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CGE:La Costa-Cifone non é direttamente applicabile a Goldbet
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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Re: CGE:La Costa-Cifone non é direttamente applicabile a Gol
Messaggioda inesperto » 12/09/2013 - 12:48
Avvocato mi spieghi questa motivazione della sentenza?
Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una
normativa nazionale che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel
settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta
attività e, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il
consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica
sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio. Spetta al giudice
del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso dell’articolo 23, comma 3, di detto
schema di convenzione.
Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una
normativa nazionale che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel
settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta
attività e, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il
consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica
sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio. Spetta al giudice
del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso dell’articolo 23, comma 3, di detto
schema di convenzione.
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Re: CGE:La Costa-Cifone non é direttamente applicabile a Gol
Messaggioda mistersamuel78 » 12/09/2013 - 12:49
inesperto ha scritto:Avvocato mi spieghi questa motivazione della sentenza?
Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una
normativa nazionale che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel
settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta
attività e, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il
consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica
sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio. Spetta al giudice
del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso dell’articolo 23, comma 3, di detto
schema di convenzione.
Ah ah ah siiii te le spiega domaniiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Re: CGE:La Costa-Cifone non é direttamente applicabile a Gol
Messaggioda mandrake76 » 12/09/2013 - 13:25
Chiedo scusa a tutti se saro’ lento nel rispondere, ma mi sono dovuto leggere la sentenza in dettaglio e inoltre sto lavorando sodo. Ma, a chi mi ha fatto domande genuine, rispondero’.
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
(Jonathan Swift)
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Re: CGE:La Costa-Cifone non é direttamente applicabile a Gol
Messaggioda mandrake76 » 12/09/2013 - 13:33
*******: Puoi con parole tue riassumere "il senso" di questa sentenza e le conseguenze immediate ?
Non per sminuire la tua indubbia conoscenza ma avremo tempo per entrare nei dettagli, ora penso che interessi l'influenza che avrà questo nei prossimi mesi sulle varie situazioni pendenti e sulle politiche commerciali e non solo dei vari Book, non solo Stanley e Goldbet.
MANDRAKE: Guarda e’ molto semplice. La sentenza dice che l’ordinanza Pulignani non puo’ essere piu’ usata da Goldbet perche le sue conclusion si basano non su qualcosa che ha detto la Corte di Giustizia, ma su una affermazione del giudice del rinvio che aveva giudicato Goldbet ed Totobetting 2 societa’ diverse. La sentenza Biasci, al punto 35 dice testualmente:
“35 Orbene, sebbene la Corte abbia già avuto occasione di rilevare che la situazione di un gestore di un CTD collegato alla Goldbet si inserisce in un contesto giuridico e fattuale che è essenzialmente identico a quello che ha dato origine alla citata sentenza Costa e Cifone (ordinanza del 16 febbraio 2012, Pulignani e a., C‑413/10, punto 3), al riguardo essa si è fondata su una constatazione del giudice del rinvio nella causa che ha dato origine a tale ordinanza. Nei presenti procedimenti spetta quindi al giudice del rinvio valutare il contesto fattuale e le conseguenze che gliene derivano dalla citata sentenza Costa e Cifone.”
La frase chiave e’ “AL RIGUARDO ESSA SI E’ FONDATA SU UNA CONSTATAZIONE DEL GIUDICE DEL RINVIO NELLA CAUSA CHE HA DATO ORIGINE A TALE ORDINANZA”.
I giudici non se la sentono di dire chiaro e tondo che quella ‘constatazione’ era sbagliata.
In poche parole: i giudici che compongono la Corte della sentenza Biasci non possono sbugiardare quelli che componevano la Corte che ha deliberato su Pulignani e allora se ne escono correttamente, facendo notare che l’ordinanza pulignani arriva alle sue conclusioni non sulle convinzioni proprie della Corte, ma basandosi su quello che aveva detto il giudice del rinvio.
