Comparazione bonus scommesse
sentenze avverse Planetwin365
Situazione attuale, prospettive, notizie.
Questa sezione non è un mercato. Gli obiettivi primari sono: a) raccogliere informazioni attendibili sul tema raccolta del gioco sul territorio attraverso CTD/CED, PVR, corner, agenzie etc. etc. b) approfondire i temi più importanti, gli aspetti legali e regolamentari del settore.
Potete contattare in privato solo chi lo chiede espressamente, sia che lasci la sua e-mail, o che sia abilitato all'uso dei messaggi privati.
Contattare in privato, o tentare di farlo, chi non lo chiede espressamente è spam.
Se qualcuno viene contattato via MP senza averlo richiesto può segnalarlo ai Mods.
Se lasciate un indirizzo e-mail invece la responsabilità è vostra.
Non postate link a siti di bookmaker così come offerte pubblicitarie.
Ricordate che qui non si parla di online, ma solo di raccolta su territorio.
Potete contattare in privato solo chi lo chiede espressamente, sia che lasci la sua e-mail, o che sia abilitato all'uso dei messaggi privati.
Contattare in privato, o tentare di farlo, chi non lo chiede espressamente è spam.
Se qualcuno viene contattato via MP senza averlo richiesto può segnalarlo ai Mods.
Se lasciate un indirizzo e-mail invece la responsabilità è vostra.
Non postate link a siti di bookmaker così come offerte pubblicitarie.
Ricordate che qui non si parla di online, ma solo di raccolta su territorio.
Comparazione bonus
Ultimi post
-
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (05 Jun 2026) -
Pronostici Tennis Betting | Scommesse
Pronostici e scommesse Roland Garros 2026 -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (03 Jun 2026) -
Scommesse e pronostici Ippica
Pronostici Cavallo del giorno [Ippica] -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (04 Jun 2026) -
Pronostici Champions League | Europa League | Qualificazioni
Twenty One Lounge -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (from 01 May to 31 May) -
Betting Strategy | Sistemi scommesse
Calcio Pronostici Derivati / Opposti -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (02 Jun 2026) -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (01 Jun 2026)
sentenze avverse Planetwin365
Messaggioda martino76 » 16/07/2014 - 17:56
buongiorno a tutti sono il titolare di un ced planetwin365 e son venuto a
conoscenza delle due sentenze sfavorevoli emesse dalla Corte di Cassazione in
seguito al sequestro di due agenzie pw365. Da ciò che si evince dalle sentenze
del Tribunale di Roma e da quello di Pescara,Planetwin365 non sarebbe stata
discriminata nell'ultimo bando concessorio e pertanto la Suprema Corte ha
confermato la chiusura delle due attività.
C'è nessuno che può darmi un parere? sono abbastanza preoccupato dalla linea
difensiva adottata dall'azienda ."Grazie
conoscenza delle due sentenze sfavorevoli emesse dalla Corte di Cassazione in
seguito al sequestro di due agenzie pw365. Da ciò che si evince dalle sentenze
del Tribunale di Roma e da quello di Pescara,Planetwin365 non sarebbe stata
discriminata nell'ultimo bando concessorio e pertanto la Suprema Corte ha
confermato la chiusura delle due attività.
C'è nessuno che può darmi un parere? sono abbastanza preoccupato dalla linea
difensiva adottata dall'azienda ."Grazie
Re: sentenze avverse Planetwin365
Messaggioda IBS » 17/07/2014 - 10:15
E' difficile dare un parere.
Planet ha acquistato una licenza denunciando comunque la discriminazione presente nel bando (dalla durata alla precedente situazione mai sanata). Secondo me la scelta non è casuale, non vedo la volontà di fregare i centri. Poi che i tar diano contro, non la vedo come un problema enorme, visto che tanto la materia sarà risolta dalla corte europea.
Planet ha acquistato una licenza denunciando comunque la discriminazione presente nel bando (dalla durata alla precedente situazione mai sanata). Secondo me la scelta non è casuale, non vedo la volontà di fregare i centri. Poi che i tar diano contro, non la vedo come un problema enorme, visto che tanto la materia sarà risolta dalla corte europea.
-
fenomeno99
- Allievo Marciatore

- Messaggi: 248
- Iscritto il: 19/12/2013 - 15:36
Re: sentenze avverse Planetwin365
Messaggioda fenomeno99 » 17/07/2014 - 14:59
Effettivamente negli ultimi mesi le sentenze sfavorevoli in cassazione x la planet, sono ben oltre 2.....Ovviamente nessuno ha interesse ad farle girare, il comune denominatore di tt ste sentenze sfavorevoli, sta nel fatto che la suprema corte in virtu' dell aggiudicazione dell unico punto x il quale planet ha partecipato, ha sostanzialmente bocciato la tesi difensiva di planet, in quanto propio quest ultima ha invece partecipato e vinto la concessione e quindi avrebbe poko da accampare....mancando tra l altro, come dice la cassazione in un passaggio, di fornire la prova documentale di aver in certo qual senso interloquito con AAMS , ponendo o sollevando dubbi circa le regole stesse del bando
L approccio legale della planet x quanto riguarda il bando 2000, al momento lo si puo tranquillamente definire fallimentare...
