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SKS365, Nuova serie di successi per i CTD collegati a Planet
Situazione attuale, prospettive, notizie.
Questa sezione non è un mercato. Gli obiettivi primari sono: a) raccogliere informazioni attendibili sul tema raccolta del gioco sul territorio attraverso CTD/CED, PVR, corner, agenzie etc. etc. b) approfondire i temi più importanti, gli aspetti legali e regolamentari del settore.
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SKS365, Nuova serie di successi per i CTD collegati a Planet
Messaggioda fax » 25/09/2014 - 14:40
(Jamma) – Dopo un periodo di attento e intenso lavoro, il dipartimento legale di SKS365 Group GmbH può oggi rendere nota una lunga serie di provvedimenti favorevoli che hanno interessato i CTD commercialmente collegati al brand PlanetWin365.
Il nostro intento non vuole però essere, come per altri, guidare una immaginaria classifica delle vittorie, nè di annunciare successi (non per i book ma per i centri) parziali ai fini di una specifica politica commerciale. I risultati ottenuti sono reali, indiscutibili, documentati.
Nel corso di questi ultimi mesi, i CTD commercialmente collegati a SKS365 hanno ottenuto importanti provvedimenti favorevoli da parte dei Tribunali di Roma, Perugia, Chieti, Pescara, Grosseto, Lucca, Napoli, Santa Maria Capua Vetere, Cremona, Vicenza, Genova, Oristano, La Spezia, Catania, Reggio Calabria, Siracusa, Messina, Foggia, Bari e Catanzaro. Non si tratta quindi di risultati ottenuti in zone specifiche e limitate, ma in tutta Italia senza alcuna distinzione, rendendo il risultato ancora più importante.
I Giudici collegiali hanno regolarmente ritenuto insussistente il fumus relativo al reato di cui all’art. 4 l. 401/89, per contrasto del diritto interno con il Trattato CE sulla scorta dell’interpretazione offertane dalla giurisprudenza Comunitaria.
In ciascuno dei procedimenti, il titolare del CTD, nonostante le incertezze interpretative sul concetto di intermediazione, aveva comunque inoltrato alla competente Questura richiesta di autorizzazione ex art. 88 TULPS, ma il provvedimento era stato negato non per motivazioni attinenti i profili soggettivi del richiedente, ma per difetto di concessione in capo al bookmaker austriaco.
Un capitolo a se, per la sua importanza implicita, per l’attività del CTD e per il nome stesso di SKS365, è invece arrivato dal Tribunale di Bari dopo la pronuncia del Tribunale del Riesame di Salerno dell’aprile scorso. Sempre in sede di riesame, avverso provvedimenti cautelari emessi contro un CTD legato all’operatore austriaco, il Tribunale pugliese ha infatti ritenuto condivisibili “i ragionevoli dubbi” in ordine alla compatibilità di alcune disposizioni del Bando Monti con i principi di cui agli artt. 49 e 56 del TFUE e rimesso il procedimento alla Corte di Giustizia Europea. Risultato che premia, prima di tutto, l’impegno quotidiano del CTD e delle tante attività che negli anni hanno deciso di collegarsi commecialmente a SKS365.
Alle pronunce cautelari si aggiungono poi i risultati altrettanto positivi in sede di giudizi di merito. Assoluzioni con formula “perchè il fatto non sussiste” rese in favore di CTD collegati ad SKS365 sono infatti state emesse dai Tribunali di Catania, Catanzaro, Oristano e Roma.
Annamaria Amitrano (Head of Legal Department SKS365 Group GmbH): “I risultati ottenuti dai CTD attraverso l’impegno dei professionisti esterni, Avvocati Luigi Montagliani, Antonio Feriozzi, Alessandro Dagnino, Angela Gemma e Marco Tronci, evidenziano con forza, ancora una volta, la necessità di un atteso impegno da parte degli enti regolatori e legislativi in favore di una categoria spesso vessata. Contro la quale, inoltre, si prosegue in una lotta utile solo ad incrementare le spese necessarie a onerosi sequestri e contenziosi”.
Il nostro intento non vuole però essere, come per altri, guidare una immaginaria classifica delle vittorie, nè di annunciare successi (non per i book ma per i centri) parziali ai fini di una specifica politica commerciale. I risultati ottenuti sono reali, indiscutibili, documentati.
