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Stanley di nuovo alla Corte di Giustizia
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Stanley di nuovo alla Corte di Giustizia
Messaggioda mandrake76 » 15/04/2014 - 17:56
Fonte: Agimeg
Bando 2000, anche la Cassazione Penale rinvia il bando alla Corte di Giustizia
I dubbi riguardano la durata delle concessioni e sulla cessione dei beni in caso di cessazione dell'attività
Dopo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e il Tribunale di Cagliari in sede cautelare, anche la Corte di Cassazione accoglie la domanda di rinvio pregiudiziale sollevata dall'avv. Daniela Agnello nell'interesse dei titolari dei centri collegati con la Stanleybet. In data 5.02.14 - secondo quanto riferisce lo stesso bookmaker in una nota - con ordinanza depositata in data 03.04.2014, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha trasmesso gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, evidenziando dubbi interpretativi sulla nuova disciplina di gara prevista dal D.L.16/12. Il Procuratore Generale dott. D’Ambrosio, ha concluso chiedendo alla Corte in via preliminare la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia, e in via subordinata, richiesta di accoglimento dei ricorsi presentati dai titolari dei centri Stanleybet senza rinvio. La Corte ha esteso i dubbi interpretativi già sollevati dal Consiglio di Stato sulle nuove gare. La Corte ha evidenziato che sia la limitata durata delle gare che la cessione a titolo gratuito dei beni dell'azienda porrebbe i nuovi concessionari in una posizione svantaggiata rispetto sia ai concessionari operanti in virtù delle concessioni “Coni” del 1999 (la cui durata era stabilita in dodici anni) sia ai concessionari operanti in virtù delle concessioni “Bersani” del 2006 (la cui durata era stabilita in nove anni). La Corte ha rilevato che la differenza di trattamento finirebbe col garantire ai precedenti concessionari un vantaggio concorrenziale derivante dalla loro presenza già da tempo sul mercato italiano. Tale differenza di trattamenti non è giustificata da alcuna esigenza imperativa di interesse generale; tale posizione deteriore secondo la Corte "sarebbe vieppiù accentuata, poi, da una previsione che, in maniera del tutto inedita, contemplando un obbligo di cessione dell’uso dei beni costituenti la rete di gestione dell’attività, finirebbe, ancora una volta, per tradursi in un obiettivo ed ingiustificato svantaggio competitivo per i nuovi entranti". La Corte ha concluso disponendo che “Sotto tale complessivo profilo, dunque, appare sussistente un ragionevole dubbio circa la compatibilità di tale minore durata con i principi di cui agli artt.49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. In definitiva, sospeso il presente processo, gli atti vanno rimessi alla Corte di Giustizia perché si pronunci sui seguenti quesiti:
a) se gli artt.49 e ss. E 56 e ss. del T.f.u.e. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16.02.12 n.72, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta gara sia stata indetta all’affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti;
b) se gli artt.49 e ss. e 56 e ss. del T.f.u.e. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti;
c) se gli artt.49 e ss. e 56 e ss. del T.f.u.e. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca.
I dubbi interpretativi sollevati riguardano esclusivamente la "specifica" posizione della Stanley, nuovamente discriminata nell’accesso al sistema concessorio italiano. Il rinvio rappresenta l’epilogo di 15 anni della storia giudiziaria di settore, che passa attraverso la gara del 1999(censurata dalle sentenze comunitarie Gambelli e Placanica), la gara del 2006 (censurata dalla sentenza Costa-Cifone) e la gara del 2012 già all'attenzione della Corte Ue con il caso Stanley sollevato dal "Consiglio di Stato". Si rammenta che sin dalla pubblicazione del bando, Stanleybet ha censurato l’eccessiva brevità della concessione, che consente la convivenza di tre famiglie di concessionari: quelli insediati dal 2000 (con durata di 12 anni), i concessionari del 2006 (con scadenza dopo 9 anni) e del 2012, con una validità di appena 40 mesi. La nuova gara anziché sanare l’originaria e consolidata situazione di contrasto della normativa italiana con l’ordinamento comunitario, ha rafforzato le preesistenti distorsioni concorrenziali e ha istituito un nuovo impianto discriminatorio in dispregio di quanto imperativamente stabilito dalla costante giurisprudenza comunitaria e nazionale. Il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, unitamente al rinvio giá disposto dalla Corte di Cassazione, con l'intervento della Corte UE consentiranno, ancora una volta, di ripristinare la legalità e la parità di trattamento nell’ambito di un sistema concessorio italiano conforme al diritto europeo, non discriminatorio e accessibile a tutti gli operatori del settore." lp/AGIMEG
Bando 2000, anche la Cassazione Penale rinvia il bando alla Corte di Giustizia
