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Messaggioda tonybet » 04/07/2013 - 21:52
http://www.jamma.it/associazioni/assosn ... t365-34706
Io che ci sono passato dico solo una cosa: come faranno adesso sti ragazzi o padri di famiglia o chicchesia a sopportare le spese vive e ad aspettare i ricorsi e controricorsi che non è detto che poi si vincono! E come si pronunceranno gli altri tribunali, anche alla luce del fatto che questo di Roma ha detto che sono state sanate tutte le lacune che portavano alla disapplicazione delle norme! Tempi tristi per tutti si prospettano! Pultroppo.
Io che ci sono passato dico solo una cosa: come faranno adesso sti ragazzi o padri di famiglia o chicchesia a sopportare le spese vive e ad aspettare i ricorsi e controricorsi che non è detto che poi si vincono! E come si pronunceranno gli altri tribunali, anche alla luce del fatto che questo di Roma ha detto che sono state sanate tutte le lacune che portavano alla disapplicazione delle norme! Tempi tristi per tutti si prospettano! Pultroppo.
- claudio1985
- Super Budino

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- Iscritto il: 10/04/2013 - 19:31
Re: E ADESSO!
Messaggioda claudio1985 » 04/07/2013 - 22:56
tonybet ha scritto:http://www.jamma.it/associazioni/assosnai-il-tribunale-di-roma-conferma-il-sequestro-di-centri-collegati-a-skysport365-34706
Io che ci sono passato dico solo una cosa: come faranno adesso sti ragazzi o padri di famiglia o chicchesia a sopportare le spese vive e ad aspettare i ricorsi e controricorsi che non è detto che poi si vincono! E come si pronunceranno gli altri tribunali, anche alla luce del fatto che questo di Roma ha detto che sono state sanate tutte le lacune che portavano alla disapplicazione delle norme! Tempi tristi per tutti si prospettano! Pultroppo.
Io personalmente che sono un ced planet penso propio di cambiare book visto che ormai sembra che planetwin365 sta lentamente morendo nei tribunali.
Io consiglio di cambiare book....... .it o .com basta che sia migliore
- mistersamuel78
- Allievo Marciatore

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Re: E ADESSO!
Messaggioda mistersamuel78 » 05/07/2013 - 08:47
Ragazzi sembrate cadere dalle nuvole.
Si sa che il Tar Lazio è pro Monopoli di Stato ed è anche vero che nessun bookmaker ha vinto in questo tribunale.
Molti dicono che Il Tar del Lazio fa giurisprudenza ma è anche vero che altri Tar Regionali la pensano diversamente.
Se passa la nuova proposta di legge di depenalizzare i reati per scommesse abusive, molti procedimenti verranno sminuti dai giudici e magistrati.
E' anche vero che ultimamente Sks 365 non se la passa bene nei tribunali ma a parte Goldbet e Stanley altri com sicuri non ne vedo.
Si sa che il Tar Lazio è pro Monopoli di Stato ed è anche vero che nessun bookmaker ha vinto in questo tribunale.
Molti dicono che Il Tar del Lazio fa giurisprudenza ma è anche vero che altri Tar Regionali la pensano diversamente.
Se passa la nuova proposta di legge di depenalizzare i reati per scommesse abusive, molti procedimenti verranno sminuti dai giudici e magistrati.
E' anche vero che ultimamente Sks 365 non se la passa bene nei tribunali ma a parte Goldbet e Stanley altri com sicuri non ne vedo.
Re: E ADESSO!
Messaggioda Enne » 05/07/2013 - 09:23
mistersamuel78 ha scritto:Ragazzi sembrate cadere dalle nuvole.
Si sa che il Tar Lazio è pro Monopoli di Stato ed è anche vero che nessun bookmaker ha vinto in questo tribunale.
Comunque, nell'articolo si parla di provvedimenti resi da un Giudice penale, non dal Tar Lazio.
Re: E ADESSO!