Nel corso di questi ultimi mesi, i CTD commercialmente collegati a SKS365 hanno ottenuto importanti provvedimenti favorevoli da parte dei Tribunali di Roma, Perugia, Chieti, Pescara, Grosseto, Lucca, Napoli, Santa Maria Capua Vetere, Cremona, Vicenza, Genova, Oristano, La Spezia, Catania, Reggio Calabria, Siracusa, Messina, Foggia, Bari e Catanzaro. Non si tratta quindi di risultati ottenuti in zone specifiche e limitate, ma in tutta Italia senza alcuna distinzione, rendendo il risultato ancora più importante.
I Giudici collegiali hanno regolarmente ritenuto insussistente il fumus relativo al reato di cui all’art. 4 l. 401/89, per contrasto del diritto interno con il Trattato CE sulla scorta dell’interpretazione offertane dalla giurisprudenza Comunitaria.
In ciascuno dei procedimenti, il titolare del CTD, nonostante le incertezze interpretative sul concetto di intermediazione, aveva comunque inoltrato alla competente Questura richiesta di autorizzazione ex art. 88 TULPS, ma il provvedimento era stato negato non per motivazioni attinenti i profili soggettivi del richiedente, ma per difetto di concessione in capo al bookmaker austriaco.
Un capitolo a se, per la sua importanza implicita, per l’attività del CTD e per il nome stesso di SKS365, è invece arrivato dal Tribunale di Bari dopo la pronuncia del Tribunale del Riesame di Salerno dell’aprile scorso. Sempre in sede di riesame, avverso provvedimenti cautelari emessi contro un CTD legato all’operatore austriaco, il Tribunale pugliese ha infatti ritenuto condivisibili “i ragionevoli dubbi” in ordine alla compatibilità di alcune disposizioni del Bando Monti con i principi di cui agli artt. 49 e 56 del TFUE e rimesso il procedimento alla Corte di Giustizia Europea. Risultato che premia, prima di tutto, l’impegno quotidiano del CTD e delle tante attività che negli anni hanno deciso di collegarsi commecialmente a SKS365.
Alle pronunce cautelari si aggiungono poi i risultati altrettanto positivi in sede di giudizi di merito. Assoluzioni con formula “perchè il fatto non sussiste” rese in favore di CTD collegati ad SKS365 sono infatti state emesse dai Tribunali di Catania, Catanzaro, Oristano e Roma.
Annamaria Amitrano (Head of Legal Department SKS365 Group GmbH): “I risultati ottenuti dai CTD attraverso l’impegno dei professionisti esterni, Avvocati Luigi Montagliani, Antonio Feriozzi, Alessandro Dagnino, Angela Gemma e Marco Tronci, evidenziano con forza, ancora una volta, la necessità di un atteso impegno da parte degli enti regolatori e legislativi in favore di una categoria spesso vessata. Contro la quale, inoltre, si prosegue in una lotta utile solo ad incrementare le spese necessarie a onerosi sequestri e contenziosi”.
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fenomeno99
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Re: SKS365, Nuova serie di successi per i CTD collegati a Pl
Messaggioda fenomeno99 » 26/09/2014 - 10:16
perche non dite pure che ha perso una ventina di cassazioni negli ultimi 4 mesi...???!!!!
Re: SKS365, Nuova serie di successi per i CTD collegati a Pl
Messaggioda nobet76 » 26/09/2014 - 10:28
Anche se le sentenze negative non sono mai opportune per nessuna azienda del settore , odio la facile propaganda che va a discapito non danto del bookmaker ma del ctd cheinveste soldi e quasi mai viene informato correttmante dei reali rischi legali.
Avevo già postato una sentenza negativa della suprema corte del giugno 2014 , post ora pure quella del maggio 2014 che è praticamente identica alal prima.
Ripeto le situazione vanno analizzate nel loro insieme specifico eviterei informazioni di parte e non complete che vanno a discapito davvero della persona che apre il Ctd...
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-03-2014) 12-05-2014, n. 19462
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo - Presidente -
Dott. GRILLO Renato - Consigliere -
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -
Dott. ACETO Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Pescara;
avverso l'ordinanza del 6.11.2013 del Tribunale di Pescara;
nei confronti di:
1) I.A. nato il (OMISSIS);
2) P.L. nato il (OMISSIS);
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Baldi Fulvio,che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M. ed il rigetto della richiesta difensiva di pregiudiziale comunitaria;
sentito il difensore, avv. Feriozzi Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso o, in subordine, perchè venga sollevata questione pregiudiziale comunitaria.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 6.11.2013 il Tribunale di Pescara, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di I.A. e P.L., annullava il decreto, emesso dal P.M. il 27.9.2013, di convalida del sequestro/eseguito dalla p.g.
il 25.9.2013, di due personal computer, due stampanti, un pronostico di giocata, 37 fogli di quote di scommesse, una ricevuta di giocata.