L approccio legale della planet x quanto riguarda il bando 2000, al momento lo si puo tranquillamente definire fallimentare...
Re: sentenze avverse Planetwin365
Messaggioda IBS » 18/07/2014 - 14:03
fenomeno99 ha scritto:Effettivamente negli ultimi mesi le sentenze sfavorevoli in cassazione x la planet, sono ben oltre 2.....Ovviamente nessuno ha interesse ad farle girare, il comune denominatore di tt ste sentenze sfavorevoli, sta nel fatto che la suprema corte in virtu' dell aggiudicazione dell unico punto x il quale planet ha partecipato, ha sostanzialmente bocciato la tesi difensiva di planet, in quanto propio quest ultima ha invece partecipato e vinto la concessione e quindi avrebbe poko da accampare....mancando tra l altro, come dice la cassazione in un passaggio, di fornire la prova documentale di aver in certo qual senso interloquito con AAMS , ponendo o sollevando dubbi circa le regole stesse del bando
L approccio legale della planet x quanto riguarda il bando 2000, al momento lo si puo tranquillamente definire fallimentare...
Mah, fallimentare mi sembra eccessivo. La proprietà non è composta da improvvisati ma da gente con molti anni di esperienza. Inoltre hanno cambiato i responsabili legali mettendo gente sicuramente più preparata di prima. Credo che dobbiamo aspettare per dare un giudizio sul comportamento di planet nel bando delle 2000. Perchè?
Prendiamo goldbet...discriminata (anche se la cge non ne ha mai parlato se non sbaglio) che però ora ha preso il punto it online. Certo, così non bloccheranno la fornitura di servizi i vari service provider. Ma come sarà la posizione di aams chiamata a definire illegale una società che invece ha autorizzato con l'online?
Re: sentenze avverse Planetwin365
Messaggioda enzo-bet » 18/07/2014 - 14:41
IBS ha scritto:fenomeno99 ha scritto:Effettivamente negli ultimi mesi le sentenze sfavorevoli in cassazione x la planet, sono ben oltre 2.....Ovviamente nessuno ha interesse ad farle girare, il comune denominatore di tt ste sentenze sfavorevoli, sta nel fatto che la suprema corte in virtu' dell aggiudicazione dell unico punto x il quale planet ha partecipato, ha sostanzialmente bocciato la tesi difensiva di planet, in quanto propio quest ultima ha invece partecipato e vinto la concessione e quindi avrebbe poko da accampare....mancando tra l altro, come dice la cassazione in un passaggio, di fornire la prova documentale di aver in certo qual senso interloquito con AAMS , ponendo o sollevando dubbi circa le regole stesse del bando
L approccio legale della planet x quanto riguarda il bando 2000, al momento lo si puo tranquillamente definire fallimentare...
Mah, fallimentare mi sembra eccessivo. La proprietà non è composta da improvvisati ma da gente con molti anni di esperienza. Inoltre hanno cambiato i responsabili legali mettendo gente sicuramente più preparata di prima. Credo che dobbiamo aspettare per dare un giudizio sul comportamento di planet nel bando delle 2000. Perchè?
Prendiamo goldbet...discriminata (anche se la cge non ne ha mai parlato se non sbaglio) che però ora ha preso il punto it online. Certo, così non bloccheranno la fornitura di servizi i vari service provider. Ma come sarà la posizione di aams chiamata a definire illegale una società che invece ha autorizzato con l'online?[/quot
Se aams volesse fare il suo lavoro in modo corretto, dovrebbe vietare a goldbet di offrire la possibilita' ai suoi clienti di giocare sul punto com .
-
fenomeno99
- Allievo Marciatore

- Messaggi: 248
- Iscritto il: 19/12/2013 - 15:36
Re: sentenze avverse Planetwin365
Messaggioda fenomeno99 » 21/07/2014 - 10:55
Infatti ho scritto al momento.....
La posizione di AAMS sara' quella di dire che x l on line sei in regola x l off line no...semplice???!!!!
La posizione di AAMS sara' quella di dire che x l on line sei in regola x l off line no...semplice???!!!!
-
guastatore
- Marciatore

- Messaggi: 350
- Iscritto il: 01/09/2013 - 10:44
http://www.gioconews.it/scommesse-2/66-generale/41093-firenz
Messaggioda guastatore » 25/07/2014 - 10:17
A poco tempo di distanza dall'ordinanza che ha annullato il sequestro a carico di un centro raccogliente scommesse in collegamento con la società Stanleybet Malta Ltd, (alla luce delle nuove questioni pregiudiziali poste dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione in relazione alla normativa disciplinante la Gara “Monti”), il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 23/06/14, si sofferma sulla particolare posizione dell'operatore austriaco per evidenziare l'insussistenza dei presupposti giuridici per poter validamente disapplicare la norma penale che sanziona la raccolta abusiva di scommesse.