I dubbi riguardano la durata delle concessioni e sulla cessione dei beni in caso di cessazione dell'attività
Dopo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e il Tribunale di Cagliari in sede cautelare, anche la Corte di Cassazione accoglie la domanda di rinvio pregiudiziale sollevata dall'avv. Daniela Agnello nell'interesse dei titolari dei centri collegati con la Stanleybet. In data 5.02.14 - secondo quanto riferisce lo stesso bookmaker in una nota - con ordinanza depositata in data 03.04.2014, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha trasmesso gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, evidenziando dubbi interpretativi sulla nuova disciplina di gara prevista dal D.L.16/12. Il Procuratore Generale dott. D’Ambrosio, ha concluso chiedendo alla Corte in via preliminare la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia, e in via subordinata, richiesta di accoglimento dei ricorsi presentati dai titolari dei centri Stanleybet senza rinvio. La Corte ha esteso i dubbi interpretativi già sollevati dal Consiglio di Stato sulle nuove gare. La Corte ha evidenziato che sia la limitata durata delle gare che la cessione a titolo gratuito dei beni dell'azienda porrebbe i nuovi concessionari in una posizione svantaggiata rispetto sia ai concessionari operanti in virtù delle concessioni “Coni” del 1999 (la cui durata era stabilita in dodici anni) sia ai concessionari operanti in virtù delle concessioni “Bersani” del 2006 (la cui durata era stabilita in nove anni). La Corte ha rilevato che la differenza di trattamento finirebbe col garantire ai precedenti concessionari un vantaggio concorrenziale derivante dalla loro presenza già da tempo sul mercato italiano. Tale differenza di trattamenti non è giustificata da alcuna esigenza imperativa di interesse generale; tale posizione deteriore secondo la Corte "sarebbe vieppiù accentuata, poi, da una previsione che, in maniera del tutto inedita, contemplando un obbligo di cessione dell’uso dei beni costituenti la rete di gestione dell’attività, finirebbe, ancora una volta, per tradursi in un obiettivo ed ingiustificato svantaggio competitivo per i nuovi entranti". La Corte ha concluso disponendo che “Sotto tale complessivo profilo, dunque, appare sussistente un ragionevole dubbio circa la compatibilità di tale minore durata con i principi di cui agli artt.49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. In definitiva, sospeso il presente processo, gli atti vanno rimessi alla Corte di Giustizia perché si pronunci sui seguenti quesiti:
a) se gli artt.49 e ss. E 56 e ss. del T.f.u.e. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16.02.12 n.72, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta gara sia stata indetta all’affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti;
b) se gli artt.49 e ss. e 56 e ss. del T.f.u.e. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti;
c) se gli artt.49 e ss. e 56 e ss. del T.f.u.e. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca.
I dubbi interpretativi sollevati riguardano esclusivamente la "specifica" posizione della Stanley, nuovamente discriminata nell’accesso al sistema concessorio italiano. Il rinvio rappresenta l’epilogo di 15 anni della storia giudiziaria di settore, che passa attraverso la gara del 1999(censurata dalle sentenze comunitarie Gambelli e Placanica), la gara del 2006 (censurata dalla sentenza Costa-Cifone) e la gara del 2012 già all'attenzione della Corte Ue con il caso Stanley sollevato dal "Consiglio di Stato". Si rammenta che sin dalla pubblicazione del bando, Stanleybet ha censurato l’eccessiva brevità della concessione, che consente la convivenza di tre famiglie di concessionari: quelli insediati dal 2000 (con durata di 12 anni), i concessionari del 2006 (con scadenza dopo 9 anni) e del 2012, con una validità di appena 40 mesi. La nuova gara anziché sanare l’originaria e consolidata situazione di contrasto della normativa italiana con l’ordinamento comunitario, ha rafforzato le preesistenti distorsioni concorrenziali e ha istituito un nuovo impianto discriminatorio in dispregio di quanto imperativamente stabilito dalla costante giurisprudenza comunitaria e nazionale. Il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, unitamente al rinvio giá disposto dalla Corte di Cassazione, con l'intervento della Corte UE consentiranno, ancora una volta, di ripristinare la legalità e la parità di trattamento nell’ambito di un sistema concessorio italiano conforme al diritto europeo, non discriminatorio e accessibile a tutti gli operatori del settore." lp/AGIMEG
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Re: Stanley di nuovo alla Corte di Giustizia
Messaggioda mandrake76 » 16/04/2014 - 09:19
Mi sono procurato il comunicato dell'avv. Agnello
COMUNICATO
Dopo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e il Tribunale di Cagliari in sede cautelare, anche la Corte di Cassazione accoglie la domanda di rinvio pregiudiziale sollevata dall'avv. Daniela Agnello nell'interesse dei titolari dei centri collegati con la Stanleybet.
