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GoldBet, “Illegittimo negare la licenza di pubblica sicurezz
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- mistersamuel78
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GoldBet, “Illegittimo negare la licenza di pubblica sicurezz
Messaggioda mistersamuel78 » 12/09/2013 - 12:46
La Corte di giustizia pronunciatasi stamani sul caso Biasci ha accolto in pieno la tesi di GoldBet, che ha sempre sostenuto nel corso di questi anni la necessità e la rilevanza dell’autorizzazione di pubblica sicurezza come presidio contro le infiltrazioni criminali. Tuttavia, rileva la Corte “poiché le autorizzazioni sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, irregolarità commesse nell’ambito della procedura di concessione vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni.” Tale affermazione, in piena coerenza con quanto sostenuto dai difensori dei ricorrenti, nei procedimenti a quo così come presso la Corte di Giustizia, comporta conseguenze rilevanti sia in relazione al contenzioso pendente (e dunque sulla legittimità del diniego di licenza basata solo sulla carenza di concessione), sia in relazione al nuovo Bando 2012, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato del 20 agosto 2013 che ha posto in forte dubbio la legittimità della nuova gara per la sua breve durata. In particolare, la Corte ha affermato per la prima volta espressamente che i principi della Costa/Cifone sono applicabili non solo a chi non aveva partecipato al Bando, ma anche a chi, avendovi partecipato, è stato successivamente escluso in base a norme della gara (primo fra tutte l’art. 23. comma III) dichiarate successivamente illegittime. In riferimento a GoldBet, la Corte di Lussemburgo, come era prevedibile e nel pieno rispetto delle proprie prerogative, ha richiamato i principi della Costa/Cifone, ed ha rimesso ogni ulteriore valutazione in punto di merito al Giudice nazionale. Ebbene, a tal proposito basti ricordare che il Giudice interno si è già ampiamente pronunciato: ben oltre 150 decisioni favorevoli ai CTD GoldBet, l’archiviazione disposta dal GIP di Prato – giudice del rinvio nel caso Zungri deciso della stessa Corte di Giustizia – e soprattutto le 3 successive sentenze della Corte di Cassazione che confermano con assoluta chiarezza come GoldBet sia stata discriminata dal Bando Bersani. lp/AGIMEG
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redicuori2009
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Re: GoldBet, “Illegittimo negare la licenza di pubblica sicu
Messaggioda redicuori2009 » 12/09/2013 - 13:52
mistersamuel78 ha scritto:La Corte di giustizia pronunciatasi stamani sul caso Biasci ha accolto in pieno la tesi di GoldBet, che ha sempre sostenuto nel corso di questi anni la necessità e la rilevanza dell’autorizzazione di pubblica sicurezza come presidio contro le infiltrazioni criminali. Tuttavia, rileva la Corte “poiché le autorizzazioni sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, irregolarità commesse nell’ambito della procedura di concessione vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni.” Tale affermazione, in piena coerenza con quanto sostenuto dai difensori dei ricorrenti, nei procedimenti a quo così come presso la Corte di Giustizia, comporta conseguenze rilevanti sia in relazione al contenzioso pendente (e dunque sulla legittimità del diniego di licenza basata solo sulla carenza di concessione), sia in relazione al nuovo Bando 2012, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato del 20 agosto 2013 che ha posto in forte dubbio la legittimità della nuova gara per la sua breve durata. In particolare, la Corte ha affermato per la prima volta espressamente che i principi della Costa/Cifone sono applicabili non solo a chi non aveva partecipato al Bando, ma anche a chi, avendovi partecipato, è stato successivamente escluso in base a norme della gara (primo fra tutte l’art. 23. comma III) dichiarate successivamente illegittime. In riferimento a GoldBet, la Corte di