scommettitore siracusano ha scritto:Non per dare ragione a Mandrake (che ritengo agisca al pari di un avvocato di parte della Stanleybet); ma potrebbe essere che la Questura di Como non abbia ancora ricevuto la circolare di cui si parla.
A parte questo, penso che lo scopo dello stato riguardo alla circolare sia stato quello di fare i sequestri nel modo più rigoroso possibile, senza errori da parte di singole Questure. Errori che potrebbero inficiare le sentenze successive, visto che le normative stanno cambiando e continueranno a cambiare in futuro con la DELEGA.
leggi un pò la lettera E ,( Empoli)
visto che la tua faziosità ti annebbia nel dare un giudizio obiettivo.
644. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non
aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma
643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale
regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per
esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonche' di tutela dei minori
di eta' e delle fasce sociali piu' deboli, i seguenti obblighi e
divieti:
a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni
di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in
materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le
responsabilita' derivanti dall'applicazione del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
b) e' vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto,
anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) e' vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite
superiori a euro 10.000;
d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive
modificazioni;
e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica i
propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attivita' di raccolta di
gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente
entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di
avvio dell'attivita'. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede
l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed
informazioni sull'attivita' di raccolta di gioco all'Agenzia delle
dogane e dei monopoli entro gli stessi termini di cui al periodo
precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai
sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti
soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del
titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove
ne accerti l'insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata
dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza dispongono delle facolta' previste dall'articolo
16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931;