In data 5.02.14, con ordinanza depositata in data 03.04.2014, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha trasmesso gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, evidenziando, ancora una volta, dubbi interpretativi sulla nuova disciplina di gara prevista dal D.L.16/12.
Il Procuratore Generale dott. D’Ambrosio, ha concluso chiedendo alla Corte in via preliminare la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia, e in via subordinata, richiesta di accoglimento dei ricorsi presentati dai titolari dei centri Stanleybet senza rinvio.
La Corte ha esteso i dubbi interpretativi già sollevati dal Consiglio di Stato sulle nuove gare.
La Corte ha evidenziato che sia la limitata durata delle gare che la cessione a titolo gratuito dei beni dell'azienda porrebbe i nuovi concessionari in una posizione svantaggiata rispetto sia ai concessionari operanti in virtù delle concessioni “Coni” del 1999 (la cui durata era stabilita in dodici anni) sia ai concessionari operanti in virtù delle concessioni “Bersani” del 2006 (la cui durata era stabilita in nove anni).
La Corte ha rilevato che la differenza di trattamento finirebbe col garantire ai precedenti concessionari un vantaggio concorrenziale derivante dalla loro presenza già da tempo sul mercato italiano. Tale differenza di trattamenti non é giustificata da alcuna esigenza imperativa di interesse generale; tale posizione deteriore secondo la Corte "sarebbe vieppiù accentuata, poi, da una previsione che, in maniera del tutto inedita, contemplando un obbligo di cessione dell’uso dei beni costituenti la rete di gestione dell’attività, finirebbe, ancora una volta, per tradursi in un obiettivo ed ingiustificato svantaggio competitivo per i nuovi entranti".
La Corte ha concluso disponendo che “Sotto tale complessivo profilo, dunque, appare sussistente un ragionevole dubbio circa la compatibilità di tale minore durata con i principi di cui agli artt.49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. In definitiva, sospeso il presente processo, gli atti vanno rimessi alla Corte di Giustizia perché si pronunci sui seguenti quesiti:
a) se gli artt.49 e ss. E 56 e ss. del T.f.u.e. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16.02.12 n.72, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta garasia stata indetta all’affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti;
b) se gli artt.49 e ss. e 56 e ss. del T.f.u.e. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti;
c) se gli artt.49 e ss. e 56 e ss. del T.f.u.e. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca.
I dubbi interpretativi sollevati riguardano esclusivamente la "specifica" posizione della Stanley, nuovamente discriminata nell’accesso al sistema concessorio italiano.
Il rinvio rappresenta l’epilogo di 15 anni della storia giudiziaria di settore, che passa attraverso la gara del 1999(censurata dalle sentenze comunitarie Gambelli e Placanica), la gara del 2006 (censurata dalla sentenza Costa-Cifone) e la gara del 2012 già all'attenzione della Corte Ue con il caso Stanley sollevato dal "Consiglio di Stato".
Si rammenta che sin dalla pubblicazione del bando, Stanleybet ha censurato l’eccessiva brevità della concessione, che consente la convivenza di tre famiglie di concessionari: quelli insediati dal 2000 (con durata di 12 anni), i concessionari del 2006 (con scadenza dopo 9 anni) e del 2012, con una validità di appena 40 mesi.
La nuova gara anziché sanare l’originaria e consolidata situazione di contrasto della normativa italiana con l’ordinamento comunitario, ha rafforzato le preesistenti distorsioni concorrenziali e ha istituito un nuovo impianto discriminatorio in dispregio di quanto imperativamente stabilito dalla costante giurisprudenza comunitaria e nazionale.
