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PRELIEVO FISCALE DOVUTO ANCHE IN ASSENZA DI CONCESSIONE
Messaggioda scommettitore siracusano » 27/02/2015 - 11:12
http://www.tgcom24.mediaset.it/giochies ... 1875.shtml
PRELIEVO FISCALE ANCHE IN ASSENZA DI CONCESSIONE – Il decreto della delega fiscale attua e ribadisce quanto anche la legge di Stabilità 2015 aveva chiarito, per esempio imponendo la regolarizzazione fiscale dei CTD. E, in particolare sul prelievo erariale, il decreto chiarisce che è “comunque dovuto anche se la raccolta dei giochi (…) avviene in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dal presente decreto ovvero sulla base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace. In tali casi soggetto passivo dell’imposta è chiunque,in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dal presente decreto ovvero sulla base di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace, effettua con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero,giochi con vincite in denaro concorsi pronostici o scommesse”.
Dal momento che oltre ad ATTUARE, RIBADISCE QUANTO LA LEGGE DI STABILITA' AVEVA CHIARITO, significherebbe che vale anche per il passato; e quindi i CTD che non hanno sanato dovranno corrispondere il PREU senza gli sconti previsti dalla snatoria (meno un terzo, salvo ulteriori penali).
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Re: PRELIEVO FISCALE DOVUTO ANCHE IN ASSENZA DI CONCESSIONE
Messaggioda scommettitore siracusano » 27/02/2015 - 16:57
http://www.gioconews.it/normativa/110-g ... -scommesse
Ctd, Tar Piemonte: "Necessarie concessione statale e autorizzazione di polizia per raccolta scommesse"
Stampa
Categoria principale: Normativa
Creato Venerdì, 27 Febbraio 2015 12:50
Data pubblicazione
Scritto da Francesca Mancosu
Scarica la sentenza del Tar Piemonte sui Ctd
Tar Lazio: "Ok a concessione licenza se titolare figlio di pregiudicato vive altrove"
"Allo stato attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione, subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio”.
Con questa motivazione il Tar Piemonte ha respinto il ricorso di un esercente contro il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Torino aveva rigettato la sua richiesta di autorizzazione per l’attività di trasmissione dati inerenti proposte negoziali di scommesse in favore della società austriaca SKS365 Group GMBH.
VALE SISTEMA DEL 'DOPPIO BINARIO' - I giudici del Tar hanno inoltre ritenuto infondata l’eccezione preliminare di incompetenza territoriale proposta dalla difesa e il rilievo di incostituzionalità dell’art. 88 Tulps, in particolare stigmatizzando il fatto che la normativa creerebbe un sistema irrazionale per cui può diventare concessionario solamente chi è in possesso dell’autorizzazione di pubblica sicurezza, e viceversa possono ottenere quest’ultima solamente in concessionari. "Tale tesi non può essere condivisa: anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2 comma 2ter del d.l. n. 40/2010, il nostro sistema rimane, infatti, improntato al 'doppio binario', costituito dalla necessità di ottenere, anche per l’attività di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero come quella che il ricorrente vorrebbe esercitare, sia la concessione da parte dell’Aams sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza".
-
bet1128rob
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Re: PRELIEVO FISCALE DOVUTO ANCHE IN ASSENZA DI CONCESSIONE
Messaggioda bet1128rob » 27/02/2015 - 18:05
- se un a un ctd viene riconosciuta la possibilità di pagare il PREU anche senza concessione, vuol dire che lo Stato Italiano riconosce la fiura del ctd????
Non è stato detto che è illegale?
Oppure l'importante è far cassa????
Grazie
Re: PRELIEVO FISCALE DOVUTO ANCHE IN ASSENZA DI CONCESSIONE
Messaggioda mossuf » 27/02/2015 - 19:30
(Jamma) – Accolte ancora una volte le difese dei legali di Betpassion che il 17 febbraio hanno ottenuto a Perugia un importante dissequestro a favore di un CTD collegato al noto bookmaker maltese operante in Italia con marchio BETPASSION.
