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Circolare Stanleybet
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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Circolare Stanleybet
Messaggioda mandrake76 » 21/11/2013 - 12:05
A tutte le Ricevitorie Stanleybet
Loro Sedi
Liverpool, 19 novembre 2013
Oggetto: Importante sentenza della Corte di Cassazione.
Gentile Ricevitore,
apprendiamo da notizie di stampa che, per il prossimo 6/12/2013, è prevista una manifestazione di CTD a Roma.
Gli organizzatori di questa iniziativa fanno pensare che si tratti di un’iniziativa di CED (non CTD), che, considerando le ultime sentenze della Cassazione, sono da considerarsi del tutto illegali.
Solo per citare la più recente giurisprudenza della Cassazione, è di pochi giorni fa la sentenza della Terza Sezione Penale della Suprema Corte che ha confermato l’applicazione della sanzione penale nei confronti dell’operatore CED di una società Maltese (Leader Bet), che pretendeva l’applicazione in suo favore delle sentenze della Corte di Giustizia emesse nei confronti dei CTD Stanleybet.
Ma la posizione di Stanleybet, come dice la Cassazione nelle motivazioni della sentenza, è diversa e assolutamente peculiare. Stanleybet, infatti, è pienamente autorizzata e legittimata ad operare, poiché ha subito effettive discriminazioni; discriminazioni che, invece, l’operatore Maltese non ha mai subito.
La stessa sorte di Leader Bet era già toccata a PlanetWin365/Sks365, cui la Cassazione ha ritenuto di applicare la sanzione penale in quanto, essendo nata dopo le gare Bersani, non ha subito alcuna discriminazione. Né, d’altra parte, tale società è stata discriminata nelle ultime gare, cui ha pienamente partecipato, tanto da aggiudicarsi addirittura una concessione. Essa, pertanto, ha diritto ad operare con un (1) punto fisico, quello relativo alla concessione. Tutti gli altri sono e rimangono illegali. Chi sarà dunque il fortunato concessionario PlanetWin?
I sedicenti organizzatori della manifestazione, che fino a ieri parlavano di CED, cercano invece adesso di confondere le acque, e parlano di manifestazione di CTD. Con quanta disinvoltura abbandonano la barca che affonda, tentando di saltare sul carro dei vincitori (Stanleybet e Voi, i veri CTD!).
Stanleybet Vi consiglia di stare ben lontani da questi soggetti, dato che è prevista la partecipazione in maggioranza di operatori che, secondo l’attuale normativa, non sono legittimati ad operare.
Voi CTD Stanleybet, invece, siete stati riconosciuti legittimi sia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che dalla Corte di Cassazione Italiana.
La confusione non Vi serve. Se, come CTD Stanleybet, partecipate a questa manifestazione, state facendo un passo indietro, non un passo avanti.
La confusione giova a chi è illegale e vorrebbe fare di "tutta l’erba un fascio".
Crediamo di farvi cosa gradita allegandovi l’ultima sentenza della Cassazione, dove è ben evidenziata e differenziata la posizione di Stanleybet rispetto a tutti gli altri operatori illegali.
Vi preghiamo di esporla in bacheca clienti, perché tutti siano informati.
Cordiali saluti e buon lavoro,
Stanleybet
Loro Sedi
Liverpool, 19 novembre 2013
Oggetto: Importante sentenza della Corte di Cassazione.
Gentile Ricevitore,
apprendiamo da notizie di stampa che, per il prossimo 6/12/2013, è prevista una manifestazione di CTD a Roma.
Gli organizzatori di questa iniziativa fanno pensare che si tratti di un’iniziativa di CED (non CTD), che, considerando le ultime sentenze della Cassazione, sono da considerarsi del tutto illegali.
Solo per citare la più recente giurisprudenza della Cassazione, è di pochi giorni fa la sentenza della Terza Sezione Penale della Suprema Corte che ha confermato l’applicazione della sanzione penale nei confronti dell’operatore CED di una società Maltese (Leader Bet), che pretendeva l’applicazione in suo favore delle sentenze della Corte di Giustizia emesse nei confronti dei CTD Stanleybet.
Ma la posizione di Stanleybet, come dice la Cassazione nelle motivazioni della sentenza, è diversa e assolutamente peculiare. Stanleybet, infatti, è pienamente autorizzata e legittimata ad operare, poiché ha subito effettive discriminazioni; discriminazioni che, invece, l’operatore Maltese non ha mai subito.
La stessa sorte di Leader Bet era già toccata a PlanetWin365/Sks365, cui la Cassazione ha ritenuto di applicare la sanzione penale in quanto, essendo nata dopo le gare Bersani, non ha subito alcuna discriminazione. Né, d’altra parte, tale società è stata discriminata nelle ultime gare, cui ha pienamente partecipato, tanto da aggiudicarsi addirittura una concessione. Essa, pertanto, ha diritto ad operare con un (1) punto fisico, quello relativo alla concessione. Tutti gli altri sono e rimangono illegali. Chi sarà dunque il fortunato concessionario PlanetWin?
I sedicenti organizzatori della manifestazione, che fino a ieri parlavano di CED, cercano invece adesso di confondere le acque, e parlano di manifestazione di CTD. Con quanta disinvoltura abbandonano la barca che affonda, tentando di saltare sul carro dei vincitori (Stanleybet e Voi, i veri CTD!).
Stanleybet Vi consiglia di stare ben lontani da questi soggetti, dato che è prevista la partecipazione in maggioranza di operatori che, secondo l’attuale normativa, non sono legittimati ad operare.
Voi CTD Stanleybet, invece, siete stati riconosciuti legittimi sia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che dalla Corte di Cassazione Italiana.
La confusione non Vi serve. Se, come CTD Stanleybet, partecipate a questa manifestazione, state facendo un passo indietro, non un passo avanti.
La confusione giova a chi è illegale e vorrebbe fare di "tutta l’erba un fascio".
Crediamo di farvi cosa gradita allegandovi l’ultima sentenza della Cassazione, dove è ben evidenziata e differenziata la posizione di Stanleybet rispetto a tutti gli altri operatori illegali.
