non sono stati discriminati, mi sembra, anzi un'agevolazione ulteriore e il costo di ANTICIPARE 10.000,00 euro a punto sia accettabile. Poi dimostreranno di aver pagato tutto il pregresso dell'imposta unica (secondo i canoni stabiliti dalla santoria stessa), e detraranno tali importi dall'imposta da versare in futuro.
Se non si fosse agito così obbligatoriamente, equivarebbe che lo stato avesse accettato il sistema AUTORIZZATORIO, con gravissime conseguenze per il futuro.
Però, la sanatoria va interpretata anche nel senso che per il passato VALE L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO, dato dalla media provinciale dei volumi dei punti già collegati alla SOGEI e non quello dichiarato. Qualche giorno fa chiesi a un "presunto" rappresentante della BETN1 se i loro versamenti erano in linea con queste medie (cosa molto strana visto che le loro quote erano allineate con gli altri bookmaker che non pagavano l'imposta unica) e non ottenni risposta.
La colpa dell'AAMS è stata di non aver risposto in modo adeguato, e nei termini che sto ora ponendo, alle loro raccomandate.
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Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda scommettitore siracusano » 20/03/2015 - 19:58
Schiavolin (Cogetech): “Delega fiscale, bene ribadire riserva di Stato sul gioco”
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Categoria principale: Newslot / Vlt
Creato Venerdì, 20 Marzo 2015 13:27
Data pubblicazione
Scritto da Sm
La videointervista a Fabio Schiavolin
Rimini – “Sicuramente la delega fiscale è un momento importantissimo e di svolta nel settore, dopo quelle avvenute nell’ultimo decennio con le nuove introduzioni normative”.
Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Cogetech, commenta così ai microfoni di Gioconews.it l’arrivo del decreto legislativo che darà attuazione all’articolo 14 sul gioco della delega fiscale. “Si tratta di un momento di svolta molto importante – ribadisce – perché è un tessuto articolato che dovrebbe andare a toccare aspetti e temi del mondo del gioco. Il fulcro della delega credo sia nel ribadire la riserva di Stato per quanto riguarda l’ambito di gioco e ciò è importante per rendere più armonica l’applicazione delle norme su tutto il territorio nazionale”.
Schiavolin evidenzia inoltre come “dopo prima fase di espansione del gioco è arrivato il momento di razionalizzare l’offerta sul territorio attraverso l’introduzione di nuove regole che possano meglio permettere di avere un impatto meno forte”. Altro capitolo importantissimo “quello legato alla fiscalità, sembrerebbe che si vada nella direzione di allineare il settore del gioco in Italia alla prassi europea, colpendo il margine”. Senza dimenticare gli aspetti sociali “legati alle dipendenze, temi sui quali siamo molto sensibili e nei confronti dei quali abbiamo dato grande disponibilità ai vecchi e ai nuovi attori, come il ministero della Sanità”.
Come dice anche Schiavolin non si può USCIRE dall'assunto che in Italia il GIOCO sia una RISERVA STATALE
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Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda peppebetting » 20/03/2015 - 22:14
scommettitore siracusano ha scritto:SportBetCaserta ha scritto:Scusami caro Scommettittore siracusano ma questa volta non ti seguo o ho capito male io. In questo caso la legge di stabilità prevedeva l'emersione dei ced collegati a book stranieri che non avevano versato l'imposta unica. Una sorta di condono fiscale che di colpo legalizzava anche tutti gli altri aspetti legati alla raccolta delle scommesse (tulps e autorizzazione dei monopoli). La legge di stabilità non parla di riparazione per i book discriminati ma solo di regolarizzazione fiscale. In questo caso BETN1 non doveva chiarire se era stata discriminata ma solo aderire alla sanatoria. Il problema è che avendo pagato già l'imposta non ha potuto aderire alla sanatoria e quindi regolarizzare i suoi centri
Ovviamente, faccio solo delle interpretazioni personali. Del resto tutte le norme e le leggi si interpretano.![]()
Parto dal presupposto che in Italia esiste da sempre per quanto riguarda i giochi il sistema CONCESSORIO.
Ogni attività senza concessione è quindi ILLEGALE, a meno che non si dimostri di essere stati discriminati dalle gare delle concessioni.
La SANATORIA, quindi, è nata, anche se non detto espressamente, per RIMEDIARE le DISCRIMINAZIONI subite da alcuni bookmakers esteri.
Se, la sanatoria si allarga invece anche a coloro che non sono stati discriminati, mi sembra, anzi un'agevolazione ulteriore e il costo di ANTICIPARE 10.000,00 euro a punto sia accettabile. Poi dimostreranno di aver pagato tutto il pregresso dell'imposta unica (secondo i canoni stabiliti dalla santoria stessa), e detraranno tali importi dall'imposta da versare in futuro.
