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Avvocato Sbordoni contro Tar Sicilia, Stanley e Mandrake
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- mistersamuel78
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Avvocato Sbordoni contro Tar Sicilia, Stanley e Mandrake
Messaggioda mistersamuel78 » 23/07/2013 - 07:35
Jamma) La Corte di Giustizia Europea pronuncerà il 12 settembre prossimo la sentenza sulla causa Biasci e altri, giudicando sulla tenuta dell’art 88 TULPS nel nostro sistema pubblico dei giochi. L’ennesimo intervento europeo non esime però i nostri organi giudicanti dall’intervenire in merito, mentre sembra che gli stessi si esentino dall’approfondire ed informarsi sul tema. Dubitiamo. Con decisione n. 606 del 20 giugno 2013 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia nel confermare la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo (sez. I) – n. 5588 del 21 aprile 2010, che aveva ritenuto illegittimo un provvedimento di diniego al rilascio della licenza dell’art. 88 TULPS da parte della Questura di Caltanissetta, respingeva l’appello proposto dal Ministero dell’Interno e dalla stessa Questura di Caltanissetta.
Ecco gli antefatti. Il ricorrente in primo grado era il legale rappresentante di un’impresa individuale, definita “Centro Trasmissione Dati”, la quale aveva stipulato un contratto con una società di diritto inglese e titolare di una “Class 2 Licenze” rilasciata dalla Lotteries and Gaming Autorithy della Repubblica di Malta, “per esercitare” si legge a pag. 2 della parte in fatto della menzionata sentenza “nel territorio italiano l’attività di accettazione di scommesse per conto altrui”. Ecco il primo errore. La licenza rilasciata da Malta autorizza gli operatori a commercializzare il gioco esclusivamente utilizzando il canale on line, non verso utenti gli utenti italiani si intende (esiste peraltro il decreto c.d. sull’oscuramento), e non certamente a commercializzare la raccolta terrestre del gioco nel territorio dello Stato italiano. Il titolare del CTD richiedeva la licenza di pubblica sicurezza al Questore di Caltanisetta invocando come titolo il contratto concluso con l’operatore di gioco inglese. Il Questore siciliano respingeva –correttamente – la richiesta ritenendo che non vi fossero i presupposti per il rilascio in capo al richiedente gestore del CTD. Avverso il provvedimento di diniego veniva proposto ricorso al Tar di Palermo, che rilevava come “la normativa italiana in tema di giochi e scommesse – la quale consente il rilascio dell’autorizzazione di polizia solo ai soggetti in possesso della apposita concessione rilasciata dall’amministrazione finanziaria – contrasta con i principi comunitari di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE e va conseguentemente disapplicata”. Le motivazioni (tratte dai ridondanti atti dei ricorrenti) spesso sono le stesse: si potrebbe parlare in alcune corti di esiti scontati con pronunce che si atteggiano a formati standard, se non a prestampati.
La pronuncia del primo grado del Tar siciliano veniva impugnata dal Ministero degli Interni e dalla Questura di Caltanissetta innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia. Gli appellanti forse confidavano che il secondo grado della Giustizia amministrativa della Sicilia potesse comprendere la portata della questione e fosse più sensibile alle tematiche inerenti la sicurezza pubblica e la tutela del consumatore. La circostanza non si verificava. Anzi il CGA sposava in toto la tesi del Tribunale di primo grado ritenendo che “nei confronti dell’appellato – in quanto aspirante alla gestione di un punto di raccolta scommesse per conto dalla società (……….) e trasmissione telematica alla predetta dei relativi dati – la Questura non poteva applicare l’art. 88 T.UL.P.S., nella parte in cui esso riserva la relativa autorizzazione di polizia ai titolari dell’apposita concessione previamente rilasciata dall’Amministrazione finanziaria, trattandosi come si è visto di norma in parte qua incompatibile col diritto comunitario. Come statuito dal T.A.R., l’atto di diniego impugnato andava quindi annullato, fermi restando ovviamente gli ulteriori provvedimenti della P.A. inerenti i necessari controlli previsti in generale dal T.U.L.P.S. (cfr. ad es. art. 11) sui requisiti di moralità soggettiva di chi richiede autorizzazioni di polizia”. Sembrerebbe che l’illustre consesso Siciliano si sia allineato a quella giurisprudenza che evidenza come alcuni bookmaker siano stati discriminati da bandi di gara, ex plurimis il bando c.d. Bersani in particolare all’art. 23 dello schema accessivo alla convenzione di concessione, e non siano stati messi nelle condizioni di partecipare. Il CGA va anche oltre sostenendo che gli affiliati dei bookmaker possono operare e devono comunque sottostare ai principi generali del TULPS quale ad esempio l’art. 11 che testualmente prevede che “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate : 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro là personalità dello Stato, o contro l’ordine pubblico; ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza resistenza all’Autorità, o a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’ autorizzazione.”