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Cordiali saluti e buon lavoro,
Stanleybet
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
(Jonathan Swift)
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Re: Circolare Stanleybet
Messaggioda mandrake76 » 21/11/2013 - 12:10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
RITENUTO IN FATTO
1. - Il pubblico ministero di Bari ha convalidato il sequestro probatorio operato dalla Guardia di Finanza avente ad oggetto l'attrezzatura contenuta nei locali di un esercizio commerciale, ravvisando il fumus del reato di cui all'art. 4, commi 4-bis e 4-ter, della legge n. 401 del 1989, per lo svolgimento, senza la necessaria licenza di pubblica sicurezza e senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della raccolta di scommesse su eventi sportivi per via telematica riconducibile a società estera (Leaderbet).
Avverso il decreto di sequestro preventivo ha presentato istanza di riesame la difesa del ricorrente. L'istanza è stata accolta dal Tribunale limitatamente al denaro sequestrato ed è stata respinta quanto al resto. Il Tribunale ha, in particolare, evidenziato che, dall'informativa di reato redatta dalla Guardia di Finanza si evince che: 1) si era proceduto all'identificazione di un avventore, il quale era uscito dall'esercizio commerciale con una ricevuta di giocata di scommessa su eventi sportivi dell'importo di euro 10 effettuata sul sito Internet Leaderbet; 2) nel locale vi era un personal computer con collegamento a tale indirizzo Internet; 3) nel locale vi era una bacheca con il programma degli eventi sportivi e le quote delle scommesse relative al sito Leaderbet; 4) erano rinvenute e sequestrate ricevute giocate già pagate riferibili ad eventi sportivi già disputati, oltre una somma di denaro in contanti, plausibile provento di giocata. In punto di diritto, il Tribunale rileva che la posizione del ricorrente non può considerarsi assimilabile a quella dei soggetti legati alla società Stanley, vagliata dalla Corte di giustizia.
La società "LB Group Ltd.", con la quale l'esercizio dell'imputato era collegato non era, infatti, ancora sorta prima del cosiddetto "Bando Bersani" e non aveva perciò assunto la condizione di potenziale offerente rispetto ai bandi indetti dallo Stato italiano. Con riferimento all'ultimo bando indetto, la stessa società aveva ammesso di avervi partecipato; salvo, però, averne impugnato gli effetti innanzi al Tar e avere impiantato centri scommesse sul territorio nazionale prima della pronuncia giurisdizionale da parte di questo ultimo.
2. - Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, sostenendo che, in forza degli artt. 43 e 49 del Trattato CEE, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione, la condotta di raccolta di scommesse clandestine non costituisce fatto illecito quando il gestore operi per conto di società che esercitano legittimamente tale tipo di attività all'interno di uno Stato membro e la mancata autorizzazione di pubblica sicurezza sia dipesa esclusivamente dall'impossibilità per dette società di partecipare alle gare per la concessione delle licenze a causa della loro forma societaria.
Afferma il ricorrente che la società per la quale operava aveva sede in uno Stato membro dell'Unione (Malta) ed era abilitata a svolgere l'attività di allibratore sulla base della normativa vigente in tale Stato. Lo stesso ricorrente ricorda, poi, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sul punto ed evidenzia che anche il bando per le concessioni del 2012 avrebbe imposto restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, con l'intento di ostacolare e scoraggiare l'ingresso degli operatori comunitari attraverso l'apparente apertura del mercato delle concessioni.
Nel ricorso si sostiene, poi, che le procedure di controllo disposte dall'autorità per il gioco d'azzardo di Malta, paese presso il quale LB Group Ltd. è titolare di licenza, sono più restrittive e capillari di quelle imposte dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato italiana. In particolare, l'azienda avrebbe predisposto un sistema di attivazione dei conti gioco, di identificazione degli utenti e di tracciamento delle giocate che è più complesso, trasparente e dettagliato di quello richiesto dalla normativa italiana, con l'esclusione di qualsiasi possibilità di frode in danno del giocatore. Vi sarebbero, poi, controlli periodicamente effettuati dall'autorità maltese sui sistemi informativi.
La difesa lamenta, sul punto, che l'amministrazione italiana avrebbe dovuto acquisire informazioni presso la corrispondente amministrazione maltese, allo scopo di applicare il principio del mutuo riconoscimento del titolo autorizzatorio conseguito da LB Group Ltd., senza richiedere l'acquisizione di una nuova concessione.
Quanto, in particolare, al bando del 2012, esso - secondo la prospettazione del ricorrente - continuerebbe a garantire le posizioni di predominio acquisite negli anni dagli operatori già presenti sul mercato, che conseguentemente dispongono di una rete commerciale consolidata e di una massiccia disponibilità finanziarie da investire nelle nuove concessioni.
La doglianza difensiva si incentra sulla considerazione che il nuovo bando ripropone in modo dell'identico l'ipotesi di decadenza già censurata dalla Corte di giustizia con la sentenza Costa-Cifone, presente nell'art. 23 dello schema di convenzione di concessione, ipotesi peraltro rafforzata dalla responsabilità connessa alla continuità nell'erogazione dei servizi di gioco, che richiederebbe, per essere attuata, la presenza costante di un dipendente del concessionario all'interno di ciascun esercizio. Si rileva che la previsione della decadenza per l'avvio di un procedimento penale a carico del concessionario per un'ipotesi di reato per cui sia stato disposto il rinvio a giudizio espone il concessionario stesso a un qualsiasi arbitrio dell'amministrazione e ha come unico scopo di assoggettare il concessionario al sostanziale gradimento dell'amministrazione stessa. Vi sarebbe, inoltre, un potere di revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per mutamento della situazione di fatto e nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, che potrebbe essere esercitato senza alcuna specifica indicazione delle ragioni della revoca.