Premetteva il Tribunale che il materiale in questione era stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Pescara nel centro trasmissione dati (CTD) di I. e P., nei confronti dei quali veniva ipotizzato il reato di cui al D.Lgs. n. 401 del 1989, art. 4, commi 1 e 4. I predetti operavano per conto della SKS365 Group GmbH, società di diritto austriaco titolare di una licenza di bookmaker rilasciata dal governo del (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), autorizzata ad operare come bookmaker in vari paesi del mondo ma non in Italia. Dopo aver richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea, assumeva il Tribunale che la richiesta di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., avanzata dagli indagati, era stata respinta dalla Questura di Pescara, con esclusivo riferimento alla mancanza di titolarità della concessione rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a favore della società, alla quale I. e P. erano collegati. Tanto premesso, riteneva il Tribunale che non integrasse il fumus del delitto di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis l'attività di un operatore italiano di raccolta scommesse per conto di un allibratore estero "regolarmente munito di concessione nello Stato di stabilimento ed ivi sottoposto a rigorosi e provati controlli", ove il diniego dell'autorizzazione fosse fondato, non su motivi di ordine pubblico, ma sulla mancanza della concessione in capo alla società estera. Secondo il Tribunale "Tale requisito, oltre ad esorbitare dalla sua sfera di disponibilità, determina una ingiustificata limitazione dei diritti e delle libertà riconosciute dal Trattato UE".
2. Ricorre per cassazione il P. M. presso il Tribunale di Pescara, deducendo la erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui tener conto nell'applicazione della legge penale.
Secondo il Tribunale il diniego dell'autorizzazione, sul presupposto della sola mancanza di concessione italiana in capo alla società straniera, determinerebbe, non tanto la disapplicazione della norma, quanto addirittura l'insussistenza del reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis.
La stessa giurisprudenza richiamata ed erroneamente interpretata dal Tribunale riconosce, invece, la rilevanza penale della condotta ipotizzata a carico degli indagati. E' stato, infatti, reiteratamente affermata la conformità ai principi comunitari della regolamentazione dell'attività di scommesse da parte dello Stato Italiano, che prevede la necessità, per gli operatori italiani ed esteri, di ottenere, previa partecipazione alla gara, la concessione.
Nel caso di specie è pacifico che la società estera SK Group GmbH aveva partecipato alla gara, risultandone aggiudicataria nel luglio 2013, ma era in attesa di stipulare la convenzione con l'AAMS, per cui, allo stato, era priva di concessione.
3. Con memoria, depositata in cancelleria l'11.3.2014, il difensore degli indagati chiede il rigetto del ricorso del P.M. o, in subordine, che venga sollevata questione pregiudiziale comunitaria per verificare il contrasto del D.L. n. 16 del 2012, art. 10 con il Trattato CE.
Motivi della decisione
1. Il ricorso del P.M. è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 12.2.2012, Costa e Cifone, cause riunite C-72/10 e C-77/10, è stato riaffermato che non vi è incompatibilità assoluta tra fattispecie incriminatrice ed i principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi in ambito comunitario (artt. 43 e 49 Trattato CE). In particolare non sussiste incompatibilità ed è quindi passibile di rilevanza penale l'attività del soggetto che non abbia richiesto la concessione e la licenza in Italia o di chi, già abilitato all'estero alla raccolta di scommesse, agisca in Italia tramite collaboratori o rappresentanti che non hanno chiesto alle autorità nazionali le necessarie autorizzazioni (cfr. Cass. pen. sez. 2 n. 24656 del 9.3.2012).