Questo passaggio è insidioso e merita attenzione, in particolare da parte di tutti gli addetti ai lavori che credono ancora ad un mercato in cui poter canalizzare il gioco lecito. Se passa infatti il concetto che per i bookmaker vessati e dispregiati da un sistema concessorio capestro non sia necessario alcun controllo da parte dei nostri organi di Pubblica Sicurezza, si rischia che il canale di raccolta di gioco illecito si alimenti e cresca sempre di più a danno del mercato legale, che contribuisce tra l’altro in maniera importante a far quadrare i conti disastrosi del bilancio del nostro Stato. Chi avrebbe infatti titolo – e su che presupposti – a fare le verifiche di cui all’art. 11 TULPS che invoca superficialmente il CGA siciliano? La licenza di cui all’art. 88 TULPS ha un suo scopo precipuo: controllare in via preventiva se il soggetto che a monte ha la concessione direttamente o indirettamente (in caso di gestione) rilasciata da ADM possa avere i requisiti per svolgere sul territorio l’attività lecita di raccolta del gioco pubblico. I CTD, sebbene si dica il contrario, non sono sottoposti ad alcuna forma di controllo preventivo, aiutati anche da quella giurisprudenza, forse poco attenta, che riconoscendo loro di aver subito una discriminazione in un certo tempo da parte dallo Stato, li pone di fatto in un limbo inaccettabile sotto ogni punto di vista. Come troppo spesso accade nel nostro paese, non viene dato seguito a situazioni giuridiche scaturenti da rilievi (o incastri) giurisprudenziali, e i furbi ne approfittano. Sotto altro profilo occorre rilevare che i fatti, oggetto di analisi da parte del CGA, risalgono ad un’epoca antecedente al recente bando di gara, peraltro indetto proprio per recepire le ultime indicazioni della Corte di Giustizia con il caso c.d. Costa Cifone.
Nel nuovo bando di gara, oggetto di censura ma con esito negativo da parte di alcuni bookmaker, sono state eliminate le criticità o quelle considerate tali, che avrebbero potuto produrre altre presunte discriminazioni in capo agli operatori d’oltralpe che avrebbero voluto partecipare alla gara. Nulla è irreparabile: tanto meno si può dire che i bandi emanati in precedenza abbiano causato talmente tante anomalie del mercato che ora è lecito per costoro agire in spregio a tutte le regole. Queste sono illazioni sterili e di parte. Ammesso poi che un danno o un pregiudizio vi sia effettivamente stato. Ed infatti gli operatori illegali vendono da anni senza alcun onere di natura fiscale ed avendo la possibilità di offrire liberamente prodotti innovati rispetto al mercato legale. Si pensi tra gli altri ai palinsesti liberi ed alle scommesse virtuali, che ad oggi gli operatori titolari di una licenza rilasciata da ADM non possono ancora (speriamo per poco) commercializzare, mentre la rete dei CED e CTD li offre oramai da diversi anni, avendo così guadagnato una posizione di privilegio su questi prodotti a danno della filiera legale del gioco. Se si vuole un mercato libero ma controllabile, si deve sottostare tutti alle stesse regole, senza nascondersi dietro principi di diritto che fanno riferimento a fattispecie passate e superate. Si deve pure però superare da parte delle autorità competenti una doppia ipocrisia: quella sulle funzioni del concessionario e quella (connessa) sui prodotti di gioco. Nessuna guerra si combatte senza armi adeguate.