Si contesta, infine, la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale sostiene che la posizione di LB Group Ltd. non è uguale a quella di Stanley, perché il Tribunale avrebbe trascurato che nel 2011 persisteva una situazione di illegittimità della normativa italiana alla quale lo Stato non aveva posto alcun rimedio e che, quindi, impediva anche al LB Group Ltd. di operare in un regime di sostanziale parità con gli altri concessionari già presenti sul territorio italiano, situazione non sanata dal bando del 2012.
Il Tribunale avrebbe, inoltre, fatto erroneamente riferimento alla situazione di SkySport365 Gmbh, soggetto estraneo al caso in esame, il quale, a differenza di LB Group Ltd. Aveva partecipato al bando del 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1. - Osserva preliminarmente questa Corte che la sentenza 16 febbraio 2012 della Corte di giustizia, quarta sezione, pronunciata nelle cause riunite C-72/10 e C77/10, Costa e Cifone, ha ritenuto meritevole di tutela la specifica posizione della società Stanley, la quale aveva intenzionalmente omesso di partecipare ai bandi di gara indetti dall'AAMS il 28 agosto 2006 per la distribuzione delle oltre 16.000 nuove concessioni; e ciò, nonostante che si trattasse bandi pubblicati per porre rimedio al contrasto tra i principi del Trattato e la precedente disciplina nazionale che aveva presieduto ai bandi di gara pubblicati nell'anno 1999 che escludevano dal concorso le società di capitale.
Tale valutazione è stata compiuta in quanto la società Stanley ha sostenuto di avere rinunciato a partecipare alle gare del 2006 a causa dell'esistenza di regole contenute nella norma di legge, in particolare nell'art. 38, commi 2 e 4, del "decreto Bersani" (decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006) e di clausole contrattuali redatte dall'AAMS, in particolare gli artt. 13, 14 e 23 del capitolato d'oneri, che favorivano indebitamente i titolari delle concessioni distribuite proprio a seguito dei bandi di gara del 1999 che la Corte di giustizia (sentenza 6 marzo 2007, in cause riunite C.338/04 e altre, Placanica e altri) e la stessa Corte di Cassazione (per tutte, sentenze di questa Sezione 28 marzo 2007, n.16969, PG in proc. Palmioli, e 22 ottobre 2008, n. 2417, Grieco) hanno ritenuto in contrasto coi principi del Trattato CE (ora UE), con conseguente ingiustificata penalizzazione dei futuri nuovi concessionari.
In particolare, la Corte di giustizia ha ribadito che un regime di monopolio statale che operi mediante il sistema delle concessioni può non confpggere con i principi del Trattato CE, anche se tutte le limitazioni ai principi di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi devono essere strettamente legate a «motivi imperativi di interesse generale» e non possono discendere da esigenze di natura economica o da interessi patrimoniali dello Stato membro.
Tali restrizioni possono, dunque, trovare giustificazione (punto 61 della motivazione) in base a obiettivi legati, da un lato, «alla riduzione delle occasioni di gioco» e, dall'altro, «alla lotta contro la criminalità mediante l'assoggettamento a controllo degli operatori attivi in tale settore e l'incanalamento delle attività di gioco d'azzardo entro circuiti così controllati».
La stessa Corte ha, poi, aggiunto che l'eccezionalità delle limitazioni introdotte dal regime statale, sia mediante leggi sia mediante altre fonti normative, ha come conseguenza la necessità che le condizioni di partecipazione alla gara per l'assegnazione delle concessioni risultino "formulate in modo chiaro, preciso e univoco".
Riaffermata l'esigenza che il regime nazionale assicuri a tutti i concessionari il pieno esercizio delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività (punto 51), la Corte di giustizia rileva che il «concedere agli operatori esistenti ulteriori vantaggi concorrenziali rispetto ai nuovi concessionari ha come conseguenza di perpetuare e di rafforzare gli effetti dell'esclusione illegittima di questi ultimi dalla gara del 1999, e costituisce, dunque, una nuova violazione degli articoli 43 CE e 49 CE» (punto 53), ponendosi in contrasto anche con i "principi di parità di trattamento e di non discriminazione a motivo della nazionalità" (punto 54), principi che determinano una concreta limitazione del potere discrezionale delle autorità nazionali (punto 56).
La Corte di giustizia conclude che spetta al giudice di rinvio verificare, con riferimento all'ipotesi di decadenza legata alle contestazioni di reato mosse ai legali rappresentanti della società (art. 23, comma secondo, dello schema di convenzione AAMS), se la decadenza sia legittimamente correlata a: 1) procedimenti per fatti di criminalità organizzata, ipotesi che sembra alla Corte stessa poter giustificare le limitazioni; 2) per «ogni altra ipotesi di reato suscettibile di fa venire meno il rapporto fiduciario con AAMS», ipotesi che, invece, la Corte di giustizia sembra considerare in modo problematico rispetto alla possibilità per l'aspirante concessionario di comprendere il contenuto della limitazione (punti 79 e 80).
La Corte di giustizia afferma, dunque, che «non possono essere applicate sanzioni LA nei confronti di persone [...] legate a un operatore, come la Stanley, che era stato escluso dalle gare precedenti in violazione del diritto dell'Unione, anche dopo la nuova gara prevista dal decreto Bersani» (punto 85), così che non occorre affrontare il tema della presunzione d'innocenza (punto 86).
1.2. - Ne consegue, in linea di principio, che l'art. 4 della legge n. 401 del 1989 può essere disapplicato, con conseguente esclusione del reato a carico dei gestori dei punti di commercializzazione, solo con riferimento alla peculiare posizione della società "Stanley International Betting Ltd", che si caratterizza per alcune rilevanti e specifiche circostanze: la illegittima esclusione dai bandi di gara del 1999; la mancata partecipazione alle gare indette nell'anno 2006, nonostante il manifestato interesse, a causa della non conformità del nuovo regime concessorio ai principi del Trattato; la successiva presentazione di richiesta di autorizzazione R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 88, richiesta respinta a causa dell'assenza di concessione.
Nel caso in cui il punto di commercializzazione sia gestito in forza di un rapporto contrattuale con società diverse dalla "Stanley International Betting Ltd", l'applicazione la sanzione penale non è, dunque, esclusa, a meno che non risulti sufficientemente provata la sussistenza di una situazione assimilabile a quella di detta società.
