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Messaggioda guastatore » 14/05/2014 - 09:38
(Jamma) – Martedì 7 maggio 2014 la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha esteso al bookmaker maltese operante in Italia con il marchio BETPASSION, trovandosi in una situazione di fatto e di diritto totalmente sovrapponibile, la pregiudiziale comunitaria relativa alla limitata durata del bando Monti, sollevata lo scorso 5 febbraio 2014, nell’ambito del ricorso promosso dal titolare di un CED di Teramo avverso l’illegittimo sequestro di materiale informatico subito.
Secondo la Cassazione, infatti, è più che ragionevole il dubbio che il bando Monti del 2012 non solo non abbia sanato l’illegittimità del sistema concessorio italiano, ma abbia altresì determinato un ulteriore indebito vantaggio a favore degli operatori di gioco storici che, in virtù di procedure comunitariamente discriminatorie, risultano detentori di posizioni commerciali privilegiate.
I legali di BETPASSION hanno anche sottoposto all’attenzione della Terza Sezione della Cassazione un’interpretazione dell’ormai nota sentenza Biasci che, di fatto, risolverebbe il contrasto tra tutti i bookmaker comunitari e lo Stato italiano, nel pieno rispetto dei reciproci interessi.
La decisione della Corte Europea, se correttamente applicata, sancisce inequivocabilmente la legittimità dell’attività transfrontaliera di tutti quei bookmaker che, operando all’interno dello Stato comunitario di appartenenza, si avvalgano di intermediari presenti sul territorio italiano, in quanto è proprio sui titolari dei CED/CTD che lo Stato italiano deve effettuare un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza.
Con la modalità operativa bookmaker europeo – CED/CTD italiani, infatti, viene esercitato il diritto comunitario della libera prestazione di servizi che, sebbene comprimibile per motivi imperativi di interesse generale, deve potersi liberamente azionare, dicono i Giudici della Corte di Giustizia Europea, “e in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio”.
E’ noto a tutti, peraltro, che il controllo fisico inteso dalla Corte Europea, nell’ordinamento italiano viene svolto, in via preventiva e successiva, dalle autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 88 T.u.l.p.s. e costituisce, seguendo il ragionamento dei Giudici comunitari, lo strumento meno impattante sulle libertà garantite dai Trattati istitutivi dell’Unione Europea.
Questa la linea che il dipartimento legale di BETPASSION illustrerà alla Terza Sezione della Cassazione anche il prossimo luglio chiedendo, in caso di dubbio, di sollevare una nuova questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per risolvere, una volta per tutte, l’illegittima limitazione di ogni attività transfrontaliera che lo Stato italiano, mal celando interessi di natura squisitamente finanziaria, ostacola in violazione dei Trattati comunitari.
I legali di BETPASSION, peraltro, hanno rappresentato alla Suprema Corte che i propri CED/CTD italiani collegati commercialmente a BETPASSION producono alcun danno erariale allo Stato italiano poiché l’operatore maltese impone a tutti gli intermediari italiani l’adempimento, in autoliquidazione, del pagamento dell’imposta unica dovuta per le scommesse “a terra” in ottemperanza all’interpretazione della normativa vigente in materia che, ad oggi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli promuove e segue strenuamente in relazione all’attività transfrontaliera nel settore del gioco e delle scommesse.
Aggiungono i legali di BETPASSION è ovvio che se le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali prima, e la Cassazione poi, avessero a dichiarare un errore interpretativo dell’Aams circa la doverosità dell’imposta unica, ci attiveremo per conto di tutti i nostri CED per richiedere la restituzione del’indebito versato all’Erario.
Certi che così facendo, se le Commissioni Tributarie e la Cassazione statuissero al contrario la doverosità dell’imposta come dovuta almeno i CED operanti per BETPASSION non si vedrebbero comminare oltre al versamento dell’imposta anche le relative sanzioni.
Il suggerimento di BETPASSION insomma è quello che tra la scelta al versamento dell’imposta e la scelta di non versarla, il male minore sia quello di pagare l’imposta unica ed eventualmente chiederne la restituzione poiché così facendo si evitano, nell’incertezza interpretativa, le sanzioni a carico dei titolari dei CED ai quali va assolutamente garantita una piena tutela anche patrimoniale.
Beh che dire almeno tutelano il titolare del ced.
Complimentissimi.