Il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, unitamente al rinvio giá disposto dal Consiglio di Stato, con l'intervento della Corte UE consentiranno, ancora una volta, di ripristinare la legalità e la parità di trattamento nell’ambito di un sistema concessorio italiano conforme al diritto europeo, non discriminatorio e accessibile a tutti gli operatori del settore."
Avv. Daniela Agnello
COMUNICATO
Dopo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e il Tribunale di Cagliari in sede cautelare, anche la Corte di Cassazione accoglie la domanda di rinvio pregiudiziale sollevata dall'avv. Daniela Agnello nell'interesse dei titolari dei centri collegati con la Stanleybet.
In data 5.02.14, con ordinanza depositata in data 03.04.2014, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha trasmesso gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, evidenziando, ancora una volta, dubbi interpretativi sulla nuova disciplina di gara prevista dal D.L.16/12.
Il Procuratore Generale dott. D’Ambrosio, ha concluso chiedendo alla Corte in via preliminare la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia, e in via subordinata, richiesta di accoglimento dei ricorsi presentati dai titolari dei centri Stanleybet senza rinvio.
La Corte ha esteso i dubbi interpretativi già sollevati dal Consiglio di Stato sulle nuove gare.
La Corte ha evidenziato che sia la limitata durata delle gare che la cessione a titolo gratuito dei beni dell'azienda porrebbe i nuovi concessionari in una posizione svantaggiata rispetto sia ai concessionari operanti in virtù delle concessioni “Coni” del 1999 (la cui durata era stabilita in dodici anni) sia ai concessionari operanti in virtù delle concessioni “Bersani” del 2006 (la cui durata era stabilita in nove anni).
La Corte ha rilevato che la differenza di trattamento finirebbe col garantire ai precedenti concessionari un vantaggio concorrenziale derivante dalla loro presenza già da tempo sul mercato italiano. Tale differenza di trattamenti non é giustificata da alcuna esigenza imperativa di interesse generale; tale posizione deteriore secondo la Corte "sarebbe vieppiù accentuata, poi, da una previsione che, in maniera del tutto inedita, contemplando un obbligo di cessione dell’uso dei beni costituenti la rete di gestione dell’attività, finirebbe, ancora una volta, per tradursi in un obiettivo ed ingiustificato svantaggio competitivo per i nuovi entranti".
La Corte ha concluso disponendo che “Sotto tale complessivo profilo, dunque, appare sussistente un ragionevole dubbio circa la compatibilità di tale minore durata con i principi di cui agli artt.49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. In definitiva, sospeso il presente processo, gli atti vanno rimessi alla Corte di Giustizia perché si pronunci sui seguenti quesiti:
a) se gli artt.49 e ss. E 56 e ss. del T.f.u.e. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16.02.12 n.72, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta garasia stata indetta all’affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti;
b) se gli artt.49 e ss. e 56 e ss. del T.f.u.e. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti;
c) se gli artt.49 e ss. e 56 e ss. del T.f.u.e. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca.
I dubbi interpretativi sollevati riguardano esclusivamente la "specifica" posizione della Stanley, nuovamente discriminata nell’accesso al sistema concessorio italiano.
Il rinvio rappresenta l’epilogo di 15 anni della storia giudiziaria di settore, che passa attraverso la gara del 1999(censurata dalle sentenze comunitarie Gambelli e Placanica), la gara del 2006 (censurata dalla sentenza Costa-Cifone) e la gara del 2012 già all'attenzione della Corte Ue con il caso Stanley sollevato dal "Consiglio di Stato".
Si rammenta che sin dalla pubblicazione del bando, Stanleybet ha censurato l’eccessiva brevità della concessione, che consente la convivenza di tre famiglie di concessionari: quelli insediati dal 2000 (con durata di 12 anni), i concessionari del 2006 (con scadenza dopo 9 anni) e del 2012, con una validità di appena 40 mesi.
La nuova gara anziché sanare l’originaria e consolidata situazione di contrasto della normativa italiana con l’ordinamento comunitario, ha rafforzato le preesistenti distorsioni concorrenziali e ha istituito un nuovo impianto discriminatorio in dispregio di quanto imperativamente stabilito dalla costante giurisprudenza comunitaria e nazionale.
Il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, unitamente al rinvio giá disposto dal Consiglio di Stato, con l'intervento della Corte UE consentiranno, ancora una volta, di ripristinare la legalità e la parità di trattamento nell’ambito di un sistema concessorio italiano conforme al diritto europeo, non discriminatorio e accessibile a tutti gli operatori del settore."