Il richiamo ai principi individuati nelle sentenze della Corte di Giustizia Ue non è pertinente. Insomma, la società ha partecipato alla gara d'appalto “Monti” e si è aggiudicata un unico diritto concessorio che non la abilita ad operare tramite centri trasmissione dati.
"Con riguardo alle censure sollevate in ordine al Bando Monti, il Collegio evidenzia il mero richiamo ai motivi articolati dalla difesa in sede di ricorso al Tar Lazio, che la Seconda Sezione ha già dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato - analizza l'avvocato Chiara Sambaldi - dalla missiva dell'ADM in atti emerge che la società era risultata aggiudicataria nel 2012 di un unico diritto sull'intero territorio nazionale e che erano in corso gli adempimenti per la sottoscrizione della convenzione di concessione tra detta società e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Rileva il Tribunale come sia evidente che “il richiamo ai principi individuati nelle sentenze Costa-Cifone e Placanica non sia pertinente”.
Infatti “la Corte di Giustizia aveva esaminato in tale ipotesi il caso dell'allibratore Stanley, escluso in violazione dei principi dell'Unione dalla gara indetta nel 1999 e che (….) in occasione del successivo bando del 2006 aveva richiesto all'AAMS chiarimenti per la partecipazione rappresentando il proprio modello operativo, ottenendo risposta negativa in ragione dello svolgimento dell'attività transfrontaliera (...)”.
Tale pronuncia, evidenzia il Collegio “è pacificamente limitata alla posizione della Stanley e può esserne estesa l'operatività solo a situazioni analoghe, mentre nel caso di specie la situazione non può reputarsi in alcun modo analoga”.
"Nel caso di specie non vi è stata alcuna illegittima esclusione dalle gare, presupposto che aveva consentito al Giudice Europeo di valutare la legittimità e compatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria - prosegue Sambaldi - e la pronuncia si pone nel solco interpretativo, che ad oggi appare minoritario, nel senso di affermare la piena applicazione della norma penale che sanziona la raccolta abusiva di scommesse. Anche il Giudice Amministrativo, che si esprime sui ricorsi avverso i dinieghi di licenza di ps emessi dalle Questure, dopo un primo momento di incertezza, sembra aver chiarito, se ve ne fosse stato bisogno, che, ferma l'aggiudicazione di un unico diritto per l'apertura di un negozio di gioco, la società austriaca in oggetto non può in alcun modo invocare la propria facoltà di esercizio della raccolta di scommesse tramite un numero indeterminato di centri trasmissione dati disseminati sull'intero territorio nazionale".
E c'è anche un parere del Consiglio di Stato: "L'incompatibilità della predetta modalità operativa (tramite centri trasmissione dati) con le esigenze di tutela sottese al rilascio della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 TULPS, è stata chiaramente affermata dal Consiglio di Stato (Sezione Terza), con le sentenze depositate il 27 novembre 2013, che hanno seguito e fatto applicazione dei principi vincolanti contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia Ue sul caso Biasci e a. del 12/09/13 - prosegue e conclude Chiara Sambaldi - il Supremo Giudice amministrativo ha, tra l'altro, chiarito, in ossequio a quanto richiesto dal Giudice dell'Unione (trattandosi di questione rimessa al giudice nazionale), che il sistema concessorio-autorizzatorio vigente nel nostro ordinamento “non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie che, separando le fasi della negoziazione, non consentono l'individuazione dell'effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse”.
Ed infatti, “il CTD non potrebbe in ogni caso svolgere l'attività per cui è stata chiesta l'autorizzazione, senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce” .
Il richiamo ai principi individuati nelle sentenze della Corte di Giustizia Ue non è pertinente. Insomma, la società ha partecipato alla gara d'appalto “Monti” e si è aggiudicata un unico diritto concessorio che non la abilita ad operare tramite centri trasmissione dati.
"Con riguardo alle censure sollevate in ordine al Bando Monti, il Collegio evidenzia il mero richiamo ai motivi articolati dalla difesa in sede di ricorso al Tar Lazio, che la Seconda Sezione ha già dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato - analizza l'avvocato Chiara Sambaldi - dalla missiva dell'ADM in atti emerge che la società era risultata aggiudicataria nel 2012 di un unico diritto sull'intero territorio nazionale e che erano in corso gli adempimenti per la sottoscrizione della convenzione di concessione tra detta società e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Rileva il Tribunale come sia evidente che “il richiamo ai principi individuati nelle sentenze Costa-Cifone e Placanica non sia pertinente”.
Infatti “la Corte di Giustizia aveva esaminato in tale ipotesi il caso dell'allibratore Stanley, escluso in violazione dei principi dell'Unione dalla gara indetta nel 1999 e che (….) in occasione del successivo bando del 2006 aveva richiesto all'AAMS chiarimenti per la partecipazione rappresentando il proprio modello operativo, ottenendo risposta negativa in ragione dello svolgimento dell'attività transfrontaliera (...)”.
