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Sentenza Corte di Giustizia Stanley: l’opinione di Ripamonti
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- mandrake76
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Sentenza Corte di Giustizia Stanley: l’opinione di Ripamonti
Messaggioda mandrake76 » 26/01/2015 - 11:57
Fonte: JAMMA
Sentenza Corte di Giustizia Stanley: l’opinione dell’avvocato Ripamonti
(Jamma) – Sulla Sentenza resa il 22 Gennaio 2013 interviene anche l’avv.Marco Ripamonti, storico difensore dal 2010 dei CED collegati a Goldbet e difensore di riferimento anche di altri bookmaker.
L’avv.Ripamonti ha così commentato la Sentenza: “Non condivido del tutto l’opinione di chi affermi che la sentenza costituisca un nulla di fatto senza vincitori, nè vinti. Le Sentenze vanno esaminate non soltanto limitatamente alla parte dispositiva ma occorre ragionare sul percorso logico e giuridico, cioè la motivazione, da cui quel dispositivo scaturisce e, sopratutto la pronuncia va posta in relazione al momento storico in cui si pone. La Corte, in parte motivazionale, afferma che il riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze può, in virtù di una previsione di durata più breve rispetto a quelle in passato rilasciate, contribuire ad un coerente perseguimento dei legittimi obiettivi della riduzione delle occasioni di gioco o della lotta contro la criminalità collegata a detti giochi e può altresì soddisfare i requisiti di proporzionalità imposti.
In definitiva, il “può” della Corte di Giustizia è una astrazione che va rapportata alla situazione concreta e reale.
In altre parole, posto che tale previsione della minor durata dei diritti in palio costituisca una limitazione agli aspiranti concessionari tale linea, ad avviso della Corte, sarebbe comunque da ritenere legittima a condizione che sia strumentale rispetto al meritevole fine di ridurre le occasioni di gioco e salvaguardare l’ordine pubblico. Ed allora dobbiamo domandarci: ma è davvero così?
Ebbene, indubbiamente occorrerà valutare la portata delle gare previste per il 2016. Ma oggi, lo Stato Italiano, come si sta organizzando, cosa sta facendo? Ed ecco il punto di maggior rilievo, perchè già ora possiamo disporre di elementi che sconfessano tali intenti, in astratto certamente meritevoli, ma che il Legislatore italiano, in concreto, è lungi dal perseguire davvero.
Sulle occasioni di gioco è superfluo ogni approfondimento. Finchè in Italia avrà cittadinanza una VLT, con lettori di banconote fino a 500 euro e jackopt che tutti conosciamo, non potrà dirsi che il nostro Legislatore abbia a cuore il cittadino e voglia realmente evitare di indurlo in nuove tentazioni di gioco. A meno che non si voglia dire che anche una VLT consenta il pentimento da parte del giocatore una volta inserito il denaro, visto che la macchina ne consente la restituzione attraverso un ticket di reso che si può incassare al banco, dove però nulla viene precisato sul fatto che si tratti di vincita o semplice reso (ma in tal modo non è possibile anche una forma facile di riciclaggio?).
Sull’Ordine pubblico e sulle infiltrazioni criminali, che dire? La Legge di Stabilità permette, in concreto, di avviare l’attività senza alcun preventivo controllo sulla sussistenza dei requisiti di pubblica sicurezza, che verranno poi esaminati a posteriori (ma quando?). E pensare che ci sono Tribunali di Riesame che hanno assunto come linea quella di respingere i ricorsi dei titoli dei CED laddove l’attività fosse stata intrapresa senza l’attesa del diniego, sulla cui portata valutare poi se tale diniego fosse basato esclusivamente sulla assenza del titolo concessorio o vi fossero problemi di tipo soggettivo.
E che dire poi della realizzazione, per sole esigenze di cassa, di un sistema pseudoautorizzatorio dovuto alla sanatoria, con legittimazione di migliaia di nuovi centri, e che si affianca così al sistema concessorio tipico?