Lussemburgo, come era prevedibile e nel pieno rispetto delle proprie prerogative, ha richiamato i principi della Costa/Cifone, ed ha rimesso ogni ulteriore valutazione in punto di merito al Giudice nazionale. Ebbene, a tal proposito basti ricordare che il Giudice interno si è già ampiamente pronunciato: ben oltre 150 decisioni favorevoli ai CTD GoldBet, l’archiviazione disposta dal GIP di Prato – giudice del rinvio nel caso Zungri deciso della stessa Corte di Giustizia – e soprattutto le 3 successive sentenze della Corte di Cassazione che confermano con assoluta chiarezza come GoldBet sia stata discriminata dal Bando Bersani. lp/AGIMEG
Ovviamente questo è il parere di Goldbet....la sentenza dice ben altro e anche la tua fonte , AGIMEG spiega bene la sentenza, che comunque ti invito a leggere
Caso Biasci, ok della Corte di Giustizia alla norma che prevede il doppio titolo per la raccolta delle scommesse
L’Italia incassa un via libera sulla questione centrale rimessa alla Corte di Giustizia nel caso Biasci sollevato da un CED GoldBet, quella relativa alla duplicazione dei titoli (licenza di Pubblica Sicurezza e concessione dei Monopoli) necessari per raccogliere scommesse in Italia. I giudici comunitari – nella sentenza appena pubblicata – hanno anche approvato la norma che impone agli operatori in possesso di una licenza rilasciata da un Paese UE di richiedere la concessione italiana. La Corte ribadisce invece le critiche già mosse nelle sentenze precedenti (in particolare la Costa Cifone del febbraio 2012) sulle clausole che tutelano gli operatori pre-esistenti, e sulla formulazione delle clausole di decadenza, aggiungendo però delle censure sulle norme che impediscono “di fatto qualsiasi attività transfrontaliera”.
e ancora:
Caso Biasci, CGE: legitto chiedere a operatori comunitari di ottenere concessione italiana
Legittime – secondo la Corte dei Giustizia Europea – la norme che impongono il possesso di un doppio titolo (la concessione dei Monopoli e l’autorizzazione di Pubblica Sicurezza), e subordinano il rilascio della licenza al possesso della concessione. Le norme del Trattato – scrivono i giudici comunitari – ” non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione”. Legittima la normativa italiana anche nella parte in cui impone anche agli operatori in possesso di una licenza di un paese comunitario di ottenere la concessione italiana.
Un po' di obiettività....
16/04/2010
jumpin jack flash ha scritto:Non tra 15 anni,ma tra un anno delloo Special Mou One si perderanno le tracce.Accetto scommesse.
-
bettingdream
- Budino

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- Iscritto il: 29/02/2012 - 08:24
Re: GoldBet, “Illegittimo negare la licenza di pubblica sicu
Messaggioda bettingdream » 12/09/2013 - 14:29
Cari amici coinvolti in questa discussione,
Perchè invece di rispondere con copia/incolla a copia/incolla dei vari comunicati non cerchiamo di scambiarci idee sulla possibile interpretazione di questa sentenza ? Cerchiamo di tirare fuori le nostre interpretazioni, magari scriveremo delle bischerate ma almeno questo forum di scambio di idee avrà un senso.
Ad esempio, ed è il mio parere personale, questa sentenza fa fare un piccolo passo avanti a Stanley rispetto a Goldbet, niente di decisivo perchè l'avvocato Ripamonti saprà entrare nelle crepe di alcune citazioni soggettive ma tant'è.
Penso anche ( e sottolineo che è il mio pensiero e potrei dire una bischerata ) che le linee difensive dei vari avvocati si sposteranno dal discorso No Tulps / Si Tulps oppure Discriminato / Non discriminato ma andranno a cercare la dimostrazione effettiva che nella attività transfrontaliera ( crossborder per essere più fini ) il CED non opera accollandosi il rischio della scommessa.
Questo sarà dimostrato con il contratto che lega il Ced al Bookmaker e sull'osservazione della fonte di profitto del Ced medesimo.
Saranno i vari Bookmaker a stabilire i rigidi binari contrattuali e di comportamento in cui dovranno muoversi gli affiliati per non essere sconfitti nei tribunali.