2. - Alla luce di tali considerazioni, deve rilevarsi, quanto alla fattispecie in esame, che il richiamo fatto dal Tribunale, alla pagina 10 dell'ordinanza, alla posizione di SkySport 365 Gmbh, pur erroneo, perché riferito alla situazione di un soggetto estraneo al presente procedimento, non inficia il nucleo essenziale dell'iter argomentativo seguito dallo stesso Tribunale.
Nell'ordinanza impugnata si evidenzia, infatti, del tutto correttamente, che la LB Group Ltd. non era ancora esistente precedentemente al bando Bersani e che non aveva assunto la condizione di potenziale offerente rispetto ai bandi indetti dallo stato italiano in quel periodo e in quelli precedenti e che, dunque, la sua posizione non era assimilabile a quella di Stanley.
A ciò non può che aggiungersi che lo stesso ricorrente non ha evidenziato sufficienti profili di analogia fra la situazione di LB Group Ltd. e quella di Stanley. Nel ricorso si richiama, infatti, la disciplina dei controlli imposti dalla legge e dalle autorità di Malta, affermando che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avrebbe dovuto acquisire informazioni presso tali autorità.
Trattasi, all'evidenza, di un profilo di analogia con la posizione Stanley che è del tutto insufficiente a far ritenere non configurabile nel caso di specie il reato contestato.
Mancano, infatti, nella prospettazione difensiva puntuali riferimenti al dato, decisivo, dell'avvenuta presentazione di richiesta di autorizzazione R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 88; richiesta che la società Stanley aveva presentato e che aveva visto respinta solamente a causa dell'assenza di concessione. Quanto, poi, alla specifica posizione dell'imputato, lo stesso Tribunale ha chiarito che neanche egli era in possesso di detta autorizzazione, essendosi limitato a presentare richiesta alla Questura e non avendo ancora ricevuto risposta.
In relazione al profilo, evidenziato dalla difesa, della persistenza, nell'ultimo bando di selezione per l'affidamento in concessione di diritti per l'esercizio congiunto dei giochi pubblici, delle illegittimità già presenti nei bandi precedenti, con particolare riferimento alla previsione di una decadenza e di una revoca che sottoporrebbero il concessionario al sostanziale arbitrio dell'amministrazione, deve, infine, rilevarsi che il ricorrente si è limitato a ipotizzare che tale previsione fosse la ragione per la quale LB Group Ltd. non aveva partecipato all'ultima gara per l'affidamento delle concessioni, senza nulla dedurre e tantomeno provare circa i rapporti e le eventuali interlocuzione intercorse fra tale società e l'amministrazione. Anche sotto questo aspetto, dunque, le argomentazioni difensive non risultano sufficienti ad indurre questa Corte a ritenere la posizione di LB Group Ltd. assimilabile a quella di Stanley, la quale aveva, invece, avuto un lungo e articolato scambio di corrispondenza con l'amministrazione, in cui puntualmente contestava le determinazioni di quest'ultima e spiegava dettagliatamente le ragioni della sua mancata partecipazione alla gara.
Deve in conclusione rilevarsi che, allo stato degli atti, la situazione di LB Group Ltd. risulta diversa da quella di Stanley, perché non emergono: a) la illegittima esclusione dai bandi di gara del 1999, non essendo stata dedotta una avvenuta partecipazione di LB Group Ltd. agli stessi; b) la mancata partecipazione alle gare indette nell'anno 2006, nonostante il manifestato interesse, a causa della non conformità del nuovo regime concessorio ai principi del Trattato, mancando la prova di una qualsivoglia interlocuzione con l'amministrazione sul punto; c) la successiva presentazione di richiesta di autorizzazione R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 88 e il suo rigetto a causa dell'assenza di concessione, non avendo la difesa precisato alcunché sotto tale profilo.
3. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
COSI DECISO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2013
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
RITENUTO IN FATTO
1. - Il pubblico ministero di Bari ha convalidato il sequestro probatorio operato dalla Guardia di Finanza avente ad oggetto l'attrezzatura contenuta nei locali di un esercizio commerciale, ravvisando il fumus del reato di cui all'art. 4, commi 4-bis e 4-ter, della legge n. 401 del 1989, per lo svolgimento, senza la necessaria licenza di pubblica sicurezza e senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della raccolta di scommesse su eventi sportivi per via telematica riconducibile a società estera (Leaderbet).
Avverso il decreto di sequestro preventivo ha presentato istanza di riesame la difesa del ricorrente. L'istanza è stata accolta dal Tribunale limitatamente al denaro sequestrato ed è stata respinta quanto al resto. Il Tribunale ha, in particolare, evidenziato che, dall'informativa di reato redatta dalla Guardia di Finanza si evince che: 1) si era proceduto all'identificazione di un avventore, il quale era uscito dall'esercizio commerciale con una ricevuta di giocata di scommessa su eventi sportivi dell'importo di euro 10 effettuata sul sito Internet Leaderbet; 2) nel locale vi era un personal computer con collegamento a tale indirizzo Internet; 3) nel locale vi era una bacheca con il programma degli eventi sportivi e le quote delle scommesse relative al sito Leaderbet; 4) erano rinvenute e sequestrate ricevute giocate già pagate riferibili ad eventi sportivi già disputati, oltre una somma di denaro in contanti, plausibile provento di giocata. In punto di diritto, il Tribunale rileva che la posizione del ricorrente non può considerarsi assimilabile a quella dei soggetti legati alla società Stanley, vagliata dalla Corte di giustizia.
La società "LB Group Ltd.", con la quale l'esercizio dell'imputato era collegato non era, infatti, ancora sorta prima del cosiddetto "Bando Bersani" e non aveva perciò assunto la condizione di potenziale offerente rispetto ai bandi indetti dallo Stato italiano. Con riferimento all'ultimo bando indetto, la stessa società aveva ammesso di avervi partecipato; salvo, però, averne impugnato gli effetti innanzi al Tar e avere impiantato centri scommesse sul territorio nazionale prima della pronuncia giurisdizionale da parte di questo ultimo.
2. - Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, sostenendo che, in forza degli artt. 43 e 49 del Trattato CEE, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione, la condotta di raccolta di scommesse clandestine non costituisce fatto illecito quando il gestore operi per conto di società che esercitano legittimamente tale tipo di attività all'interno di uno Stato membro e la mancata autorizzazione di pubblica sicurezza sia dipesa esclusivamente dall'impossibilità per dette società di partecipare alle gare per la concessione delle licenze a causa della loro forma societaria.
Afferma il ricorrente che la società per la quale operava aveva sede in uno Stato membro dell'Unione (Malta) ed era abilitata a svolgere l'attività di allibratore sulla base della normativa vigente in tale Stato. Lo stesso ricorrente ricorda, poi, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sul punto ed evidenzia che anche il bando per le concessioni del 2012 avrebbe imposto restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, con l'intento di ostacolare e scoraggiare l'ingresso degli operatori comunitari attraverso l'apparente apertura del mercato delle concessioni.
Nel ricorso si sostiene, poi, che le procedure di controllo disposte dall'autorità per il gioco d'azzardo di Malta, paese presso il quale LB Group Ltd. è titolare di licenza, sono più restrittive e capillari di quelle imposte dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato italiana. In particolare, l'azienda avrebbe predisposto un sistema di attivazione dei conti gioco, di identificazione degli utenti e di tracciamento delle giocate che è più complesso, trasparente e dettagliato di quello richiesto dalla normativa italiana, con l'esclusione di qualsiasi possibilità di frode in danno del giocatore. Vi sarebbero, poi, controlli periodicamente effettuati dall'autorità maltese sui sistemi informativi.
La difesa lamenta, sul punto, che l'amministrazione italiana avrebbe dovuto acquisire informazioni presso la corrispondente amministrazione maltese, allo scopo di applicare il principio del mutuo riconoscimento del titolo autorizzatorio conseguito da LB Group Ltd., senza richiedere l'acquisizione di una nuova concessione.
Quanto, in particolare, al bando del 2012, esso - secondo la prospettazione del ricorrente - continuerebbe a garantire le posizioni di predominio acquisite negli anni dagli operatori già presenti sul mercato, che conseguentemente dispongono di una rete commerciale consolidata e di una massiccia disponibilità finanziarie da investire nelle nuove concessioni.
La doglianza difensiva si incentra sulla considerazione che il nuovo bando ripropone in modo dell'identico l'ipotesi di decadenza già censurata dalla Corte di giustizia con la sentenza Costa-Cifone, presente nell'art. 23 dello schema di convenzione di concessione, ipotesi peraltro rafforzata dalla responsabilità connessa alla continuità nell'erogazione dei servizi di gioco, che richiederebbe, per essere attuata, la presenza costante di un dipendente del concessionario all'interno di ciascun esercizio. Si rileva che la previsione della decadenza per l'avvio di un procedimento penale a carico del concessionario per un'ipotesi di reato per cui sia stato disposto il rinvio a giudizio espone il concessionario stesso a un qualsiasi arbitrio dell'amministrazione e ha come unico scopo di assoggettare il concessionario al sostanziale gradimento dell'amministrazione stessa. Vi sarebbe, inoltre, un potere di revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per mutamento della situazione di fatto e nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, che potrebbe essere esercitato senza alcuna specifica indicazione delle ragioni della revoca.
Si contesta, infine, la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale sostiene che la posizione di LB Group Ltd. non è uguale a quella di Stanley, perché il Tribunale avrebbe trascurato che nel 2011 persisteva una situazione di illegittimità della normativa italiana alla quale lo Stato non aveva posto alcun rimedio e che, quindi, impediva anche al LB Group Ltd. di operare in un regime di sostanziale parità con gli altri concessionari già presenti sul territorio italiano, situazione non sanata dal bando del 2012.
Il Tribunale avrebbe, inoltre, fatto erroneamente riferimento alla situazione di SkySport365 Gmbh, soggetto estraneo al caso in esame, il quale, a differenza di LB Group Ltd. Aveva partecipato al bando del 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1. - Osserva preliminarmente questa Corte che la sentenza 16 febbraio 2012 della Corte di giustizia, quarta sezione, pronunciata nelle cause riunite C-72/10 e C77/10, Costa e Cifone, ha ritenuto meritevole di tutela la specifica posizione della società Stanley, la quale aveva intenzionalmente omesso di partecipare ai bandi di gara indetti dall'AAMS il 28 agosto 2006 per la distribuzione delle oltre 16.000 nuove concessioni; e ciò, nonostante che si trattasse bandi pubblicati per porre rimedio al contrasto tra i principi del Trattato e la precedente disciplina nazionale che aveva presieduto ai bandi di gara pubblicati nell'anno 1999 che escludevano dal concorso le società di capitale.
Tale valutazione è stata compiuta in quanto la società Stanley ha sostenuto di avere rinunciato a partecipare alle gare del 2006 a causa dell'esistenza di regole contenute nella norma di legge, in particolare nell'art. 38, commi 2 e 4, del "decreto Bersani" (decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006) e di clausole contrattuali redatte dall'AAMS, in particolare gli artt. 13, 14 e 23 del capitolato d'oneri, che favorivano indebitamente i titolari delle concessioni distribuite proprio a seguito dei bandi di gara del 1999 che la Corte di giustizia (sentenza 6 marzo 2007, in cause riunite C.338/04 e altre, Placanica e altri) e la stessa Corte di Cassazione (per tutte, sentenze di questa Sezione 28 marzo 2007, n.16969, PG in proc. Palmioli, e 22 ottobre 2008, n. 2417, Grieco) hanno ritenuto in contrasto coi principi del Trattato CE (ora UE), con conseguente ingiustificata penalizzazione dei futuri nuovi concessionari.
In particolare, la Corte di giustizia ha ribadito che un regime di monopolio statale che operi mediante il sistema delle concessioni può non confpggere con i principi del Trattato CE, anche se tutte le limitazioni ai principi di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi devono essere strettamente legate a «motivi imperativi di interesse generale» e non possono discendere da esigenze di natura economica o da interessi patrimoniali dello Stato membro.