La Sentenza CE Stanley, in ultimo, neanche risolve il reale quesito circa l’idoneità a rimediare a precedenti discriminazioni. Forse in questo la pronuncia si riduce ad un nulla di fatto. Ma per il resto, se posto in relazione all’attuale contesto legislativo, il soggetto realmente soccombente, cioè il vinto, è lo Stato Italiano, che continua a mantenere un sistema ormai ibrido (concessorio – pseudoautorizzatorio) per mere esigenze di cassa erariale.
Certamente, nelle aule di Giustizia, mi aspetto e vi saranno in prima battuta pronunciamenti sfavorevoli ai titolari dei CED, perchè la sentenza prima facie potrebbe apparire loro pregiudievole. Pronunce che verranno sbandierate da concessionari e discettatori vari. Ma sono convinto che la Magistratura penale, sempre indipendente, ben presto ne comprenderà la reale essenza proprio alla luce della linea seguita dal Legislatore Italiano. Linea protesa a far cassa, incurante delle occasioni di gioco e delle esigenze di Ordine Pubblico e, come tale, disallineata rispetto al Trattato UE…. Insomma, non occorrerà un giudice a Berlino”.
Sentenza Corte di Giustizia Stanley: l’opinione dell’avvocato Ripamonti
(Jamma) – Sulla Sentenza resa il 22 Gennaio 2013 interviene anche l’avv.Marco Ripamonti, storico difensore dal 2010 dei CED collegati a Goldbet e difensore di riferimento anche di altri bookmaker.
L’avv.Ripamonti ha così commentato la Sentenza: “Non condivido del tutto l’opinione di chi affermi che la sentenza costituisca un nulla di fatto senza vincitori, nè vinti. Le Sentenze vanno esaminate non soltanto limitatamente alla parte dispositiva ma occorre ragionare sul percorso logico e giuridico, cioè la motivazione, da cui quel dispositivo scaturisce e, sopratutto la pronuncia va posta in relazione al momento storico in cui si pone. La Corte, in parte motivazionale, afferma che il riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze può, in virtù di una previsione di durata più breve rispetto a quelle in passato rilasciate, contribuire ad un coerente perseguimento dei legittimi obiettivi della riduzione delle occasioni di gioco o della lotta contro la criminalità collegata a detti giochi e può altresì soddisfare i requisiti di proporzionalità imposti.
In definitiva, il “può” della Corte di Giustizia è una astrazione che va rapportata alla situazione concreta e reale.
In altre parole, posto che tale previsione della minor durata dei diritti in palio costituisca una limitazione agli aspiranti concessionari tale linea, ad avviso della Corte, sarebbe comunque da ritenere legittima a condizione che sia strumentale rispetto al meritevole fine di ridurre le occasioni di gioco e salvaguardare l’ordine pubblico. Ed allora dobbiamo domandarci: ma è davvero così?
Ebbene, indubbiamente occorrerà valutare la portata delle gare previste per il 2016. Ma oggi, lo Stato Italiano, come si sta organizzando, cosa sta facendo? Ed ecco il punto di maggior rilievo, perchè già ora possiamo disporre di elementi che sconfessano tali intenti, in astratto certamente meritevoli, ma che il Legislatore italiano, in concreto, è lungi dal perseguire davvero.
Sulle occasioni di gioco è superfluo ogni approfondimento. Finchè in Italia avrà cittadinanza una VLT, con lettori di banconote fino a 500 euro e jackopt che tutti conosciamo, non potrà dirsi che il nostro Legislatore abbia a cuore il cittadino e voglia realmente evitare di indurlo in nuove tentazioni di gioco. A meno che non si voglia dire che anche una VLT consenta il pentimento da parte del giocatore una volta inserito il denaro, visto che la macchina ne consente la restituzione attraverso un ticket di reso che si può incassare al banco, dove però nulla viene precisato sul fatto che si tratti di vincita o semplice reso (ma in tal modo non è possibile anche una forma facile di riciclaggio?).
Sull’Ordine pubblico e sulle infiltrazioni criminali, che dire? La Legge di Stabilità permette, in concreto, di avviare l’attività senza alcun preventivo controllo sulla sussistenza dei requisiti di pubblica sicurezza, che verranno poi esaminati a posteriori (ma quando?). E pensare che ci sono Tribunali di Riesame che hanno assunto come linea quella di respingere i ricorsi dei titoli dei CED laddove l’attività fosse stata intrapresa senza l’attesa del diniego, sulla cui portata valutare poi se tale diniego fosse basato esclusivamente sulla assenza del titolo concessorio o vi fossero problemi di tipo soggettivo.