Secondo la Cassazione, infatti, è più che ragionevole il dubbio che il bando Monti del 2012 non solo non abbia sanato l’illegittimità del sistema concessorio italiano, ma abbia altresì determinato un ulteriore indebito vantaggio a favore degli operatori di gioco storici che, in virtù di procedure comunitariamente discriminatorie, risultano detentori di posizioni commerciali privilegiate.
I legali di BETPASSION hanno anche sottoposto all’attenzione della Terza Sezione della Cassazione un’interpretazione dell’ormai nota sentenza Biasci che, di fatto, risolverebbe il contrasto tra tutti i bookmaker comunitari e lo Stato italiano, nel pieno rispetto dei reciproci interessi.
La decisione della Corte Europea, se correttamente applicata, sancisce inequivocabilmente la legittimità dell’attività transfrontaliera di tutti quei bookmaker che, operando all’interno dello Stato comunitario di appartenenza, si avvalgano di intermediari presenti sul territorio italiano, in quanto è proprio sui titolari dei CED/CTD che lo Stato italiano deve effettuare un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza.
Con la modalità operativa bookmaker europeo – CED/CTD italiani, infatti, viene esercitato il diritto comunitario della libera prestazione di servizi che, sebbene comprimibile per motivi imperativi di interesse generale, deve potersi liberamente azionare, dicono i Giudici della Corte di Giustizia Europea, “e in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio”.
E’ noto a tutti, peraltro, che il controllo fisico inteso dalla Corte Europea, nell’ordinamento italiano viene svolto, in via preventiva e successiva, dalle autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 88 T.u.l.p.s. e costituisce, seguendo il ragionamento dei Giudici comunitari, lo strumento meno impattante sulle libertà garantite dai Trattati istitutivi dell’Unione Europea.
Questa la linea che il dipartimento legale di BETPASSION illustrerà alla Terza Sezione della Cassazione anche il prossimo luglio chiedendo, in caso di dubbio, di sollevare una nuova questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per risolvere, una volta per tutte, l’illegittima limitazione di ogni attività transfrontaliera che lo Stato italiano, mal celando interessi di natura squisitamente finanziaria, ostacola in violazione dei Trattati comunitari.
I legali di BETPASSION, peraltro, hanno rappresentato alla Suprema Corte che i propri CED/CTD italiani collegati commercialmente a BETPASSION producono alcun danno erariale allo Stato italiano poiché l’operatore maltese impone a tutti gli intermediari italiani l’adempimento, in autoliquidazione, del pagamento dell’imposta unica dovuta per le scommesse “a terra” in ottemperanza all’interpretazione della normativa vigente in materia che, ad oggi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli promuove e segue strenuamente in relazione all’attività transfrontaliera nel settore del gioco e delle scommesse.
Aggiungono i legali di BETPASSION è ovvio che se le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali prima, e la Cassazione poi, avessero a dichiarare un errore interpretativo dell’Aams circa la doverosità dell’imposta unica, ci attiveremo per conto di tutti i nostri CED per richiedere la restituzione del’indebito versato all’Erario.
Certi che così facendo, se le Commissioni Tributarie e la Cassazione statuissero al contrario la doverosità dell’imposta come dovuta almeno i CED operanti per BETPASSION non si vedrebbero comminare oltre al versamento dell’imposta anche le relative sanzioni.
Il suggerimento di BETPASSION insomma è quello che tra la scelta al versamento dell’imposta e la scelta di non versarla, il male minore sia quello di pagare l’imposta unica ed eventualmente chiederne la restituzione poiché così facendo si evitano, nell’incertezza interpretativa, le sanzioni a carico dei titolari dei CED ai quali va assolutamente garantita una piena tutela anche patrimoniale.
Beh che dire almeno tutelano il titolare del ced.
Complimentissimi.
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betpassion
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- Iscritto il: 14/05/2014 - 18:06
Re: betpassion paga il preu! leggete qui sotto
Messaggioda betpassion » 14/05/2014 - 18:11
beh che dire!!! complimenti al team legale.... aspettiamo la decisione della corte..
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Messaggioda enzo-bet » 09/12/2014 - 11:19
pakos82 ha scritto:Novità?
Ctd: Tribunale di Potenza conferma sequestro, configurabilità reato anche per soggetti in passato discriminati
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Creato Martedì, 09 Dicembre 2014 11:09 Data pubblicazione Scritto da Redazione
Con ordinanza depositata in data 05/05/14, il Tribunale del Riesame di Potenza ha confermato il sequestro probatorio di un centro collegato alla società ‘Stanleybet Malta Ltd’.