Avv. Daniela Agnello
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
(Jonathan Swift)
(Jonathan Swift)
Re: Stanley di nuovo alla Corte di Giustizia
Messaggioda comexbet2 » 17/04/2014 - 10:25
"La qualità di concessionario costituisce presupposto imprescindibile, laddove stabilisce che la licenza può essere data esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti, ai quali la legge riserva, appunto, la possibilità di svolgere l’attività suddetta". Con queste motivazioni, già fatte proprie da una sentenza del Consiglio di Stato dello scorso novembre e da recenti pronunciamenti di vari tribunali amministrativi, il Tar Parma ha respinto il ricorso presentato da un centro trasmissione dati operante per conto della Stanleybet contro il diniego della Questura di Parma alla richiesta di rilascio della licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di intermediazione telematica nella raccolta di scommesse.
LA VICENDA - Il ricorrente aveva richiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di booking nel settore delle scommesse sportive e di altro genere, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Ma se l'era vista respingere dal Questore, in quanto “titolare della licenza ex art. 88 del Tulps per la raccolta delle scommesse per conto del concessionario Sarabet – Lottomatica ma non per la raccolta e la trasmissione dei dati relativi alle scommesse gestite ed organizzate dalla Stanleybet Malta Limited“. Priva, fra l'altro, della concessione o dell'autorizzazione dei ministeri “o di altri enti o soggetti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzare e gestire le scommesse”. In virtà di ciò, la Questura di Parma vietava al centro trasmissione dati la prosecuzione dell’attività di intermediazione ordinandone l’immediata cessazione.
IL RICORSO – Il ricorrente ha impugnato il provvedimento “deducendo la violazione degli artt. 7, 8, 10 e 10 bis della L. n. 241/1990, per omessa comunicazione tanto dell’avvio del procedimento, quanto del preavviso di diniego, la violazione della disciplina normativa in materia di scommesse sportive (artt. 11, 12, 86, 88, 92 e 131 del TULPS e art. 4 della L. n. 401/1989), nonché, del Trattato CE in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi (artt. 43 e 49)“.
LA SENTENZA – Motivazione infondata per i giudici amministrativi, che pur condividendo in astratto gli invocati principi giurisprudenziali, ricordano che “trattandosi di procedimento avviato su istanza di parte, l'avviso di cui all'art. 7 della legge 241/90 non era necessario (cfr. ex multis T.A.R. Napoli Campania, sez. IV 20 marzo 2012 n. 1374)” (TAR Lombardia, Milano, 10 gennaio 2013, n. 68)“. L’impugnato diniego, prosegue il collegio, si è reso necessario "in ragione del difetto in capo al richiedente dei necessari requisiti", quindi "comporta il superamento della dedotta omissione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 trovando applicazione, nel caso di specie, l'art. 21 octies della medesima fonte normativa posto che, trattandosi di attività doverosa e vincolata, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto stabilito (ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. II, 10 aprile 1913, n. 1903)".
VIOLAZIONE DEL TRATTATO CE? - Altro oggetto del contendere, la violazione degli artt. 11, 12, 88, 92 e 131 del R.D. n. 773/1931, dell’art. 4 della L. n. 401/1989 e degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, nonché, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. A questo proposito, il ricorrente, a sostegno delle proprie doglianze, "allega che la Corte di Giustizia della Comunità Europea avrebbe ricondotto l'attività di trasmissione dati al concetto di 'servizi' e da tale qualificazione deriverebbe l’illegittimità, per contrasto con l’ordinamento comunitario, della normativa nazionale laddove inibisce l’attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommessa in assenza di concessione o autorizzazione rilasciata dallo Stato membro interessato poiché, in tal modo, si determinerebbe una restrizione alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi riconosciute e tutelate dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE“.
AMMESSE LIMITAZIONI ALLA LIBERTÀ DI STAZIONAMENTO - Nulla da fare anche in questo caso. Richiamando la sentenza CGCE, c 338-04 Placanica, (che il ricorrente richiama a sostegno della propria tesi), per i giudici "il divieto imposto da uno Stato membro all’esercizio di una attività di accettazione e trasmissione di proposte di scommesse in assenza di concessione costituisce, in astratto, una violazione dei principi di cui agli artt. 43 CE e 49 CE. Deve, tuttavia, rilevarsi che la stessa sentenza ritiene compatibili con i superiori principi comunitari la previsione di talune restrizioni a titolo di misure derogatorie, nei sensi di cui agli artt. 45 CE e 46 CE, demandando al sindacato del giudice nazionale la valutazione circa la proporzionalità e ragionevolezza della limitazione imposta“. Il diritto comunitario ammette "limitazioni alle libertà riconosciute dagli artt. 43 e 49 CE ai sensi degli artt. 45 e 46 CE alla sola condizione che trovino giustificazione in motivi imperativi".