Tali restrizioni possono, dunque, trovare giustificazione (punto 61 della motivazione) in base a obiettivi legati, da un lato, «alla riduzione delle occasioni di gioco» e, dall'altro, «alla lotta contro la criminalità mediante l'assoggettamento a controllo degli operatori attivi in tale settore e l'incanalamento delle attività di gioco d'azzardo entro circuiti così controllati».
La stessa Corte ha, poi, aggiunto che l'eccezionalità delle limitazioni introdotte dal regime statale, sia mediante leggi sia mediante altre fonti normative, ha come conseguenza la necessità che le condizioni di partecipazione alla gara per l'assegnazione delle concessioni risultino "formulate in modo chiaro, preciso e univoco".
Riaffermata l'esigenza che il regime nazionale assicuri a tutti i concessionari il pieno esercizio delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività (punto 51), la Corte di giustizia rileva che il «concedere agli operatori esistenti ulteriori vantaggi concorrenziali rispetto ai nuovi concessionari ha come conseguenza di perpetuare e di rafforzare gli effetti dell'esclusione illegittima di questi ultimi dalla gara del 1999, e costituisce, dunque, una nuova violazione degli articoli 43 CE e 49 CE» (punto 53), ponendosi in contrasto anche con i "principi di parità di trattamento e di non discriminazione a motivo della nazionalità" (punto 54), principi che determinano una concreta limitazione del potere discrezionale delle autorità nazionali (punto 56).
La Corte di giustizia conclude che spetta al giudice di rinvio verificare, con riferimento all'ipotesi di decadenza legata alle contestazioni di reato mosse ai legali rappresentanti della società (art. 23, comma secondo, dello schema di convenzione AAMS), se la decadenza sia legittimamente correlata a: 1) procedimenti per fatti di criminalità organizzata, ipotesi che sembra alla Corte stessa poter giustificare le limitazioni; 2) per «ogni altra ipotesi di reato suscettibile di fa venire meno il rapporto fiduciario con AAMS», ipotesi che, invece, la Corte di giustizia sembra considerare in modo problematico rispetto alla possibilità per l'aspirante concessionario di comprendere il contenuto della limitazione (punti 79 e 80).
La Corte di giustizia afferma, dunque, che «non possono essere applicate sanzioni LA nei confronti di persone [...] legate a un operatore, come la Stanley, che era stato escluso dalle gare precedenti in violazione del diritto dell'Unione, anche dopo la nuova gara prevista dal decreto Bersani» (punto 85), così che non occorre affrontare il tema della presunzione d'innocenza (punto 86).
1.2. - Ne consegue, in linea di principio, che l'art. 4 della legge n. 401 del 1989 può essere disapplicato, con conseguente esclusione del reato a carico dei gestori dei punti di commercializzazione, solo con riferimento alla peculiare posizione della società "Stanley International Betting Ltd", che si caratterizza per alcune rilevanti e specifiche circostanze: la illegittima esclusione dai bandi di gara del 1999; la mancata partecipazione alle gare indette nell'anno 2006, nonostante il manifestato interesse, a causa della non conformità del nuovo regime concessorio ai principi del Trattato; la successiva presentazione di richiesta di autorizzazione R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 88, richiesta respinta a causa dell'assenza di concessione.
Nel caso in cui il punto di commercializzazione sia gestito in forza di un rapporto contrattuale con società diverse dalla "Stanley International Betting Ltd", l'applicazione la sanzione penale non è, dunque, esclusa, a meno che non risulti sufficientemente provata la sussistenza di una situazione assimilabile a quella di detta società.
2. - Alla luce di tali considerazioni, deve rilevarsi, quanto alla fattispecie in esame, che il richiamo fatto dal Tribunale, alla pagina 10 dell'ordinanza, alla posizione di SkySport 365 Gmbh, pur erroneo, perché riferito alla situazione di un soggetto estraneo al presente procedimento, non inficia il nucleo essenziale dell'iter argomentativo seguito dallo stesso Tribunale.
Nell'ordinanza impugnata si evidenzia, infatti, del tutto correttamente, che la LB Group Ltd. non era ancora esistente precedentemente al bando Bersani e che non aveva assunto la condizione di potenziale offerente rispetto ai bandi indetti dallo stato italiano in quel periodo e in quelli precedenti e che, dunque, la sua posizione non era assimilabile a quella di Stanley.
A ciò non può che aggiungersi che lo stesso ricorrente non ha evidenziato sufficienti profili di analogia fra la situazione di LB Group Ltd. e quella di Stanley. Nel ricorso si richiama, infatti, la disciplina dei controlli imposti dalla legge e dalle autorità di Malta, affermando che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avrebbe dovuto acquisire informazioni presso tali autorità.
Trattasi, all'evidenza, di un profilo di analogia con la posizione Stanley che è del tutto insufficiente a far ritenere non configurabile nel caso di specie il reato contestato.
Mancano, infatti, nella prospettazione difensiva puntuali riferimenti al dato, decisivo, dell'avvenuta presentazione di richiesta di autorizzazione R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 88; richiesta che la società Stanley aveva presentato e che aveva visto respinta solamente a causa dell'assenza di concessione. Quanto, poi, alla specifica posizione dell'imputato, lo stesso Tribunale ha chiarito che neanche egli era in possesso di detta autorizzazione, essendosi limitato a presentare richiesta alla Questura e non avendo ancora ricevuto risposta.