Se non si fosse agito così obbligatoriamente, equivarebbe che lo stato avesse accettato il sistema AUTORIZZATORIO, con gravissime conseguenze per il futuro.
Però, la sanatoria va interpretata anche nel senso che per il passato VALE L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO, dato dalla media provinciale dei volumi dei punti già collegati alla SOGEI e non quello dichiarato. Qualche giorno fa chiesi a un "presunto" rappresentante della BETN1 se i loro versamenti erano in linea con queste medie (cosa molto strana visto che le loro quote erano allineate con gli altri bookmaker che non pagavano l'imposta unica) e non ottenni risposta.
La colpa dell'AAMS è stata di non aver risposto in modo adeguato, e nei termini che sto ora ponendo, alle loro raccomandate.
Caro Scommetitore Siracusano,
a tutto c'è un limite. Sopratutto leggere vere e proprie favole travestite da verità.
Scommettitore dice:
Però, la sanatoria va interpretata anche nel senso che per il passato VALE L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO, dato dalla media provinciale dei volumi dei punti già collegati alla SOGEI e non quello dichiarato.
MA CHE DIAVOLO STAI DICENDO!!!
Addirittura c'è scritto il contrario. Infatti fino al 31/12 chi ha deciso di sanare può portare la documentazione comprovante la raccolta effettuata negli anni precedenti.
Quello che sto dicendo è scritto qui: all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Scommettitore dice che la sanatoria è stata fatta per rimediare alle discriminazioni subite in passato dai vari book.
MA CHE DIAVOLO STAI DICENDO!!!
La sanatoria è stata fatta perchè servivano soldi sonanti allo Stato credendo di pigliare 2 piccioni con 1 fava. CTD accaparrati dai vari .it e mettere a bilancio degli incassi che facessero quadrare i conti. ( Stesso discorso di eigenze di bilancio è stato fatto con i 500 milioni dalla fillera delle slot).
Ma ti sei mai chiesto perchè i book .IT non si siano mai lamentati dello sconto di 1/3 del Preu pregresso non versato dai vari CTD? Semplice perchè questa sanatoria è stata fatta per agevolare ancora volta le solite lobby.
QUELLO SCONTO ERA PER LORO. Pensa avrebbero allargato la rete senza nessuna gara e addirittura spendendo meno che partecipando ad una gara.
Per quanto riguarda BETN1, io ho uno Sportello Virtuale BETN1, la questione del versamento del Preu è effettuato applicando le normative italiane e ADM ha più volte certificato che tutti i versamenti sono regolari approvando l'archiviazione dei vari procedimenti fiscali che i vari Sportelli Virtuali hanno subito.
Il tuo discorso che a tutti bisogna fare la media provinciale è una GRANDE BUFALA.
Quindi ti chiedo di parlare esclusivamente di cose che conosci realmente e non fare ragionamenti con conseguenti verità di norme o leggi di cui hai letto qualcosa.
Grazie
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Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda scommettitore siracusano » 21/03/2015 - 00:20
molto divertente.
Intanto vediamo cosa dice esattamente l'articolo citato:
10. Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse,
l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina in duttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove e' ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
Questo ovviamente non significa che qualunque documento parziale viene presentato, l'amministrazione lo DEBBA PRENDERE PER VERO. E il fatto che alcuni limitati controlli non abbiano portato i funzionari dell'AAMS a fare ulteriori accertamenti, NULLA TOGLIE AL FATTO CHE PUO' SEMPRE FARE TUTTI GLI ACCERTAMENTI DI TUTTI I CTD in questione, e analizzare se i dati forniti si distaccano molto da quelli delle medie provinciali (relativamente agli ultimi 5 anni rispetto al 2015.
Allora la domanda è "Quanto ha dichiarato la BETN1 per ogni suo CTD"?
E, inoltre, tu a che titolo parli? ..... Io almeno dò, e lo scritto ben chiaro, delle interpretazioni personali; ma le tue sono SFACCIATAMENTE DI PARTE, e quindi non so per i lettori fino a quanto affidabili.
A parte questo, visto come ti poni CONTRO LO STATO ITALIANO, forse non sei nemmeno un italiano; e in ogni caso il TAR non potrebbe mai assecondare che lo stato italiano lo ha fatto UNICAMENTE per far cassa. Queste barzellette vanno bene sono per far pubblicità, ma non si possono portare in tribunale
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Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda scommettitore siracusano » 21/03/2015 - 00:35
Per cui è normale prassi tributaria.