E che dire poi della realizzazione, per sole esigenze di cassa, di un sistema pseudoautorizzatorio dovuto alla sanatoria, con legittimazione di migliaia di nuovi centri, e che si affianca così al sistema concessorio tipico?
La Sentenza CE Stanley, in ultimo, neanche risolve il reale quesito circa l’idoneità a rimediare a precedenti discriminazioni. Forse in questo la pronuncia si riduce ad un nulla di fatto. Ma per il resto, se posto in relazione all’attuale contesto legislativo, il soggetto realmente soccombente, cioè il vinto, è lo Stato Italiano, che continua a mantenere un sistema ormai ibrido (concessorio – pseudoautorizzatorio) per mere esigenze di cassa erariale.
Certamente, nelle aule di Giustizia, mi aspetto e vi saranno in prima battuta pronunciamenti sfavorevoli ai titolari dei CED, perchè la sentenza prima facie potrebbe apparire loro pregiudievole. Pronunce che verranno sbandierate da concessionari e discettatori vari. Ma sono convinto che la Magistratura penale, sempre indipendente, ben presto ne comprenderà la reale essenza proprio alla luce della linea seguita dal Legislatore Italiano. Linea protesa a far cassa, incurante delle occasioni di gioco e delle esigenze di Ordine Pubblico e, come tale, disallineata rispetto al Trattato UE…. Insomma, non occorrerà un giudice a Berlino”.
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
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alex65
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Re: Sentenza Corte di Giustizia Stanley: l’opinione di Ripam
Messaggioda alex65 » 26/01/2015 - 12:06
Avevo gia'postato stamani su altra discussione,mi sembra che sia sulla stessa linea di pensiero di Stanley...
- scommettitore siracusano
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Re: Sentenza Corte di Giustizia Stanley: l’opinione di Ripam
Messaggioda scommettitore siracusano » 26/01/2015 - 12:19
Dice l'avv. Ripamonti:
"Sull’Ordine pubblico e sulle infiltrazioni criminali, che dire? La Legge di Stabilità permette, in concreto, di avviare l’attività senza alcun preventivo controllo sulla sussistenza dei requisiti di pubblica sicurezza, che verranno poi esaminati a posteriori (ma quando?). E pensare che ci sono Tribunali di Riesame che hanno assunto come linea quella di respingere i ricorsi dei titoli dei CED laddove l’attività fosse stata intrapresa senza l’attesa del diniego, sulla cui portata valutare poi se tale diniego fosse basato esclusivamente sulla assenza del titolo concessorio o vi fossero problemi di tipo soggettivo."
Ma il Viminale e il Consiglio di Stato si sono già, APPENA, espressi in merito:
Scommesse, Viminale: “Nessuna agevolazione sul rilascio dell’88 Tulps per i Ctd che aderiscono alla sanatoria”
In: Ansa, AnsaP, Primo Piano, Repubblica, Scommesse Sportive
26 gennaio 2015 - 09:59
viminale
“Dopo la sottoscrizione del disciplinare”, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha l’obbligo “di trasmettere alle questure competenti le domande – di adesione alla sanatoria per i Ctd e i bookmaker esteri, Ndr – con la documentazione che comprova il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall’articolo 88 del Tulps. In caso di diniego della licenza per difetto dei requisiti, il titolare del punto di raccolta perde il diritto di continuare tale attività e il questore dispone la chiusura dell’esercizio”. E’ quanto chiarisce il Ministero degli Interni con una circolare firmata dal Direttore dell’Ufficio per Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Marco Valentini, e inviata nei giorni scorsi alle Questure. I soggetti che non aderiranno, o che una volta presentata la domanda decadranno dal diritto, dovranno cessare l’attività o potranno essere incriminati per raccolta illegale di scommesse. “La legge” si chiarisce ancora nella circolare, “conferma con chiarezza l’illiceità della raccolta di scommesse senza essere collegati al totalizzatore nazionale, tenendo ferma l’applicabilità – nei confronti dei titolari dei ctd – della fattispecie penale dettata dall’articolo 4 della legge 401 e il conseguente obbligo per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero la notizia di reato nei confronti dei richiedenti”. Il Viminale chiarisce che: “l’obbligo di riferire alla Procura sussiste anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato la comunicazione alle questure dell’esistenza della attività di scommessa, riservando all’autorità giudiziaria competente la configurabilità del reato”.