In relazione al profilo, evidenziato dalla difesa, della persistenza, nell'ultimo bando di selezione per l'affidamento in concessione di diritti per l'esercizio congiunto dei giochi pubblici, delle illegittimità già presenti nei bandi precedenti, con particolare riferimento alla previsione di una decadenza e di una revoca che sottoporrebbero il concessionario al sostanziale arbitrio dell'amministrazione, deve, infine, rilevarsi che il ricorrente si è limitato a ipotizzare che tale previsione fosse la ragione per la quale LB Group Ltd. non aveva partecipato all'ultima gara per l'affidamento delle concessioni, senza nulla dedurre e tantomeno provare circa i rapporti e le eventuali interlocuzione intercorse fra tale società e l'amministrazione. Anche sotto questo aspetto, dunque, le argomentazioni difensive non risultano sufficienti ad indurre questa Corte a ritenere la posizione di LB Group Ltd. assimilabile a quella di Stanley, la quale aveva, invece, avuto un lungo e articolato scambio di corrispondenza con l'amministrazione, in cui puntualmente contestava le determinazioni di quest'ultima e spiegava dettagliatamente le ragioni della sua mancata partecipazione alla gara.
Deve in conclusione rilevarsi che, allo stato degli atti, la situazione di LB Group Ltd. risulta diversa da quella di Stanley, perché non emergono: a) la illegittima esclusione dai bandi di gara del 1999, non essendo stata dedotta una avvenuta partecipazione di LB Group Ltd. agli stessi; b) la mancata partecipazione alle gare indette nell'anno 2006, nonostante il manifestato interesse, a causa della non conformità del nuovo regime concessorio ai principi del Trattato, mancando la prova di una qualsivoglia interlocuzione con l'amministrazione sul punto; c) la successiva presentazione di richiesta di autorizzazione R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 88 e il suo rigetto a causa dell'assenza di concessione, non avendo la difesa precisato alcunché sotto tale profilo.
3. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
COSI DECISO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2013
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Re: Circolare Stanleybet
Messaggioda mandrake76 » 21/11/2013 - 12:28
Girati dall'altra parte, non sei obbligato a guardare.
Ma se vuoi fare un commento costruttivo, sei il benvenuto.
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Re: Circolare Stanleybet
Messaggioda xxxdanielexxx » 21/11/2013 - 12:47
Ho letto ieri di questa iniziativa su jamma, e mi ricordavo di aver letto ctd.
mi hai messo il dubbio e mi sono riletto la notizia e ti confermo che non e'stato mai scritto ced nemmeno per diversificare proprio NON C'E CED!!!!
ti posto il link cosi lo verifichi di persona, e aggiungo scanldalosa stanley ma ha bisogno di mandare queste cagate ai sui affiliati secondo te? non hanno di meglio da fare? poi sempre ribadendo che loro sono qui li e la e gli altri no, sembra quasi che abbiamo paura di perdere clienti e che non vogliono che i loro affiliati si confrontino con colleghi di altri book -.-....
Da te mi aspetto altri post non queste cagate stile stanley,pessime da continuo lavaggio di testa, non ci cascare pure tu!
cmq ecco il link http://www.jamma.it/scommesse/scipero-c ... tare-41800
mi hai messo il dubbio e mi sono riletto la notizia e ti confermo che non e'stato mai scritto ced nemmeno per diversificare proprio NON C'E CED!!!!
ti posto il link cosi lo verifichi di persona, e aggiungo scanldalosa stanley ma ha bisogno di mandare queste cagate ai sui affiliati secondo te? non hanno di meglio da fare? poi sempre ribadendo che loro sono qui li e la e gli altri no, sembra quasi che abbiamo paura di perdere clienti e che non vogliono che i loro affiliati si confrontino con colleghi di altri book -.-....
Da te mi aspetto altri post non queste cagate stile stanley,pessime da continuo lavaggio di testa, non ci cascare pure tu!
cmq ecco il link http://www.jamma.it/scommesse/scipero-c ... tare-41800
Re: Circolare Stanleybet
Messaggioda ughetto » 21/11/2013 - 14:20
Ma scusa, cosa c'è di costruttivo da parte di Stanley e da parte tua che continui a girare queste missive che non fanno altro che inveire e gettare veleni su una categoria che non differisce affatto dalla vostra eccelsa di CTD ?
Sono stato CTD anche io, e queste lettere giravano gia 6-7 anni fa. Ora che tu sappia il tuo non lo nego, ma a costruir qualcosa da una lettera come questa davvero è difficile. Non mi giro, anche perchè , e tu ne hai dato atto proprio qualche giorno fà, non siete e non resterete gli unici....perciò...
Sono stato CTD anche io, e queste lettere giravano gia 6-7 anni fa. Ora che tu sappia il tuo non lo nego, ma a costruir qualcosa da una lettera come questa davvero è difficile. Non mi giro, anche perchè , e tu ne hai dato atto proprio qualche giorno fà, non siete e non resterete gli unici....perciò...
Re: Circolare Stanleybet
Messaggioda mipallo » 21/11/2013 - 14:41
che poi sta differenza tra ced e ctd non mi sono mai applicato a capirla...
..ma soprattutto...nn penso sia questo l'elemento distinguibile nei tribunali italiani
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Re: Circolare Stanleybet
Messaggioda xxxdanielexxx » 21/11/2013 - 15:06
Ced centro elaborazione dati
Ctd centro trasmissione dadi
Ctd centro trasmissione dadi
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Re: Circolare Stanleybet
Messaggioda mister S » 30/01/2014 - 15:56
Ciao a tutti, io sono un centro stanleybet dal 2011,precisamente da agosto,prima sono stato un pdc con diversi punti it.
Nel gennaio del 2012 sono stato sottoposto a sequestro amministrativo da parte della gdf,dopodichè il sequestro è stato confermato e ,dopo 45 giorni,precisamente dopo la famosa sentenza costa cifone,del 16 febbraio,il 5 marzo dopo il riesame sono stato dissiquestrato.
Nel giugno del 2012 ho ricevuto i primi accertamenti dell'aams,al quale ho risposto spdedendo tutti i resoconti che mi chiedevano,dopodichè nel giugno del 2013 c'è stata la causa per quanto riguarda il mio caso,e sono stao assolto dal reato di cui mi accusavano(tulps 88 ,mancanza concessioone) con la motivazione il fatto non sussiste..
Attualmente ho ricevuto il primo accertamento per quanto concerne il 2011 dapagare all'aams,ed ho girato tutto al dipartimento legale,che credo impugnerà con un ricorso..