A mia opinione comunque il discorso più minaccioso per i Ced è quello del Preu : lì si giocherà la partita tra i Book che mandano alla sbaraglio gli affiliati e quelli che li metteranno in condizioni di essere di fatto "legali"
Franco
Perchè invece di rispondere con copia/incolla a copia/incolla dei vari comunicati non cerchiamo di scambiarci idee sulla possibile interpretazione di questa sentenza ? Cerchiamo di tirare fuori le nostre interpretazioni, magari scriveremo delle bischerate ma almeno questo forum di scambio di idee avrà un senso.
Ad esempio, ed è il mio parere personale, questa sentenza fa fare un piccolo passo avanti a Stanley rispetto a Goldbet, niente di decisivo perchè l'avvocato Ripamonti saprà entrare nelle crepe di alcune citazioni soggettive ma tant'è.
Penso anche ( e sottolineo che è il mio pensiero e potrei dire una bischerata ) che le linee difensive dei vari avvocati si sposteranno dal discorso No Tulps / Si Tulps oppure Discriminato / Non discriminato ma andranno a cercare la dimostrazione effettiva che nella attività transfrontaliera ( crossborder per essere più fini ) il CED non opera accollandosi il rischio della scommessa.
Questo sarà dimostrato con il contratto che lega il Ced al Bookmaker e sull'osservazione della fonte di profitto del Ced medesimo.
Saranno i vari Bookmaker a stabilire i rigidi binari contrattuali e di comportamento in cui dovranno muoversi gli affiliati per non essere sconfitti nei tribunali.
A mia opinione comunque il discorso più minaccioso per i Ced è quello del Preu : lì si giocherà la partita tra i Book che mandano alla sbaraglio gli affiliati e quelli che li metteranno in condizioni di essere di fatto "legali"
Franco
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interista89
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Re: GoldBet, “Illegittimo negare la licenza di pubblica sicu
Messaggioda interista89 » 12/09/2013 - 15:11
Anche secondo me per i ced il preu è la cosa più pericolosa ed è ora che i book corrano a i ripari.******* ha scritto:Cari amici coinvolti in questa discussione,
Perchè invece di rispondere con copia/incolla a copia/incolla dei vari comunicati non cerchiamo di scambiarci idee sulla possibile interpretazione di questa sentenza ? Cerchiamo di tirare fuori le nostre interpretazioni, magari scriveremo delle bischerate ma almeno questo forum di scambio di idee avrà un senso.
Ad esempio, ed è il mio parere personale, questa sentenza fa fare un piccolo passo avanti a Stanley rispetto a Goldbet, niente di decisivo perchè l'avvocato Ripamonti saprà entrare nelle crepe di alcune citazioni soggettive ma tant'è.
Penso anche ( e sottolineo che è il mio pensiero e potrei dire una bischerata ) che le linee difensive dei vari avvocati si sposteranno dal discorso No Tulps / Si Tulps oppure Discriminato / Non discriminato ma andranno a cercare la dimostrazione effettiva che nella attività transfrontaliera ( crossborder per essere più fini ) il CED non opera accollandosi il rischio della scommessa.
Questo sarà dimostrato con il contratto che lega il Ced al Bookmaker e sull'osservazione della fonte di profitto del Ced medesimo.
Saranno i vari Bookmaker a stabilire i rigidi binari contrattuali e di comportamento in cui dovranno muoversi gli affiliati per non essere sconfitti nei tribunali.
A mia opinione comunque il discorso più minaccioso per i Ced è quello del Preu : lì si giocherà la partita tra i Book che mandano alla sbaraglio gli affiliati e quelli che li metteranno in condizioni di essere di fatto "legali"
Franco
Le ultime notizie di sequestri ced dicono che oltre alla denuncia penale è stata fatta anche una multa pari a 70000 proprio per non aver pagato l'imposta unica sui giochi.