Tale pronuncia, evidenzia il Collegio “è pacificamente limitata alla posizione della Stanley e può esserne estesa l'operatività solo a situazioni analoghe, mentre nel caso di specie la situazione non può reputarsi in alcun modo analoga”.
"Nel caso di specie non vi è stata alcuna illegittima esclusione dalle gare, presupposto che aveva consentito al Giudice Europeo di valutare la legittimità e compatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria - prosegue Sambaldi - e la pronuncia si pone nel solco interpretativo, che ad oggi appare minoritario, nel senso di affermare la piena applicazione della norma penale che sanziona la raccolta abusiva di scommesse. Anche il Giudice Amministrativo, che si esprime sui ricorsi avverso i dinieghi di licenza di ps emessi dalle Questure, dopo un primo momento di incertezza, sembra aver chiarito, se ve ne fosse stato bisogno, che, ferma l'aggiudicazione di un unico diritto per l'apertura di un negozio di gioco, la società austriaca in oggetto non può in alcun modo invocare la propria facoltà di esercizio della raccolta di scommesse tramite un numero indeterminato di centri trasmissione dati disseminati sull'intero territorio nazionale".
E c'è anche un parere del Consiglio di Stato: "L'incompatibilità della predetta modalità operativa (tramite centri trasmissione dati) con le esigenze di tutela sottese al rilascio della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 TULPS, è stata chiaramente affermata dal Consiglio di Stato (Sezione Terza), con le sentenze depositate il 27 novembre 2013, che hanno seguito e fatto applicazione dei principi vincolanti contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia Ue sul caso Biasci e a. del 12/09/13 - prosegue e conclude Chiara Sambaldi - il Supremo Giudice amministrativo ha, tra l'altro, chiarito, in ossequio a quanto richiesto dal Giudice dell'Unione (trattandosi di questione rimessa al giudice nazionale), che il sistema concessorio-autorizzatorio vigente nel nostro ordinamento “non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie che, separando le fasi della negoziazione, non consentono l'individuazione dell'effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse”.
Ed infatti, “il CTD non potrebbe in ogni caso svolgere l'attività per cui è stata chiesta l'autorizzazione, senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce” .
Re: sentenze avverse Planetwin365
Messaggioda nobet76 » 16/08/2014 - 14:25
Non sono propriamente d'accordo con quanto scritto dall'utente Ibs
Attualmente i vari tribunali italiani in sede di riesame ( che ora pure al nord italia stanno diventando tutt'altro che impreparati ) stanno andando a verificare la reale discriminazione dei vari bookmakers relativamente all'ultimo bando gara del 2012 e quindi il comportamento che ogni book ha avuto nei confronti dell'ultimo bando gara.
Premettendo che non sono mai contendo quando una sentenza è negativa in quanto comunque si ripercuote sempre sull'intero settore , la cassazione nei confronti del gruppo planetwin365 si sta esprimendo sempre con lo stesso identico parere .
Vi copio sentenza che ho trovato tramite internet del 12 giugno III sezione relativamente al tribunale tribunale di Roma
Ne esiste una altra identica del 12 Maggio riferita al tribunale di Pescara
Questo non vuol dire che Il gruppo Planetwin365 non si possa considerare discriminato . Però Attualmente la posizione legale del gruppo appare a mio parere personale indebolita e questo purtroppo si può ritorcere sul singolo ctd..
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-05-2014) 12-06-2014, n. 24880
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo - Presidente -
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere -
Dott. ACETO Aldo - Consigliere -
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
nel procedimento nei confronti di:
U.L., n. a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del Tribunale di Roma in data 09/01/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MAZZOTTA G., che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udite le conclusioni del Difensore, Avv. Mangano, in sostituzione dell'Avv. Feriozzi, che ha chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, il rinvio in attesa della decisione della Corte di Giustizia.
Svolgimento del processo
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Roma ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. il 6/12/2013 nei confronti di U. L. per il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis, per avere svolto, sotto le insegne Planetwin - 365, sebbene priva di concessione, autorizzazione o licenza ex art. 88 T.u.l.p.s., attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire la raccolta di sommesse su competizioni sportive accettate all'estero da Skysport 365 Gmbh.
2. Lamenta con un unico motivo la erronea applicazione di legge penale rilevando che i profili di contrasto dei bandi indetti a seguito del D.L. n. 16 del 2012 con la normativa comunitaria, posti dall'ordinanza a fondamento della necessità di disapplicare gli stessi, non potrebbero essere invocati con riguardo ad operatori, come nella specie, costituiti in data successiva a tali bandi e che la circostanza che la società in oggetto sia stata assoggettata a controlli nello stato austriaco e autorizzata alla relativa attività non implica che la stessa sia in possesso per ciò solo dei requisiti richiesti dalla legge italiana come del resto già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità; del resto nell'ordinanza nulla si dice in ordine al'esercizio dell'attività sebbene in difetto della licenza richiesta dall'art. 88 T.u.l.p.s..