I GIUDICI - Il Collegio ha affermato la piena legittimità della procedura di gara indetta ai sensi del decreto legge n. 16/12, pur in pendenza di questione pregiudiziale sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia Ue dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione, relativamente alla previsione di durata delle nuove concessioni.
Tale circostanza, a detta del Collegio, non costituisce, infatti, un “fatto nuovo sufficiente ad elidere il fumus” del reato contestato, atteso che soltanto "la decisione dei giudici di Lussemburgo, e non il semplice ragionevole dubbio del giudice nazionale - che deve ex lege condurre alla remissione se avanzato dal giudice di ultima istanza," può, eventualmente, incidervi. Peraltro, "laddove la Corte di legittimità avesse inteso pronunciarsi in tal senso, a fronte della remissione della questione operata alcuni mesi orsono dal Consiglio di Stato, avrebbe annullato senza rinvio le ordinanze del tribunale del riesame di Frosinone, con le quali veniva confermato il decreto di sequestro probatorio emanato ed impugnato in circostanze esattamente sovrapponibili alla presente".
Il Tribunale di Potenza, condividendo le affermazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato del 20/08/13, ha, quindi, osservato che alcuna discriminazione in concreto è stata patita dalla società Stanleybet, la cui scelta di non partecipare alla suddetta gara costituisce soltanto "legittimo esercizio di scelte imprenditoriali, piuttosto che obiettive ed asettiche considerazioni di diritto".
Il Collegio rileva, infine, come la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti dell'indagato per fatti posti in essere anteriormente al bando di gara c.d. Monti (“vero spartiacque logico-giuridico”) risulta irrilevante e non pertinente nel caso di specie, continuando l'indagato a porre in essere l'attività vietata.
IL PARERE LEGALE - L'avvocato Chiara Sambaldi, contattata per un commento, evidenzia il passaggio motivazionale con il quale il Collegio, riconosciuto come indefettibile compito del giudice penale, anche in fase cautelare, l'analisi di tutti i profili di diritto, esclude che la pendenza della questione pregiudiziale relativamente al Bando di Gara Monti possa in sé elidere il fumus del reato contestato, ostando, quindi, all'adozione di sequestri a carico di centri operanti senza i titoli richiesti.
Re: betpassion paga il preu! leggete qui sotto
Messaggioda enzo-bet » 11/12/2014 - 13:18
Tar Basilicata ribadisce illegittimità dei Ctd
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Categoria principale: Normativa Creato Giovedì, 11 Dicembre 2014 13:00 Data pubblicazione Scritto da Fm
"Il Centro trasmissione dati, ancorché abbia formalmente aperto il procedimento autorizzatorio, non ha alcun titolo sostanziale a chiedere l’autorizzazione e di conseguenza neppure la legittimazione processuale; giammai potrebbe svolgere l’attività autorizzata stante l’assenza nel nostro ordinamento della società nel cui interesse agisce e opera". Con questa motivazione, i giudici del Tar Basilicata hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un esercente contro la reiezione del rilascio di licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse attraverso la Stanleybet Malta.
"Ove si consentisse alla messa in pratica d’un meccanismo rispondente allo schema organizzativo promanante dalla istanza di autorizzazione del ricorrente, il gestore vero delle scommesse svolgerebbe la sua attività all’estero - senza controlli e verifiche da parte dell’autorità di Pubblica sicurezza - attraverso l’intermediatore, in tal modo creando incertezza nello stesso pubblico degli scommettitori e possibile turbativa dell’ordine pubblico", ha sottolineato il collegio nella sentenza.
IL RICORSO - A supporto della sua tesi, l'esercente ha ipotizzato "la violazione di vari articoli del trattato europeo, della legge 773 del 1931, della legge 401 dell'89 nel testo attualmente in vigore e difetto di motivazione e di altre leggi. Il ricorrente richiama l'evolversi della giurisprudenza italiana e comunitaria che darebbe ragione alla sua posizione e sostiene che la riserva di gestione di scommesse o concorsi pronostici su eventi sportivi in capo allo Stato e ai suoi concessionari sarebbe in contrasto con la disciplina comunitaria (relativamente alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi) e pertanto non potrebbe trovare applicazione nell’ordinamento interno)".