Ecco gli antefatti. Il ricorrente in primo grado era il legale rappresentante di un’impresa individuale, definita “Centro Trasmissione Dati”, la quale aveva stipulato un contratto con una società di diritto inglese e titolare di una “Class 2 Licenze” rilasciata dalla Lotteries and Gaming Autorithy della Repubblica di Malta, “per esercitare” si legge a pag. 2 della parte in fatto della menzionata sentenza “nel territorio italiano l’attività di accettazione di scommesse per conto altrui”. Ecco il primo errore. La licenza rilasciata da Malta autorizza gli operatori a commercializzare il gioco esclusivamente utilizzando il canale on line, non verso utenti gli utenti italiani si intende (esiste peraltro il decreto c.d. sull’oscuramento), e non certamente a commercializzare la raccolta terrestre del gioco nel territorio dello Stato italiano. Il titolare del CTD richiedeva la licenza di pubblica sicurezza al Questore di Caltanisetta invocando come titolo il contratto concluso con l’operatore di gioco inglese. Il Questore siciliano respingeva –correttamente – la richiesta ritenendo che non vi fossero i presupposti per il rilascio in capo al richiedente gestore del CTD. Avverso il provvedimento di diniego veniva proposto ricorso al Tar di Palermo, che rilevava come “la normativa italiana in tema di giochi e scommesse – la quale consente il rilascio dell’autorizzazione di polizia solo ai soggetti in possesso della apposita concessione rilasciata dall’amministrazione finanziaria – contrasta con i principi comunitari di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE e va conseguentemente disapplicata”. Le motivazioni (tratte dai ridondanti atti dei ricorrenti) spesso sono le stesse: si potrebbe parlare in alcune corti di esiti scontati con pronunce che si atteggiano a formati standard, se non a prestampati.
La pronuncia del primo grado del Tar siciliano veniva impugnata dal Ministero degli Interni e dalla Questura di Caltanissetta innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia. Gli appellanti forse confidavano che il secondo grado della Giustizia amministrativa della Sicilia potesse comprendere la portata della questione e fosse più sensibile alle tematiche inerenti la sicurezza pubblica e la tutela del consumatore. La circostanza non si verificava. Anzi il CGA sposava in toto la tesi del Tribunale di primo grado ritenendo che “nei confronti dell’appellato – in quanto aspirante alla gestione di un punto di raccolta scommesse per conto dalla società (……….) e trasmissione telematica alla predetta dei relativi dati – la Questura non poteva applicare l’art. 88 T.UL.P.S., nella parte in cui esso riserva la relativa autorizzazione di polizia ai titolari dell’apposita concessione previamente rilasciata dall’Amministrazione finanziaria, trattandosi come si è visto di norma in parte qua incompatibile col diritto comunitario. Come statuito dal T.A.R., l’atto di diniego impugnato andava quindi annullato, fermi restando ovviamente gli ulteriori provvedimenti della P.A. inerenti i necessari controlli previsti in generale dal T.U.L.P.S. (cfr. ad es. art. 11) sui requisiti di moralità soggettiva di chi richiede autorizzazioni di polizia”. Sembrerebbe che l’illustre consesso Siciliano si sia allineato a quella giurisprudenza che evidenza come alcuni bookmaker siano stati discriminati da bandi di gara, ex plurimis il bando c.d. Bersani in particolare all’art. 23 dello schema accessivo alla convenzione di concessione, e non siano stati messi nelle condizioni di partecipare. Il CGA va anche oltre sostenendo che gli affiliati dei bookmaker possono operare e devono comunque sottostare ai principi generali del TULPS quale ad esempio l’art. 11 che testualmente prevede che “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate : 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro là personalità dello Stato, o contro l’ordine pubblico; ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza resistenza all’Autorità, o a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’ autorizzazione.”