Gli avvocati Andrea Vianello e Marco Colapinto hanno espresso grande soddisfazione per il contenuto di questo nuovo provvedimento favorevole. I giudici del riesame hanno infatti evidenziato che al bookmaker con cui il titolare del CTD aveva stipulato un accordo commerciale per la raccolta di scommesse è stata di fatto impedita la partecipazione al bando Monti del 2012 “senza che ricorrano esigenze di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico e, quindi, in contrasto con i principi vincolanti stabiliti dalla Corte di Giustizia UE“.
Un ulteriore passaggio della decisione che merita apprezzamento è quello in cui, dopo un pregevole excursus normativo e giurisprudenziale, il Tribunale di Perugia ha aderito alla tesi difensiva portata avanti in tutte le aule di giustizia dai legali di BETPASSION.
In particolare, i giudici hanno aggiunto che la sentenza “Biasci + altri” del 12.9.2013, oltre a confermare i noti principi della sentenza Costa-Cifone, merita valorizzazione nella parte in cui ha ampliato la portata di quest’ultima “all’attività transfrontaliera esercitata da bookmakers esteri attraverso operatori in altro Stato che gestiscano ‘centri trasmissione dati’“, ipotesi ricorrente nel caso concreto oggetto del riesame.
Per queste ragioni il Tribunale di Perugia ha ritenuto di dover disapplicare la normativa italiana in contrasto con le libertà comunitarie sancite dal Trattato UE, ordinando l’immediato dissequestro dei beni appartenenti al titolare del CTD, contribuendo ancora una volta ad un pieno riconoscimento sia del concessionario maltese operante in Italia col marchio “BETPASSION” sia di tutti i titolari di CTD ad esso collegati.
Credo che il fulcro della questione sta qui, non possiamo ricordarci di stare in Europa solo quando ci fa comodo a noi.
Se siamo nella comunità europea, e dico Grazie a Dio perchè sono ormai 60 anni che non si ci sono grandi guerre in Europa grazie a questa grande comunità, poi però non possiamo aggiustarci le cose come piaciono a noi.
Ci sono delle direttive Europee e devono essere rispettate, non esiste Finanziaria o DDL o Sanatoria, ma esiste una Europa Unita all'interno della quale non si può impedire il libero commercio di beni e servizi o lo stabilimento da parte di stati membri.
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Re: PRELIEVO FISCALE DOVUTO ANCHE IN ASSENZA DI CONCESSIONE
Messaggioda scommettitore siracusano » 27/02/2015 - 19:51
bet1128rob ha scritto:Quindi mi rivolgo a te:
- se un a un ctd viene riconosciuta la possibilità di pagare il PREU anche senza concessione, vuol dire che lo Stato Italiano riconosce la fiura del ctd????
Non è stato detto che è illegale?
Oppure l'importante è far cassa????
Grazie
Dal punto di vista del diritto, se qualcosa è illegale, ma fa in modo che riduca il gettito fiscale dei centri legali, mi sembra sacrosanto che devono pagare il PREU. I reati sono due, scommesse illegali ed evasione fiscale.
Come a dire se una società è gestita dalla mafia, non dovrebbe pagare le tasse?
Questo è quanto dice la delega. Vedremo cosa diranno gli avvocati in merito.
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Re: PRELIEVO FISCALE DOVUTO ANCHE IN ASSENZA DI CONCESSIONE
Messaggioda scommettitore siracusano » 27/02/2015 - 20:05
http://www.agimeg.it/?p=59514
che dice:
51 Tuttavia, si deve ricordare il carattere peculiare della disciplina dei giochi d’azzardo, che rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione in materia a livello dell’Unione europea, spetta al singolo Stato membro valutare, in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi coinvolti.