Con la sentenza di questa Sezione, resa in data 10.7.2012, nel procedimento iscritto al R.G. n.32337/2008 contro C.U., dopo aver esaminato il contenuto della sentenza della Corte di Giustizia nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10 del 16.2.2012, si è ribadito che, sulla base dei principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia, è possibile formulare un quadro interpretativo della disciplina contenuta nel Trattato che contribuisce a definire l'applicazione della disciplina domestica in materia di scommesse su eventi sportivi, presupposto della fattispecie penale, nel senso che:
1) le libertà di insediamento e di prestazione dei servizi costituiscono per il diritto dell'Unione principi fondamentali di cui gli operatori economici devono poter usufruire indipendentemente dal Paese membro in cui sono insediati; 2) tali principi possono conoscere restrizioni nel campo delle attività commerciali connesse ai giochi telematici e alle scommesse su eventi sportivi esclusivamente quando si tratta di limiti, anche consistenti nella previsione di un regime concessorio e di controlli di pubblica sicurezza, che sono fondati su "motivi imperativi di interesse generale" e che rispondono a principi di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e chiarezza; 3) qualora le restrizioni non rispondano ai requisiti ora ricordati, le libertà previste dagli artt. 43 e 49 del Trattato conservano piena espansione e la disciplina nazionale in contrasto con esse deve essere disapplicata;
4) in tale contesto normativo lo Stato italiano si è opportunamente attivato per porre rimedio alle irregolarità relative alla gara per l'attribuzione delle concessioni indetta nell'anno 1999, che aveva penalizzato la posizione della società Stanley, ma la disciplina risultante dal "decreto Bersani" e dal contenuto dello schema di convenzione presenta aspetti di non conformità ai citati principi del Trattato nella parte in cui stabilisce distanze minime tra gli esercizi commerciali che di fatto conservano la posizione di indebito vantaggio acquisita dai concessionari aggiudicatari delle licenze rilasciate nel 1999. Ritiene, infatti questa Corte che la disciplina in tema di distanze fra esercizi non risponda a effettive esigenze di "canalizzazione" del gioco e sia frutto di valutazioni che rispondono a logiche commerciali discendenti dalla concreta operatività degli esercizi stessi. Si tratta di conclusione che trova conferma logica nella successiva decisione di sopprimere questo profilo della disciplina in esame; 5) ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento alle disposizioni dello schema di convenzione in tema di decadenza che, nonostante le espresse richieste di spiegazione inoltrate dalla società Stanley all'AAMS, non chiarivano al momento della gara pubblica se e in quale misura le attività transfrontaliere di commercializzazione di giochi d'azzardo siano compatibili con la qualità di concessionario (questione, questa, che, come sottolineato dalla Corte di Giustizia, ha visto l'Avvocato generale presentare due richieste alternative, paragrafi 72-89 delle conclusioni, proprio a causa della non agevole comprensione del testo); 6) ad analoga conclusione deve giungersi anche con riferimento alle ipotesi di decadenza che concernono l'esistenza di condanne penali e di procedimenti penali a carico dei legali rappresentanti della società concessionaria, limitatamente alla previsione che lega la decadenza "a ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMS"; si tratta, a parere di questa Corte, di ipotesi che anche alla luce dei principi dell'ordinamento interno deve essere valutata come non sufficientemente determinata nei presupposti e tale da attribuire all'AAMS un margine di valutazione discrezionale non ancorato a parametri suscettibili di agevole e coerente controllo in sede giudiziale. Su tale profilo appare inequivoca la valutazione operata dalla sentenza della Corte di Giustizia ai punti 85 e 86";
"L'interpretazione della disciplina del Trattato rilevante per l'esame del regime concessorio riverbera effetti diretti (si vedano i punti 85 e 86 della sentenza del 16/2/2012) sulla posizione giuridica dei gestori dei centri di trasmissione dei dati in virtù del legame contrattuale diretto esistente e della disciplina del T.U.L.P.S. sopra richiamata (il rinvio è ai punti 68 e 70 della sentenza della Corte di Giustizia del 16/2/2012). In conclusione, l'applicazione dei principi interpretativi fissati dalla Corte di Giustizia impone di ritenere che all'epoca dei fatti le autorità di pubblica sicurezza abbiano negato l'autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. richiesta sulla base di una disciplina non conforme ai principi del Trattato. Tale conclusione viene adottata da questa Corte sulla base della peculiare posizione della società "Stanley", che si caratterizza per alcune rilevanti e specifiche circostanze: la illegittima esclusione dai bandi di gara del 1999; la mancata partecipazione alle gare indette nell'anno 2006, nonostante il manifestato interesse, a causa della non conformità del nuovo regime concessorio ai principi del Trattato; la successiva presentazione di richiesta di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., richiesta respinta a causa dell'assenza di concessione".
3. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi.
Ha ritenuto, infatti, che l'allibratore estero per il solo fatto di essere munito di regolare concessione nello Stato di stabilimento possa operate "liberamente" anche in Italia senza soggiacere alla normativa italiana in tema di rilascio di concessione.
E' pacifico che gli indagati operavano in assenza di concessione AAMS e di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S..
Per poter disapplicare la normativa interna anche nei confronti della società "SKS365 Group Gmbh", cui gli indagati erano collegati, era necessario, invero, accertare in relazione a quali gare si fosse dispiegato il comportamento discriminatorio nei confronti della predetta società sotto il profilo o di un'arbitraria esclusione oppure di un impedimento a partecipare (nonostante la manifesta volontà) in condizione di parità con gli altri concorrenti.
L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati.
I Giudici del rinvio accerteranno altresì l'incidenza, sulla misura cautelare, dell'avvenuto conseguimento della concessione n. 4584.