Questo passaggio è insidioso e merita attenzione, in particolare da parte di tutti gli addetti ai lavori che credono ancora ad un mercato in cui poter canalizzare il gioco lecito. Se passa infatti il concetto che per i bookmaker vessati e dispregiati da un sistema concessorio capestro non sia necessario alcun controllo da parte dei nostri organi di Pubblica Sicurezza, si rischia che il canale di raccolta di gioco illecito si alimenti e cresca sempre di più a danno del mercato legale, che contribuisce tra l’altro in maniera importante a far quadrare i conti disastrosi del bilancio del nostro Stato. Chi avrebbe infatti titolo – e su che presupposti – a fare le verifiche di cui all’art. 11 TULPS che invoca superficialmente il CGA siciliano? La licenza di cui all’art. 88 TULPS ha un suo scopo precipuo: controllare in via preventiva se il soggetto che a monte ha la concessione direttamente o indirettamente (in caso di gestione) rilasciata da ADM possa avere i requisiti per svolgere sul territorio l’attività lecita di raccolta del gioco pubblico. I CTD, sebbene si dica il contrario, non sono sottoposti ad alcuna forma di controllo preventivo, aiutati anche da quella giurisprudenza, forse poco attenta, che riconoscendo loro di aver subito una discriminazione in un certo tempo da parte dallo Stato, li pone di fatto in un limbo inaccettabile sotto ogni punto di vista. Come troppo spesso accade nel nostro paese, non viene dato seguito a situazioni giuridiche scaturenti da rilievi (o incastri) giurisprudenziali, e i furbi ne approfittano. Sotto altro profilo occorre rilevare che i fatti, oggetto di analisi da parte del CGA, risalgono ad un’epoca antecedente al recente bando di gara, peraltro indetto proprio per recepire le ultime indicazioni della Corte di Giustizia con il caso c.d. Costa Cifone.
Nel nuovo bando di gara, oggetto di censura ma con esito negativo da parte di alcuni bookmaker, sono state eliminate le criticità o quelle considerate tali, che avrebbero potuto produrre altre presunte discriminazioni in capo agli operatori d’oltralpe che avrebbero voluto partecipare alla gara. Nulla è irreparabile: tanto meno si può dire che i bandi emanati in precedenza abbiano causato talmente tante anomalie del mercato che ora è lecito per costoro agire in spregio a tutte le regole. Queste sono illazioni sterili e di parte. Ammesso poi che un danno o un pregiudizio vi sia effettivamente stato. Ed infatti gli operatori illegali vendono da anni senza alcun onere di natura fiscale ed avendo la possibilità di offrire liberamente prodotti innovati rispetto al mercato legale. Si pensi tra gli altri ai palinsesti liberi ed alle scommesse virtuali, che ad oggi gli operatori titolari di una licenza rilasciata da ADM non possono ancora (speriamo per poco) commercializzare, mentre la rete dei CED e CTD li offre oramai da diversi anni, avendo così guadagnato una posizione di privilegio su questi prodotti a danno della filiera legale del gioco. Se si vuole un mercato libero ma controllabile, si deve sottostare tutti alle stesse regole, senza nascondersi dietro principi di diritto che fanno riferimento a fattispecie passate e superate. Si deve pure però superare da parte delle autorità competenti una doppia ipocrisia: quella sulle funzioni del concessionario e quella (connessa) sui prodotti di gioco. Nessuna guerra si combatte senza armi adeguate.