3. In data 26/04/2014 la Difesa della parte interessata ha presentato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e in subordine disporsi rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in ordine al contrasto del D.L. n. 16 del 2012, art. 10 con le disposizioni degli artt. 43, 39 e 56 del T.l.f.u.e..
Motivi della decisione
4. Il ricorso è fondato.
L'ordinanza impugnata ha fondamentalmente basato la decisione di annullamento del decreto di sequestro probatorio sull'insussistenza del fumus commissi delicti ricavata da due ordini di ragioni; da un lato, infatti, il Tribunale ha evidenziato i profili discriminatori che conterrebbe la disciplina di aggiudicazione delle concessioni per l'esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse introdotta dal D.L. n. 16 del 2012 a fronte in particolare della minor durata delle concessioni ivi regolamentate rispetto a quella delle concessioni già previste dal cosiddetto decreto "Bersani" n. 223 del 2006 e, dall'altro, ha ritenuto che la licenza austriaca regolarmente rilasciata alla società Skysport 365 soddisfi i requisiti di moralità, affidabilità e trasparenza richiesti dalla normativa italiana per il regolare esercizio dell'attività e per la sua compatibilità con i profili di ordine pubblico.
4.1. Entrambi tali assunti, tuttavia, non appaiono in linea con la corretta interpretazione della disciplina di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4 alla stregua delle dei ripetuti enunciati di questa Corte.
Quanto al primo profilo, infatti, in tanto può, evidentemente, lamentarsi l'impossibilità di partecipare alle gare bandite a seguito del d.l. n. 16 del 2012 in quanto la autorizzazione ex art. 88 T.u.l.p.s. (la cui mancanza fonda infatti la illiceità della condotta di raccolta delle scommesse ex art. 4 cit.), pur richiesta, sia stata negata proprio ed esclusivamente per la sola ragione della mancanza della concessione e non anche per altri motivi.
Infatti, come già chiarito da questa Corte, integra il reato previsto dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (cfr. Sez. 3, n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367). Nella specie, però, anche senza tenere conto della memoria difensiva del 26/04/2014 sopra ricordata, da cui risulta addirittura che la Sks suddetta sarebbe divenuta aggiudicataria in via definitiva, come da pubblicazione del 29/05/2013 dell'elenco definitivo, della concessione per la raccolta dei giochi (circostanza questa che parrebbe comunque non compatibile con un diniego di autorizzazione fondato sulla assenza di concessione), nessuna precisazione sulle ragioni del mancato rilascio dell'autorizzazione è stata data dalla ordinanza impugnata.
Ed anzi, con riguardo al secondo profilo già anticipato sopra, proprio con riferimento alla mancanza della autorizzazione l'ordinanza ha ritenuto comunque soddisfatti i requisiti che la legge richiede ai fini dell'adozione del provvedimento ex art. 88 T.u.l.p.s. per il solo fatto che la società sia munita di regolare licenza rilasciata dalle autorità austriache; un tale assunto, tuttavia, appare erroneo posto che, a tacer d'altro, ove le autorizzazioni di polizia rilasciate da altri stati fossero davvero equipollenti all'autorizzazione ex art. 88 cit., sarebbe illegittima la stessa pretesa dello Stato italiano di vagliare autonomamente i requisiti delle società estere e la compatibilità della loro attività con i parametri normativi interni; ma una tale conclusione è, evidentemente, insostenibile ove si abbia riguardo al fatto, da un lato, che la stessa Corte di Giustizia ha ritenuto invece il sistema "concessorio" italiano del tutto compatibile con i principi comunitari (cfr. punti 70 e 71 della sentenza Costa e Cifone del 16/02/2012 pronunciata nelle cause riunite C - 72/10 e C- 77/10), e, dall'altro, che questa Corte ha del pari affermato non sussistere, fatti salvi i casi di sanzioni applicate a soggetto già illegittimamente escluso dalle gare in violazione del diritto dell'Unione, alcun contrasto, con le norme del Trattato, de "la normativa nazionale che sottopone a concessione ed autorizzazione di polizia la raccolta di scommesse" essendo la stessa finalizzata alla tutela di interessi di ordine pubblico quali, tra gli altri, la limitazione e il controllo del giuoco d'azzardo e l'impedimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata e ad operazioni di riciclaggio (Sez. 3, n. 18767 del 16/05/2012, Ferraro, Rv. 252634).
Tutto ciò, d'altra parte, senza considerare che, così ragionando, la stessa problematica sorta in ordine alle pretese discriminazioni poste dalla normativa italiana nei confronti di società estere e che ha condotto, anche da ultimo, questa Corte a interpellare pregiudizialmente la Corte di Giustizia (cfr. Sez. 3, n. 15181 del 05/02/2014, Tomassi) sarebbe stata sin qui inutilmente posta.
5. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata per nuovo esame che tenga conto dei principi sopra ricordati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2014
Attualmente i vari tribunali italiani in sede di riesame ( che ora pure al nord italia stanno diventando tutt'altro che impreparati ) stanno andando a verificare la reale discriminazione dei vari bookmakers relativamente all'ultimo bando gara del 2012 e quindi il comportamento che ogni book ha avuto nei confronti dell'ultimo bando gara.
Premettendo che non sono mai contendo quando una sentenza è negativa in quanto comunque si ripercuote sempre sull'intero settore , la cassazione nei confronti del gruppo planetwin365 si sta esprimendo sempre con lo stesso identico parere .
Vi copio sentenza che ho trovato tramite internet del 12 giugno III sezione relativamente al tribunale tribunale di Roma
Ne esiste una altra identica del 12 Maggio riferita al tribunale di Pescara
Questo non vuol dire che Il gruppo Planetwin365 non si possa considerare discriminato . Però Attualmente la posizione legale del gruppo appare a mio parere personale indebolita e questo purtroppo si può ritorcere sul singolo ctd..
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-05-2014) 12-06-2014, n. 24880
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo - Presidente -
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere -
Dott. ACETO Aldo - Consigliere -
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
nel procedimento nei confronti di:
U.L., n. a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del Tribunale di Roma in data 09/01/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MAZZOTTA G., che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udite le conclusioni del Difensore, Avv. Mangano, in sostituzione dell'Avv. Feriozzi, che ha chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, il rinvio in attesa della decisione della Corte di Giustizia.
Svolgimento del processo
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Roma ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. il 6/12/2013 nei confronti di U. L. per il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis, per avere svolto, sotto le insegne Planetwin - 365, sebbene priva di concessione, autorizzazione o licenza ex art. 88 T.u.l.p.s., attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire la raccolta di sommesse su competizioni sportive accettate all'estero da Skysport 365 Gmbh.
2. Lamenta con un unico motivo la erronea applicazione di legge penale rilevando che i profili di contrasto dei bandi indetti a seguito del D.L. n. 16 del 2012 con la normativa comunitaria, posti dall'ordinanza a fondamento della necessità di disapplicare gli stessi, non potrebbero essere invocati con riguardo ad operatori, come nella specie, costituiti in data successiva a tali bandi e che la circostanza che la società in oggetto sia stata assoggettata a controlli nello stato austriaco e autorizzata alla relativa attività non implica che la stessa sia in possesso per ciò solo dei requisiti richiesti dalla legge italiana come del resto già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità; del resto nell'ordinanza nulla si dice in ordine al'esercizio dell'attività sebbene in difetto della licenza richiesta dall'art. 88 T.u.l.p.s..
3. In data 26/04/2014 la Difesa della parte interessata ha presentato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e in subordine disporsi rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in ordine al contrasto del D.L. n. 16 del 2012, art. 10 con le disposizioni degli artt. 43, 39 e 56 del T.l.f.u.e..
Motivi della decisione
4. Il ricorso è fondato.
L'ordinanza impugnata ha fondamentalmente basato la decisione di annullamento del decreto di sequestro probatorio sull'insussistenza del fumus commissi delicti ricavata da due ordini di ragioni; da un lato, infatti, il Tribunale ha evidenziato i profili discriminatori che conterrebbe la disciplina di aggiudicazione delle concessioni per l'esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse introdotta dal D.L. n. 16 del 2012 a fronte in particolare della minor durata delle concessioni ivi regolamentate rispetto a quella delle concessioni già previste dal cosiddetto decreto "Bersani" n. 223 del 2006 e, dall'altro, ha ritenuto che la licenza austriaca regolarmente rilasciata alla società Skysport 365 soddisfi i requisiti di moralità, affidabilità e trasparenza richiesti dalla normativa italiana per il regolare esercizio dell'attività e per la sua compatibilità con i profili di ordine pubblico.
4.1. Entrambi tali assunti, tuttavia, non appaiono in linea con la corretta interpretazione della disciplina di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4 alla stregua delle dei ripetuti enunciati di questa Corte.
Quanto al primo profilo, infatti, in tanto può, evidentemente, lamentarsi l'impossibilità di partecipare alle gare bandite a seguito del d.l. n. 16 del 2012 in quanto la autorizzazione ex art. 88 T.u.l.p.s. (la cui mancanza fonda infatti la illiceità della condotta di raccolta delle scommesse ex art. 4 cit.), pur richiesta, sia stata negata proprio ed esclusivamente per la sola ragione della mancanza della concessione e non anche per altri motivi.
Infatti, come già chiarito da questa Corte, integra il reato previsto dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (cfr. Sez. 3, n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367). Nella specie, però, anche senza tenere conto della memoria difensiva del 26/04/2014 sopra ricordata, da cui risulta addirittura che la Sks suddetta sarebbe divenuta aggiudicataria in via definitiva, come da pubblicazione del 29/05/2013 dell'elenco definitivo, della concessione per la raccolta dei giochi (circostanza questa che parrebbe comunque non compatibile con un diniego di autorizzazione fondato sulla assenza di concessione), nessuna precisazione sulle ragioni del mancato rilascio dell'autorizzazione è stata data dalla ordinanza impugnata.