3.1. Irrilevante è, pertanto, in relazione alla fattispecie in esame (stante, come si è visto, il conseguimento della concessione), la sollevata questione pregiudiziale comunitaria.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2014
Avevo già postato una sentenza negativa della suprema corte del giugno 2014 , post ora pure quella del maggio 2014 che è praticamente identica alal prima.
Ripeto le situazione vanno analizzate nel loro insieme specifico eviterei informazioni di parte e non complete che vanno a discapito davvero della persona che apre il Ctd...
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-03-2014) 12-05-2014, n. 19462
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo - Presidente -
Dott. GRILLO Renato - Consigliere -
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -
Dott. ACETO Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Pescara;
avverso l'ordinanza del 6.11.2013 del Tribunale di Pescara;
nei confronti di:
1) I.A. nato il (OMISSIS);
2) P.L. nato il (OMISSIS);
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Baldi Fulvio,che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M. ed il rigetto della richiesta difensiva di pregiudiziale comunitaria;
sentito il difensore, avv. Feriozzi Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso o, in subordine, perchè venga sollevata questione pregiudiziale comunitaria.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 6.11.2013 il Tribunale di Pescara, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di I.A. e P.L., annullava il decreto, emesso dal P.M. il 27.9.2013, di convalida del sequestro/eseguito dalla p.g.
il 25.9.2013, di due personal computer, due stampanti, un pronostico di giocata, 37 fogli di quote di scommesse, una ricevuta di giocata.
Premetteva il Tribunale che il materiale in questione era stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Pescara nel centro trasmissione dati (CTD) di I. e P., nei confronti dei quali veniva ipotizzato il reato di cui al D.Lgs. n. 401 del 1989, art. 4, commi 1 e 4. I predetti operavano per conto della SKS365 Group GmbH, società di diritto austriaco titolare di una licenza di bookmaker rilasciata dal governo del (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), autorizzata ad operare come bookmaker in vari paesi del mondo ma non in Italia. Dopo aver richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea, assumeva il Tribunale che la richiesta di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., avanzata dagli indagati, era stata respinta dalla Questura di Pescara, con esclusivo riferimento alla mancanza di titolarità della concessione rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a favore della società, alla quale I. e P. erano collegati. Tanto premesso, riteneva il Tribunale che non integrasse il fumus del delitto di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis l'attività di un operatore italiano di raccolta scommesse per conto di un allibratore estero "regolarmente munito di concessione nello Stato di stabilimento ed ivi sottoposto a rigorosi e provati controlli", ove il diniego dell'autorizzazione fosse fondato, non su motivi di ordine pubblico, ma sulla mancanza della concessione in capo alla società estera. Secondo il Tribunale "Tale requisito, oltre ad esorbitare dalla sua sfera di disponibilità, determina una ingiustificata limitazione dei diritti e delle libertà riconosciute dal Trattato UE".
2. Ricorre per cassazione il P. M. presso il Tribunale di Pescara, deducendo la erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui tener conto nell'applicazione della legge penale.
Secondo il Tribunale il diniego dell'autorizzazione, sul presupposto della sola mancanza di concessione italiana in capo alla società straniera, determinerebbe, non tanto la disapplicazione della norma, quanto addirittura l'insussistenza del reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis.
La stessa giurisprudenza richiamata ed erroneamente interpretata dal Tribunale riconosce, invece, la rilevanza penale della condotta ipotizzata a carico degli indagati. E' stato, infatti, reiteratamente affermata la conformità ai principi comunitari della regolamentazione dell'attività di scommesse da parte dello Stato Italiano, che prevede la necessità, per gli operatori italiani ed esteri, di ottenere, previa partecipazione alla gara, la concessione.
Nel caso di specie è pacifico che la società estera SK Group GmbH aveva partecipato alla gara, risultandone aggiudicataria nel luglio 2013, ma era in attesa di stipulare la convenzione con l'AAMS, per cui, allo stato, era priva di concessione.
3. Con memoria, depositata in cancelleria l'11.3.2014, il difensore degli indagati chiede il rigetto del ricorso del P.M. o, in subordine, che venga sollevata questione pregiudiziale comunitaria per verificare il contrasto del D.L. n. 16 del 2012, art. 10 con il Trattato CE.
