scommettitore siracusano ha scritto:paperino2am ha scritto:scommettitore siracusano ha scritto:Ho appena dato una prima lettura al contratto tipo della Goldbet, ed effettivamente sembra VOLUTAMENTE ambiguo.
Se, però, è vero che a voce hanno detto pubblicamente, in presenza di più persone, che saneranno a loro spese gli anni passati, ci sono tutti gli elementi legali per vincere eventuale controversia, con un'azione legale collettiva (class action).
Se non è vero che lo hanno detto pubblicamente, io stesso sconsiglio di firmarlo
.
Secondo me troppo ambiguo per essere firmato. Ci sono altri .it che parlano chiaramente e ti dicono qual'e il loro investimento su questa sanatoria.
Vi faccio 3 domande:
- se devo essere io a pagare perché non posso decidere con che operatore lavorare?
- se devo dare delle garanzie perché non dirlo chiaramente (se sul contratto ci sono, non vedo come possano dirmi a voce che non vanno rilasciate)
- perché goldbet può decidere del mio futuro, mentre io sono pieno zeppo di penali se cerco di salvare la mia attività?
Un contratto simile con queste condizioni e questa remunerazione è accettabile solo se Goldbet si assume almeno il 75% dei costi dell'intera sanatoria (e da qui si giustificherebbero le penali); in caso contrario sarebbe TROPPO VESSATORIO. Per questo, ripeto, che sarebbe indispensabile sapere se hanno detto pubblicamente che si assumeranno gli oneri presenti e regressi, in modo che sia possibile un'azione legale collettiva.
Questo è il modo di ragionare che mi piace.
Un analisi analitica del contratto proposto non può che portare a considerazioni simili.ù
Vi posto alcune parti estrapolate da un contratto che alcuni concessionari stanno proponendo ai ctd per sanarli e poi non ditemi che Goldbet non avrebbe potuto e dovuto inserirli :
Il titolare provvederà al versamento di euro 10.000,00 entro il 31 gennaio 2015 con Mod. F 24 a titolo di imposta unica di competenza del Gestore ai sensi dell’art. 1, comma 643, lett. a), L. n. 190/2014
Il titolare provvederà, per conto del Gestore, al saldo delle somme dovute ed alle scadenze previste (30 giugno 2015 30 novembre 2015) a titolo di imposta unica per la regolarizzazione fiscale di cui all’art. 1, comma 643, L. n. 190/2014
Nel caso invece la licenza di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S. non venisse rilasciata al Gestore per motivi indipendenti dai requisiti soggettivi, ovvero per motivi inerenti alla applicazione della L. n. 401/89, nulla sarà dovuto in restituzione al titolare
In questo contratto parliamo di un investimento da parte del titolare fino a 30.000 euro
Quindi non raccontatemi fregnacce che non si potevano inserire alcune clausole importanti nel contratto oppure dire che tanto lo hanno detto a voce.
Ripeto i contratti devono essere fatti bene sopratutto per proteggere la parte debole.
Poi se la riposta è o firmavo o chiudevo allora molto meglio chiudere