Se i vari book come ha già fatto stanley mettono i ced in condizione di pagare il preu, tramite accordi fatti con i book allora già togli l'evasione fiscale anche se rimane il reato di scommesse illeciti ma in questo caso i book saranno farsi rispettare in tribunale e se il book è serio ci sono buone possibilità di uscire con assolti.
- mistersamuel78
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Re: GoldBet, “Illegittimo negare la licenza di pubblica sicu
Messaggioda mistersamuel78 » 12/09/2013 - 15:51
redicuori2009 ha scritto:mistersamuel78 ha scritto:La Corte di giustizia pronunciatasi stamani sul caso Biasci ha accolto in pieno la tesi di GoldBet, che ha sempre sostenuto nel corso di questi anni la necessità e la rilevanza dell’autorizzazione di pubblica sicurezza come presidio contro le infiltrazioni criminali. Tuttavia, rileva la Corte “poiché le autorizzazioni sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, irregolarità commesse nell’ambito della procedura di concessione vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni.” Tale affermazione, in piena coerenza con quanto sostenuto dai difensori dei ricorrenti, nei procedimenti a quo così come presso la Corte di Giustizia, comporta conseguenze rilevanti sia in relazione al contenzioso pendente (e dunque sulla legittimità del diniego di licenza basata solo sulla carenza di concessione), sia in relazione al nuovo Bando 2012, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato del 20 agosto 2013 che ha posto in forte dubbio la legittimità della nuova gara per la sua breve durata. In particolare, la Corte ha affermato per la prima volta espressamente che i principi della Costa/Cifone sono applicabili non solo a chi non aveva partecipato al Bando, ma anche a chi, avendovi partecipato, è stato successivamente escluso in base a norme della gara (primo fra tutte l’art. 23. comma III) dichiarate successivamente illegittime. In riferimento a GoldBet, la Corte di Lussemburgo, come era prevedibile e nel pieno rispetto delle proprie prerogative, ha richiamato i principi della Costa/Cifone, ed ha rimesso ogni ulteriore valutazione in punto di merito al Giudice nazionale. Ebbene, a tal proposito basti ricordare che il Giudice interno si è già ampiamente pronunciato: ben oltre 150 decisioni favorevoli ai CTD GoldBet, l’archiviazione disposta dal GIP di Prato – giudice del rinvio nel caso Zungri deciso della stessa Corte di Giustizia – e soprattutto le 3 successive sentenze della Corte di Cassazione che confermano con assoluta chiarezza come GoldBet sia stata discriminata dal Bando Bersani. lp/AGIMEG
Ovviamente questo è il parere di Goldbet....la sentenza dice ben altro e anche la tua fonte , AGIMEG spiega bene la sentenza, che comunque ti invito a leggere
Caso Biasci, ok della Corte di Giustizia alla norma che prevede il doppio titolo per la raccolta delle scommesse
L’Italia incassa un via libera sulla questione centrale rimessa alla Corte di Giustizia nel caso Biasci sollevato da un CED GoldBet, quella relativa alla duplicazione dei titoli (licenza di Pubblica Sicurezza e concessione dei Monopoli) necessari per raccogliere scommesse in Italia. I giudici comunitari – nella sentenza appena pubblicata – hanno anche approvato la norma che impone agli operatori in possesso di una licenza rilasciata da un Paese UE di richiedere la concessione italiana. La Corte ribadisce invece le critiche già mosse nelle sentenze precedenti (in particolare la Costa Cifone del febbraio 2012) sulle clausole che tutelano gli operatori pre-esistenti, e sulla formulazione delle clausole di decadenza, aggiungendo però delle censure sulle norme che impediscono “di fatto qualsiasi attività transfrontaliera”.
e ancora:
Caso Biasci, CGE: legitto chiedere a operatori comunitari di ottenere concessione italiana
Legittime – secondo la Corte dei Giustizia Europea – la norme che impongono il possesso di un doppio titolo (la concessione dei Monopoli e l’autorizzazione di Pubblica Sicurezza), e subordinano il rilascio della licenza al possesso della concessione. Le norme del Trattato – scrivono i giudici comunitari – ” non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione”. Legittima la normativa italiana anche nella parte in cui impone anche agli operatori in possesso di una licenza di un paese comunitario di ottenere la concessione italiana.