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Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda scommettitore siracusano » 21/03/2015 - 09:52
http://www.jamma.it/politica/stabilita- ... ovra-54816
E da un suo stralcio si legge:
[color=#800000][color=#800000]Per questo, con la proposta normativa in esame si intende introdurre un meccanismo di prelievo più consono, anche perché meno oneroso amministrativamente, alla tipologia di contribuenti cui lo stesso è destinato.
La logica della forfetizzazione della base imponibile è particolarmente adatta a situazioni del genere, tenuto conto del la difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato, considerato anche il fatto che il paniere di offerta di un operatore della rete parallela è estremamente più ampio e variegato, giacchè sganciato da regole cogenti predeterminate. Inoltre, il mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestito dal partner tecnologico Sogei, che consente di registrare, memorizzare e conservare tutte le singole gioca te, comporta che la raccolta totale realizzata da questi soggetti non può in alcun modo essere ricostruita, anche perché essi fanno capo a soggetti che dichiarano di essere stabiliti all’estero, dove affluiscono le giocate effettuate.
Pur sempre, però, la base imponibile resta ancorata alla raccolta di gioco, come in particolare previsto dall’art. 2 del decreto legislativo n. 504 del 1998 relativamente alla raccolta di scommesse, che certamente costituisce la tipologia di gioco predominante tra quelle offerte dalla rete parallela innanzi detta.
In particolare:-la media della raccolta provinciale già costituisce elemento di riferimento ai fini dell’accertamento (ai sensi dell’articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n 98, convertito dalla le gge 15 luglio 2011, n. 111);
–
ai fini della determinazione della base imponibile forfetaria, appare ragionevole prevederne un aumento in considerazione di quanto segue:
–
la raccolta degli operatori non autorizzati si avvale di una posizione di ampio favore rispetto agli operatori della rete legale, garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque, potendo offrire quote molto più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato);
–
la media presa a riferimento non comprende gli eventi ippici, mentre è da ritenere con sufficiente certezza che gli operatori non autorizzati (soprattutto se collegati a bookmakers esteri, come è nella realtà attuale) offrano anche, in misura consistente, scommesse su eventi ippici nazionali e stranieri;
–
la media non tiene altresì conto del gioco on line, considerato che gli operatori fisici della rete legale non possono offrire gioco a distanza.
Il principio della riserva di legge in materia tributaria resta in ogni caso ampiamente salvaguardato, considerato che tutti gli elementi anzidetti ben giustificano il rialzo rispetto alla “media” pari al triplo di questa.
I soggetti in esame, infatti, già si attestano, verosimilmente, intorno ai valori massimi (se non superiori) di quella degli operatori della rete legale, data la posizione di ampio favore garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque assai più in alto della media, potendo offrire quote più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato). Inoltre, la possibilità di offrire molteplici prodotti, vietati agli operatori regolari, sia in termini di “palinsesto”, sia in termini di giochi (on line, ippica, e cc.), conducono a ritenere ragionevole prevedere la base imponibile forfetaria pari al triplo della media provinciale.
Per quanto riguarda l’aliquota applicabile, l’art. 4 del D.Lgs n. 504 del 1998 prevede aliquote molto diversificate a seconda della tipol ogia di evento (26,80 per cento per i concorsi pronostici, 22,50 per cento per la scommessa tris, 15,70 per cento per ogni scommessa ippica, un ventaglio di aliquote che va dal 2 all’8 per cento per le scommesse sportive). La disposizione assume applicabile la massima aliquota prevista per le scommesse sportive (8%), posto che la mancanza di collegamento di questi operatori al totalizzatore nazionale non consente di verificare le tipologie di eventi oggetto di scommessa.
Si evidenzia, da un lato, che l’aliquota dell’8 per cento è molto più bassa di quella applicabile alle scommesse ippiche e, dall’altro, che gli operatori in discorso, a differenza dei concessionari, non corrispondono alcunché a titolo di canone concessorio.
[/color]
Le NORME si devono, quindi, interpretare in MODO AUTENTICO, secondo il pensiero del legislatore, e qui risulta ben motivato. (Per questo, con la proposta normativa in esame si intende introdurre un meccanismo di prelievo più consono, anche perché meno oneroso amministrativamente, alla tipologia di contribuenti cui lo stesso è destinato.)
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Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda peppebetting » 21/03/2015 - 13:38
Ho dichiarato di essere uno Spotello Virtuale Betn1.
È normale che parlo a favore di Betn1 altrimenti non ci lavorerei assieme.