LA VICENDA - Il ricorrente aveva richiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di booking nel settore delle scommesse sportive e di altro genere, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Ma se l'era vista respingere dal Questore, in quanto “titolare della licenza ex art. 88 del Tulps per la raccolta delle scommesse per conto del concessionario Sarabet – Lottomatica ma non per la raccolta e la trasmissione dei dati relativi alle scommesse gestite ed organizzate dalla Stanleybet Malta Limited“. Priva, fra l'altro, della concessione o dell'autorizzazione dei ministeri “o di altri enti o soggetti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzare e gestire le scommesse”. In virtà di ciò, la Questura di Parma vietava al centro trasmissione dati la prosecuzione dell’attività di intermediazione ordinandone l’immediata cessazione.
IL RICORSO – Il ricorrente ha impugnato il provvedimento “deducendo la violazione degli artt. 7, 8, 10 e 10 bis della L. n. 241/1990, per omessa comunicazione tanto dell’avvio del procedimento, quanto del preavviso di diniego, la violazione della disciplina normativa in materia di scommesse sportive (artt. 11, 12, 86, 88, 92 e 131 del TULPS e art. 4 della L. n. 401/1989), nonché, del Trattato CE in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi (artt. 43 e 49)“.
LA SENTENZA – Motivazione infondata per i giudici amministrativi, che pur condividendo in astratto gli invocati principi giurisprudenziali, ricordano che “trattandosi di procedimento avviato su istanza di parte, l'avviso di cui all'art. 7 della legge 241/90 non era necessario (cfr. ex multis T.A.R. Napoli Campania, sez. IV 20 marzo 2012 n. 1374)” (TAR Lombardia, Milano, 10 gennaio 2013, n. 68)“. L’impugnato diniego, prosegue il collegio, si è reso necessario "in ragione del difetto in capo al richiedente dei necessari requisiti", quindi "comporta il superamento della dedotta omissione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 trovando applicazione, nel caso di specie, l'art. 21 octies della medesima fonte normativa posto che, trattandosi di attività doverosa e vincolata, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto stabilito (ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. II, 10 aprile 1913, n. 1903)".
VIOLAZIONE DEL TRATTATO CE? - Altro oggetto del contendere, la violazione degli artt. 11, 12, 88, 92 e 131 del R.D. n. 773/1931, dell’art. 4 della L. n. 401/1989 e degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, nonché, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. A questo proposito, il ricorrente, a sostegno delle proprie doglianze, "allega che la Corte di Giustizia della Comunità Europea avrebbe ricondotto l'attività di trasmissione dati al concetto di 'servizi' e da tale qualificazione deriverebbe l’illegittimità, per contrasto con l’ordinamento comunitario, della normativa nazionale laddove inibisce l’attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommessa in assenza di concessione o autorizzazione rilasciata dallo Stato membro interessato poiché, in tal modo, si determinerebbe una restrizione alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi riconosciute e tutelate dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE“.
AMMESSE LIMITAZIONI ALLA LIBERTÀ DI STAZIONAMENTO - Nulla da fare anche in questo caso. Richiamando la sentenza CGCE, c 338-04 Placanica, (che il ricorrente richiama a sostegno della propria tesi), per i giudici "il divieto imposto da uno Stato membro all’esercizio di una attività di accettazione e trasmissione di proposte di scommesse in assenza di concessione costituisce, in astratto, una violazione dei principi di cui agli artt. 43 CE e 49 CE. Deve, tuttavia, rilevarsi che la stessa sentenza ritiene compatibili con i superiori principi comunitari la previsione di talune restrizioni a titolo di misure derogatorie, nei sensi di cui agli artt. 45 CE e 46 CE, demandando al sindacato del giudice nazionale la valutazione circa la proporzionalità e ragionevolezza della limitazione imposta“. Il diritto comunitario ammette "limitazioni alle libertà riconosciute dagli artt. 43 e 49 CE ai sensi degli artt. 45 e 46 CE alla sola condizione che trovino giustificazione in motivi imperativi".
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