Un po' di obiettività....
Se parli di obiettività alora tralasciamo pareri di stanley e goldbet.
Come la vedo io???
Sta sentenza è complessa per dare pareri univoci, troverai sempre qualcuno che la intrepreta a modo suo.
Se è interpretata come fai supporre te, allora chi non è concessionario non ha diritto al tulps.
Quindi Stanley è fuori come goldbet.
Ora te interpreta sta cosa:
Non si puo vietare le attività trasfrontaliere, neanche dei giochi???
SEntiamo, però rispondi a parole tue...
- mistersamuel78
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Re: GoldBet, “Illegittimo negare la licenza di pubblica sicu
Messaggioda mistersamuel78 » 12/09/2013 - 15:55
redicuori2009 ha scritto:mistersamuel78 ha scritto:La Corte di giustizia pronunciatasi stamani sul caso Biasci ha accolto in pieno la tesi di GoldBet, che ha sempre sostenuto nel corso di questi anni la necessità e la rilevanza dell’autorizzazione di pubblica sicurezza come presidio contro le infiltrazioni criminali. Tuttavia, rileva la Corte “poiché le autorizzazioni sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, irregolarità commesse nell’ambito della procedura di concessione vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni.” Tale affermazione, in piena coerenza con quanto sostenuto dai difensori dei ricorrenti, nei procedimenti a quo così come presso la Corte di Giustizia, comporta conseguenze rilevanti sia in relazione al contenzioso pendente (e dunque sulla legittimità del diniego di licenza basata solo sulla carenza di concessione), sia in relazione al nuovo Bando 2012, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato del 20 agosto 2013 che ha posto in forte dubbio la legittimità della nuova gara per la sua breve durata. In particolare, la Corte ha affermato per la prima volta espressamente che i principi della Costa/Cifone sono applicabili non solo a chi non aveva partecipato al Bando, ma anche a chi, avendovi partecipato, è stato successivamente escluso in base a norme della gara (primo fra tutte l’art. 23. comma III) dichiarate successivamente illegittime. In riferimento a GoldBet, la Corte di Lussemburgo, come era prevedibile e nel pieno rispetto delle proprie prerogative, ha richiamato i principi della Costa/Cifone, ed ha rimesso ogni ulteriore valutazione in punto di merito al Giudice nazionale. Ebbene, a tal proposito basti ricordare che il Giudice interno si è già ampiamente pronunciato: ben oltre 150 decisioni favorevoli ai CTD GoldBet, l’archiviazione disposta dal GIP di Prato – giudice del rinvio nel caso Zungri deciso della stessa Corte di Giustizia – e soprattutto le 3 successive sentenze della Corte di Cassazione che confermano con assoluta chiarezza come GoldBet sia stata discriminata dal Bando Bersani. lp/AGIMEG
Ovviamente questo è il parere di Goldbet....la sentenza dice ben altro e anche la tua fonte , AGIMEG spiega bene la sentenza, che comunque ti invito a leggere
Caso Biasci, ok della Corte di Giustizia alla norma che prevede il doppio titolo per la raccolta delle scommesse
L’Italia incassa un via libera sulla questione centrale rimessa alla Corte di Giustizia nel caso Biasci sollevato da un CED GoldBet, quella relativa alla duplicazione dei titoli (licenza di Pubblica Sicurezza e concessione dei Monopoli) necessari per raccogliere scommesse in Italia. I giudici comunitari – nella sentenza appena pubblicata – hanno anche approvato la norma che impone agli operatori in possesso di una licenza rilasciata da un Paese UE di richiedere la concessione italiana. La Corte ribadisce invece le critiche già mosse nelle sentenze precedenti (in particolare la Costa Cifone del febbraio 2012) sulle clausole che tutelano gli operatori pre-esistenti, e sulla formulazione delle clausole di decadenza, aggiungendo però delle censure sulle norme che impediscono “di fatto qualsiasi attività transfrontaliera”.