Il comportamento di Scommettotitore Siracusano è il classico esempio di colui, anche se i fatti dicono il contrario, che vuole gettare fumo sulla realtà e addirittura sulla capacità di effettuare le indagini da parte della Gdf e Adm.
Ripeto parecchi centri Betn1 sono stati oggetto di accertemento fiscale. In tutti i casi non è stato riscontrato illecito anzi è stato asserito che tutte le MOVIMENTAZIONI, GLI ANTIRICICLAGGIO, LE TASSE SUI REDDITI E L'IMPOSTA UNICA sono state pagate senza nessun tipo di evasione.
Quanto scritto sopra è stato dichiarato da un Avvocato che mai potrebbe dochiarare un falso. Quindi è Realtà.
Basta postare fiumi di parole per ubriacare la gente.
dsi questo argomento non posterò più nulla se è solo per spiegare le inesattezze di Scommwtitore Siracusano
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Punto 55 Sentenza Gambelli
Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda Bongio 10 » 21/03/2015 - 13:55
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Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda scommettitore siracusano » 21/03/2015 - 15:21
peppebetting ha scritto:Buongiorno a tutti
Ho dichiarato di essere uno Spotello Virtuale Betn1.
È normale che parlo a favore di Betn1 altrimenti non ci lavorerei assieme.
Il comportamento di Scommettotitore Siracusano è il classico esempio di colui, anche se i fatti dicono il contrario, che vuole gettare fumo sulla realtà e addirittura sulla capacità di effettuare le indagini da parte della Gdf e Adm.
Ripeto parecchi centri Betn1 sono stati oggetto di accertemento fiscale. In tutti i casi non è stato riscontrato illecito anzi è stato asserito che tutte le MOVIMENTAZIONI, GLI ANTIRICICLAGGIO, LE TASSE SUI REDDITI E L'IMPOSTA UNICA sono state pagate senza nessun tipo di evasione.
Quanto scritto sopra è stato dichiarato da un Avvocato che mai potrebbe dochiarare un falso. Quindi è Realtà.
Basta postare fiumi di parole per ubriacare la gente.
dsi questo argomento non posterò più nulla se è solo per spiegare le inesattezze di Scommwtitore Siracusano
Mi diverte proprio quando qualcuno mi sfida
Intanto TACI quanto ti fanno delle domande precise. Qual'è l'importo dichiarato da BETN1? .....E' in linea con la media provinciale calcolata in modo induttivo? ..... La domanda sorge spontanea perchè le quote sono allineate con coloro che non pagano il preu.
Poi, vedo che di DIRITTO non ne sai nulla, e ripeti a pappagallo quello che ha scritto l'avvocato di parte. Nella relazione tecnica di accompagnamento di cui ho postato il LINK si evincono le motivazioni tecniche perchè è stato scelto il metodo INDUTTIVO, valido da decenni in Italia, vista la quasi impossibilità, senza un controllo dei server, in ON LINE, determinare gli importi e le tipologie delle scommesse fatte. E' una sanatoria, e in quanto tale, è il legislatore che determina le modalità; a meno che non dimostrerete che gli importi versati sono superiori o uguali alla media provinciale. Tutto il resto sono argomentazioni di avvocati di parte, che fino a quando non si arriverà a sentenza, non fanno testo. Per cui dove sono le imprecisioni?
Non capisci che più insisti e più fai del danno, perchè queste cose arriveranno alle orecchie di chi preparerà il controricorso al tar e al consiglio di stato? ...... Continua pure.
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Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda scommettitore siracusano » 21/03/2015 - 15:42
ANEDDOTO.
All'esame di diritto, il professore chiede alla studente quanto fa 2 + 2; e lo studente risponde candidamente "Quattro". Allora il professore va su tutto le furie e lo boccia, e dopo gli grida:
"Due più due fa quattro per tutti, ma non per un avvocato; per un avvocato deve fare cinque, sette o undici.....E LO DEVE DIMOSTRARE!!!!!!!!"
Per cui quello che dice un avvocato di parte deve essere sempre soggetto a verifica e non si può portare come prova in un dibattito. E' il mestiere dell'avvocato quello di stravolgere la realtà dei fatti.
Se hai i dati versati con l'F24 pubblicali, ....... altrimenti non mi nominare un avvocato di parte.
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Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda SportBetCaserta » 21/03/2015 - 18:01
Re: RICORSO AL TAR CONTRO LA SANATORIA da BETN1
Messaggioda nino1711 » 21/03/2015 - 20:31
SportBetCaserta ha scritto:I fans dei ced sono fantastici. Alcune volte ci credo più loro a delle cose che i proprietari dei book stessi.
Tu non hai detto che sei un CED ???
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