Adesso chiedo ai più esperti,io nella mia situazione posso stare più tranquillo adesso,o sono sempre a rischio chiusura????
Premetto che mi trovo in provincia di foggia,in puglia.
Nel gennaio del 2012 sono stato sottoposto a sequestro amministrativo da parte della gdf,dopodichè il sequestro è stato confermato e ,dopo 45 giorni,precisamente dopo la famosa sentenza costa cifone,del 16 febbraio,il 5 marzo dopo il riesame sono stato dissiquestrato.
Nel giugno del 2012 ho ricevuto i primi accertamenti dell'aams,al quale ho risposto spdedendo tutti i resoconti che mi chiedevano,dopodichè nel giugno del 2013 c'è stata la causa per quanto riguarda il mio caso,e sono stao assolto dal reato di cui mi accusavano(tulps 88 ,mancanza concessioone) con la motivazione il fatto non sussiste..
Attualmente ho ricevuto il primo accertamento per quanto concerne il 2011 dapagare all'aams,ed ho girato tutto al dipartimento legale,che credo impugnerà con un ricorso..
Adesso chiedo ai più esperti,io nella mia situazione posso stare più tranquillo adesso,o sono sempre a rischio chiusura????
Premetto che mi trovo in provincia di foggia,in puglia.
Re: Circolare Stanleybet
Messaggioda paparazzo » 04/03/2014 - 09:57
Beh Mister S più che per la chiusura dovresti preoccuparti per le cartelle esattoriali in arrivo per il mancato pagamento dell'imposta unica.
Tassa che spetterebbe a Stanley ma che l'equo Stato Italiano ha deciso di renderti compartecipe visto che i book esteri non hanno beni aggredibili nel territorio mentre il ced/ctd presumibilmente si.
Quindi il ced/ctd è "responsabile in solido" con il bookmaker.
Questo è giuridicamente raccapricciante perchè detta imposta è, in termini monetari, corrispondente alle commissioni percepite dal ced, su cui lo stesso paga inps, irpef, ecc. nonché costi di gestione, canoni d'affitto, ecc.
Oltretutto incostituzionale visto che l'art. 53 della Costituzione sancisce il c.d. principio della "capacità contributiva" per cui è costituzionalmente legittimo imporre tributi solo in ragione di un fatto che sia indicativo di capacita` contributiva....e far rispondere un gestore per un tributo che forse supera il 100% del fatturato non mi sembra esattamente in linea con questo principio.
Tassa che spetterebbe a Stanley ma che l'equo Stato Italiano ha deciso di renderti compartecipe visto che i book esteri non hanno beni aggredibili nel territorio mentre il ced/ctd presumibilmente si.
Quindi il ced/ctd è "responsabile in solido" con il bookmaker.
Questo è giuridicamente raccapricciante perchè detta imposta è, in termini monetari, corrispondente alle commissioni percepite dal ced, su cui lo stesso paga inps, irpef, ecc. nonché costi di gestione, canoni d'affitto, ecc.
Oltretutto incostituzionale visto che l'art. 53 della Costituzione sancisce il c.d. principio della "capacità contributiva" per cui è costituzionalmente legittimo imporre tributi solo in ragione di un fatto che sia indicativo di capacita` contributiva....e far rispondere un gestore per un tributo che forse supera il 100% del fatturato non mi sembra esattamente in linea con questo principio.
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onnispresente
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Re: Circolare Stanleybet
Messaggioda onnispresente » 04/03/2014 - 15:52
Nessun passo indietro da parte di Sistema Gioco Italia dopo l’azione risarcitoria ‘minacciata da Stanleybet sull’iniziativa ‘Scommettete solo presso i concessionari autorizzati’.
Nei giorni scorsi, come annunciato da Gioconews, il bookmaker inglese aveva inviato una lettera a Confindustria Sistema Gioco Italia e ai Monopoli minacciando un’azione legale rispetto alla campagna pubblicitaria. Ora Sistema Gioco Italia ha scritto a Stanleybet, e in copia ai Monopoli e al ministero dell’Interno, sottolineando: “Stanleybet produce un gravissimo danno con il suo atteggiamento di strumentale, perenne e pretestuoso contrasto alle normative nazionali e di elusione dei vincoli che regolano l’attività degli altri operatori, all’intero sistema del gioco lecito e agli interessi, in primis di carattere generale, ma anche di natura privata e concorrenziale, che la gestione regolamentata, centralizzata e pubblica del gioco medesimo cerca di tutelare”.
Inoltre, Sistema Gioco Italia, aggiunge che “continuerà a coadiuvare l’attività dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel difficile compito di garantire i principi di legalità, correttezza e libera concorrenza della raccolta delle scommesse, anche attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica circa l’esistenza di operatori sul territorio che eludono questi principi”. Inoltre si diffida il bookmaker inglese da intraprendere azioni legali contro gli operatori legali.
Nei giorni scorsi, come annunciato da Gioconews, il bookmaker inglese aveva inviato una lettera a Confindustria Sistema Gioco Italia e ai Monopoli minacciando un’azione legale rispetto alla campagna pubblicitaria. Ora Sistema Gioco Italia ha scritto a Stanleybet, e in copia ai Monopoli e al ministero dell’Interno, sottolineando: “Stanleybet produce un gravissimo danno con il suo atteggiamento di strumentale, perenne e pretestuoso contrasto alle normative nazionali e di elusione dei vincoli che regolano l’attività degli altri operatori, all’intero sistema del gioco lecito e agli interessi, in primis di carattere generale, ma anche di natura privata e concorrenziale, che la gestione regolamentata, centralizzata e pubblica del gioco medesimo cerca di tutelare”.
Inoltre, Sistema Gioco Italia, aggiunge che “continuerà a coadiuvare l’attività dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel difficile compito di garantire i principi di legalità, correttezza e libera concorrenza della raccolta delle scommesse, anche attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica circa l’esistenza di operatori sul territorio che eludono questi principi”. Inoltre si diffida il bookmaker inglese da intraprendere azioni legali contro gli operatori legali.
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