Re: PRELIEVO FISCALE DOVUTO ANCHE IN ASSENZA DI CONCESSIONE
Messaggioda redfire68 » 28/02/2015 - 09:02
quando tempo pensi che passa che mandi il suo popolo alla caritas? visto che gia un 10% ci va
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Messaggioda scommettitore siracusano » 28/02/2015 - 09:31
redfire68 ha scritto:bet 1128 rob non lo sapevi ke in italia basta pagare e diventi pulito te pare na novitààààà???????? forse nella prossima legge metteranno una cauzione anche per toto riina e compani haiiii haiii haiiii stato italiano siamo alla frutta
quando tempo pensi che passa che mandi il suo popolo alla caritas? visto che gia un 10% ci va
Mah......Tutti i bookmaker che non sono AAMS affermano di essere stati discriminati dai vari bandi. E, quindi, per premiarli, anche se continuano a lavorare lo stesso, non facciamo pagare loro il PREU? ....... Non so con quale logica si può pretendere questo?
Altro esempio: Un tassista abusivo non deve pagare le tasse?
.....Le tasse in Italia si pagano qualunque sia la provenienza degli introiti, anche se illegali. ....E per gli anni 2013 in poi, ora il fisco potrà accedere ai conti correnti bancari, proprio per verificare se ci sono altri introiti non dichiarati.
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Re: PRELIEVO FISCALE DOVUTO ANCHE IN ASSENZA DI CONCESSIONE
Messaggioda scommettitore siracusano » 28/02/2015 - 09:35
I CTD devono prendere consapevolezza di RIVALERSI sui bookmaker che hanno loro raccontato le storielle che il PREU non si doveva pagare; e mi riferisco, particolarmente, ai CTD che non sono entrati in sanatoria, se pur il loro bookmaker ha sanato altri punti.
Consiglierei di fare una CLASS ACTION, collettiva di tutti coloro che sono in questa posizione, ora che ci sarà qualcosa da pignorare in Italia.
Re: PRELIEVO FISCALE DOVUTO ANCHE IN ASSENZA DI CONCESSIONE
Messaggioda Aneurism » 28/02/2015 - 10:03
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Re: PRELIEVO FISCALE DOVUTO ANCHE IN ASSENZA DI CONCESSIONE
Messaggioda scommettitore siracusano » 28/02/2015 - 10:34
Aneurism ha scritto:Scommettitore, il book non deve pagare per regole europee non ti puoi rivalere su di lui, quando il trattato di shengen verra abolito vedremo se si potra ma fino ad allora.... Deve pagare il ctd per l'italia esigendo un credito inesigibile per la regola del carico fiscale io guaqdagno 5 lo stato mi chiede 4 piu le penali cioe 12 contravviene la costituzione. Tarallucci e vino fino al 2016?
Se un CTD ritiene di essere stato imbrogliato, per false informazioni dal suo bookmaker, si può rivalere su di lui.
Ad esempio la Stanley ha sempre dichiarato che in caso di controversie se ne farà carico.
Re: PRELIEVO FISCALE DOVUTO ANCHE IN ASSENZA DI CONCESSIONE
Messaggioda Bongio 10 » 05/03/2015 - 14:58
Se stessi aprendo un ctd/ced con un .com quale discriminato per il bando 2012 con delle vittorie a riguardo nelle sedi appropriate,e fossi interessato a rispettare il prelievo fiscale "tramite" preu, su cosa potrei essere contestato da oggi al 30/06/2016?
E in secondo luogo vi chiedo,vi ho seguito ma ho idee confuse su questa imposta,nel senso che non ho chiaro quanto e come va a incidere sul fatturato,se riusciste a "lucidarmi" ve ne sarei grato
p.s. ho lavorato dentro un .com senza nesssuna responsabilità societaria o quant'altro,quindi non sono un "fazioso",semplicemente sono qui per cercare di capire.
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Re: PRELIEVO FISCALE DOVUTO ANCHE IN ASSENZA DI CONCESSIONE
Messaggioda scommettitore siracusano » 05/03/2015 - 15:48
Bongio 10 ha scritto:Ciao scommettitore,sono un nuovo utente ma ho passato gli ultimi due/tre mesi a seguire questo forum per svariati motivi
Se stessi aprendo un ctd/ced con un .com quale discriminato per il bando 2012 con delle vittorie a riguardo nelle sedi appropriate,e fossi interessato a rispettare il prelievo fiscale "tramite" preu, su cosa potrei essere contestato da oggi al 30/06/2016?
E in secondo luogo vi chiedo,vi ho seguito ma ho idee confuse su questa imposta,nel senso che non ho chiaro quanto e come va a incidere sul fatturato,se riusciste a "lucidarmi" ve ne sarei gratoanche sulla questione del pagare e chiederne la restituzione,mi è sembrato di leggere anche certe cose..
p.s. ho lavorato dentro un .com senza nesssuna responsabilità societaria o quant'altro,quindi non sono un "fazioso",semplicemente sono qui per cercare di capire.
Come si evince dalla mia data di iscrizione a questo forum, sono qui da due mesi, e fin dal mio primo commento, ho sempre sostenuto che le leggi si interpretano, per cui andare a giudizio equivale sempre a fare una scommessa dall'esito aleatorio :spiega
Fatta questa premessa, ti dico la mia opinione:
1) E' vero che la Corte di Giustizia Europea ha affermato che il bando Monti è valido, ma non è entrato nel merito (come giustamente dice la Stanley) sul fatto che chi era stato discriminato dai bandi precedenti, lo sia ancora vista la durata ridotta dell'ultimo bando.
2) Però visto, che, a meno di situazioni molto particolari, legati anche a procedure di formulizzazioni dei contratti delle singole scommesse, il PREU va comunque pagato, e si devono rispettare tutte le altre norme (sicurezza, sorveglianza, igienico-sanitarie, infiltrazioni mafiose, antiriciclaggio, collegamento alla SOGEI, etc.), lo stato Italiano ha proposto la SANATORIA, proprio per i CTD che operavano con i bookmaker che erano stati discriminati (e non certo con quei bookmaker ILLEGALI che non erano stati nemmeno discriminati: in questi casi ci sarebbe stata la chiusura definitiva, senza SE e senza MA, con risvolti penali pesanti).
3) Allo stato attuale pertanto, anche se qualche bookmaker ha annunciato di aver impugnato la legge di stabilità e la relativa sanatoria, non c'è nessuna sentenza in merito ne da tribunali italiani, e ne tantomendo dalla CGE. Per cui la sanatoria annulla le discriminazioni subite, permettendo di rientrare in gara? .... Assisteremo a delle belle battaglie legali
Da qui, se non si risolvono questi quesiti è difficile rispondere alle altre tue domande specifiche. Ci si può avventurare solo in scommesse su quali sono i bookmaker che hanno maggior possibilità di spuntarla legalmente, riferendoci agli eventi passati.
Re: PRELIEVO FISCALE DOVUTO ANCHE IN ASSENZA DI CONCESSIONE
Messaggioda Bongio 10 » 05/03/2015 - 16:23
scommettitore siracusano ha scritto:Bongio 10 ha scritto:Ciao scommettitore,sono un nuovo utente ma ho passato gli ultimi due/tre mesi a seguire questo forum per svariati motivi
Se stessi aprendo un ctd/ced con un .com quale discriminato per il bando 2012 con delle vittorie a riguardo nelle sedi appropriate,e fossi interessato a rispettare il prelievo fiscale "tramite" preu, su cosa potrei essere contestato da oggi al 30/06/2016?
E in secondo luogo vi chiedo,vi ho seguito ma ho idee confuse su questa imposta,nel senso che non ho chiaro quanto e come va a incidere sul fatturato,se riusciste a "lucidarmi" ve ne sarei gratoanche sulla questione del pagare e chiederne la restituzione,mi è sembrato di leggere anche certe cose..
p.s. ho lavorato dentro un .com senza nesssuna responsabilità societaria o quant'altro,quindi non sono un "fazioso",semplicemente sono qui per cercare di capire.
Come si evince dalla mia data di iscrizione a questo forum, sono qui da due mesi, e fin dal mio primo commento, ho sempre sostenuto che le leggi si interpretano, per cui andare a giudizio equivale sempre a fare una scommessa dall'esito aleatorio :spiega![]()
Fatta questa premessa, ti dico la mia opinione:
1) E' vero che la Corte di Giustizia Europea ha affermato che il bando Monti è valido, ma non è entrato nel merito (come giustamente dice la Stanley) sul fatto che chi era stato discriminato dai bandi precedenti, lo sia ancora vista la durata ridotta dell'ultimo bando.
2) Però visto, che, a meno di situazioni molto particolari, legati anche a procedure di formulizzazioni dei contratti delle singole scommesse, il PREU va comunque pagato, e si devono rispettare tutte le altre norme (sicurezza, sorveglianza, igienico-sanitarie, infiltrazioni mafiose, antiriciclaggio, collegamento alla SOGEI, etc.), lo stato Italiano ha proposto la SANATORIA, proprio per i CTD che operavano con i bookmaker che erano stati discriminati (e non certo con quei bookmaker ILLEGALI che non erano stati nemmeno discriminati: in questi casi ci sarebbe stata la chiusura definitiva, senza SE e senza MA, con risvolti penali pesanti).
3) Allo stato attuale pertanto, anche se qualche bookmaker ha annunciato di aver impugnato la legge di stabilità e la relativa sanatoria, non c'è nessuna sentenza in merito ne da tribunali italiani, e ne tantomendo dalla CGE. Per cui la sanatoria annulla le discriminazioni subite, permettendo di rientrare in gara? .... Assisteremo a delle belle battaglie legali![]()
Da qui, se non si risolvono questi quesiti è difficile rispondere alle altre tue domande specifiche. Ci si può avventurare solo in scommesse su quali sono i bookmaker che hanno maggior possibilità di spuntarla legalmente, riferendoci agli eventi passati.
Aspetta,forse mi sono posto male e mi hai frainteso.Riguardo la tua risposta sullo scommettere sui tribunali diciamo,sono d'accordo,ma non mi volevo fermare su questo,anche se sono stato io a chiederti su cosa potrei andare incontro lavorando con discriminazione e pagando il preu.
Ora mi correggo e ti pongo la domanda in modo migliore.Potresti spiegarmi come calcolare il preu?Non ti parlo di arretrati,intendo dire che per ipotesi il 1/03/2015 ho iniziato l'attività con un book .com il quale discriminato dal bando 2012,il quale tra i requisiti per svolgere l'attività ha quello del pagamento dell'imposta unica Preu.Ora supponiamo che questa imposta vada a pagarla il titolare del ced/ctd e non il book,e ripeto non in arretrato,volendo fare una previsione di bilancio come posso calcolare questa imposta?
p.s. la mia deduzione è stata, "bookmaker discriminati ma obbligati a pagare le imposte,pago l'imposte mi sento tranquillo"..
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Messaggioda scommettitore siracusano » 05/03/2015 - 16:28
http://www.gioconews.it/scommesse/66-ge ... iminazione
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Tar Lazio: Improcedibili i ricorsi di Obiettivo 2016 contro Adm, bando Monti supera discriminazione"
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Creato Giovedì, 05 Marzo 2015 15:55
Data pubblicazione
Scritto da Sm
Obiettivo 2016, Ughi chiama Renzi al Forum sul futuro dei giochi: "Ascolti le richieste degli operatori"
“Improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse”.
È quanto ha deciso il Tar Lazio sul ricorso, integrato con motivi aggiunti proposto dalla società Obiettivo 2016 contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo, dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull’istanza presentata dalla società lo scorso 12 giugno 2014, volta ad ottenere il rilascio di un titolo unico per esercitare l’attività di raccolta delle scommesse di abilità nella rete fisica, a mezzo di qualsiasi strumento di accesso per l’utenza e su tutto il territorio dello stato italiano, nell’esercizio della libertà di stabilimento garantita dal diritto dell’Unione; quanto al ricorso per motivi aggiunti, dell’illegittimità della nota della Direzione centrale Normativa e Affari Legali dell’Area Monopoli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ricevuta lo scorso10 settembre 2014, con la quale è stata respinta l’istanza presentata dalla società ricorrente, con conseguente annullamento di tale nota o, in via subordinata, per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale, per contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
LA SENTENZA - In via preliminare “il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché il diniego opposto dall’Adm con la nota ricevuta dalla ricorrente in data 10 settembre 2014 ha posto fine al silenzio dell’Amministrazione sull’istanza presentata dalla società ricorrente e, quindi, l’interesse di quest’ultima si è spostato sulla domanda di annullamento della predetta nota, formulata con il ricorso per motivi aggiunti”.
Inoltre “il Collegio ritiene che non vi sia ragione per discostarsi in questa sede dalla consolidata giurisprudenza, anche della Cgue, secondo la quale le restrizioni alle attività dei giochi d’azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori nonché la prevenzione delle frodi e dell’incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco; le società Stanley e Stanleybet (operanti sul territorio italiano per il tramite dei Ctd) abbiano impugnato il bando della gara Monti perché hanno correttamente inteso gli effetti che tale gara avrebbe prodotto sullo ‘sdoppiamento’ della disciplina del mercato dei giochi, ponendo fine allo ius singulare degli operatori di altri Stati membri ai quali in passato erano state illegittimamente negati i titoli per operare nel mercato italiano; del resto dall’art. 10, comma 9-octies, del decreto legge n. 16/2012 si evince che la gara Monti è stata prevista dal legislatore al dichiarato fine di “rendere la legislazione nazionale pienamente coerente con quella degli altri Paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco” e le predette società nel ricorso proposto avverso il relativo bando hanno espressamente dichiarato il proprio interesse ad aggiudicarsi le nuove concessioni, interesse che sarebbe stato, invece, insussistente se l’operatività del sistema dei Ctd in assenza di concessione fosse stata comunque garantita dalla giurisprudenza della Cgue; l’integrale reiezione delle censure dedotte dalle società Stanley e Stanleybet avverso il bando della gara Monti (per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4199 del 2013 e della sentenza della Cgue del 22 gennaio 2015) valga a dimostrare che tale gara ha effettivamente sortito l’effetto di porre termine allo ius singulare degli operatori di altri Stati membri, che - come già evidenziato - costituisce il presupposto della reverse discrimination denunciata dalla società ricorrente; D) sia, quindi, oramai venuto meno il presupposto sul quale si fondano la richiesta della società ricorrente di disapplicazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, dell’art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dell’art. 2, comma 2-ter del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, e dell’art. 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, nonché l’ulteriore richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni per contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
A questo punto resta solo da rilevare che la sopravvenienza della sentenza della Cgue del 22 gennaio 2015 consente di ritenere definitivamente superato anche l’ulteriore rilievo della ricorrente, secondo la quale l’Adm eserciterebbe i suoi poteri di vigilanza «solo in una direzione, vale a dire nei confronti delle imprese italiane che intendono svolgere attività di raccolta di giochi e scommesse, e non nei confronti degli operatori transfrontalieri». Infatti, venuto meno lo «sdoppiamento» della disciplina del mercato dei giochi, risulta senz’altro condivisibile la tesi sostenuta dalla Difesa erariale nella memoria depositata in data 18 novembre 2014 secondo la quale, allo stato, «lo svolgimento dell’attività mediante il “modello Ctd” è anch’esso soggetto all’obbligo della concessione e dell’autorizzazione» e, quindi, l’Adm deve esercitare i suoi poteri di vigilanza nei confronti di tutti i soggetti che esercitino, con qualsiasi modalità, l’attività di raccolta di giochi e scommesse sul territorio dello Stato italiano, ivi compresi i gestori dei Ctd”.
Ma, sinceramente, non credo che questa interpretazione del TAR sia esente da future contestazioni
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