e ancora:
Caso Biasci, CGE: legitto chiedere a operatori comunitari di ottenere concessione italiana
Legittime – secondo la Corte dei Giustizia Europea – la norme che impongono il possesso di un doppio titolo (la concessione dei Monopoli e l’autorizzazione di Pubblica Sicurezza), e subordinano il rilascio della licenza al possesso della concessione. Le norme del Trattato – scrivono i giudici comunitari – ” non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione”. Legittima la normativa italiana anche nella parte in cui impone anche agli operatori in possesso di una licenza di un paese comunitario di ottenere la concessione italiana.
Un po' di obiettività....
Redi cuori ma non mi vorrai far entrare nella testa che Stanley ha una concessione?
Mi son perso qualcosa???
- mistersamuel78
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Re: GoldBet, “Illegittimo negare la licenza di pubblica sicu
Messaggioda mistersamuel78 » 12/09/2013 - 16:04
mipallo ha scritto:a quanto pare nn sono l'unico che ti invita a rileggere bene la sentenza...sempre se l'hai letta eh
Interpretazione non Goldbet:
evidentemente 6 te che leggi male.
E’ quanto ribadisce in una nota l’EGBA, associazione europea degli operatori del gambling. Oggi la CGUE ha pubblicato la sua pronuncia pregiudiziale nei casi italiani uniti Biasci e( C-660/11ea ) , giungendo alla conclusione che il diritto nazionale che preclude attività di gioco ad alcuni operatori e favorisce gli interessi (economici ) degli operatori storici autorizzati in un altro Stato membro è contro il diritto comunitario. La sentenza conferma in particolare che:
” Una normativa nazionale che di fatto esclude ogni attività transfrontaliera nel settore delle scommesse , a prescindere dalla forma in cui tale attività è svolta [ ... ] è in contrasto con gli articoli 43 CE e 49 CE » ( paragrafo 37 )
Gli Stati membri devono astenersi ” dalla tutela le posizioni di mercato acquisite dagli operatori esistenti , prevedendo, tra l’altro , che la distanza minima deve essere osservata tra gli stabilimenti di nuovi titolari di licenza e quelle degli operatori esistenti . ” ( punto 32 )
La CGUE ha ricordato che , se un ” una licenza nazionale non è stato redatto in modo chiaro , preciso e inequivocabile [ ... ] , un operatore non può essere criticato per il fatto di decidere di non richiedere una licenza in assenza di certezza del diritto [ ... ] . ” ( punto 33 )
“Il principio di parità di trattamento , l’obbligo di trasparenza e il principio della certezza del diritto tra le condizioni di una procedura di gara [ .. ] devono essere redatte in modo chiaro , preciso e inequivocabile ” ( punto 38 )
Inoltre la CGUE ha sottolineato ancora una volta la propria costante giurisprudenza Placanica affermando che nessun sanzioni possa essere applicata in base a disposizioni che sono contrarie al diritto comunitario ( punto 28).
I casi in questione sono simili alla Costa unito e casi Cifone su cui la CGUE ha stabilito il 12 febbraio 2012 ( C-72/10 e C-77/10 ) . In quella sentenza la CGUE già confermato l ‘obbligo degli Stati membri di garantire la piena trasparenza , certezza del diritto e la parità di trattamento in materia di procedure di autorizzazione . Novità di sentenza di oggi è la conclusione esplicita che uno Stato membro non può avere una normativa nazionale che limita tutte le attività di gioco d’azzardo transfrontalieri
Maarten Haijer , Segretario Generale della EGBA , ha commentato: “Siamo molto lieti di cristallo chiara conclusione della Corte secondo cui gli Stati membri non possono escludere incrociati attività di gioco di confine nell’UE . Si conferma normativi “linee rosse” della CGUE , che gli Stati membri non possono essere autorizzati ad attraversare . È giunto il momento per la Commissione di far rispettare quelle linee rosse nel diritto nazionale ‘ degli Stati membri – se necessario, attraverso una procedura di infrazione ” .
