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Sentenza Biasci, a Bologna la prima applicazione
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lovekill78
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Sentenza Biasci, a Bologna la prima applicazione
Messaggioda lovekill78 » 24/09/2013 - 09:47
Jamma) – La Sentenza Biasci depositata il 12 Settembre 2013 trova già applicazione a Bologna, dove con provvedimento del successivo 19 Settembre, la Procura della Repubblica, a seguito di sequestro di iniziativa ai danni di CED Goldbet e del deposito del riesame da parte del difensore dell’indagato avv.Marco Ripamonti, decide di procedere al dissequestro con conseguente restituzione dei beni.
Il tenore del provvedimento è il seguente: ” (omissis)…Ciò premesso, la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, pronunciatasi in ordine alla società inglese Stanley International Bettin ltd nella già nota sentenza Costa Cifone, ha esplicato effetti anche nel caso che ci occupa, in virtù dell’ordinanza della Corte Europea del 16.2.2012, pronunciata in causa C-413/10, ricorrenti Pulignani ed altri. Infatti, tra i ricorrenti figurava la signora Concetta Zungri che, diversamente dagli altri sette, non agiva per conto di Stanley ma della Goldbet, al pari dell’odierno indagato. Cionondimeno, i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che il contesto di fatto e di diritto in cui versava la Zungri fosse essenzialmente identico a quello su cui si è pronunciata la sentenza Costa – Cifone. Infatti al pari della Stanley, anche la Goldbet non aveva partecipato alla gara indetta nel 2006 da AAMS. Secondo la Corte una società detenuta in Italia dalla Goldbet, la Totobetting srl aveva sì partecipato alla suddetta gara e si era vista rilasciare due concessioni ma, successivamente, le erano state revocate poichè avrebbero svolto, direttamente o indirettamente, attività di gioco trasfrontaliere assimilabili a quelle costituenti oggetto della concessione, in violazione dell’art.23, 3 comma dello schema di convenzione. Tuttavia, non essendo possibile assimilare una persona giuridica ad un’altra, per quanto la prima detenga quote di partecipazione nella seconda, occorre ritenere che neanche la Goldbet (così come la Stanley) abbia partecipato alla gara del 2006. Del resto, quand’anche avesse partecipato, la Goldbet (come la Stanley) si sarebbe vista applicare l’art.23 co 3 dello schema di convenzione e sarebbe quindi decaduta dalla concessione atteso che svolge, secondo la normativa italiana, attività trasfrontaliera. Prova ne è l’avvenuta revoca della concessione nei confronti delle controllate della Goldbet. Ne deriva che la Goldbet – al pari della Stanley – non è stata di fatto posta nelle condizioni di partecipare alla gara del 2006. La Corte di Giustizia ribadisce, quindi, con ordinanza gli stessi principi espressi nella sentenza Costa Cifone estendendoli anche alla Goldbet e ai soggetti che in Italia operano per suo conto. De resto, questi principi sono stati ribaditi, confermati ed applicati dalla Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze nn.17723 – 17724 del 2013 con le quali ha rigettato i ricorsi presentati dalla Procura della Repubblica di Alessandria e di Trani…”.
L’avv.Marco Ripamonti, difensore dell’indagato, ha così commentato:
“Il decreto della Procura della Repubblica di Bologna è successivo alla Sentenza Biasci e mi pare molto chiaro il riferimento alla stessa. Il ragionamento che viene svolto è perfettamente in linea con i criteri affermati in punto discriminazione dalla Sentenza Biasci, atteso che è lo stesso PM a ricostruire la vicenda Goldbet e a riconoscere come la decadenza delle concessioni sia stata causata dalla attività trasfrontaliera di Goldbet, quale società di riferimento della propria partecipata Totobetting. E sul punto, mi sembra proprio evidente come il decreto del PM sia davvero sovrapponibile alla Sentenza della CGE in argomento. All’indomani dell’Ordinanza Zungri le applicazioni che ne derivarono sono state moltissime, di cui tre da parte della Corte di Cassazione che, ovviamente, non si è certamente limitata a recepire i principi contenuti nell’Ordinanza Zungri, andando per converso e doverosamente ad analizzare la specifica situazione del bookmaker Goldbet, in ossequio al principio che sia il Giudice interno a dover compiere la valutazione in punto discriminazione ed anche perchè sollecitata in tal senso, anche se con aspettative diverse, da Stanley e Snai, che depositarono apposite memorie. Valutazione, quindi, effettuata dalla Suprema Corte sul caso concreto, ma naturalmente a fronte di un’Ordinanza della CGE, favorevole a Goldbet, proprio laddove affermava la trasponibilità dei principi contenuti nella Sentenza Costa Cifone al bookmaker austriaco. Peraltro, la attenta analisi della vicenda che ha interessato Goldbet è stata presa in considerazione in altri innumerevoli casi, tra cui proprio il caso Zungri in Prato e nessun Giudice è pervenuto ad un epilogo diverso. Ebbene, la fondatezza di tale ragionamento viene ora confermata dalla Procura della Repubblica di Bologna alla luce anche della Sentenza Biasci, dando così ampio riconoscimento alla moltitudine dei provvedimenti precedenti. Sbaglia e dimostra di non conoscere le aule di Giustizia chi pretende di affermare che parte dei provvedimenti giudiziali resi a seguito dell’Ordinanza Zungri sia stata basata sul recepimento insindacabile ed acritico dell’Ordinanza stessa. Ogni Magistrato che si è occupato della fattispecie, sia prima del deposito delle conclusioni dell’Avvocato Generale sul caso Costa Cifone, sia a seguito dell’Ordinanza Zungri, ha compiuto il proprio dovere andando a valutare se effettivamente discriminazione ci fosse stata. E ciò analizzando tutti i documenti offerti. Ed ogni Sentenza ed Ordinanza sono il risultato di una meticolosa disamina del caso concreto. La Sentenza Biasci, pertanto, ha chiuso un cerchio perfetto sulla esatta portata e valutazione della vicenda Goldbet “.