Messaggioda tonybet » 05/07/2013 - 09:47
Enne ha scritto:mistersamuel78 ha scritto:Ragazzi sembrate cadere dalle nuvole.
Si sa che il Tar Lazio è pro Monopoli di Stato ed è anche vero che nessun bookmaker ha vinto in questo tribunale.
Comunque, nell'articolo si parla di provvedimenti resi da un Giudice penale, non dal Tar Lazio.
Ma infatti, l'articolo parla di tribunale di Roma e non di tar del Lazio tutto lascia intendere che sia tribunale penale
- mistersamuel78
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Re: E ADESSO!
Messaggioda mistersamuel78 » 05/07/2013 - 10:44
Si scusate io mi riferivo ad altri episodi precedenti.
In questo si parla di Riesame.

In questo si parla di Riesame.
Re: E ADESSO!
Messaggioda mipallo » 05/07/2013 - 11:25
mistersamuel78 ha scritto:Ragazzi sembrate cadere dalle nuvole.
Si sa che il Tar Lazio è pro Monopoli di Stato ed è anche vero che nessun bookmaker ha vinto in questo tribunale.
Molti dicono che Il Tar del Lazio fa giurisprudenza ma è anche vero che altri Tar Regionali la pensano diversamente.
Se passa la nuova proposta di legge di depenalizzare i reati per scommesse abusive, molti procedimenti verranno sminuti dai giudici e magistrati.
E' anche vero che ultimamente Sks 365 non se la passa bene nei tribunali ma a parte Goldbet e Stanley altri com sicuri non ne vedo.
quoto anche le virgole, soprattutto nella parte del Tar Lazio. Roma è un fortino inespugnabile, lo sarà anche per il ricorso della Stanley contro il bando..starete a vedere. Li per forza di cose (giri di potere, lobbies, e situazioni all'italiana) Aams è inespugnabile. Poi pero alla CGE li è diverso..si che è diverso.
- mistersamuel78
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Re: E ADESSO!
Messaggioda mistersamuel78 » 05/07/2013 - 12:39
mipallo ha scritto:mistersamuel78 ha scritto:Ragazzi sembrate cadere dalle nuvole.
Si sa che il Tar Lazio è pro Monopoli di Stato ed è anche vero che nessun bookmaker ha vinto in questo tribunale.
Molti dicono che Il Tar del Lazio fa giurisprudenza ma è anche vero che altri Tar Regionali la pensano diversamente.
Se passa la nuova proposta di legge di depenalizzare i reati per scommesse abusive, molti procedimenti verranno sminuti dai giudici e magistrati.
E' anche vero che ultimamente Sks 365 non se la passa bene nei tribunali ma a parte Goldbet e Stanley altri com sicuri non ne vedo.
quoto anche le virgole, soprattutto nella parte del Tar Lazio. Roma è un fortino inespugnabile, lo sarà anche per il ricorso della Stanley contro il bando..starete a vedere. Li per forza di cose (giri di potere, lobbies, e situazioni all'italiana) Aams è inespugnabile. Poi pero alla CGE li è diverso..si che è diverso.
Si infatti mi riferivo alle precedenti decisioni del Tar Campania su Planetwin, ma comunque anche il Tar Lazio ne ha bocciato parecchi, diversi book si son visti rigettare i ricorsi per il Tulps.
Il 12 settembre sarà fondamentale la pronuncia della Cge nei confronti di Goldbet.
Da quel momento in poi sarà battaglia vera su tutti i fronti.
- mistersamuel78
- Allievo Marciatore

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Re: E ADESSO!