Motivi della decisione
1. Il ricorso del P.M. è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 12.2.2012, Costa e Cifone, cause riunite C-72/10 e C-77/10, è stato riaffermato che non vi è incompatibilità assoluta tra fattispecie incriminatrice ed i principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi in ambito comunitario (artt. 43 e 49 Trattato CE). In particolare non sussiste incompatibilità ed è quindi passibile di rilevanza penale l'attività del soggetto che non abbia richiesto la concessione e la licenza in Italia o di chi, già abilitato all'estero alla raccolta di scommesse, agisca in Italia tramite collaboratori o rappresentanti che non hanno chiesto alle autorità nazionali le necessarie autorizzazioni (cfr. Cass. pen. sez. 2 n. 24656 del 9.3.2012).
Con la sentenza di questa Sezione, resa in data 10.7.2012, nel procedimento iscritto al R.G. n.32337/2008 contro C.U., dopo aver esaminato il contenuto della sentenza della Corte di Giustizia nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10 del 16.2.2012, si è ribadito che, sulla base dei principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia, è possibile formulare un quadro interpretativo della disciplina contenuta nel Trattato che contribuisce a definire l'applicazione della disciplina domestica in materia di scommesse su eventi sportivi, presupposto della fattispecie penale, nel senso che:
1) le libertà di insediamento e di prestazione dei servizi costituiscono per il diritto dell'Unione principi fondamentali di cui gli operatori economici devono poter usufruire indipendentemente dal Paese membro in cui sono insediati; 2) tali principi possono conoscere restrizioni nel campo delle attività commerciali connesse ai giochi telematici e alle scommesse su eventi sportivi esclusivamente quando si tratta di limiti, anche consistenti nella previsione di un regime concessorio e di controlli di pubblica sicurezza, che sono fondati su "motivi imperativi di interesse generale" e che rispondono a principi di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e chiarezza; 3) qualora le restrizioni non rispondano ai requisiti ora ricordati, le libertà previste dagli artt. 43 e 49 del Trattato conservano piena espansione e la disciplina nazionale in contrasto con esse deve essere disapplicata;
4) in tale contesto normativo lo Stato italiano si è opportunamente attivato per porre rimedio alle irregolarità relative alla gara per l'attribuzione delle concessioni indetta nell'anno 1999, che aveva penalizzato la posizione della società Stanley, ma la disciplina risultante dal "decreto Bersani" e dal contenuto dello schema di convenzione presenta aspetti di non conformità ai citati principi del Trattato nella parte in cui stabilisce distanze minime tra gli esercizi commerciali che di fatto conservano la posizione di indebito vantaggio acquisita dai concessionari aggiudicatari delle licenze rilasciate nel 1999. Ritiene, infatti questa Corte che la disciplina in tema di distanze fra esercizi non risponda a effettive esigenze di "canalizzazione" del gioco e sia frutto di valutazioni che rispondono a logiche commerciali discendenti dalla concreta operatività degli esercizi stessi. Si tratta di conclusione che trova conferma logica nella successiva decisione di sopprimere questo profilo della disciplina in esame; 5) ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento alle disposizioni dello schema di convenzione in tema di decadenza che, nonostante le espresse richieste di spiegazione inoltrate dalla società Stanley all'AAMS, non chiarivano al momento della gara pubblica se e in quale misura le attività transfrontaliere di commercializzazione di giochi d'azzardo siano compatibili con la qualità di concessionario (questione, questa, che, come sottolineato dalla Corte di Giustizia, ha visto l'Avvocato generale presentare due richieste alternative, paragrafi 72-89 delle conclusioni, proprio a causa della non agevole comprensione del testo); 6) ad analoga conclusione deve giungersi anche con riferimento alle ipotesi di decadenza che concernono l'esistenza di condanne penali e di procedimenti penali a carico dei legali rappresentanti della società concessionaria, limitatamente alla previsione che lega la decadenza "a ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMS"; si tratta, a parere di questa Corte, di ipotesi che anche alla luce dei principi dell'ordinamento interno deve essere valutata come non sufficientemente determinata nei presupposti e tale da attribuire all'AAMS un margine di valutazione discrezionale non ancorato a parametri suscettibili di agevole e coerente controllo in sede giudiziale. Su tale profilo appare inequivoca la valutazione operata dalla sentenza della Corte di Giustizia ai punti 85 e 86";
"L'interpretazione della disciplina del Trattato rilevante per l'esame del regime concessorio riverbera effetti diretti (si vedano i punti 85 e 86 della sentenza del 16/2/2012) sulla posizione giuridica dei gestori dei centri di trasmissione dei dati in virtù del legame contrattuale diretto esistente e della disciplina del T.U.L.P.S. sopra richiamata (il rinvio è ai punti 68 e 70 della sentenza della Corte di Giustizia del 16/2/2012). In conclusione, l'applicazione dei principi interpretativi fissati dalla Corte di Giustizia impone di ritenere che all'epoca dei fatti le autorità di pubblica sicurezza abbiano negato l'autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. richiesta sulla base di una disciplina non conforme ai principi del Trattato. Tale conclusione viene adottata da questa Corte sulla base della peculiare posizione della società "Stanley", che si caratterizza per alcune rilevanti e specifiche circostanze: la illegittima esclusione dai bandi di gara del 1999; la mancata partecipazione alle gare indette nell'anno 2006, nonostante il manifestato interesse, a causa della non conformità del nuovo regime concessorio ai principi del Trattato; la successiva presentazione di richiesta di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., richiesta respinta a causa dell'assenza di concessione".
3. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi.
Ha ritenuto, infatti, che l'allibratore estero per il solo fatto di essere munito di regolare concessione nello Stato di stabilimento possa operate "liberamente" anche in Italia senza soggiacere alla normativa italiana in tema di rilascio di concessione.
E' pacifico che gli indagati operavano in assenza di concessione AAMS e di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S..
Per poter disapplicare la normativa interna anche nei confronti della società "SKS365 Group Gmbh", cui gli indagati erano collegati, era necessario, invero, accertare in relazione a quali gare si fosse dispiegato il comportamento discriminatorio nei confronti della predetta società sotto il profilo o di un'arbitraria esclusione oppure di un impedimento a partecipare (nonostante la manifesta volontà) in condizione di parità con gli altri concorrenti.
L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati.
I Giudici del rinvio accerteranno altresì l'incidenza, sulla misura cautelare, dell'avvenuto conseguimento della concessione n. 4584.
3.1. Irrilevante è, pertanto, in relazione alla fattispecie in esame (stante, come si è visto, il conseguimento della concessione), la sollevata questione pregiudiziale comunitaria.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2014
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fenomeno99
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Re: SKS365, Nuova serie di successi per i CTD collegati a Pl
Messaggioda fenomeno99 » 26/09/2014 - 10:52
....come vi dicevo...
Re: SKS365, Nuova serie di successi per i CTD collegati a Pl
Messaggioda enzo-bet » 26/09/2014 - 11:03
Salve,
sono anni che parliamo sempre dello stesso argomento,viene difficile dire che non c'e' un book estero diverso dall'altro? sono tutti illegali in italia, purtroppo la nostra giurisprudenza lascia quei piccoli spiragli per far si che un processo duri all'infinito, che un contenzioso ti fa perdere la pazienza, che una lite condominiale diventa un'eredita' da padre in figlio.
Non litigate quindi a favore di uno o l'altro book, sperate che questo possa durare ancora, per la fortuna dei book senza concessione, per i ced e ctd, a discapito di quei concessionari che hanno creduto nell'investimento e che sono vicini al fallimento.
sono anni che parliamo sempre dello stesso argomento,viene difficile dire che non c'e' un book estero diverso dall'altro? sono tutti illegali in italia, purtroppo la nostra giurisprudenza lascia quei piccoli spiragli per far si che un processo duri all'infinito, che un contenzioso ti fa perdere la pazienza, che una lite condominiale diventa un'eredita' da padre in figlio.
Non litigate quindi a favore di uno o l'altro book, sperate che questo possa durare ancora, per la fortuna dei book senza concessione, per i ced e ctd, a discapito di quei concessionari che hanno creduto nell'investimento e che sono vicini al fallimento.
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Re: SKS365, Nuova serie di successi per i CTD collegati a Pl
Messaggioda fenomeno99 » 26/09/2014 - 11:16
...a discapito di chi pensava di operare con i soliti vantaggi dati a pochi....
Re: SKS365, Nuova serie di successi per i CTD collegati a Pl
Messaggioda enzo-bet » 26/09/2014 - 11:45
fenomeno99 ha scritto:...a discapito di chi pensava di operare con i soliti vantaggi dati a pochi....
Posso dissentire su quanto dici? Adesso con le concessioni online possono lavorare anche i pvr, con mille difficolta, sono convnto che il futuro sara' l'online, il gioco anonimo scomparira' dal mercato.
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Re: SKS365, Nuova serie di successi per i CTD collegati a Pl
Messaggioda fenomeno99 » 26/09/2014 - 11:54
daccordo sul on line...ma sul terrestre hanno fatto grosse porcate sia nel 99 nel 2006 e nel 2012 pure, secondo me i ctd hanno ragione di esistere finche restano in piedi le concessioni derivanti dai bandi su citati...