Ed anzi, con riguardo al secondo profilo già anticipato sopra, proprio con riferimento alla mancanza della autorizzazione l'ordinanza ha ritenuto comunque soddisfatti i requisiti che la legge richiede ai fini dell'adozione del provvedimento ex art. 88 T.u.l.p.s. per il solo fatto che la società sia munita di regolare licenza rilasciata dalle autorità austriache; un tale assunto, tuttavia, appare erroneo posto che, a tacer d'altro, ove le autorizzazioni di polizia rilasciate da altri stati fossero davvero equipollenti all'autorizzazione ex art. 88 cit., sarebbe illegittima la stessa pretesa dello Stato italiano di vagliare autonomamente i requisiti delle società estere e la compatibilità della loro attività con i parametri normativi interni; ma una tale conclusione è, evidentemente, insostenibile ove si abbia riguardo al fatto, da un lato, che la stessa Corte di Giustizia ha ritenuto invece il sistema "concessorio" italiano del tutto compatibile con i principi comunitari (cfr. punti 70 e 71 della sentenza Costa e Cifone del 16/02/2012 pronunciata nelle cause riunite C - 72/10 e C- 77/10), e, dall'altro, che questa Corte ha del pari affermato non sussistere, fatti salvi i casi di sanzioni applicate a soggetto già illegittimamente escluso dalle gare in violazione del diritto dell'Unione, alcun contrasto, con le norme del Trattato, de "la normativa nazionale che sottopone a concessione ed autorizzazione di polizia la raccolta di scommesse" essendo la stessa finalizzata alla tutela di interessi di ordine pubblico quali, tra gli altri, la limitazione e il controllo del giuoco d'azzardo e l'impedimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata e ad operazioni di riciclaggio (Sez. 3, n. 18767 del 16/05/2012, Ferraro, Rv. 252634).
Tutto ciò, d'altra parte, senza considerare che, così ragionando, la stessa problematica sorta in ordine alle pretese discriminazioni poste dalla normativa italiana nei confronti di società estere e che ha condotto, anche da ultimo, questa Corte a interpellare pregiudizialmente la Corte di Giustizia (cfr. Sez. 3, n. 15181 del 05/02/2014, Tomassi) sarebbe stata sin qui inutilmente posta.
5. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata per nuovo esame che tenga conto dei principi sopra ricordati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2014
Re: sentenze avverse Planetwin365
Messaggioda mipallo » 18/10/2014 - 19:53
tutti riesame...devono solo sperare che nessun PM faccia ricorso...perchè a quanto pare in Cassazione se la passano male. O no?
cmq..il bando monti li ha salvati
cmq..il bando monti li ha salvati
Re: sentenze avverse Planetwin365
Messaggioda username1 » 26/10/2014 - 19:20
Ciao Fenomeno,
credo che tu abbia veramente ragione ad essere preoccupato.............. lo sono anch'io e' molto.
La decisione di prendere una concessione e' stata veramente assurda!!!
Tutti i punto com hanno basato i loro ricorsi sulla discriminazione, prendendo la concessione ovviamente cade questa linea difensiva, poi sentivo dire che Planet chiedeva che con una concessione di poter operare in tutta Italia, INCREDIBILE!!!!!!
Chiaramente questo e' solo il mio pensiero.Io mi sto guardando intorno.........
Ciao!!!
credo che tu abbia veramente ragione ad essere preoccupato.............. lo sono anch'io e' molto.
La decisione di prendere una concessione e' stata veramente assurda!!!
Tutti i punto com hanno basato i loro ricorsi sulla discriminazione, prendendo la concessione ovviamente cade questa linea difensiva, poi sentivo dire che Planet chiedeva che con una concessione di poter operare in tutta Italia, INCREDIBILE!!!!!!
Chiaramente questo e' solo il mio pensiero.Io mi sto guardando intorno.........
Ciao!!!
-
fenomeno99
- Allievo Marciatore

- Messaggi: 248
- Iscritto il: 19/12/2013 - 15:36
Re: sentenze avverse Planetwin365
Messaggioda fenomeno99 » 27/10/2014 - 10:00
Ciao Username, effettivamente ce da preoccuparsi circa la situazione legale di planet, ad oggi i book che ti darebbere certe garanzie sotto il profilo legale sono soltanto 3...Buona giornata
Re: sentenze avverse Planetwin365
Messaggioda username1 » 27/10/2014 - 11:42
Addirittura tre???? Io credo che la situazione legale sia sempre la stessa..............Quella che mi preoccupa e' la situazione amministrativa, lo stato ha capito che con le denuncie per l'art. 88 non arriva in nessun posto, i tribunali gli danno quasi sempre torto percio' hanno deciso di far pagare il preu e questo le compagnie estere non l'hanno digerito mi sa.