- mistersamuel78
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Re: Avvocato Sbordoni contro Tar Sicilia, Stanley e Mandrake
Messaggioda mistersamuel78 » 23/07/2013 - 07:42
Risposta dell avvocato Sbordoni a Mandrake per quanto riguarda il nuovo bando:
Nel nuovo bando di gara, oggetto di censura ma con esito negativo da parte di alcuni bookmaker, sono state eliminate le criticità o quelle considerate tali, che avrebbero potuto produrre altre presunte discriminazioni in capo agli operatori d’oltralpe che avrebbero voluto partecipare alla gara. Nulla è irreparabile: tanto meno si può dire che i bandi emanati in precedenza abbiano causato talmente tante anomalie del mercato che ora è lecito per costoro agire in spregio a tutte le regole. Queste sono illazioni sterili e di parte. Ammesso poi che un danno o un pregiudizio vi sia effettivamente stato. Ed infatti gli operatori illegali vendono da anni senza alcun onere di natura fiscale ed avendo la possibilità di offrire liberamente prodotti innovati rispetto al mercato legale. Si pensi tra gli altri ai palinsesti liberi ed alle scommesse virtuali, che ad oggi gli operatori titolari di una licenza rilasciata da ADM non possono ancora (speriamo per poco) commercializzare, mentre la rete dei CED e CTD li offre oramai da diversi anni, avendo così guadagnato una posizione di privilegio su questi prodotti a danno della filiera legale del gioco. Se si vuole un mercato libero ma controllabile, si deve sottostare tutti alle stesse regole, senza nascondersi dietro principi di diritto che fanno riferimento a fattispecie passate e superate. Si deve pure però superare da parte delle autorità competenti una doppia ipocrisia: quella sulle funzioni del concessionario e quella (connessa) sui prodotti di gioco. Nessuna guerra si combatte senza armi adeguate.
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Re: Avvocato Sbordoni contro Tar Sicilia, Stanley e Mandrake
Messaggioda mipallo » 23/07/2013 - 16:43
da ctd stanley quello che mi tranquillizza è che l'avvoccato in questione quando apre bocca ha sempre preso dei granchi incredibili....
basta fare una ricerca su google
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- mandrake76
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Re: Avvocato Sbordoni contro Tar Sicilia, Stanley e Mandrake
Messaggioda mandrake76 » 24/07/2013 - 10:11
Caro Mister Samuel78, io non credo proprio che l’avvocato Sbordoni, sedicente ‘Esperto di Sport Betting’, abbia mai inteso andare contro Mandrake.
Sei tu che vuoi tirarmi in ballo per controbilanciarlo. sapendo che se mi ci metto lo posso contrastare, proprio sul supposto suo campo, quello giuridico.
Il problema e’ pero’ che io dubito che il sedicente esperto si misuri mai sul campo giuridico. Questo e’ sempre e comunque dalla parte di chi vuole compiacere.
E allora? A che pro? Ha ragione Mipallo. Ha preso talmente tanti svarioni in passato che qualsiasi cosa dica non ha gran che rilevanza. E tu vuoi che io perda il mio (prezioso) tempo a rispondere a qualcuno che disse che la sentenza Costa Cifone, appena uscita, era superata?
Suvvia Mr. Samuel, abbi pieta’ di me. Neanche mi ci metto.
Se volete intrattenermi su singoli punti fatemi pure qualche domanda, ma io a questo qui nenache gli rispondo.
Il sommo Mandrake non ha tempo da perdere. E neanche Voi, pregiati lettori di questo pregiato sommo consesso.....
Ragazzi che goduria! Ci aspetta una stagione da sballo!
Sei tu che vuoi tirarmi in ballo per controbilanciarlo. sapendo che se mi ci metto lo posso contrastare, proprio sul supposto suo campo, quello giuridico.
Il problema e’ pero’ che io dubito che il sedicente esperto si misuri mai sul campo giuridico. Questo e’ sempre e comunque dalla parte di chi vuole compiacere.
E allora? A che pro? Ha ragione Mipallo. Ha preso talmente tanti svarioni in passato che qualsiasi cosa dica non ha gran che rilevanza. E tu vuoi che io perda il mio (prezioso) tempo a rispondere a qualcuno che disse che la sentenza Costa Cifone, appena uscita, era superata?
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- mistersamuel78
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Re: Avvocato Sbordoni contro Tar Sicilia, Stanley e Mandrake
Messaggioda mistersamuel78 » 24/07/2013 - 19:49
Per Mandrake:
Sapevo che avresti risposto cosi , 6 un grande Mandrake.
Sto avvocato Sbordoni ha piu cause perse che capelli in testa.
Saluti
Sapevo che avresti risposto cosi , 6 un grande Mandrake.
Sto avvocato Sbordoni ha piu cause perse che capelli in testa.
Saluti
Re: Avvocato Sbordoni contro Tar Sicilia, Stanley e Mandrake
Messaggioda mipallo » 24/07/2013 - 21:45
mister samuel davvero...fa una ricerca su google...vedi le dichairazioni del soggetto del 2010-2011-2012.....ne avesse presa una...ma dico una...!
- mistersamuel78
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Re: Avvocato Sbordoni contro Tar Sicilia, Stanley e Mandrake
Messaggioda mistersamuel78 » 25/07/2013 - 07:51
Per Mipallo:
credimi sono dal 2000 che seguo le vicende che riguardano i videopoker, scommesse e mondo dei giochi in generale e ti posso dire che ho letto parecchi articoli dell'avvocato Sbordoni sia in quotidiani o settimanali sportivi sia in siti specializzati come Jamma.
Ti posso dire che non è un avvocato da 4 soldi ma il suo problema è che è troppo esibizionista e parla senza mai una prova a suo favore.
Per quanto riguarda Mandrake il tanto "odiato" ma rispettato Mandrake, pur non condividendo le sue analisi che riguardano Stanley nel suo complesso, posso solo avere ammirazione per come riesce a impostare un argomento, non fa giri di parole, se tu gli fai una domanda lui ti risponde precisamente a quella.
Ecco la differenza tra Avv.to Sbordoni e Mandrake.
Il primo parla perchè vuole apparire, il secondo perchè quasi sempre chiamato in causa da uno del forum eccezion fatta per qualche nuovo topic che solitamente non è mai banale o superficiale.
credimi sono dal 2000 che seguo le vicende che riguardano i videopoker, scommesse e mondo dei giochi in generale e ti posso dire che ho letto parecchi articoli dell'avvocato Sbordoni sia in quotidiani o settimanali sportivi sia in siti specializzati come Jamma.
Ti posso dire che non è un avvocato da 4 soldi ma il suo problema è che è troppo esibizionista e parla senza mai una prova a suo favore.
Per quanto riguarda Mandrake il tanto "odiato" ma rispettato Mandrake, pur non condividendo le sue analisi che riguardano Stanley nel suo complesso, posso solo avere ammirazione per come riesce a impostare un argomento, non fa giri di parole, se tu gli fai una domanda lui ti risponde precisamente a quella.
Ecco la differenza tra Avv.to Sbordoni e Mandrake.
Il primo parla perchè vuole apparire, il secondo perchè quasi sempre chiamato in causa da uno del forum eccezion fatta per qualche nuovo topic che solitamente non è mai banale o superficiale.
Re: Avvocato Sbordoni contro Tar Sicilia, Stanley e Mandrake
Messaggioda mipallo » 25/07/2013 - 10:23
mistersamuel78 ha scritto:Per Mipallo:
credimi sono dal 2000 che seguo le vicende che riguardano i videopoker, scommesse e mondo dei giochi in generale e ti posso dire che ho letto parecchi articoli dell'avvocato Sbordoni sia in quotidiani o settimanali sportivi sia in siti specializzati come Jamma.
Ti posso dire che non è un avvocato da 4 soldi ma il suo problema è che è troppo esibizionista e parla senza mai una prova a suo favore.
Per quanto riguarda Mandrake il tanto "odiato" ma rispettato Mandrake, pur non condividendo le sue analisi che riguardano Stanley nel suo complesso, posso solo avere ammirazione per come riesce a impostare un argomento, non fa giri di parole, se tu gli fai una domanda lui ti risponde precisamente a quella.
Ecco la differenza tra Avv.to Sbordoni e Mandrake.
Il primo parla perchè vuole apparire, il secondo perchè quasi sempre chiamato in causa da uno del forum eccezion fatta per qualche nuovo topic che solitamente non è mai banale o superficiale.
no, non dico che è un avvocato da 4 soldi, anzi penso sia anche un docente universitario. Ma da anni ha intrapreso la sua crociata contro stanleybet. E fin qui nulla da dire, avra i suoi motivi. Ma a volte va davvero oltre. Ricordo ancora quanto disse che la Costa Cifone fosse anticostituzionale, e per questo poteva essere disapplicata dai giudici delle C Costituzionale.
Diciamo che vuole fare il fenomeno.
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