Re: GoldBet, “Illegittimo negare la licenza di pubblica sicu
Messaggioda mipallo » 12/09/2013 - 16:24
quindi...tu dici che la discriminazione sta nel fatto che la concessione acquisita nel 2006 nn poteva decadere per il motivo che analizzi tu quindi?
no davvero fammi capire...perchè io sinceramente, sulla questione art.88 tulps non vedo passi avanti per nessuno...stanley e goldbet
no davvero fammi capire...perchè io sinceramente, sulla questione art.88 tulps non vedo passi avanti per nessuno...stanley e goldbet
- mistersamuel78
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Re: GoldBet, “Illegittimo negare la licenza di pubblica sicu
Messaggioda mistersamuel78 » 12/09/2013 - 16:39
mipallo ha scritto:quindi...tu dici che la discriminazione sta nel fatto che la concessione acquisita nel 2006 nn poteva decadere per il motivo che analizzi tu quindi?
no davvero fammi capire...perchè io sinceramente, sulla questione art.88 tulps non vedo passi avanti per nessuno...stanley e goldbet
Parole tue...
Tu mi devi spiegare a parte i concessionari chi ne giova di questa sentenza.
Stanley??? Non credo proprio.
Come ho detto al tuo amico rosso pocanzi analizzami questa:
Il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio.
Re: GoldBet, “Illegittimo negare la licenza di pubblica sicu
Messaggioda mipallo » 12/09/2013 - 16:49
mistersamuel78 ha scritto:mipallo ha scritto:quindi...tu dici che la discriminazione sta nel fatto che la concessione acquisita nel 2006 nn poteva decadere per il motivo che analizzi tu quindi?
no davvero fammi capire...perchè io sinceramente, sulla questione art.88 tulps non vedo passi avanti per nessuno...stanley e goldbet
Parole tue...
Tu mi devi spiegare a parte i concessionari chi ne giova di questa sentenza.
Stanley??? Non credo proprio.
Come ho detto al tuo amico rosso pocanzi analizzami questa:
Il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio.
non capisco questa saccenza, dal momento che ti ho scritto chiaramente che non vedo passi avanti per nessuno
- mistersamuel78
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Re: GoldBet, “Illegittimo negare la licenza di pubblica sicu
Messaggioda mistersamuel78 » 12/09/2013 - 16:57
mipallo ha scritto:mistersamuel78 ha scritto:mipallo ha scritto:quindi...tu dici che la discriminazione sta nel fatto che la concessione acquisita nel 2006 nn poteva decadere per il motivo che analizzi tu quindi?
no davvero fammi capire...perchè io sinceramente, sulla questione art.88 tulps non vedo passi avanti per nessuno...stanley e goldbet
Parole tue...
Tu mi devi spiegare a parte i concessionari chi ne giova di questa sentenza.
Stanley??? Non credo proprio.
Come ho detto al tuo amico rosso pocanzi analizzami questa:
Il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio.
non capisco questa saccenza, dal momento che ti ho scritto chiaramente che non vedo passi avanti per nessuno
Non ho proprio la cultura da saccente.
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interista89
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Re: GoldBet, “Illegittimo negare la licenza di pubblica sicu
Messaggioda interista89 » 12/09/2013 - 20:26
Agimeg ha anche scritto questo: http://www.agimeg.it/?p=23333
Ma la verità dove sta?
Secondo me da nessuna parte... Goldbet che si fa la sentenza al suo favore, Stanley pure ma la verità che questa sentenza non fa altro che girare la solita minestra.
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Secondo me da nessuna parte... Goldbet che si fa la sentenza al suo favore, Stanley pure ma la verità che questa sentenza non fa altro che girare la solita minestra.
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