Ma che aveva detto il giudice del rinvio nella causa Pulignani? Aveva detto che Goldbet e Totobetting erano societa’ diverse! Se questo fosse stato vero allora l’ordinnza Pulignani sarebbe ineccepibile. Peccato che, ai fini della normativa degli appalti pubblici, Goldbet e Totobetting sono considerate, appartenendo allo stesso centro di interesse, cioe’ agli stessi proprietari Goldbet, come una societa’ unica. Infatti la partecipazione di Goldbet alla gara Bersani impediva, a causa delle normali norme sulle gare pubbliche, come era la gara Bersani, che Totobetting potesse partecipare.
Quindi Totobetting non e’ stata esclusa dale gare in violazione del diritto comunitario.... proprio no. Se avesse voluto partecipare, ma non ve ne e’ traccia di questa volonta, non avrebbe potuto perche’ in una gara pubblica e’ proibito partecipare con due societa diverse se appartenenti allo stesso centro di interesse.
Capito *******? L’ordinanza Pulignani, da cui pure la Cassazione si era fatta incantare, e’ andata.
Nei prossimi mesi vedo la posizione di Stanley immutata, casomai piu’ forte perche’ la Biasci conferma la Costa Cifone e conferma che riguarda direttamente solo Stanley. Quindi casomai rafforzata la posizione di Stanley.
Riguardo a Goldbet dato che la sentenza, come sempre in questi casi, le cose non le dice chiaro e tondo ma le fa dedurre dal giudice a quo, vedo una posizione di Goldbet in lento indebolimento da lato penale, anche perche’ e’ attaccata dalla Stanley stessa. Ripamonti e’ molto bravo e sara’ capace di resistere, specialmente nei giudizi di primo grado in cui non c’e’ realmente contradditorio. Ma nel tempo la posizione, nell’area penale, tendera’ a deteriorarsi. Diciamo che le lancette dell’orologio per Goldbet, per avere il primo provvedimento contrario e ben motivato, hanno cominciato a correre. E dopo il primo arrivera’ il secondo e poi il terzo, etc. Il vero problema di Goldbet e’ che non e’, in realta’ stata discriminata, checche ne dica la Cassazione, che fa confusione tra sistema discriminatorio e sistema che ha realmente discriminato.
Questo, quantomeno, e’ il mio parere. E, se vi andate a rileggere miei post vecchi trovate proprio che io avevo individuato perfettamente il punto debole dell’ordinanza Pulignani.
Dal lato amministrativo invece le sconfitte saranno immediate. Diciamo massimo un mese da oggi, piu’ o meno, perche’ Stanley e’ ormai presente nei giudizi ad adiuvandum dell’amministrazione e quindi ci sara’ immediato contradditorio. Dopo questa sentenza, di fronte ad avversari preparati, nessuna speranza di confondere ulteriormente le acque. Di nuovo, questo e’ il mio parere.
Non per sminuire la tua indubbia conoscenza ma avremo tempo per entrare nei dettagli, ora penso che interessi l'influenza che avrà questo nei prossimi mesi sulle varie situazioni pendenti e sulle politiche commerciali e non solo dei vari Book, non solo Stanley e Goldbet.
MANDRAKE: Guarda e’ molto semplice. La sentenza dice che l’ordinanza Pulignani non puo’ essere piu’ usata da Goldbet perche le sue conclusion si basano non su qualcosa che ha detto la Corte di Giustizia, ma su una affermazione del giudice del rinvio che aveva giudicato Goldbet ed Totobetting 2 societa’ diverse. La sentenza Biasci, al punto 35 dice testualmente:
“35 Orbene, sebbene la Corte abbia già avuto occasione di rilevare che la situazione di un gestore di un CTD collegato alla Goldbet si inserisce in un contesto giuridico e fattuale che è essenzialmente identico a quello che ha dato origine alla citata sentenza Costa e Cifone (ordinanza del 16 febbraio 2012, Pulignani e a., C‑413/10, punto 3), al riguardo essa si è fondata su una constatazione del giudice del rinvio nella causa che ha dato origine a tale ordinanza. Nei presenti procedimenti spetta quindi al giudice del rinvio valutare il contesto fattuale e le conseguenze che gliene derivano dalla citata sentenza Costa e Cifone.”