REQUISITI NON VERIFICATI - La Questura, si legge ancora nel ricorso, avrebbe "omesso ogni accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dal Tulps per il rilascio della licenza di polizia. L’amministrazione non si sarebbe in tal modo neppure attenuta all’art. 1 della legge 241/90 il cui richiamo ai principi dell’ordinamento comunitario avrebbe dovuto indurre il Questore a fare la verifica sulla sussistenza dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione richiesta". Infine, "i titolari dei soli Ctd Stanley non sarebbero equiparabili a intermediari nel senso descritto dal D.M. in rubrica, dato che essi chiedono l’autorizzazione di polizia in quanto raccolgono direttamente prenotazioni di giocate senza delega a terzi e inoltre pur non essendo concessionari incaricati da titolari di concessione avrebbero un legittimo interesse ad ottenere le prescritte autorizzazioni di polizia in quanto incaricati dalla Stanley che potrebbe operare sul mercato italiano perché equiparato ai titolari di concessione".
CTD ILLEGITTIMI - Per i giudici del Tar Basilicata, però, "in tema di scommesse su eventi sportivi, il sistema concessorio- autorizzatorio vigente nel nostro ordinamento e conforme a quello comunitario riguarda unicamente operatori economici che intendano organizzare e gestire nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse, potendosi configurare la legittimità della richiesta e del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U. 18 giugno 1931 n. 773 solo in capo all'effettivo gestore delle scommesse stesse, con l'avvertenza che − detto sistema − non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, quali la mediazione, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l'individuazione dell'effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse".
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Categoria principale: Normativa Creato Giovedì, 11 Dicembre 2014 13:00 Data pubblicazione Scritto da Fm
"Il Centro trasmissione dati, ancorché abbia formalmente aperto il procedimento autorizzatorio, non ha alcun titolo sostanziale a chiedere l’autorizzazione e di conseguenza neppure la legittimazione processuale; giammai potrebbe svolgere l’attività autorizzata stante l’assenza nel nostro ordinamento della società nel cui interesse agisce e opera". Con questa motivazione, i giudici del Tar Basilicata hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un esercente contro la reiezione del rilascio di licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse attraverso la Stanleybet Malta.
"Ove si consentisse alla messa in pratica d’un meccanismo rispondente allo schema organizzativo promanante dalla istanza di autorizzazione del ricorrente, il gestore vero delle scommesse svolgerebbe la sua attività all’estero - senza controlli e verifiche da parte dell’autorità di Pubblica sicurezza - attraverso l’intermediatore, in tal modo creando incertezza nello stesso pubblico degli scommettitori e possibile turbativa dell’ordine pubblico", ha sottolineato il collegio nella sentenza.
IL RICORSO - A supporto della sua tesi, l'esercente ha ipotizzato "la violazione di vari articoli del trattato europeo, della legge 773 del 1931, della legge 401 dell'89 nel testo attualmente in vigore e difetto di motivazione e di altre leggi. Il ricorrente richiama l'evolversi della giurisprudenza italiana e comunitaria che darebbe ragione alla sua posizione e sostiene che la riserva di gestione di scommesse o concorsi pronostici su eventi sportivi in capo allo Stato e ai suoi concessionari sarebbe in contrasto con la disciplina comunitaria (relativamente alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi) e pertanto non potrebbe trovare applicazione nell’ordinamento interno)".
REQUISITI NON VERIFICATI - La Questura, si legge ancora nel ricorso, avrebbe "omesso ogni accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dal Tulps per il rilascio della licenza di polizia. L’amministrazione non si sarebbe in tal modo neppure attenuta all’art. 1 della legge 241/90 il cui richiamo ai principi dell’ordinamento comunitario avrebbe dovuto indurre il Questore a fare la verifica sulla sussistenza dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione richiesta". Infine, "i titolari dei soli Ctd Stanley non sarebbero equiparabili a intermediari nel senso descritto dal D.M. in rubrica, dato che essi chiedono l’autorizzazione di polizia in quanto raccolgono direttamente prenotazioni di giocate senza delega a terzi e inoltre pur non essendo concessionari incaricati da titolari di concessione avrebbero un legittimo interesse ad ottenere le prescritte autorizzazioni di polizia in quanto incaricati dalla Stanley che potrebbe operare sul mercato italiano perché equiparato ai titolari di concessione".
CTD ILLEGITTIMI - Per i giudici del Tar Basilicata, però, "in tema di scommesse su eventi sportivi, il sistema concessorio- autorizzatorio vigente nel nostro ordinamento e conforme a quello comunitario riguarda unicamente operatori economici che intendano organizzare e gestire nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse, potendosi configurare la legittimità della richiesta e del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U. 18 giugno 1931 n. 773 solo in capo all'effettivo gestore delle scommesse stesse, con l'avvertenza che − detto sistema − non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, quali la mediazione, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l'individuazione dell'effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse".
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