Re: SKS365, Nuova serie di successi per i CTD collegati a Pl
Messaggioda enzo-bet » 26/09/2014 - 13:17
fenomeno99 ha scritto:daccordo sul on line...ma sul terrestre hanno fatto grosse porcate sia nel 99 nel 2006 e nel 2012 pure, secondo me i ctd hanno ragione di esistere finche restano in piedi le concessioni derivanti dai bandi su citati...
Condivido il bando del 2000, il 2006 e soprattutto il 2012 non mi e sembrato discriminatorio, solo che i book esteri devono cavalcare l'onda della discriminazione fino al 2016, perché non approfittarne dato che la vergognosa giustizia italiana gli e lo permette?
Per il bando del 2012 mi dirai che la scadenza 2016 non mette alla pari con chi ha avuto concessioni per 9 anni, ma i costi sono diversi, reputo giusto portare tutti alla stessa scadenza, in modo che si in base alla scelta che faranno saranno tutti nelle stesse condizioni.
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Re: SKS365, Nuova serie di successi per i CTD collegati a Pl
Messaggioda fenomeno99 » 26/09/2014 - 13:43
mettendo da parte il 2012....le altre concessioni sn ancora esitenti...e nn si e'manco piu saputo che fine hanno fatto i minimi che dovevano pagare le concessioni del 99...ci fu un decreto salva/agenzie...che spalmava i debiti nel tempo...hai notizie in merito...? Ad ogni modo devono azzerare quelle del peccato originale...e poi che io sappia molti book esteri sarebbero pronti a pagare le tax purche gli venga riconosciuta la rete commerciale ( magari con dei limiti)...Ma "loro" nn vogliono, se si accettano le tax dei book .com gli italiani forse nn pagherebbero l imu....questo a chi conviene???????!!!!!!!!!!1
Re: SKS365, Nuova serie di successi per i CTD collegati a Pl
Messaggioda enzo-bet » 26/09/2014 - 19:47
fenomeno99 ha scritto:mettendo da parte il 2012....le altre concessioni sn ancora esitenti...e nn si e'manco piu saputo che fine hanno fatto i minimi che dovevano pagare le concessioni del 99...ci fu un decreto salva/agenzie...che spalmava i debiti nel tempo...hai notizie in merito...? Ad ogni modo devono azzerare quelle del peccato originale...e poi che io sappia molti book esteri sarebbero pronti a pagare le tax purche gli venga riconosciuta la rete commerciale ( magari con dei limiti)...Ma "loro" nn vogliono, se si accettano le tax dei book .com gli italiani forse nn pagherebbero l imu....questo a chi conviene???????!!!!!!!!!!1
Sai anch'io all'epoca dei minimi ero inc....zato per il decreto salva/agenzia, poi riflettendo sono arrivato a una considerazione, come potevano raggiungere i minimi con tutta questa concorrenza? Poi mi dici che i book sono disposti a pagare la tax, ma dici vero? in queste condizioni non possono farlo perché pagherebbero 2 volte, nel paese dove operano e in italia,cosa diversa se acquistano una licenza online in italia (cosa che per il momento non credo sia nelle loro intenzioni),questo dimostra che vi raccontano solo barzellette.
Per ultimo faccio riferimento al book goldbet, che nell'ultimo bando ha partecipato per acquisire 100 punti, solo che ha messo il minimo indispensabile per partecipare (11mila per diritto), purtroppo il minimo offerto per l'acquisizione e' stato di 20mila, dove sta la discriminazione? Allora ti dico, che ognuno cerca di difendere quello che piu' gli conviene, ma una cosa e certa, io non partecipo a fare diventare grandi questi book, per poi potergli permettere di vendere l'azienda al miglior offerente (parliamo di centinaia di milioni di euro) come hanno fatto con goldbet,come stanno facendo (o hanno gia fatto) con planet (sono gli stessi che hanno venduto goldbet),mentre noi stimo a litigare per chi e' pro o contro a questo o quel book.
Re: SKS365, Nuova serie di successi per i CTD collegati a Pl
Messaggioda fax » 02/10/2014 - 17:46
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha sospeso con un’ordinanza emessa il 22 settembre scorso gli effetti di un avviso di accertamento fiscale in materia di imposta unica per l’anno 2008 notificato ad un ctd collegato a PlanetWin365. “La Commissione, oltre a riconoscere i possibili gravi e irreparabili danni che l’atto avrebbe potuto causare all’attività del centro – si legge in una nota della società -, ha espressamente affermato l’apparente fondatezza del ricorso (fumus boni juris). Il provvedimento cautelare priva di effetti la pretesa fiscale avanzata da ADM, fino alla data della sentenza”. mdc/AGIMEG
Ma il dipartimento legale di planet non è buono...ma per favore
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