La frase chiave e’ “AL RIGUARDO ESSA SI E’ FONDATA SU UNA CONSTATAZIONE DEL GIUDICE DEL RINVIO NELLA CAUSA CHE HA DATO ORIGINE A TALE ORDINANZA”.
I giudici non se la sentono di dire chiaro e tondo che quella ‘constatazione’ era sbagliata.
In poche parole: i giudici che compongono la Corte della sentenza Biasci non possono sbugiardare quelli che componevano la Corte che ha deliberato su Pulignani e allora se ne escono correttamente, facendo notare che l’ordinanza pulignani arriva alle sue conclusioni non sulle convinzioni proprie della Corte, ma basandosi su quello che aveva detto il giudice del rinvio.
Ma che aveva detto il giudice del rinvio nella causa Pulignani? Aveva detto che Goldbet e Totobetting erano societa’ diverse! Se questo fosse stato vero allora l’ordinnza Pulignani sarebbe ineccepibile. Peccato che, ai fini della normativa degli appalti pubblici, Goldbet e Totobetting sono considerate, appartenendo allo stesso centro di interesse, cioe’ agli stessi proprietari Goldbet, come una societa’ unica. Infatti la partecipazione di Goldbet alla gara Bersani impediva, a causa delle normali norme sulle gare pubbliche, come era la gara Bersani, che Totobetting potesse partecipare.
Quindi Totobetting non e’ stata esclusa dale gare in violazione del diritto comunitario.... proprio no. Se avesse voluto partecipare, ma non ve ne e’ traccia di questa volonta, non avrebbe potuto perche’ in una gara pubblica e’ proibito partecipare con due societa diverse se appartenenti allo stesso centro di interesse.
Capito *******? L’ordinanza Pulignani, da cui pure la Cassazione si era fatta incantare, e’ andata.
Nei prossimi mesi vedo la posizione di Stanley immutata, casomai piu’ forte perche’ la Biasci conferma la Costa Cifone e conferma che riguarda direttamente solo Stanley. Quindi casomai rafforzata la posizione di Stanley.
Riguardo a Goldbet dato che la sentenza, come sempre in questi casi, le cose non le dice chiaro e tondo ma le fa dedurre dal giudice a quo, vedo una posizione di Goldbet in lento indebolimento da lato penale, anche perche’ e’ attaccata dalla Stanley stessa. Ripamonti e’ molto bravo e sara’ capace di resistere, specialmente nei giudizi di primo grado in cui non c’e’ realmente contradditorio. Ma nel tempo la posizione, nell’area penale, tendera’ a deteriorarsi. Diciamo che le lancette dell’orologio per Goldbet, per avere il primo provvedimento contrario e ben motivato, hanno cominciato a correre. E dopo il primo arrivera’ il secondo e poi il terzo, etc. Il vero problema di Goldbet e’ che non e’, in realta’ stata discriminata, checche ne dica la Cassazione, che fa confusione tra sistema discriminatorio e sistema che ha realmente discriminato.
Questo, quantomeno, e’ il mio parere. E, se vi andate a rileggere miei post vecchi trovate proprio che io avevo individuato perfettamente il punto debole dell’ordinanza Pulignani.
Dal lato amministrativo invece le sconfitte saranno immediate. Diciamo massimo un mese da oggi, piu’ o meno, perche’ Stanley e’ ormai presente nei giudizi ad adiuvandum dell’amministrazione e quindi ci sara’ immediato contradditorio. Dopo questa sentenza, di fronte ad avversari preparati, nessuna speranza di confondere ulteriormente le acque. Di nuovo, questo e’ il mio parere.