Sulla stessa questione è intervenuto anche il Consiglio di Stato in un parere reso all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiarendo che l’Amministrazione non ha l’obbligo di denunciare il soggetto che presenta domanda per aderire alla sanatoria, come la norma della Stabilità lasciava credere. Alla sanatoria però, secondo i giudici di Palazzo Spada, potranno aderire i soggetti che sono semplicemente indagati per reati associativi finalizzati alla raccolta di scommesse, ma non coloro che sono stati rinviati a giudizio o che hanno riportato una condanna. lp/AGIMEG
"Sull’Ordine pubblico e sulle infiltrazioni criminali, che dire? La Legge di Stabilità permette, in concreto, di avviare l’attività senza alcun preventivo controllo sulla sussistenza dei requisiti di pubblica sicurezza, che verranno poi esaminati a posteriori (ma quando?). E pensare che ci sono Tribunali di Riesame che hanno assunto come linea quella di respingere i ricorsi dei titoli dei CED laddove l’attività fosse stata intrapresa senza l’attesa del diniego, sulla cui portata valutare poi se tale diniego fosse basato esclusivamente sulla assenza del titolo concessorio o vi fossero problemi di tipo soggettivo."
Ma il Viminale e il Consiglio di Stato si sono già, APPENA, espressi in merito:
Scommesse, Viminale: “Nessuna agevolazione sul rilascio dell’88 Tulps per i Ctd che aderiscono alla sanatoria”
In: Ansa, AnsaP, Primo Piano, Repubblica, Scommesse Sportive
26 gennaio 2015 - 09:59
viminale
“Dopo la sottoscrizione del disciplinare”, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha l’obbligo “di trasmettere alle questure competenti le domande – di adesione alla sanatoria per i Ctd e i bookmaker esteri, Ndr – con la documentazione che comprova il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall’articolo 88 del Tulps. In caso di diniego della licenza per difetto dei requisiti, il titolare del punto di raccolta perde il diritto di continuare tale attività e il questore dispone la chiusura dell’esercizio”. E’ quanto chiarisce il Ministero degli Interni con una circolare firmata dal Direttore dell’Ufficio per Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Marco Valentini, e inviata nei giorni scorsi alle Questure. I soggetti che non aderiranno, o che una volta presentata la domanda decadranno dal diritto, dovranno cessare l’attività o potranno essere incriminati per raccolta illegale di scommesse. “La legge” si chiarisce ancora nella circolare, “conferma con chiarezza l’illiceità della raccolta di scommesse senza essere collegati al totalizzatore nazionale, tenendo ferma l’applicabilità – nei confronti dei titolari dei ctd – della fattispecie penale dettata dall’articolo 4 della legge 401 e il conseguente obbligo per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero la notizia di reato nei confronti dei richiedenti”. Il Viminale chiarisce che: “l’obbligo di riferire alla Procura sussiste anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato la comunicazione alle questure dell’esistenza della attività di scommessa, riservando all’autorità giudiziaria competente la configurabilità del reato”.
Sulla stessa questione è intervenuto anche il Consiglio di Stato in un parere reso all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiarendo che l’Amministrazione non ha l’obbligo di denunciare il soggetto che presenta domanda per aderire alla sanatoria, come la norma della Stabilità lasciava credere. Alla sanatoria però, secondo i giudici di Palazzo Spada, potranno aderire i soggetti che sono semplicemente indagati per reati associativi finalizzati alla raccolta di scommesse, ma non coloro che sono stati rinviati a giudizio o che hanno riportato una condanna. lp/AGIMEG
La pluralità e il confronto delle corrette informazioni è alla base di ogni civile convivenza in una comunità democratica.