Il tenore del provvedimento è il seguente: ” (omissis)…Ciò premesso, la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, pronunciatasi in ordine alla società inglese Stanley International Bettin ltd nella già nota sentenza Costa Cifone, ha esplicato effetti anche nel caso che ci occupa, in virtù dell’ordinanza della Corte Europea del 16.2.2012, pronunciata in causa C-413/10, ricorrenti Pulignani ed altri. Infatti, tra i ricorrenti figurava la signora Concetta Zungri che, diversamente dagli altri sette, non agiva per conto di Stanley ma della Goldbet, al pari dell’odierno indagato. Cionondimeno, i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che il contesto di fatto e di diritto in cui versava la Zungri fosse essenzialmente identico a quello su cui si è pronunciata la sentenza Costa – Cifone. Infatti al pari della Stanley, anche la Goldbet non aveva partecipato alla gara indetta nel 2006 da AAMS. Secondo la Corte una società detenuta in Italia dalla Goldbet, la Totobetting srl aveva sì partecipato alla suddetta gara e si era vista rilasciare due concessioni ma, successivamente, le erano state revocate poichè avrebbero svolto, direttamente o indirettamente, attività di gioco trasfrontaliere assimilabili a quelle costituenti oggetto della concessione, in violazione dell’art.23, 3 comma dello schema di convenzione. Tuttavia, non essendo possibile assimilare una persona giuridica ad un’altra, per quanto la prima detenga quote di partecipazione nella seconda, occorre ritenere che neanche la Goldbet (così come la Stanley) abbia partecipato alla gara del 2006. Del resto, quand’anche avesse partecipato, la Goldbet (come la Stanley) si sarebbe vista applicare l’art.23 co 3 dello schema di convenzione e sarebbe quindi decaduta dalla concessione atteso che svolge, secondo la normativa italiana, attività trasfrontaliera. Prova ne è l’avvenuta revoca della concessione nei confronti delle controllate della Goldbet. Ne deriva che la Goldbet – al pari della Stanley – non è stata di fatto posta nelle condizioni di partecipare alla gara del 2006. La Corte di Giustizia ribadisce, quindi, con ordinanza gli stessi principi espressi nella sentenza Costa Cifone estendendoli anche alla Goldbet e ai soggetti che in Italia operano per suo conto. De resto, questi principi sono stati ribaditi, confermati ed applicati dalla Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze nn.17723 – 17724 del 2013 con le quali ha rigettato i ricorsi presentati dalla Procura della Repubblica di Alessandria e di Trani…”.
L’avv.Marco Ripamonti, difensore dell’indagato, ha così commentato:
“Il decreto della Procura della Repubblica di Bologna è successivo alla Sentenza Biasci e mi pare molto chiaro il riferimento alla stessa. Il ragionamento che viene svolto è perfettamente in linea con i criteri affermati in punto discriminazione dalla Sentenza Biasci, atteso che è lo stesso PM a ricostruire la vicenda Goldbet e a riconoscere come la decadenza delle concessioni sia stata causata dalla attività trasfrontaliera di Goldbet, quale società di riferimento della propria partecipata Totobetting. E sul punto, mi sembra proprio evidente come il decreto del PM sia davvero sovrapponibile alla Sentenza della CGE in argomento. All’indomani dell’Ordinanza Zungri le applicazioni che ne derivarono sono state moltissime, di cui tre da parte della Corte di Cassazione che, ovviamente, non si è certamente limitata a recepire i principi contenuti nell’Ordinanza Zungri, andando per converso e doverosamente ad analizzare la specifica situazione del bookmaker Goldbet, in ossequio al principio che sia il Giudice interno a dover compiere la valutazione in punto discriminazione ed anche perchè sollecitata in tal senso, anche se con aspettative diverse, da Stanley e Snai, che depositarono apposite memorie. Valutazione, quindi, effettuata dalla Suprema Corte sul caso concreto, ma naturalmente a fronte di un’Ordinanza della CGE, favorevole a Goldbet, proprio laddove affermava la trasponibilità dei principi contenuti nella Sentenza Costa Cifone al bookmaker austriaco. Peraltro, la attenta analisi della vicenda che ha interessato Goldbet è stata presa in considerazione in altri innumerevoli casi, tra cui proprio il caso Zungri in Prato e nessun Giudice è pervenuto ad un epilogo diverso. Ebbene, la fondatezza di tale ragionamento viene ora confermata dalla Procura della Repubblica di Bologna alla luce anche della Sentenza Biasci, dando così ampio riconoscimento alla moltitudine dei provvedimenti precedenti. Sbaglia e dimostra di non conoscere le aule di Giustizia chi pretende di affermare che parte dei provvedimenti giudiziali resi a seguito dell’Ordinanza Zungri sia stata basata sul recepimento insindacabile ed acritico dell’Ordinanza stessa. Ogni Magistrato che si è occupato della fattispecie, sia prima del deposito delle conclusioni dell’Avvocato Generale sul caso Costa Cifone, sia a seguito dell’Ordinanza Zungri, ha compiuto il proprio dovere andando a valutare se effettivamente discriminazione ci fosse stata. E ciò analizzando tutti i documenti offerti. Ed ogni Sentenza ed Ordinanza sono il risultato di una meticolosa disamina del caso concreto. La Sentenza Biasci, pertanto, ha chiuso un cerchio perfetto sulla esatta portata e valutazione della vicenda Goldbet “.
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