Messaggioda mistersamuel78 » 05/07/2013 - 12:46
Tar Lazio, confermata chiusura agenzia scommesse collegata a bookmaker “non titolare di concessione”
In: Focus, Scommesse Sportive
18 dicembre 2012 - 15:07
Il Tar Lazio ha emesso un’ordinanza su un ricorso presentato per l’annullamento di un provvedimento della Questura di Roma che ha ordinato la cessazione dell’attività di raccolta delle scommesse in un locale della capitale, con affissione di un cartello con la dicitura “chiuso con provvedimento del Questore”. Il Tribunale amministrativo, considerato che la ricorrente “è destinataria di provvedimento del Questore di Roma recante cessazione dell’attività di raccolta di scommesse per conto di società austriaca (non costituita nel presente giudizio), titolare del marchio “planetwin365.com”, cui non corrisponde alcun soggetto titolare di concessione rilasciata dall’A.a.m.s. (non evocata in giudizio) per la raccolta di scommesse o di altri giochi pubblici” e considerato “che il provvedimento impugnato deve intendersi – come peraltro affermato e ribadito dalla stessa Questura di Roma nella nota contro deduttiva del 29.11.2012 (depositata il 10.12.2012) – interdittivo dell’attività di raccolta scommesse nell’area dell’esercizio riservata a tale attività senza pregiudizio delle altre attività regolarmente autorizzate ove svolte negli stessi locali”, ha respinto l’istanza. lp/AGIMEG
OMA - Monopoli di Stato e Stanleybet dalla stessa parte della 'barricata' al Tar Lazio: è quanto accaduto nell''udienza dello scorso 31 luglio, in cui si è discusso del ricorso presentato dal titolare di un centro collegato al bookmaker Planetwin365. Il titolare lamentava il mancato rilascio dell'autorizzazione di polizia, che la Questura ha negato, in assenza di una concessione per la raccolta scommesse rilasciata dai Monopoli. Ricorso respinto dal Tar, che ha ritenuto indispensabile la concessione Aams per poter chiedere il rilascio della licenza di pubblica sicurezza.
Si tratta di una delle prime decisioni dei giudici amministrativi in materia, che seguono la sentenza della Cassazione sui titolari di centri scommesse collegati a bookmaker stranieri: i giudici supremi avevano dichiarato la non perseguibilità dei titolari dei centri Stanleybet, seguendo la decisione della Corte Europea che ha bacchettato il sistema italiano.
Già in passato Stanleybet ha affiancato i Monopoli in alcuni ricorsi relativi a centri trasmissione dati collegati a bookmaker esteri: l'operatore di Liverpool rivendica di essere l'unico soggetto realmente discriminato nelle gare del 1999 e del 2006, ritenendo la propria rete di accettazione come unica legittimata ad affiancare quella degli operatori con licenza Aams.
PG/Agipro
SKS365 Group “prende atto della decisione del Tribunale, sempre ferma nella sua volontà di contribuire all’apertura del mercato con il pieno riconoscimento degli operatori comunitari”.
Il bookmaker austriaco commenta così in una nota la recente decisione del Tar Campania. E a StanleyBet – che nel ricorso si è schierata a sostegno della Pubblica Amministrazione e contro Sks365, e che in un precedente comunicato ha commentato la decisione – replica: “Stanleybet purtroppo non menziona tutte le sconfitte ottenute, con e senza il progetto Cartago, collezionate in questi mesi.
In: Focus, Scommesse Sportive
18 dicembre 2012 - 15:07
Il Tar Lazio ha emesso un’ordinanza su un ricorso presentato per l’annullamento di un provvedimento della Questura di Roma che ha ordinato la cessazione dell’attività di raccolta delle scommesse in un locale della capitale, con affissione di un cartello con la dicitura “chiuso con provvedimento del Questore”. Il Tribunale amministrativo, considerato che la ricorrente “è destinataria di provvedimento del Questore di Roma recante cessazione dell’attività di raccolta di scommesse per conto di società austriaca (non costituita nel presente giudizio), titolare del marchio “planetwin365.com”, cui non corrisponde alcun soggetto titolare di concessione rilasciata dall’A.a.m.s. (non evocata in giudizio) per la raccolta di scommesse o di altri giochi pubblici” e considerato “che il provvedimento impugnato deve intendersi – come peraltro affermato e ribadito dalla stessa Questura di Roma nella nota contro deduttiva del 29.11.2012 (depositata il 10.12.2012) – interdittivo dell’attività di raccolta scommesse nell’area dell’esercizio riservata a tale attività senza pregiudizio delle altre attività regolarmente autorizzate ove svolte negli stessi locali”, ha respinto l’istanza. lp/AGIMEG
OMA - Monopoli di Stato e Stanleybet dalla stessa parte della 'barricata' al Tar Lazio: è quanto accaduto nell''udienza dello scorso 31 luglio, in cui si è discusso del ricorso presentato dal titolare di un centro collegato al bookmaker Planetwin365. Il titolare lamentava il mancato rilascio dell'autorizzazione di polizia, che la Questura ha negato, in assenza di una concessione per la raccolta scommesse rilasciata dai Monopoli. Ricorso respinto dal Tar, che ha ritenuto indispensabile la concessione Aams per poter chiedere il rilascio della licenza di pubblica sicurezza.