Io sto trattando con un agente che dice che la sua azienda lo fa pagare...............vedro'.
Ciao Fenomeno.
Io sto trattando con un agente che dice che la sua azienda lo fa pagare...............vedro'.
Ciao Fenomeno.
Re: sentenze avverse Planetwin365
Messaggioda betlibero » 27/10/2014 - 12:26
da gennaio con la legge di stabilita' tutti i book a livello legale sara' uguale per tutti, planet e via dicendo, si deve vedere poi chi sarebbe intenzionato a pagare il preu
Torna a “CTD/CED, Internet Point & Punti Remoti”
Vai a
- Bookmaker
- Bookmaker in generale & sistemi di pagamento
- Referti errati dei bookmaker italiani
- PostePay e Bancoposta
- Betfair
- Bet365
- Bwin
- Sisal Matchpoint
- Betway
- Eurobet
- Unibet
- Goldbet
- Totosì
- Better
- Betclic
- Snai
- Giocodigitale
- Titan
- William Hill
- Betflag
- Marathonbet
- 888Sport
- SkyBet/BetStars
- Bookmaker senza concessione AMD/AAMS
- GazzaBet (chiuso)
- 10Bet e Betrally
- Victor Chandler (Betvictor)
- Pinnacle
- Bet-at-Home
- Expekt
- Betoddoreven (chiuso)
- Betdirect (chiuso)
- Globet (chiuso)
- Sportingbet
- Gewinbet (chiuso)
- Gamebookers/Partybets
- Bet1128 ex Paradisebet (chiuso)
- Ciaobet (chiuso)
- Interwetten
- Mansion
- Blue Square (chiuso)
- Supporterbet (chiuso)
- 188bet
- Canbet/IASbet (chiusi)
- Stan James (chiuso)
- Betsson
- WBEX (chiuso)
- Ladbrokes
- Sbobet
- Misterbet (chiuso)
- Mediabet.com (chiuso)
- Centrebet (chiuso)
- 1bet
- Tipico
- Nordicbet
- Betdaq
- Dafabet
- Matchbook
- 1XBET
- Intralot (chiuso)
- PaddyPower.it (chiuso)
- 21bet.com (sospeso/chiuso)
- Oscuramento - archivio
- Scommesse sportive
- Pronostici Tennis Betting | Scommesse
- Scommesse e pronostici Ippica
- Pronostici e Scommesse Formula 1, MotoGP
- Scommesse Sport Americani | Basket, Football, Baseball
- Pronostici Basket & Volley | Scommesse
- Scommesse sul Ciclismo
- Pronostici Giro d'Italia | quote e scommesse
- Hockey su ghiaccio & Sport Invernali
- Pronostici altri sport (Rugby, Golf, Vela, MMA)
- Pronostici e scommesse calcio
- Pronostici Champions League | Europa League | Qualificazioni
- Pronostici Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, Coppe | Calcio Italia
- Mondiali 2026
- Pronostici Premier League | Gran Bretagna & Irlanda
- Pronostici Spagna & Portogallo | La Liga, Primeira Liga
- Russia, Est Europa e Turchia
- Germania, Svizzera, Austria
- Francia, Olanda, Belgio
- Grecia, Malta, Cipro
- Pronostici calcio scandinavo e Nord Europa
- Asia & Oceania
- Pronostici calcio sudamericano & CONCACAF
- Pronostici calcio africano
- Archivio Mondiali/Europei
- Mondiali Germania 2006
- Europei Austria/Svizzera 2008
- Mondiali South Africa 2010
- Europei Polonia/Ucraina 2012
- Confederations Cup 2013
- Mondiali Brasile 2014
- Fase a gironi
- Copa America 2016
- Europei Francia 2016
- Pronostici Confederations Cup 2017 | Scommesse
- Scommesse Mondiali Russia 2018
- Copa America 2019
- Copa America 2021 (Brasile)
- Euro 2020 (giugno-luglio 2021)
- Mondiali Qatar 2022
- Copa America 2024
- Europei Germania 2024
- Generale
- Discussioni generiche
- Scommesse Speciali (No Sport)
- TV & Radio
- Scommesse Finanziarie
- Poker Online
- Tornei Infobetting
- Fantafootball
- Cipsters
- Gestione scommesse, lavoro & tecnologia
- CTD/CED, Internet Point & Punti Remoti
- Betting Strategy | Sistemi scommesse
- Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
- Mobile Betting
- Out Topic
- Free Zone (sez. TheSaint1530)
- Archivio Raduni & Cene
- Service Forum
- Archivio Forum storici
- Hattrick Infobetting
- Bookmaker: Il forum analitico
- Betting Survivors
- Archivio Olimpiadi
- Olimpiadi Invernali 2010
- Olimpiadi Invernali 2006
- Olimpiadi 2004
- Olimpiadi 2008
- Olimpiadi 2012
- Pronostici e Scommesse Olimpiadi RIO 2016
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti