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Re: Sentenza Corte di Giustizia Stanley: l’opinione di Ripam
Messaggioda mandrake76 » 26/01/2015 - 12:34
Bravissimo l'avvocato Ripamonti, analisi stupenda da condividere pienamente e direi concordo che quadra perfettamente con l'analisi di Stanley, a quanto mi sembra.
Di certo l'avvocato Ripamonti, ora che i CTD Goldbet sono stati traditi, non restera' comunque senza lavoro!
Bravo!
Di certo l'avvocato Ripamonti, ora che i CTD Goldbet sono stati traditi, non restera' comunque senza lavoro!
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Re: Sentenza Corte di Giustizia Stanley: l’opinione di Ripam
Messaggioda betlibero » 26/01/2015 - 17:46
questa legge di stabilita' sarà rimessa di nuovo dinanzi alla corte di giustizia europea, del resto non si limita ad una riduzione di gioco come afferma l'ultima sentenza della stessa corte, anzi ne espande il gioco, per un discorso solo di fare cassa e risanare qualche debito dello stato.
Re: Sentenza Corte di Giustizia Stanley: l’opinione di Ripam
Messaggioda mossuf » 26/01/2015 - 18:05
betlibero ha scritto:questa legge di stabilita' sarà rimessa di nuovo dinanzi alla corte di giustizia europea, del resto non si limita ad una riduzione di gioco come afferma l'ultima sentenza della stessa corte, anzi ne espande il gioco, per un discorso solo di fare cassa e risanare qualche debito dello stato.
Scusa Mandrake ti chiedo perchè una fonte autorevole possa dire questo:
L’iter per la regolarizzazione – in dirittura d’arrivo, entro il 31 gennaio i centri dovranno inviare una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione – ha ricevuto una forte spinta negli giorni dopo la sentenza della Corte di Giustizia di giovedì scorso che, legittimando il bando Monti, ha di fatto affermato che le discriminazioni effettuate in precedenza siano state ormai sanate. Gli operatori esteri che da anni raccolgono scommesse in Italia senza concessione sarebbero quindi tenuti a regolarizzare la propria posizione, o a cessare le attività.
lp/AGIMEG
Questo è falsa informazione, il punto due discusso ha detto che la brevità del bando monti è legittima, ma non si è soffermato sugli altri punti, quindi non ha affermato che le discriminazioni effettuate in precedenza siano state sanate.
Ti chiedo se potresti fare di nuovo chiarezza su questo passaggio, anche se so che lo hai gia affrontato precedentemente.
Un'altra cosa volevo chiederti, ma che tu sappia Planet che ha deciso di fare, aderirà o no alla sanatoria ? visto che qui non è ancora definitivo neanche l'adesione di Goldbet, a quanto pare.
- mandrake76
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Re: Sentenza Corte di Giustizia Stanley: l’opinione di Ripam
Messaggioda mandrake76 » 27/01/2015 - 13:44
Non ti meravigliare.
La tendenza delle agenzie è di avere la massima visibilità e questo si ottiene anche, a volte, scrivendo una cazzata che però, fa piacere ad una parte, aspettando la rettifica da un'altra parte che, spesso, è un'altra cazzata.
Alcune agenzie di stampa vanno avanti così perché se fossero equilibrate e dessero nello stesso momento entrambe le posizioni, non riscriverebbero due volte, e, il più delle volte, non sarebbe uno scoop.
Invece, un nuovo scoop ve lo sta per dare la Stanley.
Ne sono stato appena informato.
La tendenza delle agenzie è di avere la massima visibilità e questo si ottiene anche, a volte, scrivendo una cazzata che però, fa piacere ad una parte, aspettando la rettifica da un'altra parte che, spesso, è un'altra cazzata.
Alcune agenzie di stampa vanno avanti così perché se fossero equilibrate e dessero nello stesso momento entrambe le posizioni, non riscriverebbero due volte, e, il più delle volte, non sarebbe uno scoop.
Invece, un nuovo scoop ve lo sta per dare la Stanley.
Ne sono stato appena informato.
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