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
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Re: CGE:La Costa-Cifone non é direttamente applicabile a Gol
Messaggioda mistersamuel78 » 12/09/2013 - 13:34
inesperto ha scritto:Avvocato mi spieghi questa motivazione della sentenza?
Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una
normativa nazionale che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel
settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta
attività e, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il
consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica
sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio. Spetta al giudice
del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso dell’articolo 23, comma 3, di detto
schema di convenzione.
ti incollo un comunicato preso da jamma
(Jamma) In relazione alla sentenza emessa questa mattina dalla Corte di Giustizia Europea sul caso Biasci, Maarten Haijer, Segretario Generale della EGBA , ha dichiarato: “Siamo molto lieti della conclusione cristallina della Corte secondo cui gli Stati membri non possono escludere le attività di gioco “di confine” nell’UE. E’ confermata quindi la “linea rossa” regolatoria della CGUE secondo cui gli Stati membri non possono essere autorizzati ad attraversare. È giunto il momento per la Commissione faccia rispettare quelle linee rosse nel diritto nazionale degli Stati membri – se necessario, avviando una procedura di infrazione” .
La Corte di giustizia dell’Unione europea ( CGUE ) ha confermato ancora una volta il principio già stabilito secondo il quale gli Stati membri non possono limitare il mercato nazionale del gioco per tutelare gli interessi commerciali di operatori storici o per altre ragioni economiche . La Corte aggiunge che le leggi nazionali che vietano il gioco d’azzardo transfrontaliero , qualunque sia la forma in cui tale attività è sviluppata , sono in violazione del diritto comunitario .
E’ quanto ribadisce in una nota l’EGBA, associazione europea degli operatori del gambling. Oggi la CGUE ha pubblicato la sua pronuncia pregiudiziale nei casi italiani uniti Biasci e( C-660/11ea ) , giungendo alla conclusione che il diritto nazionale che preclude attività di gioco ad alcuni operatori e favorisce gli interessi (economici ) degli operatori storici autorizzati in un altro Stato membro è contro il diritto comunitario. La sentenza conferma in particolare che:
” Una normativa nazionale che di fatto esclude ogni attività transfrontaliera nel settore delle scommesse , a prescindere dalla forma in cui tale attività è svolta [ ... ] è in contrasto con gli articoli 43 CE e 49 CE » ( paragrafo 37 )
Gli Stati membri devono astenersi ” dalla tutela le posizioni di mercato acquisite dagli operatori esistenti , prevedendo, tra l’altro , che la distanza minima deve essere osservata tra gli stabilimenti di nuovi titolari di licenza e quelle degli operatori esistenti . ” ( punto 32 )
La CGUE ha ricordato che , se un ” una licenza nazionale non è stato redatto in modo chiaro , preciso e inequivocabile [ ... ] , un operatore non può essere criticato per il fatto di decidere di non richiedere una licenza in assenza di certezza del diritto [ ... ] . ” ( punto 33 )
“Il principio di parità di trattamento , l’obbligo di trasparenza e il principio della certezza del diritto tra le condizioni di una procedura di gara [ .. ] devono essere redatte in modo chiaro , preciso e inequivocabile ” ( punto 38 )
Inoltre la CGUE ha sottolineato ancora una volta la propria costante giurisprudenza Placanica affermando che nessun sanzioni possa essere applicata in base a disposizioni che sono contrarie al diritto comunitario ( punto 28).
I casi in questione sono simili alla Costa unito e casi Cifone su cui la CGUE ha stabilito il 12 febbraio 2012 ( C-72/10 e C-77/10 ) . In quella sentenza la CGUE già confermato l ‘obbligo degli Stati membri di garantire la piena trasparenza , certezza del diritto e la parità di trattamento in materia di procedure di autorizzazione . Novità di sentenza di oggi è la conclusione esplicita che uno Stato membro non può avere una normativa nazionale che limita tutte le attività di gioco d’azzardo transfrontalieri
Maarten Haijer , Segretario Generale della EGBA , ha commentato: “Siamo molto lieti di cristallo chiara conclusione della Corte secondo cui gli Stati membri non possono escludere incrociati attività di gioco di confine nell’UE . Si conferma normativi “linee rosse” della CGUE , che gli Stati membri non possono essere autorizzati ad attraversare . È giunto il momento per la Commissione di far rispettare quelle linee rosse nel diritto nazionale ‘ degli Stati membri – se necessario, attraverso una procedura di infrazione ” .
Re: CGE:La Costa-Cifone non é direttamente applicabile a Gol
Messaggioda superibra » 12/09/2013 - 14:06
no...non soo d'accordo con mandrake, totobetting/goldbet....non ci azzecca nulla, non si puo' fare il processo alle intenzioni, la realta' e' che :
1) gia' da prima i tribunali interni decidevano sulla discriminazione
2) goldbet e' nata prima del bersani...non ha partecipato poiche' ha ritenuto, come certificato in seguito dall UE , che il bando fosse discriminatorio
3) le clausole di decandenza della totobetting sono illeggittime
4) la UE ha rimarcato che nella realta' tutti i bandi sono irregolari...chi piu' e chi meno
5) anche l'ultimo bando, quello delle 2000 agenzie, e' gia' stato rimandato dal consiglio di stato
6) la UE ha ha riaffermato che non si possono proibire tout-court delle attività' transfrontaliere
insomma...alla fine della fiera???? secondo me e' una buona sentenza....per stanley/goldbet....e non solo, non credo sara' cosi difficile per i vari book utilizzarla a proprio favore, al contrario per l'italia al di la' dell'obbligo della licenza PS non c'e' nulla a favore......in merito andatevi a leggervi i commenti di goldbet, che contrariamente a quelli di stanley, sono molto precisi. Ricordo inoltre a mandrake che gia' molte volte, e in vari livello di giudizio, i giudici di turno hanno approfondito e discusso con le controparti aams snai stanley eccecc....
1) gia' da prima i tribunali interni decidevano sulla discriminazione
2) goldbet e' nata prima del bersani...non ha partecipato poiche' ha ritenuto, come certificato in seguito dall UE , che il bando fosse discriminatorio
3) le clausole di decandenza della totobetting sono illeggittime
4) la UE ha rimarcato che nella realta' tutti i bandi sono irregolari...chi piu' e chi meno
5) anche l'ultimo bando, quello delle 2000 agenzie, e' gia' stato rimandato dal consiglio di stato
6) la UE ha ha riaffermato che non si possono proibire tout-court delle attività' transfrontaliere
insomma...alla fine della fiera???? secondo me e' una buona sentenza....per stanley/goldbet....e non solo, non credo sara' cosi difficile per i vari book utilizzarla a proprio favore, al contrario per l'italia al di la' dell'obbligo della licenza PS non c'e' nulla a favore......in merito andatevi a leggervi i commenti di goldbet, che contrariamente a quelli di stanley, sono molto precisi. Ricordo inoltre a mandrake che gia' molte volte, e in vari livello di giudizio, i giudici di turno hanno approfondito e discusso con le controparti aams snai stanley eccecc....
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Re: CGE:La Costa-Cifone non é direttamente applicabile a Gol
Messaggioda mistersamuel78 » 12/09/2013 - 16:00
superibra ha scritto:no...non soo d'accordo con mandrake, totobetting/goldbet....non ci azzecca nulla, non si puo' fare il processo alle intenzioni, la realta' e' che :
1) gia' da prima i tribunali interni decidevano sulla discriminazione
2) goldbet e' nata prima del bersani...non ha partecipato poiche' ha ritenuto, come certificato in seguito dall UE , che il bando fosse discriminatorio
3) le clausole di decandenza della totobetting sono illeggittime
4) la UE ha rimarcato che nella realta' tutti i bandi sono irregolari...chi piu' e chi meno
5) anche l'ultimo bando, quello delle 2000 agenzie, e' gia' stato rimandato dal consiglio di stato
6) la UE ha ha riaffermato che non si possono proibire tout-court delle attività' transfrontaliere
insomma...alla fine della fiera???? secondo me e' una buona sentenza....per stanley/goldbet....e non solo, non credo sara' cosi difficile per i vari book utilizzarla a proprio favore, al contrario per l'italia al di la' dell'obbligo della licenza PS non c'e' nulla a favore......in merito andatevi a leggervi i commenti di goldbet, che contrariamente a quelli di stanley, sono molto precisi. Ricordo inoltre a mandrake che gia' molte volte, e in vari livello di giudizio, i giudici di turno hanno approfondito e discusso con le controparti aams snai stanley eccecc....
Superibra, la stanley canta vittoria??? Ma dove è la loro vittoria???
Non cè scritto a Stanley date il tulps e a goldbet no.
Finito...
Re: CGE:La Costa-Cifone non é direttamente applicabile a Gol
Messaggioda mipallo » 12/09/2013 - 16:12
mistersamuel78 ha scritto:superibra ha scritto:no...non soo d'accordo con mandrake, totobetting/goldbet....non ci azzecca nulla, non si puo' fare il processo alle intenzioni, la realta' e' che :
1) gia' da prima i tribunali interni decidevano sulla discriminazione
2) goldbet e' nata prima del bersani...non ha partecipato poiche' ha ritenuto, come certificato in seguito dall UE , che il bando fosse discriminatorio
3) le clausole di decandenza della totobetting sono illeggittime
4) la UE ha rimarcato che nella realta' tutti i bandi sono irregolari...chi piu' e chi meno
5) anche l'ultimo bando, quello delle 2000 agenzie, e' gia' stato rimandato dal consiglio di stato
6) la UE ha ha riaffermato che non si possono proibire tout-court delle attività' transfrontaliere
insomma...alla fine della fiera???? secondo me e' una buona sentenza....per stanley/goldbet....e non solo, non credo sara' cosi difficile per i vari book utilizzarla a proprio favore, al contrario per l'italia al di la' dell'obbligo della licenza PS non c'e' nulla a favore......in merito andatevi a leggervi i commenti di goldbet, che contrariamente a quelli di stanley, sono molto precisi. Ricordo inoltre a mandrake che gia' molte volte, e in vari livello di giudizio, i giudici di turno hanno approfondito e discusso con le controparti aams snai stanley eccecc....
Superibra, la stanley canta vittoria??? Ma dove è la loro vittoria???
Non cè scritto a Stanley date il tulps e a goldbet no.
Finito...
l'ho letta ma sinceramente...non ci capisco niente. Troppo complicata.
Mi sembra un colpo al cerchio e uno alla botte. Certo che...se goldbet si aspettava un riconoscimento ufficiale dell CCifone cosi come Stanley, e un accoglimento positivo di tutte le istanze art.88 dei loro centri..beh...gli è andata male.
- mistersamuel78
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Re: CGE:La Costa-Cifone non é direttamente applicabile a Gol
Messaggioda mistersamuel78 » 12/09/2013 - 16:48
Ma cosa c'entra la costa cifone??'
Si sta parlando del tulps88.
E la sentenza dice in poche parole che se non hai concessione non puoi avere il tulps88 anche se sei Superman. ok??
La sentrenza Zungri è stata già sentenziata mesi fa e dopo anche tre Cassazioni consecutive dove si è provata la discriminazione nonostante l'opponendum di Stanley dove esponeva tutte le sue perplessità eppure non è stata accolta.
Secondo me la sentenza di oggi quando entrerà nei tribunali italiani farà acqua da tutte le parti.
Si sta parlando del tulps88.
E la sentenza dice in poche parole che se non hai concessione non puoi avere il tulps88 anche se sei Superman. ok??
La sentrenza Zungri è stata già sentenziata mesi fa e dopo anche tre Cassazioni consecutive dove si è provata la discriminazione nonostante l'opponendum di Stanley dove esponeva tutte le sue perplessità eppure non è stata accolta.
Secondo me la sentenza di oggi quando entrerà nei tribunali italiani farà acqua da tutte le parti.
- mistersamuel78
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Re: CGE:La Costa-Cifone non é direttamente applicabile a Gol
Messaggioda mistersamuel78 » 12/09/2013 - 16:50
mipallo ha scritto:mistersamuel78 ha scritto:E' un circolo vizioso. Verrà presa in esame ogni situazione, caso per caso.
Goldbet ha già dimostrato in tutte le sedi le discriminazioni anche in corte di giustizia europea. Almeno che ad ogni sentenza cambino versione.
scusa è, forse hai fatto una lettura superficiale....ti invito a leggere meglio
E meno male che dicevi a me di aver letto superficialmente...
Piu la leggi e meno ci capisci, mipallo???
Re: CGE:La Costa-Cifone non é direttamente applicabile a Gol
Messaggioda mipallo » 12/09/2013 - 17:02
mistersamuel78 ha scritto:mipallo ha scritto:mistersamuel78 ha scritto:E' un circolo vizioso. Verrà presa in esame ogni situazione, caso per caso.
Goldbet ha già dimostrato in tutte le sedi le discriminazioni anche in corte di giustizia europea. Almeno che ad ogni sentenza cambino versione.
scusa è, forse hai fatto una lettura superficiale....ti invito a leggere meglio
E meno male che dicevi a me di aver letto superficialmente...
Piu la leggi e meno ci capisci, mipallo???
si esatto, più leggo e meno capisco...e i vari siti nn aiutano, ognuno da una interpretazione diversa.
Sul significato di questa parte mi soffermo:
"Il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione.
Per contro, osta a che uno Stato membro che abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo, in particolare, determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti"
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Re: CGE:La Costa-Cifone non é direttamente applicabile a Gol
Messaggioda mistersamuel78 » 12/09/2013 - 19:07
si esatto, più leggo e meno capisco...e i vari siti nn aiutano, ognuno da una interpretazione diversa.
Sul significato di questa parte mi soffermo:
"Il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione.
Per contro, osta a che uno Stato membro che abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo, in particolare, determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti"[/quote]
Ti dice: se vuoi raccogliere scommesse devi avere concessione ministero e tulps88.
Nessuno dei punti com ha queste due autorizzazioni.
Però poi dice che l'italia non puo vietare l'attività trasfrontaliere qualunque essa sia purchè rispettosa delle norme europee.
Il punto è: chi fa attività trasrontaliera è o non è soggetta a tulps88???
Questo dilemma i giudici europei non l'hanno sentenziato e credo presto ci saranno nuovi sviluppi.
Sul significato di questa parte mi soffermo:
"Il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione.
Per contro, osta a che uno Stato membro che abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo, in particolare, determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti"[/quote]
Ti dice: se vuoi raccogliere scommesse devi avere concessione ministero e tulps88.
Nessuno dei punti com ha queste due autorizzazioni.
Però poi dice che l'italia non puo vietare l'attività trasfrontaliere qualunque essa sia purchè rispettosa delle norme europee.
Il punto è: chi fa attività trasrontaliera è o non è soggetta a tulps88???
Questo dilemma i giudici europei non l'hanno sentenziato e credo presto ci saranno nuovi sviluppi.
- mistersamuel78
- Allievo Marciatore

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- Iscritto il: 17/02/2012 - 07:43
Re: CGE:La Costa-Cifone non é direttamente applicabile a Gol
Messaggioda mistersamuel78 » 12/09/2013 - 21:48
paswoski ha scritto:Tranquillo..
il tuo dilemma verra' presto risolto dalla guardia di Finanza...
tira e ritira.. la corda si e' spezzata!
Perchè ora la guardia di finanza sostituiscono i giudici??
Buona a sapersi.
Comunque sia loro è giusto che facciano il loro lavoro.
Poi esistono le difese.
Infine esiste il giudice in 3 gradi.
Divertiti Caro concessionario.
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