Si tratta di una delle prime decisioni dei giudici amministrativi in materia, che seguono la sentenza della Cassazione sui titolari di centri scommesse collegati a bookmaker stranieri: i giudici supremi avevano dichiarato la non perseguibilità dei titolari dei centri Stanleybet, seguendo la decisione della Corte Europea che ha bacchettato il sistema italiano.
Già in passato Stanleybet ha affiancato i Monopoli in alcuni ricorsi relativi a centri trasmissione dati collegati a bookmaker esteri: l'operatore di Liverpool rivendica di essere l'unico soggetto realmente discriminato nelle gare del 1999 e del 2006, ritenendo la propria rete di accettazione come unica legittimata ad affiancare quella degli operatori con licenza Aams.
PG/Agipro
SKS365 Group “prende atto della decisione del Tribunale, sempre ferma nella sua volontà di contribuire all’apertura del mercato con il pieno riconoscimento degli operatori comunitari”.
Il bookmaker austriaco commenta così in una nota la recente decisione del Tar Campania. E a StanleyBet – che nel ricorso si è schierata a sostegno della Pubblica Amministrazione e contro Sks365, e che in un precedente comunicato ha commentato la decisione – replica: “Stanleybet purtroppo non menziona tutte le sconfitte ottenute, con e senza il progetto Cartago, collezionate in questi mesi.
- mistersamuel78
- Allievo Marciatore

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Re: ho anticipato una sentenza????
Messaggioda mistersamuel78 » 05/07/2013 - 17:22
Sto diventandp veggente
Il Tar Lazio ha respinto in parte, e dichiarato inammissibile il ricorso intenato da Sks365 contro il bando delle 2mila agenzie di scommesse. Sks era l’unico operatore parallelo a aver partecipato conn successo alla gara (aveva presentato un’offerta per un unico diritto), circostanza questa che non lo ha fatto incorrere nel difetto di legittimazione a impugnare la gara. Con il ricorso, il bookmaker aveva impugnato il bando sotto diversi profili, il cuore della sentenza è la parte in cui il Tar respinge la tesi che la pronuncia della Corte di Giustizia Costa-Cifone avrebbe legittimato l’attività dei centri trasmissione dati. La Cge, scrive il Tar, “si è limitata a ravvisare un ingiustificato ostacolo alla partecipazione della Stanley alla gara Bersani, i cui rappresentanti erano all’epoca sottoposti a procedimenti penali avviati prima della sentenza Placanica, ai sensi della quale non possono applicarsi sanzioni penali per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o autorizzazione di polizia a persone legate a un operatore che era stato escluso dalle gare in violazione del diritto dell’Unione”. E quindi riprendendo quanto già scritto nella sentenza dello scorso febbraio in cui respingeva un analogo ricorso di StanleyBet: “Le pronunce comunitarie esplicano, quindi, effetti sul piano penale delle conseguenze, previste dall’ordinamento italiano, per l’esercizio dell’attività di gioco e scommesse senza concessione e senza autorizzazione di Polizia, a fronte dell’illegittima esclusione della Stanley dalle precedenti procedure di affidamento delle concessioni, come derivante da riscontrati profili di contrasto con il diritto comunitario di talune previsioni dettate dalle discipline delle gare precedentemente indette”. Per il giudice amministrativo, di conseguenza, “Al di fuori delle condizioni di diritto e di fatto su cui poggiano le citate sentenze Placanica e Costa-Cifone, si riespande, quindi, l’assoggettamento della ricorrente alla normativa nazionale, anche penale, stante il contrasto delle modalità con cui opera in Italia con il diritto interno”. La portata della Costa cifone è determinante anche per stabilire se alcune clausole del bando (quelle che determinano la decadenza della concessione, quando l’operatore raccolga gioco attraverso canali non autorizzati) siano immediatamente lesive. Ma a tal proposito, il Tar ribatte che è necessario attendere un eventuale avvio della procedura di decadenza: “la concretezza e l’attualità dell’interesse a ricorrere si possono dire sussistenti soltanto nel momento in cui effettivamente è adottato da parte dell’amministrazione il provvedimento di decadenza fondato sull’indicata circostanza”. E aggiunge che “peraltro, la ricorrente ha la possibilità, una volta conseguita l’aggiudicazione, di rimuovere la situazione riconducibile alle previste cause di decadenza”. rg/AGIMEG
Il Tar Lazio ha respinto in parte, e dichiarato inammissibile il ricorso intenato da Sks365 contro il bando delle 2mila agenzie di scommesse. Sks era l’unico operatore parallelo a aver partecipato conn successo alla gara (aveva presentato un’offerta per un unico diritto), circostanza questa che non lo ha fatto incorrere nel difetto di legittimazione a impugnare la gara. Con il ricorso, il bookmaker aveva impugnato il bando sotto diversi profili, il cuore della sentenza è la parte in cui il Tar respinge la tesi che la pronuncia della Corte di Giustizia Costa-Cifone avrebbe legittimato l’attività dei centri trasmissione dati. La Cge, scrive il Tar, “si è limitata a ravvisare un ingiustificato ostacolo alla partecipazione della Stanley alla gara Bersani, i cui rappresentanti erano all’epoca sottoposti a procedimenti penali avviati prima della sentenza Placanica, ai sensi della quale non possono applicarsi sanzioni penali per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o autorizzazione di polizia a persone legate a un operatore che era stato escluso dalle gare in violazione del diritto dell’Unione”. E quindi riprendendo quanto già scritto nella sentenza dello scorso febbraio in cui respingeva un analogo ricorso di StanleyBet: “Le pronunce comunitarie esplicano, quindi, effetti sul piano penale delle conseguenze, previste dall’ordinamento italiano, per l’esercizio dell’attività di gioco e scommesse senza concessione e senza autorizzazione di Polizia, a fronte dell’illegittima esclusione della Stanley dalle precedenti procedure di affidamento delle concessioni, come derivante da riscontrati profili di contrasto con il diritto comunitario di talune previsioni dettate dalle discipline delle gare precedentemente indette”. Per il giudice amministrativo, di conseguenza, “Al di fuori delle condizioni di diritto e di fatto su cui poggiano le citate sentenze Placanica e Costa-Cifone, si riespande, quindi, l’assoggettamento della ricorrente alla normativa nazionale, anche penale, stante il contrasto delle modalità con cui opera in Italia con il diritto interno”. La portata della Costa cifone è determinante anche per stabilire se alcune clausole del bando (quelle che determinano la decadenza della concessione, quando l’operatore raccolga gioco attraverso canali non autorizzati) siano immediatamente lesive. Ma a tal proposito, il Tar ribatte che è necessario attendere un eventuale avvio della procedura di decadenza: “la concretezza e l’attualità dell’interesse a ricorrere si possono dire sussistenti soltanto nel momento in cui effettivamente è adottato da parte dell’amministrazione il provvedimento di decadenza fondato sull’indicata circostanza”. E aggiunge che “peraltro, la ricorrente ha la possibilità, una volta conseguita l’aggiudicazione, di rimuovere la situazione riconducibile alle previste cause di decadenza”